Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Palermo, Sezione Quarta civile e procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott.ssa Maria Letizia Barone Presidente
Dott. Giulio Corsini Giudice
Dott.ssa Alessia Giampietro Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 27 febbraio 2025 nel procedimento unitario n. 13-1/2025, promosso da:
(C.F. nata a [...] il residente a Parte_1 C.F._1
Palermo in Largo Casteltermini 5, elettivamente domiciliato a Palermo, via G. A.
Baldissera n. 18 presso lo studio dell'Avv. Monica Galluzzo del Foro di Palermo nei confronti di
, con sede legale a Palermo Via Boris Giuliano, Controparte_1
12, CF e P. IVA, in persona del liquidatore CF P.IVA_1 CP_2
N. REA –PA N. 297707, avente ad oggetto l'attività di C.F._2 comunità e alloggio (cfr. visura camerale in atti).
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della società sopra indicata;
esaminati gli atti e i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
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22/1/2025 nell'area servizi telematici ex art. 40 comma VII CCII, dalla quale emerge, come da annotazione della cancelleria, che non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo pec per causa imputabile al destinatario (cfr. inserimento pec di cancelleria nel fascicolo telematico); considerato che alla udienza del 27 febbraio 2025 nessuno è comparso per la parte resistente e la parte ricorrente ha insistito nel ricorso;
considerata la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede legale nel circondario del medesimo Ufficio;
premesso che la parte creditrice vanta un credito da rapporto di lavoro
(assistente socio sanitaria della società resistente) di € 1.859,27, in forza di D.I.
n.7140/2024 emesso dal Giudice di Pace di Palermo in data 19.9.2024, notificato in data 30.9.2024 e dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione con decreto del 7.01.2025; rilevato che la parte ricorrente ha rappresentato che presso la sede operativa di via P.pe RN n. 42, viene esercita identica attività dalla società
“KARMA SRLS” di cui è socio al 50% il signor , già socio della Persona_1
società “La Saluda srl” nonché coniuge della liquidatrice (e socia al restante 50%) della società “La Saluda s.r.l.”; considerato, altresì che la parte ricorrente ha rappresentato che la società resistente non deposita bilanci dal 2016 e che dal 14/3/2012 è in stato di liquidazione (cfr. visura camerale in atti); considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
considerato, in particolare, che dall'esame della documentazione acquisita d'ufficio e depositata dalla medesima resistente, emerge: i) lo svolgimento di una attività di natura commerciale, ii) il superamento delle soglie di cui all'art. 2 del pag. 2 di 10 CCII, iii) il superamento del limite minimo di euro 30.000,00 di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
rilevato, in particolare, che con riferimento alla prova del mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 del CCII, il cui onere incombe expressis verbis sul debitore, dalla visura camerale storica non emerge la pubblicazione di bilanci a decorrere dal 2016 e che da tale data non risulta che la società abbia depositato le scritture contabili o bilanci di esercizio, anche tenuto conto della apertura dello stato di liquidazione volontaria iscritto in data 14/3/2012; precisato, sul punto, che non sana le conseguenze giuridiche, in termini probatori, la presenza delle dichiarazioni dei redditi acquisite d'ufficio dal tribunale e relative all'ultimo triennio;
trattandosi, infatti, di documenti unilateralmente predisposti dall'imprenditore, restituiscono un quadro parziale e incompleto delle componenti patrimoniali ed economiche, non essendo comunque iscritti i valori di tutte le voci rilevanti ai sensi dell'art. 2 CCII;
considerato, pertanto, che a fronte del mancato deposito della documentazione contabile riferibile all'ultimo triennio e di una situazione patrimoniale aggiornata, non può dirsi assolto il relativo onere probatorio, dovendosi altresì precisare che la contumacia della società debitrice non ha consentito al tribunale l'espletamento di ulteriore attività istruttoria in esecuzione dei poteri officiosi previsti dagli artt. 41, 42 e 367 CCII;
rilevato che la documentazione in atti ha dato conto del superamento del limite minimo di euro 30.000,00 di cui all'art. 49 comma 5 CCII, circostanza questa che può evincersi dalla complessiva esposizione debitoria della società; infatti, può farsi riferimento non soltanto dalla esposizione debitoria prospettata dal creditore, ma altresì dalla nota dell' che espone un indebitamento di euro CP_3
130.879,24 per debiti erariali iscritti a ruolo non sospesi, oltre a una esposizione debitoria di oltre euro 2.500,00 emergenti dall'estratto conto INPS non ancora iscritti a ruolo (cfr. doc. acquisita d'ufficio ex artt. 42 e 367 CCII);
pag. 3 di 10 tenuto conto che non sono pervenute istanze aventi ad oggetto l'adozione di strumenti di regolazione della crisi diversi dalla liquidazione giudiziale;
osservato che, con specifico riguardo al presupposto della insolvenza della società in liquidazione, la valutazione del tribunale deve essere condotta, non secondo un criterio finanziario, ma esclusivamente patrimoniale;
ritenuto, in particolare, che la detta valutazione è diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività , di crediti e risorse e, quindi, di liquidità necessarie per soddisfare le obbligazioni correnti (così l'orientamento sviluppatosi in materia fallimentare dal quale non vi sono ragioni di discostarsi Cass. 16752/2013, Cass. 13644/2013, Cass.
21834/09, Cass. 19141/06 e Cass. 6550/01, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. L'Aquila, 24 settembre 2014, in Il fallimento, 2015, 110); considerato che nel caso di specie, i) lo stato di liquidazione nel quale versa la società dal 14/3/2012, ii) la mancanza di pubblicazione un bilancio di liquidazione allegato alla delibera assembleare di scioglimento della società, non in atti;
iii) il mancato assolvimento dell'onere probatorio del deposito della documentazione contabile riferibile al triennio che avrebbe consentito di valutare le poste patrimoniali, iv) l'ingente esposizione erariale risalente nel tempo, come può evincersi dall'estratto di ruolo trasmesso da v) l'inadempimento dei CP_3 crediti retributivi dei propri dipendenti;
vi) la circostanza che presso la sede operativa di via P.pe di RN , luogo di impiego della dipendente non v'è traccia della società resistente ma opera una diversa società che svolge analoga pag. 4 di 10 attività d'impresa e con una compagine sociale parzialmente sovrapponibile a quella della odierna resistente;
rilevato che i predetti elementi oltre a minare l'affidamento dei terzi creditori sulla esistenza di una società solvibile, denotano l'incapacità della stessa di assicurare il pagamento dei debiti rimasti insoluti e di destinare l'eventuale attivo esistente al pagamento delle passività, dovendosi decretare pertanto la irreversibilità dello stato di crisi;
ritenuto pertanto che ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
, con sede legale a Palermo Via Boris Giuliano, 12, CF e P. IVA,
[...]
in persona del liquidatore CF P.IVA_1 CP_2
N. REA –PA N. 297707, avente ad oggetto l'attività di C.F._2 comunità e alloggio (cfr. visura camerale in atti). nomina la dott.ssa Alessia Giampietro, Giudice Delegato per la procedura nomina
l'avv. Marcello Martorana, Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
pag. 5 di 10 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ordina al legale rappresentante della impresa sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
avvisa il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge
20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un pag. 6 di 10 rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
Invita il curatore a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII. ordina
- al curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società (ex art. 130 comma 1 CCII), impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al curatore/alla curatrice delle pag. 7 di 10 credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal
Ministero della giustizia;
- al curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo
10, comma 3, CCII nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al curatore di comunicare al giudice delegato - nel più breve tempo possibile, nonché, tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata - un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII.
pag. 8 di 10 stabilisce il giorno 11 luglio 2025 alle ore 10:00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
prescrive
pag. 9 di 10 al Curatore di attenersi alle prescrizioni del protocollo sui flussi informativi sottoscritto da questo Tribunale e dalla Procura della Repubblica in data
18/5/2023, pubblicato sul sito internet del tribunale di Palermo e, in particolare, alla immediata attivazione dell'aliquota di polizia giudiziaria per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti indicati a pagina 11 del protocollo stesso;
dispone
l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Alessia Giampietro Maria Letizia Barone
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