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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/11/2025, n. 4734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4734 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1269/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
LD Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 1269/2025 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to PERROTTA ANNUNZIATA Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. ROMANO VINCENZO
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 29.1.2025 parte ricorrente esponeva: di aver conseguito il diploma di Odontotecnico presso il Centro Studi Jaques Maritain Via Montedonzelli n° 48 Napoli anno scolastico 1991/1992; di aver adempiuto agli obblighi di leva nell'anno 1994 prestando il servizio militare come paracadutista dal 10/11/1993 al 27/10/1994 presso 9° Battaglione della scuola militare di paracadutismo di Pisa SMIPAR N° Matricola 4079404; di aver presentato per la Provincia di Napoli la domanda di aggiornamento nella terza fascia personale ATA delle graduatorie d'istituto per il triennio 2024/25 - 2026/27 D.M. n 89 del 21 maggio 2024 e precisamente, come da documentazione in atti, per il profilo di : Assistente Amministrativo con punti 9,85 ; Assistente Tecnico RRA8 per
Odontotecnici con punti 8,85; Collaboratore Scolastico con punti 6,85 ; Operatore Scolastico con punti 6,85 ; che gli venivano stati riconosciuti nelle graduatorie indicate per il servizio prestato 0,60 come emergente dalle schede di valutazione titoli e che, pertanto, non gli venivano riconosciuti i 6 punti di servizio per aver espletato l'anno di servizio militare, nelle graduatorie d'istituto per i triennio 2024/2027 e che tale esclusione non era conforme a quanto previsto dall'art.485 comma 7 del d.lgs n
.297/1994.
Richiamata la giurisprudenza favorevole formulava quindi le seguenti conclusioni.
Previa disapplicazione del DM Decreto Ministeriale 89 del 21/05/2024, con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia del personale ATA per il triennio 2024/27, nella parte in cui Tabella di valutazione dei Titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie d'istituto del personale ATA - stabilisce che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A; 2) Dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio militare prestato dopo aver conseguito il titolo di studio valido per l'accesso alle graduatorie ATA,in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina scolastica dal 10/11/1993 al 27/10/1994 e per l'effetto riconoscere, in termini di punteggio ed ai fini di una migliore collocazione nelle graduatorie terza fascia per i profili professionali interessati
Assistente Amministrativo, Collaboratore Scolastico, Assistente Tecnico ed Operatore Scolastico per
i motivi esposti, l'attribuzione di PUNTI 6 nella graduatoria d'Istituto ed ordinarsi al
[...]
di riconoscere e attribuire all'istante il giusto Controparte_2 punteggio: Assistente Amministrativo di 15,85 e non di 9,85; Collaboratore scolastico 12,85 e non
6,85; Assistente Tecnico 14,85 e non 8,85; Operatore Scolastico 12,85 con punti 6,85; 2) Dichiarare il diritto dell'istante nella qualità di ATA precario in possesso del titolo di studi valido per l'accesso al corrispondente profilo professionale acquisito in epoca anteriore alla prestazione del servizio militare di leva – di vedersi riconosciuta la valutazione “ per intero” all'interno delle graduatorie ove ha chiesto l'inclusione,del servizio militare non effettuato in costanza di nomina, alla pari del servizio effettivo nella qualità ATA di interesse;
3) Condannarsi l'amministrazione convenuta in persona del rappresentante legale pro-tempore e all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare e alla migliore collocazione nella graduatoria 2024/2027
e nelle successive graduatorie di aggiornamento personale ATA;
4) emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande
Con vittoria di spese
Costituitosi in giudizio il chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo in via preliminare il CP_1 difetto di giurisdizione.
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza Preliminarmente va affermata la giurisdizione del g.o. come evidenziato dai giudici di legittimità a
Sezioni Unite con la sentenza n. 16756 del 23.7.2014.
Sempre preliminarmente deve escludersi la sussistenza di un litisconsorzio necessario con gli altri iscritti alle Graduatorie Provinciali;
invero il rischio un "arretramento" in graduatoria degli altri iscritti, che si troverebbero scavalcati dalla ricorrente costituisce solo un effetto indiretto dell'accoglimento della sua domanda e non una conseguenza del carattere unitario ed inscindibile della situazione giuridica soggettiva vantata o dell'adempimento richiesto. Del resto, nella materia dei concorsi interni, assimilabile alla presente, ricorre il litisconsorzio necessario in presenza di una situazione giuridica unitaria ed inscindibile comune a tutti i concorrenti, così che l'accertamento del diritto di un ricorrente al posto o all'incarico pregiudica direttamente ed automaticamente il diritto di altro candidato, mentre nella specie la modifica delle posizioni di graduatoria costituisce solo una conseguenza indiretta del riconoscimento del punteggio per l'abilitazione conseguita.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Il Dm n. 64 del 28.07.2004, relativo al regolamento per l'aggiornamento delle Graduatorie di Istituto
e di Circolo, prescrive quanto segue: “art. 9 Disposizioni particolari per la valutazione dei servizi ai sensi della Tabella A, annessa al Regolamento e relative note in calce. I servizi prestati in qualità di assistente di lingua, sia da personale italiano in scuole straniere sia da cittadini stranieri in scuole italiane, sono valutati come servizi di terza fascia. Il servizio militare, valutabile ai sensi della nota n.
10 in calce alla tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento, è interamente computato con ascrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici.
L'allegato A al dm 64/2004 statuisce che “il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle scadenze dell'anno scolastico”.
Con l'emanazione della l. n. 266/2004, il legislatore ha abolito il servizio di leva obbligatorio, rendendolo volontario a decorrere dal 01.01.2005.
All'esito di tale modificazione normativa, il ha modificato il regolamento Controparte_1 per l'aggiornamento della G.I. Segnatamente il dm n. 131/2007 ha introdotto il criterio della valutazione del servizio militare soltanto quando prestato in “costanza di nomina”. L'allegato A al dm n. 50 /2021 e al decreto 9256 del 18.03.2021 “Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ata” stabilisce che il “Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in: a) scuole dell'infanzia statali..; b) scuole primarie statali;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali;
istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero; istituzioni conflittuali;
per ogni anno: PUNTI 6. per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): punti 0,50” L'allegato A al medesimo Dm 630/2017 precisa però che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Tali disposizioni sono state riconfermate con il dm 89/2024 di aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA
Dunque il servizio di leva militare prestato non in costanza di nomina vale 0,60 punti per anno il servizio militare prestato in costanza di nomina vale 0,50 punti per mese o frazione di mese e 6 punti per anno.
Secondo la parte ricorrente il dm 89/2024 e i successivi atti regolamentari e dipartimentali sarebbero illegittimi e andrebbero disapplicati in quanto contrastano con l'art. 485 comma 7 d.lgs n. 297/94 che così dispone: “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quella di leva è valido a tutti gli effetti”.
Tale opinione merita di essere condivisa.
La norma in esame, che costituisce fattispecie speciale che deroga qualsiasi normativa ordinaria, consente di affermare che il punteggio pari a 6 punti per l'espletamento del servizio militare debba essere riconosciuto anche quando non espletato in costanza di nomina. In sintesi, secondo il citato art. 485 co. 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”; l'art. 2050 d.lgs n. 66/2000, riguardante la valutazione del servizio militare e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione – come titolo nei concorsi pubblici stabilisce poi, al comma 1 che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e al comma 2 che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Come già evidenziato in giurisprudenza, l'orientamento di merito favorevole all'Amministrazione convenuta si fonda sulla circostanza secondo la quale dal citato comma 2 si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto potrebbe essere valutato traendo ulteriore argomento anche dalla circostanza che la norma in rubrica riporta “Riconoscimento del servizio ai fini della carriera”, rinviando quindi esclusivamente a quanto occorso in corso di rapporto, giammai a quanto intervenuto antecedentemente, e in tal senso sarebbe pure significativo l'inserimento della disposizione nella sezione IV denominata anch'essa “Riconoscimento del servizio ai fini della carriera”, nel capo III, Diritti e Doveri, e non invece nel Capo II, riguardante il reclutamento dei docenti. Conclusioni che sarebbero confermate dalla circostanza che l'art. 490 dello stesso testo normativo riconduce il riconoscimento del servizio prestato ai sensi delle norme precedenti, solo all'atto della conferma nei ruoli dell'amministrazione, giammai ai fini delle graduatorie operanti per il personale precario.
Tuttavia i giudici di legittimità hanno affermato non corretta tale interpretazione (cfr. Cass. n.
5679/2020 e da ultimo infra Cass 8596/2024).
Ha ritenuto infatti la Suprema Corte, nel riconoscere la necessità di utilmente valutare il servizio di leva prestato al di fuori del rapporto di lavoro ai fini della predisposizione delle graduatorie ad esaurimento, ma il ragionamento è identico con riguardo alle graduatorie di istituto che “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit.), in ogni settore e anche se prestati in costanza di rapporto (art. 2050 co. 2 cit) in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici
(art. 2050 co. 1 cit.)”.
La Suprema Corte ha invero ritenuto non decisiva l'affermazione secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie;
difatti pure se si ritenesse, andando di contrario avviso rispetto alle pronunce del Consiglio di Stato in argomento (CdS sent. 12 luglio 2011 n. 11), che le graduatorie d'istituto, così come le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi ai fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011 n. 3032) sono selezioni latu sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e pur volendo ritenere che esse non si sottraggono a una interpretazione estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge, il risultato non cambierebbe;
secondo la Corte, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisce specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 co. 2 della Costituzione, per cui chi sia chiamato a un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.
Per questi motivi
la Corte di Cassazione nella pronuncia citata finisce per affermare che “è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485 co. 7 cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico”.
Con successiva ordinanza n. 15467 del 3 giugno 2021 la Suprema Corte ha confermato il citato orientamento.
Anche il Consiglio di Stato (cfr sentenza n. 08234/2019) ha affermato che “il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011
n. 11, non costituiscono l'esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l'insegnamento. Il che, anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 – il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro – consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento
Infatti l'articolo 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può quindi essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione.
Peraltro, in precedenza, l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986 n. 958 (Norme sul servizio militare di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti.
In definitiva, come già argomentato nei precedenti citati: “sembra quindi superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo. La valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie”.
Infine va osservato che ultimo che la SC ha altresì evidenziato che “Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e per il servizio civile sostitutivo (anche se reso prima della immissione in ruolo) deve essere valutato anche ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, le quali hanno natura non dissimile da quella delle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore, e costituiscono anch'esse selezioni latu sensu concorsuali, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010. Cass 8586/2024
Nel caso in esame risulta che il ricorrente ha prestato il servizio militare di leva dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie.
A norma dell'art. 485 comma 7 d.lgs n. 297/94 “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”
Il presupposto applicativo della norma è lo svolgimento del servizio civile dopo il conseguimento del titolo di studio che consente l'accesso; nello specifico l'istante ha conseguito il diploma di qualifica professionale nel 1992 e ha prestato il servizio militare nel 1993
Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserito nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale ATA nei profili di appartenenza.
Per l'effetto il va condannato ad attribuire alla parte ricorrente nelle Controparte_1 graduatorie di Circolo e di Istituto, terza fascia, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
(personale ATA) tutti i profili per i quali è inserito in graduatoria.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. LD Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede:
in accoglimento del ricorso dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio militare prestato dopo aver conseguito il titolo di studio valido all'accesso, ma non in costanza di nomina, per le graduatorie ATA terza fascia per i profili professionali interessati Assistente Amministrativo,
Collaboratore Scolastico, Assistente Tecnico ed Operatore Scolastico, con conseguente attribuzione di ulteriori PUNTI 6 nella graduatoria d'Istituto ed conseguente diritto all'aggiornamento del punteggio già attribuito nelle precedenti graduatorie condanna il al pagamento delle spese processuali che liquida Controparte_1 in complessivi euro 1800,00 oltre IVA cpa e rimborso come per legge con distrazione
Aversa 27.11.2025 Il Giudice
Pres. LD Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
LD Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 1269/2025 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to PERROTTA ANNUNZIATA Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrpt rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. ROMANO VINCENZO
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 29.1.2025 parte ricorrente esponeva: di aver conseguito il diploma di Odontotecnico presso il Centro Studi Jaques Maritain Via Montedonzelli n° 48 Napoli anno scolastico 1991/1992; di aver adempiuto agli obblighi di leva nell'anno 1994 prestando il servizio militare come paracadutista dal 10/11/1993 al 27/10/1994 presso 9° Battaglione della scuola militare di paracadutismo di Pisa SMIPAR N° Matricola 4079404; di aver presentato per la Provincia di Napoli la domanda di aggiornamento nella terza fascia personale ATA delle graduatorie d'istituto per il triennio 2024/25 - 2026/27 D.M. n 89 del 21 maggio 2024 e precisamente, come da documentazione in atti, per il profilo di : Assistente Amministrativo con punti 9,85 ; Assistente Tecnico RRA8 per
Odontotecnici con punti 8,85; Collaboratore Scolastico con punti 6,85 ; Operatore Scolastico con punti 6,85 ; che gli venivano stati riconosciuti nelle graduatorie indicate per il servizio prestato 0,60 come emergente dalle schede di valutazione titoli e che, pertanto, non gli venivano riconosciuti i 6 punti di servizio per aver espletato l'anno di servizio militare, nelle graduatorie d'istituto per i triennio 2024/2027 e che tale esclusione non era conforme a quanto previsto dall'art.485 comma 7 del d.lgs n
.297/1994.
Richiamata la giurisprudenza favorevole formulava quindi le seguenti conclusioni.
Previa disapplicazione del DM Decreto Ministeriale 89 del 21/05/2024, con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia del personale ATA per il triennio 2024/27, nella parte in cui Tabella di valutazione dei Titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie d'istituto del personale ATA - stabilisce che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A; 2) Dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio militare prestato dopo aver conseguito il titolo di studio valido per l'accesso alle graduatorie ATA,in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina scolastica dal 10/11/1993 al 27/10/1994 e per l'effetto riconoscere, in termini di punteggio ed ai fini di una migliore collocazione nelle graduatorie terza fascia per i profili professionali interessati
Assistente Amministrativo, Collaboratore Scolastico, Assistente Tecnico ed Operatore Scolastico per
i motivi esposti, l'attribuzione di PUNTI 6 nella graduatoria d'Istituto ed ordinarsi al
[...]
di riconoscere e attribuire all'istante il giusto Controparte_2 punteggio: Assistente Amministrativo di 15,85 e non di 9,85; Collaboratore scolastico 12,85 e non
6,85; Assistente Tecnico 14,85 e non 8,85; Operatore Scolastico 12,85 con punti 6,85; 2) Dichiarare il diritto dell'istante nella qualità di ATA precario in possesso del titolo di studi valido per l'accesso al corrispondente profilo professionale acquisito in epoca anteriore alla prestazione del servizio militare di leva – di vedersi riconosciuta la valutazione “ per intero” all'interno delle graduatorie ove ha chiesto l'inclusione,del servizio militare non effettuato in costanza di nomina, alla pari del servizio effettivo nella qualità ATA di interesse;
3) Condannarsi l'amministrazione convenuta in persona del rappresentante legale pro-tempore e all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare e alla migliore collocazione nella graduatoria 2024/2027
e nelle successive graduatorie di aggiornamento personale ATA;
4) emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande
Con vittoria di spese
Costituitosi in giudizio il chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo in via preliminare il CP_1 difetto di giurisdizione.
Disposta trattazione scritta del procedimento, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza Preliminarmente va affermata la giurisdizione del g.o. come evidenziato dai giudici di legittimità a
Sezioni Unite con la sentenza n. 16756 del 23.7.2014.
Sempre preliminarmente deve escludersi la sussistenza di un litisconsorzio necessario con gli altri iscritti alle Graduatorie Provinciali;
invero il rischio un "arretramento" in graduatoria degli altri iscritti, che si troverebbero scavalcati dalla ricorrente costituisce solo un effetto indiretto dell'accoglimento della sua domanda e non una conseguenza del carattere unitario ed inscindibile della situazione giuridica soggettiva vantata o dell'adempimento richiesto. Del resto, nella materia dei concorsi interni, assimilabile alla presente, ricorre il litisconsorzio necessario in presenza di una situazione giuridica unitaria ed inscindibile comune a tutti i concorrenti, così che l'accertamento del diritto di un ricorrente al posto o all'incarico pregiudica direttamente ed automaticamente il diritto di altro candidato, mentre nella specie la modifica delle posizioni di graduatoria costituisce solo una conseguenza indiretta del riconoscimento del punteggio per l'abilitazione conseguita.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Il Dm n. 64 del 28.07.2004, relativo al regolamento per l'aggiornamento delle Graduatorie di Istituto
e di Circolo, prescrive quanto segue: “art. 9 Disposizioni particolari per la valutazione dei servizi ai sensi della Tabella A, annessa al Regolamento e relative note in calce. I servizi prestati in qualità di assistente di lingua, sia da personale italiano in scuole straniere sia da cittadini stranieri in scuole italiane, sono valutati come servizi di terza fascia. Il servizio militare, valutabile ai sensi della nota n.
10 in calce alla tabella di valutazione dei titoli annessa al Regolamento, è interamente computato con ascrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni scolastici.
L'allegato A al dm 64/2004 statuisce che “il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle scadenze dell'anno scolastico”.
Con l'emanazione della l. n. 266/2004, il legislatore ha abolito il servizio di leva obbligatorio, rendendolo volontario a decorrere dal 01.01.2005.
All'esito di tale modificazione normativa, il ha modificato il regolamento Controparte_1 per l'aggiornamento della G.I. Segnatamente il dm n. 131/2007 ha introdotto il criterio della valutazione del servizio militare soltanto quando prestato in “costanza di nomina”. L'allegato A al dm n. 50 /2021 e al decreto 9256 del 18.03.2021 “Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ata” stabilisce che il “Servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in: a) scuole dell'infanzia statali..; b) scuole primarie statali;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali;
istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero; istituzioni conflittuali;
per ogni anno: PUNTI 6. per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico): punti 0,50” L'allegato A al medesimo Dm 630/2017 precisa però che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.
E' considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Tali disposizioni sono state riconfermate con il dm 89/2024 di aggiornamento delle graduatorie di terza fascia ATA
Dunque il servizio di leva militare prestato non in costanza di nomina vale 0,60 punti per anno il servizio militare prestato in costanza di nomina vale 0,50 punti per mese o frazione di mese e 6 punti per anno.
Secondo la parte ricorrente il dm 89/2024 e i successivi atti regolamentari e dipartimentali sarebbero illegittimi e andrebbero disapplicati in quanto contrastano con l'art. 485 comma 7 d.lgs n. 297/94 che così dispone: “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quella di leva è valido a tutti gli effetti”.
Tale opinione merita di essere condivisa.
La norma in esame, che costituisce fattispecie speciale che deroga qualsiasi normativa ordinaria, consente di affermare che il punteggio pari a 6 punti per l'espletamento del servizio militare debba essere riconosciuto anche quando non espletato in costanza di nomina. In sintesi, secondo il citato art. 485 co. 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”; l'art. 2050 d.lgs n. 66/2000, riguardante la valutazione del servizio militare e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione – come titolo nei concorsi pubblici stabilisce poi, al comma 1 che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e al comma 2 che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Come già evidenziato in giurisprudenza, l'orientamento di merito favorevole all'Amministrazione convenuta si fonda sulla circostanza secondo la quale dal citato comma 2 si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto potrebbe essere valutato traendo ulteriore argomento anche dalla circostanza che la norma in rubrica riporta “Riconoscimento del servizio ai fini della carriera”, rinviando quindi esclusivamente a quanto occorso in corso di rapporto, giammai a quanto intervenuto antecedentemente, e in tal senso sarebbe pure significativo l'inserimento della disposizione nella sezione IV denominata anch'essa “Riconoscimento del servizio ai fini della carriera”, nel capo III, Diritti e Doveri, e non invece nel Capo II, riguardante il reclutamento dei docenti. Conclusioni che sarebbero confermate dalla circostanza che l'art. 490 dello stesso testo normativo riconduce il riconoscimento del servizio prestato ai sensi delle norme precedenti, solo all'atto della conferma nei ruoli dell'amministrazione, giammai ai fini delle graduatorie operanti per il personale precario.
Tuttavia i giudici di legittimità hanno affermato non corretta tale interpretazione (cfr. Cass. n.
5679/2020 e da ultimo infra Cass 8596/2024).
Ha ritenuto infatti la Suprema Corte, nel riconoscere la necessità di utilmente valutare il servizio di leva prestato al di fuori del rapporto di lavoro ai fini della predisposizione delle graduatorie ad esaurimento, ma il ragionamento è identico con riguardo alle graduatorie di istituto che “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit.), in ogni settore e anche se prestati in costanza di rapporto (art. 2050 co. 2 cit) in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici
(art. 2050 co. 1 cit.)”.
La Suprema Corte ha invero ritenuto non decisiva l'affermazione secondo cui l'art. 2050 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie;
difatti pure se si ritenesse, andando di contrario avviso rispetto alle pronunce del Consiglio di Stato in argomento (CdS sent. 12 luglio 2011 n. 11), che le graduatorie d'istituto, così come le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi ai fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011 n. 3032) sono selezioni latu sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e pur volendo ritenere che esse non si sottraggono a una interpretazione estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge, il risultato non cambierebbe;
secondo la Corte, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisce specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 co. 2 della Costituzione, per cui chi sia chiamato a un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.
Per questi motivi
la Corte di Cassazione nella pronuncia citata finisce per affermare che “è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485 co. 7 cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico”.
Con successiva ordinanza n. 15467 del 3 giugno 2021 la Suprema Corte ha confermato il citato orientamento.
Anche il Consiglio di Stato (cfr sentenza n. 08234/2019) ha affermato che “il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011
n. 11, non costituiscono l'esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l'insegnamento. Il che, anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 – il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro – consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento
Infatti l'articolo 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può quindi essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione.
Peraltro, in precedenza, l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986 n. 958 (Norme sul servizio militare di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti.
In definitiva, come già argomentato nei precedenti citati: “sembra quindi superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo. La valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie”.
Infine va osservato che ultimo che la SC ha altresì evidenziato che “Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e per il servizio civile sostitutivo (anche se reso prima della immissione in ruolo) deve essere valutato anche ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, le quali hanno natura non dissimile da quella delle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore, e costituiscono anch'esse selezioni latu sensu concorsuali, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010. Cass 8586/2024
Nel caso in esame risulta che il ricorrente ha prestato il servizio militare di leva dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie.
A norma dell'art. 485 comma 7 d.lgs n. 297/94 “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”
Il presupposto applicativo della norma è lo svolgimento del servizio civile dopo il conseguimento del titolo di studio che consente l'accesso; nello specifico l'istante ha conseguito il diploma di qualifica professionale nel 1992 e ha prestato il servizio militare nel 1993
Pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserito nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale ATA nei profili di appartenenza.
Per l'effetto il va condannato ad attribuire alla parte ricorrente nelle Controparte_1 graduatorie di Circolo e di Istituto, terza fascia, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
(personale ATA) tutti i profili per i quali è inserito in graduatoria.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. LD Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede:
in accoglimento del ricorso dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio militare prestato dopo aver conseguito il titolo di studio valido all'accesso, ma non in costanza di nomina, per le graduatorie ATA terza fascia per i profili professionali interessati Assistente Amministrativo,
Collaboratore Scolastico, Assistente Tecnico ed Operatore Scolastico, con conseguente attribuzione di ulteriori PUNTI 6 nella graduatoria d'Istituto ed conseguente diritto all'aggiornamento del punteggio già attribuito nelle precedenti graduatorie condanna il al pagamento delle spese processuali che liquida Controparte_1 in complessivi euro 1800,00 oltre IVA cpa e rimborso come per legge con distrazione
Aversa 27.11.2025 Il Giudice
Pres. LD Pezzullo