TRIB
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/06/2025, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Tommaso Sdogati ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 965 / 2025, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 ne, gi lettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto legale in Genova, Via alla Porta agli Archi n. 3 / 14;
RICORRENTE contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
); CP_2 P.IVA_1
( ; CP_3 C.F._3
); Controparte_4 P.IVA_2
RESISTENTI CONTUMACI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. e 170 T.U.S.G., Parte_1 impugnava il decreto di liquidazione del proprio comp procedimento per A.T.P. R.G. n. 9276/2024 – VI Sezione – Giudice Dott.ssa Patrizia Cazzato – in data 10/01/2025 e comunicatogli in pari data. Deduceva che nel suddetto procedimento veniva nominato c.t.u. con l'incarico di rispondere al quesito “Dica il ctu visionati i luoghi e gli atti di causa quali opere siano state realizzate e se sussistano i vizi indicati nella perizia di parte (doc. 7); indichi altresì i costi per eliminare i vizi riscontrati e per terminare le opere;
dica altresì se le opere rispondano ai requisiti di congruità come da d.l. 157/2021 e successive modificazioni”; che terminate le operazioni peritali depositava l'elaborato finale e la relativa istanza di liquidazione parcella, motivando le distinte somme richieste a titolo di onorari a percentuale ex art. 11 D.M. 30/5/2002 per euro 10.852,06, di onorari ex art. 12 D.M. 30/5/2002 per euro 900,00 e di spese anticipate per euro 87,76, per un importo complessivo di euro 11.839,82 oltre CNPAIA e IVA;
che veniva invece liquidato un compenso per l'attività svolta la somma di euro 2.418,12 per onorari (ex art. 1 D.M. 30/5/2002) ed euro 87,76 per spese oltre I.V.A. ed oneri previdenziali, detratto l'eventuale acconto medio tempore percepito, motivando nel seguente modo: “considerato che il 1 quesito oggetto della consulenza non rientra nelle previsioni di cui all'art. 11 né in quelle ex art. 12 D.M. 30.05.2002 e che, pertanto, deve ritenersi applicabile il criterio delle vacazioni;
considerato il numero massimo di quattro vacazioni per 49 giornate lavorative (totale vacazioni: 196); ritenuto che l'incarico presenta profili di complessità tali da giustificare l'aumento dell'onorario fino al 50% ex art. 52 D.M. 30/5/2002”. Articolava, al riguardo, diversi motivi di opposizione. Con un primo motivo, deduceva la violazione e l'omessa applicazione degli artt. 11 e 12 D.M. 30.05.2002 in quanto il Giudice aveva erroneamente escluso che il quesito oggetto della consulenza non fosse ricompreso fra quelli governati dalle suddette norme, tra l'altro in modo apodittico e senza alcuna motivazione;
che infatti l'incarico di c.t.u. veniva espletato nell'ambito di un procedimento per accertamento tecnico preventivo avente, quale oggetto, un appalto privato di opere;
che le attività chieste al c.t.u. e svolte dal medesimo avevano comportato diversi accertamenti dello stato e delle condizioni dell'immobile oggetto dell'appalto, delle caratteristiche dello stesso, degli interventi effettuati, del loro valore, dei vizi delle opere riscontrati ai fini di quantificare i costi per la loro eliminazione e per la ultimazione dei lavori, tutte attività che rientrerebbero a pieno titolo fra quelle contemplate all'art. 11, a cui si faceva riferimento nell'istanza di liquidazione della propria parcella. Deduceva, inoltre, che ai fini della richiesta del proprio compenso, il quesito veniva considerato in modo unitario e l'accertamento come unico, applicando quindi l'art. 11 sulla somma dei valori accertati in risposta al punto primo e al punto secondo del quesito e senza applicare il massimale corrispondente al valore complessivo dell'appalto e senza chiedere alcuna maggiorazione ex art. 52 D.P.R. 115/2002; che la circostanza secondo la quale il ricorrente nell'Atp. abbia indicato il valore di causa come “indeterminabile” ai fini del pagamento del contributo unificato non comporterebbe che anche la causa stessa abbia un valore “indeterminato”, in quanto esso chiaramente può emergere all'esito dell'istruzione probatoria del giudizio;
che quindi nella quantificazione del suddetto onorario ex art. 11 D.M. 30.05.2002 veniva correttamente applicata, da parte dell'odierno ricorrente, l'aliquota massima prevista dall'art. 11 succitato ed una maggiorazione del 25% per la complessità dell'incarico, deducendo altresì che tale complessità veniva implicitamente riconosciuta avendo il Giudice del procedimento N.RG. 9276/2024 operato una maggiorazione del 50%. Proseguiva affermando che l'oggetto della consulenza rientrava, altresì, nelle previsioni di cui all'art. 12 D.M. 30.05.2002 poiché, per l'espletare l'incarico e individuare e contestualizzare le opere realizzate, si rendeva necessario praticare accesso ed estrarre atti depositati presso la P.A., darne compiuto esame e riferimento nell'ambito dell'appalto, così come riferito al paragrafo 6.1.3 della relazione definitiva;
che tale attività, come da corrente prassi anche di questo Tribunale (cfr. la D.O. n.25/2021 sez. VII Civile) è da considerarsi remunerabile ai sensi dell'art. 12 c.1 DM 30.05.2022 ed è stata quantificata, pur se articolata nell'esame di vari progetti, in maniera unitaria. Con un secondo motivo di opposizione, deduceva l'erronea applicazione del criterio c.d. a vacazioni per la quantificazione del compenso dovuto, dato che quest'ultimo sarebbe criterio residuale rispetto a quello a percentuale, potendosi 2 ricorrere ad esso solo quando manca una specifica previsione della tariffa o quando, in relazione alla natura dell'incarico e al tipo di accertamento richiesto dal Giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio a percentuale. Per tali motivi, così concludeva: A) Annullare e/o revocare e/o riformare il decreto di pagamento di spese liquidate al C.T.U. Ing. nel procedimento per A.T.P. R.G. Parte_1
n. 9276/2024 – VI Sezione – Giudice azzato – in data 10/01/2025 e comunicato al ricorrente in pari data, per i motivi esposti nella premessa e, conseguentemente, annullare la liquidazione operata a vacazione;
B1) In accoglimento dell'istanza di liquidazione depositata dal ricorrente, rideterminare i compensi in base al criterio a percentuale di cui all'art. 11 D.M. 30.05.2002, maggiorati del 25% ai sensi dell'art. 52 D.P.R. n.115/2002, e in base all'art. 12 D.M. 30.05.2002, confermando la liquidazione delle spese operata dal Giudice nel decreto opposto;
B2) Conseguentemente liquidare a favore dell'ing. quale corrispettivo per le Parte_1 prestazioni professionali svolte la somma di euro 1 uro 87,76 per spese, oltre oneri di legge, o quella meglio vista che dovesse risultare in corso di causa. C) Con vittoria delle spese di lite”. Con decreto depositato in data 10.02.2025 veniva fissata udienza di discussione al giorno 27.05.2025, concedendo termine sino al 19.02.2025 per la notifica, alle controparti, del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza. All'udienza del 27.05.2025 venivano preliminarmente esaminate le relate di notifiche depositate dal ricorrente e, per l'effetto, dichiarata la contumacia di tutte le parti resistenti;
inoltre, udite le deduzioni del ricorrente, la controversia veniva trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 281 sexies ed art. 281 terdecies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione dirimente per la risoluzione del caso di specie risulta essere la riconducibilità o meno dell'attività professionale compiuta dal consulente tecnico nell'alveo degli artt. 11 e 12 D.M. Giustizia del 30.05.2002. Al riguardo, ritiene il Tribunale che il ricorso agli onorari a tempo non si adatti alla particolare fattispecie in esame, in quanto tale metodo liquidatorio è residuale rispetto al generale ricorso agli onorari a percentuale per le voci “tabellate”, cioè per le materie specificamente menzionate nel suddetto D.M. Infatti, tale generale criterio di prevalenza può essere derogato ricorrendo alla liquidazione cd. a vacazioni quando non siano previste voci tabellate specifiche o analogicamente applicabili, ovvero quando non sia possibile determinare un valore di riferimento. Costituisce infatti principio di diritto consolidato quello secondo il quale “il criterio di determinazione dell'onorario in base alle vacazioni di cui alla L. 08/07/1980, n. 319, art. 4 può trovare applicazione solo in via sussidiaria e residuale, ove manchi una previsione delle tariffe e non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione delle ipotesi tipiche di liquidazione in base al criterio degli onorari fissi o variabili (Cass. Civ. n. 22714/2018) e “nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti deve essere applicato il criterio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di 3 liquidazione secondo il criterio della percentuale. La decisione di liquidare gli onorari a tempo e non a percentuale è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata (Cass. Civ. n. 23418/2019)”. Tali principi di diritto vanno applicati al caso di specie e, al riguardo, richiamando il quesito di cui alla consulenza tecnica d'ufficio demandata all'odierno ricorrente: Dica il ctu visionati i luoghi e gli atti di causa quali opere siano state realizzate e se sussistano i vizi indicati nella perizia di parte (doc. 7); indichi altresì i costi per eliminare i vizi riscontrati e per terminare le opere;
dica altresì se le opere rispondano ai requisiti di congruità come da d.l. 157/2021 e successive modificazioni;
va affermato che la tipologia di indagine commissionata dal Tribunale di Genova nel procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. N.RG. 9276/2024, volta ad individuare la realizzazione di immobili, le loro caratteristiche e la presenza di eventuali vizi di costruzione, sia suscettibile di essere ricondotta all'interno della specifica previsione nel regolamento tariffario del 2002, dal momento che la voce “consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie” di cui all'art. 11 del D.M. definisce con estrema ampiezza tutte le indagini peritali occorrenti su fabbricati per venire a capo delle problematiche che di volta in volta essi presentano. Può trattarsi di problemi progettuali, costruttivi oppure di ammaloramenti o distacchi intervenuti nel corso del tempo per effetto di attività umane o di incuria, ma l'ampia nozione in esame per certo rimanda e richiede una specifica conoscenza delle tecniche costruttive e ricostruttive relative alle
“costruzioni edilizie”. Per quanto si è potuto appurare, la giurisprudenza di legittimità non sembra aver mai fornito una definizione dell'intero campo applicativo dell'art. 11, preoccupandosi però di definire il confine tra le indagini tecniche sulle opere edilizie ed i riscontri specialistici che, sugli stessi manufatti, vanno invece ricondotti al primo comma del successivo art. 12. A tali fini dispositivi, Cass. Civ. n. 7766/2013 ha convalidato l'opzione liquidatoria per l'art. 11 anziché per il successivo art. 12 del D.M., rilevando che il Tribunale a quo, nell'applicare alla fattispecie concreta sottopostagli l'art. 11 citato, “… si era attenuto a principi corretti, in quanto l'incarico affidato al consulente riguardava, oltre che la verifica in ordine al completamento ed alla regolare esecuzione dei lavori di costruzione del fabbricato, anche il riscontro circa la presenza di eventuali vizi e difetti dell'opera e circa la loro quantificazione sul costo dei lavori, operazioni che non rientrano nella previsione dell'art. 12”. In tale vicenda, all'evidenza, si parlava di inadempimenti contrattuali ma ciò che pare significativo è che si dovessero constatare, rilevare e stimare peritalmente eventuali conseguenze negative derivanti dallo stato dei manufatti: un'indagine per nulla diversa, ontologicamente, da quella che è stata svolta nell'accertamento tecnico preventivo N.RG. 9276/2024. Da qui la piena applicabilità dell'art. 11 D.M. 30.05.202 così come richiesto dal c.t.u. ricorrente. Affermato ciò, in punto di individuazione del corretto scaglione di valore cui parametrare la richiesta di liquidazione, va richiamata in primo luogo la distinzione tariffaria tra settore penale e settore civile in quanto, in base all'art. 1 del D.M. 30.05.2002, per la determinazione degli onorari a percentuale in ambito civile si ha riguardo “per la consulenza tecnica, al valore della controversia”; il che costituisce 4 preciso rimando all'art. 10 c.p.c. che, a sua volta, fa riferimento alla domanda proposta. Orbene, seppure la domanda per atp del ricorrente (doc. 7 ric.) risulti di CP_1 valore indeterminato così come da dichiarazio rocuratore legale di quest'ultimo, nondimeno è possibile individuare una quantificazione per relationem in quanto al ricorso ex art. 696 bis c.p.c. veniva acclusa la consulenza tecnica di parte che determinava “come da relazione estimativa che si produce (doc. 2) redatta in data 6 Novembre 2021, l'importo dei lavori di rifacimento delle facciate e dei balconi del fabbricato sito in Genova, Via Verona 8, venne determinato a corpo in euro 619.191,00, importo comprensivo di IVA pari al 10%, costi di gestione pratiche ed oneri finanziari pari al 19% ed oneri tecnici pari al 16,663%”. Tale importo dell'appalto privato risulta quindi essere il parametro sulla cui base individuare l'onorario dovuto al consulente tecnico applicando gli scaglioni previsti dall'art. 11 D.M. 30.05.2002. Ebbene, considerando che non appaiono risultare, dagli atti, fatti o elementi idonei a giustificare l'aumento richiesto dal consulente tecnico nella propria istanza di liquidazione (doc. 7 ric.) ai sensi degli artt. 51, 52 e 54 D.P.R. n. 115/2002, l'importo corretto da liquidare in favore del consulente tecnico ammonta ad euro 8.681,65 oltre euro 87,60 per spese anticipate e sostenute ed oltre euro 700,00 – e non euro 900,00 - per attività rientrante nell'art. 12 co.
2. Il massimo tariffario si giustifica con il fatto che si deve ancora ricorrente a valori economici fermi al 2002, circostanza già oggetto di censura da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 166 del 2022) per il mancato adeguamento triennale previsto dalla norma regolamentare. In relazione al compenso previsto dall'art. 12 co. 2, invece, la sua liquidazione si giustifica in base al fatto che la risposta al quesito conferito ha comportato l'esecuzione di rilievi planimetrici necessari per poter comprendere la realizzazione delle opere di cui all'appalto e, al riguardo, la somma di euro 700,00 richiesta dal ctu di ritiene in linea con le normali liquidazioni operate da tutte le Sezioni del Tribunale per questo genere di riscontri grafici. Si veda, in particolare, la Disposizione organizzativa n. 25 del 2001 di questa VII Sezione inerente le liquidazioni ordinarie in favore degli esperti stimatori. La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e le stesse vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della presente controversia e dell'attività difensiva espletata. Al riguardo, nessuna delle parti contendenti nell'accertamento tecnico preventivo, ove veniva redatta la relazione peritale da parte dell'odierno ricorrente, ha spontaneamente aderito alla richiesta di riliquidazione dei compensi del c.t.u. e, pertanto, si configura una loro soccombenza nella misura in cui si è sopra ritenuta fondata la richiesta di maggiori compensi spettanti al professionista. Facendo applicazione del D.M. 147/2022 e considerando che lo scaglione di riferimento è dato dalla differenza tra la precedente liquidazione e l'odierna - euro 9.469,25 – euro 2.505,72 – e, quindi, lo scaglione di riferimento risulta essere quello
“da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00” di cui alla tabella n. 2 allegata al suddetto D.M.; esclusi i compensi per la fase istruttoria che non ha avuto luogo e ridotti tutte le relative voci di compenso del 50% in ragione della semplicità delle questioni 5 trattate, la somma finale da liquidare in favore del procuratore legale del ricorrente va individuata in euro 1.698,50 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel ricorso iscritto al N.RG. 965/2025 promosso da Pt_1
contro , ed
[...] Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
così provvede:
[...]
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ridetermina in euro 8.681,65 i compensi spettanti all'Ing. in base all'art. 11 D.M. 30.05.2002 ed in Parte_1 euro 700,00 i compensi spettanti a quest'ultimo in base all'art. 12 D.M. 30.05.2002, il tutto oltre accessori di legge se dovuti nonché interessi legali decorrenti dalla liquidazione e fino al saldo. Ferme le spese non imponibili, euro 87,60, già riconosciute con precedente decreto del 10.01.2025;
- condanna quindi , ed Controparte_1 CP_2 CP_3 [...]
, la r Controparte_4
a quanto già liquidato dal G.I. dott.ssa Cazzato con decreto del 10.01.2025;
- condanna , ed Controparte_1 CP_2 CP_3 [...] ro t te in f Controparte_4 he si quantificano in euro 1.698,50 per compenso professionale oltre accessori di legge.
Genova, 20.06.2025
Il Giudice
Dott. Tommaso Sdogati
6