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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/11/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor NI TO, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 73/2022 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmela Provenzano Parte_1
-RICORRENTE-
contro
, nella qualità di titolare della impresa individuale “Le Clarisse di CP_1
AM Rita”, rappresentata e difesa dall'avvocato Fernanda Gigliotti
-RESISTENTE -
oggetto: retribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 14.01.2022 parte ricorrente in epigrafe, deduceva di essere stata assunta da con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e CP_1 parziale (12 ore settimanali) dal 04.06.2021 al 30.08.2021, con inquadramento al 4° livello del CCNL Pubblici Esercizi, per svolgere mansioni di banconista presso il
Ristorante "Othel Boulangerie" sito in ma di aver lavorato, di fatto, oltre CP_1
l'orario contrattualmente stabilito, svolgendo la propria attività in regime di tempo pieno articolata su sei giorno settimanali con il seguente orario: turno mattutino dalle 9:00 alle
1 14:00 e turno serale dalle 17:00 alle 2:00, con rotazione di tre sere e una mattina, comprensivo di lavoro nei giorni di sabato e domenica. La ricorrente deduceva, ulteriormente, che in data 11.08.2021 rassegnava le dimissioni per giusta causa, stante la corresponsione di una retribuzione inferiore rispetto alle ore effettivamente lavorate. Alla luce di tali premesse, chiedeva al giudice del lavoro del Tribunale di Paola: di accertare e dichiarare la natura subordinata a tempo pieno del rapporto di lavoro intercorso con la resistente dal 03.06.2021 al 12.08.2021; di accertare la sussistenza della giusta causa delle dimissioni;
di condannare consequenzialmente la convenuta al pagamento di Euro
3.176,87 lordi per differenze retributive, comprensive di ratei 13ma e 14ma mensilità, ferie, permessi, festività e TFR ed Euro 627,84 lordi a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, per un totale complessivo di Euro 3.804,71. Chiedeva, inoltre, la condanna della resistente al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c. per insufficiente versamento dei contributi previdenziali, da quantificarsi in corso di causa mediante CTU. Vinte le spese di lite.
Si costituiva la resistente, nella sua qualità di titolare dell'impresa CP_1 individuale “Le Clarisse di AM Rita”, la quale contestava in fatto e in diritto le pretese attoree, chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso. Vinte le spese di lite.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti, assunta la prova testimoniale per come richiesta dalle parti ed ammessa dal giudice e concesso termine per il deposito di note illustrative, la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
2.1. Si deve sottolineare che in tema di differenze retributive l'onere probatorio è diversificato in relazione alle causali indicate nei conteggi.
Per principio generale, il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale deve solo dimostrare l'esistenza del titolo - cioè il contratto - graverà poi sul debitore la prova di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza o che il termine di adempimento già decorso non aveva natura essenziale per il creditore o che l'inadempimento o il ritardo siano stati determinati da impossibilità della prestazione 2 derivante da causa non imputabile al debitore (Cassazione civile SS. UU. 30 ottobre 2001
n. 13533; in senso conforme cfr. Cass. 982/2002; Cass. 13925/2002; Cass. 18315/2003;
Cass. 6395/2004; Cass. 8615/2006; Cass. 13674/2006; Cass. 1743/2007).
Trasfondendo tali principi in materia lavoristica, l'onere probatorio sarà differenziato a seconda dell'oggetto della prova: sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a, alla 14a, al TFR, a tutto ciò che il
CCNL di settore riconosce al lavoratore, nonché l'indennità di mancato preavviso.
Laddove il datore di lavoro convenuto non abbia provato l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dal lavoratore per tali titoli, sarà assodato il diritto del dipendente al relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. le seguenti voci:
1. Lavoro straordinario e/o supplementare;
2. Maggiorazione lavoro festivo e domenicale, festività, ferie non godute e non retribuite;
3. Permessi retribuiti non goduti e non pagati.
2.2. Calando tali coordinate al caso di specie deve preliminarmente osservarsi che, trattandosi di controversia avente ad oggetto differenze retributive per lavoro supplementare asseritamente svolto oltre l'orario contrattualmente pattuito, l'onere probatorio grava sulla parte ricorrente chiamata a dimostrare l'effettivo svolgimento di prestazioni lavorative eccedenti l'orario part time formalmente concordato.
L'istruttoria espletata non ha tuttavia consentito di ritenere assolto tale onere probatorio.
Innanzitutto, di scarso contributo probatorio sono le dichiarazioni rese dai testimoni attorei e il primo, amico della ricorrente, ha dichiarato Tes_1 Testimone_2 di averla vista "talvolta di mattina e altre volte di sera" quando si recava al locale come cliente, ma ha ammesso di non poter rispondere su turni e orari specifici (Cfr. verbale udienza del 26.10.2023); la seconda, conoscente della ricorrente, lavorava in un locale vicino a quello in cui la svolgeva la propria attività lavorativa, ha riferito Parte_1 genericamente di aver visto la "dalle 17 in poi", ma "Non posso indicare Parte_1 precisamente l'orario di chiusura del locale dell'Hotel Boulangerie considerato che io lavoravo nel locale di fronte" (Cfr. verbale udienza del 9.07.2024). Evidentemente, allora, tali testimonianze, basate su osservazioni occasionali e frammentarie, non possono fornire riscontri probatori adeguati a corroborare le pretese della ricorrente.
Quanto, poi, alle altre deposizioni testimoniali, gli ulteriori testi escussi – Tes_3 per la parte ricorrente (pizzaiolo presso il locale "Hotel Boulangerie" nel periodo
[...]
3 in contestazione, il quale ha dichiarato, tra l'altro: “io ho avuto una controversia per mancato pagamento dell'ultimo mese con però non sono andato avanti per CP_1 esigenze lavorative.”), e per la parte resistente Testimone_4 Testimone_5
(la prima, ancora dipendente della parte resistente;
la seconda, dipendente all'epoca dei fatti) – hanno reso dichiarazioni opposte tra loro, e non vi sono elementi che possano fondare un giudizio di maggiore attendibilità di un teste rispetto alle altre (vedasi dichiarazioni rese a verbale alle udienze del 26.10.2023, 14.03.2024 e del 24.10.2024).
Ne discende, stante l'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente, l'infondatezza delle pretese attoree e il conseguente rigetto integrale del ricorso.
3. La natura della controversia e l'esito dell'istruttoria giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
27.11.2025. Pt_2
Il Giudice
NI TO
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