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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 21/12/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei sig.ri Magistrati dr. HE RU Presidente dott. Enrico Restivo Giudice dr. CA RI UC Giudice rel./est.
SENTENZA nella causa iscritta al n. 236 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F.: ), nato a Parte_1 C.F._1
CE (TP) il 18.07.1981, con l'avv. Aloisio Giuseppe (pec domiciliazione: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 nata a [...] il [...], con l'avv. Castelli CA (pec domiciliazione;
Email_2
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
AVV. , n.q. di curatore speciale della Controparte_2 minore , nata a [...] il [...]; Persona_1
INTERVENIENTE
E CON L'INTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate e atti di causa.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza non definitiva del 03.07.2023 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 03.10.2005 da e , unione dalla quale Parte_1 CP_1
sono nati tre figli: (di anni 25, economicamente CP_3
autosufficiente), (nato ad [...] in data [...], Persona_2
che nelle more del presente procedimento è divenuto maggiorenne ed autosufficiente) e (nata ad [...] in data [...]). Persona_1
Con ordinanza emessa in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio per l'istruzione delle domande concernenti la collocazione, l'affido e il mantenimento della prole minore (ossia, ad oggi, la sola ) in relazione Persona_1
alle quali il Tribunale ha ritenuto opportuno attendere “gli esiti del
procedimento [contestualmente] incardinato presso il Tribunale per i
Minorenni di Palermo (RG 204/2022) afferente il nucleo in questione,
anche il fine di verificare l'eventuale adozione di provvedimenti di
decadenza dalla responsabilità genitoriale delle parti in causa”.
Ancorché il presente procedimento scaturisce dal ricorso depositato dal in data 31.01.2019, risulta utile, per una Per_1
migliore comprensione delle dinamiche familiari e delle relative vicende processuali, ripercorre, senza pretesa di esaustività, le vicissitudini familiari e giudiziarie che hanno coinvolto in nucleo in questione sin dal 2010, per come emergenti dalle relazioni svolte dai servizi istituzionali (che, con difficoltà, si è riusciti ad acquisire agli atti del procedimento) che, storicamente, lo hanno avuto in carico
Tribunale di Trapani Sezione Civile
(Servizi Sociali territorialmente competenti, Consultorio Familiare,
NPIA).
La famiglia , infatti, è stato oggetto, sin dal lontano Parte_2
2010, di plurime segnalazioni alla Procura della Repubblica del
Tribunale dei Minorenni di Palermo, che ha provveduto ad emettere numerosi interventi di tutela, in relazione a comportamenti pregiudizievoli posti in essere dai genitori e da altri familiari nei confronti dei tre figli della coppia.
Dalla disamina delle relazioni rese dai Servizi si apprende che sin dallo scioglimento del legame affettivo tra gli (oggi) ex coniugi,
avvenuto nel 2014, il si è deresponsabilizzato rispetto ai Per_1
compiti genitoriali e non ha versato alcun mantenimento economico per i figli, con i quali, dopo l'allontanamento dalla casa coniugale, lo stesso manteneva un rapporto che si contraddistingueva per la conflittualità con la figlia e per incontri sporadici sia col CP_3
figlio che con la più piccola . Per_2 Per_1
Nel 2018, poi, la figlia , allora minore, è stata oggetto di CP_3
segnalazione da parte dei suddetti Servizi a causa di condotte devianti, di una prematura gravidanza e dell'incapacità di entrambi i genitori di gestire la figlia. Da una coeva relazione emerge che i nonni materni hanno riferito ai servizi che il proprio nipote aveva assistito a comportamenti violenti da parte del Per_2
nuovo compagno della (soggetto dedito al consumo di CP_1
sostanze stupefacenti), nei confronti della propria madre, e che lo stesso nipote aveva udito anche momenti di intimità tra la madre ed
Tribunale di Trapani Sezione Civile
il compagno, mentre la sorella più piccola, , dormiva nella Per_1
stessa stanza della madre.
A fronte di un siffatto quadro familiare (sopra riassunto solo parzialmente), con decreto n. 74/19 V.G. del Tribunale per i minorenni di Palermo, emesso in data 11.06.2019, i due figli della coppia che ancora erano minori e (oggi Per_2 Per_1
è maggiorenne) sono stati affidati rispettivamente agli Per_2
zii (il primo) e agli zii Controparte_4 [...]
(la seconda) e collocati presso il nucleo Controparte_5
familiare di costoro, è stato previsto che gli incontri dei minori coi genitori si svolgessero presso uno “Spazio Neutro” e con decreto del 28.01.2020, il medesimo Tribunale per i Minorenni di Palermo
ha autorizzato gli zii affidatari ad “esercitare i poteri connessi alla
responsabilità genitoriale…”, confermando gli incarichi, le deleghe e i monitoraggi dei Servizi Sociali territorialmente competenti, del servizio di NPI e dell'ASP di Trapani a supporto dei minori e dei genitori.
In seguito, constatato l'esito negativo degli incontri in Spazio
Neutro, per inadempienza genitoriale, la Procura per i Minori ha instaurato un nuovo procedimento presso il Tribunale per i
Minorenni di Palermo (R.G. 204/2022) con richiesta di decadenza di e dalla responsabilità genitoriale sui CP_1 Parte_1
figli minori. Il dopo aver nominato l'avv. Pt_3 Controparte_2
quale curatrice dei minori (decreto del 28.02.2022), con successivo decreto del 10.07.2023 ha dichiarato la propria incompetenza a
Tribunale di Trapani Sezione Civile
decidere sulla domanda di decadenza, stante la contestuale pendenza del presente procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale delle parti è stata così riassunta dal P.M. presso questo Tribunale,
all'indomani della citata sentenza non definitiva sullo status
pubblicata il 03.07.2023, con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Dopo l'istruzione della causa, il curatore speciale dell'unica figlia ancora minore delle parti, , con comparsa Persona_1
conclusionale depositata in data 29.09.2025 ha chiesto al Tribunale
di “dichiarare la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale i
Sigg.ri e confermando la prosecuzione Parte_1 CP_1
dell'affido di agli zii e . Confermare Per_1 Controparte_6 Controparte_7
la statuizione in ordine alla corresponsione di un contributo per il
mantenimento della minore a carico di entrambi i genitori almeno nella
misura già stabilita di €100,00 ciascuno”.
e hanno, invece, concluso Parte_1 CP_1
sostanzialmente in maniera analoga, chiedendo rigettarsi la richiesta della Procura della Repubblica di Trapani di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale e adottarsi provvedimenti idonei a tutelare il proprio diritto di visita della figlia minore , rimettendosi alle determinazioni del Tribunale Per_1
in ordine all'affidamento e collocamento della stessa.
*.*.*
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Va preliminarmente rilevato che nel corso del giudizio il figlio secondogenito della coppia, , è divenuto maggiorenne Per_2
ed è, pacifico che costui ha raggiunto, anche, l'indipendenza economica (pur non avendo terminando il percorso di studi presso l'istituto alberghiero, infatti, lavora quale dipendente in un ristorante ove svolge la mansione di cameriere). Ne consegue che è
cessata la materia del contendere in ordine a qualsiasi domanda relativa alla regolamentazione dei rapporti genitoriali afferenti a questo figlio.
Quanto all'ultima figlia della coppia, , l'unica ancora Per_1
minore, si osserva quanto segue.
Tutte le relazioni degli operatori istituzionali intervenuti nel monitoraggio del nucleo (Servizi Sociali, NPIA, Servizio Spazio
Neutro, Consultorio familiare e CPG) e nelle attività di supporto hanno riferito in merito alle buone cure parentali elargite alla minore dagli zii affidatari/collocatari ed al persistere di forti carenze in entrambi i genitori.
Rispetto all'attuale regime di affidamento e collocamento endo-familiare (scaturente dai provvedimenti adottati dal T.M.,
provvisoriamente confermati da questo Tribunale) gli operatori istituzionali intervenuti nel corso del procedimento, unanimemente,
riconoscono che le condizioni di vita di , impongono di non Per_1
operare alcuna modificazione, in quanto il rapporto tra la ragazzina e gli zii e – in relazione al quale Controparte_6 Controparte_7
non è emersa alcuna criticità – va sempre più consolidandosi in un
Tribunale di Trapani Sezione Civile
rapporto di tipo genitoriale che garantisce una crescita sana e il benessere psico-fisico della minore.
I servizi sociali hanno più volte evidenziato che la minore risulta adeguatamente inserita nel contesto affidatario,
provvedendo gli zii, in assenza di qualsivoglia contribuzione da parte dei genitori, a garantire alla nipote, sia sotto l'aspetto materiale, che sotto l'aspetto affettivo ed educativo, tutto quanto necessario per il suo sano sviluppo psico fisico.
Dal momento del suo affidamento agli zii paterni sono stati notati miglioramenti di nell'adesione alle regole, nel Per_1
rendimento scolastico, nelle possibilità di poter svolgere le attività
extrascolastiche ludico-ricreative.
Le suddette emergenze hanno trovato puntuale riscontro nell'ultima relazione del servizio di NPIA di Trapani, ai cui colloqui
è stata sempre accompagnata dalla zia affidataria Per_1 [...]
(“che si è sempre mostrata attenta e puntuale ai bisogni della CP_6
nipote”). In tali occasioni, ha sempre descritto la convivenza Per_1
con la zia in modo positivo e ha affermato che gli zii non le fanno mancare nulla (“il riferimento è ai bisogni affettivi e anche a quelli più
materiali. Parla del fatto che si sente capita, ascoltata e protetta”).
Rispetto, invece, alla famiglia di origine il servizio di NPIA ha constatato che la minore non gradisce avere contatti telefonici sia col padre che con la madre (che non sente da svariati anni), a causa di un disagio emotivo interiore connesso alle sofferenze vissute in passato. In particolare, è emerso che “due anni addietro” - ormai tre –
Tribunale di Trapani Sezione Civile
la ha cercato di contattare la figlia che, però, le ha risposto CP_1
irritata, rifacciandole le sue mancanze per poi, successivamente,
“bloccarla” sul cellulare: da allora non risultano esserci stati più
contatti diretti ed espliciti tra madre e figlia.
Va, dunque, certamente confermato il regime di affidamento e collocamento endofamiliare della minore tuttora in essere,
conferendo agli zii affidatari anche la responsabilità di decidere, in via esclusiva ma congiuntamente, in ordine alle più delicate decisioni di vita della minore, quali quelle sanitarie e quelle attinenti alla residenza e all'istruzione.
Nello scrutinare la domanda avanzata dalla Procura della
Repubblica in sede di decadenza della coppia dalla Parte_2
decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore, si osserva che tutte le relazioni acquisite evidenziano che nessuno dei genitori ha in alcun modo superato le fragilità
psicologiche e sociali che hanno giustificato negli ultimi 14 anni gli interventi a tutela della loro prole e, in particolare, l'affidamento endofamiliare della figlia . Per_1
Sia il che la del resto, non hanno avviato alcun Per_1 CP_1
percorso autocritico limitandosi a compiacersi delle ottime attuali condizioni di vita della figlia presso gli zii paterni e “pur Per_1
reagendo con orgoglio ferito alla nuova proposta del PM, subito dopo aver
riflettuto sulle loro attuali condizioni di vita, hanno insieme dichiarato agli
operatori, che a loro giudizio, la figlia sta bene e le loro richieste sarebbero
Tribunale di Trapani Sezione Civile
esclusivamente dirette a poterla sentire secondo le proprie modalità e le
proprie regole” (cfr. relazione dei Servizi Sociali di Valderice).
Tali dichiarazioni sono emblematiche dell'attitudine disinteressata e remissiva rispetto alle evidenti disfunzionalità della propria sfera genitoriale e ai bisogni affettivi e di crescita psicologica ed affettiva della figlia (che ha arrecato e tuttora arreca sofferenza emotiva a ), palesata dai genitori (in maniera Per_1
sostanzialmente analoga per entrambi) nel corso delle numerose attività di monitoraggio e supporto delegate dal Tribunale.
Tale dannosa inerzia si è concretizzata nella, pressocché
assoluta, assenza agli appuntamenti fissati registrata dal
Consultorio familiare, inoltre, il percorso di incontri con la prole presso lo “spazio neutro” - riferiscono gli operatori - “non ha sortito
cambiamenti positivi negli atteggiamenti e nello stile comunicativo dei
genitori causando ulteriore disorientamento in ” e confermando Per_1
l'incapacità delle parti ad avviare un concreto esame della realtà che possa consentirgli di avviare dei cambiamenti rispetto agli atteggiamenti non tutelanti assunti negli anni.
Di estrema gravità è anche la circostanza che entrambi non ottemperando all'obbligo di corrispondere agli zii affidatari quanto disposto da questo Tribunale, non hanno mai contribuito economicamente al mantenimento della propria figlia.
In definitiva, nessuno dei due genitori può ritenersi dotato di quel minimo di capacità genitoriali che li rendano valide figure di riferimento per la figlia e, pervenendosi, per le ragioni di cui sopra,
Tribunale di Trapani Sezione Civile
ad una prognosi negativa sulla effettiva ed attuale possibilità di recupero di tali competenze, risulta fondata la chiesta pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Quanto alle interazioni tra i genitori e la minore, consideratane l'età e l'acquisita maturità, va rimessa a quest'ultima, col supporto degli operatori dei servizi coinvolti, la scelta in ordine all'intesità,
frequenza e intensità di tali contatti.
Va confermato l'obbligo, imposto ad entrambi i genitori, di contribuire al mantenimento della figlia minore , nelle mani Per_1
degli zii affidatari, per la somma, in capo a ciascuno, di euro 100,00
mensili, rivalutabile secondo incidi ISTAT;
Va infine mantenuto l'incarico di monitoraggio devoluto ai
Servizi Sociali di PA e quello di supporto psicologico della minore conferito al servizio di NPIA presso l'ASP di Trapani, con onere di relazionare semestralmente al GT.
In considerazione della natura delle questioni trattate e del complessivo esito del giudizio sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Dichiara la decadenza di e Controparte_8 [...]
dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia Pt_1
; Persona_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
conferma l'affidamento endofamiliare, senza indicazione di termine, di agli zii e , Persona_1 Controparte_6 Controparte_7
già disposto dal T.M., con collocazione presso gli stessi e conferendo agli zii affidatari anche la responsabilità di decidere, in via esclusiva ma congiuntamente tra loro, in ordine alle più rilevanti decisioni di vita della minore, quali quelle sanitarie e quelle attinenti alla residenza e all'istruzione;
dispone che le interazioni tra i genitori e Persona_1
avvengano, solo previa manifestazione di volontà in tal senso della minore, e comunque col supporto degli operatori dei servizi coinvolti quanto alla scelta in ordine all'intensità, frequenza e modalità di tali contatti.
conferma l'incarico di monitoraggio devoluto ai Servizi Sociali
di PA e quello di supporto psicologico della minore conferito al servizio di NPIA presso l'ASP di Trapani, con onere di relazionare semestralmente al GT;
pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di corrispondere in favore degli zii affidatari la somma di euro 100,00 ciascuno a titolo di contributo al mantenimento della figlia , somma da Per_1
versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale di Trapani, in data 19.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
CA RI UC HE RU
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei sig.ri Magistrati dr. HE RU Presidente dott. Enrico Restivo Giudice dr. CA RI UC Giudice rel./est.
SENTENZA nella causa iscritta al n. 236 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F.: ), nato a Parte_1 C.F._1
CE (TP) il 18.07.1981, con l'avv. Aloisio Giuseppe (pec domiciliazione: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 nata a [...] il [...], con l'avv. Castelli CA (pec domiciliazione;
Email_2
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
AVV. , n.q. di curatore speciale della Controparte_2 minore , nata a [...] il [...]; Persona_1
INTERVENIENTE
E CON L'INTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate e atti di causa.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza non definitiva del 03.07.2023 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 03.10.2005 da e , unione dalla quale Parte_1 CP_1
sono nati tre figli: (di anni 25, economicamente CP_3
autosufficiente), (nato ad [...] in data [...], Persona_2
che nelle more del presente procedimento è divenuto maggiorenne ed autosufficiente) e (nata ad [...] in data [...]). Persona_1
Con ordinanza emessa in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio per l'istruzione delle domande concernenti la collocazione, l'affido e il mantenimento della prole minore (ossia, ad oggi, la sola ) in relazione Persona_1
alle quali il Tribunale ha ritenuto opportuno attendere “gli esiti del
procedimento [contestualmente] incardinato presso il Tribunale per i
Minorenni di Palermo (RG 204/2022) afferente il nucleo in questione,
anche il fine di verificare l'eventuale adozione di provvedimenti di
decadenza dalla responsabilità genitoriale delle parti in causa”.
Ancorché il presente procedimento scaturisce dal ricorso depositato dal in data 31.01.2019, risulta utile, per una Per_1
migliore comprensione delle dinamiche familiari e delle relative vicende processuali, ripercorre, senza pretesa di esaustività, le vicissitudini familiari e giudiziarie che hanno coinvolto in nucleo in questione sin dal 2010, per come emergenti dalle relazioni svolte dai servizi istituzionali (che, con difficoltà, si è riusciti ad acquisire agli atti del procedimento) che, storicamente, lo hanno avuto in carico
Tribunale di Trapani Sezione Civile
(Servizi Sociali territorialmente competenti, Consultorio Familiare,
NPIA).
La famiglia , infatti, è stato oggetto, sin dal lontano Parte_2
2010, di plurime segnalazioni alla Procura della Repubblica del
Tribunale dei Minorenni di Palermo, che ha provveduto ad emettere numerosi interventi di tutela, in relazione a comportamenti pregiudizievoli posti in essere dai genitori e da altri familiari nei confronti dei tre figli della coppia.
Dalla disamina delle relazioni rese dai Servizi si apprende che sin dallo scioglimento del legame affettivo tra gli (oggi) ex coniugi,
avvenuto nel 2014, il si è deresponsabilizzato rispetto ai Per_1
compiti genitoriali e non ha versato alcun mantenimento economico per i figli, con i quali, dopo l'allontanamento dalla casa coniugale, lo stesso manteneva un rapporto che si contraddistingueva per la conflittualità con la figlia e per incontri sporadici sia col CP_3
figlio che con la più piccola . Per_2 Per_1
Nel 2018, poi, la figlia , allora minore, è stata oggetto di CP_3
segnalazione da parte dei suddetti Servizi a causa di condotte devianti, di una prematura gravidanza e dell'incapacità di entrambi i genitori di gestire la figlia. Da una coeva relazione emerge che i nonni materni hanno riferito ai servizi che il proprio nipote aveva assistito a comportamenti violenti da parte del Per_2
nuovo compagno della (soggetto dedito al consumo di CP_1
sostanze stupefacenti), nei confronti della propria madre, e che lo stesso nipote aveva udito anche momenti di intimità tra la madre ed
Tribunale di Trapani Sezione Civile
il compagno, mentre la sorella più piccola, , dormiva nella Per_1
stessa stanza della madre.
A fronte di un siffatto quadro familiare (sopra riassunto solo parzialmente), con decreto n. 74/19 V.G. del Tribunale per i minorenni di Palermo, emesso in data 11.06.2019, i due figli della coppia che ancora erano minori e (oggi Per_2 Per_1
è maggiorenne) sono stati affidati rispettivamente agli Per_2
zii (il primo) e agli zii Controparte_4 [...]
(la seconda) e collocati presso il nucleo Controparte_5
familiare di costoro, è stato previsto che gli incontri dei minori coi genitori si svolgessero presso uno “Spazio Neutro” e con decreto del 28.01.2020, il medesimo Tribunale per i Minorenni di Palermo
ha autorizzato gli zii affidatari ad “esercitare i poteri connessi alla
responsabilità genitoriale…”, confermando gli incarichi, le deleghe e i monitoraggi dei Servizi Sociali territorialmente competenti, del servizio di NPI e dell'ASP di Trapani a supporto dei minori e dei genitori.
In seguito, constatato l'esito negativo degli incontri in Spazio
Neutro, per inadempienza genitoriale, la Procura per i Minori ha instaurato un nuovo procedimento presso il Tribunale per i
Minorenni di Palermo (R.G. 204/2022) con richiesta di decadenza di e dalla responsabilità genitoriale sui CP_1 Parte_1
figli minori. Il dopo aver nominato l'avv. Pt_3 Controparte_2
quale curatrice dei minori (decreto del 28.02.2022), con successivo decreto del 10.07.2023 ha dichiarato la propria incompetenza a
Tribunale di Trapani Sezione Civile
decidere sulla domanda di decadenza, stante la contestuale pendenza del presente procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale delle parti è stata così riassunta dal P.M. presso questo Tribunale,
all'indomani della citata sentenza non definitiva sullo status
pubblicata il 03.07.2023, con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Dopo l'istruzione della causa, il curatore speciale dell'unica figlia ancora minore delle parti, , con comparsa Persona_1
conclusionale depositata in data 29.09.2025 ha chiesto al Tribunale
di “dichiarare la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale i
Sigg.ri e confermando la prosecuzione Parte_1 CP_1
dell'affido di agli zii e . Confermare Per_1 Controparte_6 Controparte_7
la statuizione in ordine alla corresponsione di un contributo per il
mantenimento della minore a carico di entrambi i genitori almeno nella
misura già stabilita di €100,00 ciascuno”.
e hanno, invece, concluso Parte_1 CP_1
sostanzialmente in maniera analoga, chiedendo rigettarsi la richiesta della Procura della Repubblica di Trapani di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale e adottarsi provvedimenti idonei a tutelare il proprio diritto di visita della figlia minore , rimettendosi alle determinazioni del Tribunale Per_1
in ordine all'affidamento e collocamento della stessa.
*.*.*
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Va preliminarmente rilevato che nel corso del giudizio il figlio secondogenito della coppia, , è divenuto maggiorenne Per_2
ed è, pacifico che costui ha raggiunto, anche, l'indipendenza economica (pur non avendo terminando il percorso di studi presso l'istituto alberghiero, infatti, lavora quale dipendente in un ristorante ove svolge la mansione di cameriere). Ne consegue che è
cessata la materia del contendere in ordine a qualsiasi domanda relativa alla regolamentazione dei rapporti genitoriali afferenti a questo figlio.
Quanto all'ultima figlia della coppia, , l'unica ancora Per_1
minore, si osserva quanto segue.
Tutte le relazioni degli operatori istituzionali intervenuti nel monitoraggio del nucleo (Servizi Sociali, NPIA, Servizio Spazio
Neutro, Consultorio familiare e CPG) e nelle attività di supporto hanno riferito in merito alle buone cure parentali elargite alla minore dagli zii affidatari/collocatari ed al persistere di forti carenze in entrambi i genitori.
Rispetto all'attuale regime di affidamento e collocamento endo-familiare (scaturente dai provvedimenti adottati dal T.M.,
provvisoriamente confermati da questo Tribunale) gli operatori istituzionali intervenuti nel corso del procedimento, unanimemente,
riconoscono che le condizioni di vita di , impongono di non Per_1
operare alcuna modificazione, in quanto il rapporto tra la ragazzina e gli zii e – in relazione al quale Controparte_6 Controparte_7
non è emersa alcuna criticità – va sempre più consolidandosi in un
Tribunale di Trapani Sezione Civile
rapporto di tipo genitoriale che garantisce una crescita sana e il benessere psico-fisico della minore.
I servizi sociali hanno più volte evidenziato che la minore risulta adeguatamente inserita nel contesto affidatario,
provvedendo gli zii, in assenza di qualsivoglia contribuzione da parte dei genitori, a garantire alla nipote, sia sotto l'aspetto materiale, che sotto l'aspetto affettivo ed educativo, tutto quanto necessario per il suo sano sviluppo psico fisico.
Dal momento del suo affidamento agli zii paterni sono stati notati miglioramenti di nell'adesione alle regole, nel Per_1
rendimento scolastico, nelle possibilità di poter svolgere le attività
extrascolastiche ludico-ricreative.
Le suddette emergenze hanno trovato puntuale riscontro nell'ultima relazione del servizio di NPIA di Trapani, ai cui colloqui
è stata sempre accompagnata dalla zia affidataria Per_1 [...]
(“che si è sempre mostrata attenta e puntuale ai bisogni della CP_6
nipote”). In tali occasioni, ha sempre descritto la convivenza Per_1
con la zia in modo positivo e ha affermato che gli zii non le fanno mancare nulla (“il riferimento è ai bisogni affettivi e anche a quelli più
materiali. Parla del fatto che si sente capita, ascoltata e protetta”).
Rispetto, invece, alla famiglia di origine il servizio di NPIA ha constatato che la minore non gradisce avere contatti telefonici sia col padre che con la madre (che non sente da svariati anni), a causa di un disagio emotivo interiore connesso alle sofferenze vissute in passato. In particolare, è emerso che “due anni addietro” - ormai tre –
Tribunale di Trapani Sezione Civile
la ha cercato di contattare la figlia che, però, le ha risposto CP_1
irritata, rifacciandole le sue mancanze per poi, successivamente,
“bloccarla” sul cellulare: da allora non risultano esserci stati più
contatti diretti ed espliciti tra madre e figlia.
Va, dunque, certamente confermato il regime di affidamento e collocamento endofamiliare della minore tuttora in essere,
conferendo agli zii affidatari anche la responsabilità di decidere, in via esclusiva ma congiuntamente, in ordine alle più delicate decisioni di vita della minore, quali quelle sanitarie e quelle attinenti alla residenza e all'istruzione.
Nello scrutinare la domanda avanzata dalla Procura della
Repubblica in sede di decadenza della coppia dalla Parte_2
decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore, si osserva che tutte le relazioni acquisite evidenziano che nessuno dei genitori ha in alcun modo superato le fragilità
psicologiche e sociali che hanno giustificato negli ultimi 14 anni gli interventi a tutela della loro prole e, in particolare, l'affidamento endofamiliare della figlia . Per_1
Sia il che la del resto, non hanno avviato alcun Per_1 CP_1
percorso autocritico limitandosi a compiacersi delle ottime attuali condizioni di vita della figlia presso gli zii paterni e “pur Per_1
reagendo con orgoglio ferito alla nuova proposta del PM, subito dopo aver
riflettuto sulle loro attuali condizioni di vita, hanno insieme dichiarato agli
operatori, che a loro giudizio, la figlia sta bene e le loro richieste sarebbero
Tribunale di Trapani Sezione Civile
esclusivamente dirette a poterla sentire secondo le proprie modalità e le
proprie regole” (cfr. relazione dei Servizi Sociali di Valderice).
Tali dichiarazioni sono emblematiche dell'attitudine disinteressata e remissiva rispetto alle evidenti disfunzionalità della propria sfera genitoriale e ai bisogni affettivi e di crescita psicologica ed affettiva della figlia (che ha arrecato e tuttora arreca sofferenza emotiva a ), palesata dai genitori (in maniera Per_1
sostanzialmente analoga per entrambi) nel corso delle numerose attività di monitoraggio e supporto delegate dal Tribunale.
Tale dannosa inerzia si è concretizzata nella, pressocché
assoluta, assenza agli appuntamenti fissati registrata dal
Consultorio familiare, inoltre, il percorso di incontri con la prole presso lo “spazio neutro” - riferiscono gli operatori - “non ha sortito
cambiamenti positivi negli atteggiamenti e nello stile comunicativo dei
genitori causando ulteriore disorientamento in ” e confermando Per_1
l'incapacità delle parti ad avviare un concreto esame della realtà che possa consentirgli di avviare dei cambiamenti rispetto agli atteggiamenti non tutelanti assunti negli anni.
Di estrema gravità è anche la circostanza che entrambi non ottemperando all'obbligo di corrispondere agli zii affidatari quanto disposto da questo Tribunale, non hanno mai contribuito economicamente al mantenimento della propria figlia.
In definitiva, nessuno dei due genitori può ritenersi dotato di quel minimo di capacità genitoriali che li rendano valide figure di riferimento per la figlia e, pervenendosi, per le ragioni di cui sopra,
Tribunale di Trapani Sezione Civile
ad una prognosi negativa sulla effettiva ed attuale possibilità di recupero di tali competenze, risulta fondata la chiesta pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Quanto alle interazioni tra i genitori e la minore, consideratane l'età e l'acquisita maturità, va rimessa a quest'ultima, col supporto degli operatori dei servizi coinvolti, la scelta in ordine all'intesità,
frequenza e intensità di tali contatti.
Va confermato l'obbligo, imposto ad entrambi i genitori, di contribuire al mantenimento della figlia minore , nelle mani Per_1
degli zii affidatari, per la somma, in capo a ciascuno, di euro 100,00
mensili, rivalutabile secondo incidi ISTAT;
Va infine mantenuto l'incarico di monitoraggio devoluto ai
Servizi Sociali di PA e quello di supporto psicologico della minore conferito al servizio di NPIA presso l'ASP di Trapani, con onere di relazionare semestralmente al GT.
In considerazione della natura delle questioni trattate e del complessivo esito del giudizio sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Dichiara la decadenza di e Controparte_8 [...]
dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia Pt_1
; Persona_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
conferma l'affidamento endofamiliare, senza indicazione di termine, di agli zii e , Persona_1 Controparte_6 Controparte_7
già disposto dal T.M., con collocazione presso gli stessi e conferendo agli zii affidatari anche la responsabilità di decidere, in via esclusiva ma congiuntamente tra loro, in ordine alle più rilevanti decisioni di vita della minore, quali quelle sanitarie e quelle attinenti alla residenza e all'istruzione;
dispone che le interazioni tra i genitori e Persona_1
avvengano, solo previa manifestazione di volontà in tal senso della minore, e comunque col supporto degli operatori dei servizi coinvolti quanto alla scelta in ordine all'intensità, frequenza e modalità di tali contatti.
conferma l'incarico di monitoraggio devoluto ai Servizi Sociali
di PA e quello di supporto psicologico della minore conferito al servizio di NPIA presso l'ASP di Trapani, con onere di relazionare semestralmente al GT;
pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di corrispondere in favore degli zii affidatari la somma di euro 100,00 ciascuno a titolo di contributo al mantenimento della figlia , somma da Per_1
versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale di Trapani, in data 19.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
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Tribunale di Trapani Sezione Civile