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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/11/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
n. 15/2025 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 20/11/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. MICHELANGELO MASSIMO, Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e
, rappresentata e difesa da: avv.ti Controparte_1
IT SC, DI IA AR e GI AL, elettivamente domiciliata come in atti;
-appellata-
Oggetto: retribuzione. Appello avverso la sentenza n. 138/2023 del 22/07/2024, emessa dal
Tribunale di Sulmona in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 20/11/2025.
Svolgimento del processo
L'impugnata sentenza, indicata in oggetto, ha parzialmente accolto il ricorso proposto in data
20/10/2020 da dipendente della Parte_1 Controparte_2
con il quale il lavoratore chiedeva il pagamento delle differenze
[...] retributive spettantegli in forza della sentenza n. 113/2019 del Tribunale di Sulmona (che aveva riconosciuto il suo diritto all'inquadramento nel 3° gruppo professionale, 2ª fascia, del CCSL Fiat
FCA -già V livello Super del CCNL Metalmeccanici- a far data dal mese di ottobre 2005, e la datrice di lavoro era stata conseguentemente condannata alla corresponsione in suo favore della somma di €. 9.358,66 a titolo di differenze retributive maturate per lo svolgimento delle relative mansioni superiori dal quinquennio antecedente al 24/07/2015 fino al 19/11/2015, data del deposito del ricorso), nonché delle differenze retributive spettantegli per il periodo successivo, e fino al 24/06/2019, in conseguenza del superiore inquadramento riconosciutogli, non corrispostegli dalla datrice di lavoro.
L'impugnata sentenza ha ritenuto che: il superminimo individuale corrisposto al lavoratore andava qualificato come non riassorbibile;
in base all'accordo sindacale del 02/12/2019, nella quantificazione del superminimo non andava considerato l'incentivo di rendimento, essendo computabili solo le variazioni della retribuzione base;
in base alle conclusioni del c.t.u. contabile nominato, recepite in sentenza, le differenze retributive spettanti al per il periodo fino al Parte_1
19/11/2015, pari ad €. 9.358,66, gli erano state interamente corrisposte unitamente alla retribuzione del mese di settembre 2019, come si rilevava dal relativo foglio paga;
le differenze retributive spettanti al medesimo per il periodo dal 20/11/2015 al 24/06/2019 andavano quantificate in €. 15.389,06. Ha conseguentemente condannato la Controparte_1 al pagamento in favore del di detta somma.
[...] Parte_1
Con ricorso depositato il 16/01/2025 ha impugnato detta sentenza, pronunciata Parte_1 il 22/07/2024, depositata in pari data e non notificata, nella parte in cui rigettava le domande di ricalcolo dei contributi previdenziali da versarsi per il periodo fino al 19/11/2015, di accertamento del proprio diritto alla corresponsione delle differenze retributive maturate per scatti di anzianità dal settembre 2019 in poi, e di conseguente condanna della al Controparte_1 pagamento di quanto dovuto, deducendo, nei motivi articolati, erroneità della motivazione e violazione di legge, poiché:
1. l'impugnata sentenza aveva adottato, in dispositivo, pronuncia di rigetto di dette domande, omettendo ogni motivazione in merito, in violazione degli artt. 111 Cost. e 112 c.p.c.;
2. non risultavano versati, da parte dell'appellata, i contributi previdenziali dovuti sull'intero ammontare delle differenze retributive riconosciute, sicché l'appellata andava condannata al relativo pagamento;
3. la retribuzione percepita da esso appellante a titolo di scatti di anzianità costituiva voce retributiva ulteriore e distinta rispetto al superminimo individuale non riassorbibile, ma l'impugnata sentenza, pur avendo accertato la spettanza di quest'ultimo, non aveva in alcun modo considerato, nella quantificazione delle differenze retributive riconosciute, l'importo degli scatti di anzianità maturati dal settembre 2019 in poi, sicché essi andavano aggiunti alla somma spettante.
L'appellante ha quindi chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata: la condanna dell'appellata alla regolarizzazione della propria posizione contributiva mediante versamento dei contributi previdenziali dovuti sulle differenze retributive riconosciute per il periodo fino al novembre 2015; l'accertamento della spettanza della somma di €. 134,27 a titolo di scatti di anzianità per il periodo dal settembre 2019 in poi e la condanna dell'appellata al pagamento delle differenze retributive così maturate, per il periodo dal settembre 2019 alla data della sentenza dai primo grado.
La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, Controparte_1 deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza, essendo esatto il computo delle differenze retributive riconosciute in favore dell'appellante, ed avendo regolarmente versato i contributi previdenziali dovuti su dette differenze, nei limiti della prescrizione, e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
L'appello è manifestamente infondato, per le seguenti considerazioni.
Il secondo motivo è inammissibile.
In primo luogo, l'odierno appellante non aveva formulato, nel ricorso introduttivo di primo grado, alcuna domanda di condanna dell'odierna appellata al versamento della contribuzione previdenziale per cui è causa (cfr. le argomentazioni in fatto ed in diritto del ricorso introduttivo del 20/10/2020, e le relative conclusioni, ove risultano proposte esclusivamente domande di accertamento del diritto alla percezione di retribuzione corrispondente al livello di inquadramento riconosciuto con la sentenza n. 113/2019, richiamata in narrativa, di quantificazione dell'ammontare delle voci retributive in contestazione, e di condanna dell'odierna appellata al pagamento delle relative differenze), avanzandola solo in sede di note difensive autorizzate per l'udienza di discussione [cfr. pag. 7 della memoria e punto b) delle conclusioni], sicché, trattandosi di domanda diversa sia per causa petendi (inadempimento dell'obbligazione contributiva nei confronti dell' , rispetto all'inadempimento dell'obbligazione retributiva nei Pt_2 confronti del lavoratore, originariamente dedotto) sia per petitum (dovendo la contribuzione previdenziale essere versata in favore dell' ), essa era palesemente inammissibile (cfr. Cass. Pt_2
Sez. L. nn. 15147 del 05/07/2007 rv. 598417 – 01 e 6597 del 16/03/2018 rv. 648181 - 01).
La domanda di pagamento delle differenze retributive spettanti in forza della sentenza sopra citata, formulata dall'odierno appellante, difatti, non potrebbe essere interpretata come comprensiva del versamento dei contributi previdenziali, poiché, come pacifico, le ritenute previdenziali attengono al distinto rapporto previdenziale conseguente alla prestazione di lavoro, relativamente al quale vi
è obbligo del datore di lavoro di versare direttamente all' la quota di contributi a proprio Pt_2 carico e di trattenere e versare all' stesso anche la quota a carico del lavoratore, ed è CP_3 peraltro precluso dalla legislazione previdenziale -cfr. in particolare gli artt. 2115 c.c. e 19 e 23 l.
n. 218/52- che il lavoratore possa percepire la retribuzione al lordo dei contributi previdenziali, al fine di un autonomo versamento di essi all' , poiché egli è estraneo all'obbligazione Pt_2 contributiva, che ha quale soggetto attivo l'ente assicuratore e quale soggetto passivo il datore di lavoro, debitore dei contributi nell'intero, e non può perciò chiedere nei confronti dell' di Pt_2 sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento dei contributi (cfr. Cass. sez. L. n. 3491 del
14/02/2014 rv. 630041 - 01).
In secondo luogo, in caso di domanda, da parte del lavoratore, di condanna del datore di lavoro al versamento nei confronti dell' di contribuzione previdenziale, sussiste litisconsorzio Pt_2 necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102
c.p.c., come pacifico in giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. L. nn. 701 del 09/01/2024 rv. 669765 – 03
e 17320 del 19/08/2020 rv. 658831 – 01), laddove nella fattispecie l' non è stato citato in Pt_2 giudizio, con conseguente ulteriore profilo di inammissibilità della relativa domanda.
Correttamente, pertanto, l'impugnata sentenza ha omesso ogni motivazione al riguardo pronunciando nei limiti della domanda come formulata nel ricorso introduttivo.
Il motivo di appello in esame, avente ad oggetto domanda inammissibile, in quanto proposta tardivamente e senza regolare instaurazione del relativo contraddittorio, è pertanto palesemente inammissibile.
Ne segue l'infondatezza della doglianza di omessa pronuncia al riguardo, di cui al primo motivo di appello.
Il terzo motivo è fondato in rito, avendo l'impugnata sentenza omesso ogni motivazione circa la computabilità, nelle differenze retributive da riconoscersi al lavoratore, degli scatti di anzianità asseritamente maturati, ma infondato nel merito.
Difatti, l'art. 7 del titolo terzo del CCSL in atti, pacificamente applicato al rapporto di lavoro per cui è causa, prevede che il lavoratore può maturare, al più, sei scatti di anzianità biennali, e che in caso di passaggio a superiore qualifica il lavoratore conserva gli scatti maturati, il cui ammontare va riquantificato in base agli importi previsti per la qualifica superiore.
L'appellante, assunto alle dipendenze dell'appellata nel 1989, all'atto del passaggio alla superiore qualifica, riconosciutagli con la citata sentenza n. 113/2019 con decorrenza 2005, aveva pertanto già maturato (sin dal 2001) tutti i sei scatti di anzianità riconoscibili, e quindi, non ha diritto ad ulteriori scatti, ma solo alla riquantificazione dell'ammontare di essi in base agli importi previsti per il superiore livello conseguito.
Tale riquantitficazione risulta eseguita dall'appellata a decorrere dal novembre 2019, unitamente al riconoscimento del superiore livello ed all'adeguamento della retribuzione, in esecuzione della richiamata sentenza, come si rileva dal relativo foglio paga, e non vi è contestazione tra le parti sull'importo attribuito (che è comunque esatto, essendo stati riconosciuti al lavoratore €. 194,58, pari a sei volte l'importo di €. 32,43 previsto dall'art. 7 CCSL cit. per i lavoratori del 3° gruppo- seconda fascia, di appartenenza dell'appellante).
Quanto al periodo precedente, il CTU di primo grado, nel quantificare le differenze retributive maturate dall'appellante dal 2015 in poi, ha esattamente computato le retribuzioni spettantigli, includendo nell'ammontare delle retribuzioni mensili anche gli scatti di anzianità maturati (come evidente dal raffronto tra le tabelle retributive elaborate dal CTU -all. 3 e 4 alla relazione- e gli importi delle retribuzioni base, degli scatti di anzianità previsti dal CCSL e del superminimo individuale maturato dall'appellante).
Correttamente, pertanto, l'impugnata sentenza ha recepito, nella quantificazione delle differenze retributive riconosciute all'appellante, le conclusioni del c.t.u. nominato.
Il motivo di appello in esame è pertanto palesemente infondato.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
138/2023 in data 22/07/2024 del Tribunale di Sulmona in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13
c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 20/11//2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 20/11/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. MICHELANGELO MASSIMO, Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e
, rappresentata e difesa da: avv.ti Controparte_1
IT SC, DI IA AR e GI AL, elettivamente domiciliata come in atti;
-appellata-
Oggetto: retribuzione. Appello avverso la sentenza n. 138/2023 del 22/07/2024, emessa dal
Tribunale di Sulmona in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 20/11/2025.
Svolgimento del processo
L'impugnata sentenza, indicata in oggetto, ha parzialmente accolto il ricorso proposto in data
20/10/2020 da dipendente della Parte_1 Controparte_2
con il quale il lavoratore chiedeva il pagamento delle differenze
[...] retributive spettantegli in forza della sentenza n. 113/2019 del Tribunale di Sulmona (che aveva riconosciuto il suo diritto all'inquadramento nel 3° gruppo professionale, 2ª fascia, del CCSL Fiat
FCA -già V livello Super del CCNL Metalmeccanici- a far data dal mese di ottobre 2005, e la datrice di lavoro era stata conseguentemente condannata alla corresponsione in suo favore della somma di €. 9.358,66 a titolo di differenze retributive maturate per lo svolgimento delle relative mansioni superiori dal quinquennio antecedente al 24/07/2015 fino al 19/11/2015, data del deposito del ricorso), nonché delle differenze retributive spettantegli per il periodo successivo, e fino al 24/06/2019, in conseguenza del superiore inquadramento riconosciutogli, non corrispostegli dalla datrice di lavoro.
L'impugnata sentenza ha ritenuto che: il superminimo individuale corrisposto al lavoratore andava qualificato come non riassorbibile;
in base all'accordo sindacale del 02/12/2019, nella quantificazione del superminimo non andava considerato l'incentivo di rendimento, essendo computabili solo le variazioni della retribuzione base;
in base alle conclusioni del c.t.u. contabile nominato, recepite in sentenza, le differenze retributive spettanti al per il periodo fino al Parte_1
19/11/2015, pari ad €. 9.358,66, gli erano state interamente corrisposte unitamente alla retribuzione del mese di settembre 2019, come si rilevava dal relativo foglio paga;
le differenze retributive spettanti al medesimo per il periodo dal 20/11/2015 al 24/06/2019 andavano quantificate in €. 15.389,06. Ha conseguentemente condannato la Controparte_1 al pagamento in favore del di detta somma.
[...] Parte_1
Con ricorso depositato il 16/01/2025 ha impugnato detta sentenza, pronunciata Parte_1 il 22/07/2024, depositata in pari data e non notificata, nella parte in cui rigettava le domande di ricalcolo dei contributi previdenziali da versarsi per il periodo fino al 19/11/2015, di accertamento del proprio diritto alla corresponsione delle differenze retributive maturate per scatti di anzianità dal settembre 2019 in poi, e di conseguente condanna della al Controparte_1 pagamento di quanto dovuto, deducendo, nei motivi articolati, erroneità della motivazione e violazione di legge, poiché:
1. l'impugnata sentenza aveva adottato, in dispositivo, pronuncia di rigetto di dette domande, omettendo ogni motivazione in merito, in violazione degli artt. 111 Cost. e 112 c.p.c.;
2. non risultavano versati, da parte dell'appellata, i contributi previdenziali dovuti sull'intero ammontare delle differenze retributive riconosciute, sicché l'appellata andava condannata al relativo pagamento;
3. la retribuzione percepita da esso appellante a titolo di scatti di anzianità costituiva voce retributiva ulteriore e distinta rispetto al superminimo individuale non riassorbibile, ma l'impugnata sentenza, pur avendo accertato la spettanza di quest'ultimo, non aveva in alcun modo considerato, nella quantificazione delle differenze retributive riconosciute, l'importo degli scatti di anzianità maturati dal settembre 2019 in poi, sicché essi andavano aggiunti alla somma spettante.
L'appellante ha quindi chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata: la condanna dell'appellata alla regolarizzazione della propria posizione contributiva mediante versamento dei contributi previdenziali dovuti sulle differenze retributive riconosciute per il periodo fino al novembre 2015; l'accertamento della spettanza della somma di €. 134,27 a titolo di scatti di anzianità per il periodo dal settembre 2019 in poi e la condanna dell'appellata al pagamento delle differenze retributive così maturate, per il periodo dal settembre 2019 alla data della sentenza dai primo grado.
La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, Controparte_1 deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza, essendo esatto il computo delle differenze retributive riconosciute in favore dell'appellante, ed avendo regolarmente versato i contributi previdenziali dovuti su dette differenze, nei limiti della prescrizione, e l'infondatezza dei motivi.
Instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
L'appello è manifestamente infondato, per le seguenti considerazioni.
Il secondo motivo è inammissibile.
In primo luogo, l'odierno appellante non aveva formulato, nel ricorso introduttivo di primo grado, alcuna domanda di condanna dell'odierna appellata al versamento della contribuzione previdenziale per cui è causa (cfr. le argomentazioni in fatto ed in diritto del ricorso introduttivo del 20/10/2020, e le relative conclusioni, ove risultano proposte esclusivamente domande di accertamento del diritto alla percezione di retribuzione corrispondente al livello di inquadramento riconosciuto con la sentenza n. 113/2019, richiamata in narrativa, di quantificazione dell'ammontare delle voci retributive in contestazione, e di condanna dell'odierna appellata al pagamento delle relative differenze), avanzandola solo in sede di note difensive autorizzate per l'udienza di discussione [cfr. pag. 7 della memoria e punto b) delle conclusioni], sicché, trattandosi di domanda diversa sia per causa petendi (inadempimento dell'obbligazione contributiva nei confronti dell' , rispetto all'inadempimento dell'obbligazione retributiva nei Pt_2 confronti del lavoratore, originariamente dedotto) sia per petitum (dovendo la contribuzione previdenziale essere versata in favore dell' ), essa era palesemente inammissibile (cfr. Cass. Pt_2
Sez. L. nn. 15147 del 05/07/2007 rv. 598417 – 01 e 6597 del 16/03/2018 rv. 648181 - 01).
La domanda di pagamento delle differenze retributive spettanti in forza della sentenza sopra citata, formulata dall'odierno appellante, difatti, non potrebbe essere interpretata come comprensiva del versamento dei contributi previdenziali, poiché, come pacifico, le ritenute previdenziali attengono al distinto rapporto previdenziale conseguente alla prestazione di lavoro, relativamente al quale vi
è obbligo del datore di lavoro di versare direttamente all' la quota di contributi a proprio Pt_2 carico e di trattenere e versare all' stesso anche la quota a carico del lavoratore, ed è CP_3 peraltro precluso dalla legislazione previdenziale -cfr. in particolare gli artt. 2115 c.c. e 19 e 23 l.
n. 218/52- che il lavoratore possa percepire la retribuzione al lordo dei contributi previdenziali, al fine di un autonomo versamento di essi all' , poiché egli è estraneo all'obbligazione Pt_2 contributiva, che ha quale soggetto attivo l'ente assicuratore e quale soggetto passivo il datore di lavoro, debitore dei contributi nell'intero, e non può perciò chiedere nei confronti dell' di Pt_2 sostituirsi al datore di lavoro nel pagamento dei contributi (cfr. Cass. sez. L. n. 3491 del
14/02/2014 rv. 630041 - 01).
In secondo luogo, in caso di domanda, da parte del lavoratore, di condanna del datore di lavoro al versamento nei confronti dell' di contribuzione previdenziale, sussiste litisconsorzio Pt_2 necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102
c.p.c., come pacifico in giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. L. nn. 701 del 09/01/2024 rv. 669765 – 03
e 17320 del 19/08/2020 rv. 658831 – 01), laddove nella fattispecie l' non è stato citato in Pt_2 giudizio, con conseguente ulteriore profilo di inammissibilità della relativa domanda.
Correttamente, pertanto, l'impugnata sentenza ha omesso ogni motivazione al riguardo pronunciando nei limiti della domanda come formulata nel ricorso introduttivo.
Il motivo di appello in esame, avente ad oggetto domanda inammissibile, in quanto proposta tardivamente e senza regolare instaurazione del relativo contraddittorio, è pertanto palesemente inammissibile.
Ne segue l'infondatezza della doglianza di omessa pronuncia al riguardo, di cui al primo motivo di appello.
Il terzo motivo è fondato in rito, avendo l'impugnata sentenza omesso ogni motivazione circa la computabilità, nelle differenze retributive da riconoscersi al lavoratore, degli scatti di anzianità asseritamente maturati, ma infondato nel merito.
Difatti, l'art. 7 del titolo terzo del CCSL in atti, pacificamente applicato al rapporto di lavoro per cui è causa, prevede che il lavoratore può maturare, al più, sei scatti di anzianità biennali, e che in caso di passaggio a superiore qualifica il lavoratore conserva gli scatti maturati, il cui ammontare va riquantificato in base agli importi previsti per la qualifica superiore.
L'appellante, assunto alle dipendenze dell'appellata nel 1989, all'atto del passaggio alla superiore qualifica, riconosciutagli con la citata sentenza n. 113/2019 con decorrenza 2005, aveva pertanto già maturato (sin dal 2001) tutti i sei scatti di anzianità riconoscibili, e quindi, non ha diritto ad ulteriori scatti, ma solo alla riquantificazione dell'ammontare di essi in base agli importi previsti per il superiore livello conseguito.
Tale riquantitficazione risulta eseguita dall'appellata a decorrere dal novembre 2019, unitamente al riconoscimento del superiore livello ed all'adeguamento della retribuzione, in esecuzione della richiamata sentenza, come si rileva dal relativo foglio paga, e non vi è contestazione tra le parti sull'importo attribuito (che è comunque esatto, essendo stati riconosciuti al lavoratore €. 194,58, pari a sei volte l'importo di €. 32,43 previsto dall'art. 7 CCSL cit. per i lavoratori del 3° gruppo- seconda fascia, di appartenenza dell'appellante).
Quanto al periodo precedente, il CTU di primo grado, nel quantificare le differenze retributive maturate dall'appellante dal 2015 in poi, ha esattamente computato le retribuzioni spettantigli, includendo nell'ammontare delle retribuzioni mensili anche gli scatti di anzianità maturati (come evidente dal raffronto tra le tabelle retributive elaborate dal CTU -all. 3 e 4 alla relazione- e gli importi delle retribuzioni base, degli scatti di anzianità previsti dal CCSL e del superminimo individuale maturato dall'appellante).
Correttamente, pertanto, l'impugnata sentenza ha recepito, nella quantificazione delle differenze retributive riconosciute all'appellante, le conclusioni del c.t.u. nominato.
Il motivo di appello in esame è pertanto palesemente infondato.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
138/2023 in data 22/07/2024 del Tribunale di Sulmona in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13
c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 20/11//2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -