Sentenza 27 ottobre 2022
Parere definitivo 7 agosto 2024
Rigetto
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/03/2025, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01888/2025REG.PROV.COLL.
N. 01225/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1225 del 2023, proposto dal dottor DO LI, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Farmacia Bartolini S.r.l. (già Farmacia Bartolini della Dott.ssa Anna Bartolini & C S.n.n.), rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Lo Manto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione NA, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora e Fabio Ciari, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti 8 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la ASL NA Sud Est, in persona del legale rappresentante pro tempore non costituita in giudizio;
nei confronti
del Comune di Montevarchi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Righi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della Federfarma Arezzo – Associazione Sindacale Titolari Farmacie Private Provincia di Arezzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , interventrice ad adiuvandum in primo grado, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la NA, Sezione II, 19 dicembre 2022, n. 1466, resa tra le parti, non notificata e concernente l’istituzione di una di farmacia aggiuntiva;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione della Regione NA e del Comune di Montevarchi;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 febbraio2025 il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità del provvedimento con cui la Regione NA ha istituito una farmacia aggiuntiva presso il Comune di Montevarchi in un centro commerciale naturale.
2. Con appello notificato il 27 gennaio 2023 e depositato il 10 febbraio successivo, il dottor DO LI, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Farmacia Bartolini S.r.l. (già Farmacia Bartolini della Dott.ssa Anna Bartolini & C S.n.c.), ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza 19 dicembre 2022, n. 1466, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA, Sezione II ha respinto il suo ricorso proposto per l’annullamento “ 1) della delibera della Giunta Regionale NA 29.11.2016, n. 1202, avente ad oggetto “Comune di Montevarchi – Istituzione di farmacia aggiuntiva ex art. 1 bis legge n. 47/1968, come modificato dall'art. 11 del decreto legge n. 1/2012 convertito in legge n. 27/2012” nonché di ogni atto presupposto, connesso e
conseguente ancorché incognito e segnatamente;
- della proposta di istituzione di una farmacia aggiuntiva nell'area commerciale di Montevarchi Nord di cui alla nota della ex Asl 8 di Arezzo 19.12.2014, prot. 1980;
- della nota della Regione NA AOOGRT/129886/Q.090.010.010 del 7.4.2016 con cui si chiede alla ASL NA Sud la conferma della precedente proposta;
- della nota della ASL NA Sud, recepita al protocollo Regione al numero 2016/225290-A del 31.5.2016, con il quale la proposta è confermata. ”
3. Dagli atti di ausa emerge che:
- in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1- bis della legge 2 aprile 1968, n. 475, con d.G.r. 22 luglio 2013, n. 607, la Regione NA ha individuato la procedura da seguire per l'istituzione delle farmacie aggiuntiva, sulla base del parere espresso dalle Aziende Sanitarie sulle richieste formulate dai Comuni interessati;
- con nota 30 ottobre 2013, prot. 40592/2013, il Comune di Montevarchi ha chiesto l'istituzione di una sede farmaceutica aggiuntiva presso la struttura della Unicoop.Fi a servizio dell'area compresa tra Via dell'Oleandro, Via della Farnia e Viale Cadorna e comprendente nove medie e grandi strutture di vendita (Unicoop, Obi, Compy, Bimbo Store, Emy Market, Edilmarket, Brico, Scarpamondo e Lidl), componenti un centro commerciale naturale di cui all'articolo 97 della legge della Regione NA 7 febbraio 2005, n. 28, da equipararsi, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ad un centro commerciale e/o ad una grande struttura di vendita, risultando dimostrato il superamento del requisito minimo di mq 10.000,00 della superficie di vendita, sommando le superfici di vendita delle nove strutture pari a complessivi mq 16.047, e quello della distanza di almeno m 1.500 dalla farmacia più vicina;
- dopo che la ASL aveva in un primo tempo manifestato alcune riserve sulla richiesta del Comune, con nota n. prot. 1980 del 19 dicembre 2014, la competente Azienda Sanitaria Locale ha espresso il proprio parere favorevole, successivamente confermato dalla AUSL NA Sud Est, nel frattempo succeduta alla ASL 8;
- con delibera della Giunta regionale della NA 29 novembre 2016, n. 1202, è stata istituita una nuova farmacia aggiuntiva nell’Area commerciale Montevarchi Nord del Comune di Montevarchi, in seguito assegnata alla medesima amministrazione comunale, che aveva esercitato il diritto di prelazione giusta delibera consiliare n. 15 del 23 febbraio 2017;
- per l’annullamento del provvedimento regionale, il dottor DO LI nella qualità suindicata ha dunque proposto ricorso al Tar NA, deducendo tre motivi di gravame, con i quali ha lamentato i ) l’irregolare individuazione del luogo nel quale la Regione aveva previsto la istituzione della nuova sede aggiuntiva, ii ) l'insussistenza delle condizioni per la istituzione di una nuova farmacia nell'area indicata, contestando non solo l'esistenza di un effettivo centro commerciale naturale ma ancor prima l'equiparabilità di tale eventuale centro al centro commerciale indicato all'articolo1- bis della legge n. 475/1968, e iii ) l’insussistenza della distanza minima di m 1500 della nuova farmacia rispetto ad altra preesistente.
4. Con la sentenza oggetto del presente giudizio, il Tribunale territoriale ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dalle Amministrazioni intimate ed ha respinto il ricorso, ritenendo sostanzialmente che l'area sia stata correttamente identificata nel corso dell'istruttoria, che il centro commerciale naturale sia equiparabile al centro commerciale, e che non sia stata adeguatamente dimostrata dall’interessato la violazione della distanza di 1500 metri dalla farmacia più vicina.
3. Il dottor LI affida il proprio gravame a tre motivi di doglianza, con i quali, anche in chiave critica della sentenza impugnata, ripropone i motivi di ricorso in primo grado e lamenta:
“ I Motivo: violazione di legge (art. 11, comma 1, lett. b. del D.L. 1/2012 conv con modificazioni dalla L. 27/2012; art. 3 L. 241 del 1990). Eccesso di potere per difetto e/o insufficiente motivazione, perplessità. ”: secondo l’appellante, la localizzazione della nuova sede farmaceutica indicata nella delibera regionale risulta generica, in quanto non corredata da planimetria esplicativa allegata, e l’area commerciale di Montevarchi Nord del Comune di Montevarchi, cui il provvedimento gravato fa riferimento, non designa una zona identificabile in modo inequivoco né una struttura commerciale circoscritta;
“ II Motivo: violazione di legge (artt. 11, comma 1, lett. b. del D.L. 1/2012 conv con modificazioni dalla L. 27/2012; 3 della L. 241 del 1990; 15, 97 e 97 della L.R.T. 28/2005; 4 del D.Lgs 114/1998). Eccesso di potere per carenza dei presupposti, illogicità ”: il motivo è teso a dimostrare l’erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui il primo giudice non si è avveduto che il centro commerciale naturale descritto nella deliberazione non esiste, poiché non risulta che il Comune di Montevarchi abbia effettuato la perimetrazione formale dell’area in questione, che l’area comunale in questione non potrebbe comunque costituire un centro commerciale naturale poiché le strutture che lo compongono non sono integrate al punto da dar luogo ad uno spazio unico e perché la normativa nazionale non fa riferimento ai centri commerciali naturali;
“ III Motivo: violazione di legge (artt. 11, comma 1, lett. b) del D.L. 1/2012 conv con modificazioni dalla L. 27/2012; 1 della L. 475/1968). Eccesso di potere per carenza di istruttoria e carenza dei presupposti ”: la sentenza impugnata sarebbe erronea anche nella parte in cui il Tar ha ritenuto che la distanza fra il centro commerciale Unicoop.Fi e le farmacie già presenti sul territorio fosse superiore ai 1500 m prescritti dall'articolo 11 del decreto-legge n. 12/2011, come dimostrato dalla perizia prodotta in giudizio dal ricorrente.
4. La Regione NA si è costituita con memoria depositata il 21 marzo 2023, con la quale ha riproposto le eccezioni preliminari sollevati dinanzi al Tar e ritenute assorbite dal primo giudice, sostenendo che il ricorso di primo grado sarebbe inammissibile per carenza di interesse e improcedibile per la mancata impugnazione dell’atto con cui il Comune di Montevarchi ha esercitato il diritto di prelazione e dei provvedimenti regionali conseguenti.
La stessa Regione ha prodotto ulteriore memoria il 28 novembre 2024 con nuovo difensore che si è affiancato al primo e il 4 dicembre 2024 l’appellante ha confermato il proprio interesse alla decisione.
5. Il Comune appellato si è costituito in giudizio con memoria del 16 gennaio 2025 ed ha prodotto memoria ex articolo 73 c.p.a. il 24 gennaio 2025, con cui ha chiesto il rigetto dell’appello, non prima di aver sollevato eccezione di improcedibilità del gravame, poiché l’appellante avrebbe trasferito la propria sede ad una distanza ancora maggiore rispetto al limite di m 1.500 ed; l’ente ha altresì prodotto memoria di replica il 4 febbraio 2025.
6. La Regione NA e l’appellante hanno rispettivamente depositato memoria ex articolo 73 c.p.a. il 22 gennaio 2025 e il 25 gennaio 2025 e memoria di replica il 3 e il 6 febbraio 2025.
7. All’udienza del 27 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello non può trovare accoglimento, potendo il Collegio prescindere dall’esame sia delle eccezioni in rito sollevate dalle Amministrazioni appellate, sia dall’ulteriore profilo di inammissibilità del gravame rilevabile d’ufficio per mancata estensione del contraddittorio nei confronti della A.F. Montevarchi S.p.a., società cui il Comune ha affidato la gestione della farmacia dopo aver esercitato la prelazione.
9. Con il primo mezzo di doglianza, l’appellante lamenta la generica localizzazione della farmacia aggiuntiva contenuta nella delibera regionale impugnata, non corredata da planimetria esplicativa.
Il motivo è infondato.
Correttamente il Tar ha stabilito che “ gli atti del procedimento e in particolare la nota del Comune di Montevarchi 31 ottobre 2013, prot. 40592, diretta all’azienda USL di Arezzo evidenziano che la sede della nuova farmacia verrà collocata nella struttura che ospita Unicoop ”, non risultando decisiva la mancata, puntuale perimetrazione dell’area da parte del Comune, ma essendo dirimente il riferimento alla “ nozione di <centro commerciale naturale>, come ritenuto dalle Amministrazioni resistenti, di cui alla L.R. n. 28/2005 che al proprio articolo 97, comma 1, lett. b) definisce i centri commerciali naturali quali <luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici ove opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni> ”.
Per centro commerciale naturale, condivisibilmente il primo giudice intende “ l’esistenza di una aggregazione spontanea di una pluralità di esercizi, prodottasi nel tempo e su iniziativa privata senza programmazione unitaria comunale, la quale unitariamente considerata presenta le caratteristiche sopra individuate ”.
Osserva al riguardo la Sezione che agli atti del procedimento di richiesta dell’istituzione di una farmacia aggiuntiva risulta documentazione che consente di ritenere adeguatamente individuata l’area in cui sarebbe sorta la sede farmaceutica per cui è causa.
Alla nota del Comune di Montevarchi n. prot. 43582 del 7 novembre 2014 risulta allegata una planimetria - della cui sufficienza l’appellante dubita senza, tuttavia, fornire adeguati elementi a contestazione - e il verbale dell’incontro tenutosi presso il municipio il 25 ottobre 2013 tra il Sindaco e i rappresentanti delle ditte presenti nel centro commerciale naturale, che viene descritto nell’atto come individuato nell’area” Montevarchi nord compresa tra Via dell’Oleandro, Via della Farnia, Viale Cadorna ”.
Alla riunione risulta presente alla riunione anche il signor FO, che, a dispetto di quanto sostenuto dall’appellante (cfr. pagina 7 dell’appello), ha partecipato non senza indicazione della qualifica, avendo partecipato in qualità di Capo Area della Butali S.p.a., ditta presente nell’area in questione.
In questa prospettiva, risulta che il Comune ha correttamente individuato in maniera sufficiente la sede in cui collocare la nuova farmacia, avendo indicato con precisione che la sede era localizzata nel centro commerciale naturale che ospita la Unicoop.Fi.
La stessa ASL competente ha confermato il parere favorevole all’istituzione di una farmacia aggiuntiva con nota n. prot. 2016/225290 del 31 maggio 2016, con cui ha fatto riferimento alla localizzazione “ nell'area commerciale Montevarchi Nord nel Comune di Montevarchi ” (documento 7 di produzione del ricorrente in primo grado).
D’altra parte, lo stesso appellante era edotto della scelta del Comune, laddove fin dal momento della proposizione del proprio ricorso in primo grado si era lamentato della violazione della distanza minima dei m 1.500 “ fra la soglia del centro commerciale Unicoop.fi di via dell'Oleandro e le farmacie Comunale 1 (di via Cataliotti 28) e Comunale 2 (di via Traquandi 2) ” (cfr. pagina 12 del ricorso al Tar).
Da questo primo punto di vista, dunque, la sentenza impugnata merita conferma.
10. Anche il secondo motivo di appello non può trovare accoglimento.
Prima di passare al suo esame, si rende opportuno ricostruire la normativa di settore applicabile alla fattispecie, nella quale, come peraltro correttamente stabilito dal Tar, vengono in rilievo profili di competenza legislativa nazionale e regionale per la parte concernente la disciplina del commercio.
10. L’articolo 1- bis della legge n. 475/1968 prevede quanto segue:
“ 1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri ”.
La legge della Regione NA 7 febbraio 2005, n. 28, vigente ragione temporis prima della sua abrogazione disposta dall’articolo 131 della legge regionale della NA 23 novembre 2028, n. 62, prevedeva quanto segue:
“ 1. Ai fini del presente capo, si intendono:
a) per luoghi del commercio, le vie, le piazze, le gallerie commerci ali, i centri commerciali naturali, le località o le altre porzioni del territorio comunale in cui le funzioni distributive svolgono ruoli significativi per tradizione, vocazione o potenzialità di sviluppo in relazione ai sistemi di risorse e di testimonianze dei contesti interessati;
b) per centri commerciali naturali, luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppatisi nel tempo anche senza programma zione unitaria, concepiti come spazi unici ove opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività rtigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da are e di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni. ”
Il Tar ha ritenuto assimilabile ai fini del decidere il centro commerciale di cui alla legge statale al centro commerciale naturale disciplinato dalla legge regionale.
Secondo la tesi dell’appellante, la decisione del Tar sarebbe erronea, atteso che, in primo luogo, l'organizzazione del servizio farmaceutico è materia pacificamente ricondotta dalla Corte Costituzionale alla salute pubblica, assegnata alla legislazione concorrente Stato/Regioni in applicazione dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione (in questo senso, Corte Costituzionale, sentenze 13 novembre 2009, n. 295 e 10 marzo 2006, n. 87), con la conseguenza che le disposizioni della legislazione statale, comprese le norme che attengono ai criteri di contingentamento delle sedi farmaceutiche, costituiscono norme di principio inderogabili dalla normativa regionale.
Dato che, come osservato, l’articolo 1- bis della legge n. 475/1968 prevede l'istituzione di farmacia cosiddette aggiuntive esclusivamente nei centri commerciali o nelle grandi strutture di vendita, si dovrebbe escludere che l’istituzione delle farmacie aggiuntive possa avvenire al di fuori di tali ipotesi.
In questa prospettiva, sarebbe erronea la conclusione raggiunta sul punto dal Tar, che ha stabilito che si può legittimamente consentire l’estensione dell’ambito applicativo della norma statale a tutte le strutture che le Regioni assimilano, quanto a disciplina, ad un centro commerciale o ad una grande struttura di vendita.
La conseguenza che ricollega l’appellante alla sua ricostruzione del dato normativo conduce a ritenere che l’unico rinvio che la norma statale ammette è quello alla definizione di centro commerciale introdotta dall’articolo 4, comma1, lett. g ), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, a mente del quale “ g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma della superficie di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti ”.
Consentire, come ha fatto la Regione NA, di introdurre disposizioni normative regionali che deroghino alla cornice normativa statale introdotta dall’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, comporterebbe, secondo l’appellante, la violazione degli articol1 117, 3 e 5 della Costituzione.
10.1. Dall’angolazione del dato normativo appena ricostruito, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata resista alle contestazioni mosse dall’appellante con il secondo motivo di doglianza.
Correttamente il Comune richiedente ha individuato l’area commerciale Montevarchi Nord quale centro commerciale naturale, nella misura in cui rientra nella disciplina di cui all’articolo 94 della legge regionale n. 28/2005, che per la definizione relativa rimanda a “ luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici ove opera un insieme organizzato di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni ”.
Da questo punto di vista, dunque, immune dai vizi denunciati risulta la sentenza del Tribunale territoriale, che ha stabilito quanto segue:
“ Nel caso in esame il complesso commerciale di cui si tratta possiede dette caratteristiche essendo dotato di parcheggi e di viabilità interna di collegamento. È un luogo con le stesse caratteristiche attrattive del centro commerciale formatosi nell’ambito della programmazione urbanistica, in particolare per quanto riguarda la capacità di clientela. Finalità della disposizione di cui al citato articolo 1 bis, l. n. 475/1968, è garantire il servizio farmaceutico anche nell’ambito di quei luoghi che costituiscono un polo di attrazione di persone diverse ed ulteriori rispetto alla popolazione residente nel Comune interessato e in questa logica non vi è motivo per non estendere la dizione “centri commerciali” ivi contenuta anche a quelli che sono centri commerciali “naturali” secondo la legislazione della Regione interessata, in quanto sorti su iniziativa spontanea degli esercenti e non in base ad una programmazione urbanistica specifica. L’interpretazione estensiva è consentita poiché la norma di legge, nella sua dizione letterale, fa riferimento in generale a quelli che sono centri commerciali senza restringere il proprio ambito di applicazione a quelli sorti in base a programmazione, e la sua ratio non viene elusa ma anzi ulteriormente rispettata in quanto scopo della disposizione è migliorare l’efficienza del servizio farmaceutico, garantendone l’espletamento in tutti quei luoghi che costituiscono poli di attrazione per un’utenza mobile costituita sia da residenti, che da persone non residenti nel Comune interessato. ”
Nella medesima direzione, ritiene il Collegio che la scelta delle Amministrazioni appellate sia coerente con l’impianto complessivo del rapporto tra legislazione statale e legislazione regionale, essendo la seconda residuale ai sensi dell’articolo 117, comma 4 della Costituzione.
Con sentenza 21 aprile 2011, n. 150, richiamando propri precedenti, il Giudice delle leggi ha infatti stabilito quanto segue:
“ Si è detto che la disciplina degli orari degli esercizi commerciali rientra nella materia commercio attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni (sentenze n. 288 e n. 247 del 2010, ordinanza n. 199 del 2006).
Si è anche detto che, poiché la materia commercio può intersecarsi con quella «tutela della concorrenza», riservata alla competenza legislativa dello Stato, le Regioni, nell’esercizio di tale loro competenza, possono dettare una disciplina che determini anche effetti pro-concorrenziali perché altrimenti il carattere trasversale e potenzialmente omnicomprensivo della materia «tutela della concorrenza» finirebbe con lo svuotare del tutto le nuove competenze regionali attribuite dal legislatore costituente (sentenze n. 288 del 2010, n. 283 del 2009, n. 431 e n. 430 del 2007).
Se però è ammessa una disciplina che determini effetti pro-concorrenziali «sempre che tali effetti siano marginali o indiretti e non siano in contrasto con gli obiettivi delle norme statali che disciplinano il mercato, tutelano e promuovono la concorrenza» (sentenza n. 430 del 2007), al contrario, è illegittima una disciplina che, se pure in astratto riconducibile alla materia commercio di competenza legislativa delle Regioni, produca, in concreto, effetti che ostacolino la concorrenza, introducendo nuovi o ulteriori limiti o barriere all’accesso al mercato e alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale. ”
Il Tar ha condivisibilmente applicato tali principi al caso al suo esame, stabilendo che “ non rileva la circostanza che la definizione di centro commerciale naturale sia contenuto in una norma di legge regionale poiché a norma dell’art. 117, comma quarto, Cost. la materia del commercio, non essendo ricompresa tra quelle riservate alla legislazione dello Stato, rientra nella competenza legislativa delle Regioni (Corte Cost. 17 maggio 2017, n. 98) ” e considerando che “ in un ordinamento composto da livelli istituzionali diversi ciascuno avente proprie competenze legislative (quantomeno in determinati ambiti, tra cui quello che rileva nella presente sede), il rimando della legge statale alle nozioni di una materia che come il commercio è riservata alla competenza regionale non può che significare il recepimento delle nozioni poste dalle leggi regionali in materia. ”
Perde in questa prospettiva consistenza la contestazione dell’appellante che, in disparte i profili fini qui esaminati, lamenta un drenaggio della propria clientela.
Rileva al riguardo la Sezione che l’area individuata dal Comune, sebbene costituisca un sistema commerciale diffuso, si pone agli occhi dell’utenza come un complesso unitario, in quanto l’avventore tipo del grande centro commerciale, che si affianca e si aggiunge al cliente della farmacia di zona individuata secondo il criterio demografico, si reca a fare i propri acquisti con i propri mezzi di trasporto e per lui non è tanto importante la brevità della distanza quanto la facilità del percorso e del parcheggio tra un esercizio commerciale e l’altro, considerando che il centro commerciale naturale è in grado di attrarre un proprio bacino di clientela alla stregua di ogni altro centro commerciale in ragione delle infrastrutture di collegamento, quali viabilità interna e parcheggi, tra i vari esercizi commerciali che consentono un agevole e comodo spostamento.
In altri termini, la mancata riconducibilità ad un unico progetto urbanistico - originariamente e globalmente previsto come unitario - delle varie realtà commerciali presenti in uno stesso complesso aggregato e diffuso non esclude che possa riconoscersi a tale polo che si è venuto creando nel tempo la disciplina prevista per i centri commerciali per quanto riguarda la possibilità di istituire una farmacia aggregata, tanto più quando, come nel caso in esame, sono presenti nell’area opere di urbanizzazione primaria e secondaria e infrastrutture collegate fra loro (viabilità interna e parcheggi a servizio di tutto il centro), che non si discostano, quanto a requisiti fisici e strutturali, da quanto stabilito dalla legge regionale per i centri commerciali, per i quali l’articolo 15, lett. g ) della l.r. n. 28/2005 fa riferimento ai luoghi presso i quali “ più servizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente ”.
A ciò si aggiunga che il regime previsto dalla legge regionale della NA in ordine alla possibilità di istituire farmacie aggiuntive risponde ai criteri sull’accesso al servizio farmaceutico individuati in generale dalla giurisprudenza, secondo la quale “ “ nel nuovo assetto ordinamentale il legislatore ha privilegiato l’esigenza di garantire l’accessibilità degli utenti al servizio distributivo dei farmaci senza però che ciò debba tradursi in una regola cogente secondo la quale occorra procedere all’allocazione delle nuove sedi di farmacia in zone disabitate o del tutto sprovviste (di farmacie), né può significare che deve essere evitata la sovrapposizione geografica e demografica con le zone di pertinenza delle farmacie già esistenti, essendo, invece, fisiologica e del tutto rispondente alla ratio della riforma l’eventualità che le nuove zone istituite dai Comuni o dalle Regioni incidano sul bacino d’utenza di una o più sedi preesistenti; la riforma, in altri termini, vuole realizzare l’obiettivo di assicurare un’equa distribuzione sul territorio e, solo in via aggiuntiva, introduce il criterio che occorre tener altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate (cfr. sentenza 14 dicembre 2020 n. 7998) ” (Consiglio di Stato, Sezione III, 25 settembre 2023, n. 8500).
11. Non può trovare accoglimento nemmeno il terzo motivo di appello, con cui viene lamentata l’erroneità della sentenza impugnata con riguardo alla distanza esistente tra la farmacia aggiuntiva e quella dell’appellante.
In disparte un profilo di possibile inammissibilità del mezzo per carenza di interesse, essendo eventualmente legittimati ad impugnare i titolari di farmacie presenti sul territorio ad una distanza inferiore, come rilevato dallo stesso primo giudice, secondo il quale il “ limite distanziale non deve essere inteso in senso formale ma con riferimento agli interessi e alle posizioni oggetto di tutela, che sono quelle delle sedi farmaceutiche vicine alla nuova farmacia ed in capo ad esse si radica l’interesse a ricorrere, nel caso di violazione del citato limite distanziale ”, va in primo luogo osservato che l’appellante non ha dimostrato in giudizio il pregiudizio economico subito a seguito del lamentato drenaggio della clientela conseguente all’istituzione di una farmacia aggiuntiva, essendosi limitato a contestare genericamente un calo delle vendite.
Nel merito, rileva il Collegio che il rispetto della distanza minima è accertato dalla documentazione a corredo dell’istanza del Comune di Montevarchi, rispetto alla quale non sono in grado di fare premio la perizia tecnica depositata in primo grado dall’appellante né la richiesta di verificazione reiterata in questa sede dall’interessato.
Con nota del 27 maggio 2016, l’ente ha precisato che “ sussistono i requisiti previsti dalla normativa circa la distanza da farmacie esistenti e si conferma la distanza di ml, 1600 dalla farmacia Comunale 2 e di ml. 1670 dalla farmacia Comunale 1 come da planimetrie allegate ”.
In ogni caso, la stessa relazione tecnica a firma del geometra Leonardo Risi depositata in primo grado dal ricorrente ha avuto ad oggetto la “ verifica della distanza tra la Farmacia Comunale 1 e 2 di Montevarchi ed il centro commerciale Coop.Fi di via dell’Oleandro di Montevarchi …misurata dalla soglia della farmacia alla soglia del centro commerciale ”.
Ma l’appellante non può lamentare la minor distanza tra il centro commerciale ed altre farmacie a lui non riconducibili, perché il suo interesse all’impugnativa deve essere accertato solo con riguardo alla distanza tra la sua farmacia ed il centro commerciale.
Il primo giudice, in ogni caso, ha condivisibilmente stabilito che “ in ogni caso il motivo è anche infondato poiché nella planimetria allegata alla citata nota del Comune di Montevarchi in data 31 ottobre 2013 è rappresentato il percorso tra la nuova sede farmaceutica e quella più vicina, e risulta pari a metri 1870 ”.
12. In base a tutte le considerazioni che precedono l’appello deve essere respinto.
13. Considerata la novità delle questioni trattate, sussistono tuttavia giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 1225/2023), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Pescatore, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Giovanni Pescatore |
IL SEGRETARIO