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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/10/2025, n. 1813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1813 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2358/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- LU LE ER Presidente
- MI ZZ Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2358/2023, promossa
DA residente in [...], rappresentato Parte_1 difeso e domiciliato, giusta procura alle liti in calce all'atto di appello, dall'Avv. Letizia
ON (CF: del foro di Livorno, con studio in Cecina (LI) Corso C.F._1
Matteotti, n. 136.
APPELLANTE
CONTRO
con sede in , Piazza Sa- Controparte_1 CP_1
limbeni 3 - partita IVA , in persona del procuratore speciale, dott. P.IVA_1 CP_2
come da procura speciale ai rogiti dott. notaio in , in data 17
[...] Persona_1 CP_1 aprile 2023 repertorio n. 42423 raccolta n.21712, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele
OT (C.F.: , del Foro di Livorno, il quale la rappresenta e difen- C.F._2
1 de come da procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di risposta, ed elettiva- mente domiciliata presso e nel suo studio in Livorno, Scali d'Azeglio n. 20.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
Sentenza n. 394/2023 del Tribunale di Grosseto, pubblicata il 02/05/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “… Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei suesposti motivi ed in totale riforma della sentenza n sentenza n. 394/2023 pubbl. il 02/05/2023 RG n. 3376/2012 Repert. n. 648/2023 del 02/05/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto e non notificata tutte le ragioni esplicitate nel corpo dell'atto di appello: Nel merito: accertare e dichiarare l'invalidità (nullità e/o annullabili- tà) e/o l'illegittimità totale e/o parziale dei rapporti di conto corrente n° 18083.84 e n°
3612.16 oggetto dei rapporti tra il Dott. e la Parte_1 Controparte_1
particolarmente in relazione alle clausole di pattuizione dell'interesse usu-
[...]
rario (oggettivo e/o soggettivo) e anatocistico trimestrale e del tasso di interesse ultralega- le;
e per l'effetto accertare e dichiarare: - in relazione al c/c n° 18083.84 l'illegittima ap- plicazione di interessi non dovuti per l'importo complessivo di € 153.547,92 ( di cui €
94.277,83 dovuti ad usura oggettiva, € 52.467,97 dovuti ad usura soggettiva ed € 6.802,12 per solo anatocismo) ovvero per la maggior somma di € 228.387,62 ( di cui € 196.957,34 per interessi debitori, € 14.054,68 per commissioni di massimo scoperto ed € 17.375,60 per spese) ovvero ancora per la diversa maggiore o minore somma che a qualsiasi titolo (inte- ressi usurari e/o anatocistici e /o debitori, commissioni e spese) emergerà dall'istruttoria; - in relazione al c/c n° 3612.16 l'illegittima applicazione di interessi non dovuti per l'importo complessivo di € 25.344,53 ( di cui € 9.903,56 dovuti ad usura oggettiva, €
12.403,37 dovuti ad usura soggettiva ed € 3.037,60 per solo anatocismo) ovvero per la maggior somma di € 32.299,03 ( di cui € 19.612,75 per interessi debitori, € 3.569,98 per commissioni di massimo scoperto ed € 9.116,30 per spese) ovvero ancora per la diversa maggiore o minore somma che a qualsiasi titolo (interessi usurari e/o anatocistici e/o commissioni e spese) emergerà dall'istruttoria e, conseguentemente, condannare la Società
con sede in Siena (SI) Piazza Salimbeni n. 3 con co- Controparte_1
2 dice fiscale e partita iva , n. REA SI - 97869 in persona del suo legale rap- P.IVA_2
presentante pro tempore, alla restituzione ( in relazione al cc n. 3612.16) e alla ridetermi- nazione del saldo conto ( in relazione al cc n. 18083.84) al Dott. delle Parte_1
somme indebitamente addebitate e/o riscosse così come sopra accertate e dichiarate, oltre gli interessi dal fatto al saldo in favore dell'attore ed oltre il risarcimento del lucro cessan- te per una somma non inferiore quella determinata per il danno emergente, ovvero per quella diversa maggiore o minore somma che verrà stabilità in corso di causa anche con l'ausilio di criteri equitativi, ed oltre ogni eventuale ed ulteriore danno patrimoniale, non patrimoniale e morale subito dal Dott. in conseguenza degli illeciti ad- Parte_1
debiti in conto corrente da parte della Banca convenuta nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice adito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA per i due gradi di giudizio per il quale lo scrivente le- gale si dichiara antistatario”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, anche in via istruttoria, ✓ in via principale, rigettare integralmente il proposto gravame, confermando, per l'effetto, l'intero contenuto della statuizione di pri- mo grado;
✓ in via meramente subordinata, laddove la Ecc.ma Corte di Appello adita rite- nesse di accogliere, anche in parte, l'interposto appello, - accertare e dichiarare la inam- missibilità delle domande tardive per come specificato in narrativa della comparsa di co- stituzione in appello, - e, previa integrazione della CTU come richiesta da ed in CP_3 accoglimento dell'eccezione di prescrizione, dichiarare prescritto il presunto diritto alla ripetizione di tutte le somme asseritamente versate e/o pagate da parte attrice, a qualunque titolo (anatocismo, interessi debitori, commissioni, spese, interessi usurari, ecc.), nel pe- riodo antecedente il decennio per cui è stata interrotta la prescrizione. Con il favore delle spese e compensi del presente giudizio di appello”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
1. Con la sentenza n.394/2023, pubblicata in data 2/5/2023, il Tribunale di Grosseto ha respinto le domande proposte da nei confronti della Parte_1 [...]
[..
[...] [
in relazione ai contratti di conto corrente n.18083.4 (ancora aperto Controparte_4 al momento della notificazione dell'atto di citazione) e n.3612.16 (già chiuso al momento dell'introduzione del giudizio), con queste motivazioni:
(1) quanto al conto corrente n.18083.4, la domanda di indebito oggettivo era inam- missibile, in quanto il rapporto era ancora in essere. Al riguardo il tribunale ha dichiarato di condividere “ il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito se- condo il quale l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di commissione massimo scoperto o altre spese) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli anco- ra dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrispon- de alcuna attività solutoria in favore della banca. Di conseguenza, il correntista potrà agi- re per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo eventual- mente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo, atteso che di pagamento, nella descritta situazione, potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (cfr. Cass., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418)”.
Ha puntualizzato che “La parte attrice, d'altra parte, non ha allegato, né dimostra- to, la chiusura del rapporto in questione in epoca anteriore all'introduzione del presente giudizio, né ha specificamente dedotto l'esistenza di annotazioni relative a rimesse aventi carattere solutorio in quanto effettuate in assenza di affidamenti o in presenza di saldi ne- gativi di ammontare maggiore rispetto agli affidamenti concessi, non fornendo peraltro - come sopra già evidenziato - alcuna prova dei presupposti della sua pretesa restitutoria”.
In ordine alla possibilità di proporre autonoma domanda di accertamento negativo del credito, il tribunale ha dichiarato di aderire alla più recente giurisprudenza di legittimità, intervenuta con la pronuncia n. 21646/2018, secondo cui «in tema di conto corrente banca- rio sussiste l'interesse del cliente all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato,
4 depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridi- camente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto».
E, rapportando tali principi al caso di specie, ha precisato che “parte attrice, a fronte delle contestazioni della convenuta in ordine all'inammissibilità della domanda di ripeti- zione dell'indebito per essere uno dei due conti correnti ancora pacificamente aperto, ha sostanzialmente rinunciato alla relativa domanda avendo infatti precisato, in sede di me- moria ex articolo 183 n. 6 comma 1 cpc, di volere contenere le proprie richieste nei limiti dell'accertamento dell'esatto rapporto di dare-avere tra le parti”.
(2) Quanto ad entrambi i conti correnti oggetto della domanda, ha argomentato il ri- getto delle domande in questi termini: “[…]” emerge dagli atti di causa che parte attrice risulta avere inviato alla convenuta la richiesta ex articolo 119 TUB in data successiva all'introduzione del presente giudizio (essendo stata la citazione notificata in data
7.12.2012 e la raccomandata contenente la richiesta ex articolo 119 TUB spedita in data
22.05.2013- cfr. doc. n. 6 allegato alla memoria ex articolo 183 comma 6 n. 1 cpc). Ciò sta a significare che l'attore ha promosso l'azione di ripetizione (e di accertamento), non solo senza essere in possesso della necessaria documentazione bancaria, ma anche senza atten- dere il decorso del termine di gg. 90 legislativamente concesso alla banca per fornirla, ve- nendo così meno ai principi di lealtà processuale nei confronti della controparte. Va infatti osservato come la domanda non sia stata accompagnata dalla necessaria base probatoria e di allegazione, avendo infatti l'attore prodotto unicamente, a corredo della domanda, una consulenza tecnica di parte ed alcuni estratti conto. Parte attrice quindi, senza essere in possesso della copia dei contratti e della totalità degli scalari dei conti correnti, ha quindi evidentemente proposto un'azione meramente esplorativa, allegando patologie contrattuali delle quali non poteva essere certa (e lo stesso consulente di parte, non avendo copia dei contratti e di parte degli scalari dei c/c, si è limitato ad analizzare lo svolgimento dei rap- porti senza alcun raccordo agli specifici contratti inter partes ma solo sulla base degli
5 estratti conto a sua disposizione), tesa a gravare la controparte dell'onere di dimostrare l'insussistenza delle argomentazione espresse, con un inammissibile inversione dell'onere probatorio. Né, a tale originario difetto di allegazione e di prova può supplire la documen- tazione fornita dalla stessa banca nel corso del giudizio, né gli esiti della consulenza tecni- ca (comunque) espletata in corso di causa, consulenza che si è di fatto risolta in un'attività istruttoria a carattere suppletivo del mancato assolvimento dell'onere gravante sulla parte attrice, mirando a far acquisire dal consulente tecnico d'ufficio la documentazione non ri- tualmente prodotta in giudizio e comunque non supportata dalla necessarie allegazioni che avrebbero dovuto costituirne il presupposto. Ed infatti, giova ribadire, la mancata produ- zione della documentazione completa dei rapporti contrattuali per cui è causa di cui, giova ribadire, era onerata la parte attrice (anche mediante un uso corretto e leale dello stru- mento di cui all'art. 119 TUB essendosi invece parte attrice, nella richiesta ex art 119 tub in atti in atti, riservata un'azione giudiziaria che già invece aveva introdotto- cfr. doc. n. 6 cit.), ad avviso di questo giudice, avrebbe dovuto precludere l'espletamento di CTU conta- bile per le già indicate ragioni, delle cui conclusioni non può giovarsi la parte che non ha adempiuto agli oneri di allegazione posti a suo carico ed i cui esiti, in assenza di tale pre- supposto, non possono essere condivisi dal Giudice. Ed infatti, a ben vedere, pur potendosi condividere l'idea per cui, stante la complessità dell'accertamento contabile, il giudice non potrebbe che demandare al consulente la verifica dell'andamento dei rapporti in contesta- zione, che costituisce di per sé un “fatto” da acquisire al giudizio - ed in questo senso la consulenza tecnica può avere funzione probatoria - resta fermo che gli eventuali addebiti illegittimi da parte della banca trovano pur sempre la propria genesi nell'inserimento nel contratto di clausole contrattuali contra legem - di capitalizzazione infrannuale degli inte- ressi in ipotesi non consentite, di previsione di condizioni economiche usurarie e così via - che devono essere puntualmente indicate dal cliente avuto riguardo allo specifico rapporto dedotto in giudizio. Il giudice, del resto, secondo la giurisprudenza consolidata, che deli- nea correttamente la distinzione tra allegazione e prova di un fatto, è tenuto ad esaminare e porre a fondamento della decisione soltanto i documenti e dunque i fatti dagli stessi rap- presentati, in ipotesi costitutivi di rapporti obbligatori - non sottraendosi la prova docu- mentale agli ordinari criteri di valutazione in punto di ammissibilità e rilevanza della pro-
6 va ai fini della dimostrazione del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione, il cui apprezzamento è sollecitato dall'impulso della parte in virtù del principio dispositivo - sui quali la parte abbia compiuto, nei termini previsti dal codice di procedura civile, una qual- che attività assertiva. Ne consegue il rigetto delle domande. Ogni questione o rilievo, an- che in via istruttoria, assorbita”.
2. ha proposto tempestivo appello, confezionando un atto Parte_1
d'impugnazione articolato in sei paragrafi.
2.1.- Il primo paragrafo, da pag.9 a pag.14, è rubricato “Sul mancato assolvimento dell'onere della prova – Violazione e falsa applicazione degli artt.116 cpc e art.2697 c.c.”.
Con esso l'appellante denuncia l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui il tribunale ha ricollegato “alla mancata documentazione di una parte delle movimen- tazioni del conto, la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata (sia essa azio- nata dalla banca per il recupero del credito sia se azionata, come nel caso de quo, dal cor- rentista e quindi volta a rideterminare il saldo)”.
L'appellante ha premesso che, a seguito della richiesta ex art. 119 TUB, la banca aveva prodotto in causa i contratti di conto corrente e che essa attrice aveva prodotto gli estratti conto e gli scalari relativamente al rapporto 3612.16 dal I trimestre 2004 al II trime- stre 2012 (data di chiusura del rapporto) e per quanto concerne il rapporto nr.18083.84 a partire dal I trimestre 2001 al IV trimestre 2013.
Si è richiamata, quindi, a Cass. civ. n. 2435/2020, secondo cui: “… Sempre in tema di ricostruzione del rapporto di conto corrente bancario, si è quindi statuito che, nel caso in cui non vengano prodotti tutti gli estratti conto (il che, di regola, deve avvenire, al fine di determinare un'integrale ricostruzione dei rapporti di dare ed avere, Cass. 21597/2013)
e conseguentemente non sia possibile procedere ad una ricostruzione integrale del rappor- to, tale situazione non causa il respingimento della domanda di restituzione dell'indebito da parte del correntista, ma è possibile procedere alla ricostruzione anche attraverso altre prove documentali o argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta dal cor- rentista o dalla banca …”, e a Cass. civ. n. 33321-2018, che, in materia di onere probatorio, ha affermato: “… Invero, se è la banca che agisce per il pagamento di un proprio credito
7 derivante da un conto corrente, essa ha l'onere di produrre tutti gli estratti contro del rap- porto dall'origine fino alla conclusione e se effettua una produzione parziale, il primo sal- do documentato deve essere azzerato, non avendo la banca adempiuto al proprio onere di documentare i rapporti precedenti. Se invece - come nel caso di specie - è il correntista che agisce in ripetizione d'indebito, spetta a lui provare il titolo dell'indebito, producendo i re- lativi estratti conto ed in caso di inadempimento a tale onere, occorre far riferimento al saldo risultante dal primo estratto conto disponibile…”.
Secondo l'appellante appare chiaro l'errore di giudizio in cui è incorso il tribunale, in quanto in nessun caso è previsto il rigetto della domanda, ex art. 2697 c.c, in caso di mancata produzione integrale degli estratti conto.
Ha aggiunto che nel caso di specie il CTU nominato in primo grado, Dott.
[...]
ha compiutamente effettuato i conteggi, così come previsti dal quesito formulato Per_2
dal precedente giudice istruttore (poi sostituito da quello che aveva pronunciato la senten- za), ritendo gli stessi corretti senza alcun margine di approssimazione.
Infine, ha concluso che “ per quanto concerne la richiesta ex art. 119 TUB, inviata dalla società odierna appellante in prossimità della notifica dell'atto di citazione la Corte di Cassazione sez. VI, con Sentenza n. 6975 del 14 Marzo 2020, Pres. . Persona_3 [...]
ha statuito che: “… Il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia della do- Pt_2
cumentazione e dei contratti relativi ai rapporti bancari ex art. 119, co. 4, TUB, può essere esercitato senza alcuna restrizione attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei rapporti con l'istituto di credito. Pertanto, l'esercizio di tale facoltà non può essere li- mitato né alla sola fase ante causam né al completo decorso del termine previsto dalla suddetta norma. …”.
2.2. Il secondo paragrafo, pagg.14-20 dell'atto d'appello, rubricato “sulla nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi – Violazione o falsa applicazione dell'art.120 TUB, art.1283 c.c., Delibera CICR 9.2.2000, artt.6 e 3”, non contiene, in real- tà, una censura specifica alla decisione di primo grado, ma ripropone una delle ragioni della domanda proposta in primo grado.
2.3. Con il terzo paragrafo, pagg.20-24, rubricato “Sulla mancata determinazione degli interessi debitori ultralegali – Violazione e falsa applicazione degli artt.117 TUB e
8 art.1284 c.c. e art.1842 c.c.”, l'appellante denuncia un'asserita omissione di pronuncia del giudice di prime cure che, nonostante la specifica domanda proposta, nulla aveva statuito.
In relazione a tale profilo ha evidenziato che nel corso del giudizio di primo grado aveva
“tempestivamente eccepito tale nullità in ragione della mancata specificazione delle condi- zioni economiche in seno ai contratti di apertura di credito sottoscritti in corso di rapporto.
Infatti, relativamente al rapporto di c/c 18083.84 la società convenuta ritiene, erroneamen- te, che debba essere considerata valida la determinazione del tasso di interesse debitorio che prevede l'addebito del tasso del 20,75% previsto però per “sconfinamenti se autorizza- ti” ossia il cosiddetto tasso extra fido”.
Dalla formulazione contrattuale doveva desumersi che nessun tasso d'interesse era stato pattuito per le operazioni intrafido, con conseguente applicazione dell'art.117 TUB.
2.4. Il quarto paragrafo, pagg.24-27 dell'atto d'appello, rubricato “sulla nullità della clausola che prevede l'addebito della CMS e sul mancato adeguamento all'art.117 bis
TUB – Violazione e falsa applicazione dell'art.117 TUB e art.1346 c.c., non contiene, in realtà, una censura specifica alla decisione di primo grado, ma argomenta in ordine alla nul- lità della clausola di addebito della CMS.
2.5. Analogamente, anche gli ultimi due paragrafi - il quinto, a pagg.27-28 dell'atto di appello, rubricato “Sull'applicazione degli interessi usurari – Violazione e falsa applica- zione dell'art.644 cpc e art.1815 c.c e della Legge 108/96”, e il sesto, a pagg.28-30 dell'atto d'appello, rubricato “Sulla nullità delle variazioni sfavorevoli ex art.118 TUB -
Violazione e falsa applicazione dell'art.118 TUB”, non propongono censure specifiche alla decisione di primo grado, ma argomentano in ordine all'applicazione illegittima di interessi usurari in alcuni trimestri del rapporto e in ordine alla nullità dell'esercizio dello ius va- riandi, in difetto dei presupposti di legge.
3. La appellata, costituitasi in giudizio, ha contrastato il primo motivo CP_1
d'appello, chiedendo la conferma della decisione di primo grado;
ha contestato la correttez- za degli assunti di cui al secondo paragrafo dell'atto d'appello, non potendosi ritenere peg- giorativa la modifica introdotta dall'istituto di credito in forza della delibera CICR
9.2.2000; ha eccepito l'inammissibilità “delle domande tardivamente formulate con l'atto d'appello” con i §§ 3, 4, 6, in quanto non proposte ritualmente e tempestivamente in primo
9 grado, contestando, in subordine, nel merito la fondatezza dei rilievi;
ha contestato nel me- rito le deduzioni di cui al § 5, in punto di mancata determinazione degli interessi debitori ultralegali;
ha reiterato, infine, in subordine al mancato accoglimento delle altre difese,
l'eccezione di prescrizione.
4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 15-10-2025 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
5. L'appello è inammissibile per violazione dell'art.342 cpc, non sussistendo alcuna correlazione tra i motivi d'appello, come sopra sintetizzati, e la ratio decidendi della sen- tenza di primo grado, che non è quella ritenuta dall'appellante, ovvero difetto di prova per produzione parziale della documentazione bancaria, ma quella espressa a pag. 9, ultimo pa- ragrafo, e ss. della sentenza.
Secondo il giudice di primo grado l'attore ha proposto istanza ex art.119 TUB sol- tanto dopo l'introduzione della causa e ciò stava a significare che egli aveva promosso
“l'azione di ripetizione (e di accertamento), non solo senza essere in possesso della neces- saria documentazione bancaria, ma anche senza attendere il decorso del termine di gg. 90 legislativamente concesso alla banca per fornirla, venendo così meno ai principi di lealtà processuale nei confronti della controparte. Va infatti osservato come la domanda non sia stata accompagnata dalla necessaria base probatoria e di allegazione, avendo infatti l'attore prodotto unicamente, a corredo della domanda, una consulenza tecnica di parte ed alcuni estratti conto. Parte attrice quindi, senza essere in possesso della copia dei contratti e della totalità degli scalari dei conti correnti, ha quindi evidentemente proposto un'azione meramente esplorativa, allegando patologie contrattuali delle quali non poteva essere certa (e lo stesso consulente di parte, non avendo copia dei contratti e di parte degli scalari dei c/c, si è limitato ad analizzare lo svolgimento dei rapporti senza alcun raccordo agli specifici contratti inter partes ma solo sulla base degli estratti conto a sua disposizione), tesa a gravare la controparte dell'onere di dimostrare l'insussistenza delle argomentazione espresse, con un inammissibile inversione dell'onere probatorio [così a pag.10 della sen- tenza, enfasi aggiunta] ”.
10 In altre parole, il giudice di prima istanza ha ritenuto che la domanda fosse carente sul piano assertivo (delle allegazioni) prima ancora che sul piano asseverativo (della prova).
E questo concetto viene meglio espresso nei successivi periodi della motivazione della sen- tenza, in cui il giudice di primo grado afferma che “ Né, a tale originario difetto di allega- zione e di prova può supplire la documentazione fornita dalla stessa banca nel corso del giudizio, né gli esiti della consulenza tecnica (comunque) espletata in corso di causa, con- sulenza che si è di fatto risolta in un'attività istruttoria a carattere suppletivo del mancato assolvimento dell'onere gravante sulla parte attrice, mirando a far acquisire dal consulen- te tecnico d'ufficio la documentazione non ritualmente prodotta in giudizio e comunque non supportata dalla necessarie allegazioni che avrebbero dovuto costituirne il presuppo- sto. Ed infatti, giova ribadire che la mancata produzione della documentazione completa dei rapporti contrattuali per cui è causa di cui, giova ribadire, era onerata la parte attrice
(anche mediante un uso corretto e leale dello strumento di cui all'art. 119 TUB essendosi invece parte attrice, nella richiesta ex art 119 tub in atti in atti, riservata un'azione giudi- ziaria che già invece aveva introdotto- cfr. doc. n. 6 cit.), ad avviso di questo giudice, avrebbe dovuto precludere l'espletamento di CTU contabile per le già indicate ragioni, delle cui conclusioni non può giovarsi la parte che non ha adempiuto agli oneri di alle- gazione posti a suo carico ed i cui esiti, in assenza di tale presupposto, non possono esse- re condivisi dal Giudice. Ed infatti, a ben vedere, pur potendosi condividere l'idea per cui, stante la complessità dell'accertamento contabile, il giudice non potrebbe che demandare al consulente la verifica dell'andamento dei rapporti in contestazione, che costituisce di per sé un “fatto” da acquisire al giudizio - ed in questo senso la consulenza tecnica può avere funzione probatoria - resta fermo che gli eventuali addebiti illegittimi da parte della banca trovano pur sempre la propria genesi nell'inserimento nel contratto di clausole contrattuali contra legem - di capitalizzazione infrannuale degli interessi in ipotesi non consentite, di previsione di condizioni economiche usurarie e così via - che devono essere puntualmente indicate dal cliente avuto riguardo allo specifico rapporto dedotto in giudi- zio. Il giudice, del resto, secondo la giurisprudenza consolidata, che delinea correttamente la distinzione tra allegazione e prova di un fatto, è tenuto ad esaminare e porre a fonda- mento della decisione soltanto i documenti e dunque i fatti dagli stessi rappresentati, in
11 ipotesi costitutivi di rapporti obbligatori - non sottraendosi la prova documentale agli or- dinari criteri di valutazione in punto di ammissibilità e rilevanza della prova ai fini della dimostrazione del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione, il cui apprezzamento è sollecitato dall'impulso della parte in virtù del principio dispositivo - sui quali la parte ab- bia compiuto, nei termini previsti dal codice di procedura civile, una qualche attività as- sertiva. Ne consegue il rigetto delle domande. Ogni questione o rilievo, anche in via istrut- toria, assorbita [enfasi aggiunta]”.
La ratio decidendi è chiara: non è un problema di prova, come ritenuto dall'appellante, ma di attività assertiva;
l'atto di citazione, secondo il giudice di primo gra- do, ha carattere esplorativo, perché non indica le clausole dei contratti ritenute illegittime che, come si afferma nella sentenza, “devono essere puntualmente indicate dal cliente avuto riguardo allo specifico rapporto dedotto in giudizio”, e per questa ragione il cliente/attore deve acquisire prima i documenti bancari ex art.119 TUB, in difetto le domande risultando- ne indeterminate. Né a tale difetto di allegazione, sempre secondo il giudice di primo grado, poteva supplire la documentazione fornita dalla stessa nel corso del giudizio o la CP_1
stessa CTU, tali attività essendo logicamente e giuridicamente distinte da quella assertiva.
Prima si allega e poi si prova. Se non si è allegato, non si può provare.
Corretta o meno che sia la ratio decidendi, il punto è che essa non è stata gravata con motivo specifico, sicché l'appello ne risulta complessivamente inammissibile.
In conclusione, l'appello va dichiarato inammissibile.
Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in difetto di notula in atti, tenuto conto del valore e della comples- sità (causa di valore indeterminato bassa, assenza di fase istruttoria/trattazione, definita su questione preliminare di rito), in € 3.473,00, in applicazione dei parametri minimi previsti dal DM 55/2014 e ss. mod. per le fasi 1, 2, 4.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
12 - dichiara inammissibile l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante a rimborsare all'appellata le spese di questo grado, che liquida in complessivi euro € 3.473,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per leg- ge.
Dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 16-10-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
MI ZZ
Il Presidente
LU LE ER
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- LU LE ER Presidente
- MI ZZ Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2358/2023, promossa
DA residente in [...], rappresentato Parte_1 difeso e domiciliato, giusta procura alle liti in calce all'atto di appello, dall'Avv. Letizia
ON (CF: del foro di Livorno, con studio in Cecina (LI) Corso C.F._1
Matteotti, n. 136.
APPELLANTE
CONTRO
con sede in , Piazza Sa- Controparte_1 CP_1
limbeni 3 - partita IVA , in persona del procuratore speciale, dott. P.IVA_1 CP_2
come da procura speciale ai rogiti dott. notaio in , in data 17
[...] Persona_1 CP_1 aprile 2023 repertorio n. 42423 raccolta n.21712, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele
OT (C.F.: , del Foro di Livorno, il quale la rappresenta e difen- C.F._2
1 de come da procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di risposta, ed elettiva- mente domiciliata presso e nel suo studio in Livorno, Scali d'Azeglio n. 20.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
Sentenza n. 394/2023 del Tribunale di Grosseto, pubblicata il 02/05/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “… Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei suesposti motivi ed in totale riforma della sentenza n sentenza n. 394/2023 pubbl. il 02/05/2023 RG n. 3376/2012 Repert. n. 648/2023 del 02/05/2023 emessa dal Tribunale di Grosseto e non notificata tutte le ragioni esplicitate nel corpo dell'atto di appello: Nel merito: accertare e dichiarare l'invalidità (nullità e/o annullabili- tà) e/o l'illegittimità totale e/o parziale dei rapporti di conto corrente n° 18083.84 e n°
3612.16 oggetto dei rapporti tra il Dott. e la Parte_1 Controparte_1
particolarmente in relazione alle clausole di pattuizione dell'interesse usu-
[...]
rario (oggettivo e/o soggettivo) e anatocistico trimestrale e del tasso di interesse ultralega- le;
e per l'effetto accertare e dichiarare: - in relazione al c/c n° 18083.84 l'illegittima ap- plicazione di interessi non dovuti per l'importo complessivo di € 153.547,92 ( di cui €
94.277,83 dovuti ad usura oggettiva, € 52.467,97 dovuti ad usura soggettiva ed € 6.802,12 per solo anatocismo) ovvero per la maggior somma di € 228.387,62 ( di cui € 196.957,34 per interessi debitori, € 14.054,68 per commissioni di massimo scoperto ed € 17.375,60 per spese) ovvero ancora per la diversa maggiore o minore somma che a qualsiasi titolo (inte- ressi usurari e/o anatocistici e /o debitori, commissioni e spese) emergerà dall'istruttoria; - in relazione al c/c n° 3612.16 l'illegittima applicazione di interessi non dovuti per l'importo complessivo di € 25.344,53 ( di cui € 9.903,56 dovuti ad usura oggettiva, €
12.403,37 dovuti ad usura soggettiva ed € 3.037,60 per solo anatocismo) ovvero per la maggior somma di € 32.299,03 ( di cui € 19.612,75 per interessi debitori, € 3.569,98 per commissioni di massimo scoperto ed € 9.116,30 per spese) ovvero ancora per la diversa maggiore o minore somma che a qualsiasi titolo (interessi usurari e/o anatocistici e/o commissioni e spese) emergerà dall'istruttoria e, conseguentemente, condannare la Società
con sede in Siena (SI) Piazza Salimbeni n. 3 con co- Controparte_1
2 dice fiscale e partita iva , n. REA SI - 97869 in persona del suo legale rap- P.IVA_2
presentante pro tempore, alla restituzione ( in relazione al cc n. 3612.16) e alla ridetermi- nazione del saldo conto ( in relazione al cc n. 18083.84) al Dott. delle Parte_1
somme indebitamente addebitate e/o riscosse così come sopra accertate e dichiarate, oltre gli interessi dal fatto al saldo in favore dell'attore ed oltre il risarcimento del lucro cessan- te per una somma non inferiore quella determinata per il danno emergente, ovvero per quella diversa maggiore o minore somma che verrà stabilità in corso di causa anche con l'ausilio di criteri equitativi, ed oltre ogni eventuale ed ulteriore danno patrimoniale, non patrimoniale e morale subito dal Dott. in conseguenza degli illeciti ad- Parte_1
debiti in conto corrente da parte della Banca convenuta nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice adito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA per i due gradi di giudizio per il quale lo scrivente le- gale si dichiara antistatario”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, anche in via istruttoria, ✓ in via principale, rigettare integralmente il proposto gravame, confermando, per l'effetto, l'intero contenuto della statuizione di pri- mo grado;
✓ in via meramente subordinata, laddove la Ecc.ma Corte di Appello adita rite- nesse di accogliere, anche in parte, l'interposto appello, - accertare e dichiarare la inam- missibilità delle domande tardive per come specificato in narrativa della comparsa di co- stituzione in appello, - e, previa integrazione della CTU come richiesta da ed in CP_3 accoglimento dell'eccezione di prescrizione, dichiarare prescritto il presunto diritto alla ripetizione di tutte le somme asseritamente versate e/o pagate da parte attrice, a qualunque titolo (anatocismo, interessi debitori, commissioni, spese, interessi usurari, ecc.), nel pe- riodo antecedente il decennio per cui è stata interrotta la prescrizione. Con il favore delle spese e compensi del presente giudizio di appello”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
1. Con la sentenza n.394/2023, pubblicata in data 2/5/2023, il Tribunale di Grosseto ha respinto le domande proposte da nei confronti della Parte_1 [...]
[..
[...] [
in relazione ai contratti di conto corrente n.18083.4 (ancora aperto Controparte_4 al momento della notificazione dell'atto di citazione) e n.3612.16 (già chiuso al momento dell'introduzione del giudizio), con queste motivazioni:
(1) quanto al conto corrente n.18083.4, la domanda di indebito oggettivo era inam- missibile, in quanto il rapporto era ancora in essere. Al riguardo il tribunale ha dichiarato di condividere “ il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito se- condo il quale l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di commissione massimo scoperto o altre spese) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli anco- ra dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrispon- de alcuna attività solutoria in favore della banca. Di conseguenza, il correntista potrà agi- re per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, allo scopo eventual- mente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo, atteso che di pagamento, nella descritta situazione, potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (cfr. Cass., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418)”.
Ha puntualizzato che “La parte attrice, d'altra parte, non ha allegato, né dimostra- to, la chiusura del rapporto in questione in epoca anteriore all'introduzione del presente giudizio, né ha specificamente dedotto l'esistenza di annotazioni relative a rimesse aventi carattere solutorio in quanto effettuate in assenza di affidamenti o in presenza di saldi ne- gativi di ammontare maggiore rispetto agli affidamenti concessi, non fornendo peraltro - come sopra già evidenziato - alcuna prova dei presupposti della sua pretesa restitutoria”.
In ordine alla possibilità di proporre autonoma domanda di accertamento negativo del credito, il tribunale ha dichiarato di aderire alla più recente giurisprudenza di legittimità, intervenuta con la pronuncia n. 21646/2018, secondo cui «in tema di conto corrente banca- rio sussiste l'interesse del cliente all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato,
4 depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridi- camente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto».
E, rapportando tali principi al caso di specie, ha precisato che “parte attrice, a fronte delle contestazioni della convenuta in ordine all'inammissibilità della domanda di ripeti- zione dell'indebito per essere uno dei due conti correnti ancora pacificamente aperto, ha sostanzialmente rinunciato alla relativa domanda avendo infatti precisato, in sede di me- moria ex articolo 183 n. 6 comma 1 cpc, di volere contenere le proprie richieste nei limiti dell'accertamento dell'esatto rapporto di dare-avere tra le parti”.
(2) Quanto ad entrambi i conti correnti oggetto della domanda, ha argomentato il ri- getto delle domande in questi termini: “[…]” emerge dagli atti di causa che parte attrice risulta avere inviato alla convenuta la richiesta ex articolo 119 TUB in data successiva all'introduzione del presente giudizio (essendo stata la citazione notificata in data
7.12.2012 e la raccomandata contenente la richiesta ex articolo 119 TUB spedita in data
22.05.2013- cfr. doc. n. 6 allegato alla memoria ex articolo 183 comma 6 n. 1 cpc). Ciò sta a significare che l'attore ha promosso l'azione di ripetizione (e di accertamento), non solo senza essere in possesso della necessaria documentazione bancaria, ma anche senza atten- dere il decorso del termine di gg. 90 legislativamente concesso alla banca per fornirla, ve- nendo così meno ai principi di lealtà processuale nei confronti della controparte. Va infatti osservato come la domanda non sia stata accompagnata dalla necessaria base probatoria e di allegazione, avendo infatti l'attore prodotto unicamente, a corredo della domanda, una consulenza tecnica di parte ed alcuni estratti conto. Parte attrice quindi, senza essere in possesso della copia dei contratti e della totalità degli scalari dei conti correnti, ha quindi evidentemente proposto un'azione meramente esplorativa, allegando patologie contrattuali delle quali non poteva essere certa (e lo stesso consulente di parte, non avendo copia dei contratti e di parte degli scalari dei c/c, si è limitato ad analizzare lo svolgimento dei rap- porti senza alcun raccordo agli specifici contratti inter partes ma solo sulla base degli
5 estratti conto a sua disposizione), tesa a gravare la controparte dell'onere di dimostrare l'insussistenza delle argomentazione espresse, con un inammissibile inversione dell'onere probatorio. Né, a tale originario difetto di allegazione e di prova può supplire la documen- tazione fornita dalla stessa banca nel corso del giudizio, né gli esiti della consulenza tecni- ca (comunque) espletata in corso di causa, consulenza che si è di fatto risolta in un'attività istruttoria a carattere suppletivo del mancato assolvimento dell'onere gravante sulla parte attrice, mirando a far acquisire dal consulente tecnico d'ufficio la documentazione non ri- tualmente prodotta in giudizio e comunque non supportata dalla necessarie allegazioni che avrebbero dovuto costituirne il presupposto. Ed infatti, giova ribadire, la mancata produ- zione della documentazione completa dei rapporti contrattuali per cui è causa di cui, giova ribadire, era onerata la parte attrice (anche mediante un uso corretto e leale dello stru- mento di cui all'art. 119 TUB essendosi invece parte attrice, nella richiesta ex art 119 tub in atti in atti, riservata un'azione giudiziaria che già invece aveva introdotto- cfr. doc. n. 6 cit.), ad avviso di questo giudice, avrebbe dovuto precludere l'espletamento di CTU conta- bile per le già indicate ragioni, delle cui conclusioni non può giovarsi la parte che non ha adempiuto agli oneri di allegazione posti a suo carico ed i cui esiti, in assenza di tale pre- supposto, non possono essere condivisi dal Giudice. Ed infatti, a ben vedere, pur potendosi condividere l'idea per cui, stante la complessità dell'accertamento contabile, il giudice non potrebbe che demandare al consulente la verifica dell'andamento dei rapporti in contesta- zione, che costituisce di per sé un “fatto” da acquisire al giudizio - ed in questo senso la consulenza tecnica può avere funzione probatoria - resta fermo che gli eventuali addebiti illegittimi da parte della banca trovano pur sempre la propria genesi nell'inserimento nel contratto di clausole contrattuali contra legem - di capitalizzazione infrannuale degli inte- ressi in ipotesi non consentite, di previsione di condizioni economiche usurarie e così via - che devono essere puntualmente indicate dal cliente avuto riguardo allo specifico rapporto dedotto in giudizio. Il giudice, del resto, secondo la giurisprudenza consolidata, che deli- nea correttamente la distinzione tra allegazione e prova di un fatto, è tenuto ad esaminare e porre a fondamento della decisione soltanto i documenti e dunque i fatti dagli stessi rap- presentati, in ipotesi costitutivi di rapporti obbligatori - non sottraendosi la prova docu- mentale agli ordinari criteri di valutazione in punto di ammissibilità e rilevanza della pro-
6 va ai fini della dimostrazione del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione, il cui apprezzamento è sollecitato dall'impulso della parte in virtù del principio dispositivo - sui quali la parte abbia compiuto, nei termini previsti dal codice di procedura civile, una qual- che attività assertiva. Ne consegue il rigetto delle domande. Ogni questione o rilievo, an- che in via istruttoria, assorbita”.
2. ha proposto tempestivo appello, confezionando un atto Parte_1
d'impugnazione articolato in sei paragrafi.
2.1.- Il primo paragrafo, da pag.9 a pag.14, è rubricato “Sul mancato assolvimento dell'onere della prova – Violazione e falsa applicazione degli artt.116 cpc e art.2697 c.c.”.
Con esso l'appellante denuncia l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui il tribunale ha ricollegato “alla mancata documentazione di una parte delle movimen- tazioni del conto, la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata (sia essa azio- nata dalla banca per il recupero del credito sia se azionata, come nel caso de quo, dal cor- rentista e quindi volta a rideterminare il saldo)”.
L'appellante ha premesso che, a seguito della richiesta ex art. 119 TUB, la banca aveva prodotto in causa i contratti di conto corrente e che essa attrice aveva prodotto gli estratti conto e gli scalari relativamente al rapporto 3612.16 dal I trimestre 2004 al II trime- stre 2012 (data di chiusura del rapporto) e per quanto concerne il rapporto nr.18083.84 a partire dal I trimestre 2001 al IV trimestre 2013.
Si è richiamata, quindi, a Cass. civ. n. 2435/2020, secondo cui: “… Sempre in tema di ricostruzione del rapporto di conto corrente bancario, si è quindi statuito che, nel caso in cui non vengano prodotti tutti gli estratti conto (il che, di regola, deve avvenire, al fine di determinare un'integrale ricostruzione dei rapporti di dare ed avere, Cass. 21597/2013)
e conseguentemente non sia possibile procedere ad una ricostruzione integrale del rappor- to, tale situazione non causa il respingimento della domanda di restituzione dell'indebito da parte del correntista, ma è possibile procedere alla ricostruzione anche attraverso altre prove documentali o argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta dal cor- rentista o dalla banca …”, e a Cass. civ. n. 33321-2018, che, in materia di onere probatorio, ha affermato: “… Invero, se è la banca che agisce per il pagamento di un proprio credito
7 derivante da un conto corrente, essa ha l'onere di produrre tutti gli estratti contro del rap- porto dall'origine fino alla conclusione e se effettua una produzione parziale, il primo sal- do documentato deve essere azzerato, non avendo la banca adempiuto al proprio onere di documentare i rapporti precedenti. Se invece - come nel caso di specie - è il correntista che agisce in ripetizione d'indebito, spetta a lui provare il titolo dell'indebito, producendo i re- lativi estratti conto ed in caso di inadempimento a tale onere, occorre far riferimento al saldo risultante dal primo estratto conto disponibile…”.
Secondo l'appellante appare chiaro l'errore di giudizio in cui è incorso il tribunale, in quanto in nessun caso è previsto il rigetto della domanda, ex art. 2697 c.c, in caso di mancata produzione integrale degli estratti conto.
Ha aggiunto che nel caso di specie il CTU nominato in primo grado, Dott.
[...]
ha compiutamente effettuato i conteggi, così come previsti dal quesito formulato Per_2
dal precedente giudice istruttore (poi sostituito da quello che aveva pronunciato la senten- za), ritendo gli stessi corretti senza alcun margine di approssimazione.
Infine, ha concluso che “ per quanto concerne la richiesta ex art. 119 TUB, inviata dalla società odierna appellante in prossimità della notifica dell'atto di citazione la Corte di Cassazione sez. VI, con Sentenza n. 6975 del 14 Marzo 2020, Pres. . Persona_3 [...]
ha statuito che: “… Il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia della do- Pt_2
cumentazione e dei contratti relativi ai rapporti bancari ex art. 119, co. 4, TUB, può essere esercitato senza alcuna restrizione attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei rapporti con l'istituto di credito. Pertanto, l'esercizio di tale facoltà non può essere li- mitato né alla sola fase ante causam né al completo decorso del termine previsto dalla suddetta norma. …”.
2.2. Il secondo paragrafo, pagg.14-20 dell'atto d'appello, rubricato “sulla nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi – Violazione o falsa applicazione dell'art.120 TUB, art.1283 c.c., Delibera CICR 9.2.2000, artt.6 e 3”, non contiene, in real- tà, una censura specifica alla decisione di primo grado, ma ripropone una delle ragioni della domanda proposta in primo grado.
2.3. Con il terzo paragrafo, pagg.20-24, rubricato “Sulla mancata determinazione degli interessi debitori ultralegali – Violazione e falsa applicazione degli artt.117 TUB e
8 art.1284 c.c. e art.1842 c.c.”, l'appellante denuncia un'asserita omissione di pronuncia del giudice di prime cure che, nonostante la specifica domanda proposta, nulla aveva statuito.
In relazione a tale profilo ha evidenziato che nel corso del giudizio di primo grado aveva
“tempestivamente eccepito tale nullità in ragione della mancata specificazione delle condi- zioni economiche in seno ai contratti di apertura di credito sottoscritti in corso di rapporto.
Infatti, relativamente al rapporto di c/c 18083.84 la società convenuta ritiene, erroneamen- te, che debba essere considerata valida la determinazione del tasso di interesse debitorio che prevede l'addebito del tasso del 20,75% previsto però per “sconfinamenti se autorizza- ti” ossia il cosiddetto tasso extra fido”.
Dalla formulazione contrattuale doveva desumersi che nessun tasso d'interesse era stato pattuito per le operazioni intrafido, con conseguente applicazione dell'art.117 TUB.
2.4. Il quarto paragrafo, pagg.24-27 dell'atto d'appello, rubricato “sulla nullità della clausola che prevede l'addebito della CMS e sul mancato adeguamento all'art.117 bis
TUB – Violazione e falsa applicazione dell'art.117 TUB e art.1346 c.c., non contiene, in realtà, una censura specifica alla decisione di primo grado, ma argomenta in ordine alla nul- lità della clausola di addebito della CMS.
2.5. Analogamente, anche gli ultimi due paragrafi - il quinto, a pagg.27-28 dell'atto di appello, rubricato “Sull'applicazione degli interessi usurari – Violazione e falsa applica- zione dell'art.644 cpc e art.1815 c.c e della Legge 108/96”, e il sesto, a pagg.28-30 dell'atto d'appello, rubricato “Sulla nullità delle variazioni sfavorevoli ex art.118 TUB -
Violazione e falsa applicazione dell'art.118 TUB”, non propongono censure specifiche alla decisione di primo grado, ma argomentano in ordine all'applicazione illegittima di interessi usurari in alcuni trimestri del rapporto e in ordine alla nullità dell'esercizio dello ius va- riandi, in difetto dei presupposti di legge.
3. La appellata, costituitasi in giudizio, ha contrastato il primo motivo CP_1
d'appello, chiedendo la conferma della decisione di primo grado;
ha contestato la correttez- za degli assunti di cui al secondo paragrafo dell'atto d'appello, non potendosi ritenere peg- giorativa la modifica introdotta dall'istituto di credito in forza della delibera CICR
9.2.2000; ha eccepito l'inammissibilità “delle domande tardivamente formulate con l'atto d'appello” con i §§ 3, 4, 6, in quanto non proposte ritualmente e tempestivamente in primo
9 grado, contestando, in subordine, nel merito la fondatezza dei rilievi;
ha contestato nel me- rito le deduzioni di cui al § 5, in punto di mancata determinazione degli interessi debitori ultralegali;
ha reiterato, infine, in subordine al mancato accoglimento delle altre difese,
l'eccezione di prescrizione.
4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 15-10-2025 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
5. L'appello è inammissibile per violazione dell'art.342 cpc, non sussistendo alcuna correlazione tra i motivi d'appello, come sopra sintetizzati, e la ratio decidendi della sen- tenza di primo grado, che non è quella ritenuta dall'appellante, ovvero difetto di prova per produzione parziale della documentazione bancaria, ma quella espressa a pag. 9, ultimo pa- ragrafo, e ss. della sentenza.
Secondo il giudice di primo grado l'attore ha proposto istanza ex art.119 TUB sol- tanto dopo l'introduzione della causa e ciò stava a significare che egli aveva promosso
“l'azione di ripetizione (e di accertamento), non solo senza essere in possesso della neces- saria documentazione bancaria, ma anche senza attendere il decorso del termine di gg. 90 legislativamente concesso alla banca per fornirla, venendo così meno ai principi di lealtà processuale nei confronti della controparte. Va infatti osservato come la domanda non sia stata accompagnata dalla necessaria base probatoria e di allegazione, avendo infatti l'attore prodotto unicamente, a corredo della domanda, una consulenza tecnica di parte ed alcuni estratti conto. Parte attrice quindi, senza essere in possesso della copia dei contratti e della totalità degli scalari dei conti correnti, ha quindi evidentemente proposto un'azione meramente esplorativa, allegando patologie contrattuali delle quali non poteva essere certa (e lo stesso consulente di parte, non avendo copia dei contratti e di parte degli scalari dei c/c, si è limitato ad analizzare lo svolgimento dei rapporti senza alcun raccordo agli specifici contratti inter partes ma solo sulla base degli estratti conto a sua disposizione), tesa a gravare la controparte dell'onere di dimostrare l'insussistenza delle argomentazione espresse, con un inammissibile inversione dell'onere probatorio [così a pag.10 della sen- tenza, enfasi aggiunta] ”.
10 In altre parole, il giudice di prima istanza ha ritenuto che la domanda fosse carente sul piano assertivo (delle allegazioni) prima ancora che sul piano asseverativo (della prova).
E questo concetto viene meglio espresso nei successivi periodi della motivazione della sen- tenza, in cui il giudice di primo grado afferma che “ Né, a tale originario difetto di allega- zione e di prova può supplire la documentazione fornita dalla stessa banca nel corso del giudizio, né gli esiti della consulenza tecnica (comunque) espletata in corso di causa, con- sulenza che si è di fatto risolta in un'attività istruttoria a carattere suppletivo del mancato assolvimento dell'onere gravante sulla parte attrice, mirando a far acquisire dal consulen- te tecnico d'ufficio la documentazione non ritualmente prodotta in giudizio e comunque non supportata dalla necessarie allegazioni che avrebbero dovuto costituirne il presuppo- sto. Ed infatti, giova ribadire che la mancata produzione della documentazione completa dei rapporti contrattuali per cui è causa di cui, giova ribadire, era onerata la parte attrice
(anche mediante un uso corretto e leale dello strumento di cui all'art. 119 TUB essendosi invece parte attrice, nella richiesta ex art 119 tub in atti in atti, riservata un'azione giudi- ziaria che già invece aveva introdotto- cfr. doc. n. 6 cit.), ad avviso di questo giudice, avrebbe dovuto precludere l'espletamento di CTU contabile per le già indicate ragioni, delle cui conclusioni non può giovarsi la parte che non ha adempiuto agli oneri di alle- gazione posti a suo carico ed i cui esiti, in assenza di tale presupposto, non possono esse- re condivisi dal Giudice. Ed infatti, a ben vedere, pur potendosi condividere l'idea per cui, stante la complessità dell'accertamento contabile, il giudice non potrebbe che demandare al consulente la verifica dell'andamento dei rapporti in contestazione, che costituisce di per sé un “fatto” da acquisire al giudizio - ed in questo senso la consulenza tecnica può avere funzione probatoria - resta fermo che gli eventuali addebiti illegittimi da parte della banca trovano pur sempre la propria genesi nell'inserimento nel contratto di clausole contrattuali contra legem - di capitalizzazione infrannuale degli interessi in ipotesi non consentite, di previsione di condizioni economiche usurarie e così via - che devono essere puntualmente indicate dal cliente avuto riguardo allo specifico rapporto dedotto in giudi- zio. Il giudice, del resto, secondo la giurisprudenza consolidata, che delinea correttamente la distinzione tra allegazione e prova di un fatto, è tenuto ad esaminare e porre a fonda- mento della decisione soltanto i documenti e dunque i fatti dagli stessi rappresentati, in
11 ipotesi costitutivi di rapporti obbligatori - non sottraendosi la prova documentale agli or- dinari criteri di valutazione in punto di ammissibilità e rilevanza della prova ai fini della dimostrazione del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione, il cui apprezzamento è sollecitato dall'impulso della parte in virtù del principio dispositivo - sui quali la parte ab- bia compiuto, nei termini previsti dal codice di procedura civile, una qualche attività as- sertiva. Ne consegue il rigetto delle domande. Ogni questione o rilievo, anche in via istrut- toria, assorbita [enfasi aggiunta]”.
La ratio decidendi è chiara: non è un problema di prova, come ritenuto dall'appellante, ma di attività assertiva;
l'atto di citazione, secondo il giudice di primo gra- do, ha carattere esplorativo, perché non indica le clausole dei contratti ritenute illegittime che, come si afferma nella sentenza, “devono essere puntualmente indicate dal cliente avuto riguardo allo specifico rapporto dedotto in giudizio”, e per questa ragione il cliente/attore deve acquisire prima i documenti bancari ex art.119 TUB, in difetto le domande risultando- ne indeterminate. Né a tale difetto di allegazione, sempre secondo il giudice di primo grado, poteva supplire la documentazione fornita dalla stessa nel corso del giudizio o la CP_1
stessa CTU, tali attività essendo logicamente e giuridicamente distinte da quella assertiva.
Prima si allega e poi si prova. Se non si è allegato, non si può provare.
Corretta o meno che sia la ratio decidendi, il punto è che essa non è stata gravata con motivo specifico, sicché l'appello ne risulta complessivamente inammissibile.
In conclusione, l'appello va dichiarato inammissibile.
Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in difetto di notula in atti, tenuto conto del valore e della comples- sità (causa di valore indeterminato bassa, assenza di fase istruttoria/trattazione, definita su questione preliminare di rito), in € 3.473,00, in applicazione dei parametri minimi previsti dal DM 55/2014 e ss. mod. per le fasi 1, 2, 4.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
12 - dichiara inammissibile l'appello proposto e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna parte appellante a rimborsare all'appellata le spese di questo grado, che liquida in complessivi euro € 3.473,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per leg- ge.
Dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 16-10-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
MI ZZ
Il Presidente
LU LE ER
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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