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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/04/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1954/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 1954/2024 promossa da:
, nata a [...] in data [...], c.f. Parte_1
, e residente in [...], corso Vercelli n. 36, elettivamente domiciliata in C.F._1
Novara, corso Cavour n. 4, presso lo studio dell'avv. CAPPA PAOLA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
E
, nato a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, e residente in [...], elettivamente domiciliato in Novara, C.F._2 corso Cavour n. 4, presso lo studio dell'avv. CAPPA PAOLA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara adito,
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Novara in data
20/11/1976, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Novara al n. 480-Parte II-Serie A dell'Anno 1976 e del Comune di Vigliano Biellese al n. 34-Parte II-Serie B dell'Anno 1976;
- ordinare al Comune di Novara ed al Comune di Vigliano Biellese di annotare l'emananda sentenza
a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali.”;
Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in NOVARA in data 20 novembre 1976, con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 480, parte II, serie A, anno 1976.
Dall'unione matrimoniale è nata la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente
[...]
(Torino, 05/06/1979). Per_1
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c..
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore le parti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Come richiesto dalle parti le spese di lite andranno interamente compensate.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NOVARA in data 20 novembre 1976 da e Parte_1 [...] on atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 480, CP_1 parte II, serie A, anno 1976;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti, che devono intendersi qui trascritte e riportate,
e provvede in conformità ad esse;
3. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
2
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 1954/2024 promossa da:
, nata a [...] in data [...], c.f. Parte_1
, e residente in [...], corso Vercelli n. 36, elettivamente domiciliata in C.F._1
Novara, corso Cavour n. 4, presso lo studio dell'avv. CAPPA PAOLA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
E
, nato a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, e residente in [...], elettivamente domiciliato in Novara, C.F._2 corso Cavour n. 4, presso lo studio dell'avv. CAPPA PAOLA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara adito,
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Novara in data
20/11/1976, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Novara al n. 480-Parte II-Serie A dell'Anno 1976 e del Comune di Vigliano Biellese al n. 34-Parte II-Serie B dell'Anno 1976;
- ordinare al Comune di Novara ed al Comune di Vigliano Biellese di annotare l'emananda sentenza
a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali.”;
Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in NOVARA in data 20 novembre 1976, con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 480, parte II, serie A, anno 1976.
Dall'unione matrimoniale è nata la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente
[...]
(Torino, 05/06/1979). Per_1
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c..
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore le parti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Come richiesto dalle parti le spese di lite andranno interamente compensate.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NOVARA in data 20 novembre 1976 da e Parte_1 [...] on atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 480, CP_1 parte II, serie A, anno 1976;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti, che devono intendersi qui trascritte e riportate,
e provvede in conformità ad esse;
3. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
2
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
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