Ordinanza cautelare 27 giugno 2024
Ordinanza collegiale 20 gennaio 2025
Decreto presidenziale 20 marzo 2025
Decreto presidenziale 24 maggio 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 23/12/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00786/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00325/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 325 del 2024, proposto da
IK ES, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria ES, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caulonia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele Procopio e Rosa Ada Clemeno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Arciconfraternita del Ss. RI di Caulonia, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Carnuccio, con domicilio eletto presso il suo studio in Locri, via Roma n. 100/A;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di demolizione del Comune di Caulonia n. 9 del 12.2.2024, prot. n. 3292, notificata il 2.3.2024;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compreso il verbale del Comando di Polizia Locale del Comune di Caulonia del 22.1.2024, prot. n. 1978.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Caulonia e dell’Arciconfraternita del Ss. RI di Caulonia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. IC GL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con ricorso notificato il 2.5.2024 e depositato il 28.5.2024 ES IK ha esposto:
-) il 22.1.2024 essa veniva contattata dalla Polizia Municipale del Comune di Caulonia (RC) per effettuare un sopralluogo sul sito ubicato in Via del RI n. 120 di detto Comune, nell’ambito del quale le veniva chiesta la produzione di visure catastali -poi inviate via e-mail- dell’area ispezionata e, terminato il quale, nessun verbale le veniva rilasciato;
-) il successivo 1.2.2024 la stessa chiedeva l’accesso agli atti di detto sopralluogo, inoltrando apposita istanza che il successivo 1.3.2024 il Comune avrebbe trasmesso all’Arciconfraternita del Ss. RI, controinteressata all’accesso in quanto soggetto dal quale promanava la denuncia a base del sopralluogo;
-) il successivo 2.3.2024 le veniva notificata l’ordinanza n. 9 del 12.2.2024 - prot. n. 3292, nella quale, richiamate la denuncia di terzi datata 24.11.2023, il predetto verbale di sopralluogo del 22.1.2024, le mappe catastali e la sentenza penale n. 162/1982 emessa dal Pretore di Caulonia il 17.11.1982, le veniva impartito l’ordine di sgomberare l’area in questione e rimuovere il cancello ivi installato e le eventuali opere a corredo di ostacolo al libero passaggio;
-) solo a seguito di diffida del 5.3.2024, il successivo 13.3.2024 veniva evasa l’istanza di accesso agli atti.
1.1- La predetta ordinanza, unitamente agli atti presupposti, viene impugnata in questa sede per i seguenti motivi:
In via principale: (1) Illegittimità dell’ordinanza n. 9 del 12.02.2024, notificata il 02.03.2024, prot. n. 3292, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compreso il verbale del Comando di Polizia Locale del 22.01.2024, prot. n. 1978, perchè adottati in violazione di legge, ex artt. 14 e 15 del D. Lgt. 1446/1918 e 378 della legge n. 2248/1865 all. F. Carenza dei presupposti e di istruttoria.
La ricorrente deduce in via principale carenza, inidoneità e fallacia dell’attività istruttoria posta a base dell’ordinanza gravata, sotto plurimi profili.
[A] Quanto al verbale di sopralluogo del 22.1.2024 e alla denuncia del 24.11.2023, la ricorrente, in sintesi, osserva:
-) il numero civico 120, posto a lato del cancello, è stato assegnato dal Comune, circostanza che sottenderebbe la natura privata -e non pubblica- dell’area ivi inclusa e oggetto dell’ordinanza impugnata;
-) il numero civico 114 viene erroneamente riferito alla porta d’accesso alla sagrestia della Chiesa, atteso che detta porta non reca alcun numero civico mentre, di contro, il suddetto numero risulta assegnato ad altro sito estraneo allo spazio oggetto di controversia;
-) la porta d’ingresso della sagrestia della Chiesa non è quella indicata nella foto allegata al verbale di sopralluogo della P.M. ma insiste direttamente sulla Via Del RI;
-) risultano dunque erronei sia la denuncia sporta dall’Arciconfraternita del Ss. RI il 24.11.2023 e richiamata nel provvedimento impugnato, dal momento che l’area oggetto di sgombero non costituisce un accesso alla sagrestia della Chiesa, sia il provvedimento di sgombero e rimozione del cancello, in quanto basato su presupposti erronei e dati fattuali travisati;
-) non confacente è il riferimento alla vicenda riguardante R.F. -dei cui eredi la ricorrente è avente causa- a suo tempo imputato nel procedimento penale conclusosi con sentenza del 17.11.1982, risalendo detta vicenda ad oltre un quarantennio addietro ed essendo la ricorrente del tutto estranea alla stessa;
-) non risulta neanche chiaro sulla base di quali elementi il Comune resistente abbia escluso la titolarità dell’area in capo alla ricorrente, atteso che non le è stata chiesta l’esibizione di atti notarili che, ove richiesti, avrebbero adeguatamente comprovato il trasferimento della proprietà in suo favore e che prevalgono sui dati catastali che invece le sono stati richiesti.
[B] La ricorrente contesta l’affermata natura pubblica della strada, su cui si impernia il provvedimento impugnato, osservando che:
-) l’area controversa non fa parte del demanio stradale né potrebbe farne parte non avendone le caratteristiche fattuali, dal momento che si tratta di una striscia di accesso alla proprietà privata a vicolo cieco, sprovvista di illuminazione pubblica, mai manutenuta dal Comune né prima né dopo l’acquisto da parte della ricorrente avvenuto nell’anno 2011; né varrebbe, in senso contrario, l’inclusione negli elenchi delle strade vicinali, in difetto di un suo uso da parte della collettività, della sua concreta idoneità a soddisfare esigenze di carattere generale anche in termini di collegamento tra strade e di un titolo idoneo anche in termini di uso ab immemorabile ; ancora, l’area in questione non risulta acquisita per usucapione dal Comune di Caulonia né è stata assoggettata a dicatio ad patriam da parte del proprietario;
-) peraltro, neanche dal verbale di accertamento redatto dalla P.M. si desumono elementi a sostegno della natura pubblica dell’area controversa, che contrasterebbero comunque con la serie continua di trascrizioni intercorse tra privati, da ultimo a favore della ricorrente.
[C] Parte ricorrente contesta il valore attribuito dall’amministrazione comunale alle mappe catastali –ritenute peraltro tra loro contraddittorie, non corrispondenti al reale stato dei luoghi, insufficienti a fornire adeguata prova della natura della strada e contraddette dai plurimi passaggi di proprietà intervenuti nel tempo- viepiù in assenza di un esame approfondito dello stato effettivo del bene oggetto di accertamento.
[D] Parte ricorrente contesta, ancora, la rilevanza, nell’ambito della controversia, della sentenza del Pretore di Caulonia n. 162/1982 del 17.11.1982, anch’essa richiamata nella gravata ordinanza, con la quale il predetto R.F. era stato condannato per il reato di cui all’art. 633 c.p., rilevando che:
-) la ricorrente, estranea a tale vicenda, è venuta legittimamente in possesso del bene in questione per averlo ricevuto dal precedente possessore come del pari è legittimamente proprietaria per averne acquistato la proprietà dagli eredi del predetto R.F.;
-) la striscia di terreno oggetto della suddetta pronuncia non risulta ben individuata e comunque non è neanche sovrapponibile all’area oggetto della controversia, come evincibile dalla comparazione tra le informazioni riportate nella sentenza e la documentazione fotografica dello stato dei luoghi versata agli atti del giudizio;
-) la sentenza non ha comunque valore di atto di accertamento sulla natura, demaniale o privata, della striscia de qua .
[E] Soggiunge la ricorrente che, anche a disconoscere rilevanza giuridica agli atti notarili di trasferimento di proprietà, il complesso delle circostanze enucleate –ossia la predetta sentenza, la continuità delle trascrizioni dei vari atti notarili di trasferimento, il possesso ab immemorabile e comunque ultraventennale da parte di privati (in ultimo la ricorrente che lo ha acquistato da oltre un decennio, in buona fede e a mezzo di titolo idoneo a trasferire la proprietà e debitamente trascritto), il non uso protratto da parte della collettività, l’assenza di un atto di dicatio ad patriam ed infine la risalente e persistente inerzia dell’amministrazione nella manutenzione del bene- consentirebbero di far ritenere detta area come di proprietà privata o, in estremo subordine, rientrante nel patrimonio disponibile dell’Ente oggetto di sdemanializzazione tacita e non passibile di ordinanza di sgombero.
In via gradata: (2) Illegittimità dell’ordinanza 9 del 12.02.2024, prot. n. 3292, notificata il 02.03.2024, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compreso il verbale del Comando di Polizia Locale del 22.01.2024, prot. n. 1978, per eccesso di potere sotto vari profili sintomatici.
In subordine, la ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’autotutela demaniale da parte del Comune di Caulonia affermando che;
-) l’amministrazione non avrebbe dato conto di aver svolto una valutazione degli interessi –pubblici e privati- in campo;
-) l’atto impugnato sarebbe affetto da difetto di proporzionalità, non essendo indispensabile ed adeguato al fine perseguito;
-) l’atto impugnato risulterebbe irragionevole anche alla luce della tempistica e della sequenza procedimentale seguita dall’amministrazione oltre che della procrastinata ostensione degli atti del sopralluogo a suo tempo richiesti;
-) sussisterebbe carenza di adeguato contraddittorio anche in ordine alla natura –demaniale o privata- dell’area oggetto di controversia, ritenuto viepiù necessario in assenza di adeguate prove circa la natura asseritamente pubblica.
2- Si sono costituiti in giudizio il Comune di Caulonia e l’Arciconfraternita del SS. RI di Caulonia, chiedendo la reiezione del ricorso.
3- In sede cautelare, con ordinanza n. 129/2024, resa alla camera di consiglio del 26.6.2024, pubblicata il successivo 27.6.2024 e confermata in appello con ordinanza del Consiglio di Stato n. 3335 del 4.9.2024, questo Tribunale ha ordinato al Comune resistente il deposito delle ordinanze trasmesse alla Pretura di Caulonia e richiamate nella sentenza di condanna citata nel provvedimento impugnato (ordine poi adempiuto il 26.7.2024), sospendendo nelle more il provvedimento impugnato al fine di mantenere la res adhuc integra .
4- Con memoria depositata il 7.12.2024 la ricorrente ha quindi chiesto la fissazione di un termine per la proposizione della querela di falso avverso il verbale di sopralluogo del 22.1.2024, la relazione del tecnico comunale (allegati n. 6 e 7 della memoria del Comune resistente dell’8.6.2024) e la perizia giurata prodotta in atti dalla controinteressata in atti, con sospensione del giudizio fino alla definizione del proponendo incombente.
5- All’udienza pubblica del 9.1.2025, con ordinanza n. 54 depositata il 20.1.2025 è stata disposta una verificazione tecnica ai sensi dell’art. 66 c.p.a. -incaricando all’uopo il Direttore della Direzione Provinciale di Reggio Calabria dell’Agenzia delle Entrate–Ufficio Provinciale Territorio, con facoltà di delega- da svolgere nel contraddittorio tra le parti sulla base dell’esame documentale degli atti di causa e di ogni altro atto ritenuto utile e previa verifica in situ , all’esito della quale [i] riferire per iscritto se la porzione di suolo di cui all'impugnata ordinanza ricada all'interno di una delle particelle di proprietà dell'odierna ricorrente ovvero sia esterna ad esse, specificandone in tal caso l'appartenenza, [ii] fornire un’idonea rappresentazione grafica e fotografica dei luoghi e del cancello ed eventuali altre opere richiamate nell’ordinanza e [iii] riferire altresì sulla rinvenibilità del numero civico 114 sulla porta di accesso alla Chiesa nell’area oggetto di contestazione.
6- A seguito di reiterata proroga dei termini assegnati –disposta del magistrato relatore, delegato dal Collegio, con decreti n. 21 del 20.3.2025 e n. 49 del 24.5.2025- in data 7.8.2025 il verificatore ha depositato l’elaborato peritale.
7- In vista della trattazione del merito le parti hanno depositato memorie e repliche ex art. 73 c.p.a.
8- All’udienza pubblica del 3.12.2025:
-) la ricorrente ha eccepito la tardività della memoria depositata dal Comune resistente il 3.11.2025, ha quindi insistito nelle proprie richieste e ha altresì chiesto la condanna delle controparti per lite temeraria e la trasmissione degli atti di causa alla competente Procura della Repubblica per l’accertamento di eventuali reati;
-) il Comune resistente e la controinteressata Arciconfraternita hanno insistito nelle proprie difese ed eccezioni;
-) la controversia è stata quindi spedita in decisione.
DIRITTO
9- Deve anzitutto disattendersi l’istanza, depositata dalla ricorrente il 7.12.2024, con cui è stata chiesta la sospensione pregiudiziale del giudizio al fine di proporre querela di falso, per la dirimente ragione che tale giudizio non inciderebbe comunque sulla decisione dell’odierna controversia stante l’assenza del carattere di pregiudizialità, anche in considerazione dell’apposita istruttoria disposta autonomamente dal Collegio.
10- Deve altresì disattendersi la richiesta di parte ricorrente di stralcio della memoria depositata dal Comune resistente il 3.11.2025, stante che detta memoria –sebbene tardiva rispetto al termine di 30 giorni di cui all’art. 73 c.p.a.- può essere comunque valutata quale memoria di replica –invero tempestiva- alle affermazioni riportate nelle memorie già depositate dalle altre parti.
11- Nel merito, il Collegio ritiene opportuno precisare anzitutto che l’odierno giudizio non possiede natura “petitoria” ma verte in via esclusiva sull’accertamento della legittimità dell’esercizio del potere di autotutela demaniale manifestatosi nell’ordinanza di sgombero e rimozione di manufatti n. 9 del 12.2.2024, oggetto di impugnazione.
12- Tanto chiarito, il ricorso è fondato, per come di seguito esposto.
13- In termini tassonomici, il Collegio segue la graduazione dei motivi posta da parte ricorrente scrutinando anzitutto il primo motivo, che è fondato.
14- Si premette che le ordinanze rientranti nella c.d. autotutela demaniale possono essere adottate su beni appartenenti al demanio, al patrimonio indisponibile (v. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 19.9.2023, n. 1158) ovvero a difesa di una servitù pubblica (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 7.11.2022, n. 752) e dunque su strade vicinali, purché sussistano i presupposti costituiti dal passaggio da parte di una collettività di persone appartenenti ad un determinato gruppo territoriale, dall’idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via e dall’esistenza di un titolo valido a sorreggere il diritto di uso pubblico (Consiglio di Stato, Sez. V, 14.2.2012, n. 728; id., Sez. IV, 15.5.2012, n. 2760; Cass. Civ., Sez. II, 10.1.2011, n. 333). Da ciò la piana conseguenza per cui l’attivazione del suddetto potere presuppone indefettibilmente la natura pubblica –o comunque l’asservimento alla pubblica collettività- del bene oggetto di autotutela.
15- Così inquadrata la questione, si osserva che nel provvedimento impugnato l’amministrazione resistente:
-) premette che [i] con nota del 24.11.2023 era stata denunciata l’occupazione di suolo comunale antistante una delle porte di accesso della Chiesa del Ss. RI, riportante il numero civico 114, e l’installazione di un cancello che impedirebbe il pubblico passaggio e [ii] con nota del 15.1.2024 l’Ufficio Urbanistica e Patrimonio trasmetteva all’Ufficio Vigilanza richiesta di sopralluogo dell’area pubblica sita in Caulonia alla Via Del RI, antistante una delle porte di accesso alla Chiesa del SS. RI, riportante il numero civico 114 e confinante part. 977 – 353 e 354 del foglio di mappa n. 73 al fine di individuare l’esecutore dell’abuso;
-) richiama il verbale del Comando dei Vigili Urbani del 22.1.2024 nel quale si osserva che l’abuso è stato commesso dall’odierna ricorrente, proprietaria delle precitate particelle contigue al suolo comunale di che trattasi;
-) richiama la sentenza n. 162/1982 del 17.11.1982 trasmessa dall’Arciconfraternita denunciante all’Ufficio Vigilanza del Comune resistente e da quest’ultimo inoltrata all’Ufficio Urbanistica e Patrimonio unitamente al verbale di sopralluogo soggiungendo che da tale pronuncia si evince e si ribadisce che il suolo di che trattasi è di proprietà comunale;
-) ritiene necessario adottare, per quanto di rilievo a tutela del patrimonio pubblico, misure idonee a fini di pubblico interesse ritenendo altresì non autorizzata, e dunque abusiva oltre che di ostacolo alla viabilità pubblica, la posa del cancello, ragion per cui si impone l’intervento al fine di ripristinare il passaggio pubblico;
-) ingiunge conseguentemente alla ricorrente lo sgombero della porzione di superficie comunale limitrofa al terreno accatastato al foglio di mappa n. 73 particelle n. 354, 353 e 977 e la rimozione del cancello realizzato su suolo comunale, Via del RI, nonché di eventuali ulteriori opere a corredo di ostacolo al libero passaggio con ripristino dello stato dei luoghi, entro 90 giorni dalla notifica di detta ordinanza.
Riassumendo, il Comune resistente ha disposto lo sgombero dell’area e la rimozione del cancello e delle altre opere ivi apposte in quanto detta area ha natura demaniale (o, per certi versi contraddittoriamente, di strada vicinale) e le opere realizzate sono di ostacolo al transito pubblico; dette conclusioni, a loro volta, sono state ricavate mercè il richiamo alla denuncia dell’Arciconfraternita controinteressata datata 24.11.2023, al verbale di sopralluogo del 22.1.2024 e alla predetta sentenza n. 162/1982.
16- L’operato dell’amministrazione, siccome sopra compendiato, è erroneo nelle premesse oltre che insufficiente quanto ad attività istruttoria, in guisa da inficiare le conclusioni rassegnate e il disposto sgombero.
17- Dalle risultanze della verificazione –che, in ragione della puntualità e precisione degli accertamenti svolti in contraddittorio, il Collegio ritiene condivisibili- emerge quanto segue.
A) In primo luogo, il verificatore dà conto che dagli atti catastali la porzione di suolo oggetto dell’ordinanza non ricade in una delle particelle (nn. 353-354-977) di proprietà della ricorrente, ma anzi risulta ad esse esterna ed interclusa tra queste ed il prospetto lato ovest della Chiesa del Ss. RI, osservando altresì come tale porzione di suolo sia classificata come “strada pubblica”, analogamente peraltro alla zona antistante il sagrato della predetta Chiesa, ancorché recintata e chiusa da cancello e annessa alla Chiesa medesima.
B) Ritenendo non sufficienti i dati catastali per fornire un adeguato supporto probatorio all’individuazione della proprietà dell’area, il verificatore ha quindi richiesto all’amministrazione comunale la documentazione necessaria –segnatamente quanto all’individuazione del tracciato della Via del RI e delle relative eventuali diramazioni come risultanti da atti amministrativi, alla certificazione della progressione dei numeri civici relativi al tratto compreso nella zona d’interesse, ad una copia a colori dell’allegato fotografico al verbale di sopralluogo del 21.2.2024 da cui riscontrare la presenza del civico 114 e all’esatta localizzazione ed estensione del piano denominato “Astrachello” (che risulta certificato come estraneo alla proprietà comunale dal Sindaco di Caulonia in data 28.2.1949– v. all. 020 alla produzione della ricorrente del 28.5.2024); a fronte di ciò si dà atto del riscontro del Comune nel senso che “ il riscontro prodotto dal Comune di Caulonia nulla ha chiarito né in merito al tracciato ed alle relative diramazioni della Via del RI né alla numerazione civica poiché ha rinviato genericamente alle risultanze delle banche dati catastali (mappe catastali e visure), che l’Ufficio scrivente detiene e aggiorna, e riferito di non essere “nella condizioni di rilevare la numerazione assegnata in quanto non è stato negli ultimi anni istituito un registro con la numerazione civica assegnata”. Per quanto attiene all’unica foto a colori trasmessa dall’Ufficio tecnico comunale si evidenzia che la stessa è stata scattata dall’interno del locale “sacrestia” mentre con la nota di riscontro si riferisce che “sul muro esterno (a sinistra, guardando dall’esterno verso l’interno), era scritto il numero 114, anche se in modo poco visibile e quasi cancellato ” (v. nota del Comune n. 104752 del 10.7.2025, pag. 51 dell’elaborato peritale).
C) Quanto alla valenza della sentenza penale del 17.11.1982, richiamata dall’amministrazione a base del provvedimento impugnato, viene soggiunto dal verificatore che “ occorre precisare che la citata sentenza allegata al fascicolo di causa, risulta priva di allegati grafici e non individua in modo univoco quale sia la strada a riferimento, né tantomeno la identifica con attribuzione di una denominazione. Non fa menzione, neppure della superficie occupata, anche in via approssimativa, riconoscendo soltanto, nella parte finale del dispositivo, “la modesta entità dell’usurpazione ”.
D) Il verificatore ha quindi richiamato la documentazione reperita presso l’Archivio di Stato e, svolti gli accertamenti ritenuti opportuni, ha affermato che “ dalla consultazione della documentazione reperita presso l’Archivio di Stato di Reggio Calabria ed, in particolare, dalle planimetrie redatte dallo stesso Ufficio Speciale del Corpo Reale del Genio Civile relative ai piani parcellari di occupazione temporanea, si evince che il fondo originario di proprietà del Sig. [R.G.B. fu N.] (cfr. immagini nn. 9 e 10), ricomprende sia l’attuale particella n. 977 (superficie catastale 270,00 m2) nonché la porzione di suolo oggetto di causa (superficie rilevata 130,00 m2), e pone in evidenza anche la presenza di una cisterna di acqua interrata ” con la precisazione che detto “ schizzo planimetrico […] fornisce un ulteriore elemento di chiarimento poiché, oltre alla caratterizzazione geometrico-dimensionale del lotto, ne individua i confinanti che con ordine orario si riportano a seguire: Case [R.] , Rupe, VI RI e Chiesa del RI. Gli stessi trovano corrispondenza in quelli indicati negli atti traslativi riportati nel dettaglio al paragrafo 1.3 ed, in particolare, in quelli ascrivibili al Sig. [F.G.R.] dai cui eredi ha acquisito la proprietà la ricorrente ”.
E) Dalle attività e dagli accertamenti svolti il verificatore ha quindi concluso nel senso che “ Alla luce di quanto fin qui esposto, gli atti esaminati portano a ritenere che il suolo oggetto di causa abbia sempre avuto natura privata, risultando prevalenti le evidenze della documentazione storica reperita presso l’Archivio di Stato, i riscontri effettuati sugli atti notarili di trasferimento della proprietà intervenuti nel tempo, le corrispondenze geometriche-dimensionali tra i contenuti degli atti fin qui citati e i risultati dei rilievi operati rispetto alla totale assenza di documentazione tecnica richiesta al Comune di Caulonia atta a dimostrate l’uso pubblico della porzione di suolo oggetto di causa ”.
F) Per completezza, quanto all’individuazione del numero civico 114 sulla porta che nell’ordinanza impugnata viene indicata quale accesso alla sagrestia della Chiesa, il verificatore ha osservato che “ Con riferimento alla collocazione del numero civico 114, si rappresenta che in corso di sopralluogo non è stata rinvenuta alcuna traccia di numerazione civica in corrispondenza della porta di ingresso del vano qualificato come Sacrestia pur essendosi effettuato il riscontro sia lato Chiesa che lato ricorrente (immagine n. 13); A tal riguardo, quanto prodotto dal Comune di Caulonia nulla ha chiarito, seppur avrebbe dovuto essendo per norma tenuto a provvedere all’onomastica stradale ed alla numerazione civica, in merito al tracciato, alle diramazioni della Via del RI ed alle relative numerazioni civiche specificatamente richieste. Quanto restituito dal Comune di Caulonia è un mero rimando alla documentazione catastale che per quanto esplicitato in precedenza non certifica l’anagrafica stradale. Per contro il civico n. 114 è stato rinvenuto in altro sito, esterno e diverso da quello oggetto di causa, e precisamente lungo la via attualmente denominata del RI (immagini nn. 14 e 15), in corrispondenza della particella n. 351 (immagini n. 16) ”.
18- In sostanza -ribadito che i dati catastali non possono ritenersi, neppure dal punto di vista topografico, fonte di prova “certa” o “privilegiata” sulla situazione di fatto esistente sul piano immobiliare (v. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V, 4.4.2025 n. 6818) ma mero indizio o elemento presuntivo (Consiglio di Stato, Sez. II, 18.6.2021, n. 4715) e dato atto che la ricorrente ha versato in giudizio i titoli di proprietà, da ultimo in suo favore, riferiti alle precitate particelle (all. 021 alla produzione del 28.5.2024)- dagli accertamenti istruttori sopra richiamati risulta confutato (sia pure in termini di accertamento incidentale nell’ambito dell’odierno giudizio impugnatorio) l’assunto su cui si impernia l’ordinanza impugnata e, cioè, la natura pubblica -e dunque suscettibile di sgombero disposto dal Comune in via di autotutela- dell’area oggetto di controversia.
19- Ad analoga conclusione si perviene quanto alla natura di “strada vicinale”, cui il Comune fa cenno nell’ordinanza gravata, dal momento che non risultano fornite dal Comune –né in sede procedimentale, non risultando alcuna evidenza istruttoria in tal senso, né in sede processuale–certezze in ordine alla sussistenza di una servitù pubblica gravante su detta area, né, si soggiunge per completezza, emerge alcunché in ordine ad un’eventuale dicatio ad patriam o ad un uso dell’area ab immemorabile da parte della collettività.
20- Le suddette criticità sono anche frutto, come già osservato, di un’istruttoria svolta in modo approssimativo, come si evince da quanto di seguito esposto.
A) La denuncia-segnalazione dell’Arciconfraternita del RI risulta del tutto generica e non reca evidenze di sorta da cui evincere la natura dell’area oggetto di controversia, affermandovisi soltanto (peraltro in termini solo assertivi ed apodittici) la non accessibilità da tempo attraverso la pubblica via dello spazio retrostante la Chiesa del Ss. RI, nel quale insisterebbe (a suo dire ma senza il conforto di specifiche evidenze probatorie) una porta d’accesso alla chiesa portante numero civico 114 a motivo del cancello di cui veniva chiesto lo sgombero, senza però fornire elementi neanche quanto a durata dell’impedimento e dell’asserito abuso.
B) Neanche il verbale di sopralluogo reca elementi da cui evincere la natura dell’area controversa: il verbalizzante si è limitato [i] ad affermare -entrando dalla porta della sagrestia della Chiesa- la sussistenza nello spazio intercluso di una porta di accesso alla Chiesa recante il numero civico 114 “quasi illeggibile”, [ii] a riferire le dichiarazioni della ricorrente sull’appartenenza dell’area e del cancello (come da visure catastali inviate dalla ricorrente via e-mail) e [iii] ad allegare la sentenza del 17.11.1982 a sua volta pervenutagli dal legale rappresentante dell’Arciconfraternita controinteressata.
C) Quanto, poi, alla predetta sentenza del 1982, a prescindere dall’assenza di alcun valore di accertamento sulla natura della proprietà dell’area, valgono le considerazioni già esposte in sede di verificazione, con l’ulteriore precisazione che neanche le ordinanze richiamate nella sentenza e depositate dal Comune resistente a seguito dell’istruttoria disposta dal Collegio restituiscono elementi da cui attingere l’esatta individuazione dell’area oggetto del procedimento penale.
A tali criticità –e in disparte il riferimento, quanto meno non adeguatamente approfondito, alla sussistenza del numero civico 114 e alla riferibilità dello stesso all’effettivo ingresso alla porta dell’Arciconfraternita del Ss. RI- deve soggiungersi che risulta assente ab origine un adeguato approfondimento in ordine all’effettiva natura del bene, desunta unicamente dalle risultanze catastali ma che il Comune avrebbe dovuto verificare con maggior grado di certezza alla luce delle criticità esistenti e che sarebbero poi emerse in fase di verificazione (v. sopra, § 17.A), criticità ovviamente non surrogabili dalla relazione tecnica predisposta a fini processuali (all. 6 alla produzione del Comune di Caulonia dell’8.6.2024) comunque non satisfattiva rispetto alle questioni controverse.
D’altronde, sempre con riferimento alla dedotta carenza istruttoria in sede procedimentale, l’effettivo valore delle risultanze catastali risulta quanto meno discutibile –e avrebbe dovuto essere parimenti oggetto di adeguato approfondimento critico- non solo per la valenza indiziaria delle stesse e la conseguente opportunità di acquisire i titoli di proprietà di dette aree, ma anche in quanto -come osservato in sede di verificazione- analoga dicitura “strada pubblica”, riferita all’area oggetto di controversia, era stata attribuita anche alla zona antistante il sagrato della predetta Chiesa sebbene, come osserva il verificatore, la stessa si presenti recintata, chiusa da cancello e annessa alla Chiesa medesima.
21- In conclusione, il motivo è fondato e –assorbito il secondo motivo, dichiaratamente gradato rispetto al primo- ciò determina l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento comunale oggetto di impugnazione.
22- Le spese seguono la soccombenza e vengono poste solidalmente a carico del Comune di Caulonia e dell’Arciconfraternita del Ss. RI, per essere liquidate come da dispositivo.
22.1- Gli oneri della verificatore, richiesti in data 8.8.2025, vengono invece posti in via esclusiva a carico del Comune di Caulonia e – tenuto conto che il verificatore ha svolto l’incarico affidato, rispondendo esaustivamente ai quesiti posti dal Collegio giudicante all’esito di articolate verifiche documentali e complesse valutazioni, svolte anche in contraddittorio e tutte suffragate da idonea documentazione - vanno liquidate nella misura di cui in dispositivo ai sensi dell’art. 66 comma 4 c.p.a., con la precisazione che l’assenza di preventiva autorizzazione all’uso del mezzo proprio osta alla liquidazione delle relative spese secondo la richiesta formulata dal verificatore, mentre sussistono i presupposti per il rimborso delle indennità e spese di viaggio ai sensi dell’art. 55, comma 2, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, sempre nella misura di cui in dispositivo.
22.2- Da ultimo, alla luce delle circostanze della controversia il Collegio non ravvisa i presupposti per la condanna delle controparti per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c., non riscontrando dolo o colpa grave delle parti soccombenti, né abuso del processo.
23- Deve altresì disattendersi la richiesta di parte ricorrente di trasmissione alla Procura della Repubblica del verbale di sopralluogo del 22.1.2024, della relazione del tecnico comunale con gli allegati n. 6 e 7 della memoria dell’8.6.2024 ed ancora della perizia giurata versata in atti dalla controinteressata, non ravvisandosi prima facie dalle allegazioni in atti la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi di reato (v. sul punto, Consiglio di Stato sez. V, 17.10.2012, n. 5298; CGA, parere n. 10/2019), impregiudicata la facoltà di parte ricorrente di determinarsi autonomamente in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata ordinanza del Comune di Caulonia n. 9 del 12.2.2024, prot. n. 3292.
Condanna in solido il Comune di Caulonia e l’Arciconfraternita del Ss. RI di Caulonia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, alle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese legali, IVA e CPA come per legge.
Condanna altresì il Comune di Caulonia al pagamento, in favore del verificatore, Ing. Marco Caredda, dei compensi per la verificazione, che si liquidano in € 1.139,98, al lordo di eventuali oneri fiscali e previdenziali, per onorari, oltre al rimborso di € 20,30 per indennità e spese di viaggio liquidate ai sensi dell’art. 55, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002 e dunque nella somma complessiva di € 1.160,28.
Rigetta la richiesta di condanna alle spese per lite temeraria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE EN, Presidente
IC GL, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC GL | TE EN |
IL SEGRETARIO