Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Civile- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LA STELLA
- Presidente-
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
- Consigliere ausiliario 3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di lavoro, in grado di appello, iscritta al N. 115 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2021, avverso la sentenza n. 2749/2020(RG 1358/2020) pronunciata dal giudice del lavoro di
Taranto in materia di opposizione all'esecuzione, promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte 1
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte 2 rappr. e dif. dall' avv. L. ALESII
-Appellante- contro
CP 3 quali eredi di Controparte_1 CP 2 Per 1
Rappr. e difesi dagli avv.ti M. SPAGNULO, C. SANTORO, M. SANTORO
-Appellate
OGGETTO: "opposizione all'esecuzione"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 8/4/2021 le società in epigrafe indicate hanno impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto ha accolto la loro opposizione a precetto annullandolo, in accoglimento del loro secondo motivo di opposizione Hanno insistito affinchè la Corte d'appello accogliesse il primo motivo di opposizione concernente l'inesistenza del titolo esecutivo. Si sono costituiti gli appellati chiedendo il rigetto dell'appello. Con nota depositata il 2/1/2025 le parti hanno dato atto di avere raggiunto un accoro transattivo in relazione alle varie cause pendenti tra le parti, tra cui la presente, rinunciando contestualmente a proseguire i giudizi, chiedendo dichiararsi
Deve dunque dichiararsi cessata la materia del contendere con riguardo all'appello proposto, non essendo più necessaria una pronuncia del giudice su quanto formava oggetto dell'impugnazione.
Ciò in quanto, ove un fatto sopravvenuto elimini ogni contrasto tra le parti, vi è difetto di interesse a proseguire il processo e ad ottenere la pronuncia (ex pluribus, Cass. Civ.
5.6.95 n. 6304), costituendo la cessazione della materia del contendere il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa appunto venire meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio (Cass. Lav.
13.3.99 n. 2268) fino alla sua naturale definizione (così, da ultimo, Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048).
La cessazione della materia del contendere può definirsi infatti come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto (gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere invero di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti, quali la rinuncia alla pretesa o all'azione,
l'adempimento spontaneo, la transazione o la conciliazione) che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Resta da valutare la questione del regolamento delle spese, da risolvere disponendo la compensazione delle spese, stante l'accordo delle parti costituite sul punto.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Taranto, 8/1/2025
Il Relatore Il Presidente
dott.ssa A. Lastella Dott.ssa R.Di Todaro