Art. 5.
Agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni concernenti le imposte dirette, anche se previste dalle leggi di approvazione dei piani regolatori, si considerano nuove costruzioni le sopraelevazioni, le trasformazioni di soffitte e gli ampliamenti, ancorche' costituiti da singoli vani, degli edifici preesistenti.
Agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni concernenti le imposte dirette, anche se previste dalle leggi di approvazione dei piani regolatori, si considerano nuove costruzioni le sopraelevazioni, le trasformazioni di soffitte e gli ampliamenti, ancorche' costituiti da singoli vani, degli edifici preesistenti.