Articolo 27 della Costituzione
Articolo 26Articolo 28
Versione
1 gennaio 1948
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Versione
25 ottobre 2007
Art. 27.
La responsabilita' penale e' personale.
L'imputato non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non e' ammessa la pena di morte (( . . . )) .


Entrata in vigore il 25 ottobre 2007
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