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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 24/12/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 481/2025 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 481 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 5.11.2025
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via Roma n.128 presso lo studio dell'avv.to Lucia Artusi che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.to in Pavia, Via Luino n.1 presso lo studio dell'avv.to Silvia Bissolotti che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
1 N. 481/2025 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, con ricorso presentato in data 14.3.2025 – premettendo di essersi unita Parte_1 in matrimonio in il 17.5.2008 con e che dall'unione sono nati CP_2 Controparte_1 i figli (22 anni, essendo nata il [...]), (19 anni, essendo nato Per_1 Per_2 12.3.2006) e (17 anni, essendo nata il [...]), i primi due maggiorenni ma Per_3 economicamente non indipendenti e la terza ancora minorenne;
che in seguito all'insorgere di contrasti la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, che la figlia minore fosse congiuntamente affidata ad entrambi i genitori e presso di sé collocata, con assegnazione della casa coniugale e regolamentazione del diritto di visita del padre. Chiedeva, ancora, porsi a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, un assegno di importo non inferiore ad € 200,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie). Avanzava, infine, in seno al presente giudizio ed ai sensi di quanto consentito dall'art. 473-bis.49 c.p.c., contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di Controparte_1 costituzione, rappresentava di aver medio tempore raggiunto un accordo con la controparte che si riservava in prosieguo di formalizzare.
Avendo le parti in limine litis raggiunto tra loro un accordo al fine di definire consensualmente la separazione, in luogo della disposta comparizione personale veniva fissata udienza di discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. con udienza celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. Le parti, nelle successive note di trattazione depositate entro il termine perentorio del 5.11.2025, rassegnavano congiuntamente le loro conclusioni ed il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Il ricorso per separazione personale dei coniugi presentato da è fondato Parte_1 e deve essere accolto.
Osserva, infatti, il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda di separazione in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra le parti sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la vita in comune implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato nelle rispettive difese e ribadito nelle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. da ultimo depositate.
Ciò premesso in punto status, le parti nelle conclusioni da ultimo formulate hanno dato congiuntamente atto di avere definitivamente risolto, in corso di causa, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio;
accordo con il quale esse pervengono anche alla soluzione delle problematiche inerenti affidamento e collocazione della figlia minore delineando un regime di visite che appare adeguatamente Per_3 rispettoso del suo diritto ad accedere in modo paritario alla figura di entrambi i genitori nonché adeguato all'età della stessa. Hanno, inoltre, previsto un contributo al mantenimento adeguato alle sue esigenze e proporzionato alla situazione reddituale dell'obbligato.
2 N. 481/2025 R.G.A.C.C.
A quanto sopra deve ancora essere aggiunto come le parti, con memoria congiunta in data 19.12.2025, abbiano concordato sulla medio tempore intervenuta in dipendenza economica dei figli maggiorenni ed , risultando il primo occupato con Per_2 Per_1 adeguata retribuzione e la seconda ancora studentessa, ma titolare di borsa di studio tale da coprire non solo i costi della sua permanenza fuori sede, ma anche quelli del suo mantenimento (vds. “...precisano che il figlio avora quale apprendista elettricista Per_2 con contratto full-time, ...son stipendio mensile di circa e 1.200,00. Lo stesso vive con la madre senza spese di locazione. la figlia maggiorenne , invece, è studentessa Per_1 universitaria a Torino e si mantiene autonomamente grazie alla borsa di studio di cui è beneficiaria...”); quanto precede apparendo in ogni caso evidente come, ove i figli maggiorenni dovessero non condividere le valutazioni dei genitori, potrebbero essi stessi
– in quanto titolari dell'azione de quo – agire in giudizio al fine di veder ripristinato contributo al proprio mantenimento.
Deve, da ultimo, rinviarsi al prosieguo di causa per la decisione della domanda relativa allo scioglimento del matrimonio contestualmente avanzata.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) pronunzia la separazione dei coniugi , nato a [...] il Controparte_1 17.7.1972 e nata a [...] il [...], unitisi in Parte_1 matrimonio in il 17.5.2008; CP_2
2) affida congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore i quali Per_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
3) assegna a la casa coniugale sita in Taggia, Via Borghi n.42 con Parte_1 ogni arredo e corredo;
4) il padre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti, potrà tenere con sé la figlia minore ogniqualvolta lo vorrà, previo accordo con la stessa e sempre Per_3 compatibilmente con gli impegni scolastici della minore;
5) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante versamento alla madre di un assegno dell'importo di Per_3
€ 200,00 mensili da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie non ricomprese nel predetto assegno (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative);
6) dispone che venga interamente percepito dalla madre l'assegno unico universale per i figli;
Per_2 Per_3
7) con impegno assunto dalle parti a chiudere il conto corrente cointestato n. 001037650106 acceso presso con conseguente addebito dei Controparte_3 rispettivi finanziamenti sui conti correnti a ciascuna intestati;
8) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
9) spese al definitivo.
3 N. 481/2025 R.G.A.C.C.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Imperia, 23.12.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
4 N. 481/2025 R.G.A.C.C.
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 481 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2025, posta in decisione a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 5.11.2025
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via Roma n.128 presso lo studio dell'avv.to Lucia Artusi che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 elett.te dom.to in Pavia, Via Luino n.1 presso lo studio dell'avv.to Silvia Bissolotti che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per il ricorrente e la resistente: “conclusioni congiunte come da note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c.”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
1 N. 481/2025 R.G.A.C.C.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, con ricorso presentato in data 14.3.2025 – premettendo di essersi unita Parte_1 in matrimonio in il 17.5.2008 con e che dall'unione sono nati CP_2 Controparte_1 i figli (22 anni, essendo nata il [...]), (19 anni, essendo nato Per_1 Per_2 12.3.2006) e (17 anni, essendo nata il [...]), i primi due maggiorenni ma Per_3 economicamente non indipendenti e la terza ancora minorenne;
che in seguito all'insorgere di contrasti la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi. Chiedeva, inoltre, che la figlia minore fosse congiuntamente affidata ad entrambi i genitori e presso di sé collocata, con assegnazione della casa coniugale e regolamentazione del diritto di visita del padre. Chiedeva, ancora, porsi a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli, un assegno di importo non inferiore ad € 200,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie). Avanzava, infine, in seno al presente giudizio ed ai sensi di quanto consentito dall'art. 473-bis.49 c.p.c., contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di Controparte_1 costituzione, rappresentava di aver medio tempore raggiunto un accordo con la controparte che si riservava in prosieguo di formalizzare.
Avendo le parti in limine litis raggiunto tra loro un accordo al fine di definire consensualmente la separazione, in luogo della disposta comparizione personale veniva fissata udienza di discussione orale della causa ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c. con udienza celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c. Le parti, nelle successive note di trattazione depositate entro il termine perentorio del 5.11.2025, rassegnavano congiuntamente le loro conclusioni ed il Tribunale, acquisite quelle del Pubblico Ministero, tratteneva la causa a riserva per la decisione del Collegio.
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Il ricorso per separazione personale dei coniugi presentato da è fondato Parte_1 e deve essere accolto.
Osserva, infatti, il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda di separazione in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra le parti sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la vita in comune implicitamente dimostrata da quanto da esse dichiarato nelle rispettive difese e ribadito nelle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. da ultimo depositate.
Ciò premesso in punto status, le parti nelle conclusioni da ultimo formulate hanno dato congiuntamente atto di avere definitivamente risolto, in corso di causa, ogni questione tra loro esistente, dando così ai rispettivi interessi economici una composizione che, in assenza di ragioni ostative, deve essere recepita dal Collegio;
accordo con il quale esse pervengono anche alla soluzione delle problematiche inerenti affidamento e collocazione della figlia minore delineando un regime di visite che appare adeguatamente Per_3 rispettoso del suo diritto ad accedere in modo paritario alla figura di entrambi i genitori nonché adeguato all'età della stessa. Hanno, inoltre, previsto un contributo al mantenimento adeguato alle sue esigenze e proporzionato alla situazione reddituale dell'obbligato.
2 N. 481/2025 R.G.A.C.C.
A quanto sopra deve ancora essere aggiunto come le parti, con memoria congiunta in data 19.12.2025, abbiano concordato sulla medio tempore intervenuta in dipendenza economica dei figli maggiorenni ed , risultando il primo occupato con Per_2 Per_1 adeguata retribuzione e la seconda ancora studentessa, ma titolare di borsa di studio tale da coprire non solo i costi della sua permanenza fuori sede, ma anche quelli del suo mantenimento (vds. “...precisano che il figlio avora quale apprendista elettricista Per_2 con contratto full-time, ...son stipendio mensile di circa e 1.200,00. Lo stesso vive con la madre senza spese di locazione. la figlia maggiorenne , invece, è studentessa Per_1 universitaria a Torino e si mantiene autonomamente grazie alla borsa di studio di cui è beneficiaria...”); quanto precede apparendo in ogni caso evidente come, ove i figli maggiorenni dovessero non condividere le valutazioni dei genitori, potrebbero essi stessi
– in quanto titolari dell'azione de quo – agire in giudizio al fine di veder ripristinato contributo al proprio mantenimento.
Deve, da ultimo, rinviarsi al prosieguo di causa per la decisione della domanda relativa allo scioglimento del matrimonio contestualmente avanzata.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) pronunzia la separazione dei coniugi , nato a [...] il Controparte_1 17.7.1972 e nata a [...] il [...], unitisi in Parte_1 matrimonio in il 17.5.2008; CP_2
2) affida congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore i quali Per_3 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, tenendo conto dei suoi bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
3) assegna a la casa coniugale sita in Taggia, Via Borghi n.42 con Parte_1 ogni arredo e corredo;
4) il padre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti, potrà tenere con sé la figlia minore ogniqualvolta lo vorrà, previo accordo con la stessa e sempre Per_3 compatibilmente con gli impegni scolastici della minore;
5) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante versamento alla madre di un assegno dell'importo di Per_3
€ 200,00 mensili da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie non ricomprese nel predetto assegno (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative);
6) dispone che venga interamente percepito dalla madre l'assegno unico universale per i figli;
Per_2 Per_3
7) con impegno assunto dalle parti a chiudere il conto corrente cointestato n. 001037650106 acceso presso con conseguente addebito dei Controparte_3 rispettivi finanziamenti sui conti correnti a ciascuna intestati;
8) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
9) spese al definitivo.
3 N. 481/2025 R.G.A.C.C.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Imperia, 23.12.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
4 N. 481/2025 R.G.A.C.C.
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