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Ordinanza 30 marzo 2025
Ordinanza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, ordinanza 30/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
Sezione lavoro
Il Giudice, dott.ssa Giovanna Campanile, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del giorno 27 marzo 2025; esaminati gli atti di causa e uditi i procuratori delle parti;
PREMESSO
Con ricorso ex art. 700, c.p.c. rappresenta di lavorare dal 16.5.2024 alle Parte_1
dipendenze della con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con le mansioni di Pt_2
tecnico della riabilitazione psichiatrica;
di essere stata assegnata alla sede di Acquaviva delle Fonti presso l'UOSVD di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza della a seguito CP_1
di procedura di mobilità compensativa con il collega;
di assistere in Andria la Controparte_2
nonna che versa in condizione di grave disabilità (invalido grave al 100%) e che con Persona_1
lei convive.
Chiede, pertanto, di poter usufruire di un avvicinamento alla propria residenza, ad esempio con destinazione Corato.
La si difende rappresentando che la lavora presso di sé da brevissimo Pt_2 Pt_1
tempo a seguito di mobilità compensativa;
che solo dopo aver preso servizio ha rappresentato di assistere la nonna.
Si oppone, quindi, all'accoglimento del ricorso.
La domanda cautelare è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Non sussiste il fumus boni iuris vantato dal ricorrente.
L'art. 33, comma 5, L. 104/92, nel riconoscere il diritto del lavoratore a lavorare in luogo prossimo alla residenza dell'assistito, limita lo stesso nel senso che tanto può essere riconosciuto
“ove possibile”, ossia compatibilmente con le esigenze organizzative del datore di lavoro.
Orbene, nel caso di specie la ha chiarito che la è pervenuta a lavorare Pt_2 Per_2
presso di essa a seguito di scambio provenendo da Caserta;
che - qualora la destinasse diversamente
- non avrebbe possibilità di ricoprire il posto precedentemente occupato dal dipendente trasferito per mobilità a Caserta (e cioè quello di Acquaviva delle Fonti); che non può lasciare scoperta detta ultima sede.
1 Si tratta di ragioni fondate ed ostative alla richiesta della Per_2
L'istanza cautelare deve essere rigettata.
La regolamentazione delle spese di lite è affidata al dispositivo
P.Q.M.
rigetta la domanda cautelare;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.800, oltre oneri riflessi.
Si comunichi.
Bari, 30 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
2
Sezione lavoro
Il Giudice, dott.ssa Giovanna Campanile, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del giorno 27 marzo 2025; esaminati gli atti di causa e uditi i procuratori delle parti;
PREMESSO
Con ricorso ex art. 700, c.p.c. rappresenta di lavorare dal 16.5.2024 alle Parte_1
dipendenze della con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con le mansioni di Pt_2
tecnico della riabilitazione psichiatrica;
di essere stata assegnata alla sede di Acquaviva delle Fonti presso l'UOSVD di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza della a seguito CP_1
di procedura di mobilità compensativa con il collega;
di assistere in Andria la Controparte_2
nonna che versa in condizione di grave disabilità (invalido grave al 100%) e che con Persona_1
lei convive.
Chiede, pertanto, di poter usufruire di un avvicinamento alla propria residenza, ad esempio con destinazione Corato.
La si difende rappresentando che la lavora presso di sé da brevissimo Pt_2 Pt_1
tempo a seguito di mobilità compensativa;
che solo dopo aver preso servizio ha rappresentato di assistere la nonna.
Si oppone, quindi, all'accoglimento del ricorso.
La domanda cautelare è infondata e, pertanto, non può essere accolta.
Non sussiste il fumus boni iuris vantato dal ricorrente.
L'art. 33, comma 5, L. 104/92, nel riconoscere il diritto del lavoratore a lavorare in luogo prossimo alla residenza dell'assistito, limita lo stesso nel senso che tanto può essere riconosciuto
“ove possibile”, ossia compatibilmente con le esigenze organizzative del datore di lavoro.
Orbene, nel caso di specie la ha chiarito che la è pervenuta a lavorare Pt_2 Per_2
presso di essa a seguito di scambio provenendo da Caserta;
che - qualora la destinasse diversamente
- non avrebbe possibilità di ricoprire il posto precedentemente occupato dal dipendente trasferito per mobilità a Caserta (e cioè quello di Acquaviva delle Fonti); che non può lasciare scoperta detta ultima sede.
1 Si tratta di ragioni fondate ed ostative alla richiesta della Per_2
L'istanza cautelare deve essere rigettata.
La regolamentazione delle spese di lite è affidata al dispositivo
P.Q.M.
rigetta la domanda cautelare;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.800, oltre oneri riflessi.
Si comunichi.
Bari, 30 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
2