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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/11/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4681/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in Serra Riccò (GE), Loc. Crocetta D'Orero, Via Don Mario Pertica n. 5/1
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in Serra Riccò (GE), Loc. Crocetta D'Orero, Via Don Mario Pertica n. 5/1,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Barbara Della Barile (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 07/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Genova il 03/06/2023 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto Parte_2
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. 2) La casa già coniugale sita in Serra Riccò, località Crocetta d'Orero, Via Don Mario
Pertica 5/1 di proprietà del Sig. resta assegnata a quest'ultimo con gli arredi ivi Pt_2 contenuti ad eccezione degli effetti personali della Sig.ra che la stessa provvederà a Pt_1
ritirare entro il prossimo mese di luglio.
3) La Sig.ra a far data dal prossimo mese di luglio, trasferirà la propria residenza Pt_1
nell'immobile di sua proprietà sito in Busalla, Via Palladia 2/3.
4) Il figlio minore verrà affidato in via condivisa ai genitori e la responsabilità Per_1 genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori i quali quindi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio minore, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte da ciascun genitore.
I genitori si impegnano ad avvalersi del reciproco aiuto nonché a prestarsi la più ampia collaborazione in funzione dell'attuazione di detto progetto, dando atto che verranno coadiuvati nella gestione del figlio anche dai parenti.
5) La collocazione abitativa prevalente e la residenza del figlio saranno presso la casa della madre in Busalla, Via Palladia 2/3 e il padre potrà vederlo e tenerlo con sé ogni qual volta lo vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del figlio, e, comunque, quantomeno, salvo diverso accordo tra i coniugi:
- fine settimana alternati, il primo e il terzo del mese, dal venerdì all'uscita dall'asilo fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà all'asilo;
- nei fine settimana in cui il week end è di spettanza del padre, il mercoledì dall'uscita dall'asilo per poi riaccompagnarlo all'asilo il giovedì mattina;
- nei fine settimana in cui il week end non è di spettanza del padre, oltre al mercoledì, il padre terrà con sé il figlio il venerdì dall'uscita dall'asilo per poi riaccompagnarlo a casa della madre il sabato mattina;
- durante le vacanze estive i genitori si accorderanno per trascorrere con il figlio periodi di uguale durata;
in caso di mancato accordo, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per
15 giorni, anche non consecutivi;
ciascun genitore potrà recarsi con il figlio in località italiane ed estere e il periodo di ferie dovrà essere concordato almeno 30 giorni prima;
- per le vacanze invernali e le principali festività civili e religiose si seguirà il principio dell'alternanza annuale;
in particolare, per il Natale, un genitore terrà con sé il figlio la sera del 24 dicembre e lo riporterà la mattina del 25 dicembre all'altro genitore con il quale pernotterà. trascorrerà poi il periodo dal 26 al 31 dicembre compreso con un Per_1 genitore e il periodo dal 1 al 6 gennaio compreso con l'altro genitore;
- i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i luoghi di eventuali soggiorni del figlio fuori dalla abituale residenza/dimora.
6) I genitori concordano di provvedere al mantenimento diretto di tenuto conto che Per_1
la Sig.ra percepirà l'intero importo dell'Assegno Unico Universale, che sarà pari a Pt_1 circa euro 230,00 e che il Sig. sta attualmente provvedendo al mantenimento dei figli Pt_2
avuti da precedente matrimonio.
7) Le spese c.d. straordinarie da individuarsi secondo quanto indicato dal Tribunale di
Genova – Sezione Famiglia (vedi verbale della riunione del 15/9/2016 ed eventuali successive modifiche), saranno suddivise al 50% tra i genitori, così come saranno divise al 50% le spese relative ai capi di abbigliamento e della mensa scolastica di A tal fine, ciascun Per_1
genitore si obbliga a rimborsare all'altro che le abbia anticipate, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta, la parte di propria spettanza, a fronte della documentazione scritta attestante la relativa spesa e a condizione che vi sia stato, ove richiesto, il previo consenso del genitore sull'esecuzione della spesa.
8) I coniugi concordano che la Sig.ra trattenga in via esclusiva l'intero ammontare Pt_1 dall'Assegno Unico e Universale e che le detrazioni/deduzioni fiscali per il figlio vengano effettuate nella misura del 100% dalla madre.
9) I Signori e si riconoscono, come sono, economicamente Parte_1 Parte_2 autosufficienti e si danno reciprocamente atto dell'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto ad un assegno di mantenimento;
10) I Signori e , ove occorra, prestano sin d'ora reciproco Parte_1 Parte_2
consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o altro documento valido per l'espatrio nonché per quelli del figlio minore, documenti che, per quest'ultimo, potranno essere utilizzati per l'estero solo previo accordo tra i genitori. 11) A definitiva regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, il Sig. si impegna Pt_2
a restituire alla Sig.ra la somma di euro 17.000,00 mediante un bonifico mensile di Pt_1 euro 200,00 per 85 mensilità. Il versamento della prima rata avverrà contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso.
12) I Coniugi dichiarano, dandosene reciprocamente atto, di nulla aver più l'uno dall'altro a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione, anche se mai prima d'ora fatto valere, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto qui previsto e pattuito, e che nulla tra essi rimane da decidere, rivendicare o dividere.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2023, Numero 2, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 07/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in Serra Riccò (GE), Loc. Crocetta D'Orero, Via Don Mario Pertica n. 5/1
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in Serra Riccò (GE), Loc. Crocetta D'Orero, Via Don Mario Pertica n. 5/1,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Barbara Della Barile (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 07/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Genova il 03/06/2023 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto Parte_2
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. 2) La casa già coniugale sita in Serra Riccò, località Crocetta d'Orero, Via Don Mario
Pertica 5/1 di proprietà del Sig. resta assegnata a quest'ultimo con gli arredi ivi Pt_2 contenuti ad eccezione degli effetti personali della Sig.ra che la stessa provvederà a Pt_1
ritirare entro il prossimo mese di luglio.
3) La Sig.ra a far data dal prossimo mese di luglio, trasferirà la propria residenza Pt_1
nell'immobile di sua proprietà sito in Busalla, Via Palladia 2/3.
4) Il figlio minore verrà affidato in via condivisa ai genitori e la responsabilità Per_1 genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori i quali quindi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio minore, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte da ciascun genitore.
I genitori si impegnano ad avvalersi del reciproco aiuto nonché a prestarsi la più ampia collaborazione in funzione dell'attuazione di detto progetto, dando atto che verranno coadiuvati nella gestione del figlio anche dai parenti.
5) La collocazione abitativa prevalente e la residenza del figlio saranno presso la casa della madre in Busalla, Via Palladia 2/3 e il padre potrà vederlo e tenerlo con sé ogni qual volta lo vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del figlio, e, comunque, quantomeno, salvo diverso accordo tra i coniugi:
- fine settimana alternati, il primo e il terzo del mese, dal venerdì all'uscita dall'asilo fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà all'asilo;
- nei fine settimana in cui il week end è di spettanza del padre, il mercoledì dall'uscita dall'asilo per poi riaccompagnarlo all'asilo il giovedì mattina;
- nei fine settimana in cui il week end non è di spettanza del padre, oltre al mercoledì, il padre terrà con sé il figlio il venerdì dall'uscita dall'asilo per poi riaccompagnarlo a casa della madre il sabato mattina;
- durante le vacanze estive i genitori si accorderanno per trascorrere con il figlio periodi di uguale durata;
in caso di mancato accordo, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per
15 giorni, anche non consecutivi;
ciascun genitore potrà recarsi con il figlio in località italiane ed estere e il periodo di ferie dovrà essere concordato almeno 30 giorni prima;
- per le vacanze invernali e le principali festività civili e religiose si seguirà il principio dell'alternanza annuale;
in particolare, per il Natale, un genitore terrà con sé il figlio la sera del 24 dicembre e lo riporterà la mattina del 25 dicembre all'altro genitore con il quale pernotterà. trascorrerà poi il periodo dal 26 al 31 dicembre compreso con un Per_1 genitore e il periodo dal 1 al 6 gennaio compreso con l'altro genitore;
- i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i luoghi di eventuali soggiorni del figlio fuori dalla abituale residenza/dimora.
6) I genitori concordano di provvedere al mantenimento diretto di tenuto conto che Per_1
la Sig.ra percepirà l'intero importo dell'Assegno Unico Universale, che sarà pari a Pt_1 circa euro 230,00 e che il Sig. sta attualmente provvedendo al mantenimento dei figli Pt_2
avuti da precedente matrimonio.
7) Le spese c.d. straordinarie da individuarsi secondo quanto indicato dal Tribunale di
Genova – Sezione Famiglia (vedi verbale della riunione del 15/9/2016 ed eventuali successive modifiche), saranno suddivise al 50% tra i genitori, così come saranno divise al 50% le spese relative ai capi di abbigliamento e della mensa scolastica di A tal fine, ciascun Per_1
genitore si obbliga a rimborsare all'altro che le abbia anticipate, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta, la parte di propria spettanza, a fronte della documentazione scritta attestante la relativa spesa e a condizione che vi sia stato, ove richiesto, il previo consenso del genitore sull'esecuzione della spesa.
8) I coniugi concordano che la Sig.ra trattenga in via esclusiva l'intero ammontare Pt_1 dall'Assegno Unico e Universale e che le detrazioni/deduzioni fiscali per il figlio vengano effettuate nella misura del 100% dalla madre.
9) I Signori e si riconoscono, come sono, economicamente Parte_1 Parte_2 autosufficienti e si danno reciprocamente atto dell'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto ad un assegno di mantenimento;
10) I Signori e , ove occorra, prestano sin d'ora reciproco Parte_1 Parte_2
consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o altro documento valido per l'espatrio nonché per quelli del figlio minore, documenti che, per quest'ultimo, potranno essere utilizzati per l'estero solo previo accordo tra i genitori. 11) A definitiva regolazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, il Sig. si impegna Pt_2
a restituire alla Sig.ra la somma di euro 17.000,00 mediante un bonifico mensile di Pt_1 euro 200,00 per 85 mensilità. Il versamento della prima rata avverrà contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso.
12) I Coniugi dichiarano, dandosene reciprocamente atto, di nulla aver più l'uno dall'altro a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione, anche se mai prima d'ora fatto valere, salvo il puntuale ed esatto adempimento di quanto qui previsto e pattuito, e che nulla tra essi rimane da decidere, rivendicare o dividere.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2023, Numero 2, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 07/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca