Trib. Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 2421
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Sentenza 3 giugno 2025

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Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, ha deciso la causa iscritta al n. 12093/2024, promossa dall'opponente contro l'opposta in seguito a un atto di opposizione a precetto. L'opponente ha contestato l'insussistenza del credito vantato dall'opposta, deducendo l'integrale pagamento della somma precettata e la mancanza di prova documentale per le mensilità di ottobre 2023 e marzo 2024, corrisposte in contanti durante visite alla figlia minorenne in Francia. Ha altresì argomentato che, considerando le spese sostenute per la figlia, non avrebbe dovuto versare le somme per le quali mancava la prova dei pagamenti. L'opponente ha inoltre eccepito la carenza di procura ad litem in capo all'opposta per il presente procedimento e ha richiesto la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. L'opposta, costituendosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito la sussistenza di una procura ad litem valida sin dalla formazione dell'atto di precetto e ha contestato nel merito l'effettività dei pagamenti dedotti dall'opponente, producendo un estratto conto MoneyGram International da cui emergeva un unico accredito di €300,00 nel periodo 2017-2024. Ha altresì opposto la compensazione delle spese sostenute dall'opponente con l'assegno di mantenimento, data la sua natura alimentare, e ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.

Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ritenendo infondate le argomentazioni dell'opponente. In via preliminare, ha accertato la sussistenza di una procura ad litem valida rilasciata dall'opposta al proprio difensore, come dimostrato dalla documentazione prodotta. Nel merito, ha considerato non provati i versamenti dedotti dall'opponente, evidenziando che le ricevute da lui prodotte attestavano solo accrediti revocabili, mentre l'estratto conto MoneyGram International confermava un unico accredito effettivo di €300,00 nel periodo 2017-2024. Il Giudice ha ribadito il principio giurisprudenziale consolidato secondo cui l'assegno di mantenimento per i figli ha carattere alimentare e non è suscettibile di compensazione con altri crediti. Pertanto, la richiesta di compensazione avanzata dall'opponente è stata disattesa. Riguardo alle richieste di condanna ex art. 96 c.p.c., il Tribunale ha condannato l'opponente al pagamento della somma di €500,00 a titolo di responsabilità aggravata, ravvisando in capo allo stesso una colpa grave nell'aver agito pur essendo consapevole dell'infondatezza della propria domanda. Le spese di lite sono state poste a carico dell'opponente soccombente e liquidate come da dispositivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 2421
    Giurisdizione : Trib. Palermo
    Numero : 2421
    Data del deposito : 3 giugno 2025

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