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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/02/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale di Bergamo, sez. II civile, nella persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice
Unico, dr. Luca Verzeni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile rubricata al n. 2518/2024 R.G. promossa
DA
, , Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Vittoria Capuano, che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
ATTORI
CONTRO
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
elett.te domiciliati presso lo studio dell'avv.to Tiziana Martinelli, che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
CONVENUTI
OGGETTO: opposizione ex art. 615, I c., c.p.c..
CONCLUSIONI
Per gli attori: come da atto telematico depositato il 20.11.2024, da intendersi integralmente trascritte.
Per i convenuti: come da atto telematico depositato il 20.11.2024, da intendersi integralmente trascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Rammentato che, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli articoli 24 e 111 della
Costituzione, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione,
anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi,
a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 del c.p.c. (cfr., da ultimo, Cass. Civ., sez. II, 06.05.2022, n.
14404), il Tribunale osserva quanto appresso.
, e hanno notificato a e a Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
atto di precetto, azionando come titolo esecutivo la sentenza n. 471/2024 del Parte_2
Tribunale di Bergamo, dichiarandosi, in forza della citata sentenza, loro creditori della complessiva somma di € 74.388,38, di cui € 25.888,38 a titolo di rimborso spese e competenze di lite comprensive di accessori ed € 48.500,00 a titolo di rimborso della somma da loro restituita a e di cui al D.I. n. 1466/2020 parzialmente esecutivo, poi revocato con la predetta Pt_1 Pt_2
sentenza.
La sentenza in questione era stata emessa a conclusione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da , e e si era conclusa Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
con l'accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di CP
, e al pagamento delle spese di causa, quantificate in euro
[...] Controparte_2 Controparte_3
14.103,00 per compensi professionali ai sensi del D.M. 55/14 e in euro 786,00 per anticipazioni,
oltre al rimborso forfettario del 15% dell'art. 2 D.M. n. 55/14, IVA e CPA come per legge. Successivamente, con ordinanza emessa in data 26.03.2024 il Giudice aveva emendato il dispositivo della sentenza nella parte in cui condannava , e Controparte_1 Controparte_2
, parti vittoriose nella causa, al pagamento delle spese, sostituendolo con quello dei Controparte_3
soccombenti e . Parte_1 Parte_2
e hanno, quindi, proposto formale opposizione avverso il precetto loro Pt_1 Pt_2
notificato, contestando l'inesistenza del diritto di controparte a procedere esecutivamente nei loro confronti. Gli attori, in particolare, hanno dedotto l'inidoneità della sentenza azionata a costituire titolo esecutivo per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, perché essa non contiene un capo espresso di condanna alla restituzione delle somme in capo ai convenuti, ma solo la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in secondo luogo, per l'inidoneità dell'ordinanza di correzione emessa in data 26.03.2024 ad emendare il capo relativo alla condanna alle spese, sia in quanto l'ordinanza medesima si riferisce a sentenza recante diverso numero di R.G. (560/24 anziché 471/24) sia perché
la stessa risulta non annotata sull'originale del provvedimento, non potendo, pertanto, ex sè
costituire titolo esecutivo.
Appare certamente fondata l'argomentazione attorea circa l'eccepita inidoneità della sentenza azionata a costituire titolo esecutivo valido con riguardo all'importo azionato a titolo di capitale,
ossia per euro 48.500,00.
Non vi è dubbio, in tal senso, che la sentenza in esame non contiene un capo condannatorio espresso sul punto, limitandosi, in accoglimento della opposizione proposta da , Controparte_1
e a revocare il decreto ingiuntivo opposto. Controparte_2 Controparte_3
Se è vero, infatti, che la revoca del decreto ingiuntivo implica il riconoscimento del diritto in capo agli ingiunti ad ottenere la restituzione delle somme versate in esecuzione del decreto medesimo,
ciò non di meno l'assenza di una previsione espressa circa la condanna alla restituzione, con l'esatta determinazione dell'importo, esclude che la sentenza impugnata possa assumere, sotto tale aspetto,
il carattere di titolo esecutivo, non essendo il credito munito dei caratteri di certezza e liquidità che devono concorrere alla formazione del titolo medesimo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.. L'accoglimento del motivo in esame è assorbente anche con riguardo all'ulteriore profilo relativo all'omessa pronuncia nella sentenza orobica sulla domanda di accertamento della responsabilità per inadempimento contrattuale di e con conseguente accertamento del diritto dei Pt_1 Pt_2
convenuti di trattenere e consolidare la caparra confirmatoria ricevuta in sede di stipula del preliminare e restituita in virtù della parziale esecutività del decreto ingiuntivo poi revocato.
L'efficacia del precetto dovrà dunque essere necessariamente ridotta dell'importo pari a quello azionato da , e a titolo di restituzione delle Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
somme versate in esecuzione del decreto ingiuntivo, pari ad euro 48.500,00.
Appare, invece, priva di fondamento la deduzione degli attori circa l'inidoneità dell'ordinanza di correzione di errore materiale a costituire valido titolo esecutivo né ad emendare la sentenza azionata nel capo relativo alle spese in quanto riferentesi ad altra sentenza - riportando il n. di R.G.
errato - e non annotata sull'originale della sentenza azionata.
Ora, il riferimento, contenuto nell'ordinanza, ad un numero di R.G. diverso da quello della sentenza oggetto di correzione appare a sua volta essere conseguenza di un errore materiale che non inficia la validità dell'ordinanza medesima né impedisce alle parti di comprendere quale sia la sentenza effettivamente emendata, come provano, peraltro, le stesse difese svolte in questo giudizio dagli attori.
Quanto alla mancata annotazione dell'ordinanza, si rileva che la stessa è necessaria per consentire la pubblicità corretta della sentenza in tutti i suoi contenuti, ma non già per attribuire validità alla sentenza medesima, che risulta già perfettamente emendata con l'emissione dell'ordinanza di correzione. Peraltro, nel caso di specie la controversia si svolge proprio tra le medesime parti del giudizio ordinario, che conoscono entrambi gli atti (la sentenza e l'ordinanza di correzione) e non possono, pertanto, invocare alcun fraintendimento.
Va altresì evidenziato che, stante la natura telematica dell'attuale processo civile, l'annotazione materiale dell'ordinanza di correzione a margine del provvedimento emendato non è nemmeno più
possibile, e l'annotazione ex art. 133 c.p.c. è sostituita da un documento informatico contenente la copia dell'atto oggetto di correzione e del provvedimento di correzione, che viene sottoscritto digitalmente dalla segreteria o dal funzionario delegato ed inserito nel fascicolo processuale digitale, e che deve essere poi notificato unitamente all'atto emendato: circostanza perfettamente verificatasi nel caso di specie.
Peraltro, la mancata annotazione dell'ordinanza in calce alla sentenza non può inibire la valenza della stessa, trattandosi di adempimento esterno e successivo all'emissione dell'ordinanza, non inerente il contenuto tipico del provvedimento;
l'art. 288 c.p.c. prevede infatti che il giudice provveda con ordinanza, la quale, poi, deve essere annotata (dunque non può postularsi un “ordine di annotazione” quale contenuto tipico e necessario dell'ordinanza).
Le spese di causa (ivi comprese quelle inerenti la fase cautelare), stante la soccombenza reciproca delle parti costituite, vanno interamente compensate fra le stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande attoree, dichiara la nullità del precetto notificato da
, e a e a Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 Parte_2
in data 09.04.2024 fino all'importo di euro 48.500,00, confermandone per l'importo
[...]
residuo la piena validità;
- rigetta ogni altra domanda ed istanza proposta dalle parti;
- compensa integralmente inter partes le spese di lite.
Così deciso in Bergamo il 15 febbraio 2025.
Il Giudice
dr. Luca Verzeni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale di Bergamo, sez. II civile, nella persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice
Unico, dr. Luca Verzeni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile rubricata al n. 2518/2024 R.G. promossa
DA
, , Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Vittoria Capuano, che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
ATTORI
CONTRO
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
elett.te domiciliati presso lo studio dell'avv.to Tiziana Martinelli, che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
CONVENUTI
OGGETTO: opposizione ex art. 615, I c., c.p.c..
CONCLUSIONI
Per gli attori: come da atto telematico depositato il 20.11.2024, da intendersi integralmente trascritte.
Per i convenuti: come da atto telematico depositato il 20.11.2024, da intendersi integralmente trascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Rammentato che, in applicazione del principio processuale, desumibile dagli articoli 24 e 111 della
Costituzione, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione,
anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi,
a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 del c.p.c. (cfr., da ultimo, Cass. Civ., sez. II, 06.05.2022, n.
14404), il Tribunale osserva quanto appresso.
, e hanno notificato a e a Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_1
atto di precetto, azionando come titolo esecutivo la sentenza n. 471/2024 del Parte_2
Tribunale di Bergamo, dichiarandosi, in forza della citata sentenza, loro creditori della complessiva somma di € 74.388,38, di cui € 25.888,38 a titolo di rimborso spese e competenze di lite comprensive di accessori ed € 48.500,00 a titolo di rimborso della somma da loro restituita a e di cui al D.I. n. 1466/2020 parzialmente esecutivo, poi revocato con la predetta Pt_1 Pt_2
sentenza.
La sentenza in questione era stata emessa a conclusione della causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da , e e si era conclusa Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
con l'accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di CP
, e al pagamento delle spese di causa, quantificate in euro
[...] Controparte_2 Controparte_3
14.103,00 per compensi professionali ai sensi del D.M. 55/14 e in euro 786,00 per anticipazioni,
oltre al rimborso forfettario del 15% dell'art. 2 D.M. n. 55/14, IVA e CPA come per legge. Successivamente, con ordinanza emessa in data 26.03.2024 il Giudice aveva emendato il dispositivo della sentenza nella parte in cui condannava , e Controparte_1 Controparte_2
, parti vittoriose nella causa, al pagamento delle spese, sostituendolo con quello dei Controparte_3
soccombenti e . Parte_1 Parte_2
e hanno, quindi, proposto formale opposizione avverso il precetto loro Pt_1 Pt_2
notificato, contestando l'inesistenza del diritto di controparte a procedere esecutivamente nei loro confronti. Gli attori, in particolare, hanno dedotto l'inidoneità della sentenza azionata a costituire titolo esecutivo per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, perché essa non contiene un capo espresso di condanna alla restituzione delle somme in capo ai convenuti, ma solo la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in secondo luogo, per l'inidoneità dell'ordinanza di correzione emessa in data 26.03.2024 ad emendare il capo relativo alla condanna alle spese, sia in quanto l'ordinanza medesima si riferisce a sentenza recante diverso numero di R.G. (560/24 anziché 471/24) sia perché
la stessa risulta non annotata sull'originale del provvedimento, non potendo, pertanto, ex sè
costituire titolo esecutivo.
Appare certamente fondata l'argomentazione attorea circa l'eccepita inidoneità della sentenza azionata a costituire titolo esecutivo valido con riguardo all'importo azionato a titolo di capitale,
ossia per euro 48.500,00.
Non vi è dubbio, in tal senso, che la sentenza in esame non contiene un capo condannatorio espresso sul punto, limitandosi, in accoglimento della opposizione proposta da , Controparte_1
e a revocare il decreto ingiuntivo opposto. Controparte_2 Controparte_3
Se è vero, infatti, che la revoca del decreto ingiuntivo implica il riconoscimento del diritto in capo agli ingiunti ad ottenere la restituzione delle somme versate in esecuzione del decreto medesimo,
ciò non di meno l'assenza di una previsione espressa circa la condanna alla restituzione, con l'esatta determinazione dell'importo, esclude che la sentenza impugnata possa assumere, sotto tale aspetto,
il carattere di titolo esecutivo, non essendo il credito munito dei caratteri di certezza e liquidità che devono concorrere alla formazione del titolo medesimo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.. L'accoglimento del motivo in esame è assorbente anche con riguardo all'ulteriore profilo relativo all'omessa pronuncia nella sentenza orobica sulla domanda di accertamento della responsabilità per inadempimento contrattuale di e con conseguente accertamento del diritto dei Pt_1 Pt_2
convenuti di trattenere e consolidare la caparra confirmatoria ricevuta in sede di stipula del preliminare e restituita in virtù della parziale esecutività del decreto ingiuntivo poi revocato.
L'efficacia del precetto dovrà dunque essere necessariamente ridotta dell'importo pari a quello azionato da , e a titolo di restituzione delle Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
somme versate in esecuzione del decreto ingiuntivo, pari ad euro 48.500,00.
Appare, invece, priva di fondamento la deduzione degli attori circa l'inidoneità dell'ordinanza di correzione di errore materiale a costituire valido titolo esecutivo né ad emendare la sentenza azionata nel capo relativo alle spese in quanto riferentesi ad altra sentenza - riportando il n. di R.G.
errato - e non annotata sull'originale della sentenza azionata.
Ora, il riferimento, contenuto nell'ordinanza, ad un numero di R.G. diverso da quello della sentenza oggetto di correzione appare a sua volta essere conseguenza di un errore materiale che non inficia la validità dell'ordinanza medesima né impedisce alle parti di comprendere quale sia la sentenza effettivamente emendata, come provano, peraltro, le stesse difese svolte in questo giudizio dagli attori.
Quanto alla mancata annotazione dell'ordinanza, si rileva che la stessa è necessaria per consentire la pubblicità corretta della sentenza in tutti i suoi contenuti, ma non già per attribuire validità alla sentenza medesima, che risulta già perfettamente emendata con l'emissione dell'ordinanza di correzione. Peraltro, nel caso di specie la controversia si svolge proprio tra le medesime parti del giudizio ordinario, che conoscono entrambi gli atti (la sentenza e l'ordinanza di correzione) e non possono, pertanto, invocare alcun fraintendimento.
Va altresì evidenziato che, stante la natura telematica dell'attuale processo civile, l'annotazione materiale dell'ordinanza di correzione a margine del provvedimento emendato non è nemmeno più
possibile, e l'annotazione ex art. 133 c.p.c. è sostituita da un documento informatico contenente la copia dell'atto oggetto di correzione e del provvedimento di correzione, che viene sottoscritto digitalmente dalla segreteria o dal funzionario delegato ed inserito nel fascicolo processuale digitale, e che deve essere poi notificato unitamente all'atto emendato: circostanza perfettamente verificatasi nel caso di specie.
Peraltro, la mancata annotazione dell'ordinanza in calce alla sentenza non può inibire la valenza della stessa, trattandosi di adempimento esterno e successivo all'emissione dell'ordinanza, non inerente il contenuto tipico del provvedimento;
l'art. 288 c.p.c. prevede infatti che il giudice provveda con ordinanza, la quale, poi, deve essere annotata (dunque non può postularsi un “ordine di annotazione” quale contenuto tipico e necessario dell'ordinanza).
Le spese di causa (ivi comprese quelle inerenti la fase cautelare), stante la soccombenza reciproca delle parti costituite, vanno interamente compensate fra le stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande attoree, dichiara la nullità del precetto notificato da
, e a e a Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 Parte_2
in data 09.04.2024 fino all'importo di euro 48.500,00, confermandone per l'importo
[...]
residuo la piena validità;
- rigetta ogni altra domanda ed istanza proposta dalle parti;
- compensa integralmente inter partes le spese di lite.
Così deciso in Bergamo il 15 febbraio 2025.
Il Giudice
dr. Luca Verzeni