Ordinanza collegiale 11 novembre 2022
Sentenza 29 maggio 2023
Accoglimento
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 3675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3675 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03675/2026REG.PROV.COLL.
N. 09409/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9409 del 2023, proposto da Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
GI MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Iaria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (sezione prima), n. 518 del 29 maggio 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor GI MA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il consigliere DR IC e udito per la parte resistente l’avvocato Domenico Iaria;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dal provvedimento prot. n. 143/4 in data 17 giugno 2019 con cui il comandante della compagnia carabinieri di Poggibonsi ha irrogato la sanzione disciplinare di corpo del “rimprovero”;
b) dalla determina del 1° ottobre 2019 con la quale il comandante provinciale dei carabinieri di Siena ha respinto il ricorso gerarchico proposto avverso detta sanzione .
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) con atto prot. n. 143/1 del 10 maggio 2019 il comandante della compagnia carabinieri di Poggibonsi, comunicava al comandante della stazione carabinieri di Colle Val d’Elsa, luogotenente carica speciale GI MA, l’avvio nei suoi confronti di un procedimento disciplinare, contestando il seguente addebito “ Comandante di Stazione distaccata impartiva a Ispettore in sottordine chiare disposizioni finalizzate a fornire al Comandante della GN false indicazioni sullo stato di attività di pg condotta dal reparto, per la quale lo stesso Comandante di GN aveva richiesto di conoscerne l’esito, a seguito di richiesta di altro Comando Arma. La vicenda ha determinato l’intervento dell’AG militare con conseguente notorietà in pubblico e presso il reparto di appartenenza. Nell’ambito degli accertamenti emergeva, altresì, che il medesimo Comandante di Stazione non comunicava tempestivamente ai propri superiori circostanze rilevanti relative ad atteggiamento violento e minaccioso tenuto, alla sua presenza, da graduato nei confronti di militare inferiore di grado, entrambi addetti alla medesima Stazione ”, in violazione degli artt. 715 comma 1, lett. b), 713, comma 3, 717, 748, comma 5, lett. b) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (di seguito r.m.) e dell’art. 626 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1990, recante “Codice dell’ordinamento militare” (di seguito c.m.);
b) in esito alla richiesta di accesso agli atti formulata dal MA in data 21 maggio 2019, il comando della compagnia carabinieri di Poggibonsi il 23 maggio 2019, con nota prot. n. 143/2-4/2019, ostendeva uno stralcio del verbale - acquisito in data 20 aprile 2019 dal comando provinciale di Siena - di sommarie informazioni rese, rispettivamente, il 30 marzo 2019 e il 1° aprile 2019, dal maresciallo dei carabinieri Federico Righetti e dal carabiniere Sara NO nell’ambito del procedimento penale n. 86/2019 mod. 45 della Procura militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Roma;
c) valutate le osservazioni rese dal MA a sua difesa in data 28 maggio 2019, a conclusione del procedimento disciplinare il comandante della compagnia carabinieri di Poggibonsi, con nota prot. n. 143/4 in data 17 giugno 2019, irrogava la sanzione disciplinare di corpo del “rimprovero” con la seguente motivazione: “ Nell'ambito di accertamenti delegati da A.G. militare, emergeva che la SV non comunicava al proprio superiore circostanze rilevanti relative ad atteggiamento ripetutamente irriguardoso tenuto, alla sua presenza, da graduato nei confronti di militare inferiore di grado, entrambi addetti alla medesima Stazione. Il tutto in violazione degli artt. 715 comma 1 lett. B, nr° 748 comma 5 lett. B del D.P.R. 15.03.2010 n.90 e art. 626 del Codice Ordinamento Militare. (mancanza commessa il 18.12.2018 nel grado di Luogotenente C.S.). ”;
d) di seguito a una nuova richiesta di accesso agli atti formulata dal militare in data 22 giugno 2019, la compagnia carabinieri di Poggibonsi, con note prot. n. 143/5-3/2019 del 3 luglio 2019 e n. 143/5-5/2019 del 4 luglio 2019, trasmetteva copia della memoria difensiva dell’appuntato scelto Mauro IC del 21 maggio 2019;
e) in esito a una nuova richiesta di accesso agli atti del procedimento avanzata in data 4 luglio 2019, il comando compagnia di Poggibonsi rispondeva, con nota prot. n. 143/5-8/2019 del 29 luglio 2019, di avere già osteso la documentazione richiesta;
f) avverso la citata sanzione disciplinare il MA in data 18 luglio 2019 presentava ricorso gerarchico al comandante provinciale carabinieri di Siena che tuttavia lo respingeva con determina del 1° ottobre 2019.
3. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana l’interessato, odierno appellato, chiedeva l’annullamento dei provvedimenti sub 1., articolando i seguenti motivi di gravame (estesi da pagina 5 a pagina 12):
I. “ Violazione dell’art. 5 del d.P.R. n.1199/1971 sotto il profilo del difetto di motivazione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1370 e 1398 d.lgs. n. 66/2010 ”.
II. “ Violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare ”.
III. “ Violazione dei principi sulla congruenza tra contestazione disciplinare e successiva sanzione e sulla corretta instaurazione del contraddittorio. Violazione art.3 Legge n.241/1990 sotto il profilo del difetto di motivazione Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1370 e 1398 d.lgs. n. 66/2010 ”.
IV. “ Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 715, comma 1, lett B e 748, comma 5, lett B, Dpr n.90/2010 e art.626 del codice Ordinamento militare ”.
V. “ Eccesso di potere per insufficienza della istruttoria ”.
VI. “ Eccesso di potere per travisamento dei fatti. ”.
VII. “ Eccesso di potere per sviamento ”.
3.1. Il Ministero della difesa si costituiva nel giudizio di primo grado.
3.2. Il T.a.r. adito, con ordinanza n. 1292 in data 11 novembre 2022, ha disposto alcuni incombenti istruttori.
4. L’impugnata sentenza del T.a.r. per la Toscana (sezione prima), n. 518 del 29 maggio 2023, ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati.
4.1. In particolare il Tribunale:
a) ha ritenuto fondato e assorbente il sesto motivo di ricorso (in realtà trattasi del quinto) relativo a una carenza di istruttoria determinata dalla mancata audizione di altri militari presenti nella stazione;
b) ha considerato manifestamente irrilevanti le dichiarazioni del maresciallo HI depositate in giudizio in data 11 aprile 2023;
c) ha assorbito le ulteriori censure proposte dal ricorrente;
d) ha compensato le spese di giudizio.
5. Avverso tale pronuncia il Ministero della difesa ha interposto l’appello in trattazione, notificato in data 28 novembre 2023 e depositato il 29 novembre 2023, articolando un unico complesso motivo di gravame (esteso da pagina 4 a pagina 8 e rubricato “ travisamento dei fatti e contraddittorietà ”).
6. Nel corso del procedimento:
a) con memoria depositata il 23 gennaio 2024 il MA si è costituito in giudizio per resistere, chiedendo la reiezione dell’appello, anche previo accoglimento dei motivi ritenuti assorbiti dal T.a.r.;
b) in data 4 marzo 2026 parte appellata ha depositato un comunicato stampa datato 30 maggio 2024 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze relativo all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un ufficiale superiore dei carabinieri in servizio a Prato e una rassegna stampa relativa all’arresto di GI UR, comandante dei carabinieri di Prato;
c) con memoria depositata in data 13 marzo 2026, parte resistente, dopo avere affermato che la sanzione disciplinare di cui al caso di specie è nata in [...] clima di persecuzione e accanimento nei suoi confronti da parte del maggiore UR che in un paio di anni gli ha irrogato altre tre sanzioni disciplinari, ha ribadito le conclusioni formulate con la memoria di costituzione in giudizio.
7. All’udienza pubblica del 14 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare fondato e deve essere accolto.
9. Preliminarmente il collegio rileva che in appello è stato devoluto l’intero thema decidendum trattato in primo grado, pertanto, per ragioni di economia dei mezzi processuali e semplicità espositiva, secondo la logica affermata dalla decisione della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, il collegio esaminerà direttamente i motivi originari posti a sostegno dei ricorsi di primo grado i quali perimetrano obbligatoriamente il processo di appello ex art. 104 c.p.a. (sul principio e la sua applicazione pratica, fra le tante, cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1137 del 2020, n.1130 del 2016, sez. V, n. 5868 del 2015 e n. 5347 del 2015).
10. Appare ora necessario valutare partitamente i profili di censura avanzati dal ricorrente nel primo grado di giudizio.
10.1. Con il primo motivo si censura la violazione delle regole di partecipazione procedimentale e il difetto di motivazione del provvedimento sanzionatorio. La doglianza non coglie nel segno.
La piana lettura della documentazione in atti manifesta che, versandosi in tema di procedimento disciplinare di corpo, l’amministrazione ha operato nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1370 c.m., come dimostrato dall’avvenuta contestazione degli addebiti e acquisizione e vaglio delle giustificazioni addotte dall’incolpato, al quale peraltro, come del resto affermato nello stesso ricorso, è stato garantito un triplice accesso agli atti del procedimento.
Non migliore pregio assumono le considerazioni svolte in ordine all’asserito difetto di motivazione. Infatti, in disparte dell’inconferenza del richiamo effettuato nel ricorso al venire meno, nella determinazione sanzionatoria, della prima delle due contestazioni disciplinari, il provvedimento gravato è adeguatamente motivato.
Premesso che le censure rivolte alla qualificazione del fatto e all’entità della sanzione irrogata sono inammissibili allorquando impingono direttamente nel merito delle valutazioni riservate all’autorità disciplinare (Cons. Stato, sez. I, pareri n. 851, n. 850 del 2024 e n. 1632 del 2023; sez. IV, n. 2428 del 2021, n. 3869 e n. 2053 del 2020), secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato che il collegio condivide e dal quale non vi è ragione per discostarsi, l’obbligo motivazionale è attenuato, e assolto attraverso il puntuale riferimento al fatto addebitato, in relazione a condotte di particolare rilievo che rendono insuscettibile di ridimensionamento la sanzione irrogata, in specie a fronte di comportamenti palesemente contrari ai principi di moralità e di rettitudine che devono improntare l’agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato, a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di appartenente all’Arma dei carabinieri (Cons. Stato, sez. I, pareri n. 851 del 2024 cit. e n. 1632 del 2023 cit.; sez. IV, n. 2107 del2020). Nel caso di specie, l’Amministrazione, in conclusione di un articolato procedimento condotto nel rispetto della normativa di settore, nell’esercizio della ampia discrezionalità riconosciutale ha motivatamente ritenuto sussistenti gli addebiti contestati.
Nella fattispecie in esame non ricorre quindi alcun vizio motivazionale atteso che l’adeguatezza della motivazione, nello specifico, risulta dall’esistenza di una sufficiente connessione logico-giuridica tra le responsabilità effettivamente accertate e la sanzione disciplinare adottata. In ogni caso, ai fini della sufficienza della motivazione i fatti addebitati rilevano nella loro consistenza storica e per il giudizio di disvalore che ne è stato tratto.
Inoltre, assodata la piena legittimità della motivazione finanche quando richiama per relationem altri atti, nel caso di specie va rilevato che è sufficiente che emergano dal provvedimento i fatti da cui è scaturita la scelta di avviare il procedimento disciplinare e l’apprezzamento negativo degli stessi, tale da indurre l’amministrazione a considerarli incompatibili con gli obblighi assunti dal militare con il giuramento (Cons. Stato, sez. I, parere n. 851 del 2024 cit.; sez. II, n. 8463 del 2020; sez. IV, n. 2415 del 2009; n. 3887 del 2007, n. 339 del 2006, n. 5622 del 2005).
In quest’ottica nessun rilievo può essere riconosciuto all’affermazione “ Peccato che il Comandante della GN non avesse invece vagliato un bel niente! ”, traducendosi la stessa in un’asserzione apodittica e generica, fondata su una mera considerazione soggettiva del ricorrente.
10.2. Tramite il secondo motivo si lamenta la violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare, già genericamente enunciata nel primo motivo di appello, significando che l’episodio, poi sanzionato con il “rimprovero”, era risalente nel tempo, essendosi verificato il 18 dicembre 2018. La doglianza non è meritevole di favorevole apprezzamento.
10.2.1. In via preliminare, giova richiamare sinteticamente il quadro normativo e giurisprudenziale relativo al termine di avvio del procedimento disciplinare.
10.2.2. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1393, comma 1, 1398, comma1, lettera a) e lettera d), e comma 1 bis , c.m., il procedimento disciplinare di corpo deve essere avviato “ senza ritardo ” a decorrere:
a) dalla conoscenza dell’infrazione, anche nel caso in cui sia stato avviato e sia pendente, per gli stessi fatti, il procedimento penale (principio di autonomia tra procedimento disciplinare e procedimento penale);
b) dal rinvio degli atti al comandante di corpo all’esito della valutazione operata dall’autorità competente ai sensi dell’art. 1393 di non avviare il procedimento disciplinare di stato o al termine dell’inchiesta formale;
c) dalla conoscenza integrale della sentenza, del decreto penale irrevocabili o del decreto di archiviazione che definiscono il procedimento penale esclusivamente nei casi di cui all’art. 1393, comma 1, secondo e terzo periodo, ossia nei casi: i) di pregiudizialità penale facoltativa per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore o con le sanzioni disciplinari di stato, il cui accertamento sia particolarmente complesso e in relazione alle quali manchino elementi conoscitivi sufficienti per la valutazione disciplinare; ii) di pregiudizialità penale obbligatoria per atti e comportamenti commessi dal militare nello svolgimento delle proprie funzioni e in adempimento degli obblighi e doveri di servizio.
10.2.3. La giurisprudenza ha elaborato univoci e condivisibili principi, sia interpretativi che applicativi, con riguardo al significato da assegnare alla locuzione “ senza ritardo ” per l’avvio del procedimento disciplinare osservandosi che tale locuzione va intesa nel senso non di “immediatezza” della contestazione - ossia di quasi contestualità o stretta contiguità temporale tra conoscenza del fatto materiale e contestazione disciplinare - ma nel senso di “ragionevole prontezza”, da valutarsi in relazione alla gravità della violazione e alla complessità degli accertamenti preliminari e dell’intera procedura (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 9767 del 2025, n. 8948 del 2025, n. 5449 del 2025, n. 1652 del 2025, n. 9506 del 2024, n. 9257 del 2024; sez. I, parere n. 855 del 2024).
10.2.4. Alla luce di tali condivisi approdi ermeneutici, il collegio ritiene che la decisione del comando della compagnia carabinieri di Poggibonsi di avviare in data 10 maggio 2019 un procedimento disciplinare nei confronti del MA è quindi conforme all’art. 1398 c.m.
La documentazione in atti permette infatti di evincere che il citato comando ha deciso di avviare il procedimento, con contestuale contestazione degli addebiti, successivamente alla conoscenza - avvenuta il 20 aprile 2019, a seguito di una nota del comando provinciale di Siena - delle dichiarazioni compendiate nel verbale di sommarie informazioni rese, in data 1° aprile 2019, dal carabiniere NO nell’ambito del procedimento penale n. 86/2019 mod. 45 della Procura militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Roma.
Tale circostanza emerge del resto chiaramente dalla motivazione del provvedimento gravato nella parte in cui, con l’espressione “ Nell'ambito di accertamenti delegati da A.G. militare, emergeva […] ”, si fa espresso riferimento al momento di assunzione della piena conoscenza da parte del comando della compagnia di Poggibonsi dei termini di cui all’episodio, verificatosi il 18 dicembre 2018, all’interno della stazione carabinieri di Colle Val d’Elsa, e che aveva visto protagonisti l’appuntato IC e lo stesso carabiniere NO.
Il lasso di tempo intercorso prima dell’avvio dell’azione disciplinare si è quindi sostanziato in un termine ragionevole. Del resto, resta fermo che le ragioni addotte dall’amministrazione a giustificazione del momento in cui è stato deciso di instaurare il procedimento disciplinare costituiscono manifestazione tipica della discrezionalità di cui essa è titolare e sono suscettibili di sindacato giurisdizionale solo ove manifestamente illogiche, arbitrarie o irragionevoli, fattispecie queste da escludere nel caso di specie.
10.3. Parimenti inaccoglibile è la terza censura, diretta a evidenziare una incongruenza tra contestazione disciplinare e successiva sanzione in quanto ciò che si è contestato e successivamente sanzionato è del tutto coincidente, sostanziandosi nella mancata informazione al suo diretto superiore gerarchico, da parte del MA, dell’episodio verificatosi in sua presenza il 18 dicembre 2018 all’interno della stazione carabinieri di cui aveva il comando.
10.4. Premessa la chiara disposizione normativa di cui all’art. 748 , comma 5, lett. b), r.m., ai sensi del quale “ Il militare deve, altresì, dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente […] b) degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio ” e la piena partecipazione procedimentale costantemente assicurata all’incolpato con la puntuale indicazione della fattispecie contestata, manifestamente infondato, se non addirittura inammissibile per assoluta genericità, è il quarto motivo di ricorso, con cui si evidenzia l’incomprensibilità del modo in cui il MA avrebbe violato le disposizioni degli artt. 715 e 748 r.m. e 626 c.m..
10.5. Mediante il quinto motivo si lamenta una insufficienza dell’attività istruttoria condotta dall’amministrazione per non avere “ sentito l’unico militare che forse può aver ascoltato qualcosa e cioè il Mar. Ord. HI, la cui postazione è ubicata nell’ufficio attiguo a quello del Comandante MA” . La doglianza è priva di pregio.
Il collegio non rileva alcuna insufficienza istruttoria in quanto fino dalla contestazione degli addebiti - da ritenere “ idonea alla finalità per la quale è preordinata se, mediante precisi riferimenti a un’azione o omissione e con espressa dichiarazione che è effettuata a titolo disciplinare, consenta all’interessato l’esatta individuazione del fatto addebitatogli, al fine di garantire ogni possibile discolpa ” (Cons. Stato, sez. I pareri n. 737 del 2024 e n. 564 del 2024, che richiama sez. IV, 28 dicembre 2005, n. 7460) – che cita le norme violate, il militare è stato invitato a produrre - come dallo stesso puntualmente fatto - le relative argomentazioni difensive che hanno costituito oggetto di attenta e puntuale valutazione da parte del comando della compagnia carabinieri di Poggibonsi.
Il rilevato vizio non emerge neanche dalla mancata audizione dello HI in sede di procedimento disciplinare, atteso che quest’ultimo era già stato sentito nell’ambito del procedimento penale n. 86/2019 mod. 45 pendente presso la Procura della Repubblica del Tribunale militare di Roma senza che nell’occasione facesse alcun riferimento all’episodio in esame, rendendo così irrilevante tale ulteriore passaggio procedimentale. Del resto, nella relazione di servizio redatta in data 6 febbraio 2023 in ordine alla vicenda di cui al caso di specie, il maresciallo HI ha riferito che “ per tutto l’arco temporale dello svolgimento del servizio, non ha assistito ad episodi e/o situazioni di criticità tra il personale presente presso la Stazione Carabinieri di Colle Val d’Elsa e tantomeno ha udito o ha avuto la percezione del verificarsi di alterchi di alcun genere all’interno degli uffici della predetta caserma ”.
L’amministrazione, nell'ambito dell'inchiesta formale, ha quindi ripercorso in modo analitico e puntuale i diversi profili fattuali e le risultanze istruttorie, obiettivamente e contestualmente considerate, e il complesso di tali elementi ha contribuito in modo preciso e concordante a delineare un quadro di riferimento comportamentale che, a conclusione di un articolato procedimento condotto nel pieno rispetto della normativa di settore, è stato ritenuto contrario alle norme di comportamento di un appartenente all’Arma dei carabinieri.
10.6. Con il sesto motivo si evidenzia eccesso di potere per palese travisamento dei fatti, postulando l’inesistenza del comportamento minaccioso tenuto dall’appuntato IC nei confronti del carabiniere NO. La contestazione non è meritevole di favorevole apprezzamento in quanto il fatto oggettivo che la NO- previamente ammonita ai sensi di legge - abbia reso la dichiarazione, posta a fondamento della contestazione di addebiti, alla polizia giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale per altra vicenda, in sede di sommarie informazioni testimoniali, assume ex se un valore dirimente, peraltro corroborato dal fatto che, come correttamente indicato dall’amministrazione, la stessa non è successivamente stata sottoposta a indagine penale per il reato di false dichiarazioni alla p.g. ex art. 371- bis c.p., né risultano a suo carico azioni civili o querele presentate dall’interessato.
10.7. Insuscettibile di favorevole esame, infine, è il settimo motivo, con cui si contesta un eccesso di potere per sviamento, individuato in un intento punitivo sviluppato nel tempo dai superiori gerarchici nei confronti del ricorrente.
Infatti - in disparte che, all’esito dei numerosi precedenti giudizi instaurati dal MA (e dallo stesso richiamati nel ricorso a sostegno del citato intento punitivo), restano confermati sia un’altra sanzione disciplinare di corpo del “rimprovero”, che un trasferimento per incompatibilità ambientale - il collegio ricorda che secondo costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, “ Sotto il profilo probatorio si è chiarito che il lavoratore non può limitarsi davanti al giudice a genericamente dolersi di esser vittima di un illecito (ovvero ad allegare l’esistenza di specifici atti illegittimi), ma deve quanto meno evidenziare qualche concreto elemento in base al quale il giudice amministrativo possa verificare la sussistenza nei suoi confronti di un più complessivo disegno preordinato alla vessazione o alla prevaricazione ” ( cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 2170 del 2026, n. 982 del 2026, n. 6479 del 2022, n. 8150 del 2021; sez. I, parere n.851 del 2024 cit.; sez. IV, n. 4135 del 2013; sez. VI, n. 1388 del 2012 ).
Ne discende che per sostanziare una serie di comportamenti intenzionalmente diretti a punire, teleologicamente collegati a intendimenti ritorsivi o persecutori ad opera dei superiori del militare, gli stessi devono essere dimostrati in modo appropriato dal ricorrente, circostanza questa non provata nel caso di specie mediante l’allegazione di elementi concreti idonei a consentire di verificare la sussistenza nei suoi confronti di un più complessivo disegno preordinato alla punizione.
10.8. Il collegio, infine, rileva che il rigetto dei motivi di gravame avverso il provvedimento con il quale è stata irrogata la sanzione disciplinare di corpo del rimprovero comporta la improcedibilità del gravame avverso il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico (cfr. Cons. Stato, sez. I, pareri n. 854 del 2024 e 452 del 2024, sez. IV n. 5053 del 2017, sez. V, n. 2548 del 2012).
11. Alla stregua delle rassegnate conclusioni l’appello deve essere accolto.
12. Nella novità della questione in fatto e nel peculiare andamento del processo il collegio ravvisa eccezionali motivi, ex artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., per compensare integralmente fra le parti le spese di ambedue i gradi di giudizio. Rimane fermo l’onere del contributo unificato a carico del privato soccombente in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 9409/2023), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado.
Spese di entrambi i gradi di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
DR IC, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| DR IC | Vito Poli |
IL SEGRETARIO