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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 29/09/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2035/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2035/2022 promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. Nello Sgambato e dall'Avv. Parte_1
Annamaria Piscuoglio, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Nello Sgambato, sito in Caserta, Via F. Renella n. 70,
, rappresentato e difeso dall'Avv. Nello Sgambato e dall'Avv. Annamaria Parte_2
Piscuoglio, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Nello Sgambato, sito in Caserta, Via F. Renella n. 70,
, rappresentato e difeso dall'Avv. Nello Sgambato e dall'Avv. Parte_3
Annamaria Piscuoglio, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Nello Sgambato, sito in Caserta, Via F. Renella n. 70,
PARTE ATTRICE
contro rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Marraghini, elettivamente domiciliata Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Marraghini, sito in Arezzo, Via Garbasso, n. 42, PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 26.5.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 570/2022 emesso dal Tribunale di Arezzo CP_1 in data 30.05.2022, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento in solido dell'importo di € 42.105,09, oltre interessi legali come da domanda, spese e compensi. pagina 1 di 7 A sostegno dell'opposizione, parte opponente ha dedotto che: nei primi mesi del 2021 commissionava alla la produzione di 5.000 preziosi semilavorati, consistenti in bracciali con elementi Controparte_1 componibili in argento di 0,5 gr ciascuno;
per la realizzazione di tali preziosi, forniva alla società opposta i progetti operativi, i progetti tecnici e i metalli preziosi da sottoporre a lavorazione;
i prodotti ultimati le venivano consegnati tra maggio e ottobre 2021, per poi essere distribuiti nei vari punti vendita solo a partire da dicembre 2021; tuttavia, dopo le prime vendite, i clienti reclamavano difetti di fabbricazione dei preziosi, con conseguenti plurime richieste di reso;
per questo motivo, interrompeva i pagamenti nei confronti della poiché colpita da un ingente danno patrimoniale per Controparte_1
l'esponenziale crescita di richieste di reso della merce e di riparazioni della stessa;
tali vizi, invero, le provocavano considerevoli perdite di denaro, nonché una grave lesione all'immagine; pertanto, contattava parte opposta per comunicare quanto avvenuto e per tentare di risolvere bonariamente la questione.
Tanto premesso in fatto, parte opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito. Al riguardo, ha sostenuto che in forza dell'art. 20 c.p.c. il foro competente è quello del domicilio del presunto debitore, quindi avendo la la sede legale in Marcianise (CE), la competenza Parte_1 territoriale appartiene al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Ha inoltre richiesto, stante la materia oggetto del contendere, un termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. lgs. 28/10.
Quanto al merito, ha rilevato che la in qualità di appaltatrice, deve rispondere delle Controparte_1 imperfezioni causate da lei o dai suoi agenti nel corso della prestazione d'opera, col conseguente obbligo, una volta riscontrate, di eliminare le stesse a sue spese, secondo quanto previsto dall'art. 1655 c.c. Invero, la pur tempestivamente informata, non adottava alcuna misura volta alla CP_1 riparazione dei vizi presenti sulla merce, ma, anzi, richiedeva a titolo di debito residuo l'importo di € 42.105,09. Ha rilevato, altresì, come non sia possibile individuare i criteri con cui ha Controparte_1 determinato l'importo oggetto d'ingiunzione.
In via riconvenzionale, ha allegato di aver subito un grave danno d'immagine, chiedendone il risarcimento da quantificarsi nell'ammontare economico del decreto ingiuntivo opposto (€ 42.105,09).
Sulla base di tali allegazioni, parte opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria istanza reietta e disattesa, in accoglimento della dispiegata opposizione a D.I. n. 570/2022, sulla base degli elementi di fatto e di diritto esposti, così provvedere:
1. preliminarmente dichiararsi l'incompetenza del Giudice adito poiché competente il Foro di Santa Maria Capua Vetere.
2. In ogni caso, concedersi termine per l'esperimento del tentativo di mediazione;
3. Nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla Società con socio Controparte_1 unico, con sede in Subbiano alla Via Todaro n.
5 - C.F. e P.I. , in persona del suo P.IVA_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore Sig.
[...] per i fatti indicati in premessa;
Pt_4
4. E per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo ed inefficace il decreto opposto n.570/2022
pagina 2 di 7
5. In via riconvenzionale, accertato e dichiarato che la opponente ha subito un danno patrimoniale e di immagine per avere commissionato merce inutilizzabile poiché non eseguita a regola d'arte, condannarsi la opposta al risarcimento del danno quantificato nella rimanente somma richiesta a titolo di saldo oltre al danno all'immagine dal quantificarsi secondo Giustizia, o nella diversa somma che l'On.le Giudicante riterrà in ogni caso secondo Giustizia.
6. Condannare, altresì, parte opposta al pagamento dei diritti, spese ed onorari del presente giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria chiede provarsi i fatti di causa di cui dal 2) al 10) della premessa preceduti dalla locuzione "Vero è" con prova testimoniale indicando i seguenti testi: a) (Nata il Parte_5
18.9.1995) e residente in [...]; b) Controparte_2
(Nata a Maddaloni il 14.07.1986 ed ivi residente in [...]; c) Controparte_3
(Nata a Napoli il 21.03.1978) ed ivi residente in [...]”.
Si è costituita in giudizio contestando integralmente tutto quanto ex adverso dedotto. Controparte_1
Parte opposta ha rilevato che: come deducibile dalle fatture e dai documenti di trasporto allegati al procedimento monitorio, il valore complessivo della fornitura e dell'attività di conto lavorazione ammontava ad € 84.661,81; tale somma di denaro corrispondeva all'ammontare totale dell'obbligazione debitoria a cui parte opponente avrebbe dovuto far fronte, se non che, la stessa interrompeva i pagamenti, determinando l'insorgere di un debito residuo di € 42.105,09, oltre agli interessi di mora e alle spese del procedimento monitorio;
al fine di facilitare la società , Parte_1 [...] emetteva delle ricevute bancarie per l'importo totale delle fatture, ma anch'esse rimanevano CP_1 insolute.
In diritto, preliminarmente, parte opposta ha eccepito la tardività dell'opposizione evidenziando che la stessa avrebbe dovuto essere notificata entro il 9.07.2022, termine non rispettato dall'opponente.
Quanto poi all'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, parte opposta ne ha rilevato la totale infondatezza. In specie, ha rilevato che secondo quanto previsto dall'art. 1182 comma 1 e 3 c.c., l'obbligazione pecuniaria deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, a meno che il luogo dell'adempimento non sia diversamente determinato. Parimenti, l'art. 1498 c.c. stabilisce che se non vi è stata pattuizione tra le parti o diversi usi, il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, ma al domicilio del venditore. Dunque, nel caso di specie, lo spostamento del forum destinatae solutionis che parte opponente ha fatto valere risulta privo di ogni fondamento, non essendovi stata alcuna pattuizione circa la modalità di pagamento o alcuna rinuncia del creditore al foro del suo domicilio. Il foro del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione risulta, pertanto, quello del domicilio del creditore-venditore. Inoltre, l'eccezione proposta risulta anche non correttamente formulata, poiché avrebbe dovuto contenere la contestazione di competenza del giudice concretamente adito in relazione ai singoli profili ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi di collegamento rinvenibili negli artt. 18,19,20 c.p.c., secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità.
Ha poi contestato la richiesta di un termine per l'esperimento della procedura di mediazione, rilevando che la materia del contendere esula dalle ipotesi per le quali è espressamente previsto, a pena di improcedibilità della domanda, l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione. Inoltre, ha pagina 3 di 7 rimarcato che l'art. 5 comma 4 d.lgs. n. 28/2010 esclude l'obbligo di mediazione sia per il procedimento monitorio sia per la fase iniziale del giudizio di opposizione, sino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
Quanto al merito, parte opposta ha rilevato l'infondatezza dell'opposizione. Ha difatti precisato che la vicenda contrattuale non risulta inquadrabile nella fattispecie del contratto di appalto, ma in quella di un contratto di subfornitura, giuridicamente riconducibile ad un contratto d'opera con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2226 c.c. il committente avrebbe dovuto denunziare al prestatore d'opera le difformità e i vizi entro otto giorni dalla scoperta. Parte opposta ha poi rilevato che, qualora il contratto esistente tra le parti dovesse classificarsi come un contratto di appalto, il committente avrebbe dovuto denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, termine comunque non rispettato. Ha rilevato che in ogni caso, la accettava l'opera, poiché riceveva la merce Parte_1 senza riserve o contestazioni.
Ha dedotto altresì l'infondatezza della domanda riconvenzionale proposta.
Pertanto, parte convenuta ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, adversis rejectis, in linea preliminare: concedere l'esecutorietà del decreto per mancata opposizione nei termini ex articolo 647 c.p.c. dichiarando l'opposizione inammissibile e tardiva e confermando il decreto;
sempre in via preliminare, ma subordinata, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. per le ragioni tutte esposte in parte motiva;
nel rito, subordinatamente al mancato accoglimento della eccezione di inammissibilità e tardività dell'opposizione, accertata e dichiarata la competenza territoriale del Tribunale adito con il ricorso per ingiunzione di pagamento rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla controparte quindi, nel merito, rigettare in toto le domande di parte attrice - opponente, riconvenzionale inclusa, siccome prive dei presupposti legittimanti, infondate e non provate in diritto e in fatto e così confermare il decreto ingiuntivo in ogni sua parte, con vittoria di spese e di competenze del giudizio di opposizione.”
Dichiarato provvisoriamente esecutivo il d.i. opposto, sono stati concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e successivamente le parti hanno raggiunto un accordo stragiudiziale solo in parte adempiuto dall'opponente. Invero, parte opponente ha provveduto al pagamento di una somma pari ad € 4.000,00, nonché alla cessione dei macchinari ai quali è stato concordemente attribuito il valore di € 15.000,00.
La causa è stata istruita solo documentalmente e all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.05.2025 è stata trattenuta in decisione, con concessione dei temini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Parte opponente ha precisato le conclusioni come da atto di citazione rappresentando di avere già corrisposto l'importo di € 19.000,00.
Parte opposta ha concluso come da comparsa di costituzione dando atto di avere già ricevuto l'importo di € 19.000,00.
pagina 4 di 7 Con il decreto ingiuntivo n. 570/2022, emesso dal Tribunale di Arezzo in data 30.05.2022, è stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 42.105,09 sia nei confronti della società in Parte_1 persona dei suoi legali rappresentanti, che personalmente nei confronti dei soci amministratori, Sig.
e Sig. . Parte_3 Parte_2
Il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato nei confronti della società in data 30/05/2022, mentre nei confronti dei soci in data 06/06/2022 con la conseguenza che l'opposizione promossa dalla società deve essere dichiarata tardiva: invero, l'atto di citazione è stato notificato solo in data14/07/2022, eccedendo il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo previsto dall'art. 641 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione.
Occorre, pertanto, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla Parte_1
e per l'effetto l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo nei suoi confronti.
Con riferimento, invece, all'opposizione promossa dai soci amministratori e Parte_2
, ritiene il Tribunale che la stessa, pur tempestivamente proposta, debba essere Parte_3 rigettata in quanto infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
In primo luogo, occorre soffermarsi sull'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale sollevata da parte opponente. Per il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità anche recentemente ribadito “In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito” (tra le ultime Cass. 31121/24).
Nel caso di specie parte opponente non ha formulato in modo compiuto l'eccezione e pertanto deve ritenersi come non proposta.
L'eccezione risulta comunque infondata nel merito, poiché, ai sensi dell'art. 1182 c.c., qualora le parti non abbiano determinato il luogo della prestazione, o qualora questo non possa essere desunto dalla natura della prestazione stessa o da altre circostanze e l'obbligazione abbia per oggetto una somma di denaro, essa deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.
Dunque, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., in base al quale il giudice territorialmente competente a conoscere la causa è quello del luogo dove deve eseguirsi l'obbligazione, il Tribunale di Arezzo è territorialmente competente.
Venendo all'esame della richiesta di un termine per l' esperimento del procedimento di mediazione, ritiene il Tribunale che la richiesta vada rigettata in quanto è la stessa parte che ne deduce l'obbligatorietà a ritenere che la materia del contendere afferisca alla disciplina dei contratti d'appalto, che non rientra tra quelle per cui è espressamente previsto, a pena di improcedibilità della domanda, l'obbligo di esperire un tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 D.lgs. n. 28/10. Ad abundantiam, va pagina 5 di 7 evidenziato che in base all'art. 5 D. lgs. n. 28/10 ratione temporis applicabile anche il contratto d'opera non rientra tra le materie per le quali il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità. Inoltre, non è contestato e risulta documentalmente che le parti hanno concluso un accordo stragiudiziale (accordo che poi non è stato integralmente adempiuto) e quindi lo scopo del procedimento di mediazione è stato raggiunto.
Nel merito, occorre rilevare che è fondata l'eccezione di intervenuta decadenza dalla garanzia per i vizi sollevata da parte opposta;
invero, anche a voler considerare il contratto stipulato tra le parti un contratto d'appalto e non un contratto d'opera – e, pertanto, a voler allungare il termine di decadenza a 60 giorni, anziché ad 8 giorni – i vizi risultano comunque mai denunziati prima della presente opposizione. Al riguardo, va evidenziato come in mancanza di qualsivoglia prova documentale della denuncia dei vizi, il capitolo di prova per testi formulato risulti del tutto generico circa la collocazione temporale della contestazione effettuata;
per tale motivo non è stato ammesso.
Inoltre, al di là della tardività o meno della denunzia dei vizi, non vi è alcuna prova a sostegno della tesi
– genericamente allegata dall'opponente - per cui tali vizi sarebbero da ricondursi all'operato della
Difatti, come deducibile dal messaggio audio depositato da parte opposta (doc. 10 allegato CP_1 alla comparsa di risposta) era lo stesso a specificare che la responsabilità per la Parte_3 presenza di vizi sulla merce non era da ricondursi alla Controparte_1
Parte opponente, come elemento probatorio a sostegno delle proprie doglianze, ha depositato dei documenti di trasporto con cui ha tentato di dimostrare l'esistenza dei vizi nella merce venduta che avrebbero determinato numerosi resi da parte della clientela della società opponente, rappresentata da venditori al dettaglio dei prodotti finiti. Ebbene, anche volendo ritenere provati i resi, non vi è alcuna prova che i documenti di trasporto depositati afferiscano a merce prodotta e lavorata dalla e CP_1 che, anche ove la merce fosse quella fornita dalla suddetta società, i vizi siano da imputarsi al suo operato, che non era quello di fornitura di prodotti finiti, ma solo di fornitura dei c.d. “semilavorati”. Invero, agli atti non risulta presente alcun elemento che possa escludere che le ulteriori lavorazioni, effettuate da altri, abbiano determinato i vizi presenti sui prodotti finiti, né a conclusioni diverse avrebbe condotto la prova testimoniale anche qualora espletata, stante la genericità e la natura valutativa dei capitoli formulati.
Infine, per quanto concerne la contestazione in ordine al quantum della pretesa fatta valere, va evidenziato che la contestazione è generica e che prima dell'opposizione parte opponente non ha mai contestato le fatture emesse dall'opposta. Pertanto, anche sotto questo profilo, l'opposizione risulta infondata.
L'opposizione al decreto ingiuntivo deve pertanto essere rigettata.
Per lo stesso motivo, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale, atteso che alcun danno patrimoniale o d'immagine risulta da ricondursi a qualche inadempimento di parte opposta.
Deve darsi atto che nelle note sostitutive dell'udienza del 04.11.2024, parte opponente ha dichiarato di avere corrisposto in corso di causa in favore dell'opposta l'importo di € 4.000,00, e di avere consegnato pagina 6 di 7 un macchinario al quale è stato concordemente attribuito il valore di € 15.000,00, per un totale di € 19.000,00; la circostanza è stata confermata da parte opposta.
Attesa l'infondatezza dell'opposizione il d.i. deve essere confermato anche con riguardo alle spese liquidate;
dall'importo ingiunto deve evidentemente essere sottratta la somma di € 19.000,00 già corrisposta in corso di causa.
Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata ( € 26.000,00 – 52.000,00; parametri medi per tutte le fasi ad eccezione della fase istruttoria per la quale si applica la riduzione del 50 %)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- accertato che parte opponente ha corrisposto in corso di causa in favore di parte opposta l'importo di
€ 19.000,00;
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla e dichiara l'irrevocabilità nei suoi Parte_1 confronti del d.i. da cui detrarre l'importo di € 19.000,00 corrisposto in corso di causa;
- rigetta l'opposizione proposta dai soci amministratori e e Parte_2 Parte_3 conferma il d.i. opposto da cui detrarre l'importo di € 19.000,00 corrisposto in corso di causa;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in € 6.713,00 oltre rimborso spese iva e cpa come per legge.
Arezzo, 29/09/2025
Il Giudice Marina Rossi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2035/2022 promossa da: rappresentata e difesa dall'Avv. Nello Sgambato e dall'Avv. Parte_1
Annamaria Piscuoglio, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Nello Sgambato, sito in Caserta, Via F. Renella n. 70,
, rappresentato e difeso dall'Avv. Nello Sgambato e dall'Avv. Annamaria Parte_2
Piscuoglio, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Nello Sgambato, sito in Caserta, Via F. Renella n. 70,
, rappresentato e difeso dall'Avv. Nello Sgambato e dall'Avv. Parte_3
Annamaria Piscuoglio, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Nello Sgambato, sito in Caserta, Via F. Renella n. 70,
PARTE ATTRICE
contro rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Marraghini, elettivamente domiciliata Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Marraghini, sito in Arezzo, Via Garbasso, n. 42, PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 26.5.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 570/2022 emesso dal Tribunale di Arezzo CP_1 in data 30.05.2022, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento in solido dell'importo di € 42.105,09, oltre interessi legali come da domanda, spese e compensi. pagina 1 di 7 A sostegno dell'opposizione, parte opponente ha dedotto che: nei primi mesi del 2021 commissionava alla la produzione di 5.000 preziosi semilavorati, consistenti in bracciali con elementi Controparte_1 componibili in argento di 0,5 gr ciascuno;
per la realizzazione di tali preziosi, forniva alla società opposta i progetti operativi, i progetti tecnici e i metalli preziosi da sottoporre a lavorazione;
i prodotti ultimati le venivano consegnati tra maggio e ottobre 2021, per poi essere distribuiti nei vari punti vendita solo a partire da dicembre 2021; tuttavia, dopo le prime vendite, i clienti reclamavano difetti di fabbricazione dei preziosi, con conseguenti plurime richieste di reso;
per questo motivo, interrompeva i pagamenti nei confronti della poiché colpita da un ingente danno patrimoniale per Controparte_1
l'esponenziale crescita di richieste di reso della merce e di riparazioni della stessa;
tali vizi, invero, le provocavano considerevoli perdite di denaro, nonché una grave lesione all'immagine; pertanto, contattava parte opposta per comunicare quanto avvenuto e per tentare di risolvere bonariamente la questione.
Tanto premesso in fatto, parte opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito. Al riguardo, ha sostenuto che in forza dell'art. 20 c.p.c. il foro competente è quello del domicilio del presunto debitore, quindi avendo la la sede legale in Marcianise (CE), la competenza Parte_1 territoriale appartiene al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Ha inoltre richiesto, stante la materia oggetto del contendere, un termine per l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. lgs. 28/10.
Quanto al merito, ha rilevato che la in qualità di appaltatrice, deve rispondere delle Controparte_1 imperfezioni causate da lei o dai suoi agenti nel corso della prestazione d'opera, col conseguente obbligo, una volta riscontrate, di eliminare le stesse a sue spese, secondo quanto previsto dall'art. 1655 c.c. Invero, la pur tempestivamente informata, non adottava alcuna misura volta alla CP_1 riparazione dei vizi presenti sulla merce, ma, anzi, richiedeva a titolo di debito residuo l'importo di € 42.105,09. Ha rilevato, altresì, come non sia possibile individuare i criteri con cui ha Controparte_1 determinato l'importo oggetto d'ingiunzione.
In via riconvenzionale, ha allegato di aver subito un grave danno d'immagine, chiedendone il risarcimento da quantificarsi nell'ammontare economico del decreto ingiuntivo opposto (€ 42.105,09).
Sulla base di tali allegazioni, parte opponente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria istanza reietta e disattesa, in accoglimento della dispiegata opposizione a D.I. n. 570/2022, sulla base degli elementi di fatto e di diritto esposti, così provvedere:
1. preliminarmente dichiararsi l'incompetenza del Giudice adito poiché competente il Foro di Santa Maria Capua Vetere.
2. In ogni caso, concedersi termine per l'esperimento del tentativo di mediazione;
3. Nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla Società con socio Controparte_1 unico, con sede in Subbiano alla Via Todaro n.
5 - C.F. e P.I. , in persona del suo P.IVA_1
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore Sig.
[...] per i fatti indicati in premessa;
Pt_4
4. E per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo ed inefficace il decreto opposto n.570/2022
pagina 2 di 7
5. In via riconvenzionale, accertato e dichiarato che la opponente ha subito un danno patrimoniale e di immagine per avere commissionato merce inutilizzabile poiché non eseguita a regola d'arte, condannarsi la opposta al risarcimento del danno quantificato nella rimanente somma richiesta a titolo di saldo oltre al danno all'immagine dal quantificarsi secondo Giustizia, o nella diversa somma che l'On.le Giudicante riterrà in ogni caso secondo Giustizia.
6. Condannare, altresì, parte opposta al pagamento dei diritti, spese ed onorari del presente giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria chiede provarsi i fatti di causa di cui dal 2) al 10) della premessa preceduti dalla locuzione "Vero è" con prova testimoniale indicando i seguenti testi: a) (Nata il Parte_5
18.9.1995) e residente in [...]; b) Controparte_2
(Nata a Maddaloni il 14.07.1986 ed ivi residente in [...]; c) Controparte_3
(Nata a Napoli il 21.03.1978) ed ivi residente in [...]”.
Si è costituita in giudizio contestando integralmente tutto quanto ex adverso dedotto. Controparte_1
Parte opposta ha rilevato che: come deducibile dalle fatture e dai documenti di trasporto allegati al procedimento monitorio, il valore complessivo della fornitura e dell'attività di conto lavorazione ammontava ad € 84.661,81; tale somma di denaro corrispondeva all'ammontare totale dell'obbligazione debitoria a cui parte opponente avrebbe dovuto far fronte, se non che, la stessa interrompeva i pagamenti, determinando l'insorgere di un debito residuo di € 42.105,09, oltre agli interessi di mora e alle spese del procedimento monitorio;
al fine di facilitare la società , Parte_1 [...] emetteva delle ricevute bancarie per l'importo totale delle fatture, ma anch'esse rimanevano CP_1 insolute.
In diritto, preliminarmente, parte opposta ha eccepito la tardività dell'opposizione evidenziando che la stessa avrebbe dovuto essere notificata entro il 9.07.2022, termine non rispettato dall'opponente.
Quanto poi all'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, parte opposta ne ha rilevato la totale infondatezza. In specie, ha rilevato che secondo quanto previsto dall'art. 1182 comma 1 e 3 c.c., l'obbligazione pecuniaria deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza, a meno che il luogo dell'adempimento non sia diversamente determinato. Parimenti, l'art. 1498 c.c. stabilisce che se non vi è stata pattuizione tra le parti o diversi usi, il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, ma al domicilio del venditore. Dunque, nel caso di specie, lo spostamento del forum destinatae solutionis che parte opponente ha fatto valere risulta privo di ogni fondamento, non essendovi stata alcuna pattuizione circa la modalità di pagamento o alcuna rinuncia del creditore al foro del suo domicilio. Il foro del luogo in cui deve eseguirsi l'obbligazione risulta, pertanto, quello del domicilio del creditore-venditore. Inoltre, l'eccezione proposta risulta anche non correttamente formulata, poiché avrebbe dovuto contenere la contestazione di competenza del giudice concretamente adito in relazione ai singoli profili ipotizzabili con riferimento ai criteri facoltativi di collegamento rinvenibili negli artt. 18,19,20 c.p.c., secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità.
Ha poi contestato la richiesta di un termine per l'esperimento della procedura di mediazione, rilevando che la materia del contendere esula dalle ipotesi per le quali è espressamente previsto, a pena di improcedibilità della domanda, l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione. Inoltre, ha pagina 3 di 7 rimarcato che l'art. 5 comma 4 d.lgs. n. 28/2010 esclude l'obbligo di mediazione sia per il procedimento monitorio sia per la fase iniziale del giudizio di opposizione, sino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.
Quanto al merito, parte opposta ha rilevato l'infondatezza dell'opposizione. Ha difatti precisato che la vicenda contrattuale non risulta inquadrabile nella fattispecie del contratto di appalto, ma in quella di un contratto di subfornitura, giuridicamente riconducibile ad un contratto d'opera con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2226 c.c. il committente avrebbe dovuto denunziare al prestatore d'opera le difformità e i vizi entro otto giorni dalla scoperta. Parte opposta ha poi rilevato che, qualora il contratto esistente tra le parti dovesse classificarsi come un contratto di appalto, il committente avrebbe dovuto denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, termine comunque non rispettato. Ha rilevato che in ogni caso, la accettava l'opera, poiché riceveva la merce Parte_1 senza riserve o contestazioni.
Ha dedotto altresì l'infondatezza della domanda riconvenzionale proposta.
Pertanto, parte convenuta ha concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale Ecc.mo, adversis rejectis, in linea preliminare: concedere l'esecutorietà del decreto per mancata opposizione nei termini ex articolo 647 c.p.c. dichiarando l'opposizione inammissibile e tardiva e confermando il decreto;
sempre in via preliminare, ma subordinata, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. per le ragioni tutte esposte in parte motiva;
nel rito, subordinatamente al mancato accoglimento della eccezione di inammissibilità e tardività dell'opposizione, accertata e dichiarata la competenza territoriale del Tribunale adito con il ricorso per ingiunzione di pagamento rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla controparte quindi, nel merito, rigettare in toto le domande di parte attrice - opponente, riconvenzionale inclusa, siccome prive dei presupposti legittimanti, infondate e non provate in diritto e in fatto e così confermare il decreto ingiuntivo in ogni sua parte, con vittoria di spese e di competenze del giudizio di opposizione.”
Dichiarato provvisoriamente esecutivo il d.i. opposto, sono stati concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e successivamente le parti hanno raggiunto un accordo stragiudiziale solo in parte adempiuto dall'opponente. Invero, parte opponente ha provveduto al pagamento di una somma pari ad € 4.000,00, nonché alla cessione dei macchinari ai quali è stato concordemente attribuito il valore di € 15.000,00.
La causa è stata istruita solo documentalmente e all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.05.2025 è stata trattenuta in decisione, con concessione dei temini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Parte opponente ha precisato le conclusioni come da atto di citazione rappresentando di avere già corrisposto l'importo di € 19.000,00.
Parte opposta ha concluso come da comparsa di costituzione dando atto di avere già ricevuto l'importo di € 19.000,00.
pagina 4 di 7 Con il decreto ingiuntivo n. 570/2022, emesso dal Tribunale di Arezzo in data 30.05.2022, è stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 42.105,09 sia nei confronti della società in Parte_1 persona dei suoi legali rappresentanti, che personalmente nei confronti dei soci amministratori, Sig.
e Sig. . Parte_3 Parte_2
Il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato nei confronti della società in data 30/05/2022, mentre nei confronti dei soci in data 06/06/2022 con la conseguenza che l'opposizione promossa dalla società deve essere dichiarata tardiva: invero, l'atto di citazione è stato notificato solo in data14/07/2022, eccedendo il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo previsto dall'art. 641 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione.
Occorre, pertanto, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla Parte_1
e per l'effetto l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo nei suoi confronti.
Con riferimento, invece, all'opposizione promossa dai soci amministratori e Parte_2
, ritiene il Tribunale che la stessa, pur tempestivamente proposta, debba essere Parte_3 rigettata in quanto infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
In primo luogo, occorre soffermarsi sull'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale sollevata da parte opponente. Per il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità anche recentemente ribadito “In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito” (tra le ultime Cass. 31121/24).
Nel caso di specie parte opponente non ha formulato in modo compiuto l'eccezione e pertanto deve ritenersi come non proposta.
L'eccezione risulta comunque infondata nel merito, poiché, ai sensi dell'art. 1182 c.c., qualora le parti non abbiano determinato il luogo della prestazione, o qualora questo non possa essere desunto dalla natura della prestazione stessa o da altre circostanze e l'obbligazione abbia per oggetto una somma di denaro, essa deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza.
Dunque, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., in base al quale il giudice territorialmente competente a conoscere la causa è quello del luogo dove deve eseguirsi l'obbligazione, il Tribunale di Arezzo è territorialmente competente.
Venendo all'esame della richiesta di un termine per l' esperimento del procedimento di mediazione, ritiene il Tribunale che la richiesta vada rigettata in quanto è la stessa parte che ne deduce l'obbligatorietà a ritenere che la materia del contendere afferisca alla disciplina dei contratti d'appalto, che non rientra tra quelle per cui è espressamente previsto, a pena di improcedibilità della domanda, l'obbligo di esperire un tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 D.lgs. n. 28/10. Ad abundantiam, va pagina 5 di 7 evidenziato che in base all'art. 5 D. lgs. n. 28/10 ratione temporis applicabile anche il contratto d'opera non rientra tra le materie per le quali il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità. Inoltre, non è contestato e risulta documentalmente che le parti hanno concluso un accordo stragiudiziale (accordo che poi non è stato integralmente adempiuto) e quindi lo scopo del procedimento di mediazione è stato raggiunto.
Nel merito, occorre rilevare che è fondata l'eccezione di intervenuta decadenza dalla garanzia per i vizi sollevata da parte opposta;
invero, anche a voler considerare il contratto stipulato tra le parti un contratto d'appalto e non un contratto d'opera – e, pertanto, a voler allungare il termine di decadenza a 60 giorni, anziché ad 8 giorni – i vizi risultano comunque mai denunziati prima della presente opposizione. Al riguardo, va evidenziato come in mancanza di qualsivoglia prova documentale della denuncia dei vizi, il capitolo di prova per testi formulato risulti del tutto generico circa la collocazione temporale della contestazione effettuata;
per tale motivo non è stato ammesso.
Inoltre, al di là della tardività o meno della denunzia dei vizi, non vi è alcuna prova a sostegno della tesi
– genericamente allegata dall'opponente - per cui tali vizi sarebbero da ricondursi all'operato della
Difatti, come deducibile dal messaggio audio depositato da parte opposta (doc. 10 allegato CP_1 alla comparsa di risposta) era lo stesso a specificare che la responsabilità per la Parte_3 presenza di vizi sulla merce non era da ricondursi alla Controparte_1
Parte opponente, come elemento probatorio a sostegno delle proprie doglianze, ha depositato dei documenti di trasporto con cui ha tentato di dimostrare l'esistenza dei vizi nella merce venduta che avrebbero determinato numerosi resi da parte della clientela della società opponente, rappresentata da venditori al dettaglio dei prodotti finiti. Ebbene, anche volendo ritenere provati i resi, non vi è alcuna prova che i documenti di trasporto depositati afferiscano a merce prodotta e lavorata dalla e CP_1 che, anche ove la merce fosse quella fornita dalla suddetta società, i vizi siano da imputarsi al suo operato, che non era quello di fornitura di prodotti finiti, ma solo di fornitura dei c.d. “semilavorati”. Invero, agli atti non risulta presente alcun elemento che possa escludere che le ulteriori lavorazioni, effettuate da altri, abbiano determinato i vizi presenti sui prodotti finiti, né a conclusioni diverse avrebbe condotto la prova testimoniale anche qualora espletata, stante la genericità e la natura valutativa dei capitoli formulati.
Infine, per quanto concerne la contestazione in ordine al quantum della pretesa fatta valere, va evidenziato che la contestazione è generica e che prima dell'opposizione parte opponente non ha mai contestato le fatture emesse dall'opposta. Pertanto, anche sotto questo profilo, l'opposizione risulta infondata.
L'opposizione al decreto ingiuntivo deve pertanto essere rigettata.
Per lo stesso motivo, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale, atteso che alcun danno patrimoniale o d'immagine risulta da ricondursi a qualche inadempimento di parte opposta.
Deve darsi atto che nelle note sostitutive dell'udienza del 04.11.2024, parte opponente ha dichiarato di avere corrisposto in corso di causa in favore dell'opposta l'importo di € 4.000,00, e di avere consegnato pagina 6 di 7 un macchinario al quale è stato concordemente attribuito il valore di € 15.000,00, per un totale di € 19.000,00; la circostanza è stata confermata da parte opposta.
Attesa l'infondatezza dell'opposizione il d.i. deve essere confermato anche con riguardo alle spese liquidate;
dall'importo ingiunto deve evidentemente essere sottratta la somma di € 19.000,00 già corrisposta in corso di causa.
Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata ( € 26.000,00 – 52.000,00; parametri medi per tutte le fasi ad eccezione della fase istruttoria per la quale si applica la riduzione del 50 %)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- accertato che parte opponente ha corrisposto in corso di causa in favore di parte opposta l'importo di
€ 19.000,00;
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta dalla e dichiara l'irrevocabilità nei suoi Parte_1 confronti del d.i. da cui detrarre l'importo di € 19.000,00 corrisposto in corso di causa;
- rigetta l'opposizione proposta dai soci amministratori e e Parte_2 Parte_3 conferma il d.i. opposto da cui detrarre l'importo di € 19.000,00 corrisposto in corso di causa;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in € 6.713,00 oltre rimborso spese iva e cpa come per legge.
Arezzo, 29/09/2025
Il Giudice Marina Rossi
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