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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/06/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nella persona del Giudice monocratico Dott.ssa Giacoma Fanizza ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7112/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali), e vertente tra
(C.F.: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Gilberto Mercuri
-ATTRICE- contro
(C.F. e P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Giuseppe A. Vizziello
-CONVENUTA- nonché contro
(C.F.: ) Controparte_2 C.F._2
-CONVENUTO CONTUMACE-
Conclusioni
Le parti concludevano come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, riportandosi alle domande spiegate nei propri scritti difensivi.
* * *
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 18 giugno
2009, n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009), ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
1 della decisione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 21.09.2017, ritualmente notificato, Parte_1
evocava in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, e la Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., esponendo di essere stata Controparte_1
investita, in data 31.03.2016 alle ore 08:30 circa, mentre attraversava sulle strisce pedonali di Corso Roma, altezza Piazza Europa, nell'abitato di San Giovanni Rotondo, da un'autovettura condotta dal . Controparte_2
L'attrice, soccorsa dal conducente stesso, veniva trasportata all'Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza”, ove le venivano diagnosticate gravi lesioni tra cui, frattura del polso destro e distorsione alla caviglia sinistra, con necessità di ricovero e interventi chirurgici.
Instava pertanto per l'accertamento della responsabilità esclusiva del e la CP_2
condanna solidale dello stesso e della al risarcimento del Controparte_1 danno patito, detratto l'indennizzo Inail già percepito (€ 4.664,96), per complessivi €
27.155,04 o diversa somma da determinarsi in corso di causa.
Con comparsa di costituzione del 15.02.2018, la si Controparte_1 costituiva regolarmente in giudizio, eccependo l'infondatezza della domanda, contestando sia la dinamica del sinistro che il nesso causale con le lesioni, ed evidenziando presunte discrasie nei dati GPS acquisiti dalla “scatola nera” installata sul veicolo indicato come investitore.
Nella contumacia del , la causa veniva istruita mediante l'escussione Controparte_2 dei testi ( , e l'espletamento di CTU Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
medico-legale, con il Prof. . Persona_1
Dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito del decesso del procuratore della
[...]
Avv. Enrico Palmadessa, con ricorso ex artt. 302 e ss. c.p.c., l'attuale Parte_1 difensore dell'attrice, Avv. Gilberto Enrico Mercuri, provvedeva tempestivamente alla riassunzione della causa.
Precisate le conclusioni, alla udienza del 13.06.2024, il giudizio veniva riservato in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda attorea è fondata e dev'essere accolta per quanto di ragione.
2 Com'è noto, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che producono gli effetti da lui invocati, ossia tutti quegli elementi costitutivi del diritto.
Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 c.p.c.
Nella fattispecie dedotta in lite, la ricostruzione del sinistro fornita dall'attrice risulta del tutto attendibile, in quanto supportata da dichiarazioni testimoniali univoche, dettagliate e tra loro perfettamente coerenti.
In particolare, la teste ha riferito di aver visto la a Testimone_1 Parte_2 terra, soccorsa da un uomo sceso da un SUV scuro in prossimità del negozio “Studio 54”
(udienza del 28.03.2019: “…il giorno 31.03.2016, verso le ore 08:20-08:30, come tutti i giorni, mi stavo recando a lavoro, (…) all'incrocio di Corso Roma ho visto un SUV di colore scuro fermo in prossimità di un negozio “Studio 54” il cui conducente era già fuori dal veicolo ed aiutava ad alzare una signora che era per terra. Preciso che non ho assistito all'investimento perché la signora era già a terra al mio arrivo. Ho aiutato anche io il signore a sollevare da terra la infortunata e l'abbiamo introdotta nel SUV (…) mi sono preoccupato di chiamare il 118 ma il conducente del SUV diceva di non farlo perché avrebbe accompagnato lui la signora in ospedale e pertanto sono andata a lavoro mentre loro si dirigevano ritengo presso il Pronto Soccorso…”).
Altresì, il teste - medico e figlio dell'attrice - ha dichiarato di aver Testimone_2
incontrato al Pronto Soccorso il , il quale gli avrebbe spontaneamente riferito di CP_2 aver investito la madre, adducendo come giustificazione di non averla vista (udienza del
03.10.2019: “… nella mattinata del 31.03.2016 fui chiamato da mio padre, anche egli medico e mi avvisava che mia madre era al pronto soccorso dell'ospedale poiché investita da un'auto. Scesi dal mio reparto al pronto soccorso e li trovai mia madre sulla sedia a rotelle e c'era con lei un signore che non conoscevo tale , il quale mi Controparte_2 riferì che aveva investito mia madre nei pressi dell'incrocio di Piazza Europa e Corso
Roma dicendomi che non l'aveva vista. mi scrisse su un foglietto i dati Controparte_2 della macchina con cui aveva investito mia madre e la società assicuratrice…”).
3 Ha offerto ulteriore conferma la testimonianza diretta del il quale ha Testimone_3
dichiarato di aver assistito all'investimento (udienza del 03.10.2019: “…ho visto la sig.ra che è stata investita in prossimità tra l'incrocio Piazza Europa e Corso Roma e la Pt_1
macchina investitrice era di colore scuro, non grande che stava scendendo Corso Roma. La sig.ra attraversava da Corso Umberto verso la parte opposta. Posso dire che io non mi Pt_1
sono recato sul posto perché nell'immediatezza la sig.ra è stata soccorsa Pt_1 dall'investitore e da un'altra signora. Le strisce pedonali su cui la signora è stata investita sono quelle in corrispondenza dello “Studio 54”. Riconosco lo stato dei luoghi dalle foto che mi vengono mostrate…”).
Tali dichiarazioni risultano pienamente convergenti sia nella localizzazione del sinistro sia nella dinamica dei fatti.
Ne scaturisce un quadro probatorio solido e coerente, reso ancor più significativo dal comportamento processuale del convenuto , rimasto contumace, il Controparte_2 quale ha omesso di sottoporsi all'interrogatorio formale a lui deferito e ha inizialmente fornito dati falsi riguardo al veicolo coinvolto, rendendo più complesso l'accertamento dei fatti. (“…a seguito dell'investimento, infatti, il sig. , pur prestando soccorso alla CP_2 sig.ra e accompagnandola presso l'ospedale, procedeva a fornire al personale del Pt_1
Pronto Soccorso ed al figlio della attrice, Dott. i dati identificativi di un Testimone_2 veicolo diverso da quello effettivamente utilizzato durante il sinistro e relativi ad un'autovettura Alfa Romeo (v. verbale di udienza del 03.10.2019, pag. 2 e 3), intestata ad altra persona ed assicurata con la ”). Controparte_3
Tali condotte, lungi dall'essere neutre, assumono valore indiziario negativo e avvalorano le dichiarazioni rese dai testi e dalla stessa attrice in sede di interpello (udienza del 03.10.2019:
“…confermo anche la circostanza n. 2 e di non aver chiamato alcuna autorità militare, poiché sono stata immediatamente soccorsa da una signora che si trovava lì per caso, nonché dallo stesso investitore, che io non conoscevo e che mi ha accompagnata all'ospedale. Sono stata investita da una macchina grande e precisamente un SUV di colore scuro (…) ricordo che il sinistro avvenne intorno alle ore 08:30. Io attraversavo sulle strisce pedonali Corso Roma che sarebbe l'attraversamento tra Corso Umberto, da cui provenivo, e Piazza Europa, dove al civico n. 35 si trovava il mio ufficio…”), contribuendo
4 in modo decisivo a delineare la responsabilità del nella causazione del Controparte_2
sinistro.
La Compagnia convenuta ha prodotto in giudizio i tracciamenti GPS relativi al veicolo
[...]
tg. EB145CH, asserendo che il percorso risultante dalla cosiddetta “scatola Parte_3 nera” fosse incompatibile con il luogo del sinistro.
Tuttavia, tale tesi non risulta condivisibile.
Come evidenziato dalla difesa attorea, i dispositivi GPS installati a bordo dei veicoli non producono un tracciamento continuo, ma registrano singoli punti in intervalli temporali discreti, non sempre ravvicinati. Ne consegue che tra due posizioni registrate, il veicolo può aver percorso tratti non rilevati, ovvero sostato in aree non tracciate.
Nello specifico, è sempre la difesa attorea a sottolineare che alle ore 08:31:24, il veicolo risulta localizzato a circa 300 metri dal luogo dell'investimento, in una posizione perfettamente compatibile con l'urto avvenuto pochi minuti prima e con il successivo trasporto dell'attrice a bordo dello stesso mezzo. Successivamente, tra le ore 08:41 e le
09:03, il tracciamento GPS colloca il veicolo prima nei pressi dell'ingresso dell'Ospedale
“Casa Sollievo della Sofferenza” e poi all'interno del parcheggio adiacente, in piena coerenza con quanto attestato dal certificato di accesso al Pronto Soccorso, che riporta come orario di accettazione le ore 08:53. Inoltre, lo spegnimento del motore risulta registrato solo dopo l'arrivo presso la struttura ospedaliera, circostanza che avvalora l'immediatezza del trasporto e la veridicità della dinamica narrata.
Ne discende che i dati GPS, se correttamente interpretati nel loro contesto spazio-temporale, non solo non contraddicono la versione attorea, ma la rafforzano, integrandosi con le deposizioni testimoniali e documentali raccolte.
Ciò chiarito, venendo alle conseguenze giuridiche in punto di responsabilità di quanto accertato in fatto, si evidenzia in diritto che ai sensi dell'art. 2054, co. l, c.c., il conducente di un veicolo è tenuto a risarcire i danni prodotti a cose o a persone dalla circolazione, “se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Sul punto la Cassazione ha più volte espresso il principio secondo il quale il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, il cui avvistamento, poi, implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare moderare la velocità e,
5 all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento.
Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere esclusa la responsabilità del conducente, è necessario che lo stesso si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso;
occorre inoltre che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale e a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel suo comportamento (Cass. sez. III civ. sent. 3 luglio-30 settembre 2009
n.20949 e Cass. sez. IV 12 giugno 2007 n. 34111).
Nella fattispecie, alcuna prova liberatoria risulta fornita dalla Compagnia convenuta né tantomeno sono emersi elementi per poter ritenere sussistente una condotta colposa dell'attrice, che attraversava regolarmente la strada sulle strisce pedonali.
Ne discende che, alla luce di quanto sopra rappresentato in fatto ed in diritto, dell'incidente per cui è lite deve dichiararsi unico responsabile il conducente dell'autovettura Parte_3
tg. EB145CH, .
[...] Controparte_2
Così delineato il profilo della responsabilità, giungendo al merito della richiesta di risarcimento, la stessa va accolta, secondo la quantificazione riportata nell'elaborato di
C.T.U., a firma del Prof. . Persona_1
Le valutazioni del nominato consulente, in effetti, appaiono meritevoli di essere integralmente recepite nel contesto della presente statuizione, in quanto immuni da vizi che ne intacchino l'iter logico e scevri da errori di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato percorso argomentativo.
Nello specifico, il Prof. , evidenziata la compatibilità delle lesioni con la dinamica Per_1 dell'incidente (“…tali lesioni sono compatibili con il violento urto del polso della sig.ra
animato da energia cinetica, contro superfici dure, rigide ed anelastiche, e dunque Pt_1 compatibili con la dinamica del sinistro così come riferita in occasione delle operazioni di visita medico-legale (investimento di pedone da parte di un'autovettura in marcia con urto
e successiva proiezione al suolo), ha riportato che: “…tali lesioni è conseguito un periodo di:
6 • inabilità temporanea assoluta di giorni 6 (sei), riferibili al periodo del primo ricovero ospedaliero dal 31 marzo 2016 al 2 aprile 2016 e del secondo ricovero ospedaliero per rimozione dei mezzi di sintesi dal 2 febbraio 2017 al 4 febbraio 2017;
• di inabilità temporanea parziale:
o di giorni 40 (quaranta) al 75%, relativi ai 20 giorni successivi al primo ricovero e ai
20 giorni successivi al secondo ricovero, durante i quali la sig.ra indossava Pt_1
stecca di Kramer;
o di giorni 17 (diciassette) al 50% relativi al periodo di follow-up antecedente all'inizio delle sedute di fisiokinesiterapia;
o di giorni 54 (cinquantaquattro) al 25% relativi al periodo in cui la sig.ra si Pt_1
sottoponeva a sedute programmate di fisiokinesiterapia.
(…) Tenuto conto dell'età, del sesso, delle condizioni di vita e dello stato di salute antecedente al sinistro stradale in esame, tali menomazioni configurano una riduzione permanente dell'integrità psico-fisica dell'organismo valutabile in termini di danno biologico permanente, in armonia con i moderni parametri tabellari di riferimento in uso nella pratica medico-legale (“Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” SIMLA, Giuffrè Editore, 2016), nella misura percentualistica del 7-8%. (…) Sono da ritenersi congrue e pertinenti le seguenti spese per visite mediche, e per terapie e supporti regolarmente prescritti:
• € 244,00 per visita e relazione medico-legale eseguita dal Dott. . Persona_2
Quanto alle tipologie di danni subiti, deve aversi riguardo a quanto affermato dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 26972/2008 (richiamata di recente con ordinanza n. 20795/18) in ordine all'unitarietà della categoria del danno non patrimoniale, secondo cui in tale categoria devono comprendersi sia la sofferenza soggettiva morale in sé considerata (il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti) sia il danno biologico, nel quale rientrano le degenerazioni patologiche della sofferenza.
I pregiudizi di tipo esistenziale, afferenti agli aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni dell'integrità psicofisica, possono quindi costituire soltanto “voci” del danno biologico nel suo aspetto dinamico, altrimenti dandosi luogo a duplicazioni.
Le Sezioni Unite hanno anche affermato che per liquidare il danno biologico “del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente” il giudice che
7 si avvalga delle note tabelle dovrà “procedere ad adeguata personalizzazione” della liquidazione, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, e non dovrà invece attribuire congiuntamente il danno biologico e il danno morale, liquidando il secondo in percentuale del primo.
Hanno ancora affermato le Sezioni Unite che il danno non patrimoniale costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato.
In buona sostanza, in forza di quanto chiarito, può affermarsi che il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza psichica e fisica, ossia il vecchio danno morale, potrà continuare ad influire sulla concreta liquidazione del danno, sotto forma di adeguamento del danno biologico o, meglio ancora, se si vuole adottare sino in fondo la sistematica concettuale delle Sezioni Unite, del danno non patrimoniale genericamente inteso, unitariamente considerato e composto sia dai pregiudizi di tipo esistenziale sia delle sofferenze interne, alla condizione che dette sofferenze siano allegate e provate, anche per presunzioni.
Orbene, giungendo alla quantificazione del danno, ed applicando le tabelle aggiornate con
D.M. 16/07/2024 per il risarcimento danni delle lesioni di lieve entità (c.d. micropermanenti) ai sensi degli art. 139 ss. c.d. Codice delle Assicurazioni, tenuto conto dell'età della danneggiata (57 anni) all'epoca del sinistro, il danno risarcibile per la lesione del diritto alla salute strettamente inteso (cd. danno biologico) è pari ad € 10.906,50 (pari al
7,50 %), mentre il danno conseguente alla invalidità temporanea è pari ad € 3.203,92, per un importo complessivo di € 14.110,42 che, peraltro, si reputa di aumentare sino alla somma di
€ 18.813,42 al fine di garantire un risarcimento integrale del danno non patrimoniale, comprensivo anche dei pregiudizi sostanzianti il c.d. danno morale (dolori, sofferenze, disagi, patimenti d'animo) secondo il dictum delle Sezioni Unite della S.C. (26972/08).
Al credito risarcitorio, come sopra determinato, ammontante ad € 18.813,42, già liquidato all'attualità, va aggiunto l'importo di € 244,00 per le spese sostenute e documentate e deve essere detratta la somma di € 4.664,96 percepita dall'Inail, per un totale di € 14.392,56.
La somma appena liquidata, costituendo debito di valore, va, poi, maggiorata del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio.
8 La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio
1995 n.1712), mediante l'attribuzione degli interessi al tasso legale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso, mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.
Deve essere quindi operata, sulla base degli indici Istat, una devalutazione dell'importo al momento del fatto illecito (31.03.2016) per poi rivalutarlo, anno per anno, sulla base dei medesimi indici, fino all'attualità e sulle somme così risultanti calcolare, anno per anno, gli interessi al tasso legale.
Dalla presente pronuncia al saldo sono, poi, dovuti gli interessi legali sulla somma complessiva determinata in base ai calcoli sopra esposti.
In ordine alle spese di lite, stante l'accoglimento della domanda attorea per un importo estremamente ridotto rispetto alla pretesa iniziale (€ 27.155,04) può disporsi la compensazione di un terzo delle spese, che, nei residui due terzi, seguono la soccombenza delle parti convenute e sono liquidate, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014 (scaglione di valore compreso tra €
5.201,00 e € 26.000,00).
Le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. n. 28094/2009; Cass. n. 23522/2014; Cass. n. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della Compagnia convenuta, quale parte soccombente, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con il conseguente diritto dell'attrice di ripetere dalla stesse le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (C.F.: ) contro Parte_1 C.F._1
(C.F. e P.IVA: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, nonché contro (C.F.: Controparte_4
), così decide: C.F._2
9 − ACCOGLIE la domanda attorea nei limiti indicati nella parte motiva e, per l'effetto, condanna la in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 tempore, e - in solido - al pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
, dell'importo di € 14.392,56, oltre interessi legali e rivalutazione come in
[...] motivazione;
− CONDANNA la in persona del legale rappresentate pro Controparte_1
tempore, e - in solido - al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1
, delle spese di lite -già compensate di 1/3 - che determina in complessivi € 3.384,66,
[...]
oltre borsuali, spese gen. (15%), IVA e CPA come per legge;
− le spese di c.t.u. medico-legale, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo della Compagnia convenuta, quale parte soccombente, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con il conseguente diritto dell'attrice di ripetere dalla stessa le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.
Così deciso in Foggia (data dep. tel.)
Il Giudice
Dott.ssa Giacoma Fanizza
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