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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/04/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2359/2020
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Caniato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritta al N. 2359/2020 R.G. vertente tra:
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(MB), Via Marconi n. 8/b, rappresentata e difesa dall' avv. Jenny Bestetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in MI, Viale Sabotino 15;
E
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2
(MB), Via Strada Comunale n.54, rappresentato e difeso dall'Avv. Christian Ferdani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Samarate (VA) via Palestro n.17.
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI per come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato Parte_1
in data 24/07/2024:
Nel merito, in via principale:
➢ accertare il credito della SI.ra nei confronti del SI. e pari ad Parte_1 Parte_2
€ 13.142,64 per spese sostenute per il mantenimento straordinario della figlia per tutte le ER1
ragioni di cui in narrativa;
➢ per l'effetto, condannare il SI. al pagamento, in favore della SI.ra Parte_2 [...]
dell'importo complessivo di € 13.142,64 oltre interessi dalla scadenza al saldo, da Pt_1
quantificarsi nella misura di cui all'art. 1284 comma I C.c. dalla singola scadenza all'instaurazione del presente giudizio, ed ai sensi dell'art. 1284 comma V C.c. dall'instaurazione del presente giudizio al saldo;
➢ accertare il credito della SI.ra nei confronti del SI. e pari ad € Pt_1 Parte_2
479,30 a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento straordinario dell'immobile sito in Muggiò, Via Marconi 8/8, di proprietà esclusiva del SI. per tutte le ragioni di Parte_2
cui in narrativa;
➢ per l'effetto, condannare il SI. al pagamento, in favore della SI.ra Parte_2 [...]
dell'importo complessivo di € 479,30 oltre interessi dalla scadenza al saldo, da Pt_1 quantificarsi nella misura di cui all'art. 1284 comma I C.c. dalla singola scadenza all'instaurazione del presente giudizio, ed ai sensi dell'art. 1284 comma V C.c. dall'instaurazione del presente giudizio al saldo.
In via istruttoria
A - Si chiede ammettersi prova per testi ed interpello sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che nel gennaio 2019 provvedeva a sostituire la pompa di riscaldamento dell'immobile sito in Muggiò, Via Marconi n. 8/8 dietro incarico della SI.ra come da documento 17 Parte_1 che si rammostra al teste”
2) “Vero che la prestazione di cui al precedente capitolo 1 era necessaria a seguito della rottura della pompa di riscaldamento esistente, che impediva il funzionamento della caldaia”
3) “Vero che nel febbraio 2018 provvedeva a fornire dietro incarico dei comproprietari dell'immobile sito in Muggiò, via Marconi n. 8, una plafoniera ed una luce lampeggiante per cancello carraio, installati nell'immobile sito in Muggiò, Via Marconi n. 8/8, come da documento 18 che si rammostra al teste”
4) “Vero che le opere eseguite e di cui al precedente capitolo 3, erano necessarie per la messa a norma del cancello dell'abitazione sita in Muggiò, Via Marconi n. 8/b”
5) “Vero che le spese di cui al precedente capitolo 3, sono state suddivise tra i 4 comproprietari dello stabili, essendo spese relative alla parti comuni dell'edificio”
6) “Vero che la SI.ra nel mese di febbraio 2019 ha provveduto al pagamento della somma Pt_1 di € 95,30 a titolo di costo pro quota delle spese di cui al precedente capitolo 3”
7) “Vero che in data 23.11.2017 la VB calor 2 effettuava revisione annuale per la caldaia dell'abitazione sita in Muggiò alla via Marconi 8/b, e provvedeva alla sostituzione del rubinetto di carico”
8) “Vero che in data 23.11.2017 la SI.ra provvedeva al pagamento della somma pari ad Pt_1
€ 30,00 per la sostituzione del rubinetto di carico della caldaia dell'abitazione sita in Muggiò, alla
Via Marconi 8/b” 9) “Vero che in data 30.10.2019 la effettuava un controllo sulla caldaia dell'abitazione CP_1
sita in Muggiò alla Via Marconi n. 8/b, e provvedeva alla sostituzione del vaso di espansione della stessa”
10) “Vero che in data 30.10.2019 la SI.ra provvedeva al pagamento della somma di € Pt_1
101,00 per la sostituzione del vaso di espansione della caldaia dell'abitazione sita in Muggiò, Via
Marconi n.8/b”
Si indicano a testimonio:
SI. , presso Idraulica Radaelli S.n.c., Muggiò, Via Giardino;
Testimone_1
SI. , residente in [...]; Testimone_2
SI.ra , residente in [...] Testimone_3
- Si chiede l'ammissione dei documenti prodotti con la memoria conclusionale ed, in particolare, dei documenti da 28 a 31.
Sempre e comunque:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
CONCLUSIONI per come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato Parte_2
in data 15/07/2024:
In via preliminare, gradatamente:
- Rigettare la richiesta di ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. formulata dalla SI.ra Pt_1
per difetto di idonea prova scritta ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto di cui agli artt.633 comma 1 n.1 e 634 c.p.c., e comunque in quanto le richieste economiche formulate in atti dalla ricorrente sono infondate in fatto ed in diritto, nonché totalmente carenti dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità, per tutti i motivi ampiamente esposti nei propri scritti difesivi.
-In subordine rispetto all'istanza di cui sopra, respingere comunque la richiesta di provvisoria esecuzione dell'ordinanza ex art.186 ter c.p.c. per assoluta carenza dei presupposti richiesti dall'art.642 c.p.c.
Nel merito, gradatamente:
1) In ordine alla domanda di condanna al rimborso del 50% delle spese asseritamente sostenute per il mantenimento straordinario della figlia : ER1
- Respingere la domanda in quanto inammissibile, infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi illustrati dalla presente difesa nei propri scritti difensivi.
- Nella denegata e non creduta ipotesi di condanna del SI. ridurre l'importo richiesto dalla Pt_2
SI.ra sottraendo la percentuale di detrazione stabilita nella misura di legge al 19%. Pt_1 2) In ordine alla domanda di condanna al rimborso integrale delle spese asseritamente sostenute per il mantenimento straordinario della casa coniugale:
- Rigettare la domanda in quanto inammissibile e totalmente infondata in fatto ed in diritto per tutti
i motivi esposti dalla presente difesa nei propri scritti difensivi.
3) Sulle spese di lite: In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa per i motivi esposti dalla presente difesa nei propri scritti difensivi.
Proposta conciliativa ex art.91 c.p.c.:
Il SI. contestato integralmente la domanda creditoria formulata dalla SI.ra ed Pt_2 Pt_1
alla luce di tutte le considerazioni dettagliatamente svolte in atti, al solo ed esclusivo fine di definire la presente vertenza, ha formulato proposta conciliativa offrendo alla Ricorrente, a tacitazione di ogni sua pretesa e a soddisfazione integrale del credito, la somma di Euro 1.849,07, che il SI. Pt_2 ha dichiarato di essere disposto a versare, in unica soluzione e contestualmente all'accettazione della proposta.
In via istruttoria:
Si richiamano, in quanto quivi da intendersi integralmente ritrascritte, tutte le eccezioni ed istanze istruttorie di parte anche quelle a prova diretta ed a prova contraria, formulate nei propri Pt_2
scritti difesivi e la produzione documentale allegata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora agiva in giudizio con ricorso ex art.702-bis c.p.c. chiedendo la condanna Parte_1
del SI. al pagamento, in proprio favore, dell'importo di €11.046,02, pari al 50% delle Parte_2
spese straordinarie da lei già sostenute per la figlia , nonché dell'importo di € 479,30 per ER1 riparazioni straordinarie effettuate sull'immobile di proprietà del SI. oltre interessi dalla Pt_2
scadenza al saldo.
Il sig si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 03/02/2021 Pt_2
contestando quanto allegato dalla ricorrente e chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Si dichiarava sin dall'atto di costituzione in giudizio disposto in via conciliativa al pagamento della somma di €1.849,07.
Le parti contraevano matrimonio il 9 luglio 1994 e dalla loro unione nascevano le figlie e ER1
ER
, rispettivamente il 14 febbraio 1997 e il 12 ottobre 1999, entrambe maggiorenni al momento dell'introduzione del giudizio. ER A seguito della separazione fra i genitori, è rimasta di fatto a vivere con il padre e con ER1
la madre, con pregiudizio per il diritto alla bi-genitorialità ed al rapporto fra le sorelle. Le parti si sono separate con sentenza n.2333/2018, che stabiliva il mantenimento diretto e integrale ER di da parte del padre e, per quanto qui rileva, assegnava alla madre la casa coniugale, di proprietà esclusiva del padre ed imponeva a carico del sig. l'obbligo di corrispondere la somma di €300 Pt_2
mensili a titolo di mantenimento ordinario della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie. ER1
Nella sentenza di separazione sono chiaramente distinte a) le voci di spesa ricomprese nel mantenimento ordinario b) le spese che, pur se di natura straordinaria, non richiedono il previo consenso dell'altro genitore c) le spese di natura straordinaria che richiedono il previo consenso di entrambi i genitori, in conformità con i principi giurisprudenziali consolidati secondo cui tra le spese ordinarie rientrano quelle che hanno carattere prevedibile e frequenza significativa, mentre la categoria delle spese straordinarie comprende quelle tendenzialmente e oggettivamente imprevedibili nell'an e nel quantum (ex pluris, Cass. sent. n. 18869/2014).
In quanto alle spese straordinarie, in via interpretativa, per quanto non espressamente previsto, la nozione di spese straordinarie deve essere circoscritta il più possibile, al fine di ricomprendervi solo quelle che abbiano effettivamente le predette caratteristiche, anche in ragione della necessità di limitare le occasioni di conflitto tra i genitori al momento della decisione sulla loro effettuazione e di non gravare il genitore obbligato di esborsi ulteriori rispetto al mantenimento ordinario (cfr. sul punto anche linee guida condivise concernenti le spese per i figli Tribunale di Monza 7.5.2018).
Deve poi evidenziarsi che la entità della spesa straordinaria deve essere ispirata a criteri di ragionevolezza e di appropriatezza in riferimento al complessivo quadro economico delle parti, che il consenso o dissenso del genitore tenuto al rimborso dovrà essere esercitato nell'esclusivo interesse del figlio e il dissenso adeguatamente motivato, e che il mancato accordo rispetto ad una spesa non incompatibile con le risorse familiari e in armonia con gli interessi del minore, non sarebbe sufficiente a escludere l'obbligo di contribuzione (Cass. sent. n. 19607/ 2011, Cass. sent. n. 16175/2015).
Più in dettaglio nella sentenza di separazione le spese sono ripartite come segue:
a) sono espressamente ricomprese nel mantenimento ordinario le seguenti spese:
- Vitto;
- Abbigliamento;
- mensa scolastica;
- abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
- farmaci da banco;
- contributi alle spese di abitazione;
- cancelleria e materiale didattico per la scuola e successivi al corredo di inizio anno;
b) Sono qualificate spese straordinarie per le quali il genitore che le ha sostenute ha diritto al rimborso nella misura del 50%, pur se le stesse non siano state previamente concordate, da versarsi a fronte della presentazione di giustificativi scritti:
- spese obbligatorie per la scuola pubblica
- ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco),
- esami diagnostici non invasivi,
- trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
- acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
- accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
- spese mediche urgenti;
- iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
- libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
- per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
- corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
- partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
- frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
- rette per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi)
c) Tutte le restanti spese straordinarie presuppongono il previo accordo fra i genitori.
Nella sentenza di separazione sono elencate, in via esemplificativa e non esaustiva, alcune spese straordinarie per le quali è prevista la previa concertazione fra i genitori. - esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
- cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
- interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
- farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
- iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto;
- iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
- iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
- iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
- viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
- acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
La ricorrente allegava l'inadempimento del sig. agli obblighi di contribuzione alle spese Pt_2
straordinarie, il rifiuto di concertare le spese straordinarie e il mancato riscontro alle richieste di rimborso.
In quanto all'obbligo di previa concertazione, per giurisprudenza di legittimità In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge divorziato può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi ma non comporta l'irripetibilità delle spese (nella specie, relative all'iscrizione ad un corso sportivo ed all'attività scoutistica) effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia. (Cass. 2427/2016).
L'irripetibilità delle spese deriva invece dalla non rispondenza della spesa sostenuta all'interesse del figlio. La previa concertazione degli oneri costituisce peraltro un utile strumento per attuare una piena collaborazione tra i genitori e per prevenire forme di conflitto più aspre, che potrebbero instaurarsi ove fossero effettuate spese senza tener conto delle possibilità e delle esigenze della controparte, con conseguente necessità di intervento del giudice (v. ad es. Cass. 28 gennaio 2008 n. 1758).
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice (art.337-ter c.c.).
In concreto, la ricorrente richiede la condanna del sig. a contribuire, nella misura del 50%, alle Pt_2
seguenti spese:
- €1.965, ossia €982,50 per ciascun genitore per la frequentazione del corso di danza presso
Associazione sportiva dilettantistica Dance Studio.
- €419,92, ossia € 209,96 per ogni genitore : spese mediche erogate dal SSN. Parte ricorrente ha prodotto ricette del SSN , prescrizioni esami diagnostici e visite di controllo. (Doc. 6);
- €171,47, ossia € 85.73 per ogni genitore : spese per farmaci coperti da prescrizione medica:
(Doc.
6-bis)
- €242,00 ossia € 121 per ciascun genitore per ottenere la certificazione DSA , spesa medica erogata da struttura convenzionata con il SSN e volta al rilascio di un certificato riconosciuto dal SSN in quanto rilasciata da soggetto accreditato.
- €155,00, pari ad € 77.50 per ogni genitore per spese mediche per visite odontoiatriche, effettuate presso strutture private (Doc. 8);
- €14.237,00 ossia € 7.118,50 per ogni genitore per tasse universitarie. frequenta ER1
l'Universit ìà Cattolica del Sacro Cuore , corso di Laurea Economia dei mercati e degli intermediari finanziari volto al conseguimento di un titolo di studio valido anche nell'ambito di tutta la comunità europea (docc. 9 – 11);
- €324,14, ossia € 162,07 per ogni genitore per libri universitari:(doc. 12);
- €634,00, ossia € 317 per ogni genitore per lezioni private in preparazione di n. 2 esami di statistica (doc. 13);
- €3.943,52, ossia € 1.971,76 per ogni genitore quale rimborso dei costi di manutenzione del veicolo acquistato per . La signora allegava di avere diritto al rimborso in ER1 Pt_1
quanto l'acquisto dell'autovettura era stato concordato in costanza di matrimonio, tant'è vero che il sig. ha corrisposto l'acconto per il suo acquisto, pari a €3.600,00 mentre la Pt_2
signora pagava a mezzo finanziamento il residuo prezzo pari a €9.667,75 (doc. 15);. Pt_1
Parte ricorrente afferma che le spese sostenute sono tutte rispondenti all'interesse della figlia e sostenibili in rapporto alle condizioni economiche dei genitori.
In ordine a quest'ultimo punto, allega che il sig. lavorerebbe per l'impresa edile di famiglia, Pt_1 riceverebbe dalla madre €2.000 mensili e non sosterrebbe costi abitativi, in quanto residente presso i propri genitori.
Esaminando partitamente le somme richieste sulla base dei principi sopra esposti:
- E' dovuto il contributo alla frequentazione del corso di danza, quantificato per la quota di spettanza del padre in €982,50 in quanto già frequentato in costanza di matrimonio e rispondente alle condizioni economiche della famiglia. Appare inoltre nell'interesse della figlia mantenere il medesimo ambiente, le medesime relazioni che si possono presumere significative, avendo mantenuto la frequenza al corso sin dal 2011, con gli altri iscritti e con gli insegnanti.
- E' dovuta la somma di €209,96 per le spese mediche erogate dal SSN, in applicazione dei criteri sopra riportati. E' irrilevante ai fini dell'obbligo economico la mancata previa concertazione con il padre, sia pur auspicabile nell'interesse della figlia ad una sana ed effettiva bi-genitorialità, tenuto conto anche dei noti riflessi della conflittualità familiare sullo stato di benessere anche fisico dei figli.
- E' dovuta, per le medesime ragioni, la somma di €85,73 per farmaci coperti da prescrizione medica;
- Sono dovuti €121,00 per la certificazione DSA, in quanto spesa medica per prestazione erogata da struttura convenzionata con il SSN e volta al rilascio di un certificato riconosciuto dal SSN in quanto rilasciata da soggetto accreditato. Nuovamente, sarebbe stato opportuno un coinvolgimento preventivo del padre.
- Sono dovuti €162,07 per i libri universitari (doc.12). Le spese per libri scolastici sono dovute a prescindere dal consenso, in quanto necessarie alla regolare frequenza didattica (cfr.
Protocollo Corte D'appello MI spese straordinarie e Linee guida Tribunale di Monza
2018). Non è invece dovuto un contributo del padre alle spese universitarie.
Il padre esprimeva il proprio dissenso all'iscrizione di presso l'Università Cattolica Sacro ER1
Cuore prima verbalmente e formalizzandolo poi in data 05/07/2016, con relative motivazioni (Cfr. docc.16-17 FA di Parte , dichiarandosi disponibile a contribuire alle spese per la Pt_2
frequentazione del medesimo corso di studi presso un Ateneo pubblico.
In data 15/07/2016 la madre iscriveva egualmente all'Università privata, senza un autentico ER1
confronto con il padre. Infatti, l'iscrizione è avvenuta in anticipo sulla scadenza (10/10/2016, doc.21),
e in un periodo in cui le parti avevano già entrambe conferito mandato ai propri legali per la separazione ed avrebbero potuto quindi agevolmente incaricare i propri difensori di agevolare una soluzione condivisa o di sottoporre questa decisione al tribunale, trattandosi di questione di rilievo per la famiglia.
La madre ha allegato che “tale corso di laurea è l'unico in tutta la Lombardia, posto che consente di ottenere un titolo di studio valido in tutta la comunità europea” (Cfr. pag. 6 memoria integrativa autorizzata . Pt_1
Si rileva che il vantaggio di un titolo direttamente valido in tutta la comunità europea sia invero molto contenuto, in quanto il riconoscimento in Europa dei titoli accademici o professionali conseguiti in
Italia è un diritto per ciascun studente o professionista. Inoltre, la ricorrente non ha chiarito quali fossero le concrete aspirazioni lavorative e residenziali di . ER1
Le motivazioni date dal padre al diniego dell'iscrizione all'Università privata sono nel senso che il corso di studi che interessava avrebbe potuto venire seguito anche presso l'Università Statale ER1
di MI IC (Cfr. docc.18 e 19 FA di Parte da confrontare con docc.9-10 Pt_2
FA di . Parte_3
Le motivazioni date dal padre al diniego dell'iscrizione all'Università privata sono nel senso che il corso di studi che interessava avrebbe potuto venire seguito anche presso l'Università Statale ER1
di MI IC (Cfr. docc.18 e 19).
Ha inoltre affermato che l'Università IC è molto attenta agli studenti con disturbi dell'apprendimento come e questa affermazione non ha trovato congrua contestazione. ER1
La scelta di sostenere spese universitarie elevate rispetto al tenore di vita familiare non appare nell'interesse di in quanto, a fronte di limitati benefici, la mancanza di una mediazione rispetto ER1
ER ai bisogni della figlia e sorella e l'assenza di un “budget” di spesa da decidere per equilibrare le posizioni delle due sorelle ha acuito gli effetti negativi della separazione, in termini di perdita del diritto alla bi-genitorialità e di diritto ad un rapporto significativo con la sorella, come risulta dalle stesse parole di , inviate all'Università Cattolica: ER1
in questo scritto – i cui toni carichi ci si augura possano essere in parte correlati alla finalità ER1
di ottenere la riduzione della retta - parrebbe non percepire né il contributo di €300,00 mensili per le spese ordinarie né il sostegno – di rilevante valore economico - costituito dalla disponibilità della casa familiare nella quale vive con la madre e nemmeno il fatto che le spese straordinarie e ordinarie
ER per siano anch'esse sostenute dal padre, quasi fosse un nucleo familiare di tre componenti.
Del resto, anche negli scritti difensivi della madre non viene allegata la complessiva spesa familiare e non sono confrontate le condizioni economiche delle due sorelle, pur se la ricorrente non ha
ER contestato che frequenti l'Università pubblica, viva dai nonni e non abbia la disponibilità di una automobile.
Le valutazioni, nell'interesse della minore, riguardo alle scelte sulla Educazione comprendono necessariamente, oltre ad aspetti professionali e vocazionali, anche aspetti di maturazione e crescita personale come individuo e nei rapporti familiari.
Il sig. si era rivolto al Servizio di Mediazione Familiare Forense dell'Organismo di Pt_2
Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Monza, che ha fissato il primo incontro per il giorno 12 novembre 2019 ore 10:00, tuttavia la signora non vi ha prestato adesione, senza addurre Pt_1
motivazioni, come da comunicazione prodotta.
In conclusione, per i motivi sopra delineati, non è dovuta dal sig. la somma di €7.118,50 quale Pt_2 quota dell'iscrizione di all'Università Cattolica del Sacro Cuore, corso di Laurea Economia ER1
dei mercati e degli intermediari finanziari. Non è dovuta, inoltre, la somma di €317,00 per lezioni private in preparazione di n. 2 esami di statistica, corso iniziato a gennaio 2018 e terminato a maggio del 2018, in quanto dell'iniziativa il padre ha avuto notizia con la notifica del ricorso ed in quanto non è provato sia stata necessitata da risultati negativi.
Non è dovuta la somma di €77.50 per spese mediche per visite odontoiatriche, effettuate presso strutture private senza previa concertazione (Doc. 8);
In quanto ai richiesti costi per la manutenzione del veicolo, indicati per il sig. in €1.971,76, la Pt_2
ricorrente ne chiede il rimborso allegando che l'acquisto dell'autovettura sia stato concordato in costanza di matrimonio, tant'è vero che il sig ha corrisposto l'acconto per il suo acquisto, pari Pt_2
a €3.600,00, mentre la signora ha pagato il residuo prezzo pari a €9.667,75 (doc. 15). Pt_1
L'acquisto della macchina non può ritenersi previamente concordato, in quanto il padre vi aveva
ER acconsentito ritenendo che ne avrebbero beneficiato entrambe le figlie è di poco più giovane) mentre pacificamente l'autovettura è stata sempre utilizzata unicamente da . ER1
In quanto ai costi per la manutenzione dell'abitazione, nella sentenza di separazione il Tribunale aveva dato atto di avere tenuto conto dei costi per utenze e spese della casa coniugale (di proprietà esclusiva del sig. nella ripartizione degli oneri di mantenimento delle figlie e aveva ritenuto Pt_2
inammissibili le restanti domande relative all'immobile.
La signora in questa sede, in quanto alle spese relative all'immobile a lei assegnato quale Pt_1 genitore collocatario di , chiede il rimborso della spesa condominiale pari a €95,30 finalizzata ER1
alla messa a norma del cancello carraio (con luce lampeggiante) ed all'illuminazione (doc. 18). Il rimborso è dovuto trattandosi di migliorie concordate con i restanti condomini e che – sia pur di valore contenuto – sono destinate ad incrementare il valore e la fruibilità dell'immobile.
Non sono invece dovute le residue spese richieste, trattandosi di manutenzione ordinaria dovuta ad usura /guasto di singoli pezzi degli impianti:
€ 253,00 per sostituire l'elettropompa di riscaldamento (doc. 17).
€ 101,00 per la sostituzione del vaso di espansione della caldaia e della valvola della stessa (Doc 19).
€ 30,00 per il ripristino del rubinetto della caldaia (Doc. 20). In conclusione il sig. è tenuto al pagamento, in favore della signora della somma Pt_2 Pt_1
complessiva di €1.656,56 (pari a €982,50 + €209,96 + €85.73 + € 121,00 + €162,07 + € 95,30), oltre interessi in misura legale dalla messa in mora (28.3.2019, cfr. doc.3 parte ricorrente).
Inoltre, la somma ritenuta dovuta con la presente sentenza è molto vicina a quella offerta da parte resistente sin dalla sua costituzione (€1.849,07), non accettata dalla ricorrente.
E' pertanto applicabile l'art.91, primo comma, c.p.c. che prevede che il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c., vale a dire la possibilità di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Considerato quanto sopra, dispone che la signora ½ delle spese sostenute da parte Parte_4
convenuta nelle fasi istruttoria e decisoria, compensate le residue.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando ogni altra istanza disattesa o assorbita,
1) Condanna il signor al pagamento in favore della signora della somma di Pt_2 Pt_1
€1.656,56, oltre a interessi nella misura legale dal 28.3.2019.
2) Condanna la signora alla rifusione di ½ delle spese processuali sostenute dal sig. Pt_1 Pt_2
per le fasi istruttoria e decisionale, che vengono liquidate in misura già ridotta nella somma di
€1.690,50 (pari a ½ di €3.381) , oltre a spese generali nella misura del 15% e oltre ad IVA e CPA se dovute.
Monza, 11 aprile 2025
Il Giudice
Caterina Caniato
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Caniato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritta al N. 2359/2020 R.G. vertente tra:
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
(MB), Via Marconi n. 8/b, rappresentata e difesa dall' avv. Jenny Bestetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in MI, Viale Sabotino 15;
E
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2
(MB), Via Strada Comunale n.54, rappresentato e difeso dall'Avv. Christian Ferdani ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Samarate (VA) via Palestro n.17.
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI per come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato Parte_1
in data 24/07/2024:
Nel merito, in via principale:
➢ accertare il credito della SI.ra nei confronti del SI. e pari ad Parte_1 Parte_2
€ 13.142,64 per spese sostenute per il mantenimento straordinario della figlia per tutte le ER1
ragioni di cui in narrativa;
➢ per l'effetto, condannare il SI. al pagamento, in favore della SI.ra Parte_2 [...]
dell'importo complessivo di € 13.142,64 oltre interessi dalla scadenza al saldo, da Pt_1
quantificarsi nella misura di cui all'art. 1284 comma I C.c. dalla singola scadenza all'instaurazione del presente giudizio, ed ai sensi dell'art. 1284 comma V C.c. dall'instaurazione del presente giudizio al saldo;
➢ accertare il credito della SI.ra nei confronti del SI. e pari ad € Pt_1 Parte_2
479,30 a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento straordinario dell'immobile sito in Muggiò, Via Marconi 8/8, di proprietà esclusiva del SI. per tutte le ragioni di Parte_2
cui in narrativa;
➢ per l'effetto, condannare il SI. al pagamento, in favore della SI.ra Parte_2 [...]
dell'importo complessivo di € 479,30 oltre interessi dalla scadenza al saldo, da Pt_1 quantificarsi nella misura di cui all'art. 1284 comma I C.c. dalla singola scadenza all'instaurazione del presente giudizio, ed ai sensi dell'art. 1284 comma V C.c. dall'instaurazione del presente giudizio al saldo.
In via istruttoria
A - Si chiede ammettersi prova per testi ed interpello sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che nel gennaio 2019 provvedeva a sostituire la pompa di riscaldamento dell'immobile sito in Muggiò, Via Marconi n. 8/8 dietro incarico della SI.ra come da documento 17 Parte_1 che si rammostra al teste”
2) “Vero che la prestazione di cui al precedente capitolo 1 era necessaria a seguito della rottura della pompa di riscaldamento esistente, che impediva il funzionamento della caldaia”
3) “Vero che nel febbraio 2018 provvedeva a fornire dietro incarico dei comproprietari dell'immobile sito in Muggiò, via Marconi n. 8, una plafoniera ed una luce lampeggiante per cancello carraio, installati nell'immobile sito in Muggiò, Via Marconi n. 8/8, come da documento 18 che si rammostra al teste”
4) “Vero che le opere eseguite e di cui al precedente capitolo 3, erano necessarie per la messa a norma del cancello dell'abitazione sita in Muggiò, Via Marconi n. 8/b”
5) “Vero che le spese di cui al precedente capitolo 3, sono state suddivise tra i 4 comproprietari dello stabili, essendo spese relative alla parti comuni dell'edificio”
6) “Vero che la SI.ra nel mese di febbraio 2019 ha provveduto al pagamento della somma Pt_1 di € 95,30 a titolo di costo pro quota delle spese di cui al precedente capitolo 3”
7) “Vero che in data 23.11.2017 la VB calor 2 effettuava revisione annuale per la caldaia dell'abitazione sita in Muggiò alla via Marconi 8/b, e provvedeva alla sostituzione del rubinetto di carico”
8) “Vero che in data 23.11.2017 la SI.ra provvedeva al pagamento della somma pari ad Pt_1
€ 30,00 per la sostituzione del rubinetto di carico della caldaia dell'abitazione sita in Muggiò, alla
Via Marconi 8/b” 9) “Vero che in data 30.10.2019 la effettuava un controllo sulla caldaia dell'abitazione CP_1
sita in Muggiò alla Via Marconi n. 8/b, e provvedeva alla sostituzione del vaso di espansione della stessa”
10) “Vero che in data 30.10.2019 la SI.ra provvedeva al pagamento della somma di € Pt_1
101,00 per la sostituzione del vaso di espansione della caldaia dell'abitazione sita in Muggiò, Via
Marconi n.8/b”
Si indicano a testimonio:
SI. , presso Idraulica Radaelli S.n.c., Muggiò, Via Giardino;
Testimone_1
SI. , residente in [...]; Testimone_2
SI.ra , residente in [...] Testimone_3
- Si chiede l'ammissione dei documenti prodotti con la memoria conclusionale ed, in particolare, dei documenti da 28 a 31.
Sempre e comunque:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
CONCLUSIONI per come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato Parte_2
in data 15/07/2024:
In via preliminare, gradatamente:
- Rigettare la richiesta di ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. formulata dalla SI.ra Pt_1
per difetto di idonea prova scritta ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto di cui agli artt.633 comma 1 n.1 e 634 c.p.c., e comunque in quanto le richieste economiche formulate in atti dalla ricorrente sono infondate in fatto ed in diritto, nonché totalmente carenti dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità, per tutti i motivi ampiamente esposti nei propri scritti difesivi.
-In subordine rispetto all'istanza di cui sopra, respingere comunque la richiesta di provvisoria esecuzione dell'ordinanza ex art.186 ter c.p.c. per assoluta carenza dei presupposti richiesti dall'art.642 c.p.c.
Nel merito, gradatamente:
1) In ordine alla domanda di condanna al rimborso del 50% delle spese asseritamente sostenute per il mantenimento straordinario della figlia : ER1
- Respingere la domanda in quanto inammissibile, infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi illustrati dalla presente difesa nei propri scritti difensivi.
- Nella denegata e non creduta ipotesi di condanna del SI. ridurre l'importo richiesto dalla Pt_2
SI.ra sottraendo la percentuale di detrazione stabilita nella misura di legge al 19%. Pt_1 2) In ordine alla domanda di condanna al rimborso integrale delle spese asseritamente sostenute per il mantenimento straordinario della casa coniugale:
- Rigettare la domanda in quanto inammissibile e totalmente infondata in fatto ed in diritto per tutti
i motivi esposti dalla presente difesa nei propri scritti difensivi.
3) Sulle spese di lite: In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa per i motivi esposti dalla presente difesa nei propri scritti difensivi.
Proposta conciliativa ex art.91 c.p.c.:
Il SI. contestato integralmente la domanda creditoria formulata dalla SI.ra ed Pt_2 Pt_1
alla luce di tutte le considerazioni dettagliatamente svolte in atti, al solo ed esclusivo fine di definire la presente vertenza, ha formulato proposta conciliativa offrendo alla Ricorrente, a tacitazione di ogni sua pretesa e a soddisfazione integrale del credito, la somma di Euro 1.849,07, che il SI. Pt_2 ha dichiarato di essere disposto a versare, in unica soluzione e contestualmente all'accettazione della proposta.
In via istruttoria:
Si richiamano, in quanto quivi da intendersi integralmente ritrascritte, tutte le eccezioni ed istanze istruttorie di parte anche quelle a prova diretta ed a prova contraria, formulate nei propri Pt_2
scritti difesivi e la produzione documentale allegata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La signora agiva in giudizio con ricorso ex art.702-bis c.p.c. chiedendo la condanna Parte_1
del SI. al pagamento, in proprio favore, dell'importo di €11.046,02, pari al 50% delle Parte_2
spese straordinarie da lei già sostenute per la figlia , nonché dell'importo di € 479,30 per ER1 riparazioni straordinarie effettuate sull'immobile di proprietà del SI. oltre interessi dalla Pt_2
scadenza al saldo.
Il sig si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 03/02/2021 Pt_2
contestando quanto allegato dalla ricorrente e chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Si dichiarava sin dall'atto di costituzione in giudizio disposto in via conciliativa al pagamento della somma di €1.849,07.
Le parti contraevano matrimonio il 9 luglio 1994 e dalla loro unione nascevano le figlie e ER1
ER
, rispettivamente il 14 febbraio 1997 e il 12 ottobre 1999, entrambe maggiorenni al momento dell'introduzione del giudizio. ER A seguito della separazione fra i genitori, è rimasta di fatto a vivere con il padre e con ER1
la madre, con pregiudizio per il diritto alla bi-genitorialità ed al rapporto fra le sorelle. Le parti si sono separate con sentenza n.2333/2018, che stabiliva il mantenimento diretto e integrale ER di da parte del padre e, per quanto qui rileva, assegnava alla madre la casa coniugale, di proprietà esclusiva del padre ed imponeva a carico del sig. l'obbligo di corrispondere la somma di €300 Pt_2
mensili a titolo di mantenimento ordinario della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie. ER1
Nella sentenza di separazione sono chiaramente distinte a) le voci di spesa ricomprese nel mantenimento ordinario b) le spese che, pur se di natura straordinaria, non richiedono il previo consenso dell'altro genitore c) le spese di natura straordinaria che richiedono il previo consenso di entrambi i genitori, in conformità con i principi giurisprudenziali consolidati secondo cui tra le spese ordinarie rientrano quelle che hanno carattere prevedibile e frequenza significativa, mentre la categoria delle spese straordinarie comprende quelle tendenzialmente e oggettivamente imprevedibili nell'an e nel quantum (ex pluris, Cass. sent. n. 18869/2014).
In quanto alle spese straordinarie, in via interpretativa, per quanto non espressamente previsto, la nozione di spese straordinarie deve essere circoscritta il più possibile, al fine di ricomprendervi solo quelle che abbiano effettivamente le predette caratteristiche, anche in ragione della necessità di limitare le occasioni di conflitto tra i genitori al momento della decisione sulla loro effettuazione e di non gravare il genitore obbligato di esborsi ulteriori rispetto al mantenimento ordinario (cfr. sul punto anche linee guida condivise concernenti le spese per i figli Tribunale di Monza 7.5.2018).
Deve poi evidenziarsi che la entità della spesa straordinaria deve essere ispirata a criteri di ragionevolezza e di appropriatezza in riferimento al complessivo quadro economico delle parti, che il consenso o dissenso del genitore tenuto al rimborso dovrà essere esercitato nell'esclusivo interesse del figlio e il dissenso adeguatamente motivato, e che il mancato accordo rispetto ad una spesa non incompatibile con le risorse familiari e in armonia con gli interessi del minore, non sarebbe sufficiente a escludere l'obbligo di contribuzione (Cass. sent. n. 19607/ 2011, Cass. sent. n. 16175/2015).
Più in dettaglio nella sentenza di separazione le spese sono ripartite come segue:
a) sono espressamente ricomprese nel mantenimento ordinario le seguenti spese:
- Vitto;
- Abbigliamento;
- mensa scolastica;
- abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
- farmaci da banco;
- contributi alle spese di abitazione;
- cancelleria e materiale didattico per la scuola e successivi al corredo di inizio anno;
b) Sono qualificate spese straordinarie per le quali il genitore che le ha sostenute ha diritto al rimborso nella misura del 50%, pur se le stesse non siano state previamente concordate, da versarsi a fronte della presentazione di giustificativi scritti:
- spese obbligatorie per la scuola pubblica
- ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco),
- esami diagnostici non invasivi,
- trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
- acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
- accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia);
- spese mediche urgenti;
- iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
- libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
- per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
- corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
- partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
- frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
- rette per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi)
c) Tutte le restanti spese straordinarie presuppongono il previo accordo fra i genitori.
Nella sentenza di separazione sono elencate, in via esemplificativa e non esaustiva, alcune spese straordinarie per le quali è prevista la previa concertazione fra i genitori. - esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
- cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
- interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
- farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
- iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto;
- iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
- iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
- iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
- viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
- acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
La ricorrente allegava l'inadempimento del sig. agli obblighi di contribuzione alle spese Pt_2
straordinarie, il rifiuto di concertare le spese straordinarie e il mancato riscontro alle richieste di rimborso.
In quanto all'obbligo di previa concertazione, per giurisprudenza di legittimità In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge divorziato può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi ma non comporta l'irripetibilità delle spese (nella specie, relative all'iscrizione ad un corso sportivo ed all'attività scoutistica) effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia. (Cass. 2427/2016).
L'irripetibilità delle spese deriva invece dalla non rispondenza della spesa sostenuta all'interesse del figlio. La previa concertazione degli oneri costituisce peraltro un utile strumento per attuare una piena collaborazione tra i genitori e per prevenire forme di conflitto più aspre, che potrebbero instaurarsi ove fossero effettuate spese senza tener conto delle possibilità e delle esigenze della controparte, con conseguente necessità di intervento del giudice (v. ad es. Cass. 28 gennaio 2008 n. 1758).
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice (art.337-ter c.c.).
In concreto, la ricorrente richiede la condanna del sig. a contribuire, nella misura del 50%, alle Pt_2
seguenti spese:
- €1.965, ossia €982,50 per ciascun genitore per la frequentazione del corso di danza presso
Associazione sportiva dilettantistica Dance Studio.
- €419,92, ossia € 209,96 per ogni genitore : spese mediche erogate dal SSN. Parte ricorrente ha prodotto ricette del SSN , prescrizioni esami diagnostici e visite di controllo. (Doc. 6);
- €171,47, ossia € 85.73 per ogni genitore : spese per farmaci coperti da prescrizione medica:
(Doc.
6-bis)
- €242,00 ossia € 121 per ciascun genitore per ottenere la certificazione DSA , spesa medica erogata da struttura convenzionata con il SSN e volta al rilascio di un certificato riconosciuto dal SSN in quanto rilasciata da soggetto accreditato.
- €155,00, pari ad € 77.50 per ogni genitore per spese mediche per visite odontoiatriche, effettuate presso strutture private (Doc. 8);
- €14.237,00 ossia € 7.118,50 per ogni genitore per tasse universitarie. frequenta ER1
l'Universit ìà Cattolica del Sacro Cuore , corso di Laurea Economia dei mercati e degli intermediari finanziari volto al conseguimento di un titolo di studio valido anche nell'ambito di tutta la comunità europea (docc. 9 – 11);
- €324,14, ossia € 162,07 per ogni genitore per libri universitari:(doc. 12);
- €634,00, ossia € 317 per ogni genitore per lezioni private in preparazione di n. 2 esami di statistica (doc. 13);
- €3.943,52, ossia € 1.971,76 per ogni genitore quale rimborso dei costi di manutenzione del veicolo acquistato per . La signora allegava di avere diritto al rimborso in ER1 Pt_1
quanto l'acquisto dell'autovettura era stato concordato in costanza di matrimonio, tant'è vero che il sig. ha corrisposto l'acconto per il suo acquisto, pari a €3.600,00 mentre la Pt_2
signora pagava a mezzo finanziamento il residuo prezzo pari a €9.667,75 (doc. 15);. Pt_1
Parte ricorrente afferma che le spese sostenute sono tutte rispondenti all'interesse della figlia e sostenibili in rapporto alle condizioni economiche dei genitori.
In ordine a quest'ultimo punto, allega che il sig. lavorerebbe per l'impresa edile di famiglia, Pt_1 riceverebbe dalla madre €2.000 mensili e non sosterrebbe costi abitativi, in quanto residente presso i propri genitori.
Esaminando partitamente le somme richieste sulla base dei principi sopra esposti:
- E' dovuto il contributo alla frequentazione del corso di danza, quantificato per la quota di spettanza del padre in €982,50 in quanto già frequentato in costanza di matrimonio e rispondente alle condizioni economiche della famiglia. Appare inoltre nell'interesse della figlia mantenere il medesimo ambiente, le medesime relazioni che si possono presumere significative, avendo mantenuto la frequenza al corso sin dal 2011, con gli altri iscritti e con gli insegnanti.
- E' dovuta la somma di €209,96 per le spese mediche erogate dal SSN, in applicazione dei criteri sopra riportati. E' irrilevante ai fini dell'obbligo economico la mancata previa concertazione con il padre, sia pur auspicabile nell'interesse della figlia ad una sana ed effettiva bi-genitorialità, tenuto conto anche dei noti riflessi della conflittualità familiare sullo stato di benessere anche fisico dei figli.
- E' dovuta, per le medesime ragioni, la somma di €85,73 per farmaci coperti da prescrizione medica;
- Sono dovuti €121,00 per la certificazione DSA, in quanto spesa medica per prestazione erogata da struttura convenzionata con il SSN e volta al rilascio di un certificato riconosciuto dal SSN in quanto rilasciata da soggetto accreditato. Nuovamente, sarebbe stato opportuno un coinvolgimento preventivo del padre.
- Sono dovuti €162,07 per i libri universitari (doc.12). Le spese per libri scolastici sono dovute a prescindere dal consenso, in quanto necessarie alla regolare frequenza didattica (cfr.
Protocollo Corte D'appello MI spese straordinarie e Linee guida Tribunale di Monza
2018). Non è invece dovuto un contributo del padre alle spese universitarie.
Il padre esprimeva il proprio dissenso all'iscrizione di presso l'Università Cattolica Sacro ER1
Cuore prima verbalmente e formalizzandolo poi in data 05/07/2016, con relative motivazioni (Cfr. docc.16-17 FA di Parte , dichiarandosi disponibile a contribuire alle spese per la Pt_2
frequentazione del medesimo corso di studi presso un Ateneo pubblico.
In data 15/07/2016 la madre iscriveva egualmente all'Università privata, senza un autentico ER1
confronto con il padre. Infatti, l'iscrizione è avvenuta in anticipo sulla scadenza (10/10/2016, doc.21),
e in un periodo in cui le parti avevano già entrambe conferito mandato ai propri legali per la separazione ed avrebbero potuto quindi agevolmente incaricare i propri difensori di agevolare una soluzione condivisa o di sottoporre questa decisione al tribunale, trattandosi di questione di rilievo per la famiglia.
La madre ha allegato che “tale corso di laurea è l'unico in tutta la Lombardia, posto che consente di ottenere un titolo di studio valido in tutta la comunità europea” (Cfr. pag. 6 memoria integrativa autorizzata . Pt_1
Si rileva che il vantaggio di un titolo direttamente valido in tutta la comunità europea sia invero molto contenuto, in quanto il riconoscimento in Europa dei titoli accademici o professionali conseguiti in
Italia è un diritto per ciascun studente o professionista. Inoltre, la ricorrente non ha chiarito quali fossero le concrete aspirazioni lavorative e residenziali di . ER1
Le motivazioni date dal padre al diniego dell'iscrizione all'Università privata sono nel senso che il corso di studi che interessava avrebbe potuto venire seguito anche presso l'Università Statale ER1
di MI IC (Cfr. docc.18 e 19 FA di Parte da confrontare con docc.9-10 Pt_2
FA di . Parte_3
Le motivazioni date dal padre al diniego dell'iscrizione all'Università privata sono nel senso che il corso di studi che interessava avrebbe potuto venire seguito anche presso l'Università Statale ER1
di MI IC (Cfr. docc.18 e 19).
Ha inoltre affermato che l'Università IC è molto attenta agli studenti con disturbi dell'apprendimento come e questa affermazione non ha trovato congrua contestazione. ER1
La scelta di sostenere spese universitarie elevate rispetto al tenore di vita familiare non appare nell'interesse di in quanto, a fronte di limitati benefici, la mancanza di una mediazione rispetto ER1
ER ai bisogni della figlia e sorella e l'assenza di un “budget” di spesa da decidere per equilibrare le posizioni delle due sorelle ha acuito gli effetti negativi della separazione, in termini di perdita del diritto alla bi-genitorialità e di diritto ad un rapporto significativo con la sorella, come risulta dalle stesse parole di , inviate all'Università Cattolica: ER1
in questo scritto – i cui toni carichi ci si augura possano essere in parte correlati alla finalità ER1
di ottenere la riduzione della retta - parrebbe non percepire né il contributo di €300,00 mensili per le spese ordinarie né il sostegno – di rilevante valore economico - costituito dalla disponibilità della casa familiare nella quale vive con la madre e nemmeno il fatto che le spese straordinarie e ordinarie
ER per siano anch'esse sostenute dal padre, quasi fosse un nucleo familiare di tre componenti.
Del resto, anche negli scritti difensivi della madre non viene allegata la complessiva spesa familiare e non sono confrontate le condizioni economiche delle due sorelle, pur se la ricorrente non ha
ER contestato che frequenti l'Università pubblica, viva dai nonni e non abbia la disponibilità di una automobile.
Le valutazioni, nell'interesse della minore, riguardo alle scelte sulla Educazione comprendono necessariamente, oltre ad aspetti professionali e vocazionali, anche aspetti di maturazione e crescita personale come individuo e nei rapporti familiari.
Il sig. si era rivolto al Servizio di Mediazione Familiare Forense dell'Organismo di Pt_2
Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Monza, che ha fissato il primo incontro per il giorno 12 novembre 2019 ore 10:00, tuttavia la signora non vi ha prestato adesione, senza addurre Pt_1
motivazioni, come da comunicazione prodotta.
In conclusione, per i motivi sopra delineati, non è dovuta dal sig. la somma di €7.118,50 quale Pt_2 quota dell'iscrizione di all'Università Cattolica del Sacro Cuore, corso di Laurea Economia ER1
dei mercati e degli intermediari finanziari. Non è dovuta, inoltre, la somma di €317,00 per lezioni private in preparazione di n. 2 esami di statistica, corso iniziato a gennaio 2018 e terminato a maggio del 2018, in quanto dell'iniziativa il padre ha avuto notizia con la notifica del ricorso ed in quanto non è provato sia stata necessitata da risultati negativi.
Non è dovuta la somma di €77.50 per spese mediche per visite odontoiatriche, effettuate presso strutture private senza previa concertazione (Doc. 8);
In quanto ai richiesti costi per la manutenzione del veicolo, indicati per il sig. in €1.971,76, la Pt_2
ricorrente ne chiede il rimborso allegando che l'acquisto dell'autovettura sia stato concordato in costanza di matrimonio, tant'è vero che il sig ha corrisposto l'acconto per il suo acquisto, pari Pt_2
a €3.600,00, mentre la signora ha pagato il residuo prezzo pari a €9.667,75 (doc. 15). Pt_1
L'acquisto della macchina non può ritenersi previamente concordato, in quanto il padre vi aveva
ER acconsentito ritenendo che ne avrebbero beneficiato entrambe le figlie è di poco più giovane) mentre pacificamente l'autovettura è stata sempre utilizzata unicamente da . ER1
In quanto ai costi per la manutenzione dell'abitazione, nella sentenza di separazione il Tribunale aveva dato atto di avere tenuto conto dei costi per utenze e spese della casa coniugale (di proprietà esclusiva del sig. nella ripartizione degli oneri di mantenimento delle figlie e aveva ritenuto Pt_2
inammissibili le restanti domande relative all'immobile.
La signora in questa sede, in quanto alle spese relative all'immobile a lei assegnato quale Pt_1 genitore collocatario di , chiede il rimborso della spesa condominiale pari a €95,30 finalizzata ER1
alla messa a norma del cancello carraio (con luce lampeggiante) ed all'illuminazione (doc. 18). Il rimborso è dovuto trattandosi di migliorie concordate con i restanti condomini e che – sia pur di valore contenuto – sono destinate ad incrementare il valore e la fruibilità dell'immobile.
Non sono invece dovute le residue spese richieste, trattandosi di manutenzione ordinaria dovuta ad usura /guasto di singoli pezzi degli impianti:
€ 253,00 per sostituire l'elettropompa di riscaldamento (doc. 17).
€ 101,00 per la sostituzione del vaso di espansione della caldaia e della valvola della stessa (Doc 19).
€ 30,00 per il ripristino del rubinetto della caldaia (Doc. 20). In conclusione il sig. è tenuto al pagamento, in favore della signora della somma Pt_2 Pt_1
complessiva di €1.656,56 (pari a €982,50 + €209,96 + €85.73 + € 121,00 + €162,07 + € 95,30), oltre interessi in misura legale dalla messa in mora (28.3.2019, cfr. doc.3 parte ricorrente).
Inoltre, la somma ritenuta dovuta con la presente sentenza è molto vicina a quella offerta da parte resistente sin dalla sua costituzione (€1.849,07), non accettata dalla ricorrente.
E' pertanto applicabile l'art.91, primo comma, c.p.c. che prevede che il giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c., vale a dire la possibilità di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Considerato quanto sopra, dispone che la signora ½ delle spese sostenute da parte Parte_4
convenuta nelle fasi istruttoria e decisoria, compensate le residue.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando ogni altra istanza disattesa o assorbita,
1) Condanna il signor al pagamento in favore della signora della somma di Pt_2 Pt_1
€1.656,56, oltre a interessi nella misura legale dal 28.3.2019.
2) Condanna la signora alla rifusione di ½ delle spese processuali sostenute dal sig. Pt_1 Pt_2
per le fasi istruttoria e decisionale, che vengono liquidate in misura già ridotta nella somma di
€1.690,50 (pari a ½ di €3.381) , oltre a spese generali nella misura del 15% e oltre ad IVA e CPA se dovute.
Monza, 11 aprile 2025
Il Giudice
Caterina Caniato