CASS
Sentenza 24 settembre 2020
Sentenza 24 settembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2020, n. 26603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26603 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AV PO EN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/01/2020 del TRIB. LIBERTA' di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPE LOCATELLI Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita del ricorso udito il difensore L'avvocato CALAMONERI GIOVANNI conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 26603 Anno 2020 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: BONI MONICA Data Udienza: 16/09/2020 Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 18 aprile 2019 il Tribunale di Messina, in accoglimento dell'appello proposto dal locale Procuratore della Repubblica, disponeva nei confronti di MP VI AV la misura cautelare degli arresti domiciliari in sostituzione della misura dell'interdizione dall'esercizio di attività imprenditoriale e di uffici direttivi in imprese e persone giuridiche, applicata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 48, 476 e 479 cod. pen.. 2. Disposto l'annullamento con rinvio di detto provvedimento, giusta sentenza n. 47618 dell'8 luglio 2019 emessa dalla quinta sezione penale della Corte di cassazione, nel giudizio di rinvio il Tribunale del riesame accoglieva nuovamente l'appello del pubblico ministero ed applicava la misura degli arresti domiciliari in luogo dell'interdizione dall'esercizio di attività imprenditoriale. A fondamento della decisione rilevava che sul punto della gravità indiziaria si era già formato il giudicato cautelare a seguito della decisione della Corte Suprema, la quale aveva disposto l'annullamento del precedente provvedimento unicamente sotto il profilo delle esigenze cautelari;
osservava quindi che il pericolo di recidivazione specifica, concreto ed attuale, era dimostrato dalle complesse modalità delle condotte, dai precedenti penali plurimi per reati contro il patrimonio e la fede pubblica, dall'accertato possesso in data 23 giugno 2019 da parte dell'indagato di una patente di guida, rilasciata dalle autorità della Bulgaria nell'apparente data del 24 febbraio 2016, ritenuta dai verbalizzanti contraffatta, il che dava prova del fatto che sino a tempi recentissimi ed in un momento in cui il AV era già sottoposto agli arresti domiciliari con provvedimento ancora non definitivo, egli non aveva avuto remore a commettere ulteriori reati contro la fede pubblica ed a fare uso di un documento falsificato. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il AV a mezzo del difensore per chiederne l'annullamento per violazione o falsa applicazione dell'art. 292 lett. c- bis cod. proc. pen. in relazione all'art. 274 comma 1, lett. c), cod.proc.pen. e in relazione all'art. 275 cod.proc.pen.. Secondo la difesa, l'ordinanza impugnata non presenta argomentazioni ulteriori e valide rispetto al precedente provvedimento annullato e non si basa su elementi di novità, in quanto l'accertamento effettuato in data 23 giugno 2019, nel corso del quale il AV aveva esibito una patente di guida bulgara ritenuta contraffatta, non ha ancora ottenuto riscontro in via giudiziale;
inoltre, il Tribunale del riesame ha preteso dalla difesa la prova dell'effettivo superamento dell'esame per il conseguimento della patente in modo tale da invertire l'onere di prova, che grava sull'accusa e ha evidenziato le 1 imperscrutabili ragioni della richiesta del rilascio di quel documento in Bulgaria e non in Italia senza considerare che in Bulgaria vi è la sede degli affari e degli interessi lavorativi del ricorrente e delle società alle quali è interessato quale titolare di quote o amministratore. In ogni caso, stante l'avvenuto rilascio nel 2016, rimangono ancora valide le argomentazioni già esplicitate in ordine alla insussistenza dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo di recidivazione, evidenziate dalla Suprema Corte, ai cui principi il Tribunale non si è uniformato. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile e non merita dunque accoglimento 1. Il ricorrente lamenta in assenza di qualsiasi fondamento la riproduzione da parte del Tribunale delle argomentazioni esposte nell'ordinanza applicativa della misura coercitiva e l'incoerenza dell'impianto giustificativo rispetto alle indicazioni ermeneutiche contenute nella sentenza con la quale la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio per un rinnovato giudizio sulle esigenze cautelari il diverso provvedimento di applicazione della misura degli arresti domiciliari, imposta per i medesimi fatti di reato. 1.1In quella sede il giudice di legittimità aveva censurato la motivazione dell'ordinanza annullata laddove, per supportare il giudizio di pericolosità sociale espresso a carico dell'indagato, aveva considerato la denunzia per fatti analoghi commessi con la spendita di false generalità dinanzi ad un notaio di Bergamo, perché essa riguardava fatti non collocati specificamente nel tempo e la titolarità di cariche sociali rivestite dal AV, elemento non coerente con lo specifico addebito di falso mossogli nel presente procedimento. Inoltre, i giudici di legittimità avevano evidenziato la totale carenza di motivazione relativamente al profilo dell'adeguatezza della misura cautelare imposta. 1.2Ebbene, il Tribunale, richiamata la ricostruzione sul piano indiziarlo delle condotte criminose ascritte in via provvisoria al ricorrente, rispetto alla quale ha correttamente riscontrato la formazione del giudicato cautelare con effetti preclusivi di ulteriori contestazioni, ha osservato come la vicenda criminosa fosse caratterizzata da tratti di particolare allarme per la gravità dei fatti contestati, per i plurimi precedenti penali e giudiziari riportati dal ricorrente, pregiudicato per reati contro il patrimonio e la fede pubblica, commessi dagli anni novanta in poi in varie parti del territorio nazionale settentrionale, per la dimostrata insensibilità ai trattamenti sanzionatori e rieducativi cui egli era stato sottoposto dopo le precedenti condanne negli anni 2012-2013. Quanto ai fatti di truffa, possesso e fabbricazione di documenti contraffatti, falsità ideologica, falsa dichiarazione a 2 pubblico ufficiale, oggetto della denuncia sporta dal notaio Turconi di Bergamo, nella quale si era rappresentato che il AV con la falsa identità di IE VI, -la medesima utilizzata per commettere i reati in contestazione nel presente procedimento-, aveva richiesto la redazione di un atto notarile quale socio minoritario di società di capitali, ha osservato che, sebbene la Procura non avesse fornito altri elementi per attribuire la precisa collocazione temporale delle condotte, tuttavia í fatti dovevano essere stati commessi in epoca anteriore e prossima alla denuncia stessa sporta il 16 febbraio 2015. Ha quindi valorizzato un ulteriore dato di conoscenza, ossia l'avvenuto accertamento in data 23 giugno 2019 della circolazione del AV a bordo di un veicolo noleggiato con l'utilizzo di una patente di guida, rilasciata dalle autorità della Bulgaria, ritenuta dagli agenti contraffatta perché di formato anomalo rispetto agli standard dimensionali conosciuti, ragione per cui egli è indagato per i reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.. 1.3 Il Tribunale in replica alle contestazioni difensive ha osservato che l'addebito in quest'ultimo procedimento traeva fondamento dal giudizio espresso dal personale della polizia stradale, esperto ed aduso ad esaminare licenze di guida, fondato su precisi aspetti fattuali legati al differente formato rispetto alle patenti regolarmente rilasciate dalla Bulgaria, quindi non poteva essere svalutato come irrilevante, sebbene non ancora seguito da un puntuale accertamento emesso in sede processuale. Inoltre, l'indagato non aveva dato prova di avere effettivamente ottenuto un permesso di soggiorno in Bulgaria, condizione per conseguire la patente, che in quel paese avesse interessi e che avesse realmente sostenuto e superato un esame in Bulgaria per poter ottenere il rilascio della patente nel 2016, ossia nello stesso arco temporale in cui il compendio intercettativo indica il suo operare in sinergia col coindagato Lo CA per l'attuazione dei comuni propositi criminosi in Italia. Ne ha dedotto che il ricorrente sino a tempi recentissimi, nei quali era già sottoposto a misura cautelare domiciliare, ancorché impugnata, non aveva esitato a commettere reati contro la fede pubblica ed a fare uso di un documento contraffatto. A conclusione del proprio ragionamento valutativo da tali elementi il Tribunale ha rinvenuto dimostrazione del fatto che l'indagato è soggetto dedito in permanenza ed all'attualità alla commissione sistematica di delitti contro la fede pubblica, il che fonda la prognosi negativa circa i suoi comportamenti futuri, se non sottoposto alla cautela richiesta dal pubblico ministero. 2. Osserva il Collegio che la motivazione sopra riassunta offre congrua e logica risposta al mandato cognitivo conferito dalla precedente sentenza rescindente, poiché analizza gli elementi predittivi acquisiti quanto al contenuto ed al periodo temporale, li raffronta con le pregresse esperienze criminose del ricorrente e con le relative vicende esecutive, oltre che con le condotte oggetto di 3 contestazione per pervenire con corretto procedimento inferenziale a ravvisare il pericolo attuale e concreto di reiterazione di reati gravi contro la fede pubblica. 2.1 In tale percorso giustificativo non è dato rinvenire, né la replica dello schema di ragionamento già censurato dalla Corte di legittimità, né la violazione dei parametri normativi di riferimento. In primo luogo sulla collocazione temporale dell'episodio denunciato dal notaio di Bergamo in prossimità a quest'ultima iniziativa non presenta profili di irragionevolezza, né di arbitrarietà se si considera che la segnalazione da parte del pubblico ufficiale era avvenuta non appena questi aveva avuto contezza della commissione degli illeciti di cui era rimasto vittima in un contesto fattuale analogo a quello di realizzazione dei fatti per i quali il ricorrente è sottoposto al presente procedimento. Con corretto procedimento inferenziale ne ha dedotto la dedizione dell'indagato alla commissione di illeciti in violazione della fede pubblica e contro il patrimonio altrui per avere agito sotto le medesime false generalità, già spese con analoghe modalità operative per ottenere la conclusione degli atti pubblici rogati dal notaio Turconi di Bergamo, finalizzati a sottrarre, mediante il compimento di atti societari, all'aggressione dei creditori, tra cui l'Erario, elementi attivi del patrimonio di varie imprese, collocate in varie parti del territorio nazionale. 2.2 Anche rispetto all'ulteriore elemento valorizzato dal Tribunale del riesame resta escluso che l'ordinanza impugnata sia affetta dai vizi denunciati dalla difesa. Gli esiti del controllo effettuato da personale della Polizia stradale ed il riscontro della contraffazione della patente di guida, esibita dal AV, mentre stava circolando a bordo di autovettura, valsigli la denuncia in ordine ai reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., sono stati correttamente apprezzati come significativi della sua perdurante disponibilità e volontà di fare uso di documenti falsi sino a tempi recentissimi ed in un momento in cui i giudici cautelari lo avevano già sottoposto agli arresti domiciliari, seppur con provvedimento non ancora definitivo e quindi eseguibile La continuità con le condotte criminose che gli erano valse precedenti condanne irrevocabili e con quelle contestate nel presente procedimento condanne ha fondato il giudizio attuale e concreto di pericolosità sociale. Pur nella consapevole considerazione dell'assenza di un accertamento giudiziale di fondatezza di tale ulteriore addebito, i giudici dell'appello cautelare hanno basato la valutazione di tale episodio su argomentazioni di innegabile razionalità e pertinenza. Hanno, infatti, rilevato che: il giudizio di falsità della patente era stato reso da personale esperto nella disamina di quella tipologia di documento e motivato in base alle sue caratteristiche dimensionali, difformi da quelle usuali;
l'assenza di plausibili ragioni per le quali l'indagato avrebbe dovuto ottenere il rilascio della patente in Bulgaria e non in Italia, paese nel quale non 4 risultava titolare di analogo documento;
la mancata dimostrazione della titolarità di permesso di soggiorno per la permanenza in Bulgaria, necessario per il rilascio della patente in favore di cittadino della Comunità europea e dell'effettivo superamento dell'esame scritto ed orale in lingua bulgara e della sottoposizione a visita medica e di pronto soccorso, adempimenti prescritti per il conseguimento della licenza;
la presenza del AV in Bulgaria all'epoca dell'apparente rilascio quando allora le attività di intercettazione ne indicavano l'operato in Italia in sinergia con i coindagati 2.3 II ricorso oppone ai superiori rilievi contestazioni che sono già state oggetto di considerazione negativa da parte del Tribunale quanto all'assenza di una verifica giudiziale irrevocabile sulla falsità della patente e sull'esistenza di interessi economici in Bulgaria. Nulla però ha offerto nel giudizio cautelare di merito e nemmeno a questa Corte per avvalorare la tesi dell'errore commesso dai verbalizzanti nel ritenere contraffatta la patente per la sua avvenuta formazione in base ad un modulo non regolamentare perché difforme nel suo aspetto dimensionale a quello consueto e così per poter privare di valenza significativa l'elemento utilizzato. Inoltre, la documentata esistenza ed operatività in Bulgaria di imprese, partecipate o amministrate dal ricorrente, oltre a dover essere previamente rappresentata al Tribunale perché riscontrasse le relative circostanze di fatto, cosa che non è avvenuta, il che preclude il relativo apprezzamento da parte di questo giudice di legittimità, non giova sul piano logico a smentire il complesso di considerazioni svolte sul punto, ossia la reale sottoposizione all'esame per conseguire la patente, la conoscenza della lingua bulgara, il previo conseguimento del permesso di soggiorno, la presenza nel 2016 in Bulgaria al momento dell'apparente rilascio. 3. Anche in punto di adeguatezza della misura domiciliare il Tribunale ha offerto logica e pertinente giustificazione. Ha osservato che la misura interdittiva non è efficace a prevenire il rischio di reiterazione di nuove condotte criminose, poiché, tenuto conto delle modalità di commissione dei fatti e dell'inclinazione a spendere identità di comodo, s'impone la necessità di limitare la sua libertà di movimento sul territorio e di raccordarsi e cooperare con i numerosi propri contatti, utilizzati per la commissione dei reati. L'individuazione del pericolo di recidivazione specifica è dunque operata in base a dati informativi realmente acquisiti e correttamente apprezzati, dà conto in modo esauriente e del tutto logico dell'esigenza cautelare ravvisata secondo un percorso argomentativo, che non presenta le carenze denunciate, né vizi logici di sorta. Inoltre, i fatti contestati non sono remoti ma risalenti a meno di tre anni 5 prima della decisione impugnata, così come è recentissimo l'episodio dell'utilizzo della patente contraffatta, risalendo al febbraio 2019. 2.3 Si ricorda che l'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, introdotta dalla legge 16 aprile 25, n. 47 nel testo dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., pone a carico del giudice l'onere di motivare sulle ragioni per cui ritiene sussistenti entrambi i presupposti per l'applicazione o il mantenimento di una misura (sez. 3, n. 12921 del 17/2/2016, Mazzilli, rv. 266425; sez. 2, n. 50343 del 3/12/2015, Capparelli, rv. 265395). Tuttavia, il requisito della attualità non va equiparato "all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare" (sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, rv. 279122; sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, rv. 277242; sez. 5, n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, rv. 271216; sez. 2, n. 18745 del 14/4/2016, Modica, rv. 266749; sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, Esposito, rv. 265618; sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, Garrone, rv. 266988). Il giudice non deve quindi riscontrare l'esistenza di «occasioni di riproduzione» della condotta illecita, le quali si connotano come elementi "non dominabili" da parte del soggetto e del tutto incerti, dovendo, invece, ancorarsi il giudizio prognostico unicamente alla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto e non alla individuazione di occasioni prossime di agevolazione della ripetizione degli illeciti reato. Ed ancora, si è osservato che, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di commissione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del periculum è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto, oggetto di contestazione, (sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, rv. 274403), pericolo da desumere da elementi concreti, ricavati dall'analisi della personalità dell'indagato, dall'esame delle sue concrete condizioni di vita, da dati ambientali o di contesto, nonché dalle modalità dei fatti per cui si procede (sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018, S, rv. 274085). L'ordinanza impugnata rispetta i superiori principi ed il ricorso palesemente infondato in tutte le sue deduzioni va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai 6 profili di colpa insiti nella presentazione di siffatta impugnazione, anche al versamento di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo liquidare in euro 3.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3,000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. es . cod.proc.pen. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2020.
lette/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPE LOCATELLI Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita del ricorso udito il difensore L'avvocato CALAMONERI GIOVANNI conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 26603 Anno 2020 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: BONI MONICA Data Udienza: 16/09/2020 Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 18 aprile 2019 il Tribunale di Messina, in accoglimento dell'appello proposto dal locale Procuratore della Repubblica, disponeva nei confronti di MP VI AV la misura cautelare degli arresti domiciliari in sostituzione della misura dell'interdizione dall'esercizio di attività imprenditoriale e di uffici direttivi in imprese e persone giuridiche, applicata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 48, 476 e 479 cod. pen.. 2. Disposto l'annullamento con rinvio di detto provvedimento, giusta sentenza n. 47618 dell'8 luglio 2019 emessa dalla quinta sezione penale della Corte di cassazione, nel giudizio di rinvio il Tribunale del riesame accoglieva nuovamente l'appello del pubblico ministero ed applicava la misura degli arresti domiciliari in luogo dell'interdizione dall'esercizio di attività imprenditoriale. A fondamento della decisione rilevava che sul punto della gravità indiziaria si era già formato il giudicato cautelare a seguito della decisione della Corte Suprema, la quale aveva disposto l'annullamento del precedente provvedimento unicamente sotto il profilo delle esigenze cautelari;
osservava quindi che il pericolo di recidivazione specifica, concreto ed attuale, era dimostrato dalle complesse modalità delle condotte, dai precedenti penali plurimi per reati contro il patrimonio e la fede pubblica, dall'accertato possesso in data 23 giugno 2019 da parte dell'indagato di una patente di guida, rilasciata dalle autorità della Bulgaria nell'apparente data del 24 febbraio 2016, ritenuta dai verbalizzanti contraffatta, il che dava prova del fatto che sino a tempi recentissimi ed in un momento in cui il AV era già sottoposto agli arresti domiciliari con provvedimento ancora non definitivo, egli non aveva avuto remore a commettere ulteriori reati contro la fede pubblica ed a fare uso di un documento falsificato. 3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il AV a mezzo del difensore per chiederne l'annullamento per violazione o falsa applicazione dell'art. 292 lett. c- bis cod. proc. pen. in relazione all'art. 274 comma 1, lett. c), cod.proc.pen. e in relazione all'art. 275 cod.proc.pen.. Secondo la difesa, l'ordinanza impugnata non presenta argomentazioni ulteriori e valide rispetto al precedente provvedimento annullato e non si basa su elementi di novità, in quanto l'accertamento effettuato in data 23 giugno 2019, nel corso del quale il AV aveva esibito una patente di guida bulgara ritenuta contraffatta, non ha ancora ottenuto riscontro in via giudiziale;
inoltre, il Tribunale del riesame ha preteso dalla difesa la prova dell'effettivo superamento dell'esame per il conseguimento della patente in modo tale da invertire l'onere di prova, che grava sull'accusa e ha evidenziato le 1 imperscrutabili ragioni della richiesta del rilascio di quel documento in Bulgaria e non in Italia senza considerare che in Bulgaria vi è la sede degli affari e degli interessi lavorativi del ricorrente e delle società alle quali è interessato quale titolare di quote o amministratore. In ogni caso, stante l'avvenuto rilascio nel 2016, rimangono ancora valide le argomentazioni già esplicitate in ordine alla insussistenza dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo di recidivazione, evidenziate dalla Suprema Corte, ai cui principi il Tribunale non si è uniformato. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile e non merita dunque accoglimento 1. Il ricorrente lamenta in assenza di qualsiasi fondamento la riproduzione da parte del Tribunale delle argomentazioni esposte nell'ordinanza applicativa della misura coercitiva e l'incoerenza dell'impianto giustificativo rispetto alle indicazioni ermeneutiche contenute nella sentenza con la quale la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio per un rinnovato giudizio sulle esigenze cautelari il diverso provvedimento di applicazione della misura degli arresti domiciliari, imposta per i medesimi fatti di reato. 1.1In quella sede il giudice di legittimità aveva censurato la motivazione dell'ordinanza annullata laddove, per supportare il giudizio di pericolosità sociale espresso a carico dell'indagato, aveva considerato la denunzia per fatti analoghi commessi con la spendita di false generalità dinanzi ad un notaio di Bergamo, perché essa riguardava fatti non collocati specificamente nel tempo e la titolarità di cariche sociali rivestite dal AV, elemento non coerente con lo specifico addebito di falso mossogli nel presente procedimento. Inoltre, i giudici di legittimità avevano evidenziato la totale carenza di motivazione relativamente al profilo dell'adeguatezza della misura cautelare imposta. 1.2Ebbene, il Tribunale, richiamata la ricostruzione sul piano indiziarlo delle condotte criminose ascritte in via provvisoria al ricorrente, rispetto alla quale ha correttamente riscontrato la formazione del giudicato cautelare con effetti preclusivi di ulteriori contestazioni, ha osservato come la vicenda criminosa fosse caratterizzata da tratti di particolare allarme per la gravità dei fatti contestati, per i plurimi precedenti penali e giudiziari riportati dal ricorrente, pregiudicato per reati contro il patrimonio e la fede pubblica, commessi dagli anni novanta in poi in varie parti del territorio nazionale settentrionale, per la dimostrata insensibilità ai trattamenti sanzionatori e rieducativi cui egli era stato sottoposto dopo le precedenti condanne negli anni 2012-2013. Quanto ai fatti di truffa, possesso e fabbricazione di documenti contraffatti, falsità ideologica, falsa dichiarazione a 2 pubblico ufficiale, oggetto della denuncia sporta dal notaio Turconi di Bergamo, nella quale si era rappresentato che il AV con la falsa identità di IE VI, -la medesima utilizzata per commettere i reati in contestazione nel presente procedimento-, aveva richiesto la redazione di un atto notarile quale socio minoritario di società di capitali, ha osservato che, sebbene la Procura non avesse fornito altri elementi per attribuire la precisa collocazione temporale delle condotte, tuttavia í fatti dovevano essere stati commessi in epoca anteriore e prossima alla denuncia stessa sporta il 16 febbraio 2015. Ha quindi valorizzato un ulteriore dato di conoscenza, ossia l'avvenuto accertamento in data 23 giugno 2019 della circolazione del AV a bordo di un veicolo noleggiato con l'utilizzo di una patente di guida, rilasciata dalle autorità della Bulgaria, ritenuta dagli agenti contraffatta perché di formato anomalo rispetto agli standard dimensionali conosciuti, ragione per cui egli è indagato per i reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.. 1.3 Il Tribunale in replica alle contestazioni difensive ha osservato che l'addebito in quest'ultimo procedimento traeva fondamento dal giudizio espresso dal personale della polizia stradale, esperto ed aduso ad esaminare licenze di guida, fondato su precisi aspetti fattuali legati al differente formato rispetto alle patenti regolarmente rilasciate dalla Bulgaria, quindi non poteva essere svalutato come irrilevante, sebbene non ancora seguito da un puntuale accertamento emesso in sede processuale. Inoltre, l'indagato non aveva dato prova di avere effettivamente ottenuto un permesso di soggiorno in Bulgaria, condizione per conseguire la patente, che in quel paese avesse interessi e che avesse realmente sostenuto e superato un esame in Bulgaria per poter ottenere il rilascio della patente nel 2016, ossia nello stesso arco temporale in cui il compendio intercettativo indica il suo operare in sinergia col coindagato Lo CA per l'attuazione dei comuni propositi criminosi in Italia. Ne ha dedotto che il ricorrente sino a tempi recentissimi, nei quali era già sottoposto a misura cautelare domiciliare, ancorché impugnata, non aveva esitato a commettere reati contro la fede pubblica ed a fare uso di un documento contraffatto. A conclusione del proprio ragionamento valutativo da tali elementi il Tribunale ha rinvenuto dimostrazione del fatto che l'indagato è soggetto dedito in permanenza ed all'attualità alla commissione sistematica di delitti contro la fede pubblica, il che fonda la prognosi negativa circa i suoi comportamenti futuri, se non sottoposto alla cautela richiesta dal pubblico ministero. 2. Osserva il Collegio che la motivazione sopra riassunta offre congrua e logica risposta al mandato cognitivo conferito dalla precedente sentenza rescindente, poiché analizza gli elementi predittivi acquisiti quanto al contenuto ed al periodo temporale, li raffronta con le pregresse esperienze criminose del ricorrente e con le relative vicende esecutive, oltre che con le condotte oggetto di 3 contestazione per pervenire con corretto procedimento inferenziale a ravvisare il pericolo attuale e concreto di reiterazione di reati gravi contro la fede pubblica. 2.1 In tale percorso giustificativo non è dato rinvenire, né la replica dello schema di ragionamento già censurato dalla Corte di legittimità, né la violazione dei parametri normativi di riferimento. In primo luogo sulla collocazione temporale dell'episodio denunciato dal notaio di Bergamo in prossimità a quest'ultima iniziativa non presenta profili di irragionevolezza, né di arbitrarietà se si considera che la segnalazione da parte del pubblico ufficiale era avvenuta non appena questi aveva avuto contezza della commissione degli illeciti di cui era rimasto vittima in un contesto fattuale analogo a quello di realizzazione dei fatti per i quali il ricorrente è sottoposto al presente procedimento. Con corretto procedimento inferenziale ne ha dedotto la dedizione dell'indagato alla commissione di illeciti in violazione della fede pubblica e contro il patrimonio altrui per avere agito sotto le medesime false generalità, già spese con analoghe modalità operative per ottenere la conclusione degli atti pubblici rogati dal notaio Turconi di Bergamo, finalizzati a sottrarre, mediante il compimento di atti societari, all'aggressione dei creditori, tra cui l'Erario, elementi attivi del patrimonio di varie imprese, collocate in varie parti del territorio nazionale. 2.2 Anche rispetto all'ulteriore elemento valorizzato dal Tribunale del riesame resta escluso che l'ordinanza impugnata sia affetta dai vizi denunciati dalla difesa. Gli esiti del controllo effettuato da personale della Polizia stradale ed il riscontro della contraffazione della patente di guida, esibita dal AV, mentre stava circolando a bordo di autovettura, valsigli la denuncia in ordine ai reati di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., sono stati correttamente apprezzati come significativi della sua perdurante disponibilità e volontà di fare uso di documenti falsi sino a tempi recentissimi ed in un momento in cui i giudici cautelari lo avevano già sottoposto agli arresti domiciliari, seppur con provvedimento non ancora definitivo e quindi eseguibile La continuità con le condotte criminose che gli erano valse precedenti condanne irrevocabili e con quelle contestate nel presente procedimento condanne ha fondato il giudizio attuale e concreto di pericolosità sociale. Pur nella consapevole considerazione dell'assenza di un accertamento giudiziale di fondatezza di tale ulteriore addebito, i giudici dell'appello cautelare hanno basato la valutazione di tale episodio su argomentazioni di innegabile razionalità e pertinenza. Hanno, infatti, rilevato che: il giudizio di falsità della patente era stato reso da personale esperto nella disamina di quella tipologia di documento e motivato in base alle sue caratteristiche dimensionali, difformi da quelle usuali;
l'assenza di plausibili ragioni per le quali l'indagato avrebbe dovuto ottenere il rilascio della patente in Bulgaria e non in Italia, paese nel quale non 4 risultava titolare di analogo documento;
la mancata dimostrazione della titolarità di permesso di soggiorno per la permanenza in Bulgaria, necessario per il rilascio della patente in favore di cittadino della Comunità europea e dell'effettivo superamento dell'esame scritto ed orale in lingua bulgara e della sottoposizione a visita medica e di pronto soccorso, adempimenti prescritti per il conseguimento della licenza;
la presenza del AV in Bulgaria all'epoca dell'apparente rilascio quando allora le attività di intercettazione ne indicavano l'operato in Italia in sinergia con i coindagati 2.3 II ricorso oppone ai superiori rilievi contestazioni che sono già state oggetto di considerazione negativa da parte del Tribunale quanto all'assenza di una verifica giudiziale irrevocabile sulla falsità della patente e sull'esistenza di interessi economici in Bulgaria. Nulla però ha offerto nel giudizio cautelare di merito e nemmeno a questa Corte per avvalorare la tesi dell'errore commesso dai verbalizzanti nel ritenere contraffatta la patente per la sua avvenuta formazione in base ad un modulo non regolamentare perché difforme nel suo aspetto dimensionale a quello consueto e così per poter privare di valenza significativa l'elemento utilizzato. Inoltre, la documentata esistenza ed operatività in Bulgaria di imprese, partecipate o amministrate dal ricorrente, oltre a dover essere previamente rappresentata al Tribunale perché riscontrasse le relative circostanze di fatto, cosa che non è avvenuta, il che preclude il relativo apprezzamento da parte di questo giudice di legittimità, non giova sul piano logico a smentire il complesso di considerazioni svolte sul punto, ossia la reale sottoposizione all'esame per conseguire la patente, la conoscenza della lingua bulgara, il previo conseguimento del permesso di soggiorno, la presenza nel 2016 in Bulgaria al momento dell'apparente rilascio. 3. Anche in punto di adeguatezza della misura domiciliare il Tribunale ha offerto logica e pertinente giustificazione. Ha osservato che la misura interdittiva non è efficace a prevenire il rischio di reiterazione di nuove condotte criminose, poiché, tenuto conto delle modalità di commissione dei fatti e dell'inclinazione a spendere identità di comodo, s'impone la necessità di limitare la sua libertà di movimento sul territorio e di raccordarsi e cooperare con i numerosi propri contatti, utilizzati per la commissione dei reati. L'individuazione del pericolo di recidivazione specifica è dunque operata in base a dati informativi realmente acquisiti e correttamente apprezzati, dà conto in modo esauriente e del tutto logico dell'esigenza cautelare ravvisata secondo un percorso argomentativo, che non presenta le carenze denunciate, né vizi logici di sorta. Inoltre, i fatti contestati non sono remoti ma risalenti a meno di tre anni 5 prima della decisione impugnata, così come è recentissimo l'episodio dell'utilizzo della patente contraffatta, risalendo al febbraio 2019. 2.3 Si ricorda che l'espressa previsione del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, in aggiunta a quello della concretezza, introdotta dalla legge 16 aprile 25, n. 47 nel testo dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., pone a carico del giudice l'onere di motivare sulle ragioni per cui ritiene sussistenti entrambi i presupposti per l'applicazione o il mantenimento di una misura (sez. 3, n. 12921 del 17/2/2016, Mazzilli, rv. 266425; sez. 2, n. 50343 del 3/12/2015, Capparelli, rv. 265395). Tuttavia, il requisito della attualità non va equiparato "all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare" (sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, rv. 279122; sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, rv. 277242; sez. 5, n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, rv. 271216; sez. 2, n. 18745 del 14/4/2016, Modica, rv. 266749; sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, Esposito, rv. 265618; sez. 6, n. 15978 del 27/11/2015, Garrone, rv. 266988). Il giudice non deve quindi riscontrare l'esistenza di «occasioni di riproduzione» della condotta illecita, le quali si connotano come elementi "non dominabili" da parte del soggetto e del tutto incerti, dovendo, invece, ancorarsi il giudizio prognostico unicamente alla rigorosa e complessiva valutazione dei comportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto e non alla individuazione di occasioni prossime di agevolazione della ripetizione degli illeciti reato. Ed ancora, si è osservato che, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di commissione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del periculum è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto, oggetto di contestazione, (sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Pedato, rv. 274403), pericolo da desumere da elementi concreti, ricavati dall'analisi della personalità dell'indagato, dall'esame delle sue concrete condizioni di vita, da dati ambientali o di contesto, nonché dalle modalità dei fatti per cui si procede (sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018, S, rv. 274085). L'ordinanza impugnata rispetta i superiori principi ed il ricorso palesemente infondato in tutte le sue deduzioni va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai 6 profili di colpa insiti nella presentazione di siffatta impugnazione, anche al versamento di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo liquidare in euro 3.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3,000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. es . cod.proc.pen. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2020.