Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/10/2005, n. 20336
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Sentenza 21 ottobre 2005

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Le pensioni anticipate sono equiparate - quanto alla disciplina del cumulo con i redditi da lavoro autonomo - alle pensioni di anzianità, per le quali vigeva la regola del cumulo solo nella misura del cinquanta per cento (art.10, comma 6, d.lgs. n.503 del 1992, come modificato dall'art. 11, comma 9 della legge n. 537 del 1993); nell'ambito di applicazione della disposizione transitoria - che prevedeva il diritto al cumulo integrale esclusivamente per coloro i quali, alla data del 31 dicembre 1994 erano titolari di pensione, ovvero, alla medesima data, avevano i requisiti minimi per la pensione di anzianità o di vecchiaia (art.10, comma 8 del d.lgs. n. 503 del 1993) - rientrano i beneficiari del pensionamento anticipato di cui all'art.10 della legge n.451 del 1994, di conversione del d.l. n.299 del 1994, il cui rapporto è estinto per legge al 31 dicembre 1994, giacchè, attraverso la maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva prevista dalla legge - hanno acquisito i requisiti contributivi minimi per la pensione di anzianità al 31 dicembre 1994. Né l'interpretazione adottata presenta dubbi di legittimità costituzionale, attesa la peculiarità della disciplina transitoria che ricollegando l'esistenza del diritto ad un mero dato temporale non lede il principio di uguaglianza, ponendosi come mero fatto collegato al fluire del tempo (v. Corte Cost. nn. 374 del 2002, 311 del 1995 e 6 del 1994).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/10/2005, n. 20336
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20336
    Data del deposito : 21 ottobre 2005

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