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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 03/03/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Giudice monocratico in funzione di Giudice del lavoro dottor Giampiero PANICO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1504 del 2024 R.G.L., su ricorso depositato il 10 dicembre 2024,
avente ad oggetto:
RISARCIMENTO DANNI: ALTRE IPOTESI,
promossa da:
(c.f. ), res.te a Lerici (SP), fraz. Parte_1 C.F._1
San Terenzo al mare, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe ZAVARONI (indirizzo p.e.c.
ed elettivamente domiciliata come in atti, Email_1
RICORRENTE
contro
:
, sedente in Roma (RM), in persona Controparte_1
del Ministro pro tempore in carica, rappresentato e difeso in proprio ex art. 417 bis, c.p.c. (indirizzo p.e.c. ed elettivamente domiciliato Email_2
come in atti,
CONVENUTO
sulle seguenti conclusioni delle parti: per ciascuna parte:
- come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. La ricorrente di cui in epigrafe agiva in giudizio, avanti questo Tribunale-giudice del lavoro, nei confronti del convenuto sopraddetto, formulando le seguenti conclusioni:
« 1) in applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 condannare il Controparte_1
al risarcimento del danno da liquidarsi in misura pari a venti, o, quantomeno a
[...] quindici mensilità, della retribuzione da ultimo percepita o in quella meglio ritenuta;
in ipotesi, condannare lo stesso ente convenuto a pagare alla ricorrente la somma corrispondente a dodici mensilità di retribuzione sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto o quella meglio ritenuta a sensi dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, ovvero ancora la somma da determinarsi secondo i criteri indicati dall'art. 8 L. n. 604/1966 sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto. 2) dichiarare, inoltre, il diritto della parte ricorrente all'attribuzione, a far data dall'inizio del rapporto di lavoro, degli scatti di anzianità con relativa progressione retributiva negli anni de- corsi a partire dal primo contratto a termine di assunzione o diversa individuanda data e per l'effetto 2a) condannare l'amministrazione convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle rispettive somme corrispondenti all'accertato diritto dall'inizio del rapporto o diversa individuanda data, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi in separato giudizio, così ordinando nei confronti del . CP_2
2b) ordinare al la regolarizzazione Controparte_3 contributiva e previdenziale della parte ricorrente in seguito al riconoscimento delle differenze di retribuzione riconosciute
3) dichiarare, ancora, l'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, nella parte in cui limitano la durata del contratto al 30 giugno;
dichiarare, quindi, il diritto dei ricorrenti al mantenimento del posto di lavoro fino al termine di ciascun anno scolastico e quindi fino al 31 agosto;
e dichiarare il diritto degli istanti alla attribuzione del relativo punteggio per la durata dell'intero anno scolastico;
e condannare parte convenuta al pagamento delle retribuzioni spettanti, secondo la retribuzione globale di fatto per ciascun anno, fino al termine dell'anno scolastico oltre al rateo di 13ª mensilità, indennità ferie e integrazione T.F.R. anche a titolo di danno, da liquidarsi in separato giudizio. Con vittoria di spese, onorari e diritti, da distrarre a favore del … procuratore, che si dichiara antistatario» (ric., pp. 16 s., formato non orig.).
Si costituiva parte convenuta contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo in conclusione:
« - respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in memoria e, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande,
- non considerare gli aa.ss. in cui la ricorrente ha prestato servizio con contratti per supplenza breve e saltuaria, ossia gli aa.ss. 2014/15, 2015/16 e 2016/17, e fino al termine delle attività didattiche, ossia gli aa.ss. 2017/18 e 2023/24, utili ai fini della determinazione del quantum risarcitorio per illegittima reiterazione di contratti a termine, nonché tenere conto delle concrete opportunità di inserimento in ruolo presentate alla ricorrente attraverso le procedure concorsuali ripetutesi nel tempo;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto ex adverso fatto valere in giudizio relativamente alle differenze retributive dovute per scatti di anzianità.
In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e accessori di legge» (comp p. 8.);
Così radicatosi il contraddittorio, nell'impossibilità di pervenire a conciliazione, la causa era discussa dai patroni ed infine decisa dal giudice come da separato dispositivo, letto e poi emesso per via telematica.
2. La ricorrente, insegnante di “Conversazione in lingua straniera (inglese)”, occupata con contratti a tempo determinato fin dal 18 novembre 2014, nel medesimo Istituto scolastico nell'Ambito territoriale della Spezia, agisce in giudizio formulando le seguenti domande:
a) di risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato,
b) di riconoscimento di scatti e anzianità fin dalla data di stipula del primo contratto a termine,
c) di riconoscimento del diritto alla percezione delle retribuzioni fino al 31 agosto di ogni a.s. nel quale essa ricorrente è stata formalmente occupata con contratto scadente al termine delle attività didattiche,
d) di attribuzione, in forza di quanto appena richiesto, del relativo conseguente, punteggio, il tutto;
oltre riflessi contributivi, accessori e spese.
Il resiste al ricorso, formula le eccezioni di cui sopra. CP_1
3. Ricordasi che parte convenuta è subentrata al
[...]
ex d.l. n. 1 del 2020, conv., con modd., nella L. n. Controparte_4
12 del 2020 ed ha poi ha assunto l'attuale denominazione coll'art. 1, d.l. n. 173 del 2022, conv., con modd., nella L. n. 204 del 2022.
4. Tanto premesso, sussistono la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del lavoro (art. 63, d.lgs. n. 165 del 2001, t.u. sul pubblico impiego) e la competenza dell'adito
Tribunale, ex art. 413, 5° comma, c.p.c..
Esaminiamo quindi le singole domande, nell'ordine che sarà presentato infra.
a) Domanda di risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine
5. Al riguardo, è noto che si è da tempo sviluppato un nutrito contenzioso in tema di reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico, posti i principi di cui alla direttiva
1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato. I principi, nella giurisprudenza interna, sono stati sanciti da alcune sentenze della suprema Corte (Cass. 7 nov. 2016, n. 22552 e n. 22557, ecc.) e la questione è stata poi ben sintetizzata in diverse decisioni medio tempore intervenute, che hanno precisato quanto segue.
«Al termine della complessa vicenda che ha riguardato la sorte dei contratti a termine (c.d. supplenze) nel settore scolastico statale (Corte Cost. ord. n. 207/2013; CGCU 26 novembre 2014,
; Corte Cost. n. 187/2016), la Corte di Cassazione con più sentenze (per tutte n. 22552/2016 e Per_1 n. 22558/2016), ha enunciato i seguenti principi: a) il corpo normativo che regola le assunzioni del personale scolastico (docente e ATA) è norma speciale rispetto al d.gs. n. 368/2001, e lo era anche prima che la legge lo prevedesse espressamente;
b) le regole e le diverse ipotesi di assunzione precaria
(supplenze annuali, supplenze fino al termine delle attività didattiche, supplenze temporanee) rappresentano una esauriente previsione ex ante dei casi di autorizzazione del contratto a tempo determinato;
c) tuttavia l'abuso del tipo contrattuale deve essere adeguatamente sanzionato mediante strumenti di dissuasione effettiva e ciò a partire dal luglio 2001, termine ultimo per adeguare la normativa interna alla direttiva europea sul contratto a termine;
d) non vi è però abuso nei casi di supplenze temporanee e, salvo particolari condizioni, nel caso di supplenze fino al termine delle attività didattiche;
e) nel caso di supplenze annuali, al contrario, si ha abuso quando nel complesso siano durate più di 36 mesi, salvo che non vi sia stata assunzione in ruolo o che la fattispecie non rientri fra le previsioni di concreta e tempestiva stabilizzazione di cui alla L. n. 107/2015; f) riscontrato l'abuso, la sanzione è il risarcimento cd comunitario di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 5072/2016; g) nella irrilevanza della eventuale illegittimità del termine, al dipendente assunto a tempo determinato va corrisposta la retribuzione tenendo conto dell'anzianità effettivamente maturata nella successione dei contratti e secondo le previsioni dei CCNL tempo per tempo vigenti» (App. Firenze 11 mag. 2021, n. 130, in motivaz.).
6. La giurisprudenza di legittimità, dal canto suo, si è nuovamente occupata del tema, con specifico riguardo agli insegnanti di religione cattolica, a seguito di nuovo intervento del giudice europeo (C. Giust. 13 gen. 2022, in causa C-282/19).
Il giudice di legittimità, con ampia e condivisibile argomentazione, ha ritenuto che la scelta del legislatore nazionale in linea di principio sia legittima anche alla luce dello scrutinio della Corte europea, sulla scorta della considerazione che la legge prevede un concorso per l'accesso ai ruoli con cadenza triennale (art. 3, commi 1-2, L. n. 186 del 2003) e, tuttavia, si radichi l'abuso
«nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore» (Cass. 9 giu. 2022, n. 18698, in motivaz., p.13).
E' stato ancora puntualizzato che
«il triennio esprime il lasso di tempo che l'ordinamento individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà.
Pertanto, è quella stessa triennalità, da valutare qui attraverso la sommatoria dei periodi di effettiva utilizzazione del singolo docente non di ruolo e da tradurre in tre annualità di anno scolastico secondo il regime proprio del settore, a segnare il limite oltre il quale l'utilizzazione di un docente in forme precarie e con modalità discontinue sia da considerare abusiva» (Cass. ult. cit., motivaz., p. 15).
E' stato quindi posto il principio che
«chi abbia lavorato per oltre un triennio in forza di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità matura, dopo la terza annualità non accompagnata da indizione di concorso, il diritto al risarcimento del danno c.d. eurounitario» (ivi, p. 19) ed è stato ritenuto che il sistema cosí ricostruito si sottragga a dubbi di legittimità costituzionale ed abbia sufficiente capacità dissuasiva dal ricorrere all'abuso del contratto a termine (ivi, pp. 19 ss.).
7. I principi di cui sopra sono stati poi confermati da altre decisioni (Cass. 13 giu. 2022,
n. 19044, Id., ord., 27 apr. 2023, n. 11168; Id., ord., 9 mag. 2023, n. 12262), le quali hanno ribadito l'impossibilità, nel settore pubblico, stante la vigenza dell'art. 97, Cost., di poter ricorrere alla conversione del contratto a termine illegittimamente reiterato in contratto a tempo indeterminato (v. Cass. 5 ago. 2022, n. 24393, in motivaz., pp. 19 s., ove si richiamano anche decisioni della Corte di Giustizia, tra cui 7 set. 2006, in cause C-53/04 e
C-184/04 e 7 marzo 2018, in causa C-494/16).
Si tratta di principi che, se pure formulati per il caso degli insegnanti di religione cattolica, sono estensibili alle altre ipotesi di utilizzazione del lavoratore nel settore pubblico con contratti a termine per un periodo superiore a tre anni;
vi sono infatti altri arresti giurisprudenziali in tal senso (da ult., p. es., v. Cass., ord., 9 lug. 2024, n. 18695, per il personale ATA).
8. Alla luce dei cospicui e persuasivi insegnamenti di cui sopra, tornando ora al caso di specie, ci si avvede che la ricorrente è stata occupata, sempre nel medesimo Istituto scolastico, a far tempo dall'a.s. 2014/15 (v. stato matricolare e contratti).
Tuttavia, fino all'a.s. 2016/17 compreso, emerge che la ricorrente è stata occupata con contratti di supplenza breve e saltuaria soltanto a partire dall'a.s. 2017/18 con incarichi conferiti fino al termine dell'a.s. ovvero delle attività didattiche.
9. La parte pubblica, dal canto suo, non ha allegato alcuna concreta ragione, in ipotesi particolare, giustificante il reiterato ricorso alla contrattazione a termine;
il caso rimane dunque assoggettabile ai principi sopra enucleati.
10. Deve pertanto dichiararsi l'illegittimità dei contratti a termine impugnati, a partire da quello concluso dall'a.s. 2020/21 (primo anno successivo al triennio di utilizzazione su organico di fatto o di diritto) in atti ed il va condannato al risarcimento del danno, CP_1 secondo quanto disposto dall'art. 36, comma 5, 2ª parte, t.u. cit., come oggi novellato. 11. L'ammontare del risarcimento viene determinato in dieci mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, considerato il numero dei contratti abusivamente reiterati e le dimensioni, notoriamente elevate, di parte convenuta.
Seguono rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale, questi ultimi da calcolare sul capitale complessivamente rivalutato (trattandosi di credito intrinsecamente di valore, poiché risarcitorio: v. Cass., s.u., 17 feb. 1995, n. 1712), dalla data di stipula del primo contratto dell'a.s. 2020/21, fino al saldo.
L'ulteriore quantificazione, come richiesto, è rimessa a separata sede.
c) Domanda di pagamento delle retribuzioni fino al 31 agosto
12. Con questa domanda, la ricorrente richiede, per gli aa.ss. nei quali è stata occupata fino al 30 giugno, il pagamento («anche a titolo di danno»: ric., p. 17) delle retribuzioni
(comprensive di 13ª, indennità ferie e T.F.R.) per il periodo dal 1° luglio al 31 agosto.
Si tratta, esaminando lo stato matricolare ed i contratti, degli aa.ss. 2017/18, 2021/22
e 2023/24.
13. La questione è stata affrontata dalla suprema Corte, la quale ha affermato che, qualora il docente sia incaricato a termine anche solo su uno spezzone orario (ossia un incarico in una scuola per un numero di ore inferiore a quello della cattedra completa), ma lo stesso si riferisca ad una cattedra (e non ad un mero insegnamento per un certo numero di ore), allora deve valere il regime di cui all'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 ed il docente ha diritto alla retribuzione fino al 31 agosto;
e questo poiché l'insegnamento afferisce pur sempre ad una cattedra (v. Cass., ord., 20 apr. 2022, n. 12621, in motivaz., ove si trova anche una ricostruzione delle diverse tipologie di cattedre e di incarichi).
Ritiene questo giudice che la condivisibile ricostruzione operata dalla suprema Corte debba però essere calata nel caso concreto, dovendosi verificare se il docente, messo, per cosí dire, in libertà il 1° luglio, sia rimasto o siasi posto a disposizione della scuola fino al 31 agosto.
Qualora, cioè, la resa della prestazione lavorativa sia cessata col 30 giugno, sul presupposto, ancorché erroneo, che il contratto dovesse terminare a quella data, il lavoratore avrà diritto alla retribuzione fino al 31 agosto successivo a condizione che egli abbia formalizzato la messa a disposizione delle proprie energie lavorative.
14. Tanto premesso, venendo al caso di specie ed esaminando i contratti di lavoro, si rileva che: • nell'a.s. 2017/18, il contratto è stato concluso fino al 30 giugno, nonostante sia stato stipulato su cattedra ordinaria,
• nell'a.s. 2021/22, dopo un primo contratto concluso fino al 31 agosto 2022, sulla stessa materia sono poi state aggiunte altre due ore, ma soltanto fino al 30 giugno 2022,
• nell'a.s. 2023/24, il contratto arriva sempre al 30 giugno 2024 e risulta concluso per spezzone orario ma su cattedra.
15. Per questi aa.ss., sussiste quindi il presupposto del reclamato diritto.
Tuttavia, per quanto detto sopra, la domanda in esame, non può trovare ingresso come richiesta di pagamento delle prestazioni (retribuzioni ed altro) in sé, perché non risulta che la ricorrente sia rimasta a disposizione del nei mesi di luglio ed agosto. CP_1
La domanda può invece essere accolta come richiesta di risarcimento del danno, da illegittima mancata protrazione del vincolo negoziale fino al 31 agosto.
Trattandosi di spettanza a titolo risarcitorio (da illecito contrattuale), la prescrizione è decennale (art. 2946, c.c.) e non risulta compiuta per alcuno degli aa.ss. qui in esame.
Il risarcimento si parametra sulle retribuzioni perdute (oltre alle corrispondenti quote di ferie, 13ª mensilità, T.F.R.), con quantificazione rimessa, come richiesto, a separata sede e gli accessori come da dispositivo.
b) Scatti - Anzianità
16. In ordine al mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio relativamente al periodo in esame, va detto che, muovendo sulla scorta di quanto disposto dalla direttiva
1999/70/CE e dalla sua clausola 4, la suprema Corte ha sentenziato che, ai fini dell'anzianità di servizio, il personale precario va equiparato a quello in ruolo (Cass. 23 nov. 2016, n.
23868, Id. 5 ago. 2019, n. 20918).
La clausola 4 della direttiva afferma infatti che:
«1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive».
17. La giurisprudenza di legittimità ha quindi rilasciato i seguenti insegnamenti:
«… settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato» (Cass. n. 20918 del 2019, cit., dalla mass.).
Piú di recente si è scritto che vanno confermati i principi affermati
«… in relazione a vicende sovrapponibili a quella
… in esame con una nutrita serie di propri precedenti (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 38100 del 29/12/2022 e le successive Cass. Sez. L, Ordinanza n. 20780 del 2023; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 20793 del
2023; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 20829 del 2023). Come da questa Corte già chiarito (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 38100 del 29/12/2022), la Clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, attuato dalla Direttiva
1999/70/CE del 28 giugno 1999, relativa al principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, mira a dare applicazione a tale principio al fine di impedire che un rapporto di impiego a tempo determinato venga utilizzato da un datore di lavoro per privare il lavoratore di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato (sentenza CGUE del 13 gennaio 2022, YT, C-282/19,
EU:C:2022:3, punto 73; sentenza CGUE del 17 marzo 2021, Consulmarketing, C-652/19, EU:C:2021:208, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).
La Clausola 4, pertanto, vale a prevenire abusi della contrattazione a tempo determinato e a garantire un eguale trattamento al lavoratore a tempo determinato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato - salvo che non vi siano ragioni oggettive che giustifichino un trattamento differenziato – e va letta alla luce del principio per cui il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato solo con riferimento alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili, con la conseguenza che le eventuali differenze di trattamento tra determinate categorie di personale a tempo determinato non rientrano nell'ambito del principio di non discriminazione sancito da detto accordo quadro (in tal senso, CGUE sentenza del 21 novembre 2018, e Persona_2 Persona_3
C-245/17, EU:C:2018:934, punto 51 e giurisprudenza ivi
[...] citata).
Il principio di non discriminazione si riferisce alle condizioni di impiego, ovvero alla disciplina del rapporto di lavoro in esame e, quindi, alle clausole che regolano il contratto ed agli istituti correlati alla sua vigenza» (Cass., ord., 9 ago. 2024, n. 22640, in motivaz., pp. 6 ss.).
18. Ritiene il giudice, fatto richiamo agli autorevoli insegnamenti di cui sopra, anche ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. att. c.p.c., che occorra conformarsi a tali approdi interpretativi, siccome frutto di approfondita, sistematica e persuasiva ricostruzione del sistema normativo applicabile in causa. La domanda è dunque fondata nell'an.
19. Parte convenuta eccepisce la prescrizione quinquennale, ex art. 2948, n. 4, c.c..
Ora la ricorrente, il 2 ottobre 2024, ha inviato una diffida, ricevuta dal in pari CP_1 data [v. doc. n. 26), ric.], la quale, però, lamenta (soltanto) l'abusiva reiterazione dei contratti a termine e, richiamato l'art. 36, t.u., rivendica il risarcimento del danno.
La diffida, pertanto, non attiene al diritto reclamato con la domanda in esame.
Ne consegue che l'eccezione è fondata ed il diritto al controvalore degli scatti va limitato al quinquennio antecedente la notifica del presente ricorso.
Competono poi, sul capitale depurato da ritenute previdenziali, assistenziali, erariali
(trattandosi di credito retributivo nel pubblico impiego: v. Cass., s.u., 9 giu. 2017, n. 14429), la somma maggiore tra rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale (art. 22, comma
36, L. n. 724 del 1994; art. 2, comma 3, d.m. n. 358 del 1998), a decorrere dalle singole scadenze al saldo;
il tutto, come da dispositivo.
d) Riconoscimento del maggior punteggio
20. L'accoglimento di questa domanda discende da quanto supra sub c), in relazione ai periodi temporali ivi riconosciuti.
Decisione - Spese
21. Il giudizio è quindi complessivamente deciso nei termini illustrati supra e come da dispositivo.
22. Venendo alla definizione delle spese, queste seguono la soccombenza del convenuto (art. 91 c.p.c.), temperata da una limitata compensazione (art. 92, c.p.c., come inciso da C. cost. n. 77 del 2018), atteso il fondamento dell'eccezione di prescrizione.
Ai fini liquidatorî, si applica il d.m. n. 147 del 2022, tariffario del lavoro, fascia di valore da Euro 5.200,01, riconoscimento del compenso per la 1ª, la 2ª e la 4ª fase dell'attività difensiva, riduzione di giustizia (v. art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014) del 50%, compensazione di 1/4.
23. La complessità del caso consiglia, infine, di stendere la motivazione separatamente e dopo la lettura del dispositivo.
Segue quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, 1) In parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità dei contratti a termine conclusi per incarico su organico di diritto o di fatto impugnati in atti, quindi dichiara tenuto e condanna il convenuto, in persona del Ministro pro CP_1
tempore in carica, al risarcimento del danno, in favore di parte ricorrente, che quantifica in dieci mensilità dell'ultima retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale, questi ultimi da calcolare sul capitale complessivamente rivalutato, dalla data di stipula del primo contratto a termine impugnato, a partire dall'a.s.
2020/21, fino al saldo;
il tutto, con ulteriore quantificazione rimessa a separata sede;
2) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente, nei confronti del convenuto, a CP_1 vedersi riconoscere l'anzianità di servizio computando tutto il periodo lavorato con contratti a termine, quindi dichiara inoltre tenuto e condanna il ut supra al CP_1
pagamento, in favore della ricorrente, del controvalore degli scatti di anzianità maturati in ragione di quanto qui ritenuto, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dalla data di notifica del ricorso, oltre, sul capitale depurato da ritenute previdenziali, assistenziali, erariali, la somma maggiore tra rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale, a decorrere dalle singole scadenze al saldo;
il tutto con quantificazione rimessa a separata sede;
3) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente, sempre nei confronti del convenuto, al risarcimento del danno pari al mancato pagamento delle retribuzioni nei mesi di luglio ed agosto, oltre alle corrispondenti quote di ferie, 13^ mensilità, T.F.R., per gli anni scolastici, a partire dall'a.s. 2017/18 in avanti, nei quali il contratto di lavoro risulta stipulato formalmente fino al 30 giugno dell'anno solare di riferimento, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale, questi ultimi da calcolare sul capitale complessivamente rivalutato, dal 1° luglio di ciascun a.s. interessato, fino al saldo;
il tutto, con quantificazione rimessa a separata sede;
4) Accerta e dichiara ancora il diritto della ricorrente, per i periodi rilevanti in relazione al capo n. 3) della presente statuizione, a vedersi riconoscere il relativo punteggio;
5) Compensa per ¼ le spese di lite e condanna parte convenuta al resto delle spese, liquidato in Euro 1.581,00= per competenze legali, oltre Euro 88,88= per esborsi ed oltre spese gen.li, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione;
6) Fissa il termine di giorni sessanta per la motivazione.
Cosí deciso in La Spezia, addí 03/03/2025. IL GIUDICE
(Giampiero PANICO)