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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/03/2025, n. 2642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2642 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 1^ CIVILE, in composizione monocratica, in funzione di giudice d'appello, pronuncia
In nome del Popolo Italiano la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 23913/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Lorè (c.f. ), presso il quale è elettivamente domiciliato in C.F._2
Roma, Lungotevere della Vittoria n. 11 (FAX: 06-3724476 – PEC:
); Email_1
- appellante –
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Donatella Controparte_1 P.IVA_1
Ruggieri (c.f. ), presso la quale è elettivamente domiciliato in , C.F._3 CP_1 Via Roma n. 25, negli Uffici dell'Avvocatura Comunale (FAX: 02 – 61455304 PEC:
; Email_2
(c.f./p. IVA ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Responsabile Gestione del Contenzioso Lombardia, Sig. Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Iacoe (c.f.: ), presso la C.F._4
quale è elettivamente domiciliata in Cosenza, Corso Luigi Fera, n. 115 (FAX: 0984.34333 –
PEC: ; Email_3
- appellati –
con atto di citazione in appello notificato il 21.5.2021;
oggetto: appello avverso sentenza n. 334 in data 29.12.2020/19.1.2021 del Giudice di Pace di Milano (RG 6469/2020) in materia di accertamento negativo del credito di cui al preavviso di fermo amministrativo n. 06880201900019126;
conclusioni di parte appellante:
< accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza del Giudice di Pace Civile di
Milano n. 334 emessa i giorni 29.12.2020 – 19.1.2021 dalla Dott.ssa Avv. Silvana Savoldelli:
I. accertare e dichiarare la inammissibilità della costituzione spiegata in prime cure dal per esser essa stata curata in violazione dell'art. 82 c.p.c., sì statuendo che Controparte_1
nel corso del precedente giudizio esso Ente sia stato contumace;
II. revocare per quanto sopra e, comunque, poiché il si è costituito in primo Controparte_1
grado per mezzo di funzionario delegato, la condanna alle spese di lite sì come disposta dal previo Magistrato a carico dell'esponente;
III. accogliere la domanda esperita in prime cure dall'odierno appellante perché legittima, fondata e istruita e, dunque, accertare e dichiarare la nullità o l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 06880201900019126 nei limiti delle cartelle di pagamento nn.
06820170027434314 e 06820180011327000 e in uno a esse;
2 IV. condannare solidalmente le controparti al pagamento delle spese, competenze, accessori e oneri di legge del presente giudizio e di quello di primo grado da liquidare ai sensi del D.M. n.
55/2014 e da riconoscere – in ordine a quanto di cui al procedimento di appello - in favore del sottoscritto legale dichiaratosi, a tal uopo, antistatario>>
conclusioni di parte : Controparte_1
< proposta dal Sig. a fondamento dei motivi d'appello e delle note di trattazione scritta, Pt_1
Voglia respingere l'appello promosso dal Sig. in quanto infondato in fatto e in diritto Parte_1
per tutte le ragioni esposte nei propri scritti;
confermare tutto quanto deciso con sentenza n. 334/2021 del Giudice di Pace di Milano dr.ssa
Savoldelli; in ogni caso tenere indenne il da qualsivoglia onere di carattere giudiziario Controparte_1 ed economico connesso all'eventuale accoglimento della domanda.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.>>
conclusioni di parte : Controparte_4
< deduzione, eccezione, produzione e difesa respinte: rigettare il proposto gravame siccome infondato in fatto e in diritto, confermando in toto quanto statuito dal Giudice di Pace di Milano, con sentenza n. 334/2021; in ogni caso, tenere indenne l' da qualsiasi onere di Controparte_4
carattere giudiziario ed economico connesso all'eventuale accoglimento della domanda.
Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre accessori, come per legge.>>
Concisa esposizione delle
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di appello il Signor Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 334 in data 29.12.2020/19.1.2021 del Giudice di Pace di Milano
(RG 6469/2020), con cui è stata rigettata la domanda proposta dallo stesso volta a Pt_1
ottenere dichiarazione di nullità/annullamento del preavviso di fermo amministrativo n.
06880201900019126 “nei limiti delle cartelle di pagamento nn. 06820170027434314 e
06820180011327000” e delle cartelle medesime. Il Giudice di primo grado ha altresì condannato l'attore a rifondere al le spese processuali CP_1
L'appellante ha sostenuto l'erroneità della pronuncia del GdP:
- nella parte in cui ha tenuto conto delle difese del , costituitosi nel giudizio Controparte_1
di primo grado a mezzo di Funzionari Delegati, mentre tale costituzione avrebbe dovuto essere considerata irrituale, atteso che nella fattispecie controversa è superato il limite di valore stabilito dall'art. 82 co. I c.p.c.;
- nella parte in cui ha condannato a rifondere al , invalidamente Pt_1 Controparte_1
costituito, le spese processuali;
- nella parte in cui ha escluso l'applicabilità alla fattispecie dei commi da 537 a 543 dell'art. 1 della L. 24.12.2012 n. 228, che dispongono la sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo a seguito di presentazione di dichiarazione documentata del contribuente, nonché l'annullamento delle partite e il discarico automatico dai ruoli in caso di inutile decorso del termine di duecentoventi giorni dalla presentazione.
Perciò ha formulato le conclusioni riportate nell'epigrafe della presente sentenza.
L'appellata , rimasta contumace in primo grado, si è Controparte_4
costituita nel presente giudizio di appello con comparsa depositata telematicamente il
3.11.2021.
4 Ha negato di essere rimasta silente a fronte delle istanze in autotutela proposte dall'appellante e ha negato altresì che siano intervenute prescrizione o decadenza del diritto di credito dell'Ente impositore.
Ha quindi concluso come riportato in epigrafe.
Il , altro appellato, si è costituito in questo giudizio di appello con il Controparte_1
ministero di avvocato, depositando telematicamente comparsa di risposta in data 9.2.2022.
Ha sostenuto la validità della propria costituzione nel giudizio di primo grado a mezzo di
Funzionari Delegati, consentita dagli artt. 6 e 7 d.lgs. 150/2011, e la correttezza della condanna di alla rifusione delle spese processuali in favore del disposta dal Pt_1 CP_1
primo Giudice.
Con riguardo all'invocata (da parte appellante) applicazione della disciplina contenuta nell'art. 1 della legge 228/2012, ha osservato che questa venne adottata al fine di dare tutela immediata – benché provvisoria – al contribuente in presenza di situazione affetta da vizi imputabili esclusivamente all'ente creditore o comunque riconducibili a disfunzioni nei flussi di trasmissione telematica dei provvedimenti di sgravio e sospensione dell'Agente della
Riscossione.
Ricordato che il Sig. per sua stessa ammissione, aveva avuto regolare conoscenza dei Pt_1
verbali di accertamento di infrazione del C.d.S. sottesi al preavviso de quo, da lui non impugnati, ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe.
*
La sentenza è parzialmente errata e merita riforma.
Deve infatti considerarsi che, come affermato anche da Cass.
4.7.2019 ord. n. 18041,
< procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario>>.
5 Sulla base di tale principio deve ritenersi a essa applicabile la disposizione di cui all'art. 82 co. I c.p.c. Non sono, invece, applicabili le norme derogative di cui agli artt. 6 co. 9 e 7 co. 8 del d.lgs. 150/2011.
Conseguentemente la costituzione del , solo convenuto costituito nel Controparte_1
giudizio di primo grado, deve ritenersi irritualmente avvenuta in persona dei Funzionari
Delegati, essendo la controversia di valore superiore a € 1.100,00 (art. 82 co 1 cit.).
La sentenza del Giudice di Pace merita dunque di essere riformata nella parte in cui contiene la condanna di a rifondere al , invalidamente costituito, le Parte_1 Controparte_1
spese processuali (liquidate in € 1.000,00).
**
Con riguardo alla doglianza relativa alla mancata applicazione, da parte del primo Giudice, della disciplina contenuta nell'art. 1 della legge 228/2012, è opinione di questo giudice d'appello che il meccanismo estintivo dell'obbligazione di cui ai commi 537-543 del cit. art. 1 si applichi esclusivamente ai debiti tributari, come deve ricavarsi dall'impiego del termine
“contribuente”, che certamente non si addice a colui cui sia stata inflitta una sanzione amministrativa.
In ogni caso, quand'anche si opinasse diversamente, nella fattispecie non sussiste il presupposto di cui alla lett. a) del comma 538.
Deve infatti considerarsi che, secondo il comma 537 dell'art. 1 L. 228/2012, i concessionari per la riscossione sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, a seguito di presentazione di una dichiarazione del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.
Questo stabilisce che, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile, il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una
6 dichiarazione, con allegata documentazione attestante che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati (lett. a) co. 538) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo.
Le altre ipotesi contemplate dalla norma in parola (lettere da b) a e): provvedimento di sgravio, sospensione amministrativa o giudiziale, sentenza di annullamento della pretesa dell'ente creditore, pagamento) non interessano la fattispecie in esame.
Solo in presenza dell'uno o dell'altro di tali presupposti può operare il meccanismo estintivo di cui al comma 540, per il quale “In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi”.
La stessa norma chiarisce che “L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito”.
Nel caso di specie non può ritenersi verificata alcuna “prescrizione o decadenza”, atteso che, come ammesso dallo stesso i verbali di contestazione delle violazioni al CdS Pt_1
presupposti dal preavviso di fermo amministrativo n. 06880201900019126 erano stati validamente notificati all'appellante; né questi ha dedotto che le notifiche fossero avvenute oltre il termine di legge.
Ne consegue, anche per questa ragione, l'inapplicabilità alla fattispecie dei commi da 537 a
543 dell'art. 1 della L. 24.12.2012 n. 228.
L'appello deve perciò, in tale parte, essere respinto.
7 ***
Attesa la soccombenza reciproca e considerata C. Cost. n. 77/2018, questo giudice d'appello ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare interamente compensate, tra tutte le parti, le spese di questo grado di giudizio (art. 92 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma della sentenza n. Parte_1
334 in data 29.12.2020/19.1.2021 del Giudice di Pace di Milano (RG 6469/2020):
dichiara l'appellante non tenuto a rifondere al le spese processuali Controparte_1
relative al giudizio di primo grado;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
compensa interamente, fra le parti tutte, le spese del presente grado di giudizio.
Milano, 28.3.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
8
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 1^ CIVILE, in composizione monocratica, in funzione di giudice d'appello, pronuncia
In nome del Popolo Italiano la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 23913/2021 R.G. promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Lorè (c.f. ), presso il quale è elettivamente domiciliato in C.F._2
Roma, Lungotevere della Vittoria n. 11 (FAX: 06-3724476 – PEC:
); Email_1
- appellante –
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Donatella Controparte_1 P.IVA_1
Ruggieri (c.f. ), presso la quale è elettivamente domiciliato in , C.F._3 CP_1 Via Roma n. 25, negli Uffici dell'Avvocatura Comunale (FAX: 02 – 61455304 PEC:
; Email_2
(c.f./p. IVA ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Responsabile Gestione del Contenzioso Lombardia, Sig. Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Iacoe (c.f.: ), presso la C.F._4
quale è elettivamente domiciliata in Cosenza, Corso Luigi Fera, n. 115 (FAX: 0984.34333 –
PEC: ; Email_3
- appellati –
con atto di citazione in appello notificato il 21.5.2021;
oggetto: appello avverso sentenza n. 334 in data 29.12.2020/19.1.2021 del Giudice di Pace di Milano (RG 6469/2020) in materia di accertamento negativo del credito di cui al preavviso di fermo amministrativo n. 06880201900019126;
conclusioni di parte appellante:
< accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza del Giudice di Pace Civile di
Milano n. 334 emessa i giorni 29.12.2020 – 19.1.2021 dalla Dott.ssa Avv. Silvana Savoldelli:
I. accertare e dichiarare la inammissibilità della costituzione spiegata in prime cure dal per esser essa stata curata in violazione dell'art. 82 c.p.c., sì statuendo che Controparte_1
nel corso del precedente giudizio esso Ente sia stato contumace;
II. revocare per quanto sopra e, comunque, poiché il si è costituito in primo Controparte_1
grado per mezzo di funzionario delegato, la condanna alle spese di lite sì come disposta dal previo Magistrato a carico dell'esponente;
III. accogliere la domanda esperita in prime cure dall'odierno appellante perché legittima, fondata e istruita e, dunque, accertare e dichiarare la nullità o l'annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 06880201900019126 nei limiti delle cartelle di pagamento nn.
06820170027434314 e 06820180011327000 e in uno a esse;
2 IV. condannare solidalmente le controparti al pagamento delle spese, competenze, accessori e oneri di legge del presente giudizio e di quello di primo grado da liquidare ai sensi del D.M. n.
55/2014 e da riconoscere – in ordine a quanto di cui al procedimento di appello - in favore del sottoscritto legale dichiaratosi, a tal uopo, antistatario>>
conclusioni di parte : Controparte_1
< proposta dal Sig. a fondamento dei motivi d'appello e delle note di trattazione scritta, Pt_1
Voglia respingere l'appello promosso dal Sig. in quanto infondato in fatto e in diritto Parte_1
per tutte le ragioni esposte nei propri scritti;
confermare tutto quanto deciso con sentenza n. 334/2021 del Giudice di Pace di Milano dr.ssa
Savoldelli; in ogni caso tenere indenne il da qualsivoglia onere di carattere giudiziario Controparte_1 ed economico connesso all'eventuale accoglimento della domanda.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.>>
conclusioni di parte : Controparte_4
< deduzione, eccezione, produzione e difesa respinte: rigettare il proposto gravame siccome infondato in fatto e in diritto, confermando in toto quanto statuito dal Giudice di Pace di Milano, con sentenza n. 334/2021; in ogni caso, tenere indenne l' da qualsiasi onere di Controparte_4
carattere giudiziario ed economico connesso all'eventuale accoglimento della domanda.
Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre accessori, come per legge.>>
Concisa esposizione delle
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio di appello il Signor Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 334 in data 29.12.2020/19.1.2021 del Giudice di Pace di Milano
(RG 6469/2020), con cui è stata rigettata la domanda proposta dallo stesso volta a Pt_1
ottenere dichiarazione di nullità/annullamento del preavviso di fermo amministrativo n.
06880201900019126 “nei limiti delle cartelle di pagamento nn. 06820170027434314 e
06820180011327000” e delle cartelle medesime. Il Giudice di primo grado ha altresì condannato l'attore a rifondere al le spese processuali CP_1
L'appellante ha sostenuto l'erroneità della pronuncia del GdP:
- nella parte in cui ha tenuto conto delle difese del , costituitosi nel giudizio Controparte_1
di primo grado a mezzo di Funzionari Delegati, mentre tale costituzione avrebbe dovuto essere considerata irrituale, atteso che nella fattispecie controversa è superato il limite di valore stabilito dall'art. 82 co. I c.p.c.;
- nella parte in cui ha condannato a rifondere al , invalidamente Pt_1 Controparte_1
costituito, le spese processuali;
- nella parte in cui ha escluso l'applicabilità alla fattispecie dei commi da 537 a 543 dell'art. 1 della L. 24.12.2012 n. 228, che dispongono la sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo a seguito di presentazione di dichiarazione documentata del contribuente, nonché l'annullamento delle partite e il discarico automatico dai ruoli in caso di inutile decorso del termine di duecentoventi giorni dalla presentazione.
Perciò ha formulato le conclusioni riportate nell'epigrafe della presente sentenza.
L'appellata , rimasta contumace in primo grado, si è Controparte_4
costituita nel presente giudizio di appello con comparsa depositata telematicamente il
3.11.2021.
4 Ha negato di essere rimasta silente a fronte delle istanze in autotutela proposte dall'appellante e ha negato altresì che siano intervenute prescrizione o decadenza del diritto di credito dell'Ente impositore.
Ha quindi concluso come riportato in epigrafe.
Il , altro appellato, si è costituito in questo giudizio di appello con il Controparte_1
ministero di avvocato, depositando telematicamente comparsa di risposta in data 9.2.2022.
Ha sostenuto la validità della propria costituzione nel giudizio di primo grado a mezzo di
Funzionari Delegati, consentita dagli artt. 6 e 7 d.lgs. 150/2011, e la correttezza della condanna di alla rifusione delle spese processuali in favore del disposta dal Pt_1 CP_1
primo Giudice.
Con riguardo all'invocata (da parte appellante) applicazione della disciplina contenuta nell'art. 1 della legge 228/2012, ha osservato che questa venne adottata al fine di dare tutela immediata – benché provvisoria – al contribuente in presenza di situazione affetta da vizi imputabili esclusivamente all'ente creditore o comunque riconducibili a disfunzioni nei flussi di trasmissione telematica dei provvedimenti di sgravio e sospensione dell'Agente della
Riscossione.
Ricordato che il Sig. per sua stessa ammissione, aveva avuto regolare conoscenza dei Pt_1
verbali di accertamento di infrazione del C.d.S. sottesi al preavviso de quo, da lui non impugnati, ha formulato le conclusioni riportate in epigrafe.
*
La sentenza è parzialmente errata e merita riforma.
Deve infatti considerarsi che, come affermato anche da Cass.
4.7.2019 ord. n. 18041,
< procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario>>.
5 Sulla base di tale principio deve ritenersi a essa applicabile la disposizione di cui all'art. 82 co. I c.p.c. Non sono, invece, applicabili le norme derogative di cui agli artt. 6 co. 9 e 7 co. 8 del d.lgs. 150/2011.
Conseguentemente la costituzione del , solo convenuto costituito nel Controparte_1
giudizio di primo grado, deve ritenersi irritualmente avvenuta in persona dei Funzionari
Delegati, essendo la controversia di valore superiore a € 1.100,00 (art. 82 co 1 cit.).
La sentenza del Giudice di Pace merita dunque di essere riformata nella parte in cui contiene la condanna di a rifondere al , invalidamente costituito, le Parte_1 Controparte_1
spese processuali (liquidate in € 1.000,00).
**
Con riguardo alla doglianza relativa alla mancata applicazione, da parte del primo Giudice, della disciplina contenuta nell'art. 1 della legge 228/2012, è opinione di questo giudice d'appello che il meccanismo estintivo dell'obbligazione di cui ai commi 537-543 del cit. art. 1 si applichi esclusivamente ai debiti tributari, come deve ricavarsi dall'impiego del termine
“contribuente”, che certamente non si addice a colui cui sia stata inflitta una sanzione amministrativa.
In ogni caso, quand'anche si opinasse diversamente, nella fattispecie non sussiste il presupposto di cui alla lett. a) del comma 538.
Deve infatti considerarsi che, secondo il comma 537 dell'art. 1 L. 228/2012, i concessionari per la riscossione sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, a seguito di presentazione di una dichiarazione del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.
Questo stabilisce che, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile, il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una
6 dichiarazione, con allegata documentazione attestante che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati (lett. a) co. 538) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo.
Le altre ipotesi contemplate dalla norma in parola (lettere da b) a e): provvedimento di sgravio, sospensione amministrativa o giudiziale, sentenza di annullamento della pretesa dell'ente creditore, pagamento) non interessano la fattispecie in esame.
Solo in presenza dell'uno o dell'altro di tali presupposti può operare il meccanismo estintivo di cui al comma 540, per il quale “In caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi”.
La stessa norma chiarisce che “L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito”.
Nel caso di specie non può ritenersi verificata alcuna “prescrizione o decadenza”, atteso che, come ammesso dallo stesso i verbali di contestazione delle violazioni al CdS Pt_1
presupposti dal preavviso di fermo amministrativo n. 06880201900019126 erano stati validamente notificati all'appellante; né questi ha dedotto che le notifiche fossero avvenute oltre il termine di legge.
Ne consegue, anche per questa ragione, l'inapplicabilità alla fattispecie dei commi da 537 a
543 dell'art. 1 della L. 24.12.2012 n. 228.
L'appello deve perciò, in tale parte, essere respinto.
7 ***
Attesa la soccombenza reciproca e considerata C. Cost. n. 77/2018, questo giudice d'appello ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare interamente compensate, tra tutte le parti, le spese di questo grado di giudizio (art. 92 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma della sentenza n. Parte_1
334 in data 29.12.2020/19.1.2021 del Giudice di Pace di Milano (RG 6469/2020):
dichiara l'appellante non tenuto a rifondere al le spese processuali Controparte_1
relative al giudizio di primo grado;
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
compensa interamente, fra le parti tutte, le spese del presente grado di giudizio.
Milano, 28.3.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
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