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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/05/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2808/2023 R.G. promossa da
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Cappello;
C.F._1
ATTORE
CONTRO
C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
con sede in , via A. Von Platen n. 37, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Santa Cannata;
CONVENUTA
con sede in Rosolini (SR), via Roma 2, C.F. e P. IVA: , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Pulino;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Avente ad oggetto: responsabilità contrattuale
Con decreto del 13 aprile 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 189 cpc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 05.07.2023 debitamente notificato conveniva in giudizio Parte_1
l' della provincia di , chiedendo dichiararsi la Controparte_1 CP_1
risoluzione per inadempimento dello del contratto preliminare di compravendita e la CP_1 condanna conseguente al risarcimento del danno, quantificato in €.18.00,00 pari al doppio della caparra versata al momento della aggiudicazione, oltre alla somma di € 30.000,00 pari al doppio della somma ottenuta in esito al mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile. Deduceva che una volta risultato aggiudicatario di un immobile di proprietà dello e versata la CP_1 caparra di € 9.000, era venuto a conoscenza dell'illegittima occupazione di tale immobile da parte di un terzo, , aveva provveduto ad informare lo che invece rispondeva Controparte_3 CP_1
che competente ad eseguire il decreto di rilascio era il che avrebbe dovuto Controparte_2
provvedere a mezzo ordinanza ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 7 della L.R. n. 1/92, dell'art.54 del D. Lgs n. 267/2000 e dell'art5.2 lett. b) e c) del decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008.
Deduceva inoltre l'attore che rimasti privi di riscontro i solleciti al aveva adito Controparte_2
il TAR, che con sentenza n.1606/2016 aveva ritenuto illegittimo il silenzio del Controparte_2
obbligandolo a pronunciarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della suddetta sentenza;
che il aveva ritenuto la propria incompetenza, invitando lo a provvedere;
che CP_2 CP_1 quest'ultimo in data 06.03.2017 con decreto di rilascio Prot.2358 ai sensi de'art.18 D.P.R.
n.1035/1972 aveva intimato a di rilasciare l'immobile abusivamente occupato entro Controparte_3
il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del decreto citato.
Deduceva ancora l'attore tuttora era rimasto privo del possesso dell'immobile, e chiedeva quindi che, venisse dichiarato l'inadempimento dello e quest'ultimo condannato al risarcimento del CP_1 danno, pari alla somma di € 18.000,00 pari al doppio della caparra versata, oltre alla somma di euro
30.000 pari al doppio del mutuo contratto vanamente. Con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio lo contestando in fatto e in diritto la domanda e deducendo la CP_1 propria carenza di legittimazione passiva , chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Controparte_2
Deduceva poi che la somma di € 9.000 versata in esito alla aggiudicazione non costituiva una caparra confirmatoria ma un mero acconto sul maggior prezzo. Chiedeva quindi di essere autorizzato a chiamare in causa il terzo , Controparte_2
Con ordinanza del 21.01.2024, veniva autorizzata la chiamata in causa del che Controparte_2
si costituiva eccependo la nullità della chiamata in giudizio, per inosservanza del termine a comparire ai sensi del combinato disposto degli articoli163 e 164 c.p.c., in quanto il decreto autorizzativo della chiamata in causa aveva assegnato termine per la notifica al terzo chiamato fino al 30.04.2024, rinviando all'udienza del 23.05.2024 e nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
Con decreto del 13 aprile 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 189 cpc.
****** Questione preliminare ai fini della decisione è la individuazione dell'ente competente all'emanazione dei provvedimenti di sgombero degli alloggi popolari occupati abusivamente da soggetti non aventi titolo.
Sul punto si contrappongono le tesi sostenute rispettivamente dallo secondo cui con la CP_1 emanazione dell'art. 5 della l.r. n. 1/1992 il legislatore, avrebbe individuato unicamente i comuni nei soggetti tenuti allo sgombero degli immobili detenuti in via dei fatto dagli occupanti stabilendo una competenza di carattere generale per tutti i casi di abusiva occupazione.
Secondo la difesa dell'ente territoriale chiamato in causa, la norma in questione avrebbe carattere eccezionale e comproverebbe che al di fuori dei casi di sanatoria spetti allo l'adozione dei CP_1
provvedimenti di sgombero, ai sensi del citato art. 18 del DPR 1035/1972, avendo l'art. 95 del DPR
n. 616/1977 attribuito ai comuni le sole funzioni amministrative concernenti l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché dei relativi provvedimenti di decadenza, revoca, annullamento.
Secondo il Supremo Collegio, a Sezioni Unite ( così Cass. Civ. N. 4286/1991) “In tema di edilizia residenziale pubblica, l'art. 95 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, il quale devolve al Comune le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione degli alloggi, non riguarda l'ordine di rilascio di alloggio occupato senza titolo, che resta di competenza del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari, trattandosi di provvedimento di conservazione del patrimonio non inerente al rapporto di assegnazione
Invero l'art. 95 del D.P.R. n. 616/1977 nel disporre che "le funzioni amministrative concernenti
l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai Comuni, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi da destinarsi a dipendenti civili e militari dello
Stato per esigenze di servizio", recepisce una nozione tecnico-giuridica di funzione amministrativa concernente l'assegnazione di alloggio che va oltre i limiti della mera formazione della graduatoria degli aspiranti, per includere le connesse funzioni di vigilanza e di rimozione della assegnazione in presenza di cause ostative o dirimenti, quali sono previste dagli artt. 16 e seguenti del citato D.P.R.
n. 1035 del 1972. Tale specifico trasferimento di competenze, non incide tuttavia , secondo il
Supremo Collegio che restino ferme le istituzionali attribuzioni proprie dello in materia di CP_1
amministrazione e conservazione del patrimonio, nel cui ambito è da ricomprendersi l'atto tipico di autotutela costituito dall'ordine di rilascio ex art. 18 citato D.P.R. 1035 del 1972, che, come quello riferibile al caso di specie, sia finalizzato al recupero della disponibilità di un alloggio occupato senza titolo, cioè, non in forza di un previo provvedimento di assegnazione, ma nell'assenza dell'inderogabile presupposto della competenza del ad emettere il provvedimento ablativo. CP_2 Deve quindi ritenersi che l'organo competente ad emettere il decreto di rilascio sia fin dal principio il presidente dello , derivandone con evidenza la carenza della legittimazione attiva in capo CP_1
al Controparte_2
Quanto alla domanda proposta dall'attore di risoluzione per inadempimento dello va rilevato CP_1 che in esito all'aggiudicazione il in vista della stipula del contratto definitivo ha pienamente Pt_1 assolto all'obbligo gravante a suo carico di provvedere al versamento della somma di € 9.000,00 in favore dello CP_1
E' incontestato poi che non si è potuto concludere il contratto definitivo perché l'immobile, che avrebbe dovuto essere libero e sgombero, in realtà era occupato abusivamente e non si è provveduto a sgomberarlo da parte dello come si è visto unico tenuto in quanto non ha tempestivamente CP_1 emanato in favore dell'attore, legittimo assegnatario, l'ordine di rilascio dell'immobile abusivamente occupato.
Tale situazione legittima senz'altro il a chiedere la restituzione della somma versata in favore Pt_1
dello , dovendosi la stessa qualificare come caparra confirmatoria, avendo lo stesso inteso CP_1
recedere dal contratto preliminare a fronte dell'altrui inadempimento.
Invero a favore di tale opzione qualificatoria della dazione di denaro dell'aggiudicatario depone senz'altro il tenore della stessa comunicazione inviata dall'istituto all'aggiudicatario in esito alla aggiudicazione dell'immobile laddove si legge “Ella dovrà quindi provvedere, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, al versamento di € 9.000,00 come caparra confirmatoria, pari al 30 % del prezzo di acquisto da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato all' ”. Controparte_1
Dal tenore di tale comunicazione risulta per tabulas la qualificazione del titolo del versamento eseguito prontamente dal quale caparra confirmatoria, che fonda quindi l'esercizio del Pt_1 recesso da parte dell'aggiudicatario.
Dalla qualificazione del versamento eseguito dal quale caparra confirmatoria scaturisce ai Pt_1 sensi dell'art. 1385 c.c. comma 2° la legittimità della pretesa dello stesso volta al riconoscimento del diritto della somma pari al doppio della caparra versata, euro 18.000,00 , a titolo di risarcimento del danno patito per la mancata stipula del contratto definitivo.
Invero va richiamato sul punto l'indirizzo del Supremo Collegio .( così Cass. n. 32821/2023).secondo cui “ la consegna di una caparra confirmatoria, nell'ambito di un contratto avente ad oggetto un preliminare di vendita immobiliare – ipotesi analoga a quella che nel caso di specie si è configurata a seguito dell'aggiudicazione - implica, in caso d'inadempimento, il diritto di recesso secondo la disciplina dell'art. 1385, comma 2, c.c., esercitabile dalla parte non inadempiente anche se vi sia stato un principio d'esecuzione, stante l'inapplicabilità a tale recesso del disposto dell'art. 1373, comma 1,
c.c., dettato in tema di recesso convenzionale.
Ora nel caso di specie non vi è da dubitarsi che la stipula del contratto definitivo, che segue alla aggiudicazione -assimilabile alla stipula del contratto preliminare- sia stata impedita dalla condotta omissiva rilevata in capo all'odierno istituto il quale non ha adottato le misure necessarie, pur essendone tenuto, per consentire lo sgombero dell'immobile aggiudicato e osservare all'obbligo principale del venditore di consegnare il bene.
La censurabilità della condotta posta in essere dallo è poi accentuata dal fatto che la condizione CP_1
di occupazione abusiva del bene – elemento fattuale pacifico - verosimilmente va a collocarsi temporalmente in un momento anteriore alla data della aggiudicazione provvisoria, non essendone stato adeguatamente informato l'aggiudicatario che quindi ha senz'altro buon diritto a conseguire la somma versata a titolo di caparra per essere rivalsato dalle conseguenze negative correlate alla evidenziata condotta dell'ente, e a sciogliersi dal contratto esercitando il recesso.
Quanto alla eccezione di compensazione sollevata da parte dello la stessa va ritenuta tardiva CP_1
in quanto proposta solo in sede di memoria ex art. 171 ter n. 1, e non in comparsa di costituzione e risposta. A ciò si aggiunga che, trattandosi di compensazione c.d. propria, ai sensi dell'art. 1242 c.c., questa non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere sollevata tempestivamente dalla parte.
Non merita accoglimento invece la domanda di risarcimento riferita alla somma acquisita in forza del mutuo contratto a dire dell'attore per acquistare l'immobile oggetto di causa, non risultando allegato né provato alcun elemento utile a configurare una correlazione con l'aggiudicazione.
Ugualmente carente di prova deve ritenersi la domanda di risarcimento dei danni morali che va quindi rigettata.
Quanto alle spese processuali seguono la prevalente soccombenza dello nei confronti di CP_1
tutte le parti, e possono liquidarsi come da dispositivo che segue ai sensi del DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice Unico definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2808/2023 R.G. in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta da , nei confronti Parte_1 dell' e del così dispone: Controparte_1 Controparte_2
- condanna lo ritenutone l'inadempimento, al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di € 18.000,00 a titolo di risarcimento del danno per le causali di cui in parte motiva;
- RIGETTA ogni altra domanda, ivi compresa quella proposta dallo nei confronti del CP_1
Controparte_2 - Condanna lo al rimborso in favore del e del delle spese CP_1 Pt_1 Controparte_2
processuali liquidandosi in favore di ciascuna parte nella somma di euro 5.077,00 oltre al rimborso spese generali, iva e CPA.
Siracusa,9 maggio 2025 Il Giudice
C.Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2808/2023 R.G. promossa da
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Cappello;
C.F._1
ATTORE
CONTRO
C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
con sede in , via A. Von Platen n. 37, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Santa Cannata;
CONVENUTA
con sede in Rosolini (SR), via Roma 2, C.F. e P. IVA: , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela Pulino;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Avente ad oggetto: responsabilità contrattuale
Con decreto del 13 aprile 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 189 cpc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 05.07.2023 debitamente notificato conveniva in giudizio Parte_1
l' della provincia di , chiedendo dichiararsi la Controparte_1 CP_1
risoluzione per inadempimento dello del contratto preliminare di compravendita e la CP_1 condanna conseguente al risarcimento del danno, quantificato in €.18.00,00 pari al doppio della caparra versata al momento della aggiudicazione, oltre alla somma di € 30.000,00 pari al doppio della somma ottenuta in esito al mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile. Deduceva che una volta risultato aggiudicatario di un immobile di proprietà dello e versata la CP_1 caparra di € 9.000, era venuto a conoscenza dell'illegittima occupazione di tale immobile da parte di un terzo, , aveva provveduto ad informare lo che invece rispondeva Controparte_3 CP_1
che competente ad eseguire il decreto di rilascio era il che avrebbe dovuto Controparte_2
provvedere a mezzo ordinanza ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 7 della L.R. n. 1/92, dell'art.54 del D. Lgs n. 267/2000 e dell'art5.2 lett. b) e c) del decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008.
Deduceva inoltre l'attore che rimasti privi di riscontro i solleciti al aveva adito Controparte_2
il TAR, che con sentenza n.1606/2016 aveva ritenuto illegittimo il silenzio del Controparte_2
obbligandolo a pronunciarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della suddetta sentenza;
che il aveva ritenuto la propria incompetenza, invitando lo a provvedere;
che CP_2 CP_1 quest'ultimo in data 06.03.2017 con decreto di rilascio Prot.2358 ai sensi de'art.18 D.P.R.
n.1035/1972 aveva intimato a di rilasciare l'immobile abusivamente occupato entro Controparte_3
il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del decreto citato.
Deduceva ancora l'attore tuttora era rimasto privo del possesso dell'immobile, e chiedeva quindi che, venisse dichiarato l'inadempimento dello e quest'ultimo condannato al risarcimento del CP_1 danno, pari alla somma di € 18.000,00 pari al doppio della caparra versata, oltre alla somma di euro
30.000 pari al doppio del mutuo contratto vanamente. Con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio lo contestando in fatto e in diritto la domanda e deducendo la CP_1 propria carenza di legittimazione passiva , chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Controparte_2
Deduceva poi che la somma di € 9.000 versata in esito alla aggiudicazione non costituiva una caparra confirmatoria ma un mero acconto sul maggior prezzo. Chiedeva quindi di essere autorizzato a chiamare in causa il terzo , Controparte_2
Con ordinanza del 21.01.2024, veniva autorizzata la chiamata in causa del che Controparte_2
si costituiva eccependo la nullità della chiamata in giudizio, per inosservanza del termine a comparire ai sensi del combinato disposto degli articoli163 e 164 c.p.c., in quanto il decreto autorizzativo della chiamata in causa aveva assegnato termine per la notifica al terzo chiamato fino al 30.04.2024, rinviando all'udienza del 23.05.2024 e nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
Con decreto del 13 aprile 2025, emesso ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 189 cpc.
****** Questione preliminare ai fini della decisione è la individuazione dell'ente competente all'emanazione dei provvedimenti di sgombero degli alloggi popolari occupati abusivamente da soggetti non aventi titolo.
Sul punto si contrappongono le tesi sostenute rispettivamente dallo secondo cui con la CP_1 emanazione dell'art. 5 della l.r. n. 1/1992 il legislatore, avrebbe individuato unicamente i comuni nei soggetti tenuti allo sgombero degli immobili detenuti in via dei fatto dagli occupanti stabilendo una competenza di carattere generale per tutti i casi di abusiva occupazione.
Secondo la difesa dell'ente territoriale chiamato in causa, la norma in questione avrebbe carattere eccezionale e comproverebbe che al di fuori dei casi di sanatoria spetti allo l'adozione dei CP_1
provvedimenti di sgombero, ai sensi del citato art. 18 del DPR 1035/1972, avendo l'art. 95 del DPR
n. 616/1977 attribuito ai comuni le sole funzioni amministrative concernenti l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nonché dei relativi provvedimenti di decadenza, revoca, annullamento.
Secondo il Supremo Collegio, a Sezioni Unite ( così Cass. Civ. N. 4286/1991) “In tema di edilizia residenziale pubblica, l'art. 95 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, il quale devolve al Comune le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione degli alloggi, non riguarda l'ordine di rilascio di alloggio occupato senza titolo, che resta di competenza del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari, trattandosi di provvedimento di conservazione del patrimonio non inerente al rapporto di assegnazione
Invero l'art. 95 del D.P.R. n. 616/1977 nel disporre che "le funzioni amministrative concernenti
l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai Comuni, salva la competenza dello Stato per l'assegnazione di alloggi da destinarsi a dipendenti civili e militari dello
Stato per esigenze di servizio", recepisce una nozione tecnico-giuridica di funzione amministrativa concernente l'assegnazione di alloggio che va oltre i limiti della mera formazione della graduatoria degli aspiranti, per includere le connesse funzioni di vigilanza e di rimozione della assegnazione in presenza di cause ostative o dirimenti, quali sono previste dagli artt. 16 e seguenti del citato D.P.R.
n. 1035 del 1972. Tale specifico trasferimento di competenze, non incide tuttavia , secondo il
Supremo Collegio che restino ferme le istituzionali attribuzioni proprie dello in materia di CP_1
amministrazione e conservazione del patrimonio, nel cui ambito è da ricomprendersi l'atto tipico di autotutela costituito dall'ordine di rilascio ex art. 18 citato D.P.R. 1035 del 1972, che, come quello riferibile al caso di specie, sia finalizzato al recupero della disponibilità di un alloggio occupato senza titolo, cioè, non in forza di un previo provvedimento di assegnazione, ma nell'assenza dell'inderogabile presupposto della competenza del ad emettere il provvedimento ablativo. CP_2 Deve quindi ritenersi che l'organo competente ad emettere il decreto di rilascio sia fin dal principio il presidente dello , derivandone con evidenza la carenza della legittimazione attiva in capo CP_1
al Controparte_2
Quanto alla domanda proposta dall'attore di risoluzione per inadempimento dello va rilevato CP_1 che in esito all'aggiudicazione il in vista della stipula del contratto definitivo ha pienamente Pt_1 assolto all'obbligo gravante a suo carico di provvedere al versamento della somma di € 9.000,00 in favore dello CP_1
E' incontestato poi che non si è potuto concludere il contratto definitivo perché l'immobile, che avrebbe dovuto essere libero e sgombero, in realtà era occupato abusivamente e non si è provveduto a sgomberarlo da parte dello come si è visto unico tenuto in quanto non ha tempestivamente CP_1 emanato in favore dell'attore, legittimo assegnatario, l'ordine di rilascio dell'immobile abusivamente occupato.
Tale situazione legittima senz'altro il a chiedere la restituzione della somma versata in favore Pt_1
dello , dovendosi la stessa qualificare come caparra confirmatoria, avendo lo stesso inteso CP_1
recedere dal contratto preliminare a fronte dell'altrui inadempimento.
Invero a favore di tale opzione qualificatoria della dazione di denaro dell'aggiudicatario depone senz'altro il tenore della stessa comunicazione inviata dall'istituto all'aggiudicatario in esito alla aggiudicazione dell'immobile laddove si legge “Ella dovrà quindi provvedere, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, al versamento di € 9.000,00 come caparra confirmatoria, pari al 30 % del prezzo di acquisto da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato all' ”. Controparte_1
Dal tenore di tale comunicazione risulta per tabulas la qualificazione del titolo del versamento eseguito prontamente dal quale caparra confirmatoria, che fonda quindi l'esercizio del Pt_1 recesso da parte dell'aggiudicatario.
Dalla qualificazione del versamento eseguito dal quale caparra confirmatoria scaturisce ai Pt_1 sensi dell'art. 1385 c.c. comma 2° la legittimità della pretesa dello stesso volta al riconoscimento del diritto della somma pari al doppio della caparra versata, euro 18.000,00 , a titolo di risarcimento del danno patito per la mancata stipula del contratto definitivo.
Invero va richiamato sul punto l'indirizzo del Supremo Collegio .( così Cass. n. 32821/2023).secondo cui “ la consegna di una caparra confirmatoria, nell'ambito di un contratto avente ad oggetto un preliminare di vendita immobiliare – ipotesi analoga a quella che nel caso di specie si è configurata a seguito dell'aggiudicazione - implica, in caso d'inadempimento, il diritto di recesso secondo la disciplina dell'art. 1385, comma 2, c.c., esercitabile dalla parte non inadempiente anche se vi sia stato un principio d'esecuzione, stante l'inapplicabilità a tale recesso del disposto dell'art. 1373, comma 1,
c.c., dettato in tema di recesso convenzionale.
Ora nel caso di specie non vi è da dubitarsi che la stipula del contratto definitivo, che segue alla aggiudicazione -assimilabile alla stipula del contratto preliminare- sia stata impedita dalla condotta omissiva rilevata in capo all'odierno istituto il quale non ha adottato le misure necessarie, pur essendone tenuto, per consentire lo sgombero dell'immobile aggiudicato e osservare all'obbligo principale del venditore di consegnare il bene.
La censurabilità della condotta posta in essere dallo è poi accentuata dal fatto che la condizione CP_1
di occupazione abusiva del bene – elemento fattuale pacifico - verosimilmente va a collocarsi temporalmente in un momento anteriore alla data della aggiudicazione provvisoria, non essendone stato adeguatamente informato l'aggiudicatario che quindi ha senz'altro buon diritto a conseguire la somma versata a titolo di caparra per essere rivalsato dalle conseguenze negative correlate alla evidenziata condotta dell'ente, e a sciogliersi dal contratto esercitando il recesso.
Quanto alla eccezione di compensazione sollevata da parte dello la stessa va ritenuta tardiva CP_1
in quanto proposta solo in sede di memoria ex art. 171 ter n. 1, e non in comparsa di costituzione e risposta. A ciò si aggiunga che, trattandosi di compensazione c.d. propria, ai sensi dell'art. 1242 c.c., questa non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere sollevata tempestivamente dalla parte.
Non merita accoglimento invece la domanda di risarcimento riferita alla somma acquisita in forza del mutuo contratto a dire dell'attore per acquistare l'immobile oggetto di causa, non risultando allegato né provato alcun elemento utile a configurare una correlazione con l'aggiudicazione.
Ugualmente carente di prova deve ritenersi la domanda di risarcimento dei danni morali che va quindi rigettata.
Quanto alle spese processuali seguono la prevalente soccombenza dello nei confronti di CP_1
tutte le parti, e possono liquidarsi come da dispositivo che segue ai sensi del DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice Unico definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2808/2023 R.G. in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta da , nei confronti Parte_1 dell' e del così dispone: Controparte_1 Controparte_2
- condanna lo ritenutone l'inadempimento, al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di € 18.000,00 a titolo di risarcimento del danno per le causali di cui in parte motiva;
- RIGETTA ogni altra domanda, ivi compresa quella proposta dallo nei confronti del CP_1
Controparte_2 - Condanna lo al rimborso in favore del e del delle spese CP_1 Pt_1 Controparte_2
processuali liquidandosi in favore di ciascuna parte nella somma di euro 5.077,00 oltre al rimborso spese generali, iva e CPA.
Siracusa,9 maggio 2025 Il Giudice
C.Maiore