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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/07/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3670/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza dell'01.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3670/2024 tra
( ) nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Teracati n. 91, presso lo studio dell'avv. SCIMO'
Giuseppe, che la rappresenta e lo difende giusta procura in atti;
- ricorrente
contro con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso L'Ufficio legale della Direzione prov.le , rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. MARCEDONE Ivano, per mandato generale alle liti del 21.07.2015 (rep. n.
80974/21569) per Notar di Roma, Persona_1
-resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P. - accertamento dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della Legge n. 222/1984.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 11.09.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 24.09.2024) e che i motivi della contestazione risultano specificamente formulati.
1 Nel merito, deve rilevarsi che la contestazione proposta afferisce l'accertamento del requisito sanitario legittimante l'erogazione dell'assegno di invalidità sin dalla domanda amministrativa di aggravamento del 19.10.2022, pretesa che il CTU nominato nel giudizio per ATP ha ritenuto infondata.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. , più specificamente, nella relazione scritta Persona_2 depositata il 31.07.2024, ha riconosciuto i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità stabilendone tuttavia la decorrenza dal 19.07.2023 (data della visita medico- collegiale), accertando che: “Il complesso patologico sopra descritto, tenuti presenti i parametri valutativi delle tabelle indicative di invalidità civile di cui al D.M. del Febbraio del 1992 e della storia naturale delle infermità sofferte, è in grado di determinare, a carico della perizianda, un grado di invalidità con riduzione della capacità lavorativa valutabile nella misura non inferiore al
76% (SETTANTASEM a decorrere dal momento della visita medico-collegiale del 19.7.2023 epoca in cui era sicuramente riscontrabile una serie di infermità tali da incidere significativamente sulla validità lavorativa della ricorrente. Dai dati complessivi sopra esposti si ritiene, quindi, che la ricorrente abbia presentato i requisiti sanitari atti a determinare il raggiungimento di percentuali invalidanti necessarie per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile ai sensi dell'art. 13 della Legge 118/71 e dell'art. 9 del D.Lgs. 509/88, a decorrere, come sopra esposto, dal 19.7.2023
(duemilaventitre)”.
Il CTU, pertanto, ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione dell'assegno di invalidità alla ricorrente dalla visita medico – collegiale (19.07.2023) e non dalla domanda amministrativa di aggravamento (19.10.2022).
A fronte delle superiori conclusioni, depositava tempestivamente atto di Parte_1 contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il
CTU aveva sottostimato le patologie della ricorrente incorrendo in un grave errore valutativo in merito alla sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione del beneficio richiesto sin dalla domanda amministrativa.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU, in persona della dott.ssa , la quale, all'esito dell'esame peritale, a seguito di Persona_3 accertamenti più specifici sulla documentazione sanitaria in atti, effettuava una valutazione divergente rispetto ai risultati degli accertamenti eseguiti durante la fase di ATP, concludendo nel senso di ritenere che “La sig.ra , a causa delle infermità evidenziate e Parte_1 documentate, ha subito una permanente riduzione della sua capacità lavorativa generica valutabile
– tenuto conto dei parametri di cui al D.M.
5.2.1992 e barèmes correlati – nella misura del 77%
2 per cui, avendo raggiunto la soglia minima stabilita dall'art. 13 della L. n. 118/71, ha diritto all'assegno mensile ivi previsto.
Si ritiene altresì che la superiore invalidità possa farsi decorrere dal 19/10/2022, data della domanda di aggravamento delle sue condizioni di salute atteso che, già a quell'epoca, ella soffriva delle infermità invalidanti causa riduzione della sua capacità lavorativa prima richiamata”.
All'esito dell'udienza dell'01.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
L'opposizione deve ritenersi fondata.
Da un punto di vista diagnostico le due consulenze mediche disposte d'ufficio contengono valutazioni tra loro sensibilmente divergenti circa la sussistenza e la decorrenza dei requisiti sanitari per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità.
Tuttavia, la relazione eseguita dal CTU nel corso della presente fase di merito ha approfondito l'esame della documentazione sanitaria in atti rispetto alla consulenza tecnica svolta nella fase di
ATP; in conclusione ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti per la concessione dell'assegno di invalidità sin dalla data della domanda amministrativa di aggravamento (19.10.2022). Inoltre, la relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate dall'esame della documentazione sanitaria e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (peraltro neppure compiutamente esposte dall' , sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L., Sentenza n. CP_1
23413 del 10/11/2011).
Sulla base delle superiori conclusioni, va riconosciuta, in capo a la Parte_1 sussistenza dei requisiti per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal
19.10.2022.
Avuto riguardo alla obiettiva incertezza della decorrenza del requisito sanitario, sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso Parte_1 depositato il 24.09.2024 a seguito di ATP:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, riconosce in capo a il requisito Parte_1 sanitario di cui alla relazione di C.T.U. depositata il 10.05.2025 a firma della dott.ssa con decorrenza dal 19.10.2022; Persona_3
- Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza tecnica CP_1
3 d'ufficio, liquidate con separato decreto.
- compensa le spese di lite.
Siracusa, 01/07/2025
Il Giudice
dott. Maddalena Vetta
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza dell'01.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3670/2024 tra
( ) nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Teracati n. 91, presso lo studio dell'avv. SCIMO'
Giuseppe, che la rappresenta e lo difende giusta procura in atti;
- ricorrente
contro con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso L'Ufficio legale della Direzione prov.le , rappresentato e CP_1 difeso dall'Avv. MARCEDONE Ivano, per mandato generale alle liti del 21.07.2015 (rep. n.
80974/21569) per Notar di Roma, Persona_1
-resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P. - accertamento dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della Legge n. 222/1984.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 11.09.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 24.09.2024) e che i motivi della contestazione risultano specificamente formulati.
1 Nel merito, deve rilevarsi che la contestazione proposta afferisce l'accertamento del requisito sanitario legittimante l'erogazione dell'assegno di invalidità sin dalla domanda amministrativa di aggravamento del 19.10.2022, pretesa che il CTU nominato nel giudizio per ATP ha ritenuto infondata.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. , più specificamente, nella relazione scritta Persona_2 depositata il 31.07.2024, ha riconosciuto i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità stabilendone tuttavia la decorrenza dal 19.07.2023 (data della visita medico- collegiale), accertando che: “Il complesso patologico sopra descritto, tenuti presenti i parametri valutativi delle tabelle indicative di invalidità civile di cui al D.M. del Febbraio del 1992 e della storia naturale delle infermità sofferte, è in grado di determinare, a carico della perizianda, un grado di invalidità con riduzione della capacità lavorativa valutabile nella misura non inferiore al
76% (SETTANTASEM a decorrere dal momento della visita medico-collegiale del 19.7.2023 epoca in cui era sicuramente riscontrabile una serie di infermità tali da incidere significativamente sulla validità lavorativa della ricorrente. Dai dati complessivi sopra esposti si ritiene, quindi, che la ricorrente abbia presentato i requisiti sanitari atti a determinare il raggiungimento di percentuali invalidanti necessarie per il riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile ai sensi dell'art. 13 della Legge 118/71 e dell'art. 9 del D.Lgs. 509/88, a decorrere, come sopra esposto, dal 19.7.2023
(duemilaventitre)”.
Il CTU, pertanto, ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione dell'assegno di invalidità alla ricorrente dalla visita medico – collegiale (19.07.2023) e non dalla domanda amministrativa di aggravamento (19.10.2022).
A fronte delle superiori conclusioni, depositava tempestivamente atto di Parte_1 contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il
CTU aveva sottostimato le patologie della ricorrente incorrendo in un grave errore valutativo in merito alla sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione del beneficio richiesto sin dalla domanda amministrativa.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU, in persona della dott.ssa , la quale, all'esito dell'esame peritale, a seguito di Persona_3 accertamenti più specifici sulla documentazione sanitaria in atti, effettuava una valutazione divergente rispetto ai risultati degli accertamenti eseguiti durante la fase di ATP, concludendo nel senso di ritenere che “La sig.ra , a causa delle infermità evidenziate e Parte_1 documentate, ha subito una permanente riduzione della sua capacità lavorativa generica valutabile
– tenuto conto dei parametri di cui al D.M.
5.2.1992 e barèmes correlati – nella misura del 77%
2 per cui, avendo raggiunto la soglia minima stabilita dall'art. 13 della L. n. 118/71, ha diritto all'assegno mensile ivi previsto.
Si ritiene altresì che la superiore invalidità possa farsi decorrere dal 19/10/2022, data della domanda di aggravamento delle sue condizioni di salute atteso che, già a quell'epoca, ella soffriva delle infermità invalidanti causa riduzione della sua capacità lavorativa prima richiamata”.
All'esito dell'udienza dell'01.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
L'opposizione deve ritenersi fondata.
Da un punto di vista diagnostico le due consulenze mediche disposte d'ufficio contengono valutazioni tra loro sensibilmente divergenti circa la sussistenza e la decorrenza dei requisiti sanitari per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità.
Tuttavia, la relazione eseguita dal CTU nel corso della presente fase di merito ha approfondito l'esame della documentazione sanitaria in atti rispetto alla consulenza tecnica svolta nella fase di
ATP; in conclusione ha riconosciuto la sussistenza dei requisiti per la concessione dell'assegno di invalidità sin dalla data della domanda amministrativa di aggravamento (19.10.2022). Inoltre, la relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate dall'esame della documentazione sanitaria e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (peraltro neppure compiutamente esposte dall' , sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L., Sentenza n. CP_1
23413 del 10/11/2011).
Sulla base delle superiori conclusioni, va riconosciuta, in capo a la Parte_1 sussistenza dei requisiti per la concessione dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal
19.10.2022.
Avuto riguardo alla obiettiva incertezza della decorrenza del requisito sanitario, sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese di lite;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso Parte_1 depositato il 24.09.2024 a seguito di ATP:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, riconosce in capo a il requisito Parte_1 sanitario di cui alla relazione di C.T.U. depositata il 10.05.2025 a firma della dott.ssa con decorrenza dal 19.10.2022; Persona_3
- Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza tecnica CP_1
3 d'ufficio, liquidate con separato decreto.
- compensa le spese di lite.
Siracusa, 01/07/2025
Il Giudice
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