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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice, Dr.ssa Tiziana Macrì, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N.R.G. 1163/2009 avente ad oggetto: appello avverso sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Pizzo n. 234/2008
TRA
con sede in Roma via Ombrone 2, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Luppino, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO - contumace
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' come Parte_1
legalmente rappresentata, proponeva appello avverso la predetta sentenza con cui il
Giudice di Pace di Pizzo, in accoglimento della domanda di parte attrice, aveva condannato l'odierna appellante al pagamento della somma di euro 1,00, per aver dovuto sostenere oneri aggiuntivi al momento del pagamento della Controparte_1
fattura di energia elettrica;
al pagamento della somma di euro 50,00 a titolo di risarcimento danni per la violazione del principio della buona fede contrattuale;
al pagamento delle spese di lite.
L'appellante, in via preliminare, rilevava che la causa era stata decisa secondo diritto e non secondo equità, da qui l'appellabilità della sentenza.
Nel merito sosteneva, in primo luogo, l'insussistenza del diritto invocato, poiché la presunta inottemperanza alla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, da cui deriverebbe il danno, non avrebbe alcun effetto sui rapporti contrattuali di diritto privato tra utente e società fornitrice, essendo le delibere dell'Autorità atti amministrativi che non incidono sui contratti stipulati tra esercente ed utente, non dotate di forza ricettiva, ma che esprimerebbero solo un canone di comportamento cui il gestore dovrebbe uniformarsi.
In via subordinata, sosteneva che il potere dell'Autorità non si estenderebbe alla materia del presente giudizio, poiché sarebbe limitato all'ambito della produzione e dell'erogazione del servizio, che nulla avrebbe a che vedere con le modalità di pagamento.
Ancora, che la prescrizione contenuta nella delibera dell'Autorità sarebbe di incerta interpretazione;
che non vi sarebbe stata alcuna violazione delle prescrizioni dell'AEEG; che per la provincia di Vibo Valentia l'appellante avrebbe stipulato diverse convenzioni bancarie per il pagamento senza commissioni delle fatture;
che non esisterebbe e non sarebbe provato il danno patrimoniale;
che non esisterebbe e non sarebbe provato il disagio delle lunghe file agli sportelli per il pagamento delle bollette.
Concludeva dunque per l'accoglimento dell'appello proposto con conseguente riforma della sentenza in epigrafe indicata.
Si costituiva l'appellato, contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ed in via subordinata la sua infondatezza.
Sospeso il procedimento in data 27.5.2010, successivamente ritualmente riassunto e notificato, all'esito della trattazione, non essendosi costituito in riassunzione l'appellato, previa precisazione delle conclusioni della sola parte appellante, veniva assegnato a sentenza con termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, va dichiarata la contumacia dell'appellato ai sensi dell'art. 303 comma
4 c.p.c., poiché questi, sebbene evocato in riassunzione, non è comparso all'udienza fissata.
Ancora, preliminarmente, deve evidenziarsi che la pronuncia impugnata, sebbene di valore inferiore ad euro 1.100,00, è stata emessa ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c. secondo diritto e non secondo equità, sicché il presente gravame è ammissibile ai sensi dell'art. 339 c.p.c.
L'atto di appello spiegato è fondato e deve trovare accoglimento.
In particolare, la domanda viene decisa nel merito, in applicazione del principio della ragione più liquida, invertendo l'ordine logico di trattazione delle questioni, altresì per soddisfare esigenze di economia processuale.
La questione oggetto della controversia è l'impatto sui singoli contratti di somministrazione del contenuto della deliberazione della AEEG, autorità di settore, n.
200/1999. Nel dettaglio, la determinazione impone agli operatori economici di mettere a disposizione degli utenti modalità di pagamento delle bollette emesse per la fornitura di energia che non comportino oneri economici, imponendo altresì di fornire ogni informazione al riguardo.
L'interpretazione data dagli utenti è stata nel senso di ritenere che la mancata indicazione della informazione richiamata dalla deliberazione di settore, integrasse un inadempimento della società Pt_1
Tuttavia, deve darsi seguito alla condivisibile interpretazione della questione resa dalla
Corte di Cassazione, a tenore della quale “Come questa Corte ha già avuto ripetutamente modo in casi analoghi di affermare, il potere normativo secondario (o, secondo una possibile qualificazione alternativa, di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso l'integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 37 dello stesso art. 2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell'art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall'Autorità a tutela dell'interesse dell'utente o consumatore, restando, invece, esclusa – salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta - non la consenta – la deroga a norma di legge di contenuto imperativo e la deroga a norma di legge dispositive a sfavore dell'utente e consumatore”.
Da ciò deriva che il contenuto della deliberazione non ha il rango di disposizione che, ai sensi dell'art. 1339 c.c., diviene parte integrante del contratto con l'utenza. Ne consegue che nessun inadempimento è addebitabile alla società odierna appellante, dovendosi ritenere infondata la domanda di risarcimento danni a suo tempo spiegata dall'odierno appellato, poiché fondata sulla pretesa applicazione di una clausola che, invero, non ha capacità di integrare i contratti già esistenti ai sensi dell'art. 1339 c.c.
(cfr. Cass. n. 10730/2012; n. 27500/2011; n. 27474/2011).
Conclusivamente, avendo il giudice di primo grado fatto erronea applicazione della norma della deliberazione, ritenendola un elemento integrativo del contratto singolo, ed avendo in conseguenza riconosciuto in capo alle parti private il diritto al risarcimento, la sentenza oggetto di gravame deve essere riformata nel senso di dichiarare che all'utente non spetta alcun diritto al risarcimento invocato.
La particolarità della questione – a lungo controversa – rende equa la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) Accoglie l'appello spiegato da e, per l'effetto, in Parte_1
riforma totale della sentenza impugnata, rigetta le domande spiegate in primo grado dalla odierna parte appellata, poiché infondate per le ragioni esposte in parte motiva;
3) Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Vibo Valentia, 3.3.2025
Il Giudice
Dr.ssa Tiziana Macrì
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice, Dr.ssa Tiziana Macrì, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N.R.G. 1163/2009 avente ad oggetto: appello avverso sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Pizzo n. 234/2008
TRA
con sede in Roma via Ombrone 2, in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Luppino, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO - contumace
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' come Parte_1
legalmente rappresentata, proponeva appello avverso la predetta sentenza con cui il
Giudice di Pace di Pizzo, in accoglimento della domanda di parte attrice, aveva condannato l'odierna appellante al pagamento della somma di euro 1,00, per aver dovuto sostenere oneri aggiuntivi al momento del pagamento della Controparte_1
fattura di energia elettrica;
al pagamento della somma di euro 50,00 a titolo di risarcimento danni per la violazione del principio della buona fede contrattuale;
al pagamento delle spese di lite.
L'appellante, in via preliminare, rilevava che la causa era stata decisa secondo diritto e non secondo equità, da qui l'appellabilità della sentenza.
Nel merito sosteneva, in primo luogo, l'insussistenza del diritto invocato, poiché la presunta inottemperanza alla delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, da cui deriverebbe il danno, non avrebbe alcun effetto sui rapporti contrattuali di diritto privato tra utente e società fornitrice, essendo le delibere dell'Autorità atti amministrativi che non incidono sui contratti stipulati tra esercente ed utente, non dotate di forza ricettiva, ma che esprimerebbero solo un canone di comportamento cui il gestore dovrebbe uniformarsi.
In via subordinata, sosteneva che il potere dell'Autorità non si estenderebbe alla materia del presente giudizio, poiché sarebbe limitato all'ambito della produzione e dell'erogazione del servizio, che nulla avrebbe a che vedere con le modalità di pagamento.
Ancora, che la prescrizione contenuta nella delibera dell'Autorità sarebbe di incerta interpretazione;
che non vi sarebbe stata alcuna violazione delle prescrizioni dell'AEEG; che per la provincia di Vibo Valentia l'appellante avrebbe stipulato diverse convenzioni bancarie per il pagamento senza commissioni delle fatture;
che non esisterebbe e non sarebbe provato il danno patrimoniale;
che non esisterebbe e non sarebbe provato il disagio delle lunghe file agli sportelli per il pagamento delle bollette.
Concludeva dunque per l'accoglimento dell'appello proposto con conseguente riforma della sentenza in epigrafe indicata.
Si costituiva l'appellato, contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ed in via subordinata la sua infondatezza.
Sospeso il procedimento in data 27.5.2010, successivamente ritualmente riassunto e notificato, all'esito della trattazione, non essendosi costituito in riassunzione l'appellato, previa precisazione delle conclusioni della sola parte appellante, veniva assegnato a sentenza con termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, va dichiarata la contumacia dell'appellato ai sensi dell'art. 303 comma
4 c.p.c., poiché questi, sebbene evocato in riassunzione, non è comparso all'udienza fissata.
Ancora, preliminarmente, deve evidenziarsi che la pronuncia impugnata, sebbene di valore inferiore ad euro 1.100,00, è stata emessa ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c. secondo diritto e non secondo equità, sicché il presente gravame è ammissibile ai sensi dell'art. 339 c.p.c.
L'atto di appello spiegato è fondato e deve trovare accoglimento.
In particolare, la domanda viene decisa nel merito, in applicazione del principio della ragione più liquida, invertendo l'ordine logico di trattazione delle questioni, altresì per soddisfare esigenze di economia processuale.
La questione oggetto della controversia è l'impatto sui singoli contratti di somministrazione del contenuto della deliberazione della AEEG, autorità di settore, n.
200/1999. Nel dettaglio, la determinazione impone agli operatori economici di mettere a disposizione degli utenti modalità di pagamento delle bollette emesse per la fornitura di energia che non comportino oneri economici, imponendo altresì di fornire ogni informazione al riguardo.
L'interpretazione data dagli utenti è stata nel senso di ritenere che la mancata indicazione della informazione richiamata dalla deliberazione di settore, integrasse un inadempimento della società Pt_1
Tuttavia, deve darsi seguito alla condivisibile interpretazione della questione resa dalla
Corte di Cassazione, a tenore della quale “Come questa Corte ha già avuto ripetutamente modo in casi analoghi di affermare, il potere normativo secondario (o, secondo una possibile qualificazione alternativa, di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. h), si può concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso l'integrazione del regolamento di servizio, di cui al comma 37 dello stesso art. 2, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell'art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall'Autorità a tutela dell'interesse dell'utente o consumatore, restando, invece, esclusa – salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta - non la consenta – la deroga a norma di legge di contenuto imperativo e la deroga a norma di legge dispositive a sfavore dell'utente e consumatore”.
Da ciò deriva che il contenuto della deliberazione non ha il rango di disposizione che, ai sensi dell'art. 1339 c.c., diviene parte integrante del contratto con l'utenza. Ne consegue che nessun inadempimento è addebitabile alla società odierna appellante, dovendosi ritenere infondata la domanda di risarcimento danni a suo tempo spiegata dall'odierno appellato, poiché fondata sulla pretesa applicazione di una clausola che, invero, non ha capacità di integrare i contratti già esistenti ai sensi dell'art. 1339 c.c.
(cfr. Cass. n. 10730/2012; n. 27500/2011; n. 27474/2011).
Conclusivamente, avendo il giudice di primo grado fatto erronea applicazione della norma della deliberazione, ritenendola un elemento integrativo del contratto singolo, ed avendo in conseguenza riconosciuto in capo alle parti private il diritto al risarcimento, la sentenza oggetto di gravame deve essere riformata nel senso di dichiarare che all'utente non spetta alcun diritto al risarcimento invocato.
La particolarità della questione – a lungo controversa – rende equa la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) Accoglie l'appello spiegato da e, per l'effetto, in Parte_1
riforma totale della sentenza impugnata, rigetta le domande spiegate in primo grado dalla odierna parte appellata, poiché infondate per le ragioni esposte in parte motiva;
3) Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Vibo Valentia, 3.3.2025
Il Giudice
Dr.ssa Tiziana Macrì