Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 3675
TAR
Ordinanza collegiale 11 novembre 2022
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TAR
Sentenza 29 maggio 2023
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CS
Accoglimento
Sentenza 11 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 5 d.P.R. n.1199/1971 (difetto di motivazione); violazione artt. 1370 e 1398 d.lgs. n. 66/2010

    La Corte ha ritenuto che l'amministrazione abbia operato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1370 c.m., avendo contestato gli addebiti e valutato le giustificazioni addotte. La motivazione è stata ritenuta adeguata, con riferimento al fatto addebitato, data la natura della condotta e l'attenuazione dell'obbligo motivazionale in questi casi.

  • Rigettato
    Violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare

    La Corte ha ritenuto che la locuzione 'senza ritardo' debba intendersi come 'ragionevole prontezza', valutabile in relazione alla gravità della violazione e alla complessità degli accertamenti. L'avvio del procedimento disciplinare in data 10 maggio 2019, dopo la conoscenza delle dichiarazioni rese in data 1° aprile 2019 nell'ambito di un procedimento penale, è stato considerato conforme all'art. 1398 c.m. e rientrante in un termine ragionevole.

  • Rigettato
    Violazione dei principi sulla congruenza tra contestazione e sanzione e sulla corretta instaurazione del contraddittorio; difetto di motivazione; violazione art.3 Legge n.241/1990; violazione artt. 1370 e 1398 d.lgs. n. 66/2010

    La Corte ha ritenuto che la contestazione e la sanzione fossero coincidenti, sostanzialmente nella mancata informazione al superiore gerarchico dell'episodio verificatosi in sua presenza.

  • Rigettato
    Violazione artt. 715, comma 1, lett B e 748, comma 5, lett B, Dpr n.90/2010 e art.626 del codice Ordinamento militare

    La Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, data la chiara disposizione normativa di cui all'art. 748, comma 5, lett. b), r.m. e la piena partecipazione procedimentale assicurata all'incolpato.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per insufficienza dell'istruttoria

    La Corte ha ritenuto l'istruttoria sufficiente, dato che la contestazione era idonea a consentire l'esatta individuazione del fatto addebitato. L'audizione del militare indicato non è stata ritenuta necessaria in quanto già sentito in sede penale senza riferire sull'episodio e in una relazione successiva ha dichiarato di non aver assistito a criticità o alterchi.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per travisamento dei fatti

    La Corte ha ritenuto dirimente la dichiarazione resa dalla militare nell'ambito del procedimento penale, corroborata dal fatto che non è stata indagata per false dichiarazioni e non risultano azioni civili o querele a suo carico.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per sviamento

    La Corte ha ritenuto che per sostanziare un disegno persecutorio, il ricorrente debba fornire concreti elementi probatori, non limitandosi a generiche doglianze. Nel caso di specie, tali elementi non sono stati forniti.

  • Improcedibile
    Rigetto dei motivi di gravame avverso il provvedimento sanzionatorio

    La Corte ha ritenuto che il rigetto dei motivi di gravame avverso il provvedimento con cui è stata irrogata la sanzione disciplinare comporta la improcedibilità del gravame avverso il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 11/05/2026, n. 3675
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3675
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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