Articolo 1 della Legge 22 luglio 1977, n. 444
Versione
13 agosto 1977
Art. 1. Articolo unico

Nell' articolo 5 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494 , la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) eta' non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 32, salvo quanto e' stabilito dalle vigenti disposizioni sulla elevazione del limite di eta'".

Entrata in vigore il 13 agosto 1977