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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/06/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Num. R.G. 759\2021
Repubblica Italiana
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
dott. Giovanni Sgambati Presidente rel.
dott. Leonardo Scionti Consigliere
dott.ssa Chiara Ermini Consigliera
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa d'appello come in atti proposta da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Cecchetti, di Pisa,
- appellante – nei confronti di
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Merlini, di Livorno,
, , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
, , ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, ,
[...] CP_12 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Elisabetta Stellato,
CP_13 rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Patrizio Rossi, di Livorno,
- Convenuti in appello –
, Controparte_14 rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Uccelli, di Livorno,
1 - Convenuta ed appellante incidentale -
- avente ad oggetto: Appello avverso Sentenza n. 647/2020, emessa dal Tribunale di Livorno e pubbl. il 6.9.2020; in materia di garanzia ex art. 1669 c.c. appalto.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusion i: Per l'appellante: “Riformare completamente la sentenza n.149
/2021 emessa dal Giudice del Tribunale Civile di Livorno nei cui confronti è stato prodotto il presente appello, e pertanto riformare la sentenza e dichiarare ”Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze nella persona del G.r. designato per tutti i motivi di cui in premessa, revocare e riformare la sentenza n 149/2021, e per l'effetto dichiarare l estraneità della società nella causa 2217/2016 e Pt_1 pertanto dichiarare che non esist vincolo solidale co n la società e la in riferimento alla Controparte_1 CP_14 condan nni li attori nel primo grado del procedimento 2217/2016. Con Vittoria di spese e onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio.”
- Per i convenuti e altri: “Respinta ogni contraria CP_2 istanza, deduzione ed eccezione, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per le motivazioni esposte nella comparsa di costituzione datata 6.7.2021: (1 Rigettare l'appello principale prom osso da Pt_1 in quanto inammissibile ed infondato (2 Rigettare
[...] seguentemente l'appello incidentale proposto da CP_14 perché infondato in fatto ed in diritto. (3 Confermare integralmente l'impugnata sentenza n.149/2021 emessa dal Tribunale Ci vile di Livorno.”
- Per il convenuto “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di CP_13
Firenze, contrariis rigettare l'appello principale di Pt_1
e qualsiasi istanza di detta società in quanto inammissibile ed infondata per le causali di cui in narrativa;
2) rigettare l'appello incidentale di e qualsiasi relativa istanza in quanto CP_14 assolutamente i to in fatto ed in diritto;
3) confermare integralmente l'impugnata sentenza con vittoria di spese ed onorari di lite del presente giudizio.”
- Per la convenuta Pertecipazioni Industriali: “Chiede che la Corte di Appello di Firenze voglia respingere l'appello proposto da , Pt_2 con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
- Per la , convenuta e appellante incidentale: CP_14
“Respint a istanza, deduzione ed eccezione, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello per i motivi esposti nell'atto di appello in via incidentale depositato dalla comparente Compagnia: A) QUANTO 2 ALL'APPELLO DI respingere lo stesso confermando Parte_1 integralmente le statuizioni a carico della suddetta appellante;
B) QUANTO ALL'APPELLO INCIDENTALE DELLA COMPARENTE: b1) relativamente al rapporto processuale con gli attori: - in tesi: in accoglimento del primo motivo di appello, riformare la sentenza di primo grado dichiarando non tenuta a corrispondere in via CP_14 diretta alcuna somma agli attori in difetto di qualsivoglia titolo e domanda al riguardo. Per l'effetto, stante l'intervenuto pagamento agli attori delle somme liquidate in primo gra do, condannare questi ultimi a restituire dette somme ad come da conteggio di CP_14 cui al par.
5.2 dell'atto di appello in via incidentale della comparente e dunque nello specifico: A) Per capitale € 28.100 di cui: - CP_4
e € 3.040,00 in solido in relazione agli
[...] Controparte_5 immobili di proprietà degli stessi;
- € 3.860,00 Controparte_11 in relazione all'immobile di proprietà dello stesso;
- comproprietari dell'Edificio C presso scala E indicati nella sentenza di primo grado (ossia, come risulta da pag. 4 e 5 della comparsa di costituzione in appello degli stessi, tutti gli originari attori e odierni appellati ad esclusione di ) € 4.800,00 in solido;
- comproprietari Controparte_9 dell'Edificio C presso scala D) indicati nella sentenza di primo grado (in realtà il solo come risulta anche in tal caso dalla Controparte_9 suddetta comparsa di costituzione in appello) € 1.080,00; - CP_8
€ 2.000,00 in relazione all'immobile di proprietà dell
[...]
- € 6.500,00 in relazione all'immobile di Controparte_2 pr - € 360,00 in relazione Controparte_9 all'immobile di proprietà dello stesso;
- € 6.460,00 Controparte_10 in relazione all'immobile di proprietà er spese di mediazione e di causa tutti gli attori in solido per € 35.068,11 di cui Competenze spese mediazione € 48,00 Competenze spese legali atp
€ 4.284,00 Spese CTU per ATP € 4.837,00 Spese CTP per ATP € 1.381,00 Spese 50% CTU merito € 761,26 Registrazione sentenza € 843,00 Spese legali merito € 14.988,50 Spese generali 15% € 2.248,28 Spese C.U. e marca € 786,00 Spese imponibili € 4.040,00 CPA € 851,07 4 - in ipotesi di reiezione del primo motivo di appello incidentale, accogliere il secondo ed il terzo motivo di gravam e incidentale e riformare dunque l'impugnata sentenza dichiarando
tenuta a risarcire agli attori il danno solo in proporzione CP_14 tuale di responsabilità direttamente attribuibile all'Arch. e con applicazione dello scoperto di p olizza pari al 10% del CP_13 on il minimo di € 4.000,00 o in subordine di € 2.500,00, con conseguente riduzione delle somme liquidate a titolo di spese legali in favore degli attori. Per l'effetto condannare questi ultimi alla restituzione delle maggiori somme loro liquidate con la sentenza di primo grado e già corrisposte da sia per capitale che per CP_14 spese (cfr. par.
5.2 dell'atto di appello in via incidentale e le specifiche di cui ai punti A) e B) del par. b1 delle odierne conclusioni);
- in ogni caso riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui pone a carico di le spese di ATP, non essendo stato notificato CP_14
3 alla Compagnia il relativo ricorso da parte degli attori ed in difetto di chiamata in causa in tale fase processuale d a parte dell'Arch.
dichiarando che non è tenuta al pagamento CP_13 CP_14 delle somme in questione. Per l'effetto condannare gli attori in solido a restituire ad le spese legali di ATP, le spese per la CP_14 consulenza in A e di C TP come liquidate in dispositivo ed integralmente già versate da (cfr. par.
5.2 dell'atto di appello CP_14 in via incidentale della comp;
b.2) relativamente al rapporto processuale con l'Arch. riformare la sentenza di primo CP_13 grado in punto di liq delle spese di costituzione di quest'ultimo, condannando lo stesso al pagamento delle spese di giudizio di primo grado in favore di o, in ipotesi, CP_14 compensando integralmente le spese. Per l'effetto, condannare l'Arch. a restituire ad la somma di € 7.054,84 CP_13 CP_14 allo stesso già corrisposta dalla Compagnia in ottemperanza al disposto della sentenza di primo grado. In ogni caso con integrale vittoria delle spese del presente giudizio di appello”.
- Svolgimento del processo e motivi della decisione.
-
, , e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , Controparte_5 CP_6 Controparte_15 CP_8
, , ,
[...] Controparte_9 Controparte_16
, proprietari di diverse unità immobiliari facenti di Controparte_17 un complesso condominiale ubicato in Livorno in via Lamarmora n.
9, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Livorno la venditrice degli immobili di loro Controparte_1 rispettiva proprietà.
Gli attori assumevano di avere riscontrato nelle loro abitazioni vizi di varia natura derivanti da difettosa impermeabilizzazione
(presenza di muffe e condensa;
umidità di risalita nei locali garage;
deterioramento e distacco guaina protett iva nella copertura dell'edificio), vizi che erano stati denunciati alla società venditrice con raccomandata del 26.7.2013 cui era anche seguito un procedimento di accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa, svolto nel contraddittorio anche con la ditta esecutrice dei lavori, del Direttore dei Lavori, arch. CP_18 [...]
e della compagnia assicuratrice di quest'ultimo, CP_13 [...]
[..
[...] CP_19
Il perito nominato nella predetta procedura, svolti gli accertamenti necessari, aveva riscontrato la presenza dei vizi lamentati, la cui causa veniva individuata in difetti di progettazione o esecuzione dell'opera, e ne aveva quantificato il co sto di un eventuale ripristino nell'ammontare complessivo in € 52.000.
Gli attori concludevano chiedendo la condanna della convenuta società venditrice al pagamento delle somme necessarie per il ripristino dei vizi presenti nelle singole unità e nelle parti condominiali.
Si costituiva in giudizio la che Controparte_1 eccepiva in via preliminare la decadenza e/o prescrizione dell'azione di garanzia invocata dagli attori.
Nel merito la convenuta contestava la domanda affermando che i vizi riscontrati dal CTU erano in parte imputabili alla carente manutenzione del fabbricato e per il resto all'impresa esecutrice.
Inoltre, come rilevato in sede di ATP, doveva considerarsi che le caratteristiche degli immobili, quali la qualità degli infissi e l'ubicazione delle caldaie, fossero ben conosciute al momento della vendita.
La convenuta evidenziava, comunque, di avere raggiunto un accordo transattivo con l'impresa esecutrice, che lasciava salve le garanzie ex artt. 1667 e 1669 c.c. e chiedeva essere autorizzata a chiamare in causa la e il direttore dei lavori, arch. Parte_1
chiedendo, in caso di accoglimento della domanda, di CP_13 essere da questi manlevata.
Si costituiva in giudizio la ditta esecutrice dei Parte_1 lavori, che in via preliminare eccepiva sia la propria carenza di
5 legittimazione passiva, per avere stipulato con la committente un atto di transazione che conteneva una rinuncia alla contestazione delle opere realizzate ed alla richiesta di eliminare i difetti lamentati e sia l'intervenuta prescrizione della domanda, essendo i lavori risalenti al 2010.
Nel merito la sosteneva di non avere alcuna Pt_1 responsabilità in ordine ai danni lamentati dagli attori.
Si costituiva in giudizio anche il Direttore dei Lavori, arch.
che negava la sua responsabilità per i vizi CP_13 invocati, in quanto dipendenti dalla scelta dei materiali da parte dell'impresa esecutrice o da difetti di esecuzione ad essa imputabili.
Negava inoltre la sussistenza di elementi di colpa a suo carico, per avere sempre correttamente controllato il cantiere e chiedeva di chiamare in causa la compagnia assicuratrice per CP_14 essere, nel caso, da questa manlevato.
Si costituiva infine in giudizio anche la che eccepiva CP_14
l'intervenuta decadenza dalla facoltà di chiamare in causa il terzo, essendo stata la chiamata in giudizio operata attraverso la notifica della comparsa di costituzione, invece che dell'atto di citazione.
La Compagnia assicuratrice eccepiva inoltre sia la mancanza degli elementi di cui ai nn. 3, 4 e 7 dell'art. 163 c.p.c., sia l'inopponibilità della consulenza resa in sede di ATP e sia l'inoperatività della polizza.
A seguito delle eccezioni preliminari, la difesa dell'arch. rinunciava alla chiamata in causa della compagn ia CP_13 assicuratrice, introducendo successivamente altro giudizio nel quale avanzava in via autonoma la domanda di garanzia già qui proposta.
6 Anche in tela distinto giudizio si costituiva la soc. che CP_14 eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della dom anda, deducendo che il professionista proprio assicurato fosse decaduto dalla possibilità di chiamare terzi soggetti e nel merito riproponeva le eccezioni e le difese già formulate all'atto della costituzione nel giudizio originario.
I due giudizi venivano quindi riuniti.
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., disposta l'acquisizione del fascicolo dell'ATP e rinnovata la CTU, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'esito il Tribunale di Livorno emetteva la sentenza di primo grado, oggi impugnata con la quale condannava la convenuta in solido con la quale Controparte_1 CP_14 garante di e con al risarcimento dei CP_13 CP_18 danni conseguenti ai gravi difetti degli immobili di proprietà degli attori, liquidati complessivamente in € 28.100, oltre IVA ed interessi in misura legale e ripartiti come da dispositivo a favori dei singoli attori, oltre alla refusione delle spese di causa.
La veniva condannata a rimborsar e all'arch. CP_14 le spese di giudizio, mentre quelle inerenti i rapporti tra CP_13 ed venivano compensate. Controparte_1 CP_18
Il Tribunale ha motivato la sua decisione facendo preliminarmente riferimento alle risultanze della CTU dalle quali erano emersi i danni risentiti dagli attori alle rispettive proprietà
(ne seguiva una descrizione dettagliata).
A pag. 15, il Tribunale ha proceduto all'inquadramento dell'azione proposta dagli attori ai sensi dell'art. 1669 c.c. e d alla qualificazione dei vizi e difetti come “gravi” in quanto incidenti sulla funzionalità e durevolezza nel tempo dell'immobile (esclusi quelli
7 definibili meramente estetici).
Ha specificato poi che tali vizi, pacificamente, erano stati denunciati entro un anno dalla scoperta e comunque dovevano ritenersi “rientranti” nell'azione di responsabilità proposta contro il venditore e l'appaltatore incaricato dell'esecuzione delle opere (la clausola arbitrale inserita nel contratto di appalto dalle imprese stipulato, era agli attori inopponibile).
Passando a esaminare gli ulteriori aspetti controversi della causa, il primo giudice ha chiarito che tra la venditrice e l'appaltatrice era intervenuto un atto di transazione, da ritenersi esplicitamente finalizzato a definire qualsivoglia c ontrasto in ordine alle reciproche pretese, senza che nessuna delle parti stesse possa avere altro da pretendere, “salvo le garanzie di legge ex articolo
1667 e 1669 Codice Civile”.
Nell'atto di transazione vi era ulteriore riferimento ad una rinuncia ad eccepire i vizi e difetti evidenziati negli allegati, motivo per cui la permanenza della garanzia doveva intendersi riferita esclusivamente ai vizi non scoperti all'atto di transazione.
In assenza dei documenti allegati alla scrittura privata di transazione, che rendevano impossibile verificare se i vizi oggi riscontrati fossero medesimi già rilevati dalle parti e coperti dall'accordo, le questioni poste sul punto venivano risolte in base alle risultanze di ATP, opponibili alla convenuta.
Poteva quindi concludersi che nel contraddittorio tra i consulenti di parte fosse in sostanza “stato concordato che i vizi erano già emersi prima della sottoscrizione della transazione” e conseguentemente non poteva chiedere Controparte_1 di essere manlevata dall'impresa costruttrice, avendo rinunciato con l'atto di transazione a far valere la garanzia per i vizi di cui si
8 discute.
Andava però osservato che gli attori, nella memoria ex art. 183
n. 1 c.p.c., avevano esteso la loro domanda ai terzi chiamati, chiedendo di dichiarare la loro responsabilità solidale per i danni, estensione della domanda legittima, in quanto dipendente dalle difese della convenuta, e tempestiva.
L'atto di transazione non era ovviamente opponibile agli attori, che non avevano hanno sottoscritto, talché non vi era preclusione alla proposizione della domanda derivante da tale atto, ma andava evidenziato che l'acquirente non ha un'azione diretta nei confronti del costruttore per i vizi dell'immobile acquistato, in quanto estraneo al contratto di appalto.
La domanda di condanna in solido dell'appaltatore come proposta dagli acquirenti, poteva comunque essere esaminata atteso che la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dell'acquirente può avere natura extracontrattuale (v. Cass. Sez .
2, Sentenza n. 8140 del 28/4/2004) e che la responsabilità solidale sorge anche per effetto di titoli differenti (v. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 1070 del 17/1/2019).
Rilevato quindi che nel caso specifico l'elemento materiale della condotta illecita, costituito dall'errata costruzione dell'immobile, aveva comportato danno agli acquirenti, che l'elemento soggettivo costituito dalla colpa era da ritenersi insito nell'errata esecuzione dell'opera, che l'azione era stata proposta entro il termine quinquennale di prescrizione, tenuto anche conto degli atti interruttivi, dovendo questo essere fatto decorrere dalla verificazione del danno, la domanda degli attori di estensione in solido della responsabilità per i vizi poteva pertanto essere accolta.
Venendo ad esaminare la domanda proposta contro il CP_13
9 chiamato in garanzia nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori dell'opera in questione, doveva preliminarmente rilevarsi come nessuno dei vizi riscontrati fosse ascrivibile alla fase progettuale, essendo tutti imputabili alla fase esecutiva.
Tenuto conto dei limiti entro i quali il Direttore dei Lavori risponde dei difetti di realizzazione dell'opera, trattandosi di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, le risultanze di causa avevano dato conto di vizi da attribuire ad un'errata esecuzione dell'opera, per quanto conforme al capitolato ed al progetto.
Non risultavano contestazioni formulate dal Direttore dei Lavori all'impresa per l'errata esecuzione dell'opera e per quanto non si possa pretendere dal professionista la sua presenza permanente sul cantiere e l'esame di tutte le lavorazioni, il fatto che le problematiche di umidità fossero tutte riferibili a errori comuni , portava a ritenere che si sia utilizzata una procedura non corretta per tutta la durata delle lavorazioni.
L'errore avrebbe quindi ben potuto essere verificato utilizzando la diligenza richiesta al Direttore dei Lavori, che pertanto doveva rispondere per tale omessa adeguata vigilanza.
Quanto alla domanda di garanzia proposta dallo stesso Direttore
Lavori nei confronti della propria assicuratrice, il Tribunale riteneva preliminarmente ammissibile la domanda (che aveva formato, come premesso, oggetto di una prima rinuncia) avendo la decadenza dalla possibilità di chiamare in causa terzi s oggetti, natura esclusivamente processuale e non incidendo sul diritto sostanziale ben azionabile in un autonomo giudizio (il inoltre, non CP_13 era incorso in alcuna decadenza o prescrizione, anche in considerazione del breve tempo intercorso rispetto alla notifica del nuovo atto di citazione).
10 Il Tribunale ha poi respinto la tesi sostenuta dalla compagna in merito a una pretesa inoperatività della polizza ai sensi d ell'art.
3.3 lett. I delle condizioni di assicurazione che escludeva la copertura per “i danni alle opere oggetto dell'attività assicurata e
a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione, installazione e montaggio”, posto che nel caso in esame non venivano in rilievo i danni alle opere, ma una richiesta risarcitoria per la mancata vigilanza sulla corretta esecuzione delle stesse.
Peraltro, come ammesso dalla stessa , l'art. 4 lett. B) CP_14 delle condizioni speciali di polizza derogava a tale esclusione per i casi di rovina totale o parziale o di gravi difetti.
E' stato inoltre ritenuto superfluo l'esame dell'eccezione relativa alla presenza di un massimale risarcibile, essendo fissato in misura ampiamente superiore alle so mme accertate dal CTU e non pertinente il richiamo all'art.
3.10 delle condizioni di polizza, che prevedeva l'esclusione dalla copertura assicurativa delle spese per legali o tecnici non nominati da , posto che nel caso in esame CP_14 il rimborso era chiesto non in forza della polizza, ma in virtù del principio della soccombenza.
Il Tribunale ha quindi argomentato ed affermato che l a domanda di manleva risultava pertanto accoglibile.
Passando alle questioni ulteriori, r iepilogati i vizi accertati in causa che dovevano ricondursi alla categoria di cui all'art. 1669
c.c., il Tribunale ha proceduto alla finale quantificazione dei vari costi di ripristino (complessivamente 28.100 oltre IVA) passando a emettere il dispositivo.
Con l'odierno atto di citazione in appello la ha Parte_1 impugnato la predetta sentenza di primo grado chiedendone la
11 riforma in quanto affetta da errori commessi nell'interpretazione
“delle prove e dei fatti di causa”, da cui era emersa l'assenza di una propria responsabilità risarcitoria quale appaltatrice/costruttrice dell'immobile.
Altro errore commesso dal Tribunale risiedeva, secondo l'appellante, nella condanna disposta in via solidale per taluni danni che avrebbero dovuto essere richiesti da l e non dai CP_20 singoli condomini.
La convenuta venditrice si è costituita Controparte_1 in giudizio ed ha resistito all'appello di cui ha chiesto la reiezione in quanto infondato in fatto e in diritto e così analogamente hanno concluso anche i condomini, attori in rimo grado.
Si è costituito in giudizio l'arch. che ha resistito CP_13 all'appello di cui ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità e chiesto poi, nel merito, la reiezione in quanto infondato in fatto e in diritto.
La si è costituita in giudizio ed ha preliminarmente CP_14 evidenziato come il Tribunale, pur consapevole del fatto che la compagnia assicuratrice stesse in giudizio quale destinataria della domanda di manleva dell'Arch. ne avesse poi disposto la CP_13 condanna diretta a pagare la somma liquidata quale danno ritenuta dovuta agli attori che non avevano alcun titolo a richiederla. Né era possibile nella fattispecie configurare un'estensione automatica della domanda risarcitoria dei condomini attori nei pro pri confronti in quanto estranea alla causazione del danno.
Ha quindi proposto per tali ragioni appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma con condanna degli attori alla restituzione delle le somme oggetto di condanna in ordine alle quali aveva già provveduto al pagamento per
12 compulsum.
La , in via subordinata, ha articolato un secondo e un CP_14 terzo motivo di impugnazione incidentale da valere in caso di mancato accoglimento del primo, affermando che: a) - in ipotesi di accoglimento della domanda di manleva proposta dal CP_13 dovesse essere applicato lo scoperto previsto dalla polizza, circostanza che il Tribunale aveva omesso di considerare;
b) – in base alla condizioni di assicurazione, in caso di responsabilità solidale dell' con terzi, la copertura assicurativa era da Parte_3 ritenersi limitata alla percentuale di colpa personalmente attribuibile.
Col quarto motivo di appello incidentale la ha censurato CP_14 la decisione di primo grado anche riguardo al punto in cui era stata condannata a rifondere agli attori anche le spese della CTU svolta nel corso dell'ATP, assumendo di non avervi partecipato.
Col quinto motivo di appello incidentale la ha censurato, CP_14 infine, la decisione di primo grado con riguardo al punto in cui era stata condannata a rifondere all'Arch. le spese di CP_13 costituzione in giudizio, omettendo di considerare che il CP_13 aveva inammissibilmente chiamato in causa la compagnia notificandole unicamente la propria comparsa di costi tuzione e risposta.
E il professionista era tanto consapevole della nullità in cui era incorso, da aver poi introdotto un autonomo giudizio, talché era errato aver ritenuto la prima domanda come rinunciata in mancanza anche di un'espressa accettazione ed e ra errato non aver posto a carico del le relative spese ex art. 306 c.p.c. CP_13
La Corte, all'udienza del 9.4.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti
13 i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
L'appello principale di CP_18
L'appellante ha censurato la motivazione resa dal primo giudice, che assumeva erronea, per non aver riconosciuto che la transazione stipulata con la venditrice fosse opponibile agli attori ritenendo per costoro possibile la condanna dell'appaltatrice in via extracontrattuale.
Stando ai termini letterali adoperati nell'atto di impugnazione, doveva ritenersi che:
1- “Nel momento in cui è stata firmata la transazione gli elementi della condotta illecita e della colpa nei confronti del committente sono terminati”.
2- La venditrice pur a conoscenza dei vizi riscontrati nei vari appartamenti non si era attivata in alcun modo “per risolverli” prima della vendita definitiva ag li attori, “integrando in tal modo con dolo la colpa dell'errata esecuzione. Prima del rogito finale la società convenuta Controparte_21
dovuto porre rimedio a tutti i vizi che erano
[...] stati oggetto di transazione in modo da ven dere agli attori un immobile con i corretti requisiti qualitativi. Non può a questo punto essere condannata in solido la società appellante per una condotta illecita tenuta da parte della società partecipazioni Industriali.”
Il Tribunale avrebbe altresì errato nel disporre la condanna solidale delle parti con riguardo ai danni indicati come riferibili alle scale “E” e “D” in quanto “dai documenti” emergeva chiaramente come la società fosse intervenuta nell'esecuzione di una parte Pt_2 degli appartamenti, mentre non risultava dimostrato che avesse
14 eseguito anche i lavori alle scale indicate, bene che peraltro avendo natura condominiale consentiva la richiesta risarcitoria unicamente al e non a favore degli attori che avevano agito in causa CP_20 come singoli. “Nella presente causa che vede gli attori agire come singoli, la somma di risarcimento del danno che poteva e doveva essere liquidata era quella corrispettiva ai relativi millesimi condominiali degli attori e non il totale che comprende anche le quote millesimali di altre parti che non hanno attivato il giudizio”.
L'appello presenta evidenti profili di inammissibilità in quanto privo di argomentazioni specificamente contrapposte alle ragioni giustificative della decisione di primo grado rese dal Tri bunale in motivazione, a parte i rilievi evidenziati dalla difesa dell'Arch. nella comparsa di costituzione (il breve atto di appello , CP_13 infatti, conclude confusamente con la richiesta di “riforma e revoca della sentenza impugnata”, né è ben comprensibile cosa si intenda con la domanda rivolta a questa Corte di “dichiarare l'estraneità” dell'appellante al procedimento di primo grado, con conseguente accertamento dell'assenza di un vincolo solidale in ordine al pagamento delle somme in forza de lla disposta condanna risarcitoria).
Estremamente lacunosa la parte critica alla sentenza appellata, che si indica come contraddittoria e basata su una errata valutazione di fatti e prove, senza che vi sia alcuna ulteriore indicazione che consenta di compr endere appieno in cosa consista tale errore e di quali prove si tratti.
Inoltre, nel punto in cui l'appello inizia col censurare la contraddittorietà della motivazione con la ricostruzione dei fatti
(nemmeno precisata) e con un richiamo a precedenti di giurisprudenza, il discorso sembra interrompersi (a pag. 9), senza che alla frase possa darsi un minimo senso compiuto.
15 Si rammenta, al riguardo, che “Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nell'atto di appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che vi sia una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con censura chiara e motivata, miri ad incrinarne il fondamento logico - giuridico, sicché deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto di appello si limiti
a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento” (cfr., fra le tante, Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 22-09-2015, n. 18704).
Nella fattispecie la parte appellante non ha adempiuto all'onere di indicare in maniera specifica le ragioni per le quali l'iter logico- giuridico sulla base del quale è stata pronunziata la sentenza impugnata sarebbe erroneo ed, a fronte della ricostruzione minuziosa operata dal primo giudice sui fatti allegati dagli attori e sulle risultanze di causa, l'appellante ha omesso di indicare specificamente le contrapposte ragioni giustificative della richiesta riforma della decisione impugnata.
L'appello è comunque da ritenersi infondato anche nel merito.
La confusa tesi sostenuta è del tutto infondata, per aver il primo giudice correttamente rilevato che tra venditrice e impresa appaltatrice/costruttrice venne stipulata la transazione con la quale il prezzo fu sensibilmente ridotto, in assenza di interventi da parte di per l'eliminazione dei difetti (che, stando alle risultanze Pt_1 della CTU, “rientrano nella transazione”).
Insussistente, a prescindere dal fatto che si tratti o meno come sostenuto dai convenuti di “eccezione svolta per la prima volta in grado di appello e che nulla aggiunge o toglie alla presenza dei vizi nonché all'entità del ristoro dei danni stabiliti nella sentenza di
16 primo grado “, è il denunciato errore commesso dal Giudice di primo grado per non aver tenuto conto della natura condominiale dei danni risentiti alla Scala E e d alla scala D.
E ciò poiché dalle risultanze di causa emerge chiaramente come si sia in presenza di un condominio costituito da immobili indipendenti e che, per quanto concerne la scala E (che attiene all'edificio C), “condomini” sono tutti gli odierni convenuti ad eccezione di signor , unico proprietario dell'edificio Controparte_9
C dove insiste ubicata la Scala D.
L'appello incidentale di CP_14
Va in primo luogo rilevato che non è in discussione il diritto del professionista a vedersi manlevato dalla propria compagnia assicuratrice, ricorrendone tutti i presupposti come statuito dal giudice di primo grado.
E' infatti innegabile che la decisione di primo grado contenga un chiaro ed argomentato accertamento sul diritto del di CP_13 essere manlevato dalla in base al contratto di assicurazione CP_14
e tale questione non forma oggetto di alcun appello (né principale, né incidentale).
Quello che la ha contestato col suo appello incidentale CP_14
(indicato quale primo ed assorbente motivo) è che la sentenza fosse errata nella parte in cui aveva pronunciato la condanna del professionista assicurato in via solidale coi responsabili del danno, in assenza di una diretta domanda risarcitoria del pagamento somme dovute a titolo di ristoro del danno formulata dagli attori nei propri confronti, anziché distinguere la posizione.
L'appello incidentale è quindi sul punto palesemente fondato.
La stava in causa in quanto chiamata dal proprio CP_14
17 assicurato in garanzia e non perché fosse accertata una sua corresponsabilità per danni di cui si chiedeva il ristoro da parte degli attori, che nemmeno l'avevano richiesto, talché avendo anche il formulato unicamente domanda di manleva, non vi è CP_13 spazio per ritenere sussistenti gli estremi di un'estensione della predetta domanda risarcitoria, men che meno in via automatica.
L'arch. ha resistito all'appello incidentale sostenendo CP_13 che fosse corretta la decisione del primo giudice che aveva condannato la compagnia assicuratrice, quale sua garante, al pagamento delle somme in favore degli attori accogliendo così, nella sostanza, la domanda di manleva.
Ha invocato giurisprudenza che sosterrebbe sia la tesi secondo la quale l'assicuratore “può pagare l'indennizzo direttamente all'assicurato anche prima che costui abbia risarcito il terzo danneggiato”, che è, in tutta evidenza, non applicabile alla fattispecie e sia la tesi secondo la quale l'assicuratore al f ine di tenere indenne l'assicurato “può fornirgli i mezzi o pagare direttamente al terzo” nel caso sussista una manifestazione inequivoca di questo diretta a ottenere i l risarcimento del danno subito, che non risulta principio affermato nelle tre decisioni invocate nella conclusionale (n. 775 \1971; n. 3385\1988; n.
5094\2020) e nella decisione invocata nella memoria di replica
(24809\2005 – in cui si fa riferimento al fatto che l'assicuratore ha facoltà di pagare direttamente il danneggiato, che diviene obb ligo se vi sia una specifica richiesta in tal senso;
tale sentenza, peraltro, afferma che in caso di indebito pagamento diretto da parte dell'assicuratore, l'zione di restituzione – ripetizione va esercitata nei confronti dell'accipiens, nella fattispecie i convenuti, attori in primo grado).
I convenuti (attori in primo grado) hanno resistito al primo motivo di appello incidentale sostenendo unicamente che questo 18 non fosse sorretto da “valide argomentazioni di diritto” in quanto per giurisprudenza costante l'obbligo di manleva a carico della compagnia nei confronti dell'assicurato non si limita alla sola quota di sua responsabilità, ma investe “l'obbligazione totale”, per cui il primo giudice dovendo comunque la tenere indenne il CP_14 aveva scelto la via “più veloce” disponendo la condanna CP_13 diretta della compagnia medesima.
Trattasi di difesa in gran parte inconferente rispetto alle questioni poste e nella restante parte superata alla luce delle considerazioni già formulate in merito alle difese dell'arch.
CP_13
Va quindi disposta, in accoglimento del primo motivo di appello incidentale come in atti proposto da la riforma della CP_14 sentenza impugnata nel punto in cui ha condannato la società assicuratrice a pagare, n via diretta, i danni agli attori (e anche le spese di giudizio sulle quali si dirà oltre). L'arch. CP_13 va ritenuto corresponsabile in solido con Controparte_22 dei danni oggetto della condan na al risarcimento
[...] in favore degli attori contenuta nella sentenza di primo grado e l' è tenuta a manlevare il suo assicurato delle somme CP_14 che da questi corrisponderà per tale titolo, anche per spese di giudizio e processuali.
Gli originari attori della presente causa (odierni convenuti) devono pertanto restituire alla tutte le somme loro CP_14 corrisposte in forza dell'esecutività della sentenza di primo grado, come indicate e documentate in atti (v. comparsa di costituzione contenente appello incidentale).
Per espressa dizione dell'atto di costituzione nel presente giudizio di appello (contenente l'impugnazione incidentale) il secondo e il terzo motivo sono stati formulati specificamente “per
19 la denegata e non creduta ipotesi di reiezione del primo motivo di gravame”.
Passando quindi ad esaminare il quarto e il quinto motivo di appello incidentale, dovendo procedersi, per effetto dell'accoglimento dei primo motivo dell'appello incidentale, alla riforma della decisione impugnata anche con riguardo al capo che ha regolamentato le spese, i due restanti motivi sono da ritenersi assorbiti.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
La riforma, anche parziale, della decisione di primo grado comporta la rivisitazione della regolamentazione delle spese di causa come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità
(Cassazione sent. num. 8400\2018- “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(cfr. Cass. (ord.) 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n.
11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può 20 essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).”
Gli originari attori risultano vittoriosi (anche prevalentemente) nei confronti dei responsabili dei danni da loro sofferti, , Pt_1
e Arch. che pertanto andranno Controparte_1 CP_13 condannati in solido tra di loro alla refusione. Nei rapporti interni tra i predetti soggetti il diverso grado di soccombenza, soprattutto in considerazione del fatto che l'appello principale è stato proposto unicamente da , consente di porre a carico di i 2\3zi Pt_1 Pt_1 della somma liquidata come da dispositivo.
Visto l'accoglimento dell'appello incidentale proposto da CP_14
e considerato che, eccettuato tutte le Controparte_1 altre parti si sono opposte alla richiesta riforma della decisione di primo grado, la Corte ritiene che possa configurarsi una loro soccombenza prevalente, anche tenuto conto dell'esito del giudizio di primo grado ( è da ritenersi comunque soccombente nei CP_14 confronti della domanda dell'assicurato . CP_13
Pertanto , i convenuti (attori in primo grado) e Pt_1 CP_13 andranno condannati, in solido tra di loro, al rimborso in favore della compagnia assicuratrice di 1\4 delle relative spese processuali, restando quelle rimanenti compensate per la soccombenza reciproca.
Le spese si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi tra i minimi e medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore fino a 52mila euro (riguardo la posizione dei convenuti attori in primo grado si terrà conto di un aumento contenuto entro la misura del 10% per la presenza di più parti aventi però, sostanzialmente, una medesima posizione processuale e giuridica;
andranno inoltre esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria in appello che non si è svolta).
21 Nel caso dell'appellante principale, trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater del D.P.R. n. 115 del
2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della , dell'ulteriore importo a titolo di Pt_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
Decidendo sull'appello principale e su quello incidentale come in atti proposti avverso la sentenza impugnata n. 149\2021 emessa inter partes dal Tribunale di Livorno e pubbl. il g. 23.2.2021:
- RESPINGE l'appello principale come in atti proposto da;
Pt_1
- DICHIARA, in parziale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del primo motivo di appello incidentale come in atti proposto da CP_14
1 - che l'arch. è corresponsabile in solido con CP_13 dei danni indicati nella Controparte_22 sentenza di primo grado e per l'effetto lo condanna, in solido con le predette società, al pagamento in favore degli originari attori della somma indicata nel dispositivo della medesima sentenza di primo grado;
2 - che è tenuta a manlevare l'arch. CP_14 [...] delle somme che da questi saranno corrisposte agli CP_13 originari attori, anche per spese di giudizio e processuali;
3 - che in quanto unicamente obbligata a CP_14 garantire il proprio assicurato , non è tenuta a CP_13 pagare in via diretta alcuna somma agli originari attori della presente causa (odierni convenuti) e per l'effetto li condanna ciascuno alla restituzione di tutte le somme loro corrisposte dalla predetta Compagnia Assicuratrice in forza dell'esecutività della sentenza di primo grado (e documentate in atti);
22 - CONDANNA l'appellante in solido con Parte_1
e arch. a rimborsare ai Controparte_1 CP_13 convenuti , , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
, ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, (in solido tra di loro) le spese:
[...] CP_12
1 – del giudizio di primo grado, che liquida in complessivi Euro
14.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP. oltre spese consulenza in ATP, spese CTP e CTU indicate nell'impugnata sentenza;
2 - del giudizio di appello, che liquida in complessivi Euro
5.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
Dichiara che nei rapporti interni tali spese sono a carico della nella misura di 2\3zi. Pt_1
- CONDANNA l'appellante in solido con arch. Parte_1
e con i convenuti , CP_13 Controparte_2 CP_3
, , , ,
[...] CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
, , , ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, (in solido tra di loro), a Controparte_11 CP_12 rimborsare alla 1\4 delle spese: CP_14
1 – del giudizio di primo grado, frazione che liquida in complessivi Euro 1.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA
e CAP.
2 - del giudizio di appello, frazione che liquida in complessivi
Euro 1.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale del raddoppio del Parte_1 contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R.
30 maggio 2002, n. 115.
23 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
1.10.2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
24
Repubblica Italiana
In nome del popolo Italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
dott. Giovanni Sgambati Presidente rel.
dott. Leonardo Scionti Consigliere
dott.ssa Chiara Ermini Consigliera
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa d'appello come in atti proposta da:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Cecchetti, di Pisa,
- appellante – nei confronti di
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Merlini, di Livorno,
, , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
, , ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, ,
[...] CP_12 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Elisabetta Stellato,
CP_13 rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Patrizio Rossi, di Livorno,
- Convenuti in appello –
, Controparte_14 rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Uccelli, di Livorno,
1 - Convenuta ed appellante incidentale -
- avente ad oggetto: Appello avverso Sentenza n. 647/2020, emessa dal Tribunale di Livorno e pubbl. il 6.9.2020; in materia di garanzia ex art. 1669 c.c. appalto.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusion i: Per l'appellante: “Riformare completamente la sentenza n.149
/2021 emessa dal Giudice del Tribunale Civile di Livorno nei cui confronti è stato prodotto il presente appello, e pertanto riformare la sentenza e dichiarare ”Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze nella persona del G.r. designato per tutti i motivi di cui in premessa, revocare e riformare la sentenza n 149/2021, e per l'effetto dichiarare l estraneità della società nella causa 2217/2016 e Pt_1 pertanto dichiarare che non esist vincolo solidale co n la società e la in riferimento alla Controparte_1 CP_14 condan nni li attori nel primo grado del procedimento 2217/2016. Con Vittoria di spese e onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio.”
- Per i convenuti e altri: “Respinta ogni contraria CP_2 istanza, deduzione ed eccezione, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per le motivazioni esposte nella comparsa di costituzione datata 6.7.2021: (1 Rigettare l'appello principale prom osso da Pt_1 in quanto inammissibile ed infondato (2 Rigettare
[...] seguentemente l'appello incidentale proposto da CP_14 perché infondato in fatto ed in diritto. (3 Confermare integralmente l'impugnata sentenza n.149/2021 emessa dal Tribunale Ci vile di Livorno.”
- Per il convenuto “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di CP_13
Firenze, contrariis rigettare l'appello principale di Pt_1
e qualsiasi istanza di detta società in quanto inammissibile ed infondata per le causali di cui in narrativa;
2) rigettare l'appello incidentale di e qualsiasi relativa istanza in quanto CP_14 assolutamente i to in fatto ed in diritto;
3) confermare integralmente l'impugnata sentenza con vittoria di spese ed onorari di lite del presente giudizio.”
- Per la convenuta Pertecipazioni Industriali: “Chiede che la Corte di Appello di Firenze voglia respingere l'appello proposto da , Pt_2 con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
- Per la , convenuta e appellante incidentale: CP_14
“Respint a istanza, deduzione ed eccezione, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello per i motivi esposti nell'atto di appello in via incidentale depositato dalla comparente Compagnia: A) QUANTO 2 ALL'APPELLO DI respingere lo stesso confermando Parte_1 integralmente le statuizioni a carico della suddetta appellante;
B) QUANTO ALL'APPELLO INCIDENTALE DELLA COMPARENTE: b1) relativamente al rapporto processuale con gli attori: - in tesi: in accoglimento del primo motivo di appello, riformare la sentenza di primo grado dichiarando non tenuta a corrispondere in via CP_14 diretta alcuna somma agli attori in difetto di qualsivoglia titolo e domanda al riguardo. Per l'effetto, stante l'intervenuto pagamento agli attori delle somme liquidate in primo gra do, condannare questi ultimi a restituire dette somme ad come da conteggio di CP_14 cui al par.
5.2 dell'atto di appello in via incidentale della comparente e dunque nello specifico: A) Per capitale € 28.100 di cui: - CP_4
e € 3.040,00 in solido in relazione agli
[...] Controparte_5 immobili di proprietà degli stessi;
- € 3.860,00 Controparte_11 in relazione all'immobile di proprietà dello stesso;
- comproprietari dell'Edificio C presso scala E indicati nella sentenza di primo grado (ossia, come risulta da pag. 4 e 5 della comparsa di costituzione in appello degli stessi, tutti gli originari attori e odierni appellati ad esclusione di ) € 4.800,00 in solido;
- comproprietari Controparte_9 dell'Edificio C presso scala D) indicati nella sentenza di primo grado (in realtà il solo come risulta anche in tal caso dalla Controparte_9 suddetta comparsa di costituzione in appello) € 1.080,00; - CP_8
€ 2.000,00 in relazione all'immobile di proprietà dell
[...]
- € 6.500,00 in relazione all'immobile di Controparte_2 pr - € 360,00 in relazione Controparte_9 all'immobile di proprietà dello stesso;
- € 6.460,00 Controparte_10 in relazione all'immobile di proprietà er spese di mediazione e di causa tutti gli attori in solido per € 35.068,11 di cui Competenze spese mediazione € 48,00 Competenze spese legali atp
€ 4.284,00 Spese CTU per ATP € 4.837,00 Spese CTP per ATP € 1.381,00 Spese 50% CTU merito € 761,26 Registrazione sentenza € 843,00 Spese legali merito € 14.988,50 Spese generali 15% € 2.248,28 Spese C.U. e marca € 786,00 Spese imponibili € 4.040,00 CPA € 851,07 4 - in ipotesi di reiezione del primo motivo di appello incidentale, accogliere il secondo ed il terzo motivo di gravam e incidentale e riformare dunque l'impugnata sentenza dichiarando
tenuta a risarcire agli attori il danno solo in proporzione CP_14 tuale di responsabilità direttamente attribuibile all'Arch. e con applicazione dello scoperto di p olizza pari al 10% del CP_13 on il minimo di € 4.000,00 o in subordine di € 2.500,00, con conseguente riduzione delle somme liquidate a titolo di spese legali in favore degli attori. Per l'effetto condannare questi ultimi alla restituzione delle maggiori somme loro liquidate con la sentenza di primo grado e già corrisposte da sia per capitale che per CP_14 spese (cfr. par.
5.2 dell'atto di appello in via incidentale e le specifiche di cui ai punti A) e B) del par. b1 delle odierne conclusioni);
- in ogni caso riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui pone a carico di le spese di ATP, non essendo stato notificato CP_14
3 alla Compagnia il relativo ricorso da parte degli attori ed in difetto di chiamata in causa in tale fase processuale d a parte dell'Arch.
dichiarando che non è tenuta al pagamento CP_13 CP_14 delle somme in questione. Per l'effetto condannare gli attori in solido a restituire ad le spese legali di ATP, le spese per la CP_14 consulenza in A e di C TP come liquidate in dispositivo ed integralmente già versate da (cfr. par.
5.2 dell'atto di appello CP_14 in via incidentale della comp;
b.2) relativamente al rapporto processuale con l'Arch. riformare la sentenza di primo CP_13 grado in punto di liq delle spese di costituzione di quest'ultimo, condannando lo stesso al pagamento delle spese di giudizio di primo grado in favore di o, in ipotesi, CP_14 compensando integralmente le spese. Per l'effetto, condannare l'Arch. a restituire ad la somma di € 7.054,84 CP_13 CP_14 allo stesso già corrisposta dalla Compagnia in ottemperanza al disposto della sentenza di primo grado. In ogni caso con integrale vittoria delle spese del presente giudizio di appello”.
- Svolgimento del processo e motivi della decisione.
-
, , e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , Controparte_5 CP_6 Controparte_15 CP_8
, , ,
[...] Controparte_9 Controparte_16
, proprietari di diverse unità immobiliari facenti di Controparte_17 un complesso condominiale ubicato in Livorno in via Lamarmora n.
9, convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Livorno la venditrice degli immobili di loro Controparte_1 rispettiva proprietà.
Gli attori assumevano di avere riscontrato nelle loro abitazioni vizi di varia natura derivanti da difettosa impermeabilizzazione
(presenza di muffe e condensa;
umidità di risalita nei locali garage;
deterioramento e distacco guaina protett iva nella copertura dell'edificio), vizi che erano stati denunciati alla società venditrice con raccomandata del 26.7.2013 cui era anche seguito un procedimento di accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa, svolto nel contraddittorio anche con la ditta esecutrice dei lavori, del Direttore dei Lavori, arch. CP_18 [...]
e della compagnia assicuratrice di quest'ultimo, CP_13 [...]
[..
[...] CP_19
Il perito nominato nella predetta procedura, svolti gli accertamenti necessari, aveva riscontrato la presenza dei vizi lamentati, la cui causa veniva individuata in difetti di progettazione o esecuzione dell'opera, e ne aveva quantificato il co sto di un eventuale ripristino nell'ammontare complessivo in € 52.000.
Gli attori concludevano chiedendo la condanna della convenuta società venditrice al pagamento delle somme necessarie per il ripristino dei vizi presenti nelle singole unità e nelle parti condominiali.
Si costituiva in giudizio la che Controparte_1 eccepiva in via preliminare la decadenza e/o prescrizione dell'azione di garanzia invocata dagli attori.
Nel merito la convenuta contestava la domanda affermando che i vizi riscontrati dal CTU erano in parte imputabili alla carente manutenzione del fabbricato e per il resto all'impresa esecutrice.
Inoltre, come rilevato in sede di ATP, doveva considerarsi che le caratteristiche degli immobili, quali la qualità degli infissi e l'ubicazione delle caldaie, fossero ben conosciute al momento della vendita.
La convenuta evidenziava, comunque, di avere raggiunto un accordo transattivo con l'impresa esecutrice, che lasciava salve le garanzie ex artt. 1667 e 1669 c.c. e chiedeva essere autorizzata a chiamare in causa la e il direttore dei lavori, arch. Parte_1
chiedendo, in caso di accoglimento della domanda, di CP_13 essere da questi manlevata.
Si costituiva in giudizio la ditta esecutrice dei Parte_1 lavori, che in via preliminare eccepiva sia la propria carenza di
5 legittimazione passiva, per avere stipulato con la committente un atto di transazione che conteneva una rinuncia alla contestazione delle opere realizzate ed alla richiesta di eliminare i difetti lamentati e sia l'intervenuta prescrizione della domanda, essendo i lavori risalenti al 2010.
Nel merito la sosteneva di non avere alcuna Pt_1 responsabilità in ordine ai danni lamentati dagli attori.
Si costituiva in giudizio anche il Direttore dei Lavori, arch.
che negava la sua responsabilità per i vizi CP_13 invocati, in quanto dipendenti dalla scelta dei materiali da parte dell'impresa esecutrice o da difetti di esecuzione ad essa imputabili.
Negava inoltre la sussistenza di elementi di colpa a suo carico, per avere sempre correttamente controllato il cantiere e chiedeva di chiamare in causa la compagnia assicuratrice per CP_14 essere, nel caso, da questa manlevato.
Si costituiva infine in giudizio anche la che eccepiva CP_14
l'intervenuta decadenza dalla facoltà di chiamare in causa il terzo, essendo stata la chiamata in giudizio operata attraverso la notifica della comparsa di costituzione, invece che dell'atto di citazione.
La Compagnia assicuratrice eccepiva inoltre sia la mancanza degli elementi di cui ai nn. 3, 4 e 7 dell'art. 163 c.p.c., sia l'inopponibilità della consulenza resa in sede di ATP e sia l'inoperatività della polizza.
A seguito delle eccezioni preliminari, la difesa dell'arch. rinunciava alla chiamata in causa della compagn ia CP_13 assicuratrice, introducendo successivamente altro giudizio nel quale avanzava in via autonoma la domanda di garanzia già qui proposta.
6 Anche in tela distinto giudizio si costituiva la soc. che CP_14 eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della dom anda, deducendo che il professionista proprio assicurato fosse decaduto dalla possibilità di chiamare terzi soggetti e nel merito riproponeva le eccezioni e le difese già formulate all'atto della costituzione nel giudizio originario.
I due giudizi venivano quindi riuniti.
Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., disposta l'acquisizione del fascicolo dell'ATP e rinnovata la CTU, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'esito il Tribunale di Livorno emetteva la sentenza di primo grado, oggi impugnata con la quale condannava la convenuta in solido con la quale Controparte_1 CP_14 garante di e con al risarcimento dei CP_13 CP_18 danni conseguenti ai gravi difetti degli immobili di proprietà degli attori, liquidati complessivamente in € 28.100, oltre IVA ed interessi in misura legale e ripartiti come da dispositivo a favori dei singoli attori, oltre alla refusione delle spese di causa.
La veniva condannata a rimborsar e all'arch. CP_14 le spese di giudizio, mentre quelle inerenti i rapporti tra CP_13 ed venivano compensate. Controparte_1 CP_18
Il Tribunale ha motivato la sua decisione facendo preliminarmente riferimento alle risultanze della CTU dalle quali erano emersi i danni risentiti dagli attori alle rispettive proprietà
(ne seguiva una descrizione dettagliata).
A pag. 15, il Tribunale ha proceduto all'inquadramento dell'azione proposta dagli attori ai sensi dell'art. 1669 c.c. e d alla qualificazione dei vizi e difetti come “gravi” in quanto incidenti sulla funzionalità e durevolezza nel tempo dell'immobile (esclusi quelli
7 definibili meramente estetici).
Ha specificato poi che tali vizi, pacificamente, erano stati denunciati entro un anno dalla scoperta e comunque dovevano ritenersi “rientranti” nell'azione di responsabilità proposta contro il venditore e l'appaltatore incaricato dell'esecuzione delle opere (la clausola arbitrale inserita nel contratto di appalto dalle imprese stipulato, era agli attori inopponibile).
Passando a esaminare gli ulteriori aspetti controversi della causa, il primo giudice ha chiarito che tra la venditrice e l'appaltatrice era intervenuto un atto di transazione, da ritenersi esplicitamente finalizzato a definire qualsivoglia c ontrasto in ordine alle reciproche pretese, senza che nessuna delle parti stesse possa avere altro da pretendere, “salvo le garanzie di legge ex articolo
1667 e 1669 Codice Civile”.
Nell'atto di transazione vi era ulteriore riferimento ad una rinuncia ad eccepire i vizi e difetti evidenziati negli allegati, motivo per cui la permanenza della garanzia doveva intendersi riferita esclusivamente ai vizi non scoperti all'atto di transazione.
In assenza dei documenti allegati alla scrittura privata di transazione, che rendevano impossibile verificare se i vizi oggi riscontrati fossero medesimi già rilevati dalle parti e coperti dall'accordo, le questioni poste sul punto venivano risolte in base alle risultanze di ATP, opponibili alla convenuta.
Poteva quindi concludersi che nel contraddittorio tra i consulenti di parte fosse in sostanza “stato concordato che i vizi erano già emersi prima della sottoscrizione della transazione” e conseguentemente non poteva chiedere Controparte_1 di essere manlevata dall'impresa costruttrice, avendo rinunciato con l'atto di transazione a far valere la garanzia per i vizi di cui si
8 discute.
Andava però osservato che gli attori, nella memoria ex art. 183
n. 1 c.p.c., avevano esteso la loro domanda ai terzi chiamati, chiedendo di dichiarare la loro responsabilità solidale per i danni, estensione della domanda legittima, in quanto dipendente dalle difese della convenuta, e tempestiva.
L'atto di transazione non era ovviamente opponibile agli attori, che non avevano hanno sottoscritto, talché non vi era preclusione alla proposizione della domanda derivante da tale atto, ma andava evidenziato che l'acquirente non ha un'azione diretta nei confronti del costruttore per i vizi dell'immobile acquistato, in quanto estraneo al contratto di appalto.
La domanda di condanna in solido dell'appaltatore come proposta dagli acquirenti, poteva comunque essere esaminata atteso che la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dell'acquirente può avere natura extracontrattuale (v. Cass. Sez .
2, Sentenza n. 8140 del 28/4/2004) e che la responsabilità solidale sorge anche per effetto di titoli differenti (v. Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 1070 del 17/1/2019).
Rilevato quindi che nel caso specifico l'elemento materiale della condotta illecita, costituito dall'errata costruzione dell'immobile, aveva comportato danno agli acquirenti, che l'elemento soggettivo costituito dalla colpa era da ritenersi insito nell'errata esecuzione dell'opera, che l'azione era stata proposta entro il termine quinquennale di prescrizione, tenuto anche conto degli atti interruttivi, dovendo questo essere fatto decorrere dalla verificazione del danno, la domanda degli attori di estensione in solido della responsabilità per i vizi poteva pertanto essere accolta.
Venendo ad esaminare la domanda proposta contro il CP_13
9 chiamato in garanzia nella sua qualità di progettista e direttore dei lavori dell'opera in questione, doveva preliminarmente rilevarsi come nessuno dei vizi riscontrati fosse ascrivibile alla fase progettuale, essendo tutti imputabili alla fase esecutiva.
Tenuto conto dei limiti entro i quali il Direttore dei Lavori risponde dei difetti di realizzazione dell'opera, trattandosi di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, le risultanze di causa avevano dato conto di vizi da attribuire ad un'errata esecuzione dell'opera, per quanto conforme al capitolato ed al progetto.
Non risultavano contestazioni formulate dal Direttore dei Lavori all'impresa per l'errata esecuzione dell'opera e per quanto non si possa pretendere dal professionista la sua presenza permanente sul cantiere e l'esame di tutte le lavorazioni, il fatto che le problematiche di umidità fossero tutte riferibili a errori comuni , portava a ritenere che si sia utilizzata una procedura non corretta per tutta la durata delle lavorazioni.
L'errore avrebbe quindi ben potuto essere verificato utilizzando la diligenza richiesta al Direttore dei Lavori, che pertanto doveva rispondere per tale omessa adeguata vigilanza.
Quanto alla domanda di garanzia proposta dallo stesso Direttore
Lavori nei confronti della propria assicuratrice, il Tribunale riteneva preliminarmente ammissibile la domanda (che aveva formato, come premesso, oggetto di una prima rinuncia) avendo la decadenza dalla possibilità di chiamare in causa terzi s oggetti, natura esclusivamente processuale e non incidendo sul diritto sostanziale ben azionabile in un autonomo giudizio (il inoltre, non CP_13 era incorso in alcuna decadenza o prescrizione, anche in considerazione del breve tempo intercorso rispetto alla notifica del nuovo atto di citazione).
10 Il Tribunale ha poi respinto la tesi sostenuta dalla compagna in merito a una pretesa inoperatività della polizza ai sensi d ell'art.
3.3 lett. I delle condizioni di assicurazione che escludeva la copertura per “i danni alle opere oggetto dell'attività assicurata e
a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione, installazione e montaggio”, posto che nel caso in esame non venivano in rilievo i danni alle opere, ma una richiesta risarcitoria per la mancata vigilanza sulla corretta esecuzione delle stesse.
Peraltro, come ammesso dalla stessa , l'art. 4 lett. B) CP_14 delle condizioni speciali di polizza derogava a tale esclusione per i casi di rovina totale o parziale o di gravi difetti.
E' stato inoltre ritenuto superfluo l'esame dell'eccezione relativa alla presenza di un massimale risarcibile, essendo fissato in misura ampiamente superiore alle so mme accertate dal CTU e non pertinente il richiamo all'art.
3.10 delle condizioni di polizza, che prevedeva l'esclusione dalla copertura assicurativa delle spese per legali o tecnici non nominati da , posto che nel caso in esame CP_14 il rimborso era chiesto non in forza della polizza, ma in virtù del principio della soccombenza.
Il Tribunale ha quindi argomentato ed affermato che l a domanda di manleva risultava pertanto accoglibile.
Passando alle questioni ulteriori, r iepilogati i vizi accertati in causa che dovevano ricondursi alla categoria di cui all'art. 1669
c.c., il Tribunale ha proceduto alla finale quantificazione dei vari costi di ripristino (complessivamente 28.100 oltre IVA) passando a emettere il dispositivo.
Con l'odierno atto di citazione in appello la ha Parte_1 impugnato la predetta sentenza di primo grado chiedendone la
11 riforma in quanto affetta da errori commessi nell'interpretazione
“delle prove e dei fatti di causa”, da cui era emersa l'assenza di una propria responsabilità risarcitoria quale appaltatrice/costruttrice dell'immobile.
Altro errore commesso dal Tribunale risiedeva, secondo l'appellante, nella condanna disposta in via solidale per taluni danni che avrebbero dovuto essere richiesti da l e non dai CP_20 singoli condomini.
La convenuta venditrice si è costituita Controparte_1 in giudizio ed ha resistito all'appello di cui ha chiesto la reiezione in quanto infondato in fatto e in diritto e così analogamente hanno concluso anche i condomini, attori in rimo grado.
Si è costituito in giudizio l'arch. che ha resistito CP_13 all'appello di cui ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità e chiesto poi, nel merito, la reiezione in quanto infondato in fatto e in diritto.
La si è costituita in giudizio ed ha preliminarmente CP_14 evidenziato come il Tribunale, pur consapevole del fatto che la compagnia assicuratrice stesse in giudizio quale destinataria della domanda di manleva dell'Arch. ne avesse poi disposto la CP_13 condanna diretta a pagare la somma liquidata quale danno ritenuta dovuta agli attori che non avevano alcun titolo a richiederla. Né era possibile nella fattispecie configurare un'estensione automatica della domanda risarcitoria dei condomini attori nei pro pri confronti in quanto estranea alla causazione del danno.
Ha quindi proposto per tali ragioni appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, chiedendone la riforma con condanna degli attori alla restituzione delle le somme oggetto di condanna in ordine alle quali aveva già provveduto al pagamento per
12 compulsum.
La , in via subordinata, ha articolato un secondo e un CP_14 terzo motivo di impugnazione incidentale da valere in caso di mancato accoglimento del primo, affermando che: a) - in ipotesi di accoglimento della domanda di manleva proposta dal CP_13 dovesse essere applicato lo scoperto previsto dalla polizza, circostanza che il Tribunale aveva omesso di considerare;
b) – in base alla condizioni di assicurazione, in caso di responsabilità solidale dell' con terzi, la copertura assicurativa era da Parte_3 ritenersi limitata alla percentuale di colpa personalmente attribuibile.
Col quarto motivo di appello incidentale la ha censurato CP_14 la decisione di primo grado anche riguardo al punto in cui era stata condannata a rifondere agli attori anche le spese della CTU svolta nel corso dell'ATP, assumendo di non avervi partecipato.
Col quinto motivo di appello incidentale la ha censurato, CP_14 infine, la decisione di primo grado con riguardo al punto in cui era stata condannata a rifondere all'Arch. le spese di CP_13 costituzione in giudizio, omettendo di considerare che il CP_13 aveva inammissibilmente chiamato in causa la compagnia notificandole unicamente la propria comparsa di costi tuzione e risposta.
E il professionista era tanto consapevole della nullità in cui era incorso, da aver poi introdotto un autonomo giudizio, talché era errato aver ritenuto la prima domanda come rinunciata in mancanza anche di un'espressa accettazione ed e ra errato non aver posto a carico del le relative spese ex art. 306 c.p.c. CP_13
La Corte, all'udienza del 9.4.2024, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti
13 i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
L'appello principale di CP_18
L'appellante ha censurato la motivazione resa dal primo giudice, che assumeva erronea, per non aver riconosciuto che la transazione stipulata con la venditrice fosse opponibile agli attori ritenendo per costoro possibile la condanna dell'appaltatrice in via extracontrattuale.
Stando ai termini letterali adoperati nell'atto di impugnazione, doveva ritenersi che:
1- “Nel momento in cui è stata firmata la transazione gli elementi della condotta illecita e della colpa nei confronti del committente sono terminati”.
2- La venditrice pur a conoscenza dei vizi riscontrati nei vari appartamenti non si era attivata in alcun modo “per risolverli” prima della vendita definitiva ag li attori, “integrando in tal modo con dolo la colpa dell'errata esecuzione. Prima del rogito finale la società convenuta Controparte_21
dovuto porre rimedio a tutti i vizi che erano
[...] stati oggetto di transazione in modo da ven dere agli attori un immobile con i corretti requisiti qualitativi. Non può a questo punto essere condannata in solido la società appellante per una condotta illecita tenuta da parte della società partecipazioni Industriali.”
Il Tribunale avrebbe altresì errato nel disporre la condanna solidale delle parti con riguardo ai danni indicati come riferibili alle scale “E” e “D” in quanto “dai documenti” emergeva chiaramente come la società fosse intervenuta nell'esecuzione di una parte Pt_2 degli appartamenti, mentre non risultava dimostrato che avesse
14 eseguito anche i lavori alle scale indicate, bene che peraltro avendo natura condominiale consentiva la richiesta risarcitoria unicamente al e non a favore degli attori che avevano agito in causa CP_20 come singoli. “Nella presente causa che vede gli attori agire come singoli, la somma di risarcimento del danno che poteva e doveva essere liquidata era quella corrispettiva ai relativi millesimi condominiali degli attori e non il totale che comprende anche le quote millesimali di altre parti che non hanno attivato il giudizio”.
L'appello presenta evidenti profili di inammissibilità in quanto privo di argomentazioni specificamente contrapposte alle ragioni giustificative della decisione di primo grado rese dal Tri bunale in motivazione, a parte i rilievi evidenziati dalla difesa dell'Arch. nella comparsa di costituzione (il breve atto di appello , CP_13 infatti, conclude confusamente con la richiesta di “riforma e revoca della sentenza impugnata”, né è ben comprensibile cosa si intenda con la domanda rivolta a questa Corte di “dichiarare l'estraneità” dell'appellante al procedimento di primo grado, con conseguente accertamento dell'assenza di un vincolo solidale in ordine al pagamento delle somme in forza de lla disposta condanna risarcitoria).
Estremamente lacunosa la parte critica alla sentenza appellata, che si indica come contraddittoria e basata su una errata valutazione di fatti e prove, senza che vi sia alcuna ulteriore indicazione che consenta di compr endere appieno in cosa consista tale errore e di quali prove si tratti.
Inoltre, nel punto in cui l'appello inizia col censurare la contraddittorietà della motivazione con la ricostruzione dei fatti
(nemmeno precisata) e con un richiamo a precedenti di giurisprudenza, il discorso sembra interrompersi (a pag. 9), senza che alla frase possa darsi un minimo senso compiuto.
15 Si rammenta, al riguardo, che “Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nell'atto di appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che vi sia una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con censura chiara e motivata, miri ad incrinarne il fondamento logico - giuridico, sicché deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto di appello si limiti
a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento” (cfr., fra le tante, Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 22-09-2015, n. 18704).
Nella fattispecie la parte appellante non ha adempiuto all'onere di indicare in maniera specifica le ragioni per le quali l'iter logico- giuridico sulla base del quale è stata pronunziata la sentenza impugnata sarebbe erroneo ed, a fronte della ricostruzione minuziosa operata dal primo giudice sui fatti allegati dagli attori e sulle risultanze di causa, l'appellante ha omesso di indicare specificamente le contrapposte ragioni giustificative della richiesta riforma della decisione impugnata.
L'appello è comunque da ritenersi infondato anche nel merito.
La confusa tesi sostenuta è del tutto infondata, per aver il primo giudice correttamente rilevato che tra venditrice e impresa appaltatrice/costruttrice venne stipulata la transazione con la quale il prezzo fu sensibilmente ridotto, in assenza di interventi da parte di per l'eliminazione dei difetti (che, stando alle risultanze Pt_1 della CTU, “rientrano nella transazione”).
Insussistente, a prescindere dal fatto che si tratti o meno come sostenuto dai convenuti di “eccezione svolta per la prima volta in grado di appello e che nulla aggiunge o toglie alla presenza dei vizi nonché all'entità del ristoro dei danni stabiliti nella sentenza di
16 primo grado “, è il denunciato errore commesso dal Giudice di primo grado per non aver tenuto conto della natura condominiale dei danni risentiti alla Scala E e d alla scala D.
E ciò poiché dalle risultanze di causa emerge chiaramente come si sia in presenza di un condominio costituito da immobili indipendenti e che, per quanto concerne la scala E (che attiene all'edificio C), “condomini” sono tutti gli odierni convenuti ad eccezione di signor , unico proprietario dell'edificio Controparte_9
C dove insiste ubicata la Scala D.
L'appello incidentale di CP_14
Va in primo luogo rilevato che non è in discussione il diritto del professionista a vedersi manlevato dalla propria compagnia assicuratrice, ricorrendone tutti i presupposti come statuito dal giudice di primo grado.
E' infatti innegabile che la decisione di primo grado contenga un chiaro ed argomentato accertamento sul diritto del di CP_13 essere manlevato dalla in base al contratto di assicurazione CP_14
e tale questione non forma oggetto di alcun appello (né principale, né incidentale).
Quello che la ha contestato col suo appello incidentale CP_14
(indicato quale primo ed assorbente motivo) è che la sentenza fosse errata nella parte in cui aveva pronunciato la condanna del professionista assicurato in via solidale coi responsabili del danno, in assenza di una diretta domanda risarcitoria del pagamento somme dovute a titolo di ristoro del danno formulata dagli attori nei propri confronti, anziché distinguere la posizione.
L'appello incidentale è quindi sul punto palesemente fondato.
La stava in causa in quanto chiamata dal proprio CP_14
17 assicurato in garanzia e non perché fosse accertata una sua corresponsabilità per danni di cui si chiedeva il ristoro da parte degli attori, che nemmeno l'avevano richiesto, talché avendo anche il formulato unicamente domanda di manleva, non vi è CP_13 spazio per ritenere sussistenti gli estremi di un'estensione della predetta domanda risarcitoria, men che meno in via automatica.
L'arch. ha resistito all'appello incidentale sostenendo CP_13 che fosse corretta la decisione del primo giudice che aveva condannato la compagnia assicuratrice, quale sua garante, al pagamento delle somme in favore degli attori accogliendo così, nella sostanza, la domanda di manleva.
Ha invocato giurisprudenza che sosterrebbe sia la tesi secondo la quale l'assicuratore “può pagare l'indennizzo direttamente all'assicurato anche prima che costui abbia risarcito il terzo danneggiato”, che è, in tutta evidenza, non applicabile alla fattispecie e sia la tesi secondo la quale l'assicuratore al f ine di tenere indenne l'assicurato “può fornirgli i mezzi o pagare direttamente al terzo” nel caso sussista una manifestazione inequivoca di questo diretta a ottenere i l risarcimento del danno subito, che non risulta principio affermato nelle tre decisioni invocate nella conclusionale (n. 775 \1971; n. 3385\1988; n.
5094\2020) e nella decisione invocata nella memoria di replica
(24809\2005 – in cui si fa riferimento al fatto che l'assicuratore ha facoltà di pagare direttamente il danneggiato, che diviene obb ligo se vi sia una specifica richiesta in tal senso;
tale sentenza, peraltro, afferma che in caso di indebito pagamento diretto da parte dell'assicuratore, l'zione di restituzione – ripetizione va esercitata nei confronti dell'accipiens, nella fattispecie i convenuti, attori in primo grado).
I convenuti (attori in primo grado) hanno resistito al primo motivo di appello incidentale sostenendo unicamente che questo 18 non fosse sorretto da “valide argomentazioni di diritto” in quanto per giurisprudenza costante l'obbligo di manleva a carico della compagnia nei confronti dell'assicurato non si limita alla sola quota di sua responsabilità, ma investe “l'obbligazione totale”, per cui il primo giudice dovendo comunque la tenere indenne il CP_14 aveva scelto la via “più veloce” disponendo la condanna CP_13 diretta della compagnia medesima.
Trattasi di difesa in gran parte inconferente rispetto alle questioni poste e nella restante parte superata alla luce delle considerazioni già formulate in merito alle difese dell'arch.
CP_13
Va quindi disposta, in accoglimento del primo motivo di appello incidentale come in atti proposto da la riforma della CP_14 sentenza impugnata nel punto in cui ha condannato la società assicuratrice a pagare, n via diretta, i danni agli attori (e anche le spese di giudizio sulle quali si dirà oltre). L'arch. CP_13 va ritenuto corresponsabile in solido con Controparte_22 dei danni oggetto della condan na al risarcimento
[...] in favore degli attori contenuta nella sentenza di primo grado e l' è tenuta a manlevare il suo assicurato delle somme CP_14 che da questi corrisponderà per tale titolo, anche per spese di giudizio e processuali.
Gli originari attori della presente causa (odierni convenuti) devono pertanto restituire alla tutte le somme loro CP_14 corrisposte in forza dell'esecutività della sentenza di primo grado, come indicate e documentate in atti (v. comparsa di costituzione contenente appello incidentale).
Per espressa dizione dell'atto di costituzione nel presente giudizio di appello (contenente l'impugnazione incidentale) il secondo e il terzo motivo sono stati formulati specificamente “per
19 la denegata e non creduta ipotesi di reiezione del primo motivo di gravame”.
Passando quindi ad esaminare il quarto e il quinto motivo di appello incidentale, dovendo procedersi, per effetto dell'accoglimento dei primo motivo dell'appello incidentale, alla riforma della decisione impugnata anche con riguardo al capo che ha regolamentato le spese, i due restanti motivi sono da ritenersi assorbiti.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
La riforma, anche parziale, della decisione di primo grado comporta la rivisitazione della regolamentazione delle spese di causa come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità
(Cassazione sent. num. 8400\2018- “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese
(cfr. Cass. (ord.) 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n.
11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può 20 essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).”
Gli originari attori risultano vittoriosi (anche prevalentemente) nei confronti dei responsabili dei danni da loro sofferti, , Pt_1
e Arch. che pertanto andranno Controparte_1 CP_13 condannati in solido tra di loro alla refusione. Nei rapporti interni tra i predetti soggetti il diverso grado di soccombenza, soprattutto in considerazione del fatto che l'appello principale è stato proposto unicamente da , consente di porre a carico di i 2\3zi Pt_1 Pt_1 della somma liquidata come da dispositivo.
Visto l'accoglimento dell'appello incidentale proposto da CP_14
e considerato che, eccettuato tutte le Controparte_1 altre parti si sono opposte alla richiesta riforma della decisione di primo grado, la Corte ritiene che possa configurarsi una loro soccombenza prevalente, anche tenuto conto dell'esito del giudizio di primo grado ( è da ritenersi comunque soccombente nei CP_14 confronti della domanda dell'assicurato . CP_13
Pertanto , i convenuti (attori in primo grado) e Pt_1 CP_13 andranno condannati, in solido tra di loro, al rimborso in favore della compagnia assicuratrice di 1\4 delle relative spese processuali, restando quelle rimanenti compensate per la soccombenza reciproca.
Le spese si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, con riferimento agli importi tra i minimi e medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore fino a 52mila euro (riguardo la posizione dei convenuti attori in primo grado si terrà conto di un aumento contenuto entro la misura del 10% per la presenza di più parti aventi però, sostanzialmente, una medesima posizione processuale e giuridica;
andranno inoltre esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria in appello che non si è svolta).
21 Nel caso dell'appellante principale, trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater del D.P.R. n. 115 del
2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della , dell'ulteriore importo a titolo di Pt_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
Decidendo sull'appello principale e su quello incidentale come in atti proposti avverso la sentenza impugnata n. 149\2021 emessa inter partes dal Tribunale di Livorno e pubbl. il g. 23.2.2021:
- RESPINGE l'appello principale come in atti proposto da;
Pt_1
- DICHIARA, in parziale riforma della sentenza impugnata e in accoglimento del primo motivo di appello incidentale come in atti proposto da CP_14
1 - che l'arch. è corresponsabile in solido con CP_13 dei danni indicati nella Controparte_22 sentenza di primo grado e per l'effetto lo condanna, in solido con le predette società, al pagamento in favore degli originari attori della somma indicata nel dispositivo della medesima sentenza di primo grado;
2 - che è tenuta a manlevare l'arch. CP_14 [...] delle somme che da questi saranno corrisposte agli CP_13 originari attori, anche per spese di giudizio e processuali;
3 - che in quanto unicamente obbligata a CP_14 garantire il proprio assicurato , non è tenuta a CP_13 pagare in via diretta alcuna somma agli originari attori della presente causa (odierni convenuti) e per l'effetto li condanna ciascuno alla restituzione di tutte le somme loro corrisposte dalla predetta Compagnia Assicuratrice in forza dell'esecutività della sentenza di primo grado (e documentate in atti);
22 - CONDANNA l'appellante in solido con Parte_1
e arch. a rimborsare ai Controparte_1 CP_13 convenuti , , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
, ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, (in solido tra di loro) le spese:
[...] CP_12
1 – del giudizio di primo grado, che liquida in complessivi Euro
14.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP. oltre spese consulenza in ATP, spese CTP e CTU indicate nell'impugnata sentenza;
2 - del giudizio di appello, che liquida in complessivi Euro
5.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
Dichiara che nei rapporti interni tali spese sono a carico della nella misura di 2\3zi. Pt_1
- CONDANNA l'appellante in solido con arch. Parte_1
e con i convenuti , CP_13 Controparte_2 CP_3
, , , ,
[...] CP_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
, , , ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, (in solido tra di loro), a Controparte_11 CP_12 rimborsare alla 1\4 delle spese: CP_14
1 – del giudizio di primo grado, frazione che liquida in complessivi Euro 1.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA
e CAP.
2 - del giudizio di appello, frazione che liquida in complessivi
Euro 1.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP.
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale del raddoppio del Parte_1 contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D. P. R.
30 maggio 2002, n. 115.
23 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
1.10.2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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