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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 2421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2421 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del g.o.p. Carmela Caranna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12093 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Palermo, Via G. Carducci, n.2, C.F._1 presso lo Studio dell'avv. Cina' Daniela, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura in atti
OPPONENTE
E
, nata in [...], il 1° luglio 1978, C.F. CP_1 C.F._2
, elettivamente domiciliata in Bolzano, Via Rosmini, n. 11, presso lo studio
[...] dell'avv. Cipolla Giovanna, che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 7 maggio 2025, le parti concludevano mediante il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione a precetto notificato il 4 ottobre 2024,
[...]
ha convenuto in giudizio al fine di dichiarare Pt_1 CP_1
l'insussistenza del credito dalla stessa vantato.
A fondamento dell'opposizione, il deduceva l'integrale pagamento della Pt_1 somma precettata, nonché la mancanza di prova documentale dei versamenti relativi alle mensilità di ottobre 2023 e di marzo 2024, poiché corrisposte in contanti. In ogni caso, in considerazione delle spese sostenute per pranzi, cene e per acquisti effettuati a favore della figlia minorenne, sosteneva l'opponente che non avrebbe dovuto versare neppure le somme per le quali sarebbero mancate le prove dei versamenti.
Tribunale di Palermo
Più precisamente, sosteneva l'attore che, a seguito di un allontanamento della dalla casa coniugale, unitamente alla figlia minorenne dei coniugi, il CP_1 Pt_1 aveva dovuto sporgere denuncia. Ciò aveva portato, a distanza di due anni, ad un ritrovamento della minore che viveva, unitamente alla madre, in Francia. Dal
2022 quindi, il si sarebbe periodicamente recato in Francia per Pt_1 frequentare la figlia.
L'opponente, in ragione di quanto sopra, avrebbe versato l'importo dovuto – in base alla sentenza resa dal Tribunale ab intestato a conclusione del giudizio di separazione giudiziale – mediante MoneyGram;
infatti, sostiene l'attore, la CP_1 non avrebbe voluto mai comunicare un sistema per l'accredito dell'importo di mantenimento, poiché ciò avrebbe causato, per la convenuta, la perdita del beneficio di contributi assistenziali previsti nel Paese di residenza, nonché la perdita dell'alloggio popolare.
Sostiene l'opponente di aver provveduto al versamento delle somme per le mensilità di novembre e dicembre 2023, gennaio, febbraio, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2024, evidenziando che, a seguito di ciascun versamento, egli provvedeva ad inviare evidenza del versamento alla CP_1 mediante messaggio whatsapp.
Dalla produzione documentale, mancherebbe prova del pagamento relativo al mese di ottobre 2023 e a quello di marzo 2024, poiché corrisposti in contanti, in occasione delle visite alla figlia in Francia. Pt_2
Eccepisce il la carenza di rituale procura ad litem rilasciata per il Pt_1 procedimento di opposizione a precetto. Chiedeva, quindi, la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c., in ragione dei motivi fondanti l'opposizione.
Chiedeva pure, il che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del Pt_1 titolo, per le motivazioni indicate nell'atto di opposizione, si ritenesse nullo o inefficace l'atto di precetto, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 dicembre 2024, si costituiva in giudizio la la quale, in primis, evidenziava la presenza della CP_1 procura ad litem sin dalla formazione dell'atto di precetto;
medesima procura veniva utilizzata per la richiesta di visibilità del presente procedimento.
Nel merito, rappresentava la convenuta come i pagamenti riferiti dall'opponente non fossero effettivi, poiché il avrebbe revocato gli ordini Pt_1 di pagamento, subito dopo averli di volta in volta effettuati: a riprova di ciò, ella produceva richiesta effettuata a MoneyGram International onde ottenere l'estratto
Tribunale di Palermo 2 conto dei versamenti effettuati da parte dell'opponente a suo beneficio (vgs documenti allegati ai nn. 7,8,9).
L'opposta si opponeva, quindi, alla compensazione di quanto speso dal padre a favore della figlia, per il carattere alimentare dell'assegno di mantenimento.
Chiedeva, la preliminarmente, la revoca della sospensione dell'efficacia CP_1 esecutiva del titolo;
quindi, dichiararsi la sussistenza di idonea procura per il presente procedimento.
Chiedeva ancora, nel merito, il rigetto dell'opposizione, con condanna di controparte al pagamento delle spese di giudizio, anche ex art. 96 c.p.c..
*
All'udienza del 7 maggio 2025, trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., il procedimento era posto in decisione, avendo le parti provveduto al deposito degli atti ex art. 189 c.p.c. e alle note d'udienza.
§§§
Si ravvisa l'infondatezza dell'opposizione proposta, per i motivi che seguono.
E' logicamente preliminare affrontare la questione della sussistenza della procura ad litem rilasciata dalla convenuta al proprio difensore.
Dagli atti del giudizio, più precisamente dal documento 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta all'opposizione al precetto, si evince come la procura ad litem – valida anche per l'eventuale giudizio di opposizione all'atto di precetto – sia stata correttamente rilasciata dalla convenuta. Il medesimo documento si ritrova poi allegato all'istanza di visibilità depositata dal procuratore della convenuta al fascicolo telematico in data 26 novembre 2024, sicchè, in assenza di un atto querelatorio che dimostri il falso del documento de quo, può ritenersi la sussistenza ab origine della procura ad litem rilasciata dalla al difensore. CP_1
Passando al merito della vicenda, non possono ritenersi provati i versamenti dedotti dal a favore della la quale ha, invece, prodotto in giudizio Pt_1 CP_1 estratto conto – direttamente acquisito da MoneyGram International – da cui si evince inconfutabilmente come sia giunto all'opposta un unico accredito, nel periodo intercorso fra gli anni dal 2017 al 2024, pari ad €300,00, in data 12 dicembre 2023. Se ne trae che, mentre le ricevute prodotte dal dimostrano Pt_1 solo degli accrediti, ben revocabili ai sensi dell'art. 5 delle Condizioni Contrattuali prodotte da parte convenuta al documento n. 10 (“art. 5 – Rimborsi. 1.
L'Ordinante, esclusivamente nella stessa giornata in cui ha accettato la Pt_3 richiesta di trasferimento internazionale di fondi, ha la facoltà di chiedere,
Tribunale di Palermo 3 presso il medesimo Ufficio Postale in cui è stata accettata detta richiesta,
l'annullamento della stessa previa obbligatoria presentazione della ricevuta
COPIA CLIENTE rilasciatagli dall'Ufficio Postale come previsto all'art. 2 comma
7, salvo che i fondi trasferiti non siano già stati pagati al beneficiario”), l'estratto conto proveniente da MoneyGram International dimostra inequivocabilmente che l'unico accredito effettivo, dal 2017 al 2024, è quello pari ad € 300,00, di cui si è detto.
In relazione al fatto che il abbia sostenuto delle spese in favore della Pt_1 figlia minorenne e che queste andrebbero a compensare il mancato versamento dell'assegno di mantenimento, devesi evidenziare che non può prescindersi dal costante principio, ribadito dalla Suprema Corte sin dalla pronuncia n.23569/2016 (ex pluribus), secondo cui ““Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti”, ditalchè, in claris non fit interpretatio.
Sulla base di quanto sopra, non può avere seguito la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata da parte opponente.
Medesima richiesta è stata proposta anche da parte opposta.
Orbene, anche solo in considerazione della condotta di parte opponente, ben conscio di non aver provveduto all'effettivo versamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia minorenne per quanto su motivato, sussiste - se non la mala fede - quantomeno la colpa grave della parte attrice, nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che le avrebbe consentito di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda.
La condotta di cui sopra, quindi, è meritevole di sanzione ex art. 96, comma terzo,
c.p.c., in quanto integra un abuso dello strumento processuale in violazione dell'interesse pubblico al buon andamento della giurisdizione ed alle esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso e in quanto dà luogo a un danno a carico della controparte che è colpita da un ingiusto procedimento.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza espresso dall'art. 91 c.p.c., le spese di lite vanno poste a carico di e sono liquidate come in dispositivo. Parte_1
Tribunale di Palermo 4
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
nei confronti di così provvede: Pt_1 CP_1
1) Rigetta l'opposizione per quanto in motivazione;
2) condanna a pagare a la somma di € 500,00 a Parte_1 CP_1 titolo di responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
3) condanna al pagamento, in favore dell'opponente Parte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida in € 850,00 per compensi professionali, CP_1 oltre spese vive sostenute, rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute, come per legge.
Palermo, lì 3 giugno 2025
IL G.O.P.
Carmela Caranna
Tribunale di Palermo 5