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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/05/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 13 maggio 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3687/2024
TRA
, (c.f. ), residente in Corigliano-Rossano Parte_1 C.F._1 alla via Cassiodoro, 6, snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco Basta, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar Controparte_1
n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carla De Gennaro, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 4.9.2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n. 03420249010593143/000 notificata in data 20.08.2024, per l'importo complessivo somma di € 5.185,43, limitatamente alle somme relative a contributi previdenziali.
Nello specifico, venivano impugnati anche i seguenti atti presupposti, gli avvisi di addebito n. 33420230000209307000; 33420230000320200000; 33420230000522570000;
33420230000522671000; 33420230000522772000; 33420230000522873000;
334202300005229740000.
Deduceva, tra l'altro, la prescrizione dei crediti vantati dall' e la non debenza delle CP_2
somme.
Contestava la regolarità delle notifiche.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Castrovillari, in funzione di Giudice del lavoro, l rassegnando le seguenti conclusioni: “- Controparte_1
annullare – con tutte le conseguenze di legge - l'intimazione di pagamento n. intimazione di pagamento n. 03420249010593143/000 notificata da Controparte_1
relativamente agli avvisi di addebito n. 33420230000209307000; 33420230000320200000; 33420230000522570000; 33420230000522671000; 33420230000522772000;
33420230000522873000; 334202300005229740000 avente ad oggetto revoca indennità di malattia anni 2013, 2014, 2016, nonché gli atti presupposti, per tutti i motivi indicati in premessa;
IN VIA SUBORDINATA
-accertare come dovute le eventuali minor somme rispetto a quelle contenute nell'atto impugnato;
In ogni caso con condanna della convenuta opposta, al pagamento delle spese e competenze di causa”.
Si costituiva in giudizio parte resistente contestando, in via preliminare, la carenza di CP_3 legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Evidenziava, inoltre, la tardività della spiegata opposizione.
Trattandosi di controversia avente carattere documentale, la causa viene decisa all'odierna udienza.
***
Lamenta l'opponente l'intervenuta prescrizione dei contributi e dei premi ma tale doglianza
– ed ancor più quella relativa alla “fondatezza della pretesa contributiva”-in quanto afferente al merito della pretesa, avrebbe dovuto essere proposta nei confronti degli enti impositori
(nella specie l' ) quale titolare del credito (cfr. in motivazione Cass. n. 11687/2008; Cass. CP_2
n. 12583/2013; Cass. n. 23984/2014; Cass. 708/2016 e, più di recente, Cass. Sez. n.
18812/2022), soggetti giuridici che, tuttavia, non sono stati evocati in giudizio nel caso che ci occupa.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 18812/2022) ha avuto modo di ribadire che “[..] le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con I. n. 265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del 2022) [..]”.
La richiamata pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU. 7514/2022), ha infatti precisato che: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”
La domanda giudiziale è stata dunque proposta nei confronti di soggetto (l'agente della riscossione) privo di legittimazione passiva, né è possibile procedere alla integrazione del contraddittorio, stante la carenza ab origine della corretta instaurazione del contraddittorio, che non può essere sanata successivamente.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, in ragione della sussistenza di contrasti risolti solo con la sentenza richiamata, possono essere compensate tra le parti del giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa le spese.
Castrovillari, 13-5-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 13 maggio 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3687/2024
TRA
, (c.f. ), residente in Corigliano-Rossano Parte_1 C.F._1 alla via Cassiodoro, 6, snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Rocco Basta, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, con sede in Roma, via Giuseppe Grezar Controparte_1
n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Carla De Gennaro, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 4.9.2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n. 03420249010593143/000 notificata in data 20.08.2024, per l'importo complessivo somma di € 5.185,43, limitatamente alle somme relative a contributi previdenziali.
Nello specifico, venivano impugnati anche i seguenti atti presupposti, gli avvisi di addebito n. 33420230000209307000; 33420230000320200000; 33420230000522570000;
33420230000522671000; 33420230000522772000; 33420230000522873000;
334202300005229740000.
Deduceva, tra l'altro, la prescrizione dei crediti vantati dall' e la non debenza delle CP_2
somme.
Contestava la regolarità delle notifiche.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Castrovillari, in funzione di Giudice del lavoro, l rassegnando le seguenti conclusioni: “- Controparte_1
annullare – con tutte le conseguenze di legge - l'intimazione di pagamento n. intimazione di pagamento n. 03420249010593143/000 notificata da Controparte_1
relativamente agli avvisi di addebito n. 33420230000209307000; 33420230000320200000; 33420230000522570000; 33420230000522671000; 33420230000522772000;
33420230000522873000; 334202300005229740000 avente ad oggetto revoca indennità di malattia anni 2013, 2014, 2016, nonché gli atti presupposti, per tutti i motivi indicati in premessa;
IN VIA SUBORDINATA
-accertare come dovute le eventuali minor somme rispetto a quelle contenute nell'atto impugnato;
In ogni caso con condanna della convenuta opposta, al pagamento delle spese e competenze di causa”.
Si costituiva in giudizio parte resistente contestando, in via preliminare, la carenza di CP_3 legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Evidenziava, inoltre, la tardività della spiegata opposizione.
Trattandosi di controversia avente carattere documentale, la causa viene decisa all'odierna udienza.
***
Lamenta l'opponente l'intervenuta prescrizione dei contributi e dei premi ma tale doglianza
– ed ancor più quella relativa alla “fondatezza della pretesa contributiva”-in quanto afferente al merito della pretesa, avrebbe dovuto essere proposta nei confronti degli enti impositori
(nella specie l' ) quale titolare del credito (cfr. in motivazione Cass. n. 11687/2008; Cass. CP_2
n. 12583/2013; Cass. n. 23984/2014; Cass. 708/2016 e, più di recente, Cass. Sez. n.
18812/2022), soggetti giuridici che, tuttavia, non sono stati evocati in giudizio nel caso che ci occupa.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 18812/2022) ha avuto modo di ribadire che “[..] le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con I. n. 265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del 2022) [..]”.
La richiamata pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SS.UU. 7514/2022), ha infatti precisato che: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”
La domanda giudiziale è stata dunque proposta nei confronti di soggetto (l'agente della riscossione) privo di legittimazione passiva, né è possibile procedere alla integrazione del contraddittorio, stante la carenza ab origine della corretta instaurazione del contraddittorio, che non può essere sanata successivamente.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, in ragione della sussistenza di contrasti risolti solo con la sentenza richiamata, possono essere compensate tra le parti del giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa le spese.
Castrovillari, 13-5-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone