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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/11/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA, SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
NG TO Genise, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2751 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, pendente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Paolino Parte_1 C.F._1
Rizzuti, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- attore -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giandomenico CP_1 C.F._2
Carino, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto -
avente ad oggetto: appalto – garanzia per vizi e difformità dell'opera;
Conclusioni: come in atti;
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio , Parte_1 CP_1
n.q. di titolare della ditta VR IO, per sentir accertare la sua responsabilità, ex art. 1667 c.c., per i vizi e le difformità dei lavori eseguiti dal convenuto in forza del contratto di appalto stipulato in data 17.12.2018, consistenti nella coibentazione del manto di copertura e nella sistemazione di quattro lucernai interessati da infiltrazioni, relativi alla sua abitazione sita in Cosenza, via Beato
Umile.
A fondamento della domanda deduceva che il compenso pattuito per l'esecuzione dei lavori era stato interamente saldato;
che “sin da subito” si erano palesati vizi e difetti riferibili alla cattiva esecuzione dei lavori e, nello specifico, riferibili alla imperfetta impermealizzazione e coibentazione della copertura e dei lucernai, con conseguenti fenomeni infiltrativi di grave entità; che il aveva segnalato le problematiche riscontrate a , il quale, riconoscendo i Pt_1 CP_1
vizi lamentati, era intervenuto più volte senza, tuttavia, risolvere alcunché; che con missiva del
04.02.2021 procedeva alla messa in mora dell'appaltatore; che, con nota, del Parte_1
3.3.2021, , in riscontro alla suddetta missiva, si impegnava a risolvere le CP_1
problematiche segnalate dal committente, previa verifica alla presenza di un tecnico di fiducia;
che, svolto il detto sopralluogo, con missiva del 6.7.2021 si rendeva disponibile a eseguire CP_1
gli interventi di riparazione necessari;
che nel mese di maggio 2022, l'appaltatore interveniva sulla copertura per mezzo della ditta IL PI LE, la quale, resasi conto che, in ragione dei maldestri interventi svolti da VR IO, i quattro lucernai non erano più apribili, comunicava al i costi per la riparazione e l'eliminazione dei vizi, apponendo sulla copertura rimossa un Pt_1
telone in attesa dell'autorizzazione dell'appaltatore a svolgere i lavori di ripristino;
che, in conseguenza delle copiose piogge dei giorni successivi, si verificano ingenti infiltrazioni di acqua nella zona della copertura rimossa e coperta dal telone;
che nonostante gli impegni assunti, le richieste del erano rimaste prive di riscontro;
che la ditta convenuta, quale appaltatrice dei Pt_1
lavori, era tenuta alla garanzia per le difformità e vizi dell'opera ai sensi dell'art. 1667 c.c. e al risarcimento del danno subito dal committente, quantificato in complessivi 11.000,00 euro.
2 Si costituiva in giudizio VR IO, la quale contestava la fondatezza della domanda attorea rilevando che aveva denunciato l'esistenza dei difetti in parola solo con la sua Parte_1
missiva del 04.02.2021 e che, pertanto, erano maturati i termini di decadenza e prescrizione dall'azione di garanzia, atteso che i lavori erano stati consegnati in data 18.01.2019 e che lo stesso attore aveva dedotto di aver riscontrato immediatamente i vizi denunziati;
che la copertura-tettoia era stata realizzata dal con altra ditta e VR IO era intervenuta con effetto risolutivo Pt_1
sui fenomeni infiltrativi preesistenti in prossimità di due lucernai e dei canali di scolo;
che i fenomeni infiltrativi denunciati dal committente residuavano in prossimità della canna fumaria sulla quale VR IO non aveva effettuato alcun intervento;
che il in seguito ai lavori Pt_1
eseguiti dall'appaltatore e senza autorizzazione dello stesso, era intervenuto autonomamente sulla copertura causando il danneggiamento dei lucernai e conseguente impossibilità di aprire gli stessi;
che VR IO, al solo fine di comporre bonariamente la vicenda, accettava di eseguire i lavori di cui alla pec del 06.07.2021; che la richiesta di sostituzione dei quattro lucernai avanzata dal era illegittima atteso che la ditta appaltatrice era intervenuta solo su due (dei quattro) Pt_1
lucernai e che questi ultimi erano stati danneggiati dallo stesso di non aveva conferito alcun Pt_1
incarico alla ditta IL PI LE, e, pertanto, di non essere tenuta a rispondere dei danni causati dalle infiltrazioni di acqua piovana verificatesi in seguito alla rimozione di parte della copertura, peraltro eseguita in assenza di autorizzazione da parte della VR IO;
che la domanda avanzata da parte attrice era sfornita di prova sia in ordine alla sussistenza dei vizi che alla quantificazione dei danni dedotti.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
Espletati gli incombenti di rito e concessi i termini di cui agli artt. 183, VI comma, c.p.c., la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale e prova per testi.
Nelle more, preclusa la possibilità di accertare i vizi mediante ctu stante la modifica dello stato dei luoghi sopravvenuta nel corso del giudizio, il Giudice formulava proposta conciliativa con esito negativo.
All'udienza del 01.07.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
**** Oggetto del presente giudizio è l'azione di garanzia proposta da al fine di ottenere Parte_1
da VR IO il pagamento della somma di euro 11.000,00 a titolo di risarcimento del danno in relazione alle difformità e ai vizi delle opere realizzate dalla ditta appaltatrice.
Secondo la giurisprudenza consolidata, le disposizioni speciali in tema di inadempimento del contratto di appalto (artt. 1667, 1668, 1669 cod. civ.) integrano, ma non escludono, l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale che sono applicabili quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali, nel senso che la comune responsabilità dell'appaltatore ex artt. 1453 e 1455 cod. civ. sorge allorquando egli non esegue interamente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuta di consegnarla o vi procede con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore, inerente alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ., o la rovina e i difetti di beni immobili ex art. 1669 c.c., ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica (cfr. ex multis Cass. civ.
9.8.1996 n. 7364).
In sostanza, quindi, nel caso in cui l'opera è completata, ma presenta vizi e difformità si applica la disciplina speciale con tutte le relative conseguenze.
In particolare, in tema di responsabilità dell'appaltatore, le disposizioni dell'art. 1669 cod. civ. tendono essenzialmente a disciplinare le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidono negativamente in maniera profonda sugli elementi essenziali di struttura e di funzionalità dell'opera, influendo sulla sua solidità, efficienza e durata, mentre quelle dell'art. 1667 cod. civ. riguardano l'ipotesi in cui la costruzione non corrisponda alle caratteristiche del progetto e del contratto di appalto, ovvero sia stata eseguita senza il rispetto delle regole della tecnica (cfr. Cass civ., n. 3002 dell'1.3.2001). L'accertamento relativo alla suscettibilità dei difetti in concreto riscontrati a pregiudicare o meno la conservazione ed il godimento della costruzione ed a ricadere, quindi, rispettivamente nella previsione dell'art. 1669 o in quella dell'art. 1667 cod. civ., con conseguente applicazione della diversa corrispondente disciplina in tema di decorrenza e durata dei termini di decadenza e prescrizione, costituisce accertamento di merito, rientrando nei compiti del giudice di merito l'indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell'art. 1669 cod. civ., che comporta la responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, ovvero in quella posta dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ. in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell'opera (cfr. Cass. Civ., n.
8577 del 26.4.2005). Nel caso di specie, dalla prospettazione dei fatti offerta dalla parte attrice risulta che quest'ultimo abbia lamentato che i lavori appaltati non fossero stati eseguiti a regola d'arte e presentassero taluni difetti, come peraltro denunciati nella missiva a mezzo pec del 4 febbraio 2021, sicché tali contestazioni rientrano nell'ambito di applicazione delle norme di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c.
Ciò posto, deve preliminarmente scrutinarsi l'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione, ai sensi dell'art. 1667 secondo e terzo comma c.p.c., sul presupposto della tardiva denuncia dei vizi, sollevata dalla ditta convenuta.
Al riguardo, si osserva, anzitutto, che la norma a cui fare riferimento non è l'art. 1495 c.c., bensì
l'art. 1667 c.c. che prescrive due termini: uno di decadenza, per la denuncia delle difformità e dei vizi, entro sessanta giorni dalla scoperta;
l'altro di prescrizione, per l'esercizio dell'azione di responsabilità, di due anni dal giorno della consegna dell'opera.
Inoltre, il consolidato orientamento giurisprudenziale riconosce che in tema di appalto, allorché
l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 cod. civ. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione (cfr. Cass. Civ., n. 10579 del 25.6.2012).
Il termine per la denuncia, inoltre, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficiente fare riferimento a manifestazioni di scarsa rilevanza e a semplici sospetti, con la precisazione che la denunzia dei vizi della cosa è, per sua natura, una dichiarazione recettizia, che non può produrre effetti fino a che non sia portata a conoscenza del destinatario (cfr. Cass. Civ., n. 777 del 16.1.2020; n. 3040 del 16.12.2015; n. 2460 dell'1.2.2008; Cass. Civ., n. 10106 del 2.9.1992).
Si osserva ancora che, con riferimento al profilo della tempestiva proposizione in giudizio delle eccezioni di decadenza e di prescrizione, ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c., nella previgente formulazione applicabile ratione temporis al presente giudizio, nella comparsa di risposta, da depositarsi almeno 20 giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nella citazione, devono essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Al riguardo, inoltre, è il caso di precisare che il regime di preclusione deve ritenersi inteso, non solo a tutela dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo (cfr. ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19453 del 06/10/2005; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 422 del 12/01/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4376 del 07/04/2000).
Ciò premesso, va evidenziato che la ditta VR IO, costituendosi in giudizio in data
14.12.2022 (ossia quando era già spirato il termine di venti giorni prima dell'udienza cartolare di comparizione fissata in citazione nel 15.12.2022), è decaduta ai sensi dell'art. 167 c.p.c. dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali e di formulare eccezioni in senso stretto.
Tale decadenza, come anticipato, è rilevabile d'ufficio, indipendentemente dal silenzio serbato dall'attore, afferendo all'ordine pubblico processuale, postulante l'interesse pubblico ad un sollecito e corretto svolgimento del processo, estraneo alla volontà delle parti (Cass. n. 2831/2002).
Orbene, la convenuta ha compendiato le sue difese nella eccezione di decadenza e prescrizione del committente condominio dall'azione di garanzia prevista dall'art. 1667 c.c.
Tuttavia, la decadenza dalla garanzia per vizi e difformità dell'opera data in appalto non configura una eccezione rilevabile d'ufficio e pertanto, al pari di qualsiasi altra eccezione in senso stretto, avrebbe dovuto essere dedotta nei limiti preclusivi segnati dal codice di rito (Cass. 05/02/2013, n.
2732).
Parimenti dicasi per l'eccezione di prescrizione dell'azione.
Consegue che l'eccezione spiegata da parte convenuta, essendo tardiva, non è pertanto utilmente invocabile in questa sede, con conseguente piena operatività della garanzia prevista per le difformità
o di vizi dell'opera.
In ogni caso e per mera completezza espositiva, appare opportuno evidenziare che l'eccezione in parola risulta pure infondata.
La giurisprudenza di legittimità, difatti, ha riconosciuto che l'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi denunciati dal committente costituisce tacito riconoscimento degli stessi e, senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore, è fonte di un'autonoma obbligazione di “facere”, la quale si affianca all'originaria obbligazione di garanzia, ed è soggetta non già ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l'inadempimento contrattuale (cfr. Cass. Civ., n. 14815 del 7.6.2018).
Il riconoscimento del vizio dell'opera da parte dell'appaltatore, peraltro, non deve accompagnarsi alla confessione giudiziale o stragiudiziale della sua responsabilità e pertanto può ritenersi sussistente anche se l'appaltatore, come nel caso di specie, ammessa l'esistenza del vizio, contesti o neghi di doverne rispondere (Cass. 14598/2000), essendo sufficiente l'ammissione dell'appaltatore circa l'esistenza dei vizi senza ammissione di sua responsabilità.
Senonché, richiamate le considerazioni sopra illustrate, si ritiene che nel caso di specie sia intervenuto tacito riconoscimento dei vizi da parte della convenuta, con conseguente non necessità della denuncia degli stessi da parte del committente.
Invero, tanto dall'esame della corrispondenza in atti che dall'esame delle risultanze dell'istruttoria orale, risulta che VR IO, nel periodo antecedente la nota-denuncia del 4.2.2021, ha eseguito diversi interventi al fine di risolvere le denunciate infiltrazioni, offrendo, peraltro, le riparazioni necessarie volte alla soluzione definitiva dei suddetti problemi (v. nota a mezzo pec del
6.7.2021).
Tali assunti, infine, risultano confermati dalle dichiarazioni rese da in sede di CP_1
interrogatorio formale (cfr. deposizione resa in risposta al capitolo 9 della seconda memoria 183
c.p.c. di parte attrice).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve dunque ritenersi non necessaria la denuncia dei vizi, con conseguente rigetto, anche nel merito, della eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta.
Circa l'altrettanto eccepita prescrizione, si è già evidenziato che la tardiva costituzione della appaltatrice impedisce qualsiasi scrutinio della sua fondatezza, con superamento della relativa questione.
Passando a questo punto all'esame del vero e proprio merito della vicenda, è bene ribadire in punto di diritto che il contratto di appalto ha ad oggetto l'obbligazione, verso il committente, di compiere,
a fronte di corrispettivo, un'opera o un servizio a regola d'arte, senza vincolo di subordinazione e con assunzione di rischio da parte di chi li esegue (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7307 del
29/05/2001; Cass. 17 settembre 1997 n. 9237; Cass. 4 giugno 1999 n. 5451; Cass. 17 luglio 1999 n.
7606).
L'appaltatore, pertanto assume nei confronti del committente una obbligazione di risultato, nel senso che si impegna a garantire al medesimo la realizzabilità dei lavori loro commissionati (Cass.
N. 22487/2004; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2540 del 21/03/1997).
Inoltre, l'appaltatore - dotato di per sé di ampia discrezionalità tecnica ed organizzativa - è tenuto a rispettare, nell'esecuzione del contratto, le regole dell'arte, al fine di assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente e perciò, in ragione delle proprie necessarie competenze tecniche nel settore in cui opera, risponde del risultato anche quando abbia eseguito l'opera secondo le direttive, anche progettuali, del committente, essendo egli comunque obbligato ad osservare le regole dell'arte ed a segnalare al committente gli errori delle prescrizioni da questo impartite che non si uniformino alle predette regole (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4361 del 02/03/2005; Cass. n.
1965/2000; Cass. n. 1449/2000; Cass. n. 1920/1995; Cass. n. 1781/1980; Cass. n. 1606/1976; cfr. anche Cass. n. 169/96; Cass. n. 10580/94; Cass. n. 1391/92; cfr. anche Cass. n. 1608/2000).
Ciò posto, la questione al vaglio ha natura squisitamente tecnica, avendo a oggetto la verifica delle opere effettivamente eseguite dalla ditta appaltatrice, la relativa realizzazione a regola d'arte e il nesso di causalità tra i vizi connessi all'esecuzione dell'opera e le infiltrazioni lamentate da parte attrice.
Sul punto, non può prescindersi dallo scrutinarsi il tema della ripartizione dell'onere della prova in ordine alla ricorrenza dei vizi denunciati.
In linea generale deve evidenziarsi che, con riferimento al modello negoziale in esame, l'imperfetta attuazione nell'appalto del risultato auspicato – ossia dell'esecuzione dei lavori in conformità alle pattuizioni negoziali e alle regole tecniche, in ragione della presenza delle difformità e dei vizi - integra una responsabilità che prescinde da ogni giudizio di colpevolezza dell'assuntore e si fonda soltanto sul dato obiettivo dell'esistenza dei difetti.
La relativa garanzia, dunque, non può essere ricondotta nell'alveo dell'inesatto adempimento, sicché il diritto del committente che agisca ai sensi dell'art. 1668 c.c., per esser garantito dall'appaltatore in ordine ai difetti della cosa commissionata - vale a dire, per l'imperfetta attuazione del risultato al quale era funzionale l'obbligazione di facere, anche in assenza di colpa dell'assuntore - si fonda sul fatto dell'esistenza dei difetti medesimi.
Orbene, gli artt. 1665 e 1667 c.c. fanno riferimento alla verifica e all'accettazione dell'opera e ai conseguenti effetti sul piano della garanzia della difformità e dei vizi dell'opera: il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l'opera compiuta;
se, nonostante l'invito fattogli dall'appaltatore, il committente tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi, ovvero non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata, ed egualmente è a dirsi se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, pur in assenza di verifica;
l'accettazione esonera l'appaltatore da ogni responsabilità per vizi conosciuti o riconoscibili, purché, in quest'ultimo caso, non taciuti in mala fede dall'appaltatore; ancora,
l'accettazione attribuisce al committente il diritto alla consegna dell'opera e all'appaltatore il diritto al pagamento del corrispettivo.
In siffatto quadro normativo, l'accettazione dell'opera - che ha conseguenze sullo stesso ambito della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera - vale a segnare, altresì, lo spartiacque ai fini della distribuzione dell'onere della prova tra le parti con riferimento alla sussistenza di tali difetti.
Ne discende che prima dell'accettazione la prova dell'assenza delle imperfezioni denunciate compete all'appaltatore; dopo l'accettazione, anche tacita, la dimostrazione dell'esistenza spetta al committente, che sia rientrato nella piena disponibilità dell'opera, come fisiologicamente accade al termine dei lavori.
In altri termini, “l'onere della prova dei vizi è a carico della parte che abbia la disponibilità della cosa, in lineare applicazione del principio di vicinanza della prova, cosicché, in tema di garanzia per difformità e vizi, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza delle difformità e dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei difetti e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 c.c. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia delle difformità e dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova” (Cass. sez. 2,
Ordinanza n. 1701 del 23/01/2025; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6161 del 07/03/2024; Sez. 2,
Ordinanza n. 21230 del 19/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 12723 del 10/05/2023; Sez. 2, Sentenza n.
7267 del 13/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022; Sez. 2, Sentenza n. 39599 del
13/12/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 10149 del 16/04/2021; Sez. 2, Sentenza n. 19146 del 09/08/2013;
Sez. 2, Sentenza n. 23923 del 27/12/2012).
Ciò posto, nel caso in esame, è incontroversa tra le parti l'avvenuta consegna dei lavori eseguiti dall'appaltatore e l'accettazione da parte del committente, sicché l'onere probatorio, in ordine alla domanda risarcitoria proposta, grava sul danneggiato.
Invero, tale onere probatorio non può ritenersi assolto.
Dirimente sul punto è l'inattuabilità dell'accertamento tecnico peritale in ragione della irreversibile modifica dello stato dei luoghi sopravvenuta nel corso giudizio per opera dello stesso di Pt_1
talché - a fronte della impossibilità di procedere a una ricostruzione con effetti ex ante dello stato del manto di copertura e dei lucernai, a mezzo consulenza tecnica - la sussistenza dei vizi, benché allegata, è rimasta indimostrata.
A ciò si aggiunga che né la documentazione in atti, né l'istruttoria svolta in giudizio, mediante interrogatorio formale ed escussione dei testimoni, consentono di ritenere dimostrato l'assunto attoreo circa la non esecuzione a regola d'arte dei lavori di cui al contratto stipulato tra le parti, né con riguardo ai danni lamentati e al nesso causale con le opere svolte da VR IO.
In particolare, secondo quanto dedotto da parte attrice, la copertura e i lucernai non sarebbero stati perfettamente impermeabilizzati e coibentati dalla ditta in occasione dell'esecuzione dei CP_1
lavori di cui al contratto di appalto, con conseguenti fenomeni infiltrativi in corrispondenza dell'attacco con il muro del fabbricato e nelle vicinanze delle grondaie e dei quattro lucernai.
Tali assunti, in primo luogo, non trovano conferma nel contratto stipulato tra le parti, dal quale risulta che la ditta VR IO ha eseguito le lavorazioni sulla copertura e su due dei quattro lucernai (cfr. contratto in atti).
Anche i lavori offerti con nota del 6.7.2021 non risultano determinanti atteso che, in parte, relativi a emendare infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dalla canna fumaria, manufatto non oggetto delle opere eseguite in virtù del detto contratto di appalto.
Gli assunti attorei, inoltre, non hanno trovato conferma neppure nelle deposizioni rese dai testimoni non potendosi desumere dalle stesse, con assoluto grado di certezza, elementi tali da corroborare la tesi della imputabilità dei fenomeni infiltrativi alle opere eseguite da VR IO.
Infine, con riguardo alla quantificazione del danno risarcibile, si rileva che la pretesa risarcitoria si profila del tutto generica, anche sul piano delle allegazioni, non essendo forniti neppure i parametri necessari per consentire una liquidazione equitativa del danno, dovendosi pertanto ritenere infondata, in quanto del tutto sfornita di prova, la richiesta risarcitoria.
In conclusione, e alla stregua delle argomentazioni esposte, la domanda di risarcimento dei danni proposta da deve essere rigettata. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi stabiliti dal D.M. Giustizia n. 147/2022, in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, avuto riguardo alla natura del giudizio, alle ragioni della decisione e alla non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
[...]
1) rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da;
Parte_1
2) condanna l'attore alla rifusione, in favore di , delle spese di lite del presente CP_1
giudizio che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15%, cpa ed iva come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Cosenza, 22.11.2025
Il Giudice dott. NG TO Genise