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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/08/2025, n. 6427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6427 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
fN. R.G. 34955/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34955/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASTORI SIMONE , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA PODGORA, 13 20122 MILANO presso il difensore avv. PASTORI SIMONE
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MILIONE DANIELE e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. DROGO EMANUELE ( ) VIA MEDICI DA SEREGNO, 14 20831 C.F._1 SEREGNO , elettivamente domiciliata in VIA MEDICI DA SEREGNO, 14 20831 SEREGNO presso il difensore avv. MILIONE DANIELE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte_1 ha concluso come da note scritte depositate in data 24/01/2025
Controparte_1 ha concluso come da foglio di pc depositato in data 24/01/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo N 11587/2021 Controparte_1 del 20/05/2021 Rg 19578/2021 ingiungente a il pagamento della somma di euro Parte_1
15.915.17, oltre interessi e spese di procedura monitoria per il mancato pagamento di n 3 fatture emesse nel corso dell'anno 2020 per la fornitura di schede inverter e relativa progettazione
Il decreto ingiuntivo veniva notificato a in data 24/06/2021 Parte_1 proponeva tempestivamente opposizione chiedendo la dichiarazione di inefficacia del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto ed ,in via riconvenzionale, considerato l'inadempimento, la restituzione pagina 1 di 7 delle somme corrisposte dell'importo di euro 23.767,43 o la risoluzione contrattuale con il risarcimento del danno di Euro 23.367,09
Deduceva parte opponente che a seguito della cessazione di rapporto con il precedente fornitore, si rivolgeva a per la fornitura di sistema di stordimento complesso e forniva a Controparte_1 quest'ultima tutti i documenti necessari , ricevuti dal precedente fornitore .
Deduceva che lo studio di fattibilità del 15/4/2019 prevedeva , in un primo momento,la produzione di sei schede del costo di euro 665,00 ciascuna oltre ad euro 400,00 per attrezzature a perdere.
Deduceva che dopo la consegna delle 6 schede , in data 9/12/19 , deduceva di aver Controparte_1 messo in sicurezza la scheda inverter , fornita dal precedente fornitore e di avere eliminato le sue criticità funzionali.
Deduceva che delle 6 schede fornite ,quasi tutte si guastavano o in CT o presso i clienti di Parte_2 che nell'estate 2020 veniva organizzato un incontro presso CT a cui partecipava un
[...] consulente elettronico di CT il quale proponeva , con ulteriori spese, sostanziali modifiche al progetto ,rendendo,di fatto, inutile quanto eseguito , fino a quel momento.
Deduceva che accettava le ulteriori spese ,che CT provvedeva a realizzare e a consegnare le Pt_1 nuove schede, ma che anche queste si guastavano in sede di prova
Deduceva che a seguito di richiesta da parte dell'opponente di tutti gli elementi progettuali della nuova scheda inverter , per comprendere ove potesse essere il problema , CT forniva solo una parte della documentazione richiesta e richiedeva ,per la consegna di tutta la documentazione ,il pagamento di tutto il dovuto
Deduceva che fronte del negato pagamento per mancata fornitura a regola d'arte , il rapporto tra le parti cessava
Deduceva che il mancato funzionamento delle schede aveva causato gravi danni a la quale Parte_1 era stata costretta a rivolgersi ad altro fornitore sia per i danni ai clienti finali
Deduceva l'inadempimento di CT dal momento che le schede fornite o non funzionavano in sede di prova o si bruciavano immediatamente dopo l'installazione sul quadro elettrico cosicchè era Pt_1 stata obbligata a sostituire i quadri elettrici presso diversi clienti e a perdere gli stessi per mancata risoluzione del problema
Deduceva che , in particolare , nel caso del proprio cliente FF SR , era stata costretta a Pt_1 rimborsare a quest'ultima l'importo di euro 23.367,43 , chiesti, ora, in via riconvenzionale.
Si costituiva in causa la quale chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto e il rigetto delle domande riconvenzionali.
Deduceva parte opposta che , dopo aver pagato le sue prestazioni effettuate nel corso dell'anno 2019, dopo l'accettazione del preventivo , per nuova attività ,di cui al doc 5 , provvedeva ad Pt_1
pagina 2 di 7 ordinare altre 5 schede inverter, ma senza più corrispondere alcunchè ,a fronte della loro consegna.
Deduceva parte opposta l'irrilevanza del rapporto intercorso inter partes nell'anno 2019, vertendo la procedura monitoria su fatture impagate relative ad un nuovo rapporto inter partes del 2020 e al preventivo accettato del 30/7/2020
Deduceva che, dalle comunicazioni intercorse tra le parti al momento dell'inizio dei rapporti tra e CT, era già chiaro ad entrambe che le schede progettate dal primo fornitore presentavano Pt_1 criticità e non garantivano stabilità al progetto cosicchè tutte le problematiche insorte nel corso Cont dell'anno 2019 e riferite ai clienti finali di non potevano ricadere su anche in Pt_1 considerazione che l'attività di quest'ultima risultava integralmente pagata e non oggetto di procedura monitoria;
rilevava altresì che l'attività di CT doveva essere regolata secondo il contratto di appalto con gg 60 per la denuncia dei vizi e di anni 2 per l'azione giudiziale, con la conseguenza che ogni richiesta di ripetizione delle somme doveva ritenersi tardiva , somme quantificate , peraltro , in modo errato
Deduceva che anche la richiesta riconvenzionale relativa alle restituzione delle somme al cliente
FF SR non poteva imputarsi a CT in quanto riferibili a schede non funzionanti fornite dal precedente fornitore
Deduceva la sproporzione tra il costo dell'attività di CT e le richieste formulate in via riconvenzionale.
Deduceva la legittimità delle pretese economiche di CT e che i vizi delle schede lamentati da non risultavano provati , ma che CT aveva progettato un nuovo sistema e fornito schede Pt_1 stabili e funzionanti tanto che dopo la fornitura delle prime due schede , ne ordinava altre Pt_1 cinque
All'udienza del 15/6/2022 il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini istruttori ex art 183 cpc
All'udienza del 27/10/2022 il Giudice ammetteva le prove orali richieste dalle parti nei li iti della propria ordinanza
All'udienza del 23/1/2023 venivano escussi i testi. Il Procuratore di precisava che la domanda Pt_1 riconvenzionale all'esito delle prove era da ricondursi alla sola richiesta di euro 23.367,00 e insisteva nella richiesta di CTU
Con ordinanza del 14/3/2023 il Gop ammetteva la CTU tecnica e formulava il quesito
All'udienza del 3 /7/2023 il CTU nominato prestava il giuramento di rito e il Gop rinviava per esame della CTU
All'udienza del 25/3/2024 il Gop su richiesta di parte opposta il Gop rinviava per chiarimenti al CTU
All'udienza del 10/6/2024, resi da parte del CTU i richiesti chiarimenti, le parti chiedevano fissarsi pagina 3 di 7 udienza di pc
Con ordinanza del 4/2/2025 a seguito di udienza di pc celebrata mediante trattazione scritta il Gop tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art 190 cpc
*************************
attrice sostanziale, ha svolto con rito monitoria una azione contrattuale di Controparte_1 adempimento contro deducendo di essere creditrice della somma di euro 15.915,17 per il Parte_1 mancato pagamento ,di n. 3 fatture emesse nel corso del 2020 a seguito di contratto d'appalto avente ad oggetto la progettazione e la fornitura di schede elettroniche
Parte opponente si è difesa eccependo l' inadempimento di CT , chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e in via riconvenzionale la restituzione di quanto già versato a CT e il risarcimento dell'importo di euro 23.367,09 come da nota di accredito emessa al cliente
[...]
risulta il rapporto contrattuale intervenuto tra le parti che appare da qualificarsi nell'ambito CP_2 del contratto di appalto , L'oggetto del contratto riguardava un sistema di inverter di stordimento degli animali prima del processo di macellazione
Non si conviene con la tesi di parte opposta che siano intercorsi tra le parti più contratti relativi alla fornitura di singole schede.Dalla corrispondenza tra le parti, l'incarico a CT, conferito a seguito di rinuncia alla realizzazione del progetto da parte della ditta , doveva qualificarsi non solo per la Pt_3 fornitura di schede ma anche come implementazione di un sistema in uso a al fine di Pt_1
“ristrutturare la comunicazione tra plc e scheda ottimizzandone la modalità di gestione “Ciò emerge dalla comunicazione di CT del 9/12/2019 la quale asseriva di sapere come e dove interagire sul programma plc al fine di raggiungere il predetto scopo (Doc 3)
CT , però non riusciva in tale intento , le sei schede fornite (indicate come progetto V2) si guastavano in sede di prova . A fronte dell'eccezione di inadempimento di , CT non ha Pt_1 offerto alcuna prova del suo corretto adempimento ed era suo onere
La circostanza dell'inesatto adempimento è stata confermata dal teste di CT , il quale , a Tes_1 prova contraria, asseriva le criticità emerse della schede fornite e la necessità di interventi da parte di
CT- La testimonianza resa a prova contraria contrastava con la precedente affermazione ,resa a prova diretta, che le schede consegnate funzionassero cosichè tale asserzione non appare attendibile .Lo stesso teste confermava, altresì ,la mancanza di collaudo ,in contraddittorio, di tutte le schede fornite ( quest'ultima circostanza ,anche , confermata dal teste Tes_2
Si ritiene che fosse per il mancato integrale funzionamento delle schede che CT effettuava l'offerta
,di cui al suo preventivo del 30/7/2020 , avente ad oggetto il progetto Storditore V3.(doc 5) e che l'avesse accettata, avendo necessità di risolvere definitivamente le criticità della procedura Pt_1 di stordimento per ogni animale trattato dalla propria clientela.
pagina 4 di 7 Nonostante la fornitura delle nuove schede avvenuta nel novembre 2020 , allegava la Pt_1 persistenza delle problematiche delle schede e non effettuava i pagamenti della nuova fornitura
Le doglianze di sono risultate , in gran parte , fondate . Pt_1
La CTU ha evidenziato che le schede fornite da CT erano risultate performanti solo per gli animali di piccola taglia e di tutte le schede fornite , aveva potuto utilizzarle, correttamente, solo nella Pt_1 misura del 10%. La CTU confermava altresì l'inadempimento di CT rispetto all'attività commissionata e oggetto delle fatture n. 85-150-160-185/2019 per l'importo di euro 22.786,00 oltre iva che , però ,risultavano pagate
A questo punto occorre considerare se ,nel caso di specie, il pagamento delle fatture abbia comunque comportato accettazione senza riserva dell'attività fino a quel momento eseguita e se sia intervenuto un adempimento parziale che possa impedire o meno la richiesta di risoluzione contrattuale.
Verificare se il contratto fosse risolvibile o meno risulta rilevante . Sul punto occorre precisare che benchè abbia richiesto , solo in via alternativa ,la risoluzione del contratto , l'eccezione di Pt_1 inadempimento e la richiesta di restituzione delle somme pagate e la stessa richiesta di risarcimento del danno (sebbene in alternativa) non può che raffigurare , in ogni caso, una domanda implicita di risoluzione contrattuale
L'art 1665 cc indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente;
in particolare al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera e come fatto concludente la ricezione senza riserve anche se non si sia proceduto alla verifica/collaudo .In sostanza l'accettazione , diversamente dalla semplice consegna dell'opera , esige che il committente , anche per fatti concludenti esprima il gradimento dell'opera ed esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per vizi difformità dell'opera e il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (cass civ n. 19019/2017)
Nel caso di specie non sussiste prova che abbia “gradito” le schede fornite da CT ,anzi la Pt_1 circostanza che abbia accettato un'ulteriore spesa per eliminare le criticità che ancora presentavano le schede ricevute , dimostra che queste non erano ,certo, performanti. Però, il pagamento dell'importo di euro 22.786,00 oltre iva depone a favore del fatto che , in qualche modo, un'accettazione debba essere avvenuta con dimostrazione di ulteriore fiducia nell'attività di CT.
La consegna delle schede di cui alle successive fatture poi contestate ,invece, non ha affatto comportato accettazione dell'ulteriore opera da parte di in quanto l'attività di CT , neppure Pt_1 susseguentemente ,ha risolto le problematiche delle schede inducendo a reiterate Pt_1 contestazioni e ad omettere il pagamento del prezzo.
Il contratto d'appalto nel suo complesso non ha trovato esatta esecuzione e secondo quanto riportato anche dalla CTU, l'inesatto adempimento deve ritenersi grave in modo tale da giustificare la pagina 5 di 7 risoluzione contrattuale .Il Consulente d'ufficio ha infatti verificato che le schede fornite da CT erano performanti solo per lo stordimento dei piccoli animali , ma che nel caso degli animali di grossa taglia le stesse non funzionavano e si bruciavano. Tale circostanza era stata confermata anche in sede testimoniale dal teste che comprovava la bruciatura delle schede presso i clienti tra cui il Tes_2 cliente FF
Ciò detto, si deve ritenere che l'accettazione da parte di dell'adempimento parziale delle Pt_1 schede V2, che avrebbe potuto rifiutare, non gli precludeva di chiedere la risoluzione dell'intero contratto per inadempimento ,con riduzione del prezzo pattuito tenuto conto del valore dell'opera non eseguita e non gli precludeva neppure la richiesta risarcitoria (Trib Verona sent n. 2989/2016 Cass civ
Ordinanza n. 2223/2022) in relazione ai danni subiti dall'inadempimento dell'intero contratto.
Tutto ciò premesso il contratto inter partes deve ritenersi risolto , ma le somme pagate a CT non potranno essere ripetute per “accettazione parziale ” delle schede V2 , salvo , invece , il risarcimento del danno .
Il decreto ingiuntivo dovrà essere dichiarato inefficace e revocato
Quanto alla richiesta risarcitoria , si disattendono le eccezioni di tardività in quanto il contratto di appalto è stato in esecuzione quantomeno fino alla consegna delle schede V3 .
Parte opponente , ha dimostrato , attraverso l'offerta prova orale (teste ,che il cliente FF Tes_3 ha risolto il contratto intercorso con a causa del non corretto funzionamento della fornitura Pt_1 di CT , subendo i conseguenti danni;
tali danni emergono nella loro quantificazione dalla nota di accredito redatta a favore del cliente FF (doc 23 di parte opponente) , per l'importo di euro
23.367,09, perdita ,che dovrà essere risarcita .
Tutto ciò premesso l'opposizione si intende accolta , il Decreto ingiuntivo opposto dovrà essere dichiarato inefficace e andrà revocato e CT dovrà risarcire dell'importo di euro 23.367,09 Pt_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo
Le spese di lite saranno a carico della parte soccombente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
L'inefficacia del DI n. 11587/2021 Rg 19578/2021 del Tribunale di Milano non già dichiarato provvisoriamente esecutivo e lo revoca
Condanna in persona del leg rapp pro tempore a pagare a per i Controparte_1 Parte_1 motivi di cui in premessa
-la somma di euro 23.367,09 oltre interessi legali dalla domanda al saldo
-le spese di lite liquidate in euro 6500 omnia oltre Cpa 4% e iva di legge se dovuta pagina 6 di 7 Pone definitivamente a carico di
Milano, 5 agosto 2025
le spese della CTU Controparte_1
Il Gop
Giovannina Riccardi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovannina Riccardi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34955/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASTORI SIMONE , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIA PODGORA, 13 20122 MILANO presso il difensore avv. PASTORI SIMONE
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MILIONE DANIELE e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. DROGO EMANUELE ( ) VIA MEDICI DA SEREGNO, 14 20831 C.F._1 SEREGNO , elettivamente domiciliata in VIA MEDICI DA SEREGNO, 14 20831 SEREGNO presso il difensore avv. MILIONE DANIELE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte_1 ha concluso come da note scritte depositate in data 24/01/2025
Controparte_1 ha concluso come da foglio di pc depositato in data 24/01/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo N 11587/2021 Controparte_1 del 20/05/2021 Rg 19578/2021 ingiungente a il pagamento della somma di euro Parte_1
15.915.17, oltre interessi e spese di procedura monitoria per il mancato pagamento di n 3 fatture emesse nel corso dell'anno 2020 per la fornitura di schede inverter e relativa progettazione
Il decreto ingiuntivo veniva notificato a in data 24/06/2021 Parte_1 proponeva tempestivamente opposizione chiedendo la dichiarazione di inefficacia del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto ed ,in via riconvenzionale, considerato l'inadempimento, la restituzione pagina 1 di 7 delle somme corrisposte dell'importo di euro 23.767,43 o la risoluzione contrattuale con il risarcimento del danno di Euro 23.367,09
Deduceva parte opponente che a seguito della cessazione di rapporto con il precedente fornitore, si rivolgeva a per la fornitura di sistema di stordimento complesso e forniva a Controparte_1 quest'ultima tutti i documenti necessari , ricevuti dal precedente fornitore .
Deduceva che lo studio di fattibilità del 15/4/2019 prevedeva , in un primo momento,la produzione di sei schede del costo di euro 665,00 ciascuna oltre ad euro 400,00 per attrezzature a perdere.
Deduceva che dopo la consegna delle 6 schede , in data 9/12/19 , deduceva di aver Controparte_1 messo in sicurezza la scheda inverter , fornita dal precedente fornitore e di avere eliminato le sue criticità funzionali.
Deduceva che delle 6 schede fornite ,quasi tutte si guastavano o in CT o presso i clienti di Parte_2 che nell'estate 2020 veniva organizzato un incontro presso CT a cui partecipava un
[...] consulente elettronico di CT il quale proponeva , con ulteriori spese, sostanziali modifiche al progetto ,rendendo,di fatto, inutile quanto eseguito , fino a quel momento.
Deduceva che accettava le ulteriori spese ,che CT provvedeva a realizzare e a consegnare le Pt_1 nuove schede, ma che anche queste si guastavano in sede di prova
Deduceva che a seguito di richiesta da parte dell'opponente di tutti gli elementi progettuali della nuova scheda inverter , per comprendere ove potesse essere il problema , CT forniva solo una parte della documentazione richiesta e richiedeva ,per la consegna di tutta la documentazione ,il pagamento di tutto il dovuto
Deduceva che fronte del negato pagamento per mancata fornitura a regola d'arte , il rapporto tra le parti cessava
Deduceva che il mancato funzionamento delle schede aveva causato gravi danni a la quale Parte_1 era stata costretta a rivolgersi ad altro fornitore sia per i danni ai clienti finali
Deduceva l'inadempimento di CT dal momento che le schede fornite o non funzionavano in sede di prova o si bruciavano immediatamente dopo l'installazione sul quadro elettrico cosicchè era Pt_1 stata obbligata a sostituire i quadri elettrici presso diversi clienti e a perdere gli stessi per mancata risoluzione del problema
Deduceva che , in particolare , nel caso del proprio cliente FF SR , era stata costretta a Pt_1 rimborsare a quest'ultima l'importo di euro 23.367,43 , chiesti, ora, in via riconvenzionale.
Si costituiva in causa la quale chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto e il rigetto delle domande riconvenzionali.
Deduceva parte opposta che , dopo aver pagato le sue prestazioni effettuate nel corso dell'anno 2019, dopo l'accettazione del preventivo , per nuova attività ,di cui al doc 5 , provvedeva ad Pt_1
pagina 2 di 7 ordinare altre 5 schede inverter, ma senza più corrispondere alcunchè ,a fronte della loro consegna.
Deduceva parte opposta l'irrilevanza del rapporto intercorso inter partes nell'anno 2019, vertendo la procedura monitoria su fatture impagate relative ad un nuovo rapporto inter partes del 2020 e al preventivo accettato del 30/7/2020
Deduceva che, dalle comunicazioni intercorse tra le parti al momento dell'inizio dei rapporti tra e CT, era già chiaro ad entrambe che le schede progettate dal primo fornitore presentavano Pt_1 criticità e non garantivano stabilità al progetto cosicchè tutte le problematiche insorte nel corso Cont dell'anno 2019 e riferite ai clienti finali di non potevano ricadere su anche in Pt_1 considerazione che l'attività di quest'ultima risultava integralmente pagata e non oggetto di procedura monitoria;
rilevava altresì che l'attività di CT doveva essere regolata secondo il contratto di appalto con gg 60 per la denuncia dei vizi e di anni 2 per l'azione giudiziale, con la conseguenza che ogni richiesta di ripetizione delle somme doveva ritenersi tardiva , somme quantificate , peraltro , in modo errato
Deduceva che anche la richiesta riconvenzionale relativa alle restituzione delle somme al cliente
FF SR non poteva imputarsi a CT in quanto riferibili a schede non funzionanti fornite dal precedente fornitore
Deduceva la sproporzione tra il costo dell'attività di CT e le richieste formulate in via riconvenzionale.
Deduceva la legittimità delle pretese economiche di CT e che i vizi delle schede lamentati da non risultavano provati , ma che CT aveva progettato un nuovo sistema e fornito schede Pt_1 stabili e funzionanti tanto che dopo la fornitura delle prime due schede , ne ordinava altre Pt_1 cinque
All'udienza del 15/6/2022 il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini istruttori ex art 183 cpc
All'udienza del 27/10/2022 il Giudice ammetteva le prove orali richieste dalle parti nei li iti della propria ordinanza
All'udienza del 23/1/2023 venivano escussi i testi. Il Procuratore di precisava che la domanda Pt_1 riconvenzionale all'esito delle prove era da ricondursi alla sola richiesta di euro 23.367,00 e insisteva nella richiesta di CTU
Con ordinanza del 14/3/2023 il Gop ammetteva la CTU tecnica e formulava il quesito
All'udienza del 3 /7/2023 il CTU nominato prestava il giuramento di rito e il Gop rinviava per esame della CTU
All'udienza del 25/3/2024 il Gop su richiesta di parte opposta il Gop rinviava per chiarimenti al CTU
All'udienza del 10/6/2024, resi da parte del CTU i richiesti chiarimenti, le parti chiedevano fissarsi pagina 3 di 7 udienza di pc
Con ordinanza del 4/2/2025 a seguito di udienza di pc celebrata mediante trattazione scritta il Gop tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art 190 cpc
*************************
attrice sostanziale, ha svolto con rito monitoria una azione contrattuale di Controparte_1 adempimento contro deducendo di essere creditrice della somma di euro 15.915,17 per il Parte_1 mancato pagamento ,di n. 3 fatture emesse nel corso del 2020 a seguito di contratto d'appalto avente ad oggetto la progettazione e la fornitura di schede elettroniche
Parte opponente si è difesa eccependo l' inadempimento di CT , chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e in via riconvenzionale la restituzione di quanto già versato a CT e il risarcimento dell'importo di euro 23.367,09 come da nota di accredito emessa al cliente
[...]
risulta il rapporto contrattuale intervenuto tra le parti che appare da qualificarsi nell'ambito CP_2 del contratto di appalto , L'oggetto del contratto riguardava un sistema di inverter di stordimento degli animali prima del processo di macellazione
Non si conviene con la tesi di parte opposta che siano intercorsi tra le parti più contratti relativi alla fornitura di singole schede.Dalla corrispondenza tra le parti, l'incarico a CT, conferito a seguito di rinuncia alla realizzazione del progetto da parte della ditta , doveva qualificarsi non solo per la Pt_3 fornitura di schede ma anche come implementazione di un sistema in uso a al fine di Pt_1
“ristrutturare la comunicazione tra plc e scheda ottimizzandone la modalità di gestione “Ciò emerge dalla comunicazione di CT del 9/12/2019 la quale asseriva di sapere come e dove interagire sul programma plc al fine di raggiungere il predetto scopo (Doc 3)
CT , però non riusciva in tale intento , le sei schede fornite (indicate come progetto V2) si guastavano in sede di prova . A fronte dell'eccezione di inadempimento di , CT non ha Pt_1 offerto alcuna prova del suo corretto adempimento ed era suo onere
La circostanza dell'inesatto adempimento è stata confermata dal teste di CT , il quale , a Tes_1 prova contraria, asseriva le criticità emerse della schede fornite e la necessità di interventi da parte di
CT- La testimonianza resa a prova contraria contrastava con la precedente affermazione ,resa a prova diretta, che le schede consegnate funzionassero cosichè tale asserzione non appare attendibile .Lo stesso teste confermava, altresì ,la mancanza di collaudo ,in contraddittorio, di tutte le schede fornite ( quest'ultima circostanza ,anche , confermata dal teste Tes_2
Si ritiene che fosse per il mancato integrale funzionamento delle schede che CT effettuava l'offerta
,di cui al suo preventivo del 30/7/2020 , avente ad oggetto il progetto Storditore V3.(doc 5) e che l'avesse accettata, avendo necessità di risolvere definitivamente le criticità della procedura Pt_1 di stordimento per ogni animale trattato dalla propria clientela.
pagina 4 di 7 Nonostante la fornitura delle nuove schede avvenuta nel novembre 2020 , allegava la Pt_1 persistenza delle problematiche delle schede e non effettuava i pagamenti della nuova fornitura
Le doglianze di sono risultate , in gran parte , fondate . Pt_1
La CTU ha evidenziato che le schede fornite da CT erano risultate performanti solo per gli animali di piccola taglia e di tutte le schede fornite , aveva potuto utilizzarle, correttamente, solo nella Pt_1 misura del 10%. La CTU confermava altresì l'inadempimento di CT rispetto all'attività commissionata e oggetto delle fatture n. 85-150-160-185/2019 per l'importo di euro 22.786,00 oltre iva che , però ,risultavano pagate
A questo punto occorre considerare se ,nel caso di specie, il pagamento delle fatture abbia comunque comportato accettazione senza riserva dell'attività fino a quel momento eseguita e se sia intervenuto un adempimento parziale che possa impedire o meno la richiesta di risoluzione contrattuale.
Verificare se il contratto fosse risolvibile o meno risulta rilevante . Sul punto occorre precisare che benchè abbia richiesto , solo in via alternativa ,la risoluzione del contratto , l'eccezione di Pt_1 inadempimento e la richiesta di restituzione delle somme pagate e la stessa richiesta di risarcimento del danno (sebbene in alternativa) non può che raffigurare , in ogni caso, una domanda implicita di risoluzione contrattuale
L'art 1665 cc indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente;
in particolare al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione (da qualificare come tacita) la consegna dell'opera e come fatto concludente la ricezione senza riserve anche se non si sia proceduto alla verifica/collaudo .In sostanza l'accettazione , diversamente dalla semplice consegna dell'opera , esige che il committente , anche per fatti concludenti esprima il gradimento dell'opera ed esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per vizi difformità dell'opera e il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (cass civ n. 19019/2017)
Nel caso di specie non sussiste prova che abbia “gradito” le schede fornite da CT ,anzi la Pt_1 circostanza che abbia accettato un'ulteriore spesa per eliminare le criticità che ancora presentavano le schede ricevute , dimostra che queste non erano ,certo, performanti. Però, il pagamento dell'importo di euro 22.786,00 oltre iva depone a favore del fatto che , in qualche modo, un'accettazione debba essere avvenuta con dimostrazione di ulteriore fiducia nell'attività di CT.
La consegna delle schede di cui alle successive fatture poi contestate ,invece, non ha affatto comportato accettazione dell'ulteriore opera da parte di in quanto l'attività di CT , neppure Pt_1 susseguentemente ,ha risolto le problematiche delle schede inducendo a reiterate Pt_1 contestazioni e ad omettere il pagamento del prezzo.
Il contratto d'appalto nel suo complesso non ha trovato esatta esecuzione e secondo quanto riportato anche dalla CTU, l'inesatto adempimento deve ritenersi grave in modo tale da giustificare la pagina 5 di 7 risoluzione contrattuale .Il Consulente d'ufficio ha infatti verificato che le schede fornite da CT erano performanti solo per lo stordimento dei piccoli animali , ma che nel caso degli animali di grossa taglia le stesse non funzionavano e si bruciavano. Tale circostanza era stata confermata anche in sede testimoniale dal teste che comprovava la bruciatura delle schede presso i clienti tra cui il Tes_2 cliente FF
Ciò detto, si deve ritenere che l'accettazione da parte di dell'adempimento parziale delle Pt_1 schede V2, che avrebbe potuto rifiutare, non gli precludeva di chiedere la risoluzione dell'intero contratto per inadempimento ,con riduzione del prezzo pattuito tenuto conto del valore dell'opera non eseguita e non gli precludeva neppure la richiesta risarcitoria (Trib Verona sent n. 2989/2016 Cass civ
Ordinanza n. 2223/2022) in relazione ai danni subiti dall'inadempimento dell'intero contratto.
Tutto ciò premesso il contratto inter partes deve ritenersi risolto , ma le somme pagate a CT non potranno essere ripetute per “accettazione parziale ” delle schede V2 , salvo , invece , il risarcimento del danno .
Il decreto ingiuntivo dovrà essere dichiarato inefficace e revocato
Quanto alla richiesta risarcitoria , si disattendono le eccezioni di tardività in quanto il contratto di appalto è stato in esecuzione quantomeno fino alla consegna delle schede V3 .
Parte opponente , ha dimostrato , attraverso l'offerta prova orale (teste ,che il cliente FF Tes_3 ha risolto il contratto intercorso con a causa del non corretto funzionamento della fornitura Pt_1 di CT , subendo i conseguenti danni;
tali danni emergono nella loro quantificazione dalla nota di accredito redatta a favore del cliente FF (doc 23 di parte opponente) , per l'importo di euro
23.367,09, perdita ,che dovrà essere risarcita .
Tutto ciò premesso l'opposizione si intende accolta , il Decreto ingiuntivo opposto dovrà essere dichiarato inefficace e andrà revocato e CT dovrà risarcire dell'importo di euro 23.367,09 Pt_1 oltre interessi legali dalla domanda al saldo
Le spese di lite saranno a carico della parte soccombente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA
L'inefficacia del DI n. 11587/2021 Rg 19578/2021 del Tribunale di Milano non già dichiarato provvisoriamente esecutivo e lo revoca
Condanna in persona del leg rapp pro tempore a pagare a per i Controparte_1 Parte_1 motivi di cui in premessa
-la somma di euro 23.367,09 oltre interessi legali dalla domanda al saldo
-le spese di lite liquidate in euro 6500 omnia oltre Cpa 4% e iva di legge se dovuta pagina 6 di 7 Pone definitivamente a carico di
Milano, 5 agosto 2025
le spese della CTU Controparte_1
Il Gop
Giovannina Riccardi
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