TRIB
Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/12/2024, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 12352/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 12352/2024 V.G. promosso da c.f ) con l'avv. ALBIERO EMANUELA Parte_1 C.F._1
e
(c.f con l'avv. GIRALUCCI VITTORIO Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Le parti concordano che la casa coniugale sita in Ghedi (BS) in via Umberto Giordano 4/I resterà assegnata al sig. unitamente agli arredi ivi contenuti. La sig.ra si impegna a Controparte_1 Pt_1 rilasciare la casa coniugale entro e non oltre il 30.06.2024 prelevando dall'abitazione tutti i propri effetti personali;
3) Il sig. si obbliga e si impegna a corrispondere, a mezzo bonifico bancario, alla sig.ra Controparte_1
entro e non oltre il 15 di ogni mese a decorrere da giugno 2024, un contributo per il Parte_1 mantenimento della medesima nella misura di € 650,00 mensili soggetto a rivalutazione ISTAT annuale.
4) I coniugi, con quanto previsto nei punti precedenti, dichiarano di aver già provveduto alla divisione di
1 tutti i beni in comune, per cui dichiarano reciprocamente di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
5) Con il puntuale adempimento di tutto quanto previsto nel presente accordo, le parti anche in via di transazione generale, dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo e/o ragione.
6) Le spese legali del presente procedimento saranno compensate.
7) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di annotare l'emananda sentenza nell'atto di matrimonio sopra indicato.
8) Rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 20/09/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
GREVE IN CHIANTI (atto n. 28, parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/11/2024.
Il Presidente estensore
Michele Posio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 12352/2024 V.G. promosso da c.f ) con l'avv. ALBIERO EMANUELA Parte_1 C.F._1
e
(c.f con l'avv. GIRALUCCI VITTORIO Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) Le parti concordano che la casa coniugale sita in Ghedi (BS) in via Umberto Giordano 4/I resterà assegnata al sig. unitamente agli arredi ivi contenuti. La sig.ra si impegna a Controparte_1 Pt_1 rilasciare la casa coniugale entro e non oltre il 30.06.2024 prelevando dall'abitazione tutti i propri effetti personali;
3) Il sig. si obbliga e si impegna a corrispondere, a mezzo bonifico bancario, alla sig.ra Controparte_1
entro e non oltre il 15 di ogni mese a decorrere da giugno 2024, un contributo per il Parte_1 mantenimento della medesima nella misura di € 650,00 mensili soggetto a rivalutazione ISTAT annuale.
4) I coniugi, con quanto previsto nei punti precedenti, dichiarano di aver già provveduto alla divisione di
1 tutti i beni in comune, per cui dichiarano reciprocamente di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
5) Con il puntuale adempimento di tutto quanto previsto nel presente accordo, le parti anche in via di transazione generale, dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo e/o ragione.
6) Le spese legali del presente procedimento saranno compensate.
7) Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di annotare l'emananda sentenza nell'atto di matrimonio sopra indicato.
8) Rinuncia all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 20/09/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
GREVE IN CHIANTI (atto n. 28, parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 26/11/2024.
Il Presidente estensore
Michele Posio
2