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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/11/2025, n. 4829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4829 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18268/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice
Dott. IN IT OR Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 18268/2024 promossa da: elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1 BONINO GIOVANNI che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da ricorso introduttivo e da verbale d'udienza del 02/10/2025):
“chiede pertanto che
a. venga riconosciuto il diritto al pagamento di un assegno di mantenimento pari ad €. 200,00 mensili
a favore del minore , a carico del padre qui convenuto;
Persona_1
b. vengano adottate dai genitori per la gestione del rapporto le seguenti condizioni affinché il padre, in quanto genitore non collocatario, abbia, compatibilmente ai propri turni di lavoro e gli impegni scolatici del bambino, la facoltà di tenere con sé il figlio minore nei seguenti giorni ed orari: 1. il martedì ed il giovedì di ciascuna settimana nei giorni di frequenza scolastica dal termine dell'orario scolastico e fino alle ore 19:30, mentre nei giorni di chiusura della scuola dalle ore 9:30 alle ore 19:30;
2. nel fine settimana e a settimane alterne, dalle ore 9:30 del sabato alle ore 19:30 della domenica;
3. durante le festività natalizie e di fine anno, in modo alternato per ciascun anno: dalle ore 9:30 del 23 dicembre alle ore 19:30 del 26 dicembre;
dalle ore 9:30 del 30 dicembre alle ore 19:30 del 2 gennaio;
4. durante le festività pasquali, in modo alternato per ciascun anno, per un anno dalle ore 9:30 del
Giovedì Santo e fino alle ore 19:30 del Sabato Santo, e per l'anno successivo, dalle ore 9:30 del
Sabato Santo e fino alle ore 19:30 del martedì successivo al lunedì in Albis;
5. nel giorno della Festa del Papà nonché in quello del compleanno e dell'onomastico del padre dalle ore 9:30 alle ore 19:30;
6. durante le vacanze estive, nel periodo di chiusura delle attività scolastiche, due settimane consecutive o non consecutive da concordarsi per iscritto tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno).
* * *
La ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, chiede pertanto che il Tribunale, previ gli incombenti di legge, voglia accogliere le seguenti conclusioni
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere le prove per interrogatorio formale, testi e documenti sulle circostanze di fatto dedotte in premessa;
disporre l'eventuale audizione del minore , nato a [...] il [...]; Persona_1 in caso di opposizione alla quantificazione dell'assegno proposta, acquisire anche ex art. 213 cpc dall'Amministrazione finanziaria, nonché dall'INPS, informazioni finalizzate all'accertamento della reale situazione patrimoniale e reddituale del convenuto, sulla base delle sue dichiarazioni, ed in particolare sul suo attuale rapporto e sulle retribuzioni da questo derivanti;
NEL MERITO: confermare l'affidamento in via esclusiva del minore alla madre Parte_2 dichiarare tenuto e condannare ( ) residente in [...], a versare in ogni caso alla madre un contributo Parte_2 al mantenimento del minore stesso in misura non inferiore ad €. 200,00 (duecento/00) mensili, ovvero in quella diversa misura che il Tribunale riterrà adeguata;
dichiarare tenuto lo stesso a rispettare le condizioni di visita sopra definite. Controparte_1 Si chiede che vengano liquidate a favore del sottoscritto difensore dell'attrice le spese a carico dello
Stato nella misura di legge”
e
“Il difensore si richiama ai propri scritti introduttivi, con rinuncia alla richiesta di affido esclusivo
e richiesta di affido condiviso del minore a entrambi i genitori, avuto riguardo alle Per_1 dichiarazioni rese all'odierna udienza dalla ricorrente”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Per_1 Parte_1 [...]
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. CP_1
Con ricorso depositato in data 22/10/2024 chiedeva al Parte_1
Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 02/10/2025 compariva , privo tuttavia dell'assistenza di un Controparte_1 difensore. Le parti venivano sentite e, all'esito, il difensore della ricorrente precisava le conclusioni, richiamandosi ai propri scritti introduttivi, con rinuncia alla richiesta di affido esclusivo del figlio in favore dell'affido condiviso. Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Osserva preliminarmente il Collegio che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte in materia di separazione personale e divorzio, ha espresso, per tale aspetto, un'evidente equiparazione della posizione dei figli dei genitori non coniugati a quella dei figli nati dal matrimonio, senza che alcun rilievo assuma la forma del rito camerale previsto (Cass. 30.10.2009 n. 23032); tale assimilazione è stata del resto confermata dalla attribuzione dei procedimenti in questione, ex legge 219/12, al
Tribunale Ordinario.
L'impianto normativo di cui alla citata legge 54/06 sull'esercizio della potestà e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss. c.c., onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c.
Va, altresì, premesso che la normativa di cui alla citata legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi degli stessi e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa.
Ciò posto e con riferimento alla specifica vicenda in esame, si osserva che l'affidamento del figlio minore vada disposto con modalità condivisa (in accoglimento delle conclusioni da ultimo rassegnate dalla ricorrente in sede di udienza del 02/10/2025), con collocamento prevalente presso la madre, essendo questa la soluzione che appare maggiormente rispondente alle esigenze di stabilità, di crescita e di accudimento del minore, trattandosi, d'altro canto, di assetto determinato di comune accordo dalle parti e tutt'ora praticato (sul punto si vedano le dichiarazioni delle parti rese in sede di udienza del 02/10/2025). Anche il resistente -rimasto contumace in quanto non costituito in giudizio ma ascoltato, in ogni caso, in sede di udienza- concorda su tale assetto.
Per quanto concerne la frequentazione padre-minore, va disposto che il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio secondo accordi tra i genitori, da stabilirsi in ragione delle loro esigenze di lavoro e comunque tenendo prioritariamente conto degli interessi del minore. Questo Collegio individua come adeguate, per il caso di mancato accordo tra le parti, le modalità e i tempi di cui al dispositivo, formalizzati dalla ricorrente in sede di ricorso introduttivo e avallati, peraltro, dal resistente contumace in sede di udienza del 02/10/2025. E, infatti, tali modalità consentono al minore di mantenere e consolidare un rapporto significativo e costante anche con il genitore non collocatario, in attuazione del diritto alla bigenitorialità.
Passando agli aspetti economici, come noto, ciascun genitore deve provvedere alle esigenze del figlio quando lo tiene con sé e, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale, tenuto altresì conto dei periodi di permanenza del minore presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, in accoglimento della istanza materna, deve essere posto a carico del padre un assegno mensile, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, per contribuire al mantenimento che pare equo quantificare in € 200,00, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie.
Nulla in punto spese, in assenza di opposizione del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
AFFIDA il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
1. il martedì ed il giovedì di ciascuna settimana nei giorni di frequenza scolastica dal termine dell'orario scolastico e fino alle ore 19:30, mentre nei giorni di chiusura della scuola dalle ore 9:30 alle ore 19:30;
2. nel fine settimana e a settimane alterne, dalle ore 9:30 del sabato alle ore 19:30 della domenica;
3. durante le festività natalizie e di fine anno, in modo alternato per ciascun anno: dalle ore 9:30 del 23 dicembre alle ore 19:30 del 26 dicembre;
dalle ore 9:30 del 30 dicembre alle ore 19:30 del 2 gennaio;
4. durante le festività pasquali, in modo alternato per ciascun anno, per un anno dalle ore 9:30 del
Giovedì Santo e fino alle ore 19:30 del Sabato Santo, e per l'anno successivo, dalle ore 9:30 del
Sabato Santo e fino alle ore 19:30 del martedì successivo al lunedì in Albis;
5. nel giorno della Festa del Papà nonché in quello del compleanno e dell'onomastico del padre dalle ore 9:30 alle ore 19:30;
6. durante le vacanze estive, nel periodo di chiusura delle attività scolastiche, due settimane consecutive o non consecutive da concordarsi per iscritto tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno).
DISPONE che corrisponda a , a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso, l'assegno mensile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
Nulla in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. IN IT OR Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Lucia Minutella Giudice
Dott. IN IT OR Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 18268/2024 promossa da: elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1 BONINO GIOVANNI che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da ricorso introduttivo e da verbale d'udienza del 02/10/2025):
“chiede pertanto che
a. venga riconosciuto il diritto al pagamento di un assegno di mantenimento pari ad €. 200,00 mensili
a favore del minore , a carico del padre qui convenuto;
Persona_1
b. vengano adottate dai genitori per la gestione del rapporto le seguenti condizioni affinché il padre, in quanto genitore non collocatario, abbia, compatibilmente ai propri turni di lavoro e gli impegni scolatici del bambino, la facoltà di tenere con sé il figlio minore nei seguenti giorni ed orari: 1. il martedì ed il giovedì di ciascuna settimana nei giorni di frequenza scolastica dal termine dell'orario scolastico e fino alle ore 19:30, mentre nei giorni di chiusura della scuola dalle ore 9:30 alle ore 19:30;
2. nel fine settimana e a settimane alterne, dalle ore 9:30 del sabato alle ore 19:30 della domenica;
3. durante le festività natalizie e di fine anno, in modo alternato per ciascun anno: dalle ore 9:30 del 23 dicembre alle ore 19:30 del 26 dicembre;
dalle ore 9:30 del 30 dicembre alle ore 19:30 del 2 gennaio;
4. durante le festività pasquali, in modo alternato per ciascun anno, per un anno dalle ore 9:30 del
Giovedì Santo e fino alle ore 19:30 del Sabato Santo, e per l'anno successivo, dalle ore 9:30 del
Sabato Santo e fino alle ore 19:30 del martedì successivo al lunedì in Albis;
5. nel giorno della Festa del Papà nonché in quello del compleanno e dell'onomastico del padre dalle ore 9:30 alle ore 19:30;
6. durante le vacanze estive, nel periodo di chiusura delle attività scolastiche, due settimane consecutive o non consecutive da concordarsi per iscritto tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno).
* * *
La ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, chiede pertanto che il Tribunale, previ gli incombenti di legge, voglia accogliere le seguenti conclusioni
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere le prove per interrogatorio formale, testi e documenti sulle circostanze di fatto dedotte in premessa;
disporre l'eventuale audizione del minore , nato a [...] il [...]; Persona_1 in caso di opposizione alla quantificazione dell'assegno proposta, acquisire anche ex art. 213 cpc dall'Amministrazione finanziaria, nonché dall'INPS, informazioni finalizzate all'accertamento della reale situazione patrimoniale e reddituale del convenuto, sulla base delle sue dichiarazioni, ed in particolare sul suo attuale rapporto e sulle retribuzioni da questo derivanti;
NEL MERITO: confermare l'affidamento in via esclusiva del minore alla madre Parte_2 dichiarare tenuto e condannare ( ) residente in [...], a versare in ogni caso alla madre un contributo Parte_2 al mantenimento del minore stesso in misura non inferiore ad €. 200,00 (duecento/00) mensili, ovvero in quella diversa misura che il Tribunale riterrà adeguata;
dichiarare tenuto lo stesso a rispettare le condizioni di visita sopra definite. Controparte_1 Si chiede che vengano liquidate a favore del sottoscritto difensore dell'attrice le spese a carico dello
Stato nella misura di legge”
e
“Il difensore si richiama ai propri scritti introduttivi, con rinuncia alla richiesta di affido esclusivo
e richiesta di affido condiviso del minore a entrambi i genitori, avuto riguardo alle Per_1 dichiarazioni rese all'odierna udienza dalla ricorrente”.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Per_1 Parte_1 [...]
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. CP_1
Con ricorso depositato in data 22/10/2024 chiedeva al Parte_1
Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 02/10/2025 compariva , privo tuttavia dell'assistenza di un Controparte_1 difensore. Le parti venivano sentite e, all'esito, il difensore della ricorrente precisava le conclusioni, richiamandosi ai propri scritti introduttivi, con rinuncia alla richiesta di affido esclusivo del figlio in favore dell'affido condiviso. Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Osserva preliminarmente il Collegio che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte in materia di separazione personale e divorzio, ha espresso, per tale aspetto, un'evidente equiparazione della posizione dei figli dei genitori non coniugati a quella dei figli nati dal matrimonio, senza che alcun rilievo assuma la forma del rito camerale previsto (Cass. 30.10.2009 n. 23032); tale assimilazione è stata del resto confermata dalla attribuzione dei procedimenti in questione, ex legge 219/12, al
Tribunale Ordinario.
L'impianto normativo di cui alla citata legge 54/06 sull'esercizio della potestà e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss. c.c., onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c.
Va, altresì, premesso che la normativa di cui alla citata legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi degli stessi e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa.
Ciò posto e con riferimento alla specifica vicenda in esame, si osserva che l'affidamento del figlio minore vada disposto con modalità condivisa (in accoglimento delle conclusioni da ultimo rassegnate dalla ricorrente in sede di udienza del 02/10/2025), con collocamento prevalente presso la madre, essendo questa la soluzione che appare maggiormente rispondente alle esigenze di stabilità, di crescita e di accudimento del minore, trattandosi, d'altro canto, di assetto determinato di comune accordo dalle parti e tutt'ora praticato (sul punto si vedano le dichiarazioni delle parti rese in sede di udienza del 02/10/2025). Anche il resistente -rimasto contumace in quanto non costituito in giudizio ma ascoltato, in ogni caso, in sede di udienza- concorda su tale assetto.
Per quanto concerne la frequentazione padre-minore, va disposto che il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio secondo accordi tra i genitori, da stabilirsi in ragione delle loro esigenze di lavoro e comunque tenendo prioritariamente conto degli interessi del minore. Questo Collegio individua come adeguate, per il caso di mancato accordo tra le parti, le modalità e i tempi di cui al dispositivo, formalizzati dalla ricorrente in sede di ricorso introduttivo e avallati, peraltro, dal resistente contumace in sede di udienza del 02/10/2025. E, infatti, tali modalità consentono al minore di mantenere e consolidare un rapporto significativo e costante anche con il genitore non collocatario, in attuazione del diritto alla bigenitorialità.
Passando agli aspetti economici, come noto, ciascun genitore deve provvedere alle esigenze del figlio quando lo tiene con sé e, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale, tenuto altresì conto dei periodi di permanenza del minore presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, in accoglimento della istanza materna, deve essere posto a carico del padre un assegno mensile, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, per contribuire al mantenimento che pare equo quantificare in € 200,00, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie.
Nulla in punto spese, in assenza di opposizione del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
AFFIDA il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
1. il martedì ed il giovedì di ciascuna settimana nei giorni di frequenza scolastica dal termine dell'orario scolastico e fino alle ore 19:30, mentre nei giorni di chiusura della scuola dalle ore 9:30 alle ore 19:30;
2. nel fine settimana e a settimane alterne, dalle ore 9:30 del sabato alle ore 19:30 della domenica;
3. durante le festività natalizie e di fine anno, in modo alternato per ciascun anno: dalle ore 9:30 del 23 dicembre alle ore 19:30 del 26 dicembre;
dalle ore 9:30 del 30 dicembre alle ore 19:30 del 2 gennaio;
4. durante le festività pasquali, in modo alternato per ciascun anno, per un anno dalle ore 9:30 del
Giovedì Santo e fino alle ore 19:30 del Sabato Santo, e per l'anno successivo, dalle ore 9:30 del
Sabato Santo e fino alle ore 19:30 del martedì successivo al lunedì in Albis;
5. nel giorno della Festa del Papà nonché in quello del compleanno e dell'onomastico del padre dalle ore 9:30 alle ore 19:30;
6. durante le vacanze estive, nel periodo di chiusura delle attività scolastiche, due settimane consecutive o non consecutive da concordarsi per iscritto tra i genitori entro il 30 maggio di ciascun anno).
DISPONE che corrisponda a , a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso, l'assegno mensile di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
Nulla in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
10.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. IN IT OR Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.