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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 9348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9348 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini, in funzione di Giudice del lavoro, in data 17.12.2025, alla scadenza del termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.15126/2023 Ruolo Generale Lavoro e previdenza.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Castiello. ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te. p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Spedaliere. resistente-ricorrente in riconvenzionale oggetto: crediti di lavoro conclusioni: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 07.08.2023 l'epigrafato ricorrente ha convenuto in giudizio la società ex datrice di lavoro e ha rassegnato le seguenti conclusioni “2) Accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto lavorativo subordinato tra le parti in causa con l'espletamento delle mansioni precisate, nell'arco temporale e con l'orario settimanale, nonché le modalità specificate in premessa;
3)
Accertare e dichiarare lo svolgimento prevalente e continuativo di mansioni superiori per l'intera durata del rapporto, con inquadramento dunque del lavoratore nel livello superiore, di cui alla CCNL di settore richiamata in atti, ovvero nel 3^ livello o comunque in subordine nel livello superiore a quello riconosciuto ex adverso, che dovesse risultare provato in corso di causa, e/o ritenuto congruo dall'Ill.mo Giudicante, con consequenziale riconoscimento al trattamento economico del livello superiore riconosciuto, ovvero il diritto del lavoratore alle differenze retributive maturate in costanza di rapporto;
4) Accertare e dichiarare il diritto di credito del Sig.
per tutte le somme dovute e non percepite, compreso il TFR, ratei Parte_1 mensilità aggiuntive, maggiorazioni lavoro straordinario, ferie, ecc..., come specificate nel presente atto, oltre
1 rivalutazione monetaria ed interessi legali e per l'effetto 5) Condannare la società resistente, in persona del
L.R. p.t., al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma pari a €.31.703,84, come da conteggi analitici allegati, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del singolo credito e fino al soddisfo ed all'indennità per la svalutazione monetaria, come previsto dall'art.429 ult. comma c.p.c., o comunque di quell'importo maggiore e/o minore con valutazione equitativa ex art.432 c.p.c., che sarà accertato in corso di giudizio, anche mediante l'ausilio di C.T.U., di cui fin d'ora si chiede l'ammissione;6) Condannare la parte resistente al pagamento immediato delle somme non contestate;
7) Condannare la società in CP_1 persona del L.R. p.t., al pagamento delle spese e competenze professionali di lite, oltre rimborso spese generali e C.P.A., come per legge, da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostegno dell'azione proposta, egli ha esposto di avere prestato attività lavorativa subordinata a tempo pieno in favore della presso i locali dei ristoranti giapponesi dalla CP_1 medesima gestiti, denominati rispettivamente “ (somministrazione e asporto), sito Parte_2 in Napoli a Via Tasso n.288 e “ (solo asporto), ubicato in Napoli a Via Parte_3
Posillipo n.322, con la qualifica di chef specializzato in cucina giapponese ed orientale fusion, in via continuativa dal giorno 01 ottobre 2019 al 16 dicembre 2022; di avere svolto nel corso del rapporto di lavoro, mansioni pienamente ascrivibili al livello “3” del C.C.N.L. per il personale dipendente da aziende del Settore Pubblici Esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e turismo - FIPE
Confcommercio del 01 marzo 2018, in virtù della attività effettivamente svolta in via prevalente e continuativa per l'intera durata del rapporto e comunque non in sostituzione di altro dipendente;
di avere rispettato un orario di lavoro giornaliero suddiviso in due frazioni (cd. turno spezzato), dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 11,00 e dalle ore 17,00 alle ore 23,00; il sabato dalle ore
08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 24,00 e a domeniche alternate col fratello anche lui chef, dalle ore 17,00 alle ore 24,00; di avere svolto le medesime mansioni nel rispetto degli orari precisati ai capi precedenti anche durante il periodo di emergenza sanitaria covid;
di essere stato addetto dall'inizio del rapporto al mese di agosto 2022, presso il ristorante con sede in Via Tasso, dove venivano serviti sia i clienti in sala, sia le consegne con il servizio di asporto, alternandosi la domenica con il fratello e successivamente, da settembre in poi, per espressa disposizione datoriale di avere prestato servizio a Via Tasso nella fascia oraria mattutina (8-11 da lunedì a venerdì e 8-12 il sabato) e presso la sede del ristorante sito in Via Posillipo per la seconda frazione oraria giornaliera
(17-23 da lunedì a venerdì e 17-24 il sabato) e in tale arco temporale, nonché tutte le domeniche presso la sede del ristorante “ ” in Napoli a Via Posillipo (capi K e N); di avere Parte_3 ricevuto la retribuzione a mezzo bonifico bancario nella misura di €.1600,00 dal mese di ottobre
2019 al mese di settembre 2021 ed €.1700,00 da ottobre 2021 alla fine del rapporto, senza percepire la 13^ e la 14^ mensilità; di avere goduto di ferie solo per n. 15 giorni nel mese di agosto 2020,
2021 e 2022, ricevendo la relativa retribuzione netta dell'epoca per l'intero mese, maturando dunque un credito per differenza come da conteggio, senza ricevere la relativa indennità sostitutiva per le
2 restanti ferie maturate anno per anno, compreso il periodo settembre 2022/dicembre 2022 e mai godute alla cessazione del rapporto;
di non avere ricevuto il TFR neanche in forma di acconti. Sulla base di articolate considerazioni in diritto, ha concluso nei temini innanzi trascritti.
La società convenuta ha contestato le pretese mansioni superiori, l'orario di lavoro assertivamente svolto, l'applicabilità diretta del CCNL;
ha dedotto di avere correttamente retribuito il ricorrente;
ha esposto i rapporti lavorativi intercorsi con il ricorrente e con di lui germano e le vicende verificatesi al momento della cessazione del rapporto;
ha contestato i conteggi attorei;
ha formulato tempestiva domanda riconvenzionale e ha concluso chiedendo di “per la formulata domanda riconvenzionale, ai sensi degli artt.416 e 418 c.p.c., preliminarmente differisca l'udienza già fissata, al fine di consentire al ricorrente di elaborare la propria difesa coi modi e nei termini di legge;
-per l'effetto, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, condanni il ricorrente al pagamento, in favore della convenuta, della somma di € 4.006,40 per le causali dedotte in memoria e per la documentazione allegata, ovvero lo condanni al pagamento di quella diversa ed anche maggiore somma che si riterrà, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
-in ogni caso, rigetti il ricorso e tutte le domande ivi articolate, perché improponibili, inammissibili ed infondate ovvero, nella denegata ipotesi di riconoscimento di crediti a favore del ricorrente, li compensi con le retribuzioni di miglior favore da questi percepite nel corso del rapporto, così come dedotto nei paragrafi 3) e 4) della presente memoria, col maggiore valore dell'indennità sostitutiva del preavviso, oltre che col valore della domanda riconvenzionale. Vinte le spese.
Alla domanda riconvenzionale il ricorrente ha replicato con memoria depositata in data
30.05.2024.
Indi, è stata avviata una parentesi processuale per una soluzione transattiva della lite nel corso della quale il ricorrente ha palesato la sua disponibilità a transigere la lite mediante la corresponsione di un importo pari ad euro 7.000,00 oltre un contributo spese con rinuncia della parte convenuta alla domanda riconvenzionale e tale richiesta è stata fatta propria dal Giudicante ma rifiutata dalla società, per cui è stata espletata la prova testimoniale ammessa. Di seguito, acquisite note difensive e di trattazione scritta e scaduto il termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa in data odierna con separata sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Il rapporto di lavoro dedotto in giudizio di natura subordinata ha decorrenza dal 01 ottobre
2019 e durata fino al 16 dicembre 2022. Di tale rapporto e della sua durata non vi è contestazione, pur mancando il deposito del contratto di lavoro, delle relative buste paga e delle certificazioni uniche annuali di cui il ricorrente non è risultato provvisto. Risultano controverse tra le parti le pretese mansioni superiori svolte dal ricorrente rispetto al suo inquadramento nel 7° livello del CCNL C.C.N.L. per il personale dipendente da aziende del Settore Pubblici Esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e turismo (richiamato nell ), come aiuto di cucina, in uno all'orario di lavoro CP_2 assertivamente prestato di n.74,67 ore settimanali, di cui 34,67 ore di straordinario diurno, superiore
3 all'orario part time al 50%, di 20 ore settimanali, per il quale è stato retribuito, secondo l'articolazione oraria descritta ai capi K e N. Il ricorrente, inoltre, rivendica il riconoscimento del diritto al pagamento delle seguenti spettanze retributive, mai versate a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con consequenziale condanna:1) TFR;
2) Ratei mensilità aggiuntive maturate durante l'intero rapporto;
3) Indennità sostitutiva ferie maturate e non godute alla cessazione del rapporto
(godimento n.15 giorni retribuiti annui nell'agosto 2020, 2021 e 2022); 4) Saldo maggiorazioni per lavoro straordinario diurno e festivo.
Tra le parti risultano infine controverse le modalità di cessazione del rapporto, da cui è scaturita una domanda riconvenzionale di condanna del ricorrente al pagamento di € 4.006,40 da imputarsi, secondo la società, al valore delle derrate sottratte dal ricorrente e dal di lui germano,
da entrambi i locali della convenuta il 16/12/22 e ai costi sostenuti per l'installazione Persona_1 delle nuove serrature.
Tanto premesso, va evidenziato che, in ordine alle pretese economiche conseguenti al superiore inquadramento e al maggiore orario osservato, a fronte di una specifica contestazione sollevata dalla società, l'onere probatorio incombe sul ricorrente.
La prova testimoniale è stata espletata mediante l'escussione dei sigg. e Tes_1 [...]
per parte ricorrente e dei sigg. e Persona_2 Controparte_3
per parte resistente. Controparte_4
Il sig. ha sostanzialmente confermato le mansioni di Persona_1 Parte_1 chef svolte dal ricorrente e l'orario di lavoro osservato, siccome comune ad entrambi. In particolare, il predetto teste in ordine alla data di inizio del suo rapporto e di quello del ricorrente e alle mansioni svolte, ha dichiarato “ho iniziato a lavorare nel ristorante gestito dalla società convenuta nel 2014, sotto una diversa denominazione e tramite la mia intermediazione è venuto a lavorare mio fratello. Mio fratello quando ha cominciato, forse nel 2015, se ben ricordo, ha lavorato il primo mese solo nel weekend e di seguito ha lavorato con il mio stesso orario con la mia stessa mansione di cuoco. In particolare, entrambi abbiamo provveduto alla preparazione del pesce e delle altre materie prime per realizzare il prodotto finito, alla cottura del riso e delle verdure e all'impiattamento destinato al servizio ai tavoli”; quanto all'orario di lavoro, il teste ha riferito “A via Tasso abbiamo osservato l'orario dalle 17.00 a mezzanotte, dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo a settimana fino al 2015. Dopo tale data abbiamo iniziato a lavorare anche di mattina dalle
8.00 alle 11.00 dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo e nel corso del tempo, forse tra il 2017 e il
2018, alla società è subentrata la e tale è rimasta la datrice di lavoro fino alla cessazione del CP_5 CP_1 rapporto. In cucina, oltre a me e al ricorrente, ha lavorato il teste che ha deposto prima di me che ha lavorato tra il 2018/2019 fino al 2021 circa con mansioni di lavapiatti e fattorino e all'occorrenza provvedeva a darci una mano in cucina, pulendo le verdure. Abbiamo lavorato anche presso la sede di via Posillipo. Era presente anche uno chef giapponese che è andato via all'incirca nel 2018. La sede di via Posillipo effettuava solo servizio d'asporto e ci recavamo in tale sede io o mio fratello a seconda delle disposizioni della GN , per Per_3 preparare il sushi per l'asporto e in tali evenienze facevamo turni dalle 8.00 alle 11.00 e poi a via Posillipo dalle 4 17.00 alla chiusura all'incirca a mezzanotte e trenta, e la cucina di via Tasso chiudeva alla stessa ora Per_4
è venuto a lavorare tramite me nel 2020 ed è rimasto ancora in servizio a quanto mi risulta, tranne
[...] un periodo in cui ha interrotto il rapporto perché sorpreso a rubare del vino. Il predetto quando ci ha aiutato in cucina non ha fatto l'attività di chef, bensì è stato addetto solo alla sistemazione dei tavoli e al servizio. Il fratello è venuto a lavorare all'incirca nel 2021 e mi risulta sia ancora in servizio e ha svolto Persona_5 mansioni di cameriere addetto al servizio ai tavoli”.
La deposizione del teste , in quanto fratello del Persona_2 ricorrente e coinvolto nella denuncia effettuata dall'amministratrice della società, a seguito della quale pende tuttora un procedimento penale nei confronti del ricorrente e del di lui germano per appropriazione indebita ed estorsione, richiede un'indubbia cautela valutativa. Inoltre, i trascorsi rapporti societari tra il teste e la convenuta, dovuti al fatto che costui è stato socio al 20% della convenuta dalla sua costituzione, nel 2018 fino a giugno 2023, risultano caratterizzati da una evidente conflittualità, per cui è evidente che le dichiarazioni rese da tale teste necessitano di precisi e dettagliati riscontri per poter essere utilizzate a fini probatori.
Può a tal fine essere utilizzata -in quanto rivelatasi particolarmente attendibile- la deposizione del teste , indifferente rispetto alle parti in causa e scevro allo stato da evidenti ragioni di Tes_1 Tes_ compiacenza nei confronti del ricorrente e/o di animosità nei confronti della società. Il ha riferito circostanze a sua diretta conoscenza -relative al periodo del proprio rapporto di lavoro dal giugno7 luglio 2019 fino a inizio maggio 2021- e ha dichiarato, per quanto di interesse, “conosco il ricorrente da circa 10/15 anni e ci frequentiamo assiduamente. Tramite il ricorrente ho cominciato a lavorare tra giugno e luglio 2019 fino a inizio maggio 2021 presso il ristorante ubicato a via Tasso recante l'insegna Pt_2
e dedito esclusivamente alla preparazione del sushi. Ho firmato due/tre contratti di lavoro con le varie
[...] società che si sono succedute….Ho svolto mansioni di lavapiatti e di fattorino addetto alle consegne osservando l'orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 11.00 e il pomeriggio dalle 17.00 alle 23.00, inoltre il sabato lavoravo dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 01.30 e la domenica dalle 17.00 a mezzanotte.
Lavorando come lavapiatti ho avuto modo di riscontrare che il ricorrente, come anche suo fratello, ha svolto mansioni di chef, svolgendo il mio stesso orario di lavoro. A domanda di Vostra signoria, in quanto tale, provvedeva alla preparazione delle materie prime per i prodotti finiti, come ad esempio la sfilettatura del pesce;
la preparazione degli involtini ed altre pietanze fredde. Aggiungo che il ristorante non preparava molte pietanze calde. Ad inizio dell'anno 2020 è venuto a lavorare il sig il quale non ha svolto mansioni in cucina ma Per_4
è stato addetto esclusivamente alla cassa e al servizio tavoli;
la GN veniva al ristorante Per_3 prevalentemente nel fine settimana, ed era presente senza lavorare e si limitava a controllare lo svolgimento del lavoro di noi addetti. Quando io ho cominciato a lavorare era presente in cucina come chef anche il fratello del ricorrente, il quale è rimasto finché io ho lavorato. Dopo la fine del mio rapporto di lavoro non mi sono più recato al ristorante e non so riferire quando ha terminato il ricorrente e suo fratello. Durante il mio rapporto di lavoro io, come anche il ricorrente, siamo stati incaricati dalla GN di andare a lavorare presso Per_3
l'altra sede di via Posillipo dove io ho svolto le stesse mansioni, mentre il ricorrente ha continuato a svolgere le mansioni di chef. La nostra prestazione a via Posillipo si è verificata nei giorni infrasettimanali dal lunedì al 5 venerdì di pomeriggio mentre di mattina negli stessi giorni lavoravamo presso la sede di via Tasso. Nel turno pomeridiano a Posillipo terminavamo alle 23.00 per recarci subito dopo a via Tasso ad aiutare i colleghi a chiudere il locale e in tal caso il ricorrente si tratteneva fino a mezzanotte mentre io terminavo tra l'1.00 e l'1.30. Nel mio periodo lavorativo a via Tasso hanno lavorato 6/7 persone di cui una persona, di cui non ricordo il nome, era addetta specificamente al confezionamento delle “sushi box” inserendo i prodotti preparati dagli chef in cucina. Quando questa persona è andata via, alla preparazione delle “sushi box” ha provveduto il sig.
che ho sopra menzionato. Non sono in grado di riferire l'orario di lavoro del ricorrente dopo Persona_4 che sono andato via e neanche so riferire per conoscenza diretta il motivo per il quale è cessato il rapporto di lavoro del ricorrente. Nel ristorante di via Tasso vi sono tre tavoli, uno da sei, un altro da tre ed un altro da quattro, ed esso consta di un'unica sala aperta al pubblico oltre la cucina, mentre la sede di Posillipo era destinata solo alla preparazione del sushi d'asporto. Quotidianamente, oltre alla clientela che veniva sbrigata ai tavoli, il personale addetto alla sede di via Tasso preparava il sushi per i punti vendita del supermercato
Sole365 le cui consegne venivano effettuate dai corrieri, mentre presso via Posillipo vi erano due corrieri per la consegna del sushi ai privati. Nell'anno 2020 in cui vi è stato il Covid 19 non abbiamo lavorato nei mesi del lockdown e dopo abbiamo effettuato la preparazione dei cibi per le consegne a domicilio e in tale evenienza abbiamo lavorato solo dalle 17.00 a mezzanotte dal lunedì alla domenica. Con la riapertura al pubblico dei ristoranti per disposizione governativa siamo ritornati ad osservare gli orari precedenti che ho sopra riferito.
Finché sono rimasto ho riscontrato che all'approvvigionamento del cibo erano addetti sia il ricorrente che suo fratello e ciò avveniva il martedì e il giovedì dopo che la signor aveva effettuato l'ordine”. Per_3 Tes_
Il teste è privo di contenzioso in corso con la società convenuta e la sua diretta conoscenza dei fatti risale ad epoca precedente alla data dichiarata dal ricorrente di inizio del suo rapporto di lavoro, dal momento che già diversi anni prima della formale assunzione con la CP_6
[... avvenuta nel 2019, varie società con diverse denominazioni sociali, si erano succedute nella gestione del ristorante. Il teste ha confermato le mansioni di chef /cuoco svolte dal ricorrente e ha condiviso con lui lo stesso orario di lavoro fino a maggio 2021. La precisa ricostruzione delle attività svolte dal ricorrente nell'esercizio commerciale di via Tasso e degli orari osservati per il periodo di sua diretta conoscenza, può essere utilizzata a fini probatori. Quanto alla attività svolta anche presso la sede di Posillipo, il teste ha cessato il rapporto a maggio 2021 mentre il ricorrente Tes_1
Tes_ colloca l'inizio di tale attività a settembre 2022 per cui la deposizione del non è utilizzabile in tale parte. In ogni caso, la prestazione coeva presso il locale di via Posillipo non incide sul monte ore assertivamente osservato, dal momento che il ricorrente stima un totale di ore uguale per l'intera durata del rapporto di lavoro di n.74,67 ore settimanali, di cui 34,67 ore di straordinario diurno.
Il valore probatorio delle dichiarazioni rese dal teste in punto di mansioni e di Tes_1 orario svolto presso la sede di via Tasso, non risulta scalfito dalle dichiarazioni rese dai testi di parte resistente, entrambi con un rapporto di lavoro in corso con la società convenuta, i quali -quanto alle mansioni svolte dal ricorrente e all'orario di lavoro osservato dagli addetti alla cucina- sono apparsi contraddittori tra loro e quindi in tale parte inattendibili, nonché affetti da un'inspiegabile generica e
6 lacunosa percezione dei fatti (pur se presenti nei locali aziendali durante il rapporto di lavoro del ricorrente) che li ha resi scarsamente credibili.
Il teste è risultato essere in servizio dal mese di settembre Controparte_3
2021 con le mansioni di responsabile di sala, del servizio ai tavoli e con rapporti con la cucina per qualsiasi emergenza. Egli, a specifica domanda, ha dichiarato “So che la cucina del ristorante la mattina era aperta per preparare il sushi da consegnare ai supermercati, ma non occupandomi di quel settore non sono in grado di riferite gli orari di apertura e chiusura della cucina… Nel turno pomeridiano che io effettuavo riscontravo che a volte la cucina era già aperta e a volte incominciavamo insieme. Riscontravo altresì che la cucina, intesa come preparazione delle pietanze terminava alle 23 e fino a mezzanotte il personale addetto effettuava la pulizia della cucina e delle stoviglie. Il mio giorno di riposo è il lunedì e ho riscontrato che gli addetti alla cucina lavoravano 6 giorni a settimana e si alternavano con un giorno di riposo a settimana variabile.. Mio fratello lavora nel ristorante dal 2020 circa ed è tutt'ora dipendente e si occupa dell'organizzazione del servizio d'asporto e del servizio cassa. Mio fratello cominciava, all'epoca dei fatti, dalle
18.00 fino a mezzanotte/ la mezza e osservava anche un turno mattutino che non so riferire”.
Il teste è risultato essere in servizio dalla fine di settembre Controparte_4 del 2020 come addetto alla cassa e alla amministrazione del locale avendo rapporti con i fornitori e l'organizzazione delle consegne ai clienti e, quanto alla cucina, ha dichiarato che “io non sono mai stato addetto alla cucina dove ha lavorato mio fratello, il quale ha cominciato un anno dopo di me all'incirca nel 2021 ed è tutt'ora dipendente” per poi aggiungere, senza precisi riscontri che “Il ricorrente in base alla mia percezione diretta è stato addetto per circa un anno esclusivamente alle mansioni di lava piatti e di pulizia della cucina”; il teste ha escluso di osservare un turno Controparte_4 mattutino, come invece attribuitogli dal teste mentre ha Controparte_3 sostanzialmente accreditato il superamento da parte del ricorrente dell'orario di lavoro part time sia pure con limiti di durata giornaliera e per specifici periodi. Egli ha riferito “Fin dall'assunzione e tutt'oggi ho riscontrato che iniziando io a lavorare alle 18:00 18:30 la cucina era già aperta e fin quando ha lavorato il ricorrente lui era già presente. Il fratello del ricorrente veniva a lavorare dopo, alle 19:00 e finivamo tutti di lavorare tra le 23:00 e le 23:30. Tale era l'orario dal lunedì al sabato e solo talvolta con una frequenza di circa due volte al mese lavoravamo di domenica con lo stesso orario terminando tra le 23:30 e le 24 considerando anche la mezz'ora di pulizie del locale. Inoltre, a via Tasso il personale addetto compreso il ricorrente effettuava anche turni mattutini dalle 8:00 alle 11- 11:30 dal lunedì al sabato per circa un anno tra il 2021 e il 2021 e poi solo dal lunedì al venerdì; preciso che nel turno mattutino il ristorante di via Tasso è aperto solo per rifornire i supermercati del sushi. Quando lavoravamo presso la sede di via Posillipo in cui era effettuato solo il servizio di asporto, cominciavamo tra le 18:00 e le 18:30 e chiudevamo alle 23:00”.
nel corso della sua deposizione, ha poi aggiunto, circa le Controparte_3 prestazioni svolte presso la sede di Via Posillipo su richiesta della , che il ricorrente ed il fratello Per_3
in quanto cuochi si alternavano in detta sede, e quando il ricorrente si recava presso Persona_1 la unità locale di Posillipo, era proprio lui, che preparava le materie prime per il servizio di asporto e
7 tale asserzione consente di estendere le medesime mansioni di chef del ricorrente alla sede di via
Tasso, essendo ragionevole ritenere che tale attività fosse condivisa con il fratello nello stesso Per_1 turno di lavoro. Del resto, risulta poco credibile che la cucina avesse a disposizione nello stesso turno ben tre lavapiatti, come riferito dal teste (cfr. “Fin dall'assunzione Controparte_4
e tutt'oggi ho riscontrato che il ricorrente era … presente con i due lavapiatti”) e non risulta chiarito cosa facesse il ricorrente per oltre un'ora tra le 18.00 di arrivo in cucina e le 19.00 di arrivo del fratello se non svolgere in autonomia le mansioni proprie di cuoco. Infine, come correttamente Per_1 evidenziato dal ricorrente, la stessa , nella denuncia querela presentata alla Procura Persona_6 della Repubblica, ha affermato che entrambi i fratelli erano assunti per lo svolgimento delle medesime mansioni, sebbene il ricorrente con prevalenza presso la sede di Posillipo ed il fratello presso il ristorante di Via Tasso. Persona_1
All'esito, può ritenersi acquisita la prova della fondatezza delle pretese attoree in punto di mansioni superiori e di orario di lavoro effettivamente osservato, risultando credibile quanto Tes_ dichiarato dal teste , la cui utilizzabilità può protrarsi oltre il periodo di sua percezione, per una verosimile e non contestata immodificabilità dell'organizzazione aziendale. Ed invero, la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 20802 del 2011). In particolare, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito: in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza” (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza
1 marzo 2021, n. 5560”. E' stato correttamente osservato che il giudice nel caso in cui sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra oppure ad escludere la credibilità di entrambe” (Cass.
n. 1547 del 2015).
Ed ancora di recente, secondo la Corte di Cassazione sez. II, 15/05/2024 n.13431, “va ribadito che l'esame dei documenti esibiti e la valutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il 8 quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra limite diverso da quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016)”.
Le mansioni di chef/cuoco svolte dal ricorrente conducono a ritenere inadeguato il livello 7^ del C.C.N.L. per il personale dipendente da aziende del Settore Pubblici Esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e turismo (documentalmente applicabile al rapporto di lavoro), a cui
“Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate, tra cui: – personale di fatica e/o pulizia addetta alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni( compresi gli interni di cucina bar e ristorante); - lavatore catering;
– conducente di motocicli;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione” e consentono di attribuire al ricorrente l'inquadramento nel 3° livello del CCNL, a cui appartengono “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza;
i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorico e/o tecnico pratica;
i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè: …. sottocapo cuoco;
cuoco unico...., altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione”. La circostanza che già prima dell'inizio del rapporto dichiarato in ricorso, il ricorrente avesse lavorato presso i medesimi locali per la stessa proprietà
(con diversa denominazione), consente di attribuire il 3° livello fin dall'assunzione, considerata la verosimile crescita professionale prima di tale evento. È irrilevante, ad onta di quanto evidenziato dalla società, la circostanza che il ricorrente non è stato il cuoco unico avendo lavorato insieme al fratello. dal momento che la previsione contrattuale si attaglia all'ipotesi non solo formale ma anche sostanziale di un servizio di cucina ove la mansione sia svolta in completa autonomia dall'unico o dai più cuochi presenti, ciascuno con una propria attività professionale.
L'orario di lavoro svolto dal ricorrente è risultato superiore al part time per il quale è stato assunto e corrisponde, all'esito dell'istruttoria, con risibili differenze, a quello dedotto in ricorso.
Per le differenze retributive spettanti al ricorrente, possono utilizzarsi i conteggi attorei opportunamente rielaborati in base alle risultanze istruttorie e alla difesa spiegata dalla società.
Il ricorrente risulta avere reclamato il pagamento di € 31.703,84 di cui € 5.206,10 per TFR;
€ 10.128,01 per ratei di 13^ e 14^ mensilità; € 2.878,08 per indennità ferie non godute;
€ 13.491,65 per differenze su mensilità ordinarie (di cui € 6.651,27 quale “lavoro straordinario diurno”; € 595,53
a “festività non godute (Gest.calcoli “giornaliera”); € 6.651,32 a diff.paga tabellare e ferie non godute). Per le differenze di livello, il ricorrente ha considerato la paga base e contingenza risultante
9 dalle tabelle retributive di cui al 3^livello del CCNL di settore. La paga oraria risulta calcolata sulla base della paga mensile (paga base e contingenza), diviso 172 ex art. 151 CCNL Pubblici Esercizi
(per il personale a tempo pieno ovvero 40 h settimanali); Per le competenze maturate a titolo di ore di straordinario fisso e continuativo svolto ogni mese per un numero complessivo di n.34,67, il ricorrente ha determinato il credito sulla paga oraria e la relativa maggiorazione del 30%, come stabilito dall'art. 122 e 302 del CCNL vigente all'epoca dei fatti per i dipendenti settore Pubblici
Esercizi FIPE.
Orbene, quanto alla retribuzione percepita a titolo di paga diretta e differita (13° e
14°mensilità), risulta documentato dai bonifici prodotti (salvo risibili differenze) che il ricorrente ha riscosso un importo netto di € 63.540,00 rispetto a quanto egli ha dichiarato di avere percepito di €
60.900,00. In ordine a tali bonifici il ricorrente deduce solo doglianze di tipo contabile e giuridico ma non nega di avere ricevuto i relativi importi. La paga percetta, quale controprestazione rispetto all'attività lavorativa svolta, va considerata -a prescindere dall'essere valutata quale trattamento di miglior favore, e quindi oggetto di compensazione- quale termine di paragone al fine di calcolare le differenze retributive spettanti per cui nulla spetta al ricorrente stante il carattere satisfattorio di quanto riscosso. Resta inteso che le differenze a titolo di lavoro straordinario, per la loro diversa causale e in ragione dell'eccedenza oraria rispetto a quella retribuita, risultano integralmente dovute al ricorrente e ammontano ad € 6.651,27 quale “lavoro straordinario diurno”; nulla spetta a titolo di ferie e festività non godute, stante il difetto di allegazione in diritto e della relativa prova in fatto.
In ordine alle competenze di fine rapporto, la società benché onerata non ha fornito piena ed adeguata dimostrazione dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico nonché della esattezza dell'adempimento (Cass. S.U. n.13533/01). Spetta quindi al ricorrente a titolo di trattamento di fine rapporto l'importo di € 5.206,10 per TFR, a cui sottrarre il preavviso che il ricorrente ritiene detraibile ed ammontante ad € 1.584,87 (considerando l'inquadramento nel 3° livello e una mensilità di retribuzione) e non a € 924,57, come calcolato dal ricorrente.
Tali somme sono in ogni caso, adeguate e proporzionate alla qualità e quantità del lavoro prestato ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 Cost e 2099 e segg. c.c.
Sulla sorta capitale complessiva lorda di € 10.272,50 sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle scadenze mensili per le differenze retributive e dalla cessazione del rapporto per le competenze finali, fino al soddisfo.
Quanto alla domanda riconvenzionale, la sua ammissibilità scaturisce dalla sua proposizione a mezzo del legale rapp.te pro tempore, sig (a nulla rilevando che il suo ruolo Parte_4 sia stato solo formale). In ordine alla stessa, la società ha dedotto in memoria, che “nel pomeriggio del 16/12/22, la stessa data falsamente indicata dal ricorrente come di dimissioni con esonero dal preavviso e con consegna delle chiavi dei locali, la sig.ra , come di consueto, si portava presso il ristorante di Via Per_3
Posillipo per organizzare il servizio serale. Il locale, stranamente, era chiuso. Una volta entrata, utilizzando le
10 proprie chiavi, constatava che mancavano tutte le derrate acquistate per il servizio ed alcuni degli strumenti utilizzati per la preparazione delle pietanze. Provava inutilmente a contattare il ricorrente, che aveva il compito di aprire il locale in tempo utile, per l'espletamento delle pulizie. Insospettita, si portava al locale di Via Tasso ed assisteva alla medesima scena: locale chiuso e non reperimento delle derrate e degli strumenti necessari alla preparazione delle pietanze. Improvvisamente le si parava davanti il ricorrente che l'aggrediva verbalmente e con fare minaccioso pretendeva denaro, non si capiva a quale titolo, rifiutandosi di restituire chiavi e merci.
Ne seguiva una discussione dai toni molto accesi ed al rifiuto della sig.ra di pagare alcunché ed al Per_3 tentativo della stessa di chiamare in aiuto la forza pubblica, si allontanava continuando nelle minacce. Inutile anche il tentativo di contattar pure irraggiungibile al cellulare”. Persona_1
La pretesa della società di imputare al ricorrente il valore delle derrate alimentari mancanti e pretesamente sottratte dal predetto e dal di lui germano nonché il costo della nuova serratura, sconta il limite insuperabile -a prescindere dagli esiti del procedimento penale a loro carico- della mancanza nel presente giudizio di qualsivoglia elemento che possa ricondurre l'esborso delle derrate acquistate tra il 10.12.2022 e il 19.12.2022 pari a un totale di € 4.006,40, di cui alle fatture prodotte, alla presunta sottrazione di merce all'interno del ristorante da parte del ricorrente e di suo fratello e non invece ad un regolare consumo della merce prima dell'andata via del ricorrente e ad un ordinario approvvigionamento della stessa, nei giorni successivi.
È infatti mancata l'allegazione e prova dei consumi di derrate acquistate nei giorni precedenti all'episodio del 15.12.2022 per la preparazione del sushi per la vendita ai clienti, al fine di comprovare che, rispetto a quelle già utilizzate, fosse residuata una quantità di materie prime, che si sarebbe dovuta rinvenire nel magazzino dell'esercizio di via Tasso e via Posillipo, di cui non è risultata la presenza al momento del sopralluogo della nei locali anzidetti;
del resto, considerata la notoria Per_3 rapida deperibilità del pesce fresco, è inverosimile che fosse residuata una quantità di materie prime acquistate quantomeno nei giorni 10 e 12 dicembre non volendo considerare i successivi 13 e 14, dicembre 2022; per la stessa ragione e, quindi per il difetto di prova del possesso da parte del ricorrente di una copia delle chiavi di entrambe le sedi (l'altra copia era in possesso della ) e Per_3 del rifiuto da parte del ricorrente di restituirla, non è possibile imputare al ricorrente la decisione della di sostituire le serrature di entrambi locali, essendo invece sostenibile che tale scelta - Per_3 successiva all'alterco con il ricorrente, sia dipesa da una sua scelta.
In ogni caso, la ricostruzione dell'episodio del 15.12.2022 emersa in sede istruttoria non orienta a ritenere fondata la responsabilità del ricorrente per entrambi i costi sopportati, sul presupposto della condivisione di una ipotizzata condotta fraudolenta in concorso con il fratello.
Quest'ultimo ) ha ricostruito l'accaduto del 15.12.2022, Persona_2 dal suo punto di vista: “Io ho cessato il rapporto di lavoro il 15/12/2022 a seguito di una mia libera decisione.
Non ero in possesso delle chiavi che erano detenute da e su richiesta della GN mi Persona_7 Per_3 sono attivato affinché le consegnasse le chiavi il giorno successivo, il 16 dicembre;
il giorno 16 Per_7
11 dicembre io non ero presente sul posto di lavoro, mio fratello era in servizio, e sia lui che il ragazzo
[...]
che stava svolgendo le mansioni cuoco, mi hanno raccontato cos'era successo. In particolare, a inizio Per_8 del turno di lavoro mio fratello aveva avuto la richiesta dalla GN di consegnare le chiavi in suo Per_3 possesso e mio fratello le aveva consegnate a affinché le consegnasse alla GN che il quel Per_8 Per_3 momento non aveva le chiavi. Nella stessa giornata del 16 mio fratello mi ha riferito di aver comunicato le dimissioni alla GN , sopraggiunga nel ristorante tra le 15 e le 17. Non sono stato presente a tale Per_3 episodio ma escludo che mio fratello possa aver aggredito verbalmente la GN . Preciso che Per_3
l'approvvigionamento del pesce e delle altre materie prime avveniva sempre martedì e giovedì e ricordo che, come sempre, la consegna del pesce è avvenuta il 15 dicembre. Il quantitativo di norma è sempre bastato per la preparazione dei pasti del venerdì, sabato e domenica. Contesto decisamente che sia io che mio fratello ci siamo appropriati del pesce così come contestatoci dalla signor e alla base della denuncia penale”. Le Per_3 dichiarazioni di non consentono di essere utilizzate a fini Persona_2 decisionali, data la palese inattendibilità del teste in quanto sotto processo per il reato imputatogli in concorso con il fratello.
Quanto ai testi di parte resistente, la società in memoria non ha dedotto che costoro sono stati presenti al litigio tra il ricorrente e la , laddove in sede testimoniale entrambi i testi hanno Per_3 invece riferito di avere assistito al litigio;
in ogni caso, essi non hanno constatato direttamente i fatti posti a fondamento della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta. Controparte_3
ha riferito quanto segue: “sono sopraggiunto come sempre alle 18.30 ed ho constatato che
[...] il locale era totalmente sprovvisto delle materie prime ed anche degli attrezzi di cucina ed era presente la titolare nonché mio fratello nonché un ragazzo che lavorava come lavapiatti;
era di venerdì e io mi CP_4 sono attivato per reperire una mia amica chef per evadere gli ordini dei clienti dopo aver acquistato le materie prime che ci servivano. Quando sono arrivato ho visto il ricorrente discutere con la titolare urlandosi a vicenda, ma non sono riuscito a percepire le parole. Dopo mi è stato raccontato l'accaduto dalla titolare e da mio fratello che erano presenti all'accaduto, ossia che il ricorrente e il fratello avevano sottratto intenzionalmente le materie prime e gli attrezzi per ricevere riscontro dalla titolare alle richieste.. So che il era in possesso delle Per_1 chiavi del ristorante di via Tasso e dava le chiavi al fratello o a un lavapiatti, di cui non ricordo il nome, che apriva il ristorante quando arrivava prima di Io non sono mai stato in possesso delle chiavi. Per_1 Per_1 aveva anche le chiavi della sede di via Posillipo dove si effettuava solo servizio d'asporto”.
, che risulta essere stato, per sua affermazione, anch'egli Controparte_4 presente al litigio, ha dichiarato “ricordo che un venerdì di dicembre del 2023 io ero in servizio nel turno serale ho visto il ricorrente litigare con la sig.ra insieme a suo fratello proferire alla sig:ra “o ci Per_3 Per_3 dai un aumento e mandi via e suo fratello oppure ti facciamo chiudere il locale” e difronte al rifiuto CP_4 della ho visto il ricorrente e suo fratello allontanarsi, in quello stesso giorno ho riscontrato che il Per_3 magazzino del locale di via Tasso era sprovvisto di materie prime per cui abbiamo dovuto acquistare le stesse nonché gli attrezzi di cucina per aprire il locale, preciso che di norma il rifornimento di materie prime avviene di norma due volte a settimana e all'epoca i giorni erano martedì mattina e venerdì mattina perciò la mattina del litigio il rifornimento doveva essere già avvenuto, aggiungo che del rifornimento delle materie prime si era
12 sempre occupato il fratello del ricorrente. Il litigio anzidetto è avvenuto fuori la porta del ristorante che era aperto. Non so riferire quel giorno chi avesse aperto il ristorante”.
, nulla di utile ha riferito in ordine alle modalità di Controparte_3 approvvigionamento delle materie prime, mentre la circostanza che il rifornimento delle materie prime sarebbe stato effettuato nella mattina del venerdì, -per cui la merce si sarebbe dovuta rinvenire nei locali nel pomeriggio della stessa giornata- risulta desunta dal teste
[...]
sulla base di una prassi in uso, ma non è stata da lui riscontrata personalmente Controparte_4
e tra l'altro, la consegna del venerdì non è dato pacifico. A tanto va aggiunto che l'ipotesi di un concorso nella condotta addebitata al fine di configurare in questa sede una responsabilità in via solidale del ricorrente, è rimasta del tutto indimostrata dal momento che l'unico dato emerso è un litigio tra il ricorrente e la accompagnato da toni forti e minacce, ma nessuno dei testi ha visto Per_3 il ricorrente prelevare dei beni dal ristorante, né di Via Tasso, né di Via Posillipo.
All'esito il ricorso va accolto in parte e per l'effetto, va disposta la condanna della società convenuta al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di € 10.272,50 di cui €
5.206,10 a titolo di TFR, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle scadenze mensili per le differenze retributive e dalla cessazione del rapporto per le competenze finali, fino al soddisfo.
La domanda riconvenzionale va rigettata.
Le spese in ragione della reciproca parziale soccombenza, si compensano per la metà.
P.Q.M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di € 10.272,50 di cui € 5.206,10 a titolo di TFR, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle scadenze mensili per le differenze retributive e dalla cessazione del rapporto per le competenze finali, fino al soddisfo;
rigetta per il resto il ricorso;
rigetta la domanda riconvenzionale;
liquida le spese in € 3.099,25 comprensivi di spese generali, di cui compensa la metà e condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della restante metà, oltre IVA
e CPA con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 17.12.2025 il giudice del lavoro dott.ssa Amalia Urzini
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Amalia Urzini, in funzione di Giudice del lavoro, in data 17.12.2025, alla scadenza del termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.15126/2023 Ruolo Generale Lavoro e previdenza.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Castiello. ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te. p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Spedaliere. resistente-ricorrente in riconvenzionale oggetto: crediti di lavoro conclusioni: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 07.08.2023 l'epigrafato ricorrente ha convenuto in giudizio la società ex datrice di lavoro e ha rassegnato le seguenti conclusioni “2) Accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto lavorativo subordinato tra le parti in causa con l'espletamento delle mansioni precisate, nell'arco temporale e con l'orario settimanale, nonché le modalità specificate in premessa;
3)
Accertare e dichiarare lo svolgimento prevalente e continuativo di mansioni superiori per l'intera durata del rapporto, con inquadramento dunque del lavoratore nel livello superiore, di cui alla CCNL di settore richiamata in atti, ovvero nel 3^ livello o comunque in subordine nel livello superiore a quello riconosciuto ex adverso, che dovesse risultare provato in corso di causa, e/o ritenuto congruo dall'Ill.mo Giudicante, con consequenziale riconoscimento al trattamento economico del livello superiore riconosciuto, ovvero il diritto del lavoratore alle differenze retributive maturate in costanza di rapporto;
4) Accertare e dichiarare il diritto di credito del Sig.
per tutte le somme dovute e non percepite, compreso il TFR, ratei Parte_1 mensilità aggiuntive, maggiorazioni lavoro straordinario, ferie, ecc..., come specificate nel presente atto, oltre
1 rivalutazione monetaria ed interessi legali e per l'effetto 5) Condannare la società resistente, in persona del
L.R. p.t., al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma pari a €.31.703,84, come da conteggi analitici allegati, oltre interessi legali dal giorno della maturazione del singolo credito e fino al soddisfo ed all'indennità per la svalutazione monetaria, come previsto dall'art.429 ult. comma c.p.c., o comunque di quell'importo maggiore e/o minore con valutazione equitativa ex art.432 c.p.c., che sarà accertato in corso di giudizio, anche mediante l'ausilio di C.T.U., di cui fin d'ora si chiede l'ammissione;6) Condannare la parte resistente al pagamento immediato delle somme non contestate;
7) Condannare la società in CP_1 persona del L.R. p.t., al pagamento delle spese e competenze professionali di lite, oltre rimborso spese generali e C.P.A., come per legge, da attribuire al sottoscritto procuratore antistatario”.
A sostegno dell'azione proposta, egli ha esposto di avere prestato attività lavorativa subordinata a tempo pieno in favore della presso i locali dei ristoranti giapponesi dalla CP_1 medesima gestiti, denominati rispettivamente “ (somministrazione e asporto), sito Parte_2 in Napoli a Via Tasso n.288 e “ (solo asporto), ubicato in Napoli a Via Parte_3
Posillipo n.322, con la qualifica di chef specializzato in cucina giapponese ed orientale fusion, in via continuativa dal giorno 01 ottobre 2019 al 16 dicembre 2022; di avere svolto nel corso del rapporto di lavoro, mansioni pienamente ascrivibili al livello “3” del C.C.N.L. per il personale dipendente da aziende del Settore Pubblici Esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e turismo - FIPE
Confcommercio del 01 marzo 2018, in virtù della attività effettivamente svolta in via prevalente e continuativa per l'intera durata del rapporto e comunque non in sostituzione di altro dipendente;
di avere rispettato un orario di lavoro giornaliero suddiviso in due frazioni (cd. turno spezzato), dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 11,00 e dalle ore 17,00 alle ore 23,00; il sabato dalle ore
08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 24,00 e a domeniche alternate col fratello anche lui chef, dalle ore 17,00 alle ore 24,00; di avere svolto le medesime mansioni nel rispetto degli orari precisati ai capi precedenti anche durante il periodo di emergenza sanitaria covid;
di essere stato addetto dall'inizio del rapporto al mese di agosto 2022, presso il ristorante con sede in Via Tasso, dove venivano serviti sia i clienti in sala, sia le consegne con il servizio di asporto, alternandosi la domenica con il fratello e successivamente, da settembre in poi, per espressa disposizione datoriale di avere prestato servizio a Via Tasso nella fascia oraria mattutina (8-11 da lunedì a venerdì e 8-12 il sabato) e presso la sede del ristorante sito in Via Posillipo per la seconda frazione oraria giornaliera
(17-23 da lunedì a venerdì e 17-24 il sabato) e in tale arco temporale, nonché tutte le domeniche presso la sede del ristorante “ ” in Napoli a Via Posillipo (capi K e N); di avere Parte_3 ricevuto la retribuzione a mezzo bonifico bancario nella misura di €.1600,00 dal mese di ottobre
2019 al mese di settembre 2021 ed €.1700,00 da ottobre 2021 alla fine del rapporto, senza percepire la 13^ e la 14^ mensilità; di avere goduto di ferie solo per n. 15 giorni nel mese di agosto 2020,
2021 e 2022, ricevendo la relativa retribuzione netta dell'epoca per l'intero mese, maturando dunque un credito per differenza come da conteggio, senza ricevere la relativa indennità sostitutiva per le
2 restanti ferie maturate anno per anno, compreso il periodo settembre 2022/dicembre 2022 e mai godute alla cessazione del rapporto;
di non avere ricevuto il TFR neanche in forma di acconti. Sulla base di articolate considerazioni in diritto, ha concluso nei temini innanzi trascritti.
La società convenuta ha contestato le pretese mansioni superiori, l'orario di lavoro assertivamente svolto, l'applicabilità diretta del CCNL;
ha dedotto di avere correttamente retribuito il ricorrente;
ha esposto i rapporti lavorativi intercorsi con il ricorrente e con di lui germano e le vicende verificatesi al momento della cessazione del rapporto;
ha contestato i conteggi attorei;
ha formulato tempestiva domanda riconvenzionale e ha concluso chiedendo di “per la formulata domanda riconvenzionale, ai sensi degli artt.416 e 418 c.p.c., preliminarmente differisca l'udienza già fissata, al fine di consentire al ricorrente di elaborare la propria difesa coi modi e nei termini di legge;
-per l'effetto, in accoglimento della spiegata riconvenzionale, condanni il ricorrente al pagamento, in favore della convenuta, della somma di € 4.006,40 per le causali dedotte in memoria e per la documentazione allegata, ovvero lo condanni al pagamento di quella diversa ed anche maggiore somma che si riterrà, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
-in ogni caso, rigetti il ricorso e tutte le domande ivi articolate, perché improponibili, inammissibili ed infondate ovvero, nella denegata ipotesi di riconoscimento di crediti a favore del ricorrente, li compensi con le retribuzioni di miglior favore da questi percepite nel corso del rapporto, così come dedotto nei paragrafi 3) e 4) della presente memoria, col maggiore valore dell'indennità sostitutiva del preavviso, oltre che col valore della domanda riconvenzionale. Vinte le spese.
Alla domanda riconvenzionale il ricorrente ha replicato con memoria depositata in data
30.05.2024.
Indi, è stata avviata una parentesi processuale per una soluzione transattiva della lite nel corso della quale il ricorrente ha palesato la sua disponibilità a transigere la lite mediante la corresponsione di un importo pari ad euro 7.000,00 oltre un contributo spese con rinuncia della parte convenuta alla domanda riconvenzionale e tale richiesta è stata fatta propria dal Giudicante ma rifiutata dalla società, per cui è stata espletata la prova testimoniale ammessa. Di seguito, acquisite note difensive e di trattazione scritta e scaduto il termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata decisa in data odierna con separata sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Il rapporto di lavoro dedotto in giudizio di natura subordinata ha decorrenza dal 01 ottobre
2019 e durata fino al 16 dicembre 2022. Di tale rapporto e della sua durata non vi è contestazione, pur mancando il deposito del contratto di lavoro, delle relative buste paga e delle certificazioni uniche annuali di cui il ricorrente non è risultato provvisto. Risultano controverse tra le parti le pretese mansioni superiori svolte dal ricorrente rispetto al suo inquadramento nel 7° livello del CCNL C.C.N.L. per il personale dipendente da aziende del Settore Pubblici Esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e turismo (richiamato nell ), come aiuto di cucina, in uno all'orario di lavoro CP_2 assertivamente prestato di n.74,67 ore settimanali, di cui 34,67 ore di straordinario diurno, superiore
3 all'orario part time al 50%, di 20 ore settimanali, per il quale è stato retribuito, secondo l'articolazione oraria descritta ai capi K e N. Il ricorrente, inoltre, rivendica il riconoscimento del diritto al pagamento delle seguenti spettanze retributive, mai versate a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con consequenziale condanna:1) TFR;
2) Ratei mensilità aggiuntive maturate durante l'intero rapporto;
3) Indennità sostitutiva ferie maturate e non godute alla cessazione del rapporto
(godimento n.15 giorni retribuiti annui nell'agosto 2020, 2021 e 2022); 4) Saldo maggiorazioni per lavoro straordinario diurno e festivo.
Tra le parti risultano infine controverse le modalità di cessazione del rapporto, da cui è scaturita una domanda riconvenzionale di condanna del ricorrente al pagamento di € 4.006,40 da imputarsi, secondo la società, al valore delle derrate sottratte dal ricorrente e dal di lui germano,
da entrambi i locali della convenuta il 16/12/22 e ai costi sostenuti per l'installazione Persona_1 delle nuove serrature.
Tanto premesso, va evidenziato che, in ordine alle pretese economiche conseguenti al superiore inquadramento e al maggiore orario osservato, a fronte di una specifica contestazione sollevata dalla società, l'onere probatorio incombe sul ricorrente.
La prova testimoniale è stata espletata mediante l'escussione dei sigg. e Tes_1 [...]
per parte ricorrente e dei sigg. e Persona_2 Controparte_3
per parte resistente. Controparte_4
Il sig. ha sostanzialmente confermato le mansioni di Persona_1 Parte_1 chef svolte dal ricorrente e l'orario di lavoro osservato, siccome comune ad entrambi. In particolare, il predetto teste in ordine alla data di inizio del suo rapporto e di quello del ricorrente e alle mansioni svolte, ha dichiarato “ho iniziato a lavorare nel ristorante gestito dalla società convenuta nel 2014, sotto una diversa denominazione e tramite la mia intermediazione è venuto a lavorare mio fratello. Mio fratello quando ha cominciato, forse nel 2015, se ben ricordo, ha lavorato il primo mese solo nel weekend e di seguito ha lavorato con il mio stesso orario con la mia stessa mansione di cuoco. In particolare, entrambi abbiamo provveduto alla preparazione del pesce e delle altre materie prime per realizzare il prodotto finito, alla cottura del riso e delle verdure e all'impiattamento destinato al servizio ai tavoli”; quanto all'orario di lavoro, il teste ha riferito “A via Tasso abbiamo osservato l'orario dalle 17.00 a mezzanotte, dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo a settimana fino al 2015. Dopo tale data abbiamo iniziato a lavorare anche di mattina dalle
8.00 alle 11.00 dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo e nel corso del tempo, forse tra il 2017 e il
2018, alla società è subentrata la e tale è rimasta la datrice di lavoro fino alla cessazione del CP_5 CP_1 rapporto. In cucina, oltre a me e al ricorrente, ha lavorato il teste che ha deposto prima di me che ha lavorato tra il 2018/2019 fino al 2021 circa con mansioni di lavapiatti e fattorino e all'occorrenza provvedeva a darci una mano in cucina, pulendo le verdure. Abbiamo lavorato anche presso la sede di via Posillipo. Era presente anche uno chef giapponese che è andato via all'incirca nel 2018. La sede di via Posillipo effettuava solo servizio d'asporto e ci recavamo in tale sede io o mio fratello a seconda delle disposizioni della GN , per Per_3 preparare il sushi per l'asporto e in tali evenienze facevamo turni dalle 8.00 alle 11.00 e poi a via Posillipo dalle 4 17.00 alla chiusura all'incirca a mezzanotte e trenta, e la cucina di via Tasso chiudeva alla stessa ora Per_4
è venuto a lavorare tramite me nel 2020 ed è rimasto ancora in servizio a quanto mi risulta, tranne
[...] un periodo in cui ha interrotto il rapporto perché sorpreso a rubare del vino. Il predetto quando ci ha aiutato in cucina non ha fatto l'attività di chef, bensì è stato addetto solo alla sistemazione dei tavoli e al servizio. Il fratello è venuto a lavorare all'incirca nel 2021 e mi risulta sia ancora in servizio e ha svolto Persona_5 mansioni di cameriere addetto al servizio ai tavoli”.
La deposizione del teste , in quanto fratello del Persona_2 ricorrente e coinvolto nella denuncia effettuata dall'amministratrice della società, a seguito della quale pende tuttora un procedimento penale nei confronti del ricorrente e del di lui germano per appropriazione indebita ed estorsione, richiede un'indubbia cautela valutativa. Inoltre, i trascorsi rapporti societari tra il teste e la convenuta, dovuti al fatto che costui è stato socio al 20% della convenuta dalla sua costituzione, nel 2018 fino a giugno 2023, risultano caratterizzati da una evidente conflittualità, per cui è evidente che le dichiarazioni rese da tale teste necessitano di precisi e dettagliati riscontri per poter essere utilizzate a fini probatori.
Può a tal fine essere utilizzata -in quanto rivelatasi particolarmente attendibile- la deposizione del teste , indifferente rispetto alle parti in causa e scevro allo stato da evidenti ragioni di Tes_1 Tes_ compiacenza nei confronti del ricorrente e/o di animosità nei confronti della società. Il ha riferito circostanze a sua diretta conoscenza -relative al periodo del proprio rapporto di lavoro dal giugno7 luglio 2019 fino a inizio maggio 2021- e ha dichiarato, per quanto di interesse, “conosco il ricorrente da circa 10/15 anni e ci frequentiamo assiduamente. Tramite il ricorrente ho cominciato a lavorare tra giugno e luglio 2019 fino a inizio maggio 2021 presso il ristorante ubicato a via Tasso recante l'insegna Pt_2
e dedito esclusivamente alla preparazione del sushi. Ho firmato due/tre contratti di lavoro con le varie
[...] società che si sono succedute….Ho svolto mansioni di lavapiatti e di fattorino addetto alle consegne osservando l'orario di lavoro dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 11.00 e il pomeriggio dalle 17.00 alle 23.00, inoltre il sabato lavoravo dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 01.30 e la domenica dalle 17.00 a mezzanotte.
Lavorando come lavapiatti ho avuto modo di riscontrare che il ricorrente, come anche suo fratello, ha svolto mansioni di chef, svolgendo il mio stesso orario di lavoro. A domanda di Vostra signoria, in quanto tale, provvedeva alla preparazione delle materie prime per i prodotti finiti, come ad esempio la sfilettatura del pesce;
la preparazione degli involtini ed altre pietanze fredde. Aggiungo che il ristorante non preparava molte pietanze calde. Ad inizio dell'anno 2020 è venuto a lavorare il sig il quale non ha svolto mansioni in cucina ma Per_4
è stato addetto esclusivamente alla cassa e al servizio tavoli;
la GN veniva al ristorante Per_3 prevalentemente nel fine settimana, ed era presente senza lavorare e si limitava a controllare lo svolgimento del lavoro di noi addetti. Quando io ho cominciato a lavorare era presente in cucina come chef anche il fratello del ricorrente, il quale è rimasto finché io ho lavorato. Dopo la fine del mio rapporto di lavoro non mi sono più recato al ristorante e non so riferire quando ha terminato il ricorrente e suo fratello. Durante il mio rapporto di lavoro io, come anche il ricorrente, siamo stati incaricati dalla GN di andare a lavorare presso Per_3
l'altra sede di via Posillipo dove io ho svolto le stesse mansioni, mentre il ricorrente ha continuato a svolgere le mansioni di chef. La nostra prestazione a via Posillipo si è verificata nei giorni infrasettimanali dal lunedì al 5 venerdì di pomeriggio mentre di mattina negli stessi giorni lavoravamo presso la sede di via Tasso. Nel turno pomeridiano a Posillipo terminavamo alle 23.00 per recarci subito dopo a via Tasso ad aiutare i colleghi a chiudere il locale e in tal caso il ricorrente si tratteneva fino a mezzanotte mentre io terminavo tra l'1.00 e l'1.30. Nel mio periodo lavorativo a via Tasso hanno lavorato 6/7 persone di cui una persona, di cui non ricordo il nome, era addetta specificamente al confezionamento delle “sushi box” inserendo i prodotti preparati dagli chef in cucina. Quando questa persona è andata via, alla preparazione delle “sushi box” ha provveduto il sig.
che ho sopra menzionato. Non sono in grado di riferire l'orario di lavoro del ricorrente dopo Persona_4 che sono andato via e neanche so riferire per conoscenza diretta il motivo per il quale è cessato il rapporto di lavoro del ricorrente. Nel ristorante di via Tasso vi sono tre tavoli, uno da sei, un altro da tre ed un altro da quattro, ed esso consta di un'unica sala aperta al pubblico oltre la cucina, mentre la sede di Posillipo era destinata solo alla preparazione del sushi d'asporto. Quotidianamente, oltre alla clientela che veniva sbrigata ai tavoli, il personale addetto alla sede di via Tasso preparava il sushi per i punti vendita del supermercato
Sole365 le cui consegne venivano effettuate dai corrieri, mentre presso via Posillipo vi erano due corrieri per la consegna del sushi ai privati. Nell'anno 2020 in cui vi è stato il Covid 19 non abbiamo lavorato nei mesi del lockdown e dopo abbiamo effettuato la preparazione dei cibi per le consegne a domicilio e in tale evenienza abbiamo lavorato solo dalle 17.00 a mezzanotte dal lunedì alla domenica. Con la riapertura al pubblico dei ristoranti per disposizione governativa siamo ritornati ad osservare gli orari precedenti che ho sopra riferito.
Finché sono rimasto ho riscontrato che all'approvvigionamento del cibo erano addetti sia il ricorrente che suo fratello e ciò avveniva il martedì e il giovedì dopo che la signor aveva effettuato l'ordine”. Per_3 Tes_
Il teste è privo di contenzioso in corso con la società convenuta e la sua diretta conoscenza dei fatti risale ad epoca precedente alla data dichiarata dal ricorrente di inizio del suo rapporto di lavoro, dal momento che già diversi anni prima della formale assunzione con la CP_6
[... avvenuta nel 2019, varie società con diverse denominazioni sociali, si erano succedute nella gestione del ristorante. Il teste ha confermato le mansioni di chef /cuoco svolte dal ricorrente e ha condiviso con lui lo stesso orario di lavoro fino a maggio 2021. La precisa ricostruzione delle attività svolte dal ricorrente nell'esercizio commerciale di via Tasso e degli orari osservati per il periodo di sua diretta conoscenza, può essere utilizzata a fini probatori. Quanto alla attività svolta anche presso la sede di Posillipo, il teste ha cessato il rapporto a maggio 2021 mentre il ricorrente Tes_1
Tes_ colloca l'inizio di tale attività a settembre 2022 per cui la deposizione del non è utilizzabile in tale parte. In ogni caso, la prestazione coeva presso il locale di via Posillipo non incide sul monte ore assertivamente osservato, dal momento che il ricorrente stima un totale di ore uguale per l'intera durata del rapporto di lavoro di n.74,67 ore settimanali, di cui 34,67 ore di straordinario diurno.
Il valore probatorio delle dichiarazioni rese dal teste in punto di mansioni e di Tes_1 orario svolto presso la sede di via Tasso, non risulta scalfito dalle dichiarazioni rese dai testi di parte resistente, entrambi con un rapporto di lavoro in corso con la società convenuta, i quali -quanto alle mansioni svolte dal ricorrente e all'orario di lavoro osservato dagli addetti alla cucina- sono apparsi contraddittori tra loro e quindi in tale parte inattendibili, nonché affetti da un'inspiegabile generica e
6 lacunosa percezione dei fatti (pur se presenti nei locali aziendali durante il rapporto di lavoro del ricorrente) che li ha resi scarsamente credibili.
Il teste è risultato essere in servizio dal mese di settembre Controparte_3
2021 con le mansioni di responsabile di sala, del servizio ai tavoli e con rapporti con la cucina per qualsiasi emergenza. Egli, a specifica domanda, ha dichiarato “So che la cucina del ristorante la mattina era aperta per preparare il sushi da consegnare ai supermercati, ma non occupandomi di quel settore non sono in grado di riferite gli orari di apertura e chiusura della cucina… Nel turno pomeridiano che io effettuavo riscontravo che a volte la cucina era già aperta e a volte incominciavamo insieme. Riscontravo altresì che la cucina, intesa come preparazione delle pietanze terminava alle 23 e fino a mezzanotte il personale addetto effettuava la pulizia della cucina e delle stoviglie. Il mio giorno di riposo è il lunedì e ho riscontrato che gli addetti alla cucina lavoravano 6 giorni a settimana e si alternavano con un giorno di riposo a settimana variabile.. Mio fratello lavora nel ristorante dal 2020 circa ed è tutt'ora dipendente e si occupa dell'organizzazione del servizio d'asporto e del servizio cassa. Mio fratello cominciava, all'epoca dei fatti, dalle
18.00 fino a mezzanotte/ la mezza e osservava anche un turno mattutino che non so riferire”.
Il teste è risultato essere in servizio dalla fine di settembre Controparte_4 del 2020 come addetto alla cassa e alla amministrazione del locale avendo rapporti con i fornitori e l'organizzazione delle consegne ai clienti e, quanto alla cucina, ha dichiarato che “io non sono mai stato addetto alla cucina dove ha lavorato mio fratello, il quale ha cominciato un anno dopo di me all'incirca nel 2021 ed è tutt'ora dipendente” per poi aggiungere, senza precisi riscontri che “Il ricorrente in base alla mia percezione diretta è stato addetto per circa un anno esclusivamente alle mansioni di lava piatti e di pulizia della cucina”; il teste ha escluso di osservare un turno Controparte_4 mattutino, come invece attribuitogli dal teste mentre ha Controparte_3 sostanzialmente accreditato il superamento da parte del ricorrente dell'orario di lavoro part time sia pure con limiti di durata giornaliera e per specifici periodi. Egli ha riferito “Fin dall'assunzione e tutt'oggi ho riscontrato che iniziando io a lavorare alle 18:00 18:30 la cucina era già aperta e fin quando ha lavorato il ricorrente lui era già presente. Il fratello del ricorrente veniva a lavorare dopo, alle 19:00 e finivamo tutti di lavorare tra le 23:00 e le 23:30. Tale era l'orario dal lunedì al sabato e solo talvolta con una frequenza di circa due volte al mese lavoravamo di domenica con lo stesso orario terminando tra le 23:30 e le 24 considerando anche la mezz'ora di pulizie del locale. Inoltre, a via Tasso il personale addetto compreso il ricorrente effettuava anche turni mattutini dalle 8:00 alle 11- 11:30 dal lunedì al sabato per circa un anno tra il 2021 e il 2021 e poi solo dal lunedì al venerdì; preciso che nel turno mattutino il ristorante di via Tasso è aperto solo per rifornire i supermercati del sushi. Quando lavoravamo presso la sede di via Posillipo in cui era effettuato solo il servizio di asporto, cominciavamo tra le 18:00 e le 18:30 e chiudevamo alle 23:00”.
nel corso della sua deposizione, ha poi aggiunto, circa le Controparte_3 prestazioni svolte presso la sede di Via Posillipo su richiesta della , che il ricorrente ed il fratello Per_3
in quanto cuochi si alternavano in detta sede, e quando il ricorrente si recava presso Persona_1 la unità locale di Posillipo, era proprio lui, che preparava le materie prime per il servizio di asporto e
7 tale asserzione consente di estendere le medesime mansioni di chef del ricorrente alla sede di via
Tasso, essendo ragionevole ritenere che tale attività fosse condivisa con il fratello nello stesso Per_1 turno di lavoro. Del resto, risulta poco credibile che la cucina avesse a disposizione nello stesso turno ben tre lavapiatti, come riferito dal teste (cfr. “Fin dall'assunzione Controparte_4
e tutt'oggi ho riscontrato che il ricorrente era … presente con i due lavapiatti”) e non risulta chiarito cosa facesse il ricorrente per oltre un'ora tra le 18.00 di arrivo in cucina e le 19.00 di arrivo del fratello se non svolgere in autonomia le mansioni proprie di cuoco. Infine, come correttamente Per_1 evidenziato dal ricorrente, la stessa , nella denuncia querela presentata alla Procura Persona_6 della Repubblica, ha affermato che entrambi i fratelli erano assunti per lo svolgimento delle medesime mansioni, sebbene il ricorrente con prevalenza presso la sede di Posillipo ed il fratello presso il ristorante di Via Tasso. Persona_1
All'esito, può ritenersi acquisita la prova della fondatezza delle pretese attoree in punto di mansioni superiori e di orario di lavoro effettivamente osservato, risultando credibile quanto Tes_ dichiarato dal teste , la cui utilizzabilità può protrarsi oltre il periodo di sua percezione, per una verosimile e non contestata immodificabilità dell'organizzazione aziendale. Ed invero, la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 20802 del 2011). In particolare, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito: in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza” (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza
1 marzo 2021, n. 5560”. E' stato correttamente osservato che il giudice nel caso in cui sussista un contrasto fra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra oppure ad escludere la credibilità di entrambe” (Cass.
n. 1547 del 2015).
Ed ancora di recente, secondo la Corte di Cassazione sez. II, 15/05/2024 n.13431, “va ribadito che l'esame dei documenti esibiti e la valutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il 8 quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra limite diverso da quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016)”.
Le mansioni di chef/cuoco svolte dal ricorrente conducono a ritenere inadeguato il livello 7^ del C.C.N.L. per il personale dipendente da aziende del Settore Pubblici Esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e turismo (documentalmente applicabile al rapporto di lavoro), a cui
“Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate, tra cui: – personale di fatica e/o pulizia addetta alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni( compresi gli interni di cucina bar e ristorante); - lavatore catering;
– conducente di motocicli;
- altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione” e consentono di attribuire al ricorrente l'inquadramento nel 3° livello del CCNL, a cui appartengono “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza;
i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorico e/o tecnico pratica;
i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale di altri lavoratori e cioè: …. sottocapo cuoco;
cuoco unico...., altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione”. La circostanza che già prima dell'inizio del rapporto dichiarato in ricorso, il ricorrente avesse lavorato presso i medesimi locali per la stessa proprietà
(con diversa denominazione), consente di attribuire il 3° livello fin dall'assunzione, considerata la verosimile crescita professionale prima di tale evento. È irrilevante, ad onta di quanto evidenziato dalla società, la circostanza che il ricorrente non è stato il cuoco unico avendo lavorato insieme al fratello. dal momento che la previsione contrattuale si attaglia all'ipotesi non solo formale ma anche sostanziale di un servizio di cucina ove la mansione sia svolta in completa autonomia dall'unico o dai più cuochi presenti, ciascuno con una propria attività professionale.
L'orario di lavoro svolto dal ricorrente è risultato superiore al part time per il quale è stato assunto e corrisponde, all'esito dell'istruttoria, con risibili differenze, a quello dedotto in ricorso.
Per le differenze retributive spettanti al ricorrente, possono utilizzarsi i conteggi attorei opportunamente rielaborati in base alle risultanze istruttorie e alla difesa spiegata dalla società.
Il ricorrente risulta avere reclamato il pagamento di € 31.703,84 di cui € 5.206,10 per TFR;
€ 10.128,01 per ratei di 13^ e 14^ mensilità; € 2.878,08 per indennità ferie non godute;
€ 13.491,65 per differenze su mensilità ordinarie (di cui € 6.651,27 quale “lavoro straordinario diurno”; € 595,53
a “festività non godute (Gest.calcoli “giornaliera”); € 6.651,32 a diff.paga tabellare e ferie non godute). Per le differenze di livello, il ricorrente ha considerato la paga base e contingenza risultante
9 dalle tabelle retributive di cui al 3^livello del CCNL di settore. La paga oraria risulta calcolata sulla base della paga mensile (paga base e contingenza), diviso 172 ex art. 151 CCNL Pubblici Esercizi
(per il personale a tempo pieno ovvero 40 h settimanali); Per le competenze maturate a titolo di ore di straordinario fisso e continuativo svolto ogni mese per un numero complessivo di n.34,67, il ricorrente ha determinato il credito sulla paga oraria e la relativa maggiorazione del 30%, come stabilito dall'art. 122 e 302 del CCNL vigente all'epoca dei fatti per i dipendenti settore Pubblici
Esercizi FIPE.
Orbene, quanto alla retribuzione percepita a titolo di paga diretta e differita (13° e
14°mensilità), risulta documentato dai bonifici prodotti (salvo risibili differenze) che il ricorrente ha riscosso un importo netto di € 63.540,00 rispetto a quanto egli ha dichiarato di avere percepito di €
60.900,00. In ordine a tali bonifici il ricorrente deduce solo doglianze di tipo contabile e giuridico ma non nega di avere ricevuto i relativi importi. La paga percetta, quale controprestazione rispetto all'attività lavorativa svolta, va considerata -a prescindere dall'essere valutata quale trattamento di miglior favore, e quindi oggetto di compensazione- quale termine di paragone al fine di calcolare le differenze retributive spettanti per cui nulla spetta al ricorrente stante il carattere satisfattorio di quanto riscosso. Resta inteso che le differenze a titolo di lavoro straordinario, per la loro diversa causale e in ragione dell'eccedenza oraria rispetto a quella retribuita, risultano integralmente dovute al ricorrente e ammontano ad € 6.651,27 quale “lavoro straordinario diurno”; nulla spetta a titolo di ferie e festività non godute, stante il difetto di allegazione in diritto e della relativa prova in fatto.
In ordine alle competenze di fine rapporto, la società benché onerata non ha fornito piena ed adeguata dimostrazione dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico nonché della esattezza dell'adempimento (Cass. S.U. n.13533/01). Spetta quindi al ricorrente a titolo di trattamento di fine rapporto l'importo di € 5.206,10 per TFR, a cui sottrarre il preavviso che il ricorrente ritiene detraibile ed ammontante ad € 1.584,87 (considerando l'inquadramento nel 3° livello e una mensilità di retribuzione) e non a € 924,57, come calcolato dal ricorrente.
Tali somme sono in ogni caso, adeguate e proporzionate alla qualità e quantità del lavoro prestato ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 Cost e 2099 e segg. c.c.
Sulla sorta capitale complessiva lorda di € 10.272,50 sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle scadenze mensili per le differenze retributive e dalla cessazione del rapporto per le competenze finali, fino al soddisfo.
Quanto alla domanda riconvenzionale, la sua ammissibilità scaturisce dalla sua proposizione a mezzo del legale rapp.te pro tempore, sig (a nulla rilevando che il suo ruolo Parte_4 sia stato solo formale). In ordine alla stessa, la società ha dedotto in memoria, che “nel pomeriggio del 16/12/22, la stessa data falsamente indicata dal ricorrente come di dimissioni con esonero dal preavviso e con consegna delle chiavi dei locali, la sig.ra , come di consueto, si portava presso il ristorante di Via Per_3
Posillipo per organizzare il servizio serale. Il locale, stranamente, era chiuso. Una volta entrata, utilizzando le
10 proprie chiavi, constatava che mancavano tutte le derrate acquistate per il servizio ed alcuni degli strumenti utilizzati per la preparazione delle pietanze. Provava inutilmente a contattare il ricorrente, che aveva il compito di aprire il locale in tempo utile, per l'espletamento delle pulizie. Insospettita, si portava al locale di Via Tasso ed assisteva alla medesima scena: locale chiuso e non reperimento delle derrate e degli strumenti necessari alla preparazione delle pietanze. Improvvisamente le si parava davanti il ricorrente che l'aggrediva verbalmente e con fare minaccioso pretendeva denaro, non si capiva a quale titolo, rifiutandosi di restituire chiavi e merci.
Ne seguiva una discussione dai toni molto accesi ed al rifiuto della sig.ra di pagare alcunché ed al Per_3 tentativo della stessa di chiamare in aiuto la forza pubblica, si allontanava continuando nelle minacce. Inutile anche il tentativo di contattar pure irraggiungibile al cellulare”. Persona_1
La pretesa della società di imputare al ricorrente il valore delle derrate alimentari mancanti e pretesamente sottratte dal predetto e dal di lui germano nonché il costo della nuova serratura, sconta il limite insuperabile -a prescindere dagli esiti del procedimento penale a loro carico- della mancanza nel presente giudizio di qualsivoglia elemento che possa ricondurre l'esborso delle derrate acquistate tra il 10.12.2022 e il 19.12.2022 pari a un totale di € 4.006,40, di cui alle fatture prodotte, alla presunta sottrazione di merce all'interno del ristorante da parte del ricorrente e di suo fratello e non invece ad un regolare consumo della merce prima dell'andata via del ricorrente e ad un ordinario approvvigionamento della stessa, nei giorni successivi.
È infatti mancata l'allegazione e prova dei consumi di derrate acquistate nei giorni precedenti all'episodio del 15.12.2022 per la preparazione del sushi per la vendita ai clienti, al fine di comprovare che, rispetto a quelle già utilizzate, fosse residuata una quantità di materie prime, che si sarebbe dovuta rinvenire nel magazzino dell'esercizio di via Tasso e via Posillipo, di cui non è risultata la presenza al momento del sopralluogo della nei locali anzidetti;
del resto, considerata la notoria Per_3 rapida deperibilità del pesce fresco, è inverosimile che fosse residuata una quantità di materie prime acquistate quantomeno nei giorni 10 e 12 dicembre non volendo considerare i successivi 13 e 14, dicembre 2022; per la stessa ragione e, quindi per il difetto di prova del possesso da parte del ricorrente di una copia delle chiavi di entrambe le sedi (l'altra copia era in possesso della ) e Per_3 del rifiuto da parte del ricorrente di restituirla, non è possibile imputare al ricorrente la decisione della di sostituire le serrature di entrambi locali, essendo invece sostenibile che tale scelta - Per_3 successiva all'alterco con il ricorrente, sia dipesa da una sua scelta.
In ogni caso, la ricostruzione dell'episodio del 15.12.2022 emersa in sede istruttoria non orienta a ritenere fondata la responsabilità del ricorrente per entrambi i costi sopportati, sul presupposto della condivisione di una ipotizzata condotta fraudolenta in concorso con il fratello.
Quest'ultimo ) ha ricostruito l'accaduto del 15.12.2022, Persona_2 dal suo punto di vista: “Io ho cessato il rapporto di lavoro il 15/12/2022 a seguito di una mia libera decisione.
Non ero in possesso delle chiavi che erano detenute da e su richiesta della GN mi Persona_7 Per_3 sono attivato affinché le consegnasse le chiavi il giorno successivo, il 16 dicembre;
il giorno 16 Per_7
11 dicembre io non ero presente sul posto di lavoro, mio fratello era in servizio, e sia lui che il ragazzo
[...]
che stava svolgendo le mansioni cuoco, mi hanno raccontato cos'era successo. In particolare, a inizio Per_8 del turno di lavoro mio fratello aveva avuto la richiesta dalla GN di consegnare le chiavi in suo Per_3 possesso e mio fratello le aveva consegnate a affinché le consegnasse alla GN che il quel Per_8 Per_3 momento non aveva le chiavi. Nella stessa giornata del 16 mio fratello mi ha riferito di aver comunicato le dimissioni alla GN , sopraggiunga nel ristorante tra le 15 e le 17. Non sono stato presente a tale Per_3 episodio ma escludo che mio fratello possa aver aggredito verbalmente la GN . Preciso che Per_3
l'approvvigionamento del pesce e delle altre materie prime avveniva sempre martedì e giovedì e ricordo che, come sempre, la consegna del pesce è avvenuta il 15 dicembre. Il quantitativo di norma è sempre bastato per la preparazione dei pasti del venerdì, sabato e domenica. Contesto decisamente che sia io che mio fratello ci siamo appropriati del pesce così come contestatoci dalla signor e alla base della denuncia penale”. Le Per_3 dichiarazioni di non consentono di essere utilizzate a fini Persona_2 decisionali, data la palese inattendibilità del teste in quanto sotto processo per il reato imputatogli in concorso con il fratello.
Quanto ai testi di parte resistente, la società in memoria non ha dedotto che costoro sono stati presenti al litigio tra il ricorrente e la , laddove in sede testimoniale entrambi i testi hanno Per_3 invece riferito di avere assistito al litigio;
in ogni caso, essi non hanno constatato direttamente i fatti posti a fondamento della domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta. Controparte_3
ha riferito quanto segue: “sono sopraggiunto come sempre alle 18.30 ed ho constatato che
[...] il locale era totalmente sprovvisto delle materie prime ed anche degli attrezzi di cucina ed era presente la titolare nonché mio fratello nonché un ragazzo che lavorava come lavapiatti;
era di venerdì e io mi CP_4 sono attivato per reperire una mia amica chef per evadere gli ordini dei clienti dopo aver acquistato le materie prime che ci servivano. Quando sono arrivato ho visto il ricorrente discutere con la titolare urlandosi a vicenda, ma non sono riuscito a percepire le parole. Dopo mi è stato raccontato l'accaduto dalla titolare e da mio fratello che erano presenti all'accaduto, ossia che il ricorrente e il fratello avevano sottratto intenzionalmente le materie prime e gli attrezzi per ricevere riscontro dalla titolare alle richieste.. So che il era in possesso delle Per_1 chiavi del ristorante di via Tasso e dava le chiavi al fratello o a un lavapiatti, di cui non ricordo il nome, che apriva il ristorante quando arrivava prima di Io non sono mai stato in possesso delle chiavi. Per_1 Per_1 aveva anche le chiavi della sede di via Posillipo dove si effettuava solo servizio d'asporto”.
, che risulta essere stato, per sua affermazione, anch'egli Controparte_4 presente al litigio, ha dichiarato “ricordo che un venerdì di dicembre del 2023 io ero in servizio nel turno serale ho visto il ricorrente litigare con la sig.ra insieme a suo fratello proferire alla sig:ra “o ci Per_3 Per_3 dai un aumento e mandi via e suo fratello oppure ti facciamo chiudere il locale” e difronte al rifiuto CP_4 della ho visto il ricorrente e suo fratello allontanarsi, in quello stesso giorno ho riscontrato che il Per_3 magazzino del locale di via Tasso era sprovvisto di materie prime per cui abbiamo dovuto acquistare le stesse nonché gli attrezzi di cucina per aprire il locale, preciso che di norma il rifornimento di materie prime avviene di norma due volte a settimana e all'epoca i giorni erano martedì mattina e venerdì mattina perciò la mattina del litigio il rifornimento doveva essere già avvenuto, aggiungo che del rifornimento delle materie prime si era
12 sempre occupato il fratello del ricorrente. Il litigio anzidetto è avvenuto fuori la porta del ristorante che era aperto. Non so riferire quel giorno chi avesse aperto il ristorante”.
, nulla di utile ha riferito in ordine alle modalità di Controparte_3 approvvigionamento delle materie prime, mentre la circostanza che il rifornimento delle materie prime sarebbe stato effettuato nella mattina del venerdì, -per cui la merce si sarebbe dovuta rinvenire nei locali nel pomeriggio della stessa giornata- risulta desunta dal teste
[...]
sulla base di una prassi in uso, ma non è stata da lui riscontrata personalmente Controparte_4
e tra l'altro, la consegna del venerdì non è dato pacifico. A tanto va aggiunto che l'ipotesi di un concorso nella condotta addebitata al fine di configurare in questa sede una responsabilità in via solidale del ricorrente, è rimasta del tutto indimostrata dal momento che l'unico dato emerso è un litigio tra il ricorrente e la accompagnato da toni forti e minacce, ma nessuno dei testi ha visto Per_3 il ricorrente prelevare dei beni dal ristorante, né di Via Tasso, né di Via Posillipo.
All'esito il ricorso va accolto in parte e per l'effetto, va disposta la condanna della società convenuta al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di € 10.272,50 di cui €
5.206,10 a titolo di TFR, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle scadenze mensili per le differenze retributive e dalla cessazione del rapporto per le competenze finali, fino al soddisfo.
La domanda riconvenzionale va rigettata.
Le spese in ragione della reciproca parziale soccombenza, si compensano per la metà.
P.Q.M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente del complessivo importo di € 10.272,50 di cui € 5.206,10 a titolo di TFR, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle scadenze mensili per le differenze retributive e dalla cessazione del rapporto per le competenze finali, fino al soddisfo;
rigetta per il resto il ricorso;
rigetta la domanda riconvenzionale;
liquida le spese in € 3.099,25 comprensivi di spese generali, di cui compensa la metà e condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della restante metà, oltre IVA
e CPA con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 17.12.2025 il giudice del lavoro dott.ssa Amalia Urzini
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