Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01781/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04623/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4623 del 2025, proposto dagli avvocati Francesco Maria Caianiello e Annunziata Supino, rappresentati e difesi da sé medesimi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Gabriele Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
- al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4197/2025 resa dal Tribunale di Napoli, Sezione X Civile, in data 27.4.2025, resa esecutiva il 29.4.2025 e notificata in pari data, non opposta, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. GE EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- parte ricorrente, con atto depositato in giudizio in data 26 gennaio 2026, ha dichiarato che il Comune di Napoli, dopo la instaurazione del presente giudizio, ha prestato ottemperanza alla sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del gravame, e ha chiesto, per l’effetto, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, la condanna del Comune al pagamento delle spese del presente giudizio e al rimborso del contributo unificato versato;
- il Comune di Napoli, costituitosi in giudizio, ha eccepito, dal canto suo, l’inammissibilità del ricorso, sul rilievo che la parte ricorrente non avrebbe “ (documentato d’aver) ritualmente notificato il titolo qui azionato (la sentenza del Tribunale civile di Napoli n. 4768 del 29.4.2025 [recte: n. 4197 del 29.4.2025] ), ai fini dell’abbreviazione del termine semestrale occorrente alla sua definitività; con l’effetto, stando così le cose, che al momento della notifica e del deposito (il 17.9.2026) del ricorso in esame, su quanto statuito con tale sentenza n. 4768/2025 non risultava essersi ancora formato alcun giudicato da poter azionare ex art. 112 c.p.a. ”;
Ritenuto che:
- va disattesa l’eccezione comunale di inammissibilità del gravame, non trovando il (solo genericamente) prospettato deficit di notifica del titolo azionato alcun riscontro, invero, nella documentazione prodotta in giudizio in allegato al ricorso, nella quale è presente, di contro, la ricevuta dell’avvenuta consegna della pec con la quale è stata trasmessa, in allegato, la sentenza ottemperanda all’avvocato del Comune di Napoli che era costituito nel relativo giudizio pregresso innanzi al Tribunale Civile di Napoli;
- può pervenirsi, per quanto esposto da parte ricorrente, alla declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;
- sussistono infine, attesa la tardività del pagamento, eseguito dal Comune solo dopo la proposizione del ricorso, i presupposti per la condanna dell’Amministrazione alla refusione delle spese di giudizio, unitamente al rimborso del contributo unificato versato da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna il comune di Napoli al pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in € 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori, come per legge, e rifusione del contributo unificato, nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
GE EN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE EN | LA Gaviano |
IL SEGRETARIO