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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 08/06/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile così composta: dott. Antonio F. Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 58/2023 R.G., introdotto da
(p.iva ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Salvatore Nisi attrice in riassunzione nei confronti di
- (cf: G942K), in proprio, Controparte_1 C.F._1 contumace;
- EREDI di (nato il [...] e CP_2 Persona_1 deceduto il 26/02/2020), identificati in (cf: Controparte_3
F817X), (cf C.F._2 Parte_2 C.F._3
); (cf:
[...] C.F._4 Controparte_1
); (cf: C.F._5 Controparte_4
) e (cf: C.F._6 Controparte_5
); contumaci C.F._7 convenuti in riassunzione
All'udienza del 27 marzo 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti nel termine concesso, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVAZIONE
1.- Con sentenza n.248/15 pubblicata il 20/1/2015, il Tribunale di Lecce, decidendo sull'opposizione a decreto ingiuntivo n.4/2004 del 09/01/2004 emesso dal G.U. del Tribunale di Lecce Sezione di Maglie, proposta da CP_1
e nei confronti di revocava il decreto
[...] Persona_1 Parte_1 opposto e accoglieva la domanda subordinata proposta da condannando Pt_1 gli opponenti , in solido, al pagamento in favore della società CP_1 opposta della somma di €.7.901,79 oltre accessori, nonché dell'importo di
€.4.835,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
2. Proposto appello in data 20.7.2015 da e Controparte_1 Persona_1
, la Corte di Appello di Lecce, con sentenza n.478/19 pubblicata il
[...]
17.5.2019, rigettava l'appello e confermava la sentenza di primo grado.
3. Avverso detta pronuncia gli appellanti proponevano ricorso per cassazione, articolando i seguenti motivi:
- con il primo motivo deducevano la violazione e falsa applicazione degli artt.
214, 215 e 216 c.p.c., degli artt.2719, 1988 e 2697 c.c. in relazione all'art.360
c.p.c. comma 1 n. 4 per avere la Corte d'Appello erroneamente ritenuto che i titoli cambiari prodotti dalla e posti a base della domanda subordinata, accolta Pt_1 dal Tribunale, non fossero stati disconosciuti dagli opponenti;
lamentavano che il primo giudice non avrebbe tenuto conto che i titoli rinnovati, dopo essere stati esibiti in fotocopia, era stati prodotti in originale, così costituendo detta produzione un quid novi sul piano probatorio, con la conseguenza che la Corte
d'Appello avrebbe dovuto considerare tamquam non essent le fotocopie dei pagherò cambiari precedentemente prodotti e ritenere ammissibile il disconoscimento degli originali;
- con il secondo motivo i ricorrenti denunciavano la nullità della sentenza per violazione dell'art.132 c.p.c. n.4 in relazione all'art. 360 c.p.c. c.1 n.4, sulla base dell'assunto che il rigetto del terzo e del quinto motivo di appello, per la ritenuta genericità delle doglianze non supportate da validi elementi di prova e la ritenuta conferma dei rapporti negoziali intercorsi tra le parti, comprovata dal teste
, sarebbe apodittico e tautologico;
Tes_1
- con il terzo motivo i ricorrenti deducevano la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 99 c.p.c., art. 2697 c.c. c.2 in relazione all'art. 360 c.p.c. c.1 n.4, per avere la Corte territoriale rigettato l'eccezione di nullità degli interessi al tasso ultra legale del 20% (contenuti nelle due cambiali di lire 5.950.000 cad., successivamente riportati nei titoli rinnovati, fino alla cambiale finale di lire 15.300.000, pari ad € 7.968,91) sulla base del rilievo che non era stata formulata la domanda di nullità parziale della pretesa creditoria, in relazione a detti interessi.
4. Con sentenza n.39440/2021 dep. il 13/12/2021 la Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi di ricorso, perché infondati, ed ha accolto il terzo,
pag. 2/7 relativo alla nullità della pattuizione degli interessi ultra legali, cassando in relazione al motivo accolto la sentenza di secondo grado e rinviando a questa
Corte d'Appello in diversa composizione anche in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
5. Con atto ritualmente notificato ha citato in riassunzione ex art. 392 Pt_1
c.p.c., e gli eredi di (deceduto il Controparte_1 Persona_1
26/02/2020), formulando le seguenti conclusioni:
“A) RIGETTARE l'appello avverso la impugnata sentenza, perché inammissibile
e/o infondato per tutte le motivazioni innanzi esposte, occorrendo B)
DICHIARARE TENUTO e quindi CONDANNARE il sig. CP_1
al pagamento a favore della della
[...] Parte_1 complessiva somma di €.7.901,79 - comunque della minor somma di €.7.478,28 - oltre interessi legali dal 15/1/1999 al soddisfo - in via principale quale somma portata dalla cambiale da L.15.300.000 scaduta il 30/6/1997 e protestata - in via subordinata, quale somma dovuta in dipendenza dell'acquisto delle due autovetture e dei titoli cambiari analiticamente indicati sub lett.C) nn.2-3-4-5-6-
7-8 della narrativa della comparsa di costituzione comparsa di risposta in primo grado”.
Ritualmente evocati in giudizio, i convenuti sono rimasti contumaci.
** ** **
5. Il presente giudizio di rinvio ha come oggetto l'eccezione di nullità della pretesa creditoria sollevata dagli opponenti e Persona_1 CP_1
nel giudizio di opposizione, in relazione alla pattuizione di interessi al
[...] tasso ultra legale del 20%, in assenza di forma scritta, in violazione dell'art.1284,
3 comma c.c.. Detta eccezione era stata sollevata a fronte della prospettazione svolta da nel giudizio di opposizione (v. comparsa di costituzione, Pt_1 lett.C n.2, depositata 20.3.2004), secondo cui con contratto del 9.1.1995 i
[...]
avevano acquistato l'autovettura Mitsubishi Lancer sw per il CP_1 complessivo prezzo di lire 28.500.000, regolato quanto a lire 10.000.000 con il netto ricavo di due pagherò di lire 5.950.000 cad. rilasciati il 23.1.1995 con scadenze al 30/6/1995 e 31/12/1995 (comprensivi di interessi di dilazione del
20% annuo oltre spese di incasso) e quanto a lire 18.500.000 quale controvalore di altra autovettura lasciata in permuta.
pag. 3/7 L'eccezione di nullità degli interessi al tasso ultra legale non era stata in alcun modo considerata dal Tribunale, che aveva affermato la sussistenza del credito rivendicato dalla predetta snc, frutto di numerosi rinnovi delle menzionate cambiali ed altri accordi, nell'importo finale di lire 15.300.000 (pari a €
7.901,79).
L'eccezione di nullità, riproposta dai in sede di gravame con il CP_1 quinto motivo di appello, era stata rigettata dalla Corte di Appello sulla base dell'affermazione che detta eccezione comportava una nullità parziale del credito rivendicato da limitatamente alle somme richieste a titolo di interessi ultra Pt_1 legali, laddove invece gli appellanti non avevano formulato un'eccezione di nullità parziale, ma avevano inteso con detta eccezione paralizzare l'intera pretesa creditoria.
Proposto sul punto ricorso per cassazione dai , la Suprema Corte ha CP_1 rilevato che il giudice di appello non aveva correttamente esercitato il potere di valutazione della eccezione, “la quale quand'anche avesse avuto ad oggetto la nullità totale dell'accordo inter partes, e non la nullità parziale della clausola con cui era stata prevista la corresponsione di interessi ultralegali, non comportava l'accertamento di fatti differenti né tendeva al conseguimento di effetti diversi, tantomeno comportava l'attribuzione o la negazione di un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della richiesta dei ”. CP_1
La S.C. ha quindi ritenuto sussistente la violazione dell'art. 112 c.p.c., in tema di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, “per avere il giudice di merito rilevato e ritenuto che il motivo di appello, essendo stata proposta una eccezione di nullità assoluta anziché relativa, non meritasse accoglimento, omettendo di fare applicazione del principio plus semper in se continet quod est minus e di considerare che la regola fondamentale dell'art. 112 c.p.c., si sostanzia nel potere delle parti di determinare l'ambito dell'oggetto del processo, proponendo domande ed eccezioni ed allegando fatti. Ciò comporta che il giudice deve giudicare su tutti i fatti che sono allegati o affermati nelle domande e soltanto su quelli (judex secundum alligata judicare debet), ma a quei fatti può applicare le norme di diritto che ritiene più adeguate, siano o non siano indicate nelle domande, essendo egli vincolato rispetto ai fatti, ma libero rispetto alle norme da applicare”.
pag. 4/7 6. La regola di diritto dettata dalla Cassazione riverbera i suoi effetti sulla eccezione di nullità degli interessi incorporati nelle due cambiali di L.
5.950.000 cadauna, rilasciate il 25/01/1995 con scadenza al 30/6/1995 e al 31/12/1995.
Risulta pacifico che dette cambiali furono rilasciate per il pagamento della somma complessiva di L.10.000.000, per cui ognuna era comprensiva di L.
5.000.000 per capitale e di L.950.000 per interessi. Questi erano stati quantificati in misura eccedente il saggio legale (all'epoca il 10% in ragione d'anno ai sensi della L.353/1990 e L.408/1990 dal 16.12.1990 al 31.12.1996). Il conteggio degli interessi legali (al tasso del 10%) da applicare in sostituzione di quelli pattuiti
(art.1284, 3 comma c.c.), dovuti sulle due cambiali, tenuto conto delle scadenze pattuite, ammonta a lire 679.452 (5.000.000x10x156/36.500 = 213.699 +
5.000.000x10x340/36500 = 465.753); ne consegue che il credito vantato da deve essere ridotto della differenza tra interessi pattuiti (pari a lire Pt_1
1.900.000) e interessi al tasso legale (pari a lire 679.452), per un ammontare pari a lire 1.220.548 (=1.900.000 – 679.452), corrispondente ad euro 630,36.
In definitiva, la nullità della pattuizione degli interessi in misura ultra legale comporta una riduzione del credito azionato in via monitoria per l'importo corrispondente ad euro 630,36. In riforma della sentenza di primo grado, risulta quindi dovuta dai convenuti la somma di euro 7.271,43 (= 7.901,79 CP_1
– 630,36), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
7. Non risulta condivisibile la domanda proposta in via principale da Pt_1 nell'atto di riassunzione, diretta ad ottenere comunque la somma originaria, nonostante l'accertata nullità degli interessi ultra legali pattuiti con il rilascio degli effetti. A sostegno, assume l'attrice che in conseguenza dei reiterati rinnovi e pagamenti parziali, gli interessi originariamente pattuiti con le cambiali devono ritenersi già versati, stante la regola che i pagamenti parziali vanno imputati prima agli interessi e poi al capitale (art.1194 c.c.).
Ritiene il collegio che tale deduzione sia inammissibile in quanto prospettata per la prima volta nel giudizio di rinvio.
Come è noto, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia della Corte di Cassazione abbia annullato il provvedimento impugnato per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, oppure per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia. Nella
pag. 5/7 prima ipotesi, il giudice del rinvio, a norma dell'art.384, 1 comma cpc, deve soltanto uniformarsi al principio di diritto enunciato, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo. Nel secondo caso può valutare liberamente i fatti già accertati, e anche prendere in considerazione altri fatti, ritualmente dedotti, ai fini di una disamina complessiva in funzione della decisione da assumere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi (v. Cass. n. 1758/1972, Rv. 358708 - 01).
Ne consegue che, nel caso di violazione di legge, la sentenza di cassazione vincola il giudice di rinvio, non solo in ordine al principio di diritto affermato, ma anche ai necessari presupposti di fatto che detto principio presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. Pertanto, non è possibile ampliare il "thema decidendum", prendendo in esame nuove conclusioni;
neppure le questioni conoscibili di ufficio, non rilevate dalla corte suprema, possono essere dedotte o comunque esaminate in sede di rinvio, giacché il loro riesame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità (in questo senso, ex multis Cass. n. 14075/2002, Rv. 557696 - 01). In sede di rinvio, il giudice, essendo investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione, è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decise, e non può quindi riesaminare gli antecedenti logici e giuridici delle stesse (Cass. n. 11939/2006, Rv. 589566-01; idem Cass.
n.15952/2006M e Cass. n. 636/2019, Rv. 652396 - 01).
Nel caso di specie, la S.C. ha accertato una violazione dell'art. 112 c.p.c., in tema di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, nei termini sopra richiamati. Ne consegue la vincolatività della decisione estesa ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto affermato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito, senza la possibilità di esaminare nuove questione, prospettate per la prima volta nel giudizio di rinvio.
Risulta pertanto precluso l'esame della questione relativa alla imputazione dei pagamenti che sarebbero stati effettuati in epoca successiva al rilascio delle due cambiali recanti l'importo degli interessi al tasso ultra legale. Tale obiezione non
è stata mai sollevata da nei precedenti giudizio di merito e neppure nel Pt_1 controricorso depositato nel giudizio di cassazione.
pag. 6/7 8. Quanto al regolamento delle spese processuali, ritiene il Collegio che debbano restare ferme quelle liquidate in primo grado, in quanto la riduzione del credito riconosciuto alla società opposta non comporta uno scaglione diverso (che resta individuato in quello da € 5.201 a € 26.000). Anche gli ulteriori gradi vedono la soccombenza dei convenuti, atteso che la riduzione della somma dovuta assume oggettivamente una portata assai scarsa rispetto all'ammontare complessivo del credito accertato in capo alla società attrice.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio a seguito di giudizio di cassazione, sulla domanda già oggetto di decisione da parte della prima sezione civile di questa Corte in sede di gravame avverso la sentenza del Tribunale di Lecce in data 19.1.2015 pubblicata il 20.1.2015, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da Persona_1
e e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza Controparte_1 impugnata, condanna in solido e gli eredi di Controparte_1 [...]
, a pagare in favore di la somma di euro Persona_1 Pt_1
7.271,43, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
b) condanna i predetti convenuti in solido al pagamento in favore di Pt_1 delle spese processuali, con distrazione in favore del procuratore
[...] dichiaratosi anticipatario, liquidate per il giudizio di appello in € 2.950,00, per il giudizio di cassazione in € 1.550,00 e per il giudizio di rinvio in € 2.950,00 per compensi ed € 237,00 per esborsi, oltre, per tutti gli importi, rimborso forfettario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
c) conferma nel resto la sentenza appellata.
Così deciso in Lecce in data 29 maggio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dr. Giovanni Surdo Dr. Antonio F. Esposito
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile così composta: dott. Antonio F. Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 58/2023 R.G., introdotto da
(p.iva ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Salvatore Nisi attrice in riassunzione nei confronti di
- (cf: G942K), in proprio, Controparte_1 C.F._1 contumace;
- EREDI di (nato il [...] e CP_2 Persona_1 deceduto il 26/02/2020), identificati in (cf: Controparte_3
F817X), (cf C.F._2 Parte_2 C.F._3
); (cf:
[...] C.F._4 Controparte_1
); (cf: C.F._5 Controparte_4
) e (cf: C.F._6 Controparte_5
); contumaci C.F._7 convenuti in riassunzione
All'udienza del 27 marzo 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti nel termine concesso, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVAZIONE
1.- Con sentenza n.248/15 pubblicata il 20/1/2015, il Tribunale di Lecce, decidendo sull'opposizione a decreto ingiuntivo n.4/2004 del 09/01/2004 emesso dal G.U. del Tribunale di Lecce Sezione di Maglie, proposta da CP_1
e nei confronti di revocava il decreto
[...] Persona_1 Parte_1 opposto e accoglieva la domanda subordinata proposta da condannando Pt_1 gli opponenti , in solido, al pagamento in favore della società CP_1 opposta della somma di €.7.901,79 oltre accessori, nonché dell'importo di
€.4.835,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
2. Proposto appello in data 20.7.2015 da e Controparte_1 Persona_1
, la Corte di Appello di Lecce, con sentenza n.478/19 pubblicata il
[...]
17.5.2019, rigettava l'appello e confermava la sentenza di primo grado.
3. Avverso detta pronuncia gli appellanti proponevano ricorso per cassazione, articolando i seguenti motivi:
- con il primo motivo deducevano la violazione e falsa applicazione degli artt.
214, 215 e 216 c.p.c., degli artt.2719, 1988 e 2697 c.c. in relazione all'art.360
c.p.c. comma 1 n. 4 per avere la Corte d'Appello erroneamente ritenuto che i titoli cambiari prodotti dalla e posti a base della domanda subordinata, accolta Pt_1 dal Tribunale, non fossero stati disconosciuti dagli opponenti;
lamentavano che il primo giudice non avrebbe tenuto conto che i titoli rinnovati, dopo essere stati esibiti in fotocopia, era stati prodotti in originale, così costituendo detta produzione un quid novi sul piano probatorio, con la conseguenza che la Corte
d'Appello avrebbe dovuto considerare tamquam non essent le fotocopie dei pagherò cambiari precedentemente prodotti e ritenere ammissibile il disconoscimento degli originali;
- con il secondo motivo i ricorrenti denunciavano la nullità della sentenza per violazione dell'art.132 c.p.c. n.4 in relazione all'art. 360 c.p.c. c.1 n.4, sulla base dell'assunto che il rigetto del terzo e del quinto motivo di appello, per la ritenuta genericità delle doglianze non supportate da validi elementi di prova e la ritenuta conferma dei rapporti negoziali intercorsi tra le parti, comprovata dal teste
, sarebbe apodittico e tautologico;
Tes_1
- con il terzo motivo i ricorrenti deducevano la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 99 c.p.c., art. 2697 c.c. c.2 in relazione all'art. 360 c.p.c. c.1 n.4, per avere la Corte territoriale rigettato l'eccezione di nullità degli interessi al tasso ultra legale del 20% (contenuti nelle due cambiali di lire 5.950.000 cad., successivamente riportati nei titoli rinnovati, fino alla cambiale finale di lire 15.300.000, pari ad € 7.968,91) sulla base del rilievo che non era stata formulata la domanda di nullità parziale della pretesa creditoria, in relazione a detti interessi.
4. Con sentenza n.39440/2021 dep. il 13/12/2021 la Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi di ricorso, perché infondati, ed ha accolto il terzo,
pag. 2/7 relativo alla nullità della pattuizione degli interessi ultra legali, cassando in relazione al motivo accolto la sentenza di secondo grado e rinviando a questa
Corte d'Appello in diversa composizione anche in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
5. Con atto ritualmente notificato ha citato in riassunzione ex art. 392 Pt_1
c.p.c., e gli eredi di (deceduto il Controparte_1 Persona_1
26/02/2020), formulando le seguenti conclusioni:
“A) RIGETTARE l'appello avverso la impugnata sentenza, perché inammissibile
e/o infondato per tutte le motivazioni innanzi esposte, occorrendo B)
DICHIARARE TENUTO e quindi CONDANNARE il sig. CP_1
al pagamento a favore della della
[...] Parte_1 complessiva somma di €.7.901,79 - comunque della minor somma di €.7.478,28 - oltre interessi legali dal 15/1/1999 al soddisfo - in via principale quale somma portata dalla cambiale da L.15.300.000 scaduta il 30/6/1997 e protestata - in via subordinata, quale somma dovuta in dipendenza dell'acquisto delle due autovetture e dei titoli cambiari analiticamente indicati sub lett.C) nn.2-3-4-5-6-
7-8 della narrativa della comparsa di costituzione comparsa di risposta in primo grado”.
Ritualmente evocati in giudizio, i convenuti sono rimasti contumaci.
** ** **
5. Il presente giudizio di rinvio ha come oggetto l'eccezione di nullità della pretesa creditoria sollevata dagli opponenti e Persona_1 CP_1
nel giudizio di opposizione, in relazione alla pattuizione di interessi al
[...] tasso ultra legale del 20%, in assenza di forma scritta, in violazione dell'art.1284,
3 comma c.c.. Detta eccezione era stata sollevata a fronte della prospettazione svolta da nel giudizio di opposizione (v. comparsa di costituzione, Pt_1 lett.C n.2, depositata 20.3.2004), secondo cui con contratto del 9.1.1995 i
[...]
avevano acquistato l'autovettura Mitsubishi Lancer sw per il CP_1 complessivo prezzo di lire 28.500.000, regolato quanto a lire 10.000.000 con il netto ricavo di due pagherò di lire 5.950.000 cad. rilasciati il 23.1.1995 con scadenze al 30/6/1995 e 31/12/1995 (comprensivi di interessi di dilazione del
20% annuo oltre spese di incasso) e quanto a lire 18.500.000 quale controvalore di altra autovettura lasciata in permuta.
pag. 3/7 L'eccezione di nullità degli interessi al tasso ultra legale non era stata in alcun modo considerata dal Tribunale, che aveva affermato la sussistenza del credito rivendicato dalla predetta snc, frutto di numerosi rinnovi delle menzionate cambiali ed altri accordi, nell'importo finale di lire 15.300.000 (pari a €
7.901,79).
L'eccezione di nullità, riproposta dai in sede di gravame con il CP_1 quinto motivo di appello, era stata rigettata dalla Corte di Appello sulla base dell'affermazione che detta eccezione comportava una nullità parziale del credito rivendicato da limitatamente alle somme richieste a titolo di interessi ultra Pt_1 legali, laddove invece gli appellanti non avevano formulato un'eccezione di nullità parziale, ma avevano inteso con detta eccezione paralizzare l'intera pretesa creditoria.
Proposto sul punto ricorso per cassazione dai , la Suprema Corte ha CP_1 rilevato che il giudice di appello non aveva correttamente esercitato il potere di valutazione della eccezione, “la quale quand'anche avesse avuto ad oggetto la nullità totale dell'accordo inter partes, e non la nullità parziale della clausola con cui era stata prevista la corresponsione di interessi ultralegali, non comportava l'accertamento di fatti differenti né tendeva al conseguimento di effetti diversi, tantomeno comportava l'attribuzione o la negazione di un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della richiesta dei ”. CP_1
La S.C. ha quindi ritenuto sussistente la violazione dell'art. 112 c.p.c., in tema di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, “per avere il giudice di merito rilevato e ritenuto che il motivo di appello, essendo stata proposta una eccezione di nullità assoluta anziché relativa, non meritasse accoglimento, omettendo di fare applicazione del principio plus semper in se continet quod est minus e di considerare che la regola fondamentale dell'art. 112 c.p.c., si sostanzia nel potere delle parti di determinare l'ambito dell'oggetto del processo, proponendo domande ed eccezioni ed allegando fatti. Ciò comporta che il giudice deve giudicare su tutti i fatti che sono allegati o affermati nelle domande e soltanto su quelli (judex secundum alligata judicare debet), ma a quei fatti può applicare le norme di diritto che ritiene più adeguate, siano o non siano indicate nelle domande, essendo egli vincolato rispetto ai fatti, ma libero rispetto alle norme da applicare”.
pag. 4/7 6. La regola di diritto dettata dalla Cassazione riverbera i suoi effetti sulla eccezione di nullità degli interessi incorporati nelle due cambiali di L.
5.950.000 cadauna, rilasciate il 25/01/1995 con scadenza al 30/6/1995 e al 31/12/1995.
Risulta pacifico che dette cambiali furono rilasciate per il pagamento della somma complessiva di L.10.000.000, per cui ognuna era comprensiva di L.
5.000.000 per capitale e di L.950.000 per interessi. Questi erano stati quantificati in misura eccedente il saggio legale (all'epoca il 10% in ragione d'anno ai sensi della L.353/1990 e L.408/1990 dal 16.12.1990 al 31.12.1996). Il conteggio degli interessi legali (al tasso del 10%) da applicare in sostituzione di quelli pattuiti
(art.1284, 3 comma c.c.), dovuti sulle due cambiali, tenuto conto delle scadenze pattuite, ammonta a lire 679.452 (5.000.000x10x156/36.500 = 213.699 +
5.000.000x10x340/36500 = 465.753); ne consegue che il credito vantato da deve essere ridotto della differenza tra interessi pattuiti (pari a lire Pt_1
1.900.000) e interessi al tasso legale (pari a lire 679.452), per un ammontare pari a lire 1.220.548 (=1.900.000 – 679.452), corrispondente ad euro 630,36.
In definitiva, la nullità della pattuizione degli interessi in misura ultra legale comporta una riduzione del credito azionato in via monitoria per l'importo corrispondente ad euro 630,36. In riforma della sentenza di primo grado, risulta quindi dovuta dai convenuti la somma di euro 7.271,43 (= 7.901,79 CP_1
– 630,36), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
7. Non risulta condivisibile la domanda proposta in via principale da Pt_1 nell'atto di riassunzione, diretta ad ottenere comunque la somma originaria, nonostante l'accertata nullità degli interessi ultra legali pattuiti con il rilascio degli effetti. A sostegno, assume l'attrice che in conseguenza dei reiterati rinnovi e pagamenti parziali, gli interessi originariamente pattuiti con le cambiali devono ritenersi già versati, stante la regola che i pagamenti parziali vanno imputati prima agli interessi e poi al capitale (art.1194 c.c.).
Ritiene il collegio che tale deduzione sia inammissibile in quanto prospettata per la prima volta nel giudizio di rinvio.
Come è noto, i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia della Corte di Cassazione abbia annullato il provvedimento impugnato per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, oppure per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia. Nella
pag. 5/7 prima ipotesi, il giudice del rinvio, a norma dell'art.384, 1 comma cpc, deve soltanto uniformarsi al principio di diritto enunciato, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo. Nel secondo caso può valutare liberamente i fatti già accertati, e anche prendere in considerazione altri fatti, ritualmente dedotti, ai fini di una disamina complessiva in funzione della decisione da assumere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi (v. Cass. n. 1758/1972, Rv. 358708 - 01).
Ne consegue che, nel caso di violazione di legge, la sentenza di cassazione vincola il giudice di rinvio, non solo in ordine al principio di diritto affermato, ma anche ai necessari presupposti di fatto che detto principio presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito. Pertanto, non è possibile ampliare il "thema decidendum", prendendo in esame nuove conclusioni;
neppure le questioni conoscibili di ufficio, non rilevate dalla corte suprema, possono essere dedotte o comunque esaminate in sede di rinvio, giacché il loro riesame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità (in questo senso, ex multis Cass. n. 14075/2002, Rv. 557696 - 01). In sede di rinvio, il giudice, essendo investito della controversia esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione, è vincolato da quest'ultima relativamente alle questioni da essa decise, e non può quindi riesaminare gli antecedenti logici e giuridici delle stesse (Cass. n. 11939/2006, Rv. 589566-01; idem Cass.
n.15952/2006M e Cass. n. 636/2019, Rv. 652396 - 01).
Nel caso di specie, la S.C. ha accertato una violazione dell'art. 112 c.p.c., in tema di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, nei termini sopra richiamati. Ne consegue la vincolatività della decisione estesa ai necessari presupposti di fatto che il principio di diritto affermato presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito, senza la possibilità di esaminare nuove questione, prospettate per la prima volta nel giudizio di rinvio.
Risulta pertanto precluso l'esame della questione relativa alla imputazione dei pagamenti che sarebbero stati effettuati in epoca successiva al rilascio delle due cambiali recanti l'importo degli interessi al tasso ultra legale. Tale obiezione non
è stata mai sollevata da nei precedenti giudizio di merito e neppure nel Pt_1 controricorso depositato nel giudizio di cassazione.
pag. 6/7 8. Quanto al regolamento delle spese processuali, ritiene il Collegio che debbano restare ferme quelle liquidate in primo grado, in quanto la riduzione del credito riconosciuto alla società opposta non comporta uno scaglione diverso (che resta individuato in quello da € 5.201 a € 26.000). Anche gli ulteriori gradi vedono la soccombenza dei convenuti, atteso che la riduzione della somma dovuta assume oggettivamente una portata assai scarsa rispetto all'ammontare complessivo del credito accertato in capo alla società attrice.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio a seguito di giudizio di cassazione, sulla domanda già oggetto di decisione da parte della prima sezione civile di questa Corte in sede di gravame avverso la sentenza del Tribunale di Lecce in data 19.1.2015 pubblicata il 20.1.2015, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da Persona_1
e e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza Controparte_1 impugnata, condanna in solido e gli eredi di Controparte_1 [...]
, a pagare in favore di la somma di euro Persona_1 Pt_1
7.271,43, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
b) condanna i predetti convenuti in solido al pagamento in favore di Pt_1 delle spese processuali, con distrazione in favore del procuratore
[...] dichiaratosi anticipatario, liquidate per il giudizio di appello in € 2.950,00, per il giudizio di cassazione in € 1.550,00 e per il giudizio di rinvio in € 2.950,00 per compensi ed € 237,00 per esborsi, oltre, per tutti gli importi, rimborso forfettario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
c) conferma nel resto la sentenza appellata.
Così deciso in Lecce in data 29 maggio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dr. Giovanni Surdo Dr. Antonio F. Esposito
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