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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/08/2025, n. 4017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4017 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 2862/2020, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Iovino ( ) con il quale elettivamente domicilia C.F._2
in Ottaviano (NA) alla via Franzese 1, giusta procura alle liti agli atti
APPELLANTE
E
( ), in persona del suo procuratore ad Controparte_1 P.IVA_1
negotia, Sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Mario D'Amico CP_2
( , giusta procura alle liti agli atti, e con il quale C.F._3
elettivamente domicilia presso gli avv.ti Vincenzo e Fabio Mirante con studio in
Napoli alla Via Marino Turchi, n. 34
APPELLATA
E
( ) Controparte_3 C.F._4
APPELLATO
CONTUMACE Pag. 1 a 19 E
( ) e Controparte_4 C.F._5 Controparte_5
( C.F._6
APPELLATI
CONTUMACI
Conclusioni
Per l'appellante: ”In via preliminare: A. accertare e dichiarare nulla e di nessun effetto giuridico la Sentenza n. 2/2020 pubblicata il 07/01/2020 dal Tribunale di
Nola RG n. 6528/2014 Dott. Annunziata nella parte relativa alla mancata liquidazione del danno morale, del danno esistenziale e mancata liquidazione del danno non patrimoniale, nonché, nella parte relativa alla compensazione delle spese di lite;
Nel merito ed in parziale riforma della sentenza impugnata: B. condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento integrale dei danni tutti, personali, patrimoniali e non e delle spese subite dal sig. Parte_1
nell'incidente di cui è causa, ad integrazione di quelli già riconosciuti e corrisposti nella sentenza di primo grado, nella ulteriore somma pari ad € 26.000/00
(ventiseimila/00), o nella misura maggiore o minore accertata in corso di causa oltre gli interessi legali e gli ulteriori danni ex art. 1224, II° comma c.c. dal dì del fatto al saldo;
C. condannare ancora i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite, sia del giudizio di primo grado che del presente giudizio, con attribuzione all'avv. Vincenzo Iovino antistatario”.
Per l'appellata “Nel riportarsi agli atti e scritti difensivi, Controparte_1
conclude per il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e infondato sia in fatto che in diritto con consequenziale conferma dell'impugnata sentenza di primo grado n. 20553/2020 emessa dal Giudice di Pace di Napoli – Dott. Marsala, in data
24.04.2020 e pubblicata in data 25.05.2020, non notificata. Ribadisce nuovamente che la costituzione dell è stata tempestiva e Controparte_1
non tardiva come Pag. 2 a 19 sostenuto erroneamente dall'appellante, e come è stato ampiamente fatto rilevare nelle note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 11.12.2020 e per
l'udienza del 11.06.2021 nelle quali è stato rappresentato che la costituzione dell è avvenuta in data 17.11.2020 e quindi nel pieno rispetto Controparte_1
dei termini. Impugna e contesta le avverse conclusioni e richieste ed in particolare quella relativa all'integrazione di ulteriore somma che si appalesa insussistente, illogica ed illegittima. Contesta ed impugna, altresì, la richiesta istruttoria (!!) di prova testimoniale, nonché di ctu medico legale essendo la causa già proveniente da precedenti rinvii di precisazione delle conclusioni ed essendoci già stata una valutazione sul punto al riguardo. Si associa, invece, alla richiesta di controparte che la causa venga assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art.
190 cpc.”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione del 22.10.2014 e Controparte_4 [...]
, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale CP_5
sul minore convennero in giudizio e Parte_1 Controparte_3
al fine di conseguire il ristoro dei danni conseguenti al Controparte_1
sinistro stradale del 28.10.2010.
1.1. In particolare, esposero che:
- in data 28.12.2020 il minore si trovava in San Giuseppe Parte_1
VE (Na) alla via Pianillo, in uno slargo antistante un edificio, in compagnia di altri amici, seduto su un motorino, fermo in sosta sul proprio cavalletto;
- improvvisamente fu investito dall'autovettura Fiat Uno tg. NAX86082 di proprietà di la cui conducente, aveva perso il controllo Controparte_3
dell'autovettura e, sbandando sulla propria sinistra, aveva invaso lo spazio dove si trovava il motorino su cui era seduto , così investendo Parte_1
quest'ultimo e l'amico Parte_2
Pag. 3 a 19 - a seguito dell'investimento il minore riportò gravi lesioni, per le quali fu immediatamente trasportato presso il P.O. “Clinica Santa Lucia” di San
Giuseppe VE (Na) dal quale fu poi trasferito presso l'ospedale
Santobono Pausillipon di Napoli;
- le lesioni riportate “politrauma caratterizzato da trauma cranico, trauma contusivo distorsivo dell'arto inferiore sinistro con frattura pluriframmentaria, live edema midollare osseo della tibia, tendinopatia” resero necessari interventi chirurgici e lunghe terapie, per le quali il minore fu costretto a lunghi periodi di assenza dalla scuola, con ripercussioni negative sul rendimento scolastico, e a rinunciare all'attività sportiva, isolandosi dagli amici;
- i genitori, a loro volta, furono costretti ad assistere costantemente il figlio, così trascurando la propria attività di casalinga e venditore ambulante.
Tanto premesso, e , in proprio e nella Controparte_4 Controparte_5
qualità di genitori esercenti la potestà sul minore citarono in giudizio, Pt_1
quale esclusivo responsabile civile e la Controparte_3 Controparte_1
compagnia assicurativa del veicolo Fiat Uno investitore, al fine di sentirli
[...]
condannare, previo accertamento di responsabilità, al risarcimento integrale dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti dal minore e dai genitori stessi per i fatti di causa, oltre spese mediche, nella misura da quantificarsi in corso di causa e, in ogni caso, nei limiti di € 260.000,00, indicato quale scaglione di valore del giudizio.
1.2 Si costituì la eccependo l'improponibilità della Controparte_1
domanda per carenza dei requisiti richiesti dall'art. 148 D.Lgs 209/2005 per la richiesta risarcitoria, contestandone, in ogni caso, nel merito, la fondatezza.
1.3. Il responsabile civile rimase contumace.
1.4. Acquisita documentazione ed espletata prova testimoniale, fu conferito incarico al c.t.u. medico legale, dott. al fine di chiarire Persona_1
“l'eventuale verificarsi di una menomazione permanente dell'integrità psico- fisica della stessa utilizzando quali fondamentali criteri di riferimento eziologico, Pag. 4 a 19 quello cronologico, dell'adeguatezza lesiva (quantitativa e qualitativa) e dell'esclusione di altre cause;
la misura percentuale degli eventuali postumi invalidanti permanenti riscontrati, richiamando i barémes applicati;
la durata dell'invalidità temporanea totale e la durata e la misura dell'invalidità temporanea parziale;
la tipologia di accertamenti e di cure praticate in conseguenza del sinistro;
in caso di acclarata esistenza della natura e della portata dei danni-conseguenze (anche in termini di danno estetico), siano indicate le terapie, i trattamenti, le cure necessarie per porvi rimedio, nel medio e lungo periodo;
l'entità e congruità delle spese mediche – eventualmente – sostenute e la misura delle spese da sostenere, con alta probabilità, in futuro;
se ed in quale misura vi sia stata lesione della capacità lavorativa generica e specifica della parte attrice”.
Il perito d'ufficio, previa ampia anamnesi e richiamo dei principi scientifici in materia, descrizione degli eventi di causa e risposte alle controdeduzioni tecniche di parte, così concluse “Le lesioni quindi riportate nell'incidente della strada del 28/12/10 dal sig. sono da inquadrarsi come danno Parte_1
biologico, ossia quale riduzione della integrità psicofisica del soggetto rispetto ad una situazione ante-trauma; tale danno biologico, in rapporto ai baremes di riferimento pocanzi elencati, tenuto conto del danno anatomico (frattura di segmento “portante” quale il femore), del pregiudizio estetico legato ai vasti esiti cicatriziali e all'atteggiamento in recurvato del ginocchio sia in posizione ortostatica che durante la marcia, e non ultimo del danno funzionale che si concretizza in un soggetto di giovane età con una zoppia, che suppur lieve risulta, per le attitudini e per la vita di relazione di un appena 20enne, abbastanza invalidante e tenuto conto infine della presenza dei mds ancora in situ, si ritiene debba essere valutato, adottando un criterio riduzionistico a scalare, nella misura del 13%”.
Il perito precisò, inoltre, che “I postumi residuati sono valutabili solo alla stregua di danno biologico, non avendo rilievo ai fini della capacità lavorativa specifica Pag. 5 a 19 (paziente disoccupato)”. E ancora “Sempre ai fini di un eventuale risarcimento andrà considerata, - anche se la documentazione sanitaria presente agli atti risulta incompleta - facendo in parte appello ad un criterio biostatistico, una ITT di 80 giorni considerati i due interventi di osteosintesi e necessaria immobilizzazione e una ITP di 60 giorni al 50% necessaria per il recupero funzionale dopo i due interventi”, riconoscendo spese mediche documentate per un importo pari a € 1.754,00.
Precisate le conclusioni, la causa fu trattenuta in decisione all'udienza del
24.9.2019, con concessione dei termini ordinari per le difese conclusive, nelle cui pendenza si costituì , divenuto maggiorenne nelle more Parte_1
del giudizio e facendo propria ogni difesa in atti, permanendo, altresì, parti in causa i genitori, stante la domanda risarcitoria spiegata in proprio.
1.5. Il Tribunale di Nola, rigettò le eccezioni preliminari, accertò la legittimazione di tutte le parti in causa, sulla base della documentazione in atti ritenuta, altresì, “idonea anche a provare il fatto storico dell'incidente e delle lesioni riportate dall'attore, unitamente alle dichiarazioni dei testimoni escussi,
e , entrambi “indifferenti” rispetto alla causa”, Testimone_1 Testimone_2
accertava quindi che “non solo risulta provato il fatto storico dedotto da parte attrice, ma deve ritenersi altresì superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c.” escludendo inoltre “ogni responsabilità di Parte_1
ai sensi dell'art. 1227 c.c., anche sotto il profilo di un omesso ricorso da
[...]
parte dello stesso ad una riabilitazione dopo il sinistro, dedotto dalla compagnia di assicurazioni”.
Ritenne la c.t.u. “completa, tutt'altro che superficiale ed immune da vizi logici, oltreché tecnici. Corretti appaiono i criteri seguiti dal consulente nell'espletamento dell'incarico. Esaustivi appaiono altresì i chiarimenti forniti dal consulente tecnico d'ufficio al c.t.p. della convenuta società, anche alla luce della normativa vigente in materia” e condivise pienamente le risultanze peritali, applicando in punto di liquidazione, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano Pag. 6 a 19 in materia di lesioni macropermanenti, così riconoscendo “il danno biologico permanente nella misura di euro 39.760,00” oltre invalidità temporanea e parziale, attribuendo a per i fatti di causa, la complessiva Parte_1
somma di € 52.294,00 (comprensiva di spese mediche documentate, pari a €
1.754,00).
Il Tribunale escluse, invece, “una separata liquidazione del cd. danno morale, né del cd. danno esistenziale, considerato che la liquidazione di tali ulteriori voci di danno comporterebbe un'inammissibile duplicazione risarcitoria”, richiamando giurisprudenza in materia e rilevando, inoltre, che “Non può riconoscersi alcuna personalizzazione del danno non patrimoniale ex art. 138 co. 3 D.Lgs. n.
209/2005.…nel caso di specie, a parere del Giudicante, dalle risultanze istruttorie non è emersa alcuna specifica circostanza come sopra descritta che possa indurre
a qualsivoglia personalizzazione del danno non patrimoniale. Né ad opposte conclusioni sul punto è possibile pervenire in considerazione dell'assenza dalla scuola di , che di per sé è riconducibile nell'alveo del danno non Controparte_6
patrimoniale come sopra quantificato e delle cui dedotte ripercussioni negative sul rendimento scolastico non è stata fornita, neanche con le ammesse prove testimoniali, specifica prova. Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento alle difficoltà di socializzazione subite da che Parte_1
rientrano anch'esse nell'ambito delle consuete conseguenze del tipo di lesioni riportate da quest'ultimo, anch'esse “coperte” dal danno non patrimoniale come sopra quantificato”. E ancora “Oltre ai danni sopra quantificati, non risultano provati (al pari del danno morale per i motivi di cui sopra) neanche ulteriori pregiudizi connessi alle lesioni subite da nel sinistro per cui è Parte_1
causa”.
Rigettò, altresì, le domande risarcitorie avanzate, in proprio, da CP_4
e per carenza di prova in punto di quantificazione
[...] Controparte_5
e, rilevato che gli attori “non hanno fornito nessun parametro plausibile in base
Pag. 7 a 19 al quale quantificare equitativamente i danni di cui hanno chiesto il risarcimento”.
Quanto alle spese processuali, “in considerazione del fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni di fatto oggettivamente controverse, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità” il Tribunale ritenne che tali circostanze integrassero le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. nel testo introdotto dalla legge n. 69/2009, applicabile ratione temporis al caso di specie, così disponendone la compensazione.
Sulla base di tale motivazione, il Tribunale di Nola definì la controversia, pronunciando sentenza definitiva n. 2/2020 del 7.1.2020 così disponendo:
“dichiara la contumacia di in accoglimento, per quanto di Controparte_3
ragione, della corrispondente domanda attorea, dichiara l'esclusiva responsabilità per il sinistro per cui è causa della conducente dell'autovettura
FIAT UNO tg. NAX86082 di proprietà di per l'effetto, Controparte_3
condanna e la (già Controparte_3 Controparte_7 [...]
), in solido tra loro, al risarcimento, in Controparte_8
favore di , della somma di euro 52.294,00, inizialmente calcolati Parte_1
sull'importo suddetto devalutato secondo gli indici Istat alla data del sinistro (28-
12-2010) e quindi anno per anno e a partire dal 28-12-2010 e fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici Istat, nonché gli ulteriori interessi legali, sulla somma di euro 52.294,00, dal momento della presente decisione sino al saldo;
rigetta le domande risarcitorie avanzate in proprio da e Controparte_4
; compensa integralmente le spese del giudizio tra tutte le parti Controparte_5
costituite; pone definitivamente a carico di tutte le parti, indipendentemente dalla loro costituzione in giudizio o meno – compreso, quindi, Controparte_3
– in solido fra loro le spese della c.t.u. espletata in corso di causa;
nulla per le spese di lite con riferimento al convenuto contumace fatto salvo Controparte_3
quanto stabilito nel precedente capo del presente dispositivo”. Pag. 8 a 19 §.
2. Avverso la predetta sentenza è stato interposto gravame da Parte_1
invocando la riforma parziale della decisione in accoglimento delle
[...]
seguenti conclusioni: “In via preliminare: A. accertare e dichiarare nulla e di nessun effetto giuridico la Sentenza n. 2/2020 pubblicata il 07/01/2020 dal
Tribunale di Nola RG n. 6528/2014 Dott. Annunziata nella parte relativa alla mancata liquidazione del danno morale, del danno esistenziale e mancata liquidazione del danno non patrimoniale, nonché, nella parte relativa alla compensazione delle spese di lite;
Nel merito ed in parziale riforma della sentenza impugnata: B. condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento integrale dei danni tutti, personali, patrimoniali e non e delle spese subite dal sig. Parte_1
nell'incidente di cui è causa, ad integrazione di quelli già riconosciuti e
[...]
corrisposti nella sentenza di primo grado, nella ulteriore somma pari ad €
26.000/00 (ventiseimila/00), o nella misura maggiore o minore accertata in corso di causa oltre gli interessi legali e gli ulteriori danni ex art. 1224, II° comma
c.c. dal dì del fatto al saldo;
C. condannare ancora i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite, sia del giudizio di primo grado che del presente giudizio, con attribuzione all'avv. Vincenzo Iovino antistatario”, insistendo per l'ammissione di prova testimoniale sulle circostanze utili alla dimostrazione dei danni lamentati oltre ammissione di c.t.u. medico legale.
A sostegno, l'appellante ha articolato due motivi di appello così rubricati:
2.1. “Mancata liquidazione del danno morale e del danno esistenziale e mancato riconoscimento del danno non patrimoniale”, lamentando il difetto di motivazione laddove il Tribunale ha disposto il rigetto della separata liquidazione del danno morale e del danno esistenziale, ritenendola un'inammissibile duplicazione risarcitoria, negando, peraltro, la personalizzazione del danno non patrimoniale. A sostegno deduce che il danno morale (patema d'animo, sofferenza interiore, turbamento psichico) e il danno esistenziale (pregiudizio di natura non meramente emotiva e interiore ma Pag. 9 a 19 oggettivamente accertabile, che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali) sono ontologicamente distinti dal danno biologico e devono essere autonomamente risarciti.
2.2. “Compensazione delle spese di lite” denunciando l'illogicità della motivazione adottata dal Tribunale in punto di compensazione delle spese di lite, provocata dal presupposto della trattazione di "questioni di fatto oggettivamente controverse, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità" ritenuto dall'appellante erroneo e inapplicabile al caso di specie.
2.3. Si è costituita l'appellata contestando la fondatezza Controparte_1
del gravame e insistendo per la conferma della decisione impugnata.
2.4. Gli appellati e hanno scelto di resta Controparte_4 Controparte_5
contumaci.
§.
3. La Corte, all'udienza del 3.4.2025, ha assunto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
3.1. In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello precisando che i motivi di censura soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342
c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica, la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante e tenuto, altresì, conto della compiuta difesa predisposta dalla parte avversaria, in tal modo evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze.
Ne consegue che l'appello soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 c.c. e, pertanto, non ricorrono le condizioni per la declaratoria di inammissibilità del gravame proposto.
3.2. Va, altresì, dato atto della mancata riproposizione di parte delle domande ed eccezioni articolate in primo grado: in particolare l'appellante contesta la decisione unicamente in punto di danno morale ed esistenziale, così come e hanno scelto di restare contumaci Controparte_4 Controparte_5
senza così reiterare la domanda svolta in proprio in primo grado. L'appellata Pag. 10 a 19 ha, invece, semplicemente insistito per la conferma della Controparte_1
decisione di primo grado. Ogni ulteriore difesa deve, quindi, intendersi per rinunciata ex art. 346 c.p.c..
3.3. Tanto considerato in via preliminare, è possibile procedere all'esame del merito dell'atto di appello che si ritiene parzialmente fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
3.4. Con il primo motivo di gravame si duole della “Mancata Parte_1
liquidazione del danno morale e del danno esistenziale e mancato riconoscimento del danno non patrimoniale”, lamentando il difetto di motivazione laddove il
Tribunale ha disposto il rigetto dell'autonoma liquidazione del danno morale e del danno esistenziale, ritenendola un'inammissibile duplicazione risarcitoria e negando la personalizzazione del danno non patrimoniale.
A sostegno l'appellante deduce che il danno morale (patema d'animo, sofferenza interiore, turbamento psichico) e il danno esistenziale (pregiudizio di natura non meramente emotiva e interiore ma oggettivamente accertabile, che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali) sono ontologicamente distinti dal danno biologico e devono essere autonomamente risarciti, richiamando precedenti giurisprudenziali che, a suo dire, riconoscono l'autonoma risarcibilità di queste voci di danno, incluse la sofferenza interiore e le dinamiche relazionali mutate a seguito della lesione.
Censura quindi la decisione del giudice di primo grado definita come un "vero e proprio diniego di giustizia", considerato, peraltro, il riconoscimento, nel caso di specie, del danno biologico pari al 13% e, quindi, di una percentuale per la quale tali voci di danno sono solitamente riconosciute.
Sottolinea, altresì, che l'art. 138 del D.Lgs. n. 209/2005 prevede l'incremento percentuale del danno biologico per la componente morale e un aumento del risarcimento fino al 30%, per incidenze rilevanti su specifici aspetti dinamico- relazionali documentati e accertati.
La doglianza non è condivisile. Pag. 11 a 19 Il tribunale ha, difatti, liquidato in favore del danneggiato il danno non patrimoniale sia nella sua componente di danno biologico sia nella sua componente di danno morale, utilizzando come moltiplicatore il punto di riferimento per il danno non patrimoniale (appunto comprensivo sia del danno biologico che del danno morale) di 3.353,66, relativo all'età del danneggiato
(13 anni), moltiplicandolo per la percentuale d'invalidità accertata (13%), moltiplicandolo per il relativo demoltiplicatore (0,940), pervenendo, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano 2018, alla liquidazione del danno non patrimoniale complessivo (biologico e morale) nella misura di € 39.760,00.
Al riguardo va osservato che il danno morale presenta carattere di autonomia e costituisce una sofferenza di natura interiore e non relazionale, dovuto a condizioni di stress o al patema d'animo che deriva dalle conseguenze dell'altrui condotta illecita, la cui prova, trattandosi appunto di dimostrare sensazioni e sentimenti in interiore homine, si fonda essenzialmente sulle presunzioni (cfr., ex multis, Cass. 17144/06, nonché Cass. 19434/19, Cass.
23754/18 e Cass. 2886/14), il ricorso alle quali esige soltanto che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità desumibile da regole di esperienza (Cass. 24643/21). La Suprema Corte (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
19922 del 12/07/2023) ha, altresì, affermato che “ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria.”. Pag. 12 a 19 Ebbene, nella specie, accertato il nesso causale tra il sinistro e i danni subiti, nella liquidazione da parte del primo giudice il danno da sofferenza soggettiva era già compreso nella somma dovuta per il danno non patrimoniale, al netto della personalizzazione, secondo le tabelle di risalenti al 2018. CP_8
Potendosi procedere all'incremento per la personalizzazione del danno non patrimoniale, ove il soggetto alleghi e provi un pregiudizio qualitativamente diverso da quello già liquidato con il valore tabellare “ordinario” delle tabelle milanesi e riferito alla propria sfera individuale, che nel caso di specie non risulta né allegato né provato.
La Corte di legittimità ha, infatti, predicato che la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) “può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate
e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado, sofferti da persone della stessa età, non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass. n. 5865/2021; Cass. n.
28988/2019; Cass. n. 10912/2018; Cass. n. 27482/2018; Cass. n. 1037/2024).
Quanto al c.d. danno esistenziale, consistente nelle limitazioni o modifiche o preclusioni alla vita di relazione derivanti dalla lesione biologica, coincide ontologicamente con il danno dinamico-relazionale: per cui nel momento in cui si risarcisce il danno biologico, si stanno risarcendo proprio le limitazioni alla vita personale e relazionale derivanti dalle limitazioni psico-fisiche. Esso potrà avere una sua autonomia nel momento in cui il danneggiato deduca delle limitazioni alla sua vita relazionale che non siano già compensate con il risarcimento del danno biologico, ma, per lucrare un ulteriore risarcimento, il danneggiato è onerato dell'allegazione e prova di circostanze fattuali specifiche che evidenzino limitazioni ulteriori ed eccezionali rispetto a quelle già
Pag. 13 a 19 compensate con il risarcimento c.d. standard del danno dinamo-relazionale, circostanze che rivelino un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita.
Sul punto basti richiamare il consolidato principio di legittimità secondo il quale “il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello c.d. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico” (Cass. civ. n.
28742/2018; Cass. civ. n. 23468/2018; Cass. civ. n. 2056/2018; Cass. civ. n.
901/2018).
Tanto premesso, nella specie, non ha nè allegato né provato Parte_1
alcun fatto specifico che possa giustificare una sofferenza interiore o delle limitazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle che avrebbe sofferto qualunque ragazzo della sua stessa età, vittima della medesima menomazione.
Le allegazioni contenute nella citazione (“… il minore è ancora claudicante, non riesce a integrarsi con gli amici e a riprendere tutte le attività ludiche-sportive a cui si dedicava precedentemente al sinistro de quo….tuttora socializza con molta difficoltà …. il minore, studente, era costretto ad assentarsi per lungo tempo dalle lezioni scolastiche e tanto ha inciso notevolmente sul suo rendimento scolastico”) sono del tutto normali, ordinariamente collegate alla lesione subita e non evidenziano alcuna condizione eccezionale del danneggiato rispetto all'id quod plaerumque accidit, così provocando una liquidazione del danno non patrimoniale onnicomprensiva.
Peraltro, lo stesso c.t.u., nel determinare la percentuale di invalidità permanente, ha tenuto conto di tutte le conseguenze riportate dal danneggiato, sotto il profilo del danno anatomico (frattura di segmento “portante” quale il femore), del pregiudizio estetico legato ai vasti esiti cicatriziali, Pag. 14 a 19 dell'atteggiamento “in recurvato” del ginocchio, sia in posizione ortostatica che durante la marcia e, non da ultimo, del danno funzionale “che si concretizza in un soggetto di giovane età con una zoppia che, seppur lieve, risulta, per le attitudini e per la vita di relazione di un appena 20enne, abbastanza invalidante” con conseguente senso di inadeguatezza, disistima, stati di ansia. Tali stati soggettivi, che permeano il danno morale, sono stati quindi inclusi nella quantificazione del danno biologico, così escludendo la liquidazione autonoma del danno morale soggettivo, pena una duplicazione del risarcimento.
Infatti, al di là della qualificazione nominalistica del danno e della sussunzione dello stesso in una categoria descrittiva, quel che rileva è l'individuazione delle manifestazioni pregiudizievoli da risarcire: ove tali manifestazioni consistano in disagi psicologici e sofferenze intime ordinariamente collegate alla lesione e vengano risarcite, come nel caso di specie, quale danno biologico, non possono esserlo anche quale autonomo danno morale, trattandosi del medesimo e unico fenomeno.
Correttamente, quindi, il tribunale, nell'utilizzare le tabelle milanesi 2018, applicabili ratione temporis nella fattispecie di causa, ha esattamente incluso, nella determinazione dell'importo complessivo del danno, la quota spettante a titolo di risarcimento del danno morale, secondo il criterio di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, senza riconoscere ulteriori importi onde evitare una duplicazione risarcitoria.
Atteso, pertanto, l'avvenuto risarcimento del danno morale nel complessivo importo già liquidato nella sentenza di prime cure, ed esattamente determinato in applicazione delle tabelle milanesi vigenti, e in mancanza di allegazioni e prova di ulteriori, specifici e più gravi patimenti, sofferenze o ripercussioni relazionali che possano giustificare un incremento del danno non patrimoniale, si conferma sul punto, sia pur con più ampia motivazione, la decisione di primo grado.
Per tali ragioni il primo motivo di gravame si ritiene infondato. Pag. 15 a 19
3.5. Va invece riconosciuta la fondatezza del secondo motivo di gravame con il quale l'appellante censura la decisione di compensazione delle spese di lite, denunciando illogicità della motivazione provocata dall'erroneo presupposto della trattazione, nel caso di specie, di "questioni di fatto oggettivamente controverse, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità”, tali da integrare
“le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. nel testo introdotto dalla legge n. 69/2009, applicabile ratione temporis al caso di specie".
L'appellante contesta quindi la decisione, richiamando il principio generale del nostro ordinamento che prevede il rimborso delle spese alla parte vittoriosa quando la domanda è integralmente accolta, come nel suo caso.
La censura è condivisibile.
Preliminarmente occorre ricordare che, in tema di spese di giudizio, l'art. 91, primo comma, c.p.c stabilisce che “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Tale articolo statuisce, nel processo di cognizione, il c.d. principio della soccombenza, principio mitigato dal successivo art. 92 c.p.c. che, al secondo comma, nel testo applicabile ratione temporis, prevede “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezioni ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
La soccombenza reciproca si verifica quando vengono rigettate sia la domanda principale che quella riconvenzionale oppure nell'ipotesi in cui vengono accolte solo alcune delle domande (proposte da un'unica parte). In tale ultimo caso il giudice di merito decide, in virtù di una valutazione insindacabile in sede di legittimità, quale delle parti deve essere condannata alle spese e se e in quale misura debba farsi luogo a compensazione parziale.
Pag. 16 a 19 Il secondo comma del citato articolo è stato aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, con la quale i "giusti motivi" della precedente formulazione sono stati sostituiti dalle "gravi ed eccezionali ragioni", che hanno un significato più restrittivo, qualificando così la compensazione come evento eccezionale. Oggi il comma è stato nuovamente riformato ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ed i casi di compensazione delle spese di giudizio sono stati ulteriormente ridotti e limitati al caso della soccombenza reciproca ovvero al caso della assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza.
La disposizione de qua è stata poi dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018 che ha ampliato la possibilità della compensazione anche alle altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (rispetto a quelle normate).
È evidente, quindi, che le riforme succedutesi nel tempo rispecchiamo la volontà del legislatore di limitare e comprimere la discrezionalità del giudice in merito alla liquidazione delle spese processuali, il quale, ove non ricorrano i presupposti per la compensazione, deve applicare il principio della soccombenza, condannando la parte soccombente al pagamento delle spese legali.
Il codice di procedura civile, dopo gli ultimi ritocchi, prevede che la compensazione delle spese legali, al termine della causa, può avvenire solo per motivi eccezionali e cioè in caso di: soccombenza reciproca o se la questione trattata è di assoluta novità, se muta la giurisprudenza rispetto alle questioni principali della causa o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, ravvisate dalla Suprema Corte “nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni
(cioè, quelle trattate in giudizio) di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (Cass. 3977/2020; Cass. 4696/2019). Pag. 17 a 19 Tanto premesso in diritto, è da ritenere in fatto che, nel caso in esame, con soccombenza del convenuto, non ricorra nessuno dei presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., non potendosi ravvisare alcun elemento di novità o “questioni di fatto oggettivamente controverse, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità” come indicato dal Tribunale trattandosi, nella specie, di un caso di investimento a pedone rientrante nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, la cui trattazione in giudizio ha richiesto lo svolgimento di una normale istruttoria (prove testimoniali, espletamento ctu medico legale), la decisione di questioni preliminari di agevole definizione (eccepita nullità della citazione, improcedibilità della domanda per carenza dei requisiti della denuncia) e questioni di merito prive di aperto contrasto giurisprudenziale o accompagnate dal carattere di novità, e tenuto conto, altresì, della documentazione in atti da cui risulta la denuncia dello stesso responsabile civile con ammissione della propria responsabilità per i fatti di causa.
Tali elementi, complessivamente considerati, evidenziano la non condivisibilità della decisione del Tribunale nel disporre la compensazione delle spese giudiziali del primo grado che, all'inverso, la Corte distrettuale, all'esito del riesame, ritiene congruo riconoscere in favore dell'odierno appellante, in accoglimento del secondo motivo di gravame e in parziale riforma della sentenza impugnata.
§.
4. In riferimento alle spese processuali, tenuto conto dell'esito complessivo di entrambi i gradi di giudizio, che ha visto accolte solo in parte le domande proposte da , le stesse vanno compensate nella misura di 1/4 Parte_1
e per la restante parte seguono la soccombenza.
Le spese di CTU vanno, invece, poste interamente a carico degli appellati, essendosi reso necessario l'accertamento tecnico per la quantificazione del danno biologico.
Esse vengono liquidate, come da dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (determinato, ex art. 5, Pag. 18 a 19 comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, dalla somma attribuita all'attore a titolo di risarcimento dei danni) e dell'attività svolta, con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione IV civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2/2020 del Parte_1
7.1.2020, emessa dal Tribunale di Nola, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata condanna ed Controparte_3 Controparte_9
, in solido, al pagamento in favore di delle competenze di
[...] Parte_1
lite del primo grado di giudizio che, compensate nella misura di 1/4, vengono liquidate per la restante parte in € 5.712,00 oltre rimborso spese forfettarie ed accessori come per legge e pone le spese di CTU interamente a carico di ed , in solido. Controparte_3 Controparte_9
b) Compensa le spese di lite del grado di appello nella misura di 1/4 tra le parti e condanna ed , in solido, al Controparte_3 Controparte_9
pagamento in favore di della restante parte che, liquida in € Parte_1
7.493,25 oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge, il tutto da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
c) conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Napoli il 24.07.2025
Il Cons. Est. Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 19 a 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giorgio Sensale Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 2862/2020, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Iovino ( ) con il quale elettivamente domicilia C.F._2
in Ottaviano (NA) alla via Franzese 1, giusta procura alle liti agli atti
APPELLANTE
E
( ), in persona del suo procuratore ad Controparte_1 P.IVA_1
negotia, Sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Mario D'Amico CP_2
( , giusta procura alle liti agli atti, e con il quale C.F._3
elettivamente domicilia presso gli avv.ti Vincenzo e Fabio Mirante con studio in
Napoli alla Via Marino Turchi, n. 34
APPELLATA
E
( ) Controparte_3 C.F._4
APPELLATO
CONTUMACE Pag. 1 a 19 E
( ) e Controparte_4 C.F._5 Controparte_5
( C.F._6
APPELLATI
CONTUMACI
Conclusioni
Per l'appellante: ”In via preliminare: A. accertare e dichiarare nulla e di nessun effetto giuridico la Sentenza n. 2/2020 pubblicata il 07/01/2020 dal Tribunale di
Nola RG n. 6528/2014 Dott. Annunziata nella parte relativa alla mancata liquidazione del danno morale, del danno esistenziale e mancata liquidazione del danno non patrimoniale, nonché, nella parte relativa alla compensazione delle spese di lite;
Nel merito ed in parziale riforma della sentenza impugnata: B. condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento integrale dei danni tutti, personali, patrimoniali e non e delle spese subite dal sig. Parte_1
nell'incidente di cui è causa, ad integrazione di quelli già riconosciuti e corrisposti nella sentenza di primo grado, nella ulteriore somma pari ad € 26.000/00
(ventiseimila/00), o nella misura maggiore o minore accertata in corso di causa oltre gli interessi legali e gli ulteriori danni ex art. 1224, II° comma c.c. dal dì del fatto al saldo;
C. condannare ancora i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite, sia del giudizio di primo grado che del presente giudizio, con attribuzione all'avv. Vincenzo Iovino antistatario”.
Per l'appellata “Nel riportarsi agli atti e scritti difensivi, Controparte_1
conclude per il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e infondato sia in fatto che in diritto con consequenziale conferma dell'impugnata sentenza di primo grado n. 20553/2020 emessa dal Giudice di Pace di Napoli – Dott. Marsala, in data
24.04.2020 e pubblicata in data 25.05.2020, non notificata. Ribadisce nuovamente che la costituzione dell è stata tempestiva e Controparte_1
non tardiva come Pag. 2 a 19 sostenuto erroneamente dall'appellante, e come è stato ampiamente fatto rilevare nelle note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 11.12.2020 e per
l'udienza del 11.06.2021 nelle quali è stato rappresentato che la costituzione dell è avvenuta in data 17.11.2020 e quindi nel pieno rispetto Controparte_1
dei termini. Impugna e contesta le avverse conclusioni e richieste ed in particolare quella relativa all'integrazione di ulteriore somma che si appalesa insussistente, illogica ed illegittima. Contesta ed impugna, altresì, la richiesta istruttoria (!!) di prova testimoniale, nonché di ctu medico legale essendo la causa già proveniente da precedenti rinvii di precisazione delle conclusioni ed essendoci già stata una valutazione sul punto al riguardo. Si associa, invece, alla richiesta di controparte che la causa venga assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art.
190 cpc.”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. Con atto di citazione del 22.10.2014 e Controparte_4 [...]
, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale CP_5
sul minore convennero in giudizio e Parte_1 Controparte_3
al fine di conseguire il ristoro dei danni conseguenti al Controparte_1
sinistro stradale del 28.10.2010.
1.1. In particolare, esposero che:
- in data 28.12.2020 il minore si trovava in San Giuseppe Parte_1
VE (Na) alla via Pianillo, in uno slargo antistante un edificio, in compagnia di altri amici, seduto su un motorino, fermo in sosta sul proprio cavalletto;
- improvvisamente fu investito dall'autovettura Fiat Uno tg. NAX86082 di proprietà di la cui conducente, aveva perso il controllo Controparte_3
dell'autovettura e, sbandando sulla propria sinistra, aveva invaso lo spazio dove si trovava il motorino su cui era seduto , così investendo Parte_1
quest'ultimo e l'amico Parte_2
Pag. 3 a 19 - a seguito dell'investimento il minore riportò gravi lesioni, per le quali fu immediatamente trasportato presso il P.O. “Clinica Santa Lucia” di San
Giuseppe VE (Na) dal quale fu poi trasferito presso l'ospedale
Santobono Pausillipon di Napoli;
- le lesioni riportate “politrauma caratterizzato da trauma cranico, trauma contusivo distorsivo dell'arto inferiore sinistro con frattura pluriframmentaria, live edema midollare osseo della tibia, tendinopatia” resero necessari interventi chirurgici e lunghe terapie, per le quali il minore fu costretto a lunghi periodi di assenza dalla scuola, con ripercussioni negative sul rendimento scolastico, e a rinunciare all'attività sportiva, isolandosi dagli amici;
- i genitori, a loro volta, furono costretti ad assistere costantemente il figlio, così trascurando la propria attività di casalinga e venditore ambulante.
Tanto premesso, e , in proprio e nella Controparte_4 Controparte_5
qualità di genitori esercenti la potestà sul minore citarono in giudizio, Pt_1
quale esclusivo responsabile civile e la Controparte_3 Controparte_1
compagnia assicurativa del veicolo Fiat Uno investitore, al fine di sentirli
[...]
condannare, previo accertamento di responsabilità, al risarcimento integrale dei danni tutti, patrimoniali e non, subiti dal minore e dai genitori stessi per i fatti di causa, oltre spese mediche, nella misura da quantificarsi in corso di causa e, in ogni caso, nei limiti di € 260.000,00, indicato quale scaglione di valore del giudizio.
1.2 Si costituì la eccependo l'improponibilità della Controparte_1
domanda per carenza dei requisiti richiesti dall'art. 148 D.Lgs 209/2005 per la richiesta risarcitoria, contestandone, in ogni caso, nel merito, la fondatezza.
1.3. Il responsabile civile rimase contumace.
1.4. Acquisita documentazione ed espletata prova testimoniale, fu conferito incarico al c.t.u. medico legale, dott. al fine di chiarire Persona_1
“l'eventuale verificarsi di una menomazione permanente dell'integrità psico- fisica della stessa utilizzando quali fondamentali criteri di riferimento eziologico, Pag. 4 a 19 quello cronologico, dell'adeguatezza lesiva (quantitativa e qualitativa) e dell'esclusione di altre cause;
la misura percentuale degli eventuali postumi invalidanti permanenti riscontrati, richiamando i barémes applicati;
la durata dell'invalidità temporanea totale e la durata e la misura dell'invalidità temporanea parziale;
la tipologia di accertamenti e di cure praticate in conseguenza del sinistro;
in caso di acclarata esistenza della natura e della portata dei danni-conseguenze (anche in termini di danno estetico), siano indicate le terapie, i trattamenti, le cure necessarie per porvi rimedio, nel medio e lungo periodo;
l'entità e congruità delle spese mediche – eventualmente – sostenute e la misura delle spese da sostenere, con alta probabilità, in futuro;
se ed in quale misura vi sia stata lesione della capacità lavorativa generica e specifica della parte attrice”.
Il perito d'ufficio, previa ampia anamnesi e richiamo dei principi scientifici in materia, descrizione degli eventi di causa e risposte alle controdeduzioni tecniche di parte, così concluse “Le lesioni quindi riportate nell'incidente della strada del 28/12/10 dal sig. sono da inquadrarsi come danno Parte_1
biologico, ossia quale riduzione della integrità psicofisica del soggetto rispetto ad una situazione ante-trauma; tale danno biologico, in rapporto ai baremes di riferimento pocanzi elencati, tenuto conto del danno anatomico (frattura di segmento “portante” quale il femore), del pregiudizio estetico legato ai vasti esiti cicatriziali e all'atteggiamento in recurvato del ginocchio sia in posizione ortostatica che durante la marcia, e non ultimo del danno funzionale che si concretizza in un soggetto di giovane età con una zoppia, che suppur lieve risulta, per le attitudini e per la vita di relazione di un appena 20enne, abbastanza invalidante e tenuto conto infine della presenza dei mds ancora in situ, si ritiene debba essere valutato, adottando un criterio riduzionistico a scalare, nella misura del 13%”.
Il perito precisò, inoltre, che “I postumi residuati sono valutabili solo alla stregua di danno biologico, non avendo rilievo ai fini della capacità lavorativa specifica Pag. 5 a 19 (paziente disoccupato)”. E ancora “Sempre ai fini di un eventuale risarcimento andrà considerata, - anche se la documentazione sanitaria presente agli atti risulta incompleta - facendo in parte appello ad un criterio biostatistico, una ITT di 80 giorni considerati i due interventi di osteosintesi e necessaria immobilizzazione e una ITP di 60 giorni al 50% necessaria per il recupero funzionale dopo i due interventi”, riconoscendo spese mediche documentate per un importo pari a € 1.754,00.
Precisate le conclusioni, la causa fu trattenuta in decisione all'udienza del
24.9.2019, con concessione dei termini ordinari per le difese conclusive, nelle cui pendenza si costituì , divenuto maggiorenne nelle more Parte_1
del giudizio e facendo propria ogni difesa in atti, permanendo, altresì, parti in causa i genitori, stante la domanda risarcitoria spiegata in proprio.
1.5. Il Tribunale di Nola, rigettò le eccezioni preliminari, accertò la legittimazione di tutte le parti in causa, sulla base della documentazione in atti ritenuta, altresì, “idonea anche a provare il fatto storico dell'incidente e delle lesioni riportate dall'attore, unitamente alle dichiarazioni dei testimoni escussi,
e , entrambi “indifferenti” rispetto alla causa”, Testimone_1 Testimone_2
accertava quindi che “non solo risulta provato il fatto storico dedotto da parte attrice, ma deve ritenersi altresì superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 co. 2 c.c.” escludendo inoltre “ogni responsabilità di Parte_1
ai sensi dell'art. 1227 c.c., anche sotto il profilo di un omesso ricorso da
[...]
parte dello stesso ad una riabilitazione dopo il sinistro, dedotto dalla compagnia di assicurazioni”.
Ritenne la c.t.u. “completa, tutt'altro che superficiale ed immune da vizi logici, oltreché tecnici. Corretti appaiono i criteri seguiti dal consulente nell'espletamento dell'incarico. Esaustivi appaiono altresì i chiarimenti forniti dal consulente tecnico d'ufficio al c.t.p. della convenuta società, anche alla luce della normativa vigente in materia” e condivise pienamente le risultanze peritali, applicando in punto di liquidazione, le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano Pag. 6 a 19 in materia di lesioni macropermanenti, così riconoscendo “il danno biologico permanente nella misura di euro 39.760,00” oltre invalidità temporanea e parziale, attribuendo a per i fatti di causa, la complessiva Parte_1
somma di € 52.294,00 (comprensiva di spese mediche documentate, pari a €
1.754,00).
Il Tribunale escluse, invece, “una separata liquidazione del cd. danno morale, né del cd. danno esistenziale, considerato che la liquidazione di tali ulteriori voci di danno comporterebbe un'inammissibile duplicazione risarcitoria”, richiamando giurisprudenza in materia e rilevando, inoltre, che “Non può riconoscersi alcuna personalizzazione del danno non patrimoniale ex art. 138 co. 3 D.Lgs. n.
209/2005.…nel caso di specie, a parere del Giudicante, dalle risultanze istruttorie non è emersa alcuna specifica circostanza come sopra descritta che possa indurre
a qualsivoglia personalizzazione del danno non patrimoniale. Né ad opposte conclusioni sul punto è possibile pervenire in considerazione dell'assenza dalla scuola di , che di per sé è riconducibile nell'alveo del danno non Controparte_6
patrimoniale come sopra quantificato e delle cui dedotte ripercussioni negative sul rendimento scolastico non è stata fornita, neanche con le ammesse prove testimoniali, specifica prova. Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento alle difficoltà di socializzazione subite da che Parte_1
rientrano anch'esse nell'ambito delle consuete conseguenze del tipo di lesioni riportate da quest'ultimo, anch'esse “coperte” dal danno non patrimoniale come sopra quantificato”. E ancora “Oltre ai danni sopra quantificati, non risultano provati (al pari del danno morale per i motivi di cui sopra) neanche ulteriori pregiudizi connessi alle lesioni subite da nel sinistro per cui è Parte_1
causa”.
Rigettò, altresì, le domande risarcitorie avanzate, in proprio, da CP_4
e per carenza di prova in punto di quantificazione
[...] Controparte_5
e, rilevato che gli attori “non hanno fornito nessun parametro plausibile in base
Pag. 7 a 19 al quale quantificare equitativamente i danni di cui hanno chiesto il risarcimento”.
Quanto alle spese processuali, “in considerazione del fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni di fatto oggettivamente controverse, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità” il Tribunale ritenne che tali circostanze integrassero le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. nel testo introdotto dalla legge n. 69/2009, applicabile ratione temporis al caso di specie, così disponendone la compensazione.
Sulla base di tale motivazione, il Tribunale di Nola definì la controversia, pronunciando sentenza definitiva n. 2/2020 del 7.1.2020 così disponendo:
“dichiara la contumacia di in accoglimento, per quanto di Controparte_3
ragione, della corrispondente domanda attorea, dichiara l'esclusiva responsabilità per il sinistro per cui è causa della conducente dell'autovettura
FIAT UNO tg. NAX86082 di proprietà di per l'effetto, Controparte_3
condanna e la (già Controparte_3 Controparte_7 [...]
), in solido tra loro, al risarcimento, in Controparte_8
favore di , della somma di euro 52.294,00, inizialmente calcolati Parte_1
sull'importo suddetto devalutato secondo gli indici Istat alla data del sinistro (28-
12-2010) e quindi anno per anno e a partire dal 28-12-2010 e fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici Istat, nonché gli ulteriori interessi legali, sulla somma di euro 52.294,00, dal momento della presente decisione sino al saldo;
rigetta le domande risarcitorie avanzate in proprio da e Controparte_4
; compensa integralmente le spese del giudizio tra tutte le parti Controparte_5
costituite; pone definitivamente a carico di tutte le parti, indipendentemente dalla loro costituzione in giudizio o meno – compreso, quindi, Controparte_3
– in solido fra loro le spese della c.t.u. espletata in corso di causa;
nulla per le spese di lite con riferimento al convenuto contumace fatto salvo Controparte_3
quanto stabilito nel precedente capo del presente dispositivo”. Pag. 8 a 19 §.
2. Avverso la predetta sentenza è stato interposto gravame da Parte_1
invocando la riforma parziale della decisione in accoglimento delle
[...]
seguenti conclusioni: “In via preliminare: A. accertare e dichiarare nulla e di nessun effetto giuridico la Sentenza n. 2/2020 pubblicata il 07/01/2020 dal
Tribunale di Nola RG n. 6528/2014 Dott. Annunziata nella parte relativa alla mancata liquidazione del danno morale, del danno esistenziale e mancata liquidazione del danno non patrimoniale, nonché, nella parte relativa alla compensazione delle spese di lite;
Nel merito ed in parziale riforma della sentenza impugnata: B. condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento integrale dei danni tutti, personali, patrimoniali e non e delle spese subite dal sig. Parte_1
nell'incidente di cui è causa, ad integrazione di quelli già riconosciuti e
[...]
corrisposti nella sentenza di primo grado, nella ulteriore somma pari ad €
26.000/00 (ventiseimila/00), o nella misura maggiore o minore accertata in corso di causa oltre gli interessi legali e gli ulteriori danni ex art. 1224, II° comma
c.c. dal dì del fatto al saldo;
C. condannare ancora i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite, sia del giudizio di primo grado che del presente giudizio, con attribuzione all'avv. Vincenzo Iovino antistatario”, insistendo per l'ammissione di prova testimoniale sulle circostanze utili alla dimostrazione dei danni lamentati oltre ammissione di c.t.u. medico legale.
A sostegno, l'appellante ha articolato due motivi di appello così rubricati:
2.1. “Mancata liquidazione del danno morale e del danno esistenziale e mancato riconoscimento del danno non patrimoniale”, lamentando il difetto di motivazione laddove il Tribunale ha disposto il rigetto della separata liquidazione del danno morale e del danno esistenziale, ritenendola un'inammissibile duplicazione risarcitoria, negando, peraltro, la personalizzazione del danno non patrimoniale. A sostegno deduce che il danno morale (patema d'animo, sofferenza interiore, turbamento psichico) e il danno esistenziale (pregiudizio di natura non meramente emotiva e interiore ma Pag. 9 a 19 oggettivamente accertabile, che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali) sono ontologicamente distinti dal danno biologico e devono essere autonomamente risarciti.
2.2. “Compensazione delle spese di lite” denunciando l'illogicità della motivazione adottata dal Tribunale in punto di compensazione delle spese di lite, provocata dal presupposto della trattazione di "questioni di fatto oggettivamente controverse, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità" ritenuto dall'appellante erroneo e inapplicabile al caso di specie.
2.3. Si è costituita l'appellata contestando la fondatezza Controparte_1
del gravame e insistendo per la conferma della decisione impugnata.
2.4. Gli appellati e hanno scelto di resta Controparte_4 Controparte_5
contumaci.
§.
3. La Corte, all'udienza del 3.4.2025, ha assunto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
3.1. In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'appello precisando che i motivi di censura soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342
c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica, la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante e tenuto, altresì, conto della compiuta difesa predisposta dalla parte avversaria, in tal modo evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze.
Ne consegue che l'appello soddisfa sicuramente i requisiti richiesti dal citato art. 342 c.c. e, pertanto, non ricorrono le condizioni per la declaratoria di inammissibilità del gravame proposto.
3.2. Va, altresì, dato atto della mancata riproposizione di parte delle domande ed eccezioni articolate in primo grado: in particolare l'appellante contesta la decisione unicamente in punto di danno morale ed esistenziale, così come e hanno scelto di restare contumaci Controparte_4 Controparte_5
senza così reiterare la domanda svolta in proprio in primo grado. L'appellata Pag. 10 a 19 ha, invece, semplicemente insistito per la conferma della Controparte_1
decisione di primo grado. Ogni ulteriore difesa deve, quindi, intendersi per rinunciata ex art. 346 c.p.c..
3.3. Tanto considerato in via preliminare, è possibile procedere all'esame del merito dell'atto di appello che si ritiene parzialmente fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
3.4. Con il primo motivo di gravame si duole della “Mancata Parte_1
liquidazione del danno morale e del danno esistenziale e mancato riconoscimento del danno non patrimoniale”, lamentando il difetto di motivazione laddove il
Tribunale ha disposto il rigetto dell'autonoma liquidazione del danno morale e del danno esistenziale, ritenendola un'inammissibile duplicazione risarcitoria e negando la personalizzazione del danno non patrimoniale.
A sostegno l'appellante deduce che il danno morale (patema d'animo, sofferenza interiore, turbamento psichico) e il danno esistenziale (pregiudizio di natura non meramente emotiva e interiore ma oggettivamente accertabile, che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali) sono ontologicamente distinti dal danno biologico e devono essere autonomamente risarciti, richiamando precedenti giurisprudenziali che, a suo dire, riconoscono l'autonoma risarcibilità di queste voci di danno, incluse la sofferenza interiore e le dinamiche relazionali mutate a seguito della lesione.
Censura quindi la decisione del giudice di primo grado definita come un "vero e proprio diniego di giustizia", considerato, peraltro, il riconoscimento, nel caso di specie, del danno biologico pari al 13% e, quindi, di una percentuale per la quale tali voci di danno sono solitamente riconosciute.
Sottolinea, altresì, che l'art. 138 del D.Lgs. n. 209/2005 prevede l'incremento percentuale del danno biologico per la componente morale e un aumento del risarcimento fino al 30%, per incidenze rilevanti su specifici aspetti dinamico- relazionali documentati e accertati.
La doglianza non è condivisile. Pag. 11 a 19 Il tribunale ha, difatti, liquidato in favore del danneggiato il danno non patrimoniale sia nella sua componente di danno biologico sia nella sua componente di danno morale, utilizzando come moltiplicatore il punto di riferimento per il danno non patrimoniale (appunto comprensivo sia del danno biologico che del danno morale) di 3.353,66, relativo all'età del danneggiato
(13 anni), moltiplicandolo per la percentuale d'invalidità accertata (13%), moltiplicandolo per il relativo demoltiplicatore (0,940), pervenendo, sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano 2018, alla liquidazione del danno non patrimoniale complessivo (biologico e morale) nella misura di € 39.760,00.
Al riguardo va osservato che il danno morale presenta carattere di autonomia e costituisce una sofferenza di natura interiore e non relazionale, dovuto a condizioni di stress o al patema d'animo che deriva dalle conseguenze dell'altrui condotta illecita, la cui prova, trattandosi appunto di dimostrare sensazioni e sentimenti in interiore homine, si fonda essenzialmente sulle presunzioni (cfr., ex multis, Cass. 17144/06, nonché Cass. 19434/19, Cass.
23754/18 e Cass. 2886/14), il ricorso alle quali esige soltanto che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità desumibile da regole di esperienza (Cass. 24643/21). La Suprema Corte (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
19922 del 12/07/2023) ha, altresì, affermato che “ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria.”. Pag. 12 a 19 Ebbene, nella specie, accertato il nesso causale tra il sinistro e i danni subiti, nella liquidazione da parte del primo giudice il danno da sofferenza soggettiva era già compreso nella somma dovuta per il danno non patrimoniale, al netto della personalizzazione, secondo le tabelle di risalenti al 2018. CP_8
Potendosi procedere all'incremento per la personalizzazione del danno non patrimoniale, ove il soggetto alleghi e provi un pregiudizio qualitativamente diverso da quello già liquidato con il valore tabellare “ordinario” delle tabelle milanesi e riferito alla propria sfera individuale, che nel caso di specie non risulta né allegato né provato.
La Corte di legittimità ha, infatti, predicato che la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) “può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate
e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado, sofferti da persone della stessa età, non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass. n. 5865/2021; Cass. n.
28988/2019; Cass. n. 10912/2018; Cass. n. 27482/2018; Cass. n. 1037/2024).
Quanto al c.d. danno esistenziale, consistente nelle limitazioni o modifiche o preclusioni alla vita di relazione derivanti dalla lesione biologica, coincide ontologicamente con il danno dinamico-relazionale: per cui nel momento in cui si risarcisce il danno biologico, si stanno risarcendo proprio le limitazioni alla vita personale e relazionale derivanti dalle limitazioni psico-fisiche. Esso potrà avere una sua autonomia nel momento in cui il danneggiato deduca delle limitazioni alla sua vita relazionale che non siano già compensate con il risarcimento del danno biologico, ma, per lucrare un ulteriore risarcimento, il danneggiato è onerato dell'allegazione e prova di circostanze fattuali specifiche che evidenzino limitazioni ulteriori ed eccezionali rispetto a quelle già
Pag. 13 a 19 compensate con il risarcimento c.d. standard del danno dinamo-relazionale, circostanze che rivelino un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita.
Sul punto basti richiamare il consolidato principio di legittimità secondo il quale “il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello c.d. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico” (Cass. civ. n.
28742/2018; Cass. civ. n. 23468/2018; Cass. civ. n. 2056/2018; Cass. civ. n.
901/2018).
Tanto premesso, nella specie, non ha nè allegato né provato Parte_1
alcun fatto specifico che possa giustificare una sofferenza interiore o delle limitazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle che avrebbe sofferto qualunque ragazzo della sua stessa età, vittima della medesima menomazione.
Le allegazioni contenute nella citazione (“… il minore è ancora claudicante, non riesce a integrarsi con gli amici e a riprendere tutte le attività ludiche-sportive a cui si dedicava precedentemente al sinistro de quo….tuttora socializza con molta difficoltà …. il minore, studente, era costretto ad assentarsi per lungo tempo dalle lezioni scolastiche e tanto ha inciso notevolmente sul suo rendimento scolastico”) sono del tutto normali, ordinariamente collegate alla lesione subita e non evidenziano alcuna condizione eccezionale del danneggiato rispetto all'id quod plaerumque accidit, così provocando una liquidazione del danno non patrimoniale onnicomprensiva.
Peraltro, lo stesso c.t.u., nel determinare la percentuale di invalidità permanente, ha tenuto conto di tutte le conseguenze riportate dal danneggiato, sotto il profilo del danno anatomico (frattura di segmento “portante” quale il femore), del pregiudizio estetico legato ai vasti esiti cicatriziali, Pag. 14 a 19 dell'atteggiamento “in recurvato” del ginocchio, sia in posizione ortostatica che durante la marcia e, non da ultimo, del danno funzionale “che si concretizza in un soggetto di giovane età con una zoppia che, seppur lieve, risulta, per le attitudini e per la vita di relazione di un appena 20enne, abbastanza invalidante” con conseguente senso di inadeguatezza, disistima, stati di ansia. Tali stati soggettivi, che permeano il danno morale, sono stati quindi inclusi nella quantificazione del danno biologico, così escludendo la liquidazione autonoma del danno morale soggettivo, pena una duplicazione del risarcimento.
Infatti, al di là della qualificazione nominalistica del danno e della sussunzione dello stesso in una categoria descrittiva, quel che rileva è l'individuazione delle manifestazioni pregiudizievoli da risarcire: ove tali manifestazioni consistano in disagi psicologici e sofferenze intime ordinariamente collegate alla lesione e vengano risarcite, come nel caso di specie, quale danno biologico, non possono esserlo anche quale autonomo danno morale, trattandosi del medesimo e unico fenomeno.
Correttamente, quindi, il tribunale, nell'utilizzare le tabelle milanesi 2018, applicabili ratione temporis nella fattispecie di causa, ha esattamente incluso, nella determinazione dell'importo complessivo del danno, la quota spettante a titolo di risarcimento del danno morale, secondo il criterio di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, senza riconoscere ulteriori importi onde evitare una duplicazione risarcitoria.
Atteso, pertanto, l'avvenuto risarcimento del danno morale nel complessivo importo già liquidato nella sentenza di prime cure, ed esattamente determinato in applicazione delle tabelle milanesi vigenti, e in mancanza di allegazioni e prova di ulteriori, specifici e più gravi patimenti, sofferenze o ripercussioni relazionali che possano giustificare un incremento del danno non patrimoniale, si conferma sul punto, sia pur con più ampia motivazione, la decisione di primo grado.
Per tali ragioni il primo motivo di gravame si ritiene infondato. Pag. 15 a 19
3.5. Va invece riconosciuta la fondatezza del secondo motivo di gravame con il quale l'appellante censura la decisione di compensazione delle spese di lite, denunciando illogicità della motivazione provocata dall'erroneo presupposto della trattazione, nel caso di specie, di "questioni di fatto oggettivamente controverse, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità”, tali da integrare
“le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. nel testo introdotto dalla legge n. 69/2009, applicabile ratione temporis al caso di specie".
L'appellante contesta quindi la decisione, richiamando il principio generale del nostro ordinamento che prevede il rimborso delle spese alla parte vittoriosa quando la domanda è integralmente accolta, come nel suo caso.
La censura è condivisibile.
Preliminarmente occorre ricordare che, in tema di spese di giudizio, l'art. 91, primo comma, c.p.c stabilisce che “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Tale articolo statuisce, nel processo di cognizione, il c.d. principio della soccombenza, principio mitigato dal successivo art. 92 c.p.c. che, al secondo comma, nel testo applicabile ratione temporis, prevede “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezioni ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
La soccombenza reciproca si verifica quando vengono rigettate sia la domanda principale che quella riconvenzionale oppure nell'ipotesi in cui vengono accolte solo alcune delle domande (proposte da un'unica parte). In tale ultimo caso il giudice di merito decide, in virtù di una valutazione insindacabile in sede di legittimità, quale delle parti deve essere condannata alle spese e se e in quale misura debba farsi luogo a compensazione parziale.
Pag. 16 a 19 Il secondo comma del citato articolo è stato aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, con la quale i "giusti motivi" della precedente formulazione sono stati sostituiti dalle "gravi ed eccezionali ragioni", che hanno un significato più restrittivo, qualificando così la compensazione come evento eccezionale. Oggi il comma è stato nuovamente riformato ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ed i casi di compensazione delle spese di giudizio sono stati ulteriormente ridotti e limitati al caso della soccombenza reciproca ovvero al caso della assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza.
La disposizione de qua è stata poi dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018 che ha ampliato la possibilità della compensazione anche alle altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (rispetto a quelle normate).
È evidente, quindi, che le riforme succedutesi nel tempo rispecchiamo la volontà del legislatore di limitare e comprimere la discrezionalità del giudice in merito alla liquidazione delle spese processuali, il quale, ove non ricorrano i presupposti per la compensazione, deve applicare il principio della soccombenza, condannando la parte soccombente al pagamento delle spese legali.
Il codice di procedura civile, dopo gli ultimi ritocchi, prevede che la compensazione delle spese legali, al termine della causa, può avvenire solo per motivi eccezionali e cioè in caso di: soccombenza reciproca o se la questione trattata è di assoluta novità, se muta la giurisprudenza rispetto alle questioni principali della causa o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, ravvisate dalla Suprema Corte “nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni
(cioè, quelle trattate in giudizio) di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (Cass. 3977/2020; Cass. 4696/2019). Pag. 17 a 19 Tanto premesso in diritto, è da ritenere in fatto che, nel caso in esame, con soccombenza del convenuto, non ricorra nessuno dei presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., non potendosi ravvisare alcun elemento di novità o “questioni di fatto oggettivamente controverse, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità” come indicato dal Tribunale trattandosi, nella specie, di un caso di investimento a pedone rientrante nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, la cui trattazione in giudizio ha richiesto lo svolgimento di una normale istruttoria (prove testimoniali, espletamento ctu medico legale), la decisione di questioni preliminari di agevole definizione (eccepita nullità della citazione, improcedibilità della domanda per carenza dei requisiti della denuncia) e questioni di merito prive di aperto contrasto giurisprudenziale o accompagnate dal carattere di novità, e tenuto conto, altresì, della documentazione in atti da cui risulta la denuncia dello stesso responsabile civile con ammissione della propria responsabilità per i fatti di causa.
Tali elementi, complessivamente considerati, evidenziano la non condivisibilità della decisione del Tribunale nel disporre la compensazione delle spese giudiziali del primo grado che, all'inverso, la Corte distrettuale, all'esito del riesame, ritiene congruo riconoscere in favore dell'odierno appellante, in accoglimento del secondo motivo di gravame e in parziale riforma della sentenza impugnata.
§.
4. In riferimento alle spese processuali, tenuto conto dell'esito complessivo di entrambi i gradi di giudizio, che ha visto accolte solo in parte le domande proposte da , le stesse vanno compensate nella misura di 1/4 Parte_1
e per la restante parte seguono la soccombenza.
Le spese di CTU vanno, invece, poste interamente a carico degli appellati, essendosi reso necessario l'accertamento tecnico per la quantificazione del danno biologico.
Esse vengono liquidate, come da dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (determinato, ex art. 5, Pag. 18 a 19 comma 1, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, dalla somma attribuita all'attore a titolo di risarcimento dei danni) e dell'attività svolta, con riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sezione IV civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 2/2020 del Parte_1
7.1.2020, emessa dal Tribunale di Nola, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata condanna ed Controparte_3 Controparte_9
, in solido, al pagamento in favore di delle competenze di
[...] Parte_1
lite del primo grado di giudizio che, compensate nella misura di 1/4, vengono liquidate per la restante parte in € 5.712,00 oltre rimborso spese forfettarie ed accessori come per legge e pone le spese di CTU interamente a carico di ed , in solido. Controparte_3 Controparte_9
b) Compensa le spese di lite del grado di appello nella misura di 1/4 tra le parti e condanna ed , in solido, al Controparte_3 Controparte_9
pagamento in favore di della restante parte che, liquida in € Parte_1
7.493,25 oltre rimborso spese forfettarie ed accessori di legge, il tutto da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
c) conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Napoli il 24.07.2025
Il Cons. Est. Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
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