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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 31/10/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 2303 / 2022
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
2
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2303 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giuseppe Strangio, con il quale è elettivamente domiciliato in Bianco
(RC), Via Magna Grecia n. 2
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliana Petito, con la quale è elettivamente domiciliata in Copertino (LE), Via C. Battisti n. 124
Resistente
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_2
difesa dall'Avv. Francesco Matranga, con il quale è elettivamente domiciliato in
Reggio Calabria, Via Corso Garibaldi n. 635, presso l'Avvocatura Distrettuale
Inail
Resistente
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni: come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/07/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 045202190009381290000, notificata in data 31/01/2022, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 04520110007232704000, n.
04520140000092467000 e n. 04520140002605285000, aventi ad oggetto premi e sanzioni civili. CP_2 3
A tal fine, ha esposto che è maturata la prescrizione quinquennale delle pretese creditorie ex art. 3, Legge n. 335/1995, formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995 della pretesa creditoria di cui alla intimazione di pagamento n. 045202190009381290000, limitatamente alla parte afferente le cartelle di pagamento n. 04520110007232704000, n.
04520140000092467000, n. 04520140002605285000, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita
[...]
, eccependo preliminarmente il difetto di procura alle liti, la Controparte_3
tardività dell'opposizione, l'abuso del processo per violazione del principio di frazionamento del credito, la regolare notifica di atti interruttivi della prescrizione e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in data 24/04/2023, si è costituito l CP_2
eccependo la regolare notifica delle cartelle di pagamento impugnate e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 22/09/2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Preliminarmente va superata l'eccezione di difetto di procura alle liti sollevata dal difensore di con riferimento al Controparte_3
ricorrente in quanto la procura allegata al ricorso telematico si considera in calce allo stesso e, dunque, non vi è ragione di dubitare, in presenza di una 4
sottoscrizione che non è stata oggetto di disconoscimento, della riconducibilità della stessa al ricorrente.
Nel merito, va evidenziato che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Infatti, mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene un'elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), tra i quali non è compresa l'intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito, non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
Pertanto, l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Inoltre, lo stesso della riscossione, nel notificare CP_4
l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, quali, ad esempio la mancata notifica della cartella o errori nella indicazione degli importi dovuti.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, 5
consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Pertanto, il contribuente che lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti dell'ente concessionario, eccependo la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006;
Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie di cui alle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento opposta.
Orbene, , nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_3
allegato l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento impugnate;
in particolare, la cartella di pagamento n. 04520110007232704000 è stata notificata in data 15/10/2012, la cartella di pagamento n.
04520140000092467000 è stata notificata mediante deposito alla casa comunale in data 24/04/2014, la cartella di pagamento n. 04520140002605285000 è stata notificata mediante deposito alla casa comunale in data 20/10/2014.
Del resto, parte ricorrente non ha espressamente contestato la notifica delle cartelle di pagamento in questione, insistendo, in particolare, per la prescrizione successiva alla notifica.
Tuttavia, anche in presenza della prova della notifica degli atti presupposti, l'eventuale intangibilità del credito, che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni dalla notifica della cartella previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.Igs n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. 6
eventuali fatti estintivi (come, ad esempio, la prescrizione) del credito controverso formatasi successivamente a tale momento.
Ciò vale, in particolare, quando l'eccezione di prescrizione non viene rilevata al fine di proporre un riesame nel merito della pretesa, recuperando un mezzo di opposizione nel merito, ma al solo fine di contestare la mancanza del presupposto di legge per procedere con l'azione esecutiva, e, quindi,
l'inesistenza del titolo.
Quando il ricorrente non discute il merito della pretesa tributaria, recuperando la facoltà non ottenuta per la mancata notifica della cartella, eccependo soltanto l'estinzione del credito fatto valere dall'amministrazione per la prescrizione della pretesa, l'azione non è soggetta a termini.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione, successiva alla notifica delle cartelle di pagamento, va esaminata.
Nell'eccepire il decorso della prescrizione, parte ricorrente ha invocato la disciplina di cui all'art. 3 comma 9 della legge 335/95, che ha introdotto il termine quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge.
Ci si era chiesti se, una volta divenuto incontestabile il credito contributivo, per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva fosse sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge 335/95, ovvero a quello più lungo, decennale, dell'azione nascente dal giudicato contemplato dall'art. 2953 c.c.
Infatti, si discuteva se la decorrenza del termine, pacificamente perentorio, per fare opposizione a cartella di pagamento, di cui all'art. 24 , comma 5 , d.lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producesse soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, oppure determinasse anche l'effetto di rendere applicabile l'art. 2953 c.c.ai fini della operatività della conversione del termine 7
di prescrizione breve ( quinquennale secondo l'art. 3 commi 9 e 10 , della legge
335 del 1995 ) in quello ordinario decennale.
La Suprema Corte ha escluso tale conversione del termine breve in quello ordinario (decennale) ai sensi dell'art. 2953 c.c., affermando che tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo;
al contrario la cartella, avendo natura di atto amministrativo,
è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, con la conseguenza che il termine, anche nell'ipotesi di ruolo divenuto intangibile, rimane quinquennale
(Cassazione S.U. 23397/2016; Cass. S, VI 7409/2020).
Ai fini della valutazione dell'eccezione di prescrizione successiva, occorre tener conto di quanto disposto dal D.L. 18/2020 e del successivo D.L. 183/2020.
Infatti, l'art. 68 del D.L. n. 18/20 ha disposto che “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159; 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3- sexies, del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”. Il richiamato art. 12 del D.lgs n. 159/2015 prevede, ai sensi del primo comma, che il periodo di sospensione previsto per i versamenti comporta una corrispondente sospensione, di uguale durata, anche
“dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la 8
sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”; il secondo comma, invece, prevede una specifica proroga dei termini di prescrizione e decadenza, stabilendo espressamente che tali termini, se scadenti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (nel caso del COVID, quindi, entro il 31.12.2021),
“sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”; il comma 3 dispone altresì che “L
[...]
non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante Controparte_5
il periodo di sospensione di cui al comma 1.”.
Il richiamo generico operato dall'art. 68 all'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015, senza distinzione tra i vari commi (diversamente dall'art. 67 del medesimo decreto), implica l'integrale applicazione della norma con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie (cfr. in termini, Trib. Roma, n. 9848/24; Trib.
Roma, n. 14619/24; Trib. Roma, n. 11272/24, Corte di Appello di Roma n.
3012/24). Nondimeno, il riferimento ai “versamenti in scadenza” contenuto nel comma 1 dell'art. 68 non può che essere inteso come relativo a tutto ciò che, essendo già scaduto in quel periodo, avrebbe dovuto essere ancora versato, e non soltanto a quelle obbligazioni che per la prima volta sarebbero pervenute in scadenza esattamente in quell'arco temporale (cfr., in senso conforme, in parte motiva, Cass. n. 960 del 15/01/2025).
Orbene, alla luce di una interpretazione unitaria e coordinata della citata disciplina, si osserva che:
- per le entrate tributarie e non tributarie, poiché i termini per il versamento erano sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (art. 68, comma
1, D.L. n. 18/2020), e, di conseguenza, in tale periodo, non si poteva procedere 9
alla notifica degli atti della riscossione, trova, in linea generale, applicazione la sospensione dei termini prescrizionali per un corrispondente arco temporale (art. 12, comma 1, D.lgs. n. 159/2015);
- con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo 2020 fino alla data del 31 dicembre 2021, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate sono prorogati di ventiquattro mesi (art. 68, comma 4 bis, lett. b, D.L. n.
18/2020);
- con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, per le quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti, rispetto ai quali i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli agenti della riscossione sarebbero scaduti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre
2021), indipendentemente dal momento in cui è stato affidato il carico all'agente della riscossione, opera ex lege la proroga dei termini prescrizionali fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione
(art.12, comma 2, D.lgs. n. 159/2015, come richiamato dal comma 1 dell'art. 68,
D.L. n. 18/2020).
Tale interpretazione è condivisibile sul piano sistematico ed è la più coerente con la ratio sottesa all'intervento normativo, tenuto conto del tenore delle relazioni di accompagnamento dei decreti via via adottati durante la fase emergenziale.
Ed infatti, se, a fronte della crisi e delle difficoltà economiche conseguenti alla pandemia sanitaria, è stato previsto, in favore dei contribuenti, un adeguato periodo di sospensione dei versamenti, e, conseguentemente, una sospensione delle attività di recupero, anche coattivo, relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione in scadenza o già scaduti in precedenza, la disciplina emergenziale non può che essere interpretata in modo da consentire all'ente riscossore di smaltire il notevole arretrato (incolpevolmente) accumulatosi, 10
senza il rischio di incorrere nel decorso del termine prescrizionale, conformemente al più generale principio sancito dall'art. 2935 c.c. (cfr. per analoghe considerazioni, Corte di Appello di Reggio Calabria, n. 15/25; Trib.
Palmi, n. 736/24; Trib. Palmi, n. 486/2024; Corte di Appello di Milano, n.
608/2025).
Questo giudicante ritiene di aderire a tale ricostruzione, anche alla luce di quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione che, con ordinanza n.
960/2025, ha stabilito che: “l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura
Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo
6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_5
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il 11
dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Orbene, nel caso di specie, , nel Controparte_3
costituirsi in giudizio, ha allegato l'intimazione di pagamento n.
04520159002929348, che richiama le tre cartelle di pagamento opposte e che risulta notificata al ricorrente in data 7/08/2015, da considerarsi atto validamente interruttivo della prescrizione per tutte e tre le cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento impugnata.
Pertanto, applicando i principi enunciati, deve ritenersi che il termine di prescrizione, interrotto con la notifica dell'intimazione di pagamento n.
04520159002929348 in data 7/08/2015, non fosse ancora decorso al momento della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, per effetto dell'operatività della proroga ex lege prevista in virtù del combinato disposto delle norme richiamate.
Infatti, calcolando nuovamente il decorso del termine di prescrizione quinquennale a partire dalla di notifica dell'atto interruttivo, lo stesso sarebbe scaduto entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale operava la sospensione introdotta dalla disciplina emergenziale, con conseguente proroga del termine fino al 31 dicembre del 2023.
Ne discenderebbe l'integrale rigetto del ricorso, con riferimento a tutte e tre le cartelle di pagamento impugnate attraverso l'impugnazione 12
dell'intimazioni e di pagamento n. 045202190009381290000, notificata in data
31/01/2022.
Tuttavia, con riferimento alla cartella di pagamento n.
04520140000092467000, notificata in data 24/04/2014, che ha ad oggetto una partita debitoria inferiore a mille euro affidata all' dalle Controparte_5
amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, per cui viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). 13
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali:
l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo.
Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento, costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass.
SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: 14
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82,
n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass.,
2.5.87, n. 4126;).
Nel caso di specie, l'articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 prevede l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.
Orbene, la cartella di pagamento n. 04520110007232704000, presupposto all'intimazione di pagamento per cui è causa, rientra nelle ipotesi descritte dal summenzionato articolo, riguardando la stessa una partita creditoria di importo inferiore a € 1000. 15
Pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Conseguentemente, l'opposizione va rigettata con riferimento alla cartella di pagamento n. 04520110007232704000, notificata in data 15/10/2012 e con riferimento alla cartella di pagamento n. 04520140002605285000 notificata in data 20/10/2014 mentre, con riferimento alla cartella di pagamento n.
04520140000092467000, notificata in data 24/04/2014, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, tenendo conto dell'esito complessivo della controversia, della parziale cessazione della materia del contendere e dell'avvicendarsi di norme di carattere eccezionale legate all'emergenza epidemiologica, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 2303 / 2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento n. 04520140000092467000, notificata in data
24/04/2014;
- Rigetta l'opposizione, con riferimento alla cartella di pagamento n.
04520110007232704000, notificata in data 15/10/2012 e con riferimento alla cartella di pagamento n. 04520140002605285000 notificata in data 20/10/2014;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 31/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 2303 / 2022
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
2
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2303 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giuseppe Strangio, con il quale è elettivamente domiciliato in Bianco
(RC), Via Magna Grecia n. 2
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliana Petito, con la quale è elettivamente domiciliata in Copertino (LE), Via C. Battisti n. 124
Resistente
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_2
difesa dall'Avv. Francesco Matranga, con il quale è elettivamente domiciliato in
Reggio Calabria, Via Corso Garibaldi n. 635, presso l'Avvocatura Distrettuale
Inail
Resistente
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni: come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/07/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 045202190009381290000, notificata in data 31/01/2022, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 04520110007232704000, n.
04520140000092467000 e n. 04520140002605285000, aventi ad oggetto premi e sanzioni civili. CP_2 3
A tal fine, ha esposto che è maturata la prescrizione quinquennale delle pretese creditorie ex art. 3, Legge n. 335/1995, formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995 della pretesa creditoria di cui alla intimazione di pagamento n. 045202190009381290000, limitatamente alla parte afferente le cartelle di pagamento n. 04520110007232704000, n.
04520140000092467000, n. 04520140002605285000, con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita
[...]
, eccependo preliminarmente il difetto di procura alle liti, la Controparte_3
tardività dell'opposizione, l'abuso del processo per violazione del principio di frazionamento del credito, la regolare notifica di atti interruttivi della prescrizione e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in data 24/04/2023, si è costituito l CP_2
eccependo la regolare notifica delle cartelle di pagamento impugnate e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 22/09/2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Preliminarmente va superata l'eccezione di difetto di procura alle liti sollevata dal difensore di con riferimento al Controparte_3
ricorrente in quanto la procura allegata al ricorso telematico si considera in calce allo stesso e, dunque, non vi è ragione di dubitare, in presenza di una 4
sottoscrizione che non è stata oggetto di disconoscimento, della riconducibilità della stessa al ricorrente.
Nel merito, va evidenziato che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Infatti, mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene un'elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), tra i quali non è compresa l'intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito, non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
Pertanto, l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Inoltre, lo stesso della riscossione, nel notificare CP_4
l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, quali, ad esempio la mancata notifica della cartella o errori nella indicazione degli importi dovuti.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, 5
consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Pertanto, il contribuente che lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti dell'ente concessionario, eccependo la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006;
Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie di cui alle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento opposta.
Orbene, , nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_3
allegato l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento impugnate;
in particolare, la cartella di pagamento n. 04520110007232704000 è stata notificata in data 15/10/2012, la cartella di pagamento n.
04520140000092467000 è stata notificata mediante deposito alla casa comunale in data 24/04/2014, la cartella di pagamento n. 04520140002605285000 è stata notificata mediante deposito alla casa comunale in data 20/10/2014.
Del resto, parte ricorrente non ha espressamente contestato la notifica delle cartelle di pagamento in questione, insistendo, in particolare, per la prescrizione successiva alla notifica.
Tuttavia, anche in presenza della prova della notifica degli atti presupposti, l'eventuale intangibilità del credito, che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni dalla notifica della cartella previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.Igs n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. 6
eventuali fatti estintivi (come, ad esempio, la prescrizione) del credito controverso formatasi successivamente a tale momento.
Ciò vale, in particolare, quando l'eccezione di prescrizione non viene rilevata al fine di proporre un riesame nel merito della pretesa, recuperando un mezzo di opposizione nel merito, ma al solo fine di contestare la mancanza del presupposto di legge per procedere con l'azione esecutiva, e, quindi,
l'inesistenza del titolo.
Quando il ricorrente non discute il merito della pretesa tributaria, recuperando la facoltà non ottenuta per la mancata notifica della cartella, eccependo soltanto l'estinzione del credito fatto valere dall'amministrazione per la prescrizione della pretesa, l'azione non è soggetta a termini.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione, successiva alla notifica delle cartelle di pagamento, va esaminata.
Nell'eccepire il decorso della prescrizione, parte ricorrente ha invocato la disciplina di cui all'art. 3 comma 9 della legge 335/95, che ha introdotto il termine quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge.
Ci si era chiesti se, una volta divenuto incontestabile il credito contributivo, per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva fosse sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge 335/95, ovvero a quello più lungo, decennale, dell'azione nascente dal giudicato contemplato dall'art. 2953 c.c.
Infatti, si discuteva se la decorrenza del termine, pacificamente perentorio, per fare opposizione a cartella di pagamento, di cui all'art. 24 , comma 5 , d.lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producesse soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, oppure determinasse anche l'effetto di rendere applicabile l'art. 2953 c.c.ai fini della operatività della conversione del termine 7
di prescrizione breve ( quinquennale secondo l'art. 3 commi 9 e 10 , della legge
335 del 1995 ) in quello ordinario decennale.
La Suprema Corte ha escluso tale conversione del termine breve in quello ordinario (decennale) ai sensi dell'art. 2953 c.c., affermando che tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo;
al contrario la cartella, avendo natura di atto amministrativo,
è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, con la conseguenza che il termine, anche nell'ipotesi di ruolo divenuto intangibile, rimane quinquennale
(Cassazione S.U. 23397/2016; Cass. S, VI 7409/2020).
Ai fini della valutazione dell'eccezione di prescrizione successiva, occorre tener conto di quanto disposto dal D.L. 18/2020 e del successivo D.L. 183/2020.
Infatti, l'art. 68 del D.L. n. 18/20 ha disposto che “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159; 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3- sexies, del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”. Il richiamato art. 12 del D.lgs n. 159/2015 prevede, ai sensi del primo comma, che il periodo di sospensione previsto per i versamenti comporta una corrispondente sospensione, di uguale durata, anche
“dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la 8
sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”; il secondo comma, invece, prevede una specifica proroga dei termini di prescrizione e decadenza, stabilendo espressamente che tali termini, se scadenti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (nel caso del COVID, quindi, entro il 31.12.2021),
“sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”; il comma 3 dispone altresì che “L
[...]
non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante Controparte_5
il periodo di sospensione di cui al comma 1.”.
Il richiamo generico operato dall'art. 68 all'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015, senza distinzione tra i vari commi (diversamente dall'art. 67 del medesimo decreto), implica l'integrale applicazione della norma con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie (cfr. in termini, Trib. Roma, n. 9848/24; Trib.
Roma, n. 14619/24; Trib. Roma, n. 11272/24, Corte di Appello di Roma n.
3012/24). Nondimeno, il riferimento ai “versamenti in scadenza” contenuto nel comma 1 dell'art. 68 non può che essere inteso come relativo a tutto ciò che, essendo già scaduto in quel periodo, avrebbe dovuto essere ancora versato, e non soltanto a quelle obbligazioni che per la prima volta sarebbero pervenute in scadenza esattamente in quell'arco temporale (cfr., in senso conforme, in parte motiva, Cass. n. 960 del 15/01/2025).
Orbene, alla luce di una interpretazione unitaria e coordinata della citata disciplina, si osserva che:
- per le entrate tributarie e non tributarie, poiché i termini per il versamento erano sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (art. 68, comma
1, D.L. n. 18/2020), e, di conseguenza, in tale periodo, non si poteva procedere 9
alla notifica degli atti della riscossione, trova, in linea generale, applicazione la sospensione dei termini prescrizionali per un corrispondente arco temporale (art. 12, comma 1, D.lgs. n. 159/2015);
- con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo 2020 fino alla data del 31 dicembre 2021, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate sono prorogati di ventiquattro mesi (art. 68, comma 4 bis, lett. b, D.L. n.
18/2020);
- con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, per le quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti, rispetto ai quali i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli agenti della riscossione sarebbero scaduti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre
2021), indipendentemente dal momento in cui è stato affidato il carico all'agente della riscossione, opera ex lege la proroga dei termini prescrizionali fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione
(art.12, comma 2, D.lgs. n. 159/2015, come richiamato dal comma 1 dell'art. 68,
D.L. n. 18/2020).
Tale interpretazione è condivisibile sul piano sistematico ed è la più coerente con la ratio sottesa all'intervento normativo, tenuto conto del tenore delle relazioni di accompagnamento dei decreti via via adottati durante la fase emergenziale.
Ed infatti, se, a fronte della crisi e delle difficoltà economiche conseguenti alla pandemia sanitaria, è stato previsto, in favore dei contribuenti, un adeguato periodo di sospensione dei versamenti, e, conseguentemente, una sospensione delle attività di recupero, anche coattivo, relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione in scadenza o già scaduti in precedenza, la disciplina emergenziale non può che essere interpretata in modo da consentire all'ente riscossore di smaltire il notevole arretrato (incolpevolmente) accumulatosi, 10
senza il rischio di incorrere nel decorso del termine prescrizionale, conformemente al più generale principio sancito dall'art. 2935 c.c. (cfr. per analoghe considerazioni, Corte di Appello di Reggio Calabria, n. 15/25; Trib.
Palmi, n. 736/24; Trib. Palmi, n. 486/2024; Corte di Appello di Milano, n.
608/2025).
Questo giudicante ritiene di aderire a tale ricostruzione, anche alla luce di quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione che, con ordinanza n.
960/2025, ha stabilito che: “l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura
Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo
6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_5
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il 11
dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Orbene, nel caso di specie, , nel Controparte_3
costituirsi in giudizio, ha allegato l'intimazione di pagamento n.
04520159002929348, che richiama le tre cartelle di pagamento opposte e che risulta notificata al ricorrente in data 7/08/2015, da considerarsi atto validamente interruttivo della prescrizione per tutte e tre le cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento impugnata.
Pertanto, applicando i principi enunciati, deve ritenersi che il termine di prescrizione, interrotto con la notifica dell'intimazione di pagamento n.
04520159002929348 in data 7/08/2015, non fosse ancora decorso al momento della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, per effetto dell'operatività della proroga ex lege prevista in virtù del combinato disposto delle norme richiamate.
Infatti, calcolando nuovamente il decorso del termine di prescrizione quinquennale a partire dalla di notifica dell'atto interruttivo, lo stesso sarebbe scaduto entro il 31 dicembre dell'anno durante il quale operava la sospensione introdotta dalla disciplina emergenziale, con conseguente proroga del termine fino al 31 dicembre del 2023.
Ne discenderebbe l'integrale rigetto del ricorso, con riferimento a tutte e tre le cartelle di pagamento impugnate attraverso l'impugnazione 12
dell'intimazioni e di pagamento n. 045202190009381290000, notificata in data
31/01/2022.
Tuttavia, con riferimento alla cartella di pagamento n.
04520140000092467000, notificata in data 24/04/2014, che ha ad oggetto una partita debitoria inferiore a mille euro affidata all' dalle Controparte_5
amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, per cui viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). 13
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali:
l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo.
Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento, costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass.
SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: 14
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82,
n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass.,
2.5.87, n. 4126;).
Nel caso di specie, l'articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 prevede l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.
Orbene, la cartella di pagamento n. 04520110007232704000, presupposto all'intimazione di pagamento per cui è causa, rientra nelle ipotesi descritte dal summenzionato articolo, riguardando la stessa una partita creditoria di importo inferiore a € 1000. 15
Pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Conseguentemente, l'opposizione va rigettata con riferimento alla cartella di pagamento n. 04520110007232704000, notificata in data 15/10/2012 e con riferimento alla cartella di pagamento n. 04520140002605285000 notificata in data 20/10/2014 mentre, con riferimento alla cartella di pagamento n.
04520140000092467000, notificata in data 24/04/2014, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, tenendo conto dell'esito complessivo della controversia, della parziale cessazione della materia del contendere e dell'avvicendarsi di norme di carattere eccezionale legate all'emergenza epidemiologica, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 2303 / 2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento n. 04520140000092467000, notificata in data
24/04/2014;
- Rigetta l'opposizione, con riferimento alla cartella di pagamento n.
04520110007232704000, notificata in data 15/10/2012 e con riferimento alla cartella di pagamento n. 04520140002605285000 notificata in data 20/10/2014;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 31/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci