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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/07/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 01 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2929/2022 R.G. vertente
fra
C.F. , , C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
C.F. , C.F. , Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Maurizio Napolitano;
RICORRENTI
e
1 in persona del legale rapp.te p.t.,; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.11.2022 i ricorrenti in epigrafe hanno dedotto di essere stati assunti dalla Società in data 16.07.2015, con contratto di Controparte_2
lavoro a tempo indeterminato full – time, livello 1 CCNL Metalmeccanici – piccola industria
– Confapi, con mansioni di facchino, presso la sede di lavoro di Tito Scalo (PZ); che con note del 28.03.222 – 28.04.2022, a firma dell'Avv. Carlo Francesco Glinni, inviata nell'interesse
Contr di venivano resi edotti che la menzionata società Controparte_2 avrebbe cessato l'attività, improrogabilmente con decorrenza 31.03.2022, e che “tuttavia i lavoratori della i cui nominativi si allegano e che ci Controparte_2
leggono per opportuna conoscenza, verranno occupati/assorbiti e/o collocati senza soluzione di continuità presso la società in persona del rappresentante Controparte_1
legale p.t. Dott. con sede legale in Salerno in Viale Verdi 19. Parte_5
Pertanto, per i lavoratori anzidetti il lavoro proseguirà presso la società assorbente senza soluzione di continuità con le garanzie e i diritti previsti per legge”. Tuttavia, venivano assunti presso la Società Gestione Magazzini s.r.l.s. con contratto di lavoro a tempo pieno determinato con scadenza 31.12.2022. tanto premesso in fatto adivano il Tribunale al fine di:
− accertare e dichiarare l'illegittimità della modifica unilaterale in peius dei contratti di lavoro degli odierni ricorrenti attuata dalla Società convenuta;
− accertare e dichiarare quindi che il contratto di lavoro intercorrente tra gli odierni ricorrenti e la Società è a tempo pieno indeterminato;
Controparte_1
− per l'effetto, ordinare alla Società convenuta di modificare, limitatamente alla durata, il contratto di lavoro in essere con i lavoratori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
dall'attuale tempo pieno determinato, a tempo pieno indeterminato;
Parte_4
− con vittoria di spese e compensi.
Non si costituiva la società resistente.
2
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda merita accoglimento.
La fattispecie del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 c.c. sussiste ogni qualvolta, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia soltanto la sostituzione della persona del titolare indipendentemente dallo strumento tecnico - giuridico adottato ed essendo sufficiente, ai fini dell'integrazione delle condizioni per l'operatività della tutela del lavoratore, il subentro nella gestione del complesso dei beni ai fini dell'esercizio dell'impresa e la continuità nell'esercizio dell'impresa stessa, costituendo un indice probatorio di tale continuità l'impiego del medesimo personale e dei medesimi beni aziendali (così Cass. n.
12771/2012). E' inoltre irrilevante che il mutamento sia realizzato in mancanza di vincoli contrattuali diretti tra cedente e cessionario (cfr. Cass. n. 21023/2007, Cass. n. 21278/2010,
Cass. n. 8460/2011). Tale trasferimento dell'azienda o di una sua parte determina quindi una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro dal lato del datore, e pertanto l'art. 2112 c.c. tutela i lavoratori e i loro diritti sancendo la continuità del rapporto di lavoro, ovvero l'assoluta ininfluenza del mutamento di titolarità ai fini della continuità dei rapporti di lavoro, quale espressione del principio di spersonalizzazione della posizione del datore di lavoro e dell'insensibilità del rapporto stesso alle vicende che coinvolgono la sfera giuridica dell'impresa.
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti si evince che con decorrenza 31.03.2022, vi sia stato un trasferimento di azienda, con cessione dei contratti di lavoro, senza soluzione di continuità, presso la società in persona del rappresentante legale Controparte_1
p.t. Dott. . Parte_5
Pertanto, alla luce del dato normativo, deve ritenersi illegittima la modifica unilaterale in peius dei contratti di lavoro dei ricorrenti, trasformati da tempo pieno indeterminato a tempo pieno determinato, così come attuata dalla Società cessionaria Gestione Controparte_1
Per le ragioni esposte, il ricorso va accolto.
3 3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni altra domanda Parte_1 Parte_2 Parte_3
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso;
2) condanna in persona del legale rapp.te p.t alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite che liquida complessivamente in € 3.500,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Potenza, 01 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
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