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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 376/2023 R.G.L. e vertente
TRA
P.I. ; C.F. ), in persona della Dr.ssa , Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 CP_1
in qualità di Dirigente del Coordinamento Relazioni Industriali ed Amministrazione – legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Travia;
-appellante -
E
(cf. ), rappresentata e difesa dagli Parte_2 C.F._1
Avv.ti Alessandro Andriani e Giuseppe Parisi,
- appellante incidentale
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo
Giudizio di I grado Con ricorso, depositato il 24.03.2021 , già Funzionario Parte_2 CP_2 [...]
dal febbraio 2003 ha impugnato la Parte_3 Parte_1
procedura di “Conferimento Incarichi” avviata da come da D. Or n. 45 del Parte_1
16.9.2019 (prot. CDG-0520540) asserendo: -di essere stata invitata in data 16.7.2019, a mezzo e-mail, dalla segreteria Direzione Risorse Umane e Organizzazione ( ) a partecipare Pt_4
ad un “iter di valutazione delle risorse interne idonee alla copertura delle posizioni manageriali amministrative e tecniche vacanti sul territorio”, conclusosi (D. Or n. 45 del
16.9.2019-prot. CDG-0520540) con esito negativo comunicato in data 10.09.2019; che era stata disposta l'ostensione degli atti della procedura selettiva solo successivamente ad una pronuncia del Tar Lazio-Sez. Roma, stante l'iniziale rifiuto di motivato sulla Parte_1
circostanza che gli atti menzionati rientrassero tra quelli di “gestione privatistica del personale, basati sull'intuitu personae”, ha altresì evidenziato che dalla totale partecipazione pubblica, che connota deriva l'applicazione della disciplina dell'art. 18, comma 2, D.L. Parte_1
112/2018 e, dunque, dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nell'ambito della definizione dei criteri per il reclutamento del personale, anche ai sensi dell'art. 97 della
Costituzione; che non riscontrando la presenza di tali principi, per essere stata la selezione degli idonei basata su un semplice “colloquio conoscitivo e motivazionale” senza alcuna valutazione del curriculum vitae, ha chiesto l'annullamento o comunque l'inefficacia della procedura di Conferimento Incarichi adottata da d il risarcimento del danno Parte_1 da perdita di chance rassegnando le seguenti conclusioni:<< Accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura di “Conferimento Incarichi” adottata da he ha trovato Parte_1 esito nel D.Or. n. 45 del 16.09.2019 (prot. CDG-0520540 pari data), dichiarandola quindi nulla, annullandola o comunque sancendone l'inefficacia, con ogni conseguenza di legge;
b) Accertare e dichiarare conseguentemente illegittima l'esclusione della ricorrente dall'elenco dei destinatari degli incarichi in argomento;
c) Per l'effetto di cui al superiore punto, accertare come sussistente il danno da perdita di chance in capo alla ricorrente, nei sensi di quanto esplicitato in narrativa, e conseguentemente condannare l risarcimento dello stesso, nella misura eventualmente Parte_1 stabilita a seguito di CTU ovvero in quella di giustizia che potrà essere determinata anche in via equitativa dall'ill.mo Giudice del Lavoro>>.
Si è costituita in giudizio che ha eccepito l'infondatezza della domanda Parte_1 sottolineando che l'invocato art. 18, comma 2, è stato abrogato dall'art. 28, comma 1, lett.g), d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 che all'art. 1 statuisce che “si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”.
In particolare, ha sostenuto che l'art. 19 comma 2, d.lgs. 175/2016, abrogando l'art. 18 d.l.
112/2008, ha mantenuto l'impianto di tale ultima disposizione solo per il reclutamento di nuovo personale e non per il conferimento di incarichi che la società può gestire come datore di lavoro privato.
In ordine ai criteri di selezione ha affermato di aver pienamente rispettato i principi generali di correttezza e buona fede nell'ambito della propria autonomia organizzativa. Ha altresì eccepito l'inammissibilità della domanda di annullamento dell'intera procedura selettiva.
Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chance ha eccepito la mancanza di prova dell'esistenza di competenze superiori rispetto a quelle di altri candidati.
Sentenza di I grado
Il Tribunale con la sentenza appellata ha così statuito “Il ricorso risulta parzialmente fondato.
Il thema decidendum attiene alla legittimità e, conseguentemente, ai criteri di valutazione e di scelta della selezione interna con cui la resistente aveva disposto l'individuazione delle risorse Parte_1
“idonee alla copertura delle posizioni manageriali amministrative e tecniche vacanti sul territorio”.
Sul punto parte attrice ha richiamato l'applicazione dell'art. 18, comma 2, d.l. 112/2008, conv. in l.
13/2008, che ha imposto l'applicazione da parte delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo dei principi generali, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità nell'ambito dell'elaborazione dei criteri e delle modalità da definire nei provvedimenti emessi per il reclutamento di persona e per il conferimento di incarichi.
Ciò premesso, giova osservare, in via preliminare, come la disciplina ratione temporis applicabile rispetto ai fatti di causa non corrisponda più a quella dettata nel comma 2, art. 18, d.l. 112/2008, bensì al contenuto dell'art. 19, comma 2, d.lgs. 175/2016 (T.U. società pubbliche).
La norma menzionata prescrive testualmente che “Le societa' a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicita' e imparzialita' e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001”. L'elemento di novità rispetto all'impianto pregresso è rappresentato dal richiamo ai principi di cui all'art. 35, comma 3, d.lgs. 165/01, e alla diretta applicazione di essi nell'ipotesi di mancata menzione e concreta utilizzazione nell'ambito di procedure selettive.
Sulla ratio e la portata applicativa della disposizione si è pronunciata recentemente la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. lavoro, 01-03-2018, n. 4897) secondo cui “2.1. Va, però, detto che il principio affermato dalle richiamate pronunce, in continuità con precedenti arresti di questa Corte
(Cass. n. 11163/2008; Cass. S.U. n. 4685/2015; Cass. n. 26347/2016), orienta anche ai fini della soluzione del caso che oggi viene in rilievo, perchè il contratto della cui legittimità si discute è stato stipulato nella vigenza del D.L. n. 112 del 2008, art. 18 convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008 che, nel testo applicabile ratione temporis risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 102 del 2009 di conversione del D.L. n. 78 del 2009, al comma 1 estende alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali i criteri stabiliti in tema di reclutamento del personale dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 3, ed al comma 2 prescrive alle "altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo" di adottare "con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità". Il comma 2 bis prevede, inoltre, che " le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, art. 1, comma 2, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 5, art. 1.".
Con la disposizione in commento il legislatore nazionale, pur mantenendo ferma la natura privatistica dei rapporti di lavoro, sottratti alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, ha inteso estendere alle società partecipate i vincoli procedurali imposti alle amministrazioni pubbliche nella fase del reclutamento del personale, perchè l'erogazione di servizi di interesse generale pone l'esigenza di selezionare secondo criteri di merito e di trasparenza i soggetti chiamati allo svolgimento dei compiti che quell'interesse perseguono (C.d.S. - Sezione Consultiva per gli atti normativi n. 2415/2010).
La norma recepisce i principi affermati dalla Corte Costituzionale già a partire dalla sentenza n.
466/1993, con la quale il Giudice delle leggi ha osservato che il solo mutamento della veste giuridica dell'ente non è sufficiente a giustificare la totale eliminazione dei vincoli pubblicistici, ove la privatizzazione non assuma anche "connotati sostanziali, tali da determinare l'uscita delle società derivate dalla sfera della finanza pubblica".
La giurisprudenza costituzionale distingue, dunque, la privatizzazione sostanziale da quella meramente formale (Corte Cost. nn. 29/2006, 209/2015, 55/2017) e sottolinea che in detta seconda ipotesi viene comunque in rilievo l'art. 97 Cost., del quale il D.L. n. 112 del 2008 costituisce attuazione, tanto da vincolare il legislatore regionale ex art. 117 Cost. (Corte Cost. n. 68/2011).
2.2. In tema di società partecipate le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a pronunciare sul riparto di giurisdizione fra giudice ordinario, contabile ed amministrativo, hanno in estrema sintesi evidenziato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 24591/2016 e con riferimento ai rapporti di lavoro Cass.
S.U. n. 7759/2017).
Detta ricostruzione sistematica è stata fatta recentemente propria dal legislatore che al D.Lgs. n.
165 del 2016, art. 1, comma 3, (Testo Unico delle società a partecipazione pubblica) ha previsto che
"Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.".
Quanto ai rapporti di lavoro l'art. 19 richiama al comma 1 "le disposizioni del capo 1, titolo 2, del libro 5 del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi" facendo, però, salve le diverse disposizioni speciali dettate dallo stesso decreto che, per quel che qui rileva, all'art. 19, comma 2 impone alle società a controllo pubblico di stabilire
"criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165, art. 35, comma 3." e al comma 4 prevede espressamente la nullità dei contratti di lavoro stipulati in difetto dei provvedimenti e delle procedure di cui al comma 2.
Il legislatore del Testo Unico, quindi, pur ribadendo la non assimilabilità delle società partecipate agli enti pubblici e l'inapplicabilità ai rapporti di lavoro dalle stesse instaurati delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, ha previsto significative deroghe alla disciplina generale, che trovano la loro giustificazione nella natura del socio unico o maggioritario e negli interessi collettivi da quest'ultimo curati, sia pure attraverso il ricorso allo strumento societario”.
Orbene, ferma restando l'indubbia, e peraltro non contestata dalla resistente, natura pubblica di
[...] sotto il profilo della partecipazione societaria, la norma menzionata appare chiarissima nel Pt_1 confermare che, pur assumendo una formale veste privatistica, le società pubbliche, teleologicamente orientate al perseguimento degli interessi pubblici propri dell'ente controllante, sono tenute all'applicazione dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
Ciò importa, affinchè i principi sopra citati non si traducano in mere affermazioni di principio, la fissazione nell'ambito delle procedure di “reclutamento del personale” di criteri valutativi certi e a monte definiti sulla scorta dei quali effettuare una scelta tra i vari candidati partecipanti.
In ordine all'area semantico normativa della nozione di “reclutamento del personale” va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, l'art. 19, d.lgs 175/2016, non effettua una distinzione - né tantomeno ciò è ricavabile dall'ermeneusi della disposizione - tra le varie modalità di reclutamento escludendone alcune piuttosto che altre.
In altri termini, a dispetto di quanto sostenuto da anche il conferimento di incarichi Parte_1 dirigenziali, come accaduto nel caso di specie, pur non determinando un ingresso di nuovi dipendenti in senso stretto nella compagine societaria, implica l'attribuzione di un ruolo distinto da quello precedentemente ricoperto così rientrando a pieno titolo nel concetto di reclutamento di personale.
Inoltre, ancorchè non possa negarsi che le società pubbliche godano di una certa discrezionalità nella scelta dei candidati, soprattutto in relazione al conferimento di incarichi di carattere dirigenziale, nondimeno – per le ragioni dianzi illustrate – criteri di trasparenza e pubblicità devono ispirare i provvedimenti da adottare nell'ambito di procedure di selezione.
La qualificazione di questi ultimi come atti assunti dalla società come datore di lavoro privato, attratti non a caso nella giurisdizione del G.O., non elide dunque, secondo l'intento legislativo, la necessità della previsione di criteri permeati sulla trasparenza e sull'imparzialità.
Ciò chiarito, nel caso di specie, la procedura avviata da per la copertura di posizioni Parte_1 manageriali amministrative e tecniche vacanti sul territorio non è stata strutturata con la previsione di condizioni o di criteri di valutazione dei candidati, essendosi la società limitata a comunicare lo svolgimento di colloqui presso la Direzione risorse Umane e a richiedere il curriculum vitae della ricorrente.
Dagli atti della procedura selettiva, l'accesso ai quali è stato ottenuto dall'istante a seguito di sentenza n. 04212/2020 emessa dal TAR Lazio e confermata dal Consiglio di Stato, così come da quelli prodotti nel presente giudizio a seguito di ordinanza del 22.11.2021, non emerge la predisposizione a monte di criteri ispirati ai principi indicati nell'art. 19, d.lgs. 175/2016.
A tale lacuna non ha peraltro fatto seguito l'adozione di un provvedimento finale con il quale la società abbia dato preciso riscontro del contenuto dei colloqui con i candidati e delle modalità di comparazione seguite nell'analisi dei curricula di essi.
Ne discende la violazione del comma 2 dell'art. 19, soprattutto in relazione ai principi di trasparenza e imparzialità che, contrariamente a quanto previsto dalla norma, non hanno trovato concretizzazione in provvedimenti dotati di tale connotazione.
Individuata la patologia da cui è affetta la procedura selettiva oggetto di causa, occorre riflettere sul profilo rimediale.
L'ordinamento, sul punto, precisamente al comma 4 del citato art. 19, stabilisce che “4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validita' dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”.
Ebbene se il legislatore individua una patologia contrattuale ovvero la nullità (derivata) dei contratti, legata all'adozione a monte di provvedimenti considerati illegittimi (o invalidi, secondo la dizione contenuta nell'ultima parte del comma 4, art. 19, d.lgs. 175/2016) in ragione della violazione dei principi di cui al comma 2, al contempo non introduce alcun rimedio, salvo quello previsto dall'art. 2126 c.c. che tutela la prestazione espletata dal lavoratore pur in presenza di una nullità del contratto di lavoro.
Dal momento che, nella specie, alcun contratto è stato stipulato dalla ricorrente e, tantomeno, alcuna prestazione è stata disimpegnata nel ruolo dirigenziale, l'unico rimedio astrattamente applicabile sarebbe costituito dalla riedizione della procedura selettiva.
Si tratta, tuttavia, di una soluzione che, oltre a non essere indicata espressamente nel dato normativo, non è stata neanche oggetto di esplicita domanda da parte della ricorrente che nelle proprie conclusioni ha chiesto esclusivamente l'accertamento dell'illegittimità dell'esclusione e, in via rimediale, il risarcimento del danno da perdita di chance.
Ciò non implica, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente l'inammissibilità del ricorso atteso che, una volta accertata per i motivi sopra esposti la nullità dei contratti stipulati a seguito della analizzata procedura selettiva, sussiste comunque l'interesse dell'istante ad una declaratoria di condanna della società convenuta al risarcimento del danno da perdita di chance che, nell'ambito della tutela richiesta dalla lavoratrice, resta l'unico rimedio da valutare. Sul punto occorre osservare che, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
13/4/2017 n. 9571 e 10/12/2012, n. 22376) “il danno patrimoniale da perdita di una "chance" costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purchè fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità , la sua attuale esistenza
(Cass. 30/09/2016, n. 19604). Il risarcimento in parola può essere, in altri termini, riconosciuto solo quando la "chance" perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi".
Ebbene, nella specie, pur essendo assenti criteri certi di selezione e valutazione delle domande dei partecipanti alla procedura concorsuale in esame, la ricorrente non ha comunque rappresentato fatti o allegato documenti tali da fornire una fotografia della propria storia professionale da porre in comparazione con gli altri candidati così da evidenziarne la maggiore rilevanza.
Si è infatti limitata a sostenere di aver patito un pregiudizio da perdita di chance derivante dall'esclusione dall'elenco dei destinatari del provvedimento di conferimento di incarichi manageriali, senza fornire la prova della concreta e attuale possibilità, dotata di elevata probabilità di avveramento, di essere scelta o di collocarsi in posizione potiore rispetto agli altri candidati.
Detto altrimenti, non esistendo un danno in re ipsa ristorabile ex se, risultano assenti nel caso in esame quelle circostanze specifiche e concrete individuate dalla giurisprudenza di legittimità quali condizioni necessarie per l'integrazione della chance intesa in senso ontologico, ovvero quale bene della vita autonomo qualificabile come possibilità concreta, e non meramente astratta, di conseguimento del risultato negata dalla P.A.
La domanda, in definitiva, per i motivi sopra esposti, merita accoglimento con riguardo alla sola declaratoria di invalidità della procedura concorsuale in ragione della violazione dei commi 2 e 4, art. 19, d.lgs. 175/2016.
Va di contro rigettata, stante la sua lacunosità probatoria, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance.
Quanto alle spese di lite, la particolarità e novità delle questioni giuridiche trattate, ne giustifica la compensazione”.
Giudizio di II grado
Avverso detta decisione ha interposto appello principale la società affidandolo Parte_1
ai seguenti motivi: 1)violazioni di legge contenute nella sentenza impugnata – errata interpretazione dell'art. 19 del d.l.gs. 175/2016.
L'appellante ha eccepito che non sarebbe stato “necessario avviare una procedura selettiva, fondata sui criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità richiamati dall'art. 18 del D.L. n. 112 del
2008 vigente ratione temporis. Troverà, invece, applicazione il solo art. 2103 c.c. che, unitamente alle altre norme privatistiche, disciplina il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società partecipate, con la sola deroga riferita alla costituzione del rapporto, deroga che non può estendersi alle modificazioni di uno degli elementi del rapporto stesso, quale la qualifica di inquadramento” concludendo per l'inapplicabilità del T.U. n. 175/2016;
2) vizio per omessa pronuncia sull'eccezione di litisconsorzio necessario e violazione delle norme sull'integrità del contraddittorio.
L'appellante ha eccepito che il Tribunale avrebbe dovuto estendere il contraddittorio anche agli altri candidati ritenuti idonei all'esito della selezione e l'omessa pronuncia su detta eccezione già formulata in primo grado;
ha richiamato diverse pronunce della Cassazione secondo cui “in tema di selezioni concorsuali, ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione”. (Cass. 28766/2018; Cass. 30425/2019).
3) inammissibilità della domanda di declaratoria di invalidità della procedura di selezione.
L'appellante ha eccepito che il giudice ordinario “non può sostituirsi al datore di lavoro nella scelta di chi deve ricoprire un incarico tecnico o dirigenziale” rilevando che l'originaria ricorrente non ha formulato alcuna domanda di esatto adempimento diretta ad ottenere la ripetizione della valutazione, di conseguenza, il giudice di prime cure accertando l' invalidità della procedura di selezione, ha posto in essere una pronuncia ultra petitum ed in violazione delle regole del contraddittorio andando ad incidere su diritti di terzi non convenuti in giudizio.
4) errata compensazione delle spese di lite
L'appellante ha eccepito, infine, l'erronea compensazione delle spese in presenza di totale soccombenza della originaria ricorrente.
Si è costituita l'appellata Ing. contestando le avverse argomentazioni, promuovendo Pt_2
contestualmente appello incidentale relativamente al capo della sentenza concernente il rigetto della domanda di risarcimento dei danni da perdita di chance;
ha eccepito che il tribunale avrebbe errato nell'affermare che la stessa non abbia “comunque rappresentato fatti” tali da operare una comparazione con altri candidati rilevando che a pag. 7 del ricorso introduttivo, ha allegato come fra i destinatari degli incarichi manageriali (dirigenziali) via sia l'Arch. , assegnato al settore “Area Gestione Rete” quale responsabile, che non Per_1 possedeva “a monte” il requisito iniziale ai fini della assegnazione citata, poiché la legge n.
2537/1925, ancora vigente, agli artt. 51 e 52, limita l'assolvimento di tali competenze [strade e autostrade] solo agli ingegneri, come la stessa;
ha anche sostenuto di essere stata l'unica candidata ammessa alla selezione a proporre ricorso in sede giurisdizionale, di conseguenza unica ad avere di fatto la possibilità di essere destinataria dell'incarico al settore “Area
Gestione Rete”; infine ha anche contestato il capo delle spese di lite.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno provveduto al deposito delle note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Motivi della decisione
L'appello di è fondato nei soli limiti di cui si dirà. Parte_1
Pur condividendosi la sentenza impugnata con riferimento al capo relativo all'accertamento dell'illegittimità della procedura espletata per violazione dei criteri di trasparenza, per come si dirà nel prosieguo, detto accertamento non ha valenza autonoma essendo strumentale alla domanda risarcitoria per perdita di chance.
Quanto all'accertamento dell'illegittimità della procedura selettiva in esame per il conferimento dell'incarico dirigenziale, occorre precisare che la ricorrente ha eccepito la violazione dei principi di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., anche alla luce del disposto di cui all'art. 97 della Costituzione, e non ha allegato specifiche violazioni di norme regolanti la procedura di conferimento dello stesso e non vi sono violazioni tali da imporre di ordinare all'amministrazione resistente di ripetere la procedura svolta irregolarmente, e tale circostanza non è neppure allegata in ricorso, né
è oggetto della domanda.
Con riferimento alla disciplina applicabile va rilevato che l' è pacificamente Parte_1
una società pubblica alla quale si applica l'art. 19, d.lgs 175/2016 (T.U. società pubbliche) che con riferimento ai rapporti di lavoro richiama al comma 1 «le disposizioni del capo I, t titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi» facendo, però, salve le diverse disposizioni speciali dettate dallo stesso decreto che, per quel che qui rileva, al comma 2 dell'art. 19 impone alle società
a controllo pubblico di stabilire «criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.» ed al comma 4 prevede espressamente la nullità dei contratti di lavoro stipulati in difetto dei provvedimenti e delle procedure di cui al comma 2.
La Suprema Corte ha chiarito che: <in tema di pubblico impiego privatizzato- e analogamente anche nei rapporti con le società a controllo come quella in esame- nelle trattative volte all'attribuzione un incarico funzione dirigenziale, il comportamento della
P.A. non conforme ai criteri di correttezza e buona fede e ai principi ex art. 97 Cost., in quanto idoneo a far sorgere nell'interessato un affidamento per l'attribuzione dell'incarico, poi non assegnato in assenza di adeguate forme di partecipazione dell'interessato medesimo al processo decisionale e senza l'esternazione delle ragioni giustificatrici della scelta (nella specie, non fornendo alcun elemento circa i criteri e le motivazioni che hanno indotto la P.A. a non conferire alcun incarico dirigenziale al lavoratore e, al contempo, ad attribuirne di analoghi ad altri dirigenti), comporta il risarcimento del solo interesse legittimo privato avente ad oggetto la correttezza, l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, e non anche del diritto al conferimento dell'incarico dirigenziale, insussistente in assenza del contratto stipulato con l'amministrazione>>.
Inoltre, con riferimento agli incarichi dirigenziali ha rilevato che: << Nel pubblico impiego privatizzato, l'atto di conferimento di incarichi dirigenziali integra una determinazione negoziale di natura privatistica, per la cui adozione l'amministrazione datrice non è assoggettata al rispetto della regola del concorso pubblico ma è tenuta ad osservare le norme di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001; ciò non vale nell'ambito delle società a partecipazione pubblica, atteso che l'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla l. n. 133 del 2008, applicabile "ratione temporis", ha esteso alle predette società le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, imponendo espressamente il rispetto dei principi stabiliti dall'art. 35, comma 3, del d.lgs. 165 del
2001, non solo per il reclutamento del personale ma anche per il conferimento degli incarichi.
(Cass.,27126/22.)
Fatte queste premesse nel caso in esame si condivide l'accertamento del primo grado con riferimento alla mancanza di trasparenza della procedura avviata da atteso Parte_1 che non sono stati previsti criteri di valutazione dei candidati, essendosi la società limitata a comunicare lo svolgimento di colloqui presso la Direzione risorse Umane e a richiedere l'invio di curriculum vitae lasciando per il resto tutta la procedura priva di trasparenza;
né vi è stato un giudizio finale con il quale la società ha dato conto dell'esito dei colloqui e delle ragioni della scelta finale, con violazione del comma 2 dell'art. 19, citato soprattutto in relazione ai principi di trasparenza e imparzialità.
Se ciò è vero, ed in tal senso si condivide la sentenza, è anche vero che la domanda formulata in primo grado ha ad oggetto, con riferimento al bene della vita cui aspira la ricorrente, la richiesta di risarcimento da perdita di chance, sicchè la richiesta di accertamento della sola illegittimità della procedura selettiva è da sola sfornita di interesse ad agire.
Di conseguenza, l'appello di è fondato con riferimento all'errore commesso CP_3
dal Giudice di primo grado per avere accertato, come capo autonomo, l'illegittimità dell'intera procedura concorsuale a fronte del rigetto della domanda risarcitoria per perdita di chance, unica domanda, d'altro canto, oggetto del ricorso, per come correttamente qualificata dallo stesso Tribunale che sul punto ha affermato:
<< Dal momento che, nella specie, alcun contratto è stato stipulato dalla ricorrente e, tantomeno, alcuna prestazione è stata disimpegnata nel ruolo dirigenziale, l'unico rimedio astrattamente applicabile sarebbe costituito dalla riedizione della procedura selettiva.
Si tratta, tuttavia, di una soluzione che, oltre a non essere indicata espressamente nel dato normativo, non è stata neanche oggetto di esplicita domanda da parte della ricorrente che nelle proprie conclusioni ha chiesto esclusivamente l'accertamento dell'illegittimità dell'esclusione e, in via rimediale, il risarcimento del danno da perdita di chance. …. sussiste comunque l'interesse dell'istante ad una declaratoria di condanna della società convenuta al risarcimento del danno da perdita di chance che, nell'ambito della tutela richiesta dalla lavoratrice, resta l'unico rimedio da valutare>>. Detta qualificazione, invero, non è stata oggetto di contestazione alcuna da parte della ricorrente che l'ha ritenuta conforme alla propria domanda.
Pertanto, l'accertamento dell'illegittimità dell'intera procedura nel caso in esame, può essere solo finalizzata ad ottenere il risarcimento da perdita di chance, unica domanda concretamente proposta.
Ragionando diversamente la domanda di accertamento della nullità dei contratti stipulati con i candidati scelti, comunque non formulata nel ricorso in esame, certamente avrebbe necessitato l'integrazione del contraddittorio con gli stessi, andando ad incidere sulla loro posizione giuridica, come eccepito dall'appellante.
Come affermato dalla Cassazione, invero: <in tema di pubblico impiego privatizzato- e analogamente anche nei rapporti con le società a controllo come quella in esame- nelle trattative volte all'attribuzione un incarico funzione dirigenziale, il comportamento della o a pretese compatibili con i risultati della selezione>> (Cass., 2966/2020)
Pertanto, la sentenza appellata va corretta accertando l'illegittimità della procedura selettiva in via del tutto incidentale e funzionale alla sola domanda di risarcimento del danno da perdita da chance.
Detta domanda, però, come accertato già in primo grado è infondata nel merito per mancanza di prova.
Va rigettato, infatti, l'appello incidentale della sul punto. Pt_2
Occorre premettere, come affermato dalla Cassazione, che la c.d. chance è una situazione soggettiva autonomamente rilevante, cioè libera dal risultato finale non conseguito, consistente nella possibilità, per il soggetto che si assume danneggiato, di conseguire il risultato utile, la quale, ove perduta per un comportamento illecito altrui, implica in astratto il diritto al risarcimento del danno, la cui quantificazione è diversa e per quanto qui rilevi, sicuramente inferiore a quella avente ad oggetto la perdita del risultato, quale bene della vita già entrato a far parte della sfera giuridica del danneggiante.
La corte di Cassazione ha ipotizzato, invero, una analogia tra la perdita di chance e l'interesse pretensivo, nel senso che in entrambi í casi è postulata la preesistenza di un quid nella sfera del danneggiato su cui la condotta colpevole del danneggiante abbia inciso negativamente impedendone la possibile evoluzione migliorativa. La chance patrimoniale presenta, in apparenza, le stimmate dell'interesse pretensivo (mutuando tale figura dalla dottrina amministrativa, sia pur soltanto in parte qua, attese le evidenti differenze morfologiche tra l'interesse legittimo e la chance: mentre il primo incarna l'aspirazione - e la pretesa - alla legittimità dell'azione amministrativa e preesiste, dunque, all'azione amministrativa stessa, la chance viene in rilievo quando essa è stata perduta e cioè quando l'attività amministrativa, ormai esauritasi, è irrimediabilmente viziata e il vizio ha cagionato un danno risarcibile), e cioè postula la preesistenza di una situazione "positiva", i.e. di un quid su cui andrà ad incidere sfavorevolmente la condotta colpevole del danneggiante impedendone la possibile evoluzione migliorativa (il partecipante ad un concorso è portatore di conoscenze e preparazione che preesistono all'intervento "soppressivo" del preposto all'esame; l'azienda che prende parte ad una gara ad evidenza pubblica è portatrice di professionalità e strutture operative che preesistono all'intervento "eliminativo" dell'ente pubblico che ha bandito la gara per poi impedirne illegittimamente la partecipazione). (Cass. 9/03/2018, n. 5641; Cass.
11/11/2019, n. 28993).
Tanto chiarito, la chance deve essere valutata in relazione alla concreta possibilità di conseguire il risultato utile: infatti, non è il risultato perduto, ma la perdita della possibilità di realizzarlo l'oggetto della pretesa risarcitoria (Cass. 26/06/2020, n. 12906;
Cass. n. 9/03/2018, n. 5641).
La sentenza appellata ha applicato correttamente i principi della Suprema Corte, sopra riportati, atteso che la prova che si dimostra <particolarmente rigorosa quanto all'onere di allegazione e prova gravante sul danneggiato, allo scopo non rendere evanescente il legame tra comportamento illecito risultato che si sarebbe potuto ottenere. distingue, infatti, la chance dalla mera aspettativa fatto, facendole assumere i caratteri una situazione giuridica a sé stante suscettibile autonomavalutazione patrimoniale>> (Cass. 26/06/2020, n. 12906;
Cass. 18/03/2019, n. 7570; Cass. 29/05/2018, n. 13489), e ne ammette la risarcibilità, quale perdita della seria e consistente possibilità di ottenere un risultato sperato, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, precisando che il danno, non meramente ipotetico o eventuale (quale sarebbe stato se correlato al raggiungimento del risultato utile), bensì concreto ed attuale (perdita di una consistente possibilità di conseguire quel risultato), non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo.
Orbene, la ricorrente avrebbe dovuto provare una seria e concreta possibilità di essere selezionata, non bastando una ipotetica probabilità di conseguire il posto messo a concorso.
Come accertato in primo grado l'appellante ha allegato in via del tutto generica di aver patito un pregiudizio da perdita di chance senza fornire la prova della concreta e attuale possibilità di essere scelta, atteso che la circostanza che fra tutti i destinatari degli incarichi manageriali “ via sia l'Arch. assegnato che non possedeva “a monte” il Per_1 requisito in quanto non ingegnere”” è del tutto irrilevante come la circostanza, ancora più neutra, che solo la ricorrente abbia impugnato la procedura selettiva.
In sintesi non vi sono elementi da valutare che possano consentire l'accoglimento della domanda risarcitoria e l'appello incidentale va rigettato.
Infine, con riferimento alle spese di lite si condivide la scelta della compensazione in ragione della particolare novità della questione trattata, considerando anche la difficoltà degli oneri probatori e dei profili di illegittimità della procedura comunque emersi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello principale proposto da ontro e sull'appello Parte_1 Parte_2
incidentale proposto dalla contro avverso la sentenza del Tribunale Pt_2 Parte_1 di Reggio Calabria n. 1264/2023, pubblicata in data 03.07.2023 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello di dichiarando che l'illegittimità della Pt_1
procedura selettiva, quale dichiarata dal Tribunale, è una pronuncia del tutto incidentale e funzionale alla sola domanda di risarcimento del danno da perdita da chance.
2. Rigetta l'appello incidentale.
3. Compensa le spese di lite.
4. Dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale , ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8/10/2025
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 376/2023 R.G.L. e vertente
TRA
P.I. ; C.F. ), in persona della Dr.ssa , Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 CP_1
in qualità di Dirigente del Coordinamento Relazioni Industriali ed Amministrazione – legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Travia;
-appellante -
E
(cf. ), rappresentata e difesa dagli Parte_2 C.F._1
Avv.ti Alessandro Andriani e Giuseppe Parisi,
- appellante incidentale
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
Svolgimento del processo
Giudizio di I grado Con ricorso, depositato il 24.03.2021 , già Funzionario Parte_2 CP_2 [...]
dal febbraio 2003 ha impugnato la Parte_3 Parte_1
procedura di “Conferimento Incarichi” avviata da come da D. Or n. 45 del Parte_1
16.9.2019 (prot. CDG-0520540) asserendo: -di essere stata invitata in data 16.7.2019, a mezzo e-mail, dalla segreteria Direzione Risorse Umane e Organizzazione ( ) a partecipare Pt_4
ad un “iter di valutazione delle risorse interne idonee alla copertura delle posizioni manageriali amministrative e tecniche vacanti sul territorio”, conclusosi (D. Or n. 45 del
16.9.2019-prot. CDG-0520540) con esito negativo comunicato in data 10.09.2019; che era stata disposta l'ostensione degli atti della procedura selettiva solo successivamente ad una pronuncia del Tar Lazio-Sez. Roma, stante l'iniziale rifiuto di motivato sulla Parte_1
circostanza che gli atti menzionati rientrassero tra quelli di “gestione privatistica del personale, basati sull'intuitu personae”, ha altresì evidenziato che dalla totale partecipazione pubblica, che connota deriva l'applicazione della disciplina dell'art. 18, comma 2, D.L. Parte_1
112/2018 e, dunque, dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nell'ambito della definizione dei criteri per il reclutamento del personale, anche ai sensi dell'art. 97 della
Costituzione; che non riscontrando la presenza di tali principi, per essere stata la selezione degli idonei basata su un semplice “colloquio conoscitivo e motivazionale” senza alcuna valutazione del curriculum vitae, ha chiesto l'annullamento o comunque l'inefficacia della procedura di Conferimento Incarichi adottata da d il risarcimento del danno Parte_1 da perdita di chance rassegnando le seguenti conclusioni:<< Accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura di “Conferimento Incarichi” adottata da he ha trovato Parte_1 esito nel D.Or. n. 45 del 16.09.2019 (prot. CDG-0520540 pari data), dichiarandola quindi nulla, annullandola o comunque sancendone l'inefficacia, con ogni conseguenza di legge;
b) Accertare e dichiarare conseguentemente illegittima l'esclusione della ricorrente dall'elenco dei destinatari degli incarichi in argomento;
c) Per l'effetto di cui al superiore punto, accertare come sussistente il danno da perdita di chance in capo alla ricorrente, nei sensi di quanto esplicitato in narrativa, e conseguentemente condannare l risarcimento dello stesso, nella misura eventualmente Parte_1 stabilita a seguito di CTU ovvero in quella di giustizia che potrà essere determinata anche in via equitativa dall'ill.mo Giudice del Lavoro>>.
Si è costituita in giudizio che ha eccepito l'infondatezza della domanda Parte_1 sottolineando che l'invocato art. 18, comma 2, è stato abrogato dall'art. 28, comma 1, lett.g), d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 che all'art. 1 statuisce che “si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”.
In particolare, ha sostenuto che l'art. 19 comma 2, d.lgs. 175/2016, abrogando l'art. 18 d.l.
112/2008, ha mantenuto l'impianto di tale ultima disposizione solo per il reclutamento di nuovo personale e non per il conferimento di incarichi che la società può gestire come datore di lavoro privato.
In ordine ai criteri di selezione ha affermato di aver pienamente rispettato i principi generali di correttezza e buona fede nell'ambito della propria autonomia organizzativa. Ha altresì eccepito l'inammissibilità della domanda di annullamento dell'intera procedura selettiva.
Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno da perdita di chance ha eccepito la mancanza di prova dell'esistenza di competenze superiori rispetto a quelle di altri candidati.
Sentenza di I grado
Il Tribunale con la sentenza appellata ha così statuito “Il ricorso risulta parzialmente fondato.
Il thema decidendum attiene alla legittimità e, conseguentemente, ai criteri di valutazione e di scelta della selezione interna con cui la resistente aveva disposto l'individuazione delle risorse Parte_1
“idonee alla copertura delle posizioni manageriali amministrative e tecniche vacanti sul territorio”.
Sul punto parte attrice ha richiamato l'applicazione dell'art. 18, comma 2, d.l. 112/2008, conv. in l.
13/2008, che ha imposto l'applicazione da parte delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo dei principi generali, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità nell'ambito dell'elaborazione dei criteri e delle modalità da definire nei provvedimenti emessi per il reclutamento di persona e per il conferimento di incarichi.
Ciò premesso, giova osservare, in via preliminare, come la disciplina ratione temporis applicabile rispetto ai fatti di causa non corrisponda più a quella dettata nel comma 2, art. 18, d.l. 112/2008, bensì al contenuto dell'art. 19, comma 2, d.lgs. 175/2016 (T.U. società pubbliche).
La norma menzionata prescrive testualmente che “Le societa' a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicita' e imparzialita' e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001”. L'elemento di novità rispetto all'impianto pregresso è rappresentato dal richiamo ai principi di cui all'art. 35, comma 3, d.lgs. 165/01, e alla diretta applicazione di essi nell'ipotesi di mancata menzione e concreta utilizzazione nell'ambito di procedure selettive.
Sulla ratio e la portata applicativa della disposizione si è pronunciata recentemente la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. lavoro, 01-03-2018, n. 4897) secondo cui “2.1. Va, però, detto che il principio affermato dalle richiamate pronunce, in continuità con precedenti arresti di questa Corte
(Cass. n. 11163/2008; Cass. S.U. n. 4685/2015; Cass. n. 26347/2016), orienta anche ai fini della soluzione del caso che oggi viene in rilievo, perchè il contratto della cui legittimità si discute è stato stipulato nella vigenza del D.L. n. 112 del 2008, art. 18 convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008 che, nel testo applicabile ratione temporis risultante dalle modifiche apportate dalla L. n. 102 del 2009 di conversione del D.L. n. 78 del 2009, al comma 1 estende alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali i criteri stabiliti in tema di reclutamento del personale dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 3, ed al comma 2 prescrive alle "altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo" di adottare "con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità". Il comma 2 bis prevede, inoltre, che " le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165, art. 1, comma 2, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 5, art. 1.".
Con la disposizione in commento il legislatore nazionale, pur mantenendo ferma la natura privatistica dei rapporti di lavoro, sottratti alla disciplina dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, ha inteso estendere alle società partecipate i vincoli procedurali imposti alle amministrazioni pubbliche nella fase del reclutamento del personale, perchè l'erogazione di servizi di interesse generale pone l'esigenza di selezionare secondo criteri di merito e di trasparenza i soggetti chiamati allo svolgimento dei compiti che quell'interesse perseguono (C.d.S. - Sezione Consultiva per gli atti normativi n. 2415/2010).
La norma recepisce i principi affermati dalla Corte Costituzionale già a partire dalla sentenza n.
466/1993, con la quale il Giudice delle leggi ha osservato che il solo mutamento della veste giuridica dell'ente non è sufficiente a giustificare la totale eliminazione dei vincoli pubblicistici, ove la privatizzazione non assuma anche "connotati sostanziali, tali da determinare l'uscita delle società derivate dalla sfera della finanza pubblica".
La giurisprudenza costituzionale distingue, dunque, la privatizzazione sostanziale da quella meramente formale (Corte Cost. nn. 29/2006, 209/2015, 55/2017) e sottolinea che in detta seconda ipotesi viene comunque in rilievo l'art. 97 Cost., del quale il D.L. n. 112 del 2008 costituisce attuazione, tanto da vincolare il legislatore regionale ex art. 117 Cost. (Corte Cost. n. 68/2011).
2.2. In tema di società partecipate le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a pronunciare sul riparto di giurisdizione fra giudice ordinario, contabile ed amministrativo, hanno in estrema sintesi evidenziato che la partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 24591/2016 e con riferimento ai rapporti di lavoro Cass.
S.U. n. 7759/2017).
Detta ricostruzione sistematica è stata fatta recentemente propria dal legislatore che al D.Lgs. n.
165 del 2016, art. 1, comma 3, (Testo Unico delle società a partecipazione pubblica) ha previsto che
"Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.".
Quanto ai rapporti di lavoro l'art. 19 richiama al comma 1 "le disposizioni del capo 1, titolo 2, del libro 5 del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi" facendo, però, salve le diverse disposizioni speciali dettate dallo stesso decreto che, per quel che qui rileva, all'art. 19, comma 2 impone alle società a controllo pubblico di stabilire
"criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165, art. 35, comma 3." e al comma 4 prevede espressamente la nullità dei contratti di lavoro stipulati in difetto dei provvedimenti e delle procedure di cui al comma 2.
Il legislatore del Testo Unico, quindi, pur ribadendo la non assimilabilità delle società partecipate agli enti pubblici e l'inapplicabilità ai rapporti di lavoro dalle stesse instaurati delle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, ha previsto significative deroghe alla disciplina generale, che trovano la loro giustificazione nella natura del socio unico o maggioritario e negli interessi collettivi da quest'ultimo curati, sia pure attraverso il ricorso allo strumento societario”.
Orbene, ferma restando l'indubbia, e peraltro non contestata dalla resistente, natura pubblica di
[...] sotto il profilo della partecipazione societaria, la norma menzionata appare chiarissima nel Pt_1 confermare che, pur assumendo una formale veste privatistica, le società pubbliche, teleologicamente orientate al perseguimento degli interessi pubblici propri dell'ente controllante, sono tenute all'applicazione dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
Ciò importa, affinchè i principi sopra citati non si traducano in mere affermazioni di principio, la fissazione nell'ambito delle procedure di “reclutamento del personale” di criteri valutativi certi e a monte definiti sulla scorta dei quali effettuare una scelta tra i vari candidati partecipanti.
In ordine all'area semantico normativa della nozione di “reclutamento del personale” va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, l'art. 19, d.lgs 175/2016, non effettua una distinzione - né tantomeno ciò è ricavabile dall'ermeneusi della disposizione - tra le varie modalità di reclutamento escludendone alcune piuttosto che altre.
In altri termini, a dispetto di quanto sostenuto da anche il conferimento di incarichi Parte_1 dirigenziali, come accaduto nel caso di specie, pur non determinando un ingresso di nuovi dipendenti in senso stretto nella compagine societaria, implica l'attribuzione di un ruolo distinto da quello precedentemente ricoperto così rientrando a pieno titolo nel concetto di reclutamento di personale.
Inoltre, ancorchè non possa negarsi che le società pubbliche godano di una certa discrezionalità nella scelta dei candidati, soprattutto in relazione al conferimento di incarichi di carattere dirigenziale, nondimeno – per le ragioni dianzi illustrate – criteri di trasparenza e pubblicità devono ispirare i provvedimenti da adottare nell'ambito di procedure di selezione.
La qualificazione di questi ultimi come atti assunti dalla società come datore di lavoro privato, attratti non a caso nella giurisdizione del G.O., non elide dunque, secondo l'intento legislativo, la necessità della previsione di criteri permeati sulla trasparenza e sull'imparzialità.
Ciò chiarito, nel caso di specie, la procedura avviata da per la copertura di posizioni Parte_1 manageriali amministrative e tecniche vacanti sul territorio non è stata strutturata con la previsione di condizioni o di criteri di valutazione dei candidati, essendosi la società limitata a comunicare lo svolgimento di colloqui presso la Direzione risorse Umane e a richiedere il curriculum vitae della ricorrente.
Dagli atti della procedura selettiva, l'accesso ai quali è stato ottenuto dall'istante a seguito di sentenza n. 04212/2020 emessa dal TAR Lazio e confermata dal Consiglio di Stato, così come da quelli prodotti nel presente giudizio a seguito di ordinanza del 22.11.2021, non emerge la predisposizione a monte di criteri ispirati ai principi indicati nell'art. 19, d.lgs. 175/2016.
A tale lacuna non ha peraltro fatto seguito l'adozione di un provvedimento finale con il quale la società abbia dato preciso riscontro del contenuto dei colloqui con i candidati e delle modalità di comparazione seguite nell'analisi dei curricula di essi.
Ne discende la violazione del comma 2 dell'art. 19, soprattutto in relazione ai principi di trasparenza e imparzialità che, contrariamente a quanto previsto dalla norma, non hanno trovato concretizzazione in provvedimenti dotati di tale connotazione.
Individuata la patologia da cui è affetta la procedura selettiva oggetto di causa, occorre riflettere sul profilo rimediale.
L'ordinamento, sul punto, precisamente al comma 4 del citato art. 19, stabilisce che “4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validita' dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale”.
Ebbene se il legislatore individua una patologia contrattuale ovvero la nullità (derivata) dei contratti, legata all'adozione a monte di provvedimenti considerati illegittimi (o invalidi, secondo la dizione contenuta nell'ultima parte del comma 4, art. 19, d.lgs. 175/2016) in ragione della violazione dei principi di cui al comma 2, al contempo non introduce alcun rimedio, salvo quello previsto dall'art. 2126 c.c. che tutela la prestazione espletata dal lavoratore pur in presenza di una nullità del contratto di lavoro.
Dal momento che, nella specie, alcun contratto è stato stipulato dalla ricorrente e, tantomeno, alcuna prestazione è stata disimpegnata nel ruolo dirigenziale, l'unico rimedio astrattamente applicabile sarebbe costituito dalla riedizione della procedura selettiva.
Si tratta, tuttavia, di una soluzione che, oltre a non essere indicata espressamente nel dato normativo, non è stata neanche oggetto di esplicita domanda da parte della ricorrente che nelle proprie conclusioni ha chiesto esclusivamente l'accertamento dell'illegittimità dell'esclusione e, in via rimediale, il risarcimento del danno da perdita di chance.
Ciò non implica, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente l'inammissibilità del ricorso atteso che, una volta accertata per i motivi sopra esposti la nullità dei contratti stipulati a seguito della analizzata procedura selettiva, sussiste comunque l'interesse dell'istante ad una declaratoria di condanna della società convenuta al risarcimento del danno da perdita di chance che, nell'ambito della tutela richiesta dalla lavoratrice, resta l'unico rimedio da valutare. Sul punto occorre osservare che, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
13/4/2017 n. 9571 e 10/12/2012, n. 22376) “il danno patrimoniale da perdita di una "chance" costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purchè fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità , la sua attuale esistenza
(Cass. 30/09/2016, n. 19604). Il risarcimento in parola può essere, in altri termini, riconosciuto solo quando la "chance" perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi".
Ebbene, nella specie, pur essendo assenti criteri certi di selezione e valutazione delle domande dei partecipanti alla procedura concorsuale in esame, la ricorrente non ha comunque rappresentato fatti o allegato documenti tali da fornire una fotografia della propria storia professionale da porre in comparazione con gli altri candidati così da evidenziarne la maggiore rilevanza.
Si è infatti limitata a sostenere di aver patito un pregiudizio da perdita di chance derivante dall'esclusione dall'elenco dei destinatari del provvedimento di conferimento di incarichi manageriali, senza fornire la prova della concreta e attuale possibilità, dotata di elevata probabilità di avveramento, di essere scelta o di collocarsi in posizione potiore rispetto agli altri candidati.
Detto altrimenti, non esistendo un danno in re ipsa ristorabile ex se, risultano assenti nel caso in esame quelle circostanze specifiche e concrete individuate dalla giurisprudenza di legittimità quali condizioni necessarie per l'integrazione della chance intesa in senso ontologico, ovvero quale bene della vita autonomo qualificabile come possibilità concreta, e non meramente astratta, di conseguimento del risultato negata dalla P.A.
La domanda, in definitiva, per i motivi sopra esposti, merita accoglimento con riguardo alla sola declaratoria di invalidità della procedura concorsuale in ragione della violazione dei commi 2 e 4, art. 19, d.lgs. 175/2016.
Va di contro rigettata, stante la sua lacunosità probatoria, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance.
Quanto alle spese di lite, la particolarità e novità delle questioni giuridiche trattate, ne giustifica la compensazione”.
Giudizio di II grado
Avverso detta decisione ha interposto appello principale la società affidandolo Parte_1
ai seguenti motivi: 1)violazioni di legge contenute nella sentenza impugnata – errata interpretazione dell'art. 19 del d.l.gs. 175/2016.
L'appellante ha eccepito che non sarebbe stato “necessario avviare una procedura selettiva, fondata sui criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità richiamati dall'art. 18 del D.L. n. 112 del
2008 vigente ratione temporis. Troverà, invece, applicazione il solo art. 2103 c.c. che, unitamente alle altre norme privatistiche, disciplina il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società partecipate, con la sola deroga riferita alla costituzione del rapporto, deroga che non può estendersi alle modificazioni di uno degli elementi del rapporto stesso, quale la qualifica di inquadramento” concludendo per l'inapplicabilità del T.U. n. 175/2016;
2) vizio per omessa pronuncia sull'eccezione di litisconsorzio necessario e violazione delle norme sull'integrità del contraddittorio.
L'appellante ha eccepito che il Tribunale avrebbe dovuto estendere il contraddittorio anche agli altri candidati ritenuti idonei all'esito della selezione e l'omessa pronuncia su detta eccezione già formulata in primo grado;
ha richiamato diverse pronunce della Cassazione secondo cui “in tema di selezioni concorsuali, ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione”. (Cass. 28766/2018; Cass. 30425/2019).
3) inammissibilità della domanda di declaratoria di invalidità della procedura di selezione.
L'appellante ha eccepito che il giudice ordinario “non può sostituirsi al datore di lavoro nella scelta di chi deve ricoprire un incarico tecnico o dirigenziale” rilevando che l'originaria ricorrente non ha formulato alcuna domanda di esatto adempimento diretta ad ottenere la ripetizione della valutazione, di conseguenza, il giudice di prime cure accertando l' invalidità della procedura di selezione, ha posto in essere una pronuncia ultra petitum ed in violazione delle regole del contraddittorio andando ad incidere su diritti di terzi non convenuti in giudizio.
4) errata compensazione delle spese di lite
L'appellante ha eccepito, infine, l'erronea compensazione delle spese in presenza di totale soccombenza della originaria ricorrente.
Si è costituita l'appellata Ing. contestando le avverse argomentazioni, promuovendo Pt_2
contestualmente appello incidentale relativamente al capo della sentenza concernente il rigetto della domanda di risarcimento dei danni da perdita di chance;
ha eccepito che il tribunale avrebbe errato nell'affermare che la stessa non abbia “comunque rappresentato fatti” tali da operare una comparazione con altri candidati rilevando che a pag. 7 del ricorso introduttivo, ha allegato come fra i destinatari degli incarichi manageriali (dirigenziali) via sia l'Arch. , assegnato al settore “Area Gestione Rete” quale responsabile, che non Per_1 possedeva “a monte” il requisito iniziale ai fini della assegnazione citata, poiché la legge n.
2537/1925, ancora vigente, agli artt. 51 e 52, limita l'assolvimento di tali competenze [strade e autostrade] solo agli ingegneri, come la stessa;
ha anche sostenuto di essere stata l'unica candidata ammessa alla selezione a proporre ricorso in sede giurisdizionale, di conseguenza unica ad avere di fatto la possibilità di essere destinataria dell'incarico al settore “Area
Gestione Rete”; infine ha anche contestato il capo delle spese di lite.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno provveduto al deposito delle note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Motivi della decisione
L'appello di è fondato nei soli limiti di cui si dirà. Parte_1
Pur condividendosi la sentenza impugnata con riferimento al capo relativo all'accertamento dell'illegittimità della procedura espletata per violazione dei criteri di trasparenza, per come si dirà nel prosieguo, detto accertamento non ha valenza autonoma essendo strumentale alla domanda risarcitoria per perdita di chance.
Quanto all'accertamento dell'illegittimità della procedura selettiva in esame per il conferimento dell'incarico dirigenziale, occorre precisare che la ricorrente ha eccepito la violazione dei principi di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., anche alla luce del disposto di cui all'art. 97 della Costituzione, e non ha allegato specifiche violazioni di norme regolanti la procedura di conferimento dello stesso e non vi sono violazioni tali da imporre di ordinare all'amministrazione resistente di ripetere la procedura svolta irregolarmente, e tale circostanza non è neppure allegata in ricorso, né
è oggetto della domanda.
Con riferimento alla disciplina applicabile va rilevato che l' è pacificamente Parte_1
una società pubblica alla quale si applica l'art. 19, d.lgs 175/2016 (T.U. società pubbliche) che con riferimento ai rapporti di lavoro richiama al comma 1 «le disposizioni del capo I, t titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi» facendo, però, salve le diverse disposizioni speciali dettate dallo stesso decreto che, per quel che qui rileva, al comma 2 dell'art. 19 impone alle società
a controllo pubblico di stabilire «criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.» ed al comma 4 prevede espressamente la nullità dei contratti di lavoro stipulati in difetto dei provvedimenti e delle procedure di cui al comma 2.
La Suprema Corte ha chiarito che: <in tema di pubblico impiego privatizzato- e analogamente anche nei rapporti con le società a controllo come quella in esame- nelle trattative volte all'attribuzione un incarico funzione dirigenziale, il comportamento della
P.A. non conforme ai criteri di correttezza e buona fede e ai principi ex art. 97 Cost., in quanto idoneo a far sorgere nell'interessato un affidamento per l'attribuzione dell'incarico, poi non assegnato in assenza di adeguate forme di partecipazione dell'interessato medesimo al processo decisionale e senza l'esternazione delle ragioni giustificatrici della scelta (nella specie, non fornendo alcun elemento circa i criteri e le motivazioni che hanno indotto la P.A. a non conferire alcun incarico dirigenziale al lavoratore e, al contempo, ad attribuirne di analoghi ad altri dirigenti), comporta il risarcimento del solo interesse legittimo privato avente ad oggetto la correttezza, l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, e non anche del diritto al conferimento dell'incarico dirigenziale, insussistente in assenza del contratto stipulato con l'amministrazione>>.
Inoltre, con riferimento agli incarichi dirigenziali ha rilevato che: << Nel pubblico impiego privatizzato, l'atto di conferimento di incarichi dirigenziali integra una determinazione negoziale di natura privatistica, per la cui adozione l'amministrazione datrice non è assoggettata al rispetto della regola del concorso pubblico ma è tenuta ad osservare le norme di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001; ciò non vale nell'ambito delle società a partecipazione pubblica, atteso che l'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla l. n. 133 del 2008, applicabile "ratione temporis", ha esteso alle predette società le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, imponendo espressamente il rispetto dei principi stabiliti dall'art. 35, comma 3, del d.lgs. 165 del
2001, non solo per il reclutamento del personale ma anche per il conferimento degli incarichi.
(Cass.,27126/22.)
Fatte queste premesse nel caso in esame si condivide l'accertamento del primo grado con riferimento alla mancanza di trasparenza della procedura avviata da atteso Parte_1 che non sono stati previsti criteri di valutazione dei candidati, essendosi la società limitata a comunicare lo svolgimento di colloqui presso la Direzione risorse Umane e a richiedere l'invio di curriculum vitae lasciando per il resto tutta la procedura priva di trasparenza;
né vi è stato un giudizio finale con il quale la società ha dato conto dell'esito dei colloqui e delle ragioni della scelta finale, con violazione del comma 2 dell'art. 19, citato soprattutto in relazione ai principi di trasparenza e imparzialità.
Se ciò è vero, ed in tal senso si condivide la sentenza, è anche vero che la domanda formulata in primo grado ha ad oggetto, con riferimento al bene della vita cui aspira la ricorrente, la richiesta di risarcimento da perdita di chance, sicchè la richiesta di accertamento della sola illegittimità della procedura selettiva è da sola sfornita di interesse ad agire.
Di conseguenza, l'appello di è fondato con riferimento all'errore commesso CP_3
dal Giudice di primo grado per avere accertato, come capo autonomo, l'illegittimità dell'intera procedura concorsuale a fronte del rigetto della domanda risarcitoria per perdita di chance, unica domanda, d'altro canto, oggetto del ricorso, per come correttamente qualificata dallo stesso Tribunale che sul punto ha affermato:
<< Dal momento che, nella specie, alcun contratto è stato stipulato dalla ricorrente e, tantomeno, alcuna prestazione è stata disimpegnata nel ruolo dirigenziale, l'unico rimedio astrattamente applicabile sarebbe costituito dalla riedizione della procedura selettiva.
Si tratta, tuttavia, di una soluzione che, oltre a non essere indicata espressamente nel dato normativo, non è stata neanche oggetto di esplicita domanda da parte della ricorrente che nelle proprie conclusioni ha chiesto esclusivamente l'accertamento dell'illegittimità dell'esclusione e, in via rimediale, il risarcimento del danno da perdita di chance. …. sussiste comunque l'interesse dell'istante ad una declaratoria di condanna della società convenuta al risarcimento del danno da perdita di chance che, nell'ambito della tutela richiesta dalla lavoratrice, resta l'unico rimedio da valutare>>. Detta qualificazione, invero, non è stata oggetto di contestazione alcuna da parte della ricorrente che l'ha ritenuta conforme alla propria domanda.
Pertanto, l'accertamento dell'illegittimità dell'intera procedura nel caso in esame, può essere solo finalizzata ad ottenere il risarcimento da perdita di chance, unica domanda concretamente proposta.
Ragionando diversamente la domanda di accertamento della nullità dei contratti stipulati con i candidati scelti, comunque non formulata nel ricorso in esame, certamente avrebbe necessitato l'integrazione del contraddittorio con gli stessi, andando ad incidere sulla loro posizione giuridica, come eccepito dall'appellante.
Come affermato dalla Cassazione, invero: <in tema di pubblico impiego privatizzato- e analogamente anche nei rapporti con le società a controllo come quella in esame- nelle trattative volte all'attribuzione un incarico funzione dirigenziale, il comportamento della o a pretese compatibili con i risultati della selezione>> (Cass., 2966/2020)
Pertanto, la sentenza appellata va corretta accertando l'illegittimità della procedura selettiva in via del tutto incidentale e funzionale alla sola domanda di risarcimento del danno da perdita da chance.
Detta domanda, però, come accertato già in primo grado è infondata nel merito per mancanza di prova.
Va rigettato, infatti, l'appello incidentale della sul punto. Pt_2
Occorre premettere, come affermato dalla Cassazione, che la c.d. chance è una situazione soggettiva autonomamente rilevante, cioè libera dal risultato finale non conseguito, consistente nella possibilità, per il soggetto che si assume danneggiato, di conseguire il risultato utile, la quale, ove perduta per un comportamento illecito altrui, implica in astratto il diritto al risarcimento del danno, la cui quantificazione è diversa e per quanto qui rilevi, sicuramente inferiore a quella avente ad oggetto la perdita del risultato, quale bene della vita già entrato a far parte della sfera giuridica del danneggiante.
La corte di Cassazione ha ipotizzato, invero, una analogia tra la perdita di chance e l'interesse pretensivo, nel senso che in entrambi í casi è postulata la preesistenza di un quid nella sfera del danneggiato su cui la condotta colpevole del danneggiante abbia inciso negativamente impedendone la possibile evoluzione migliorativa. La chance patrimoniale presenta, in apparenza, le stimmate dell'interesse pretensivo (mutuando tale figura dalla dottrina amministrativa, sia pur soltanto in parte qua, attese le evidenti differenze morfologiche tra l'interesse legittimo e la chance: mentre il primo incarna l'aspirazione - e la pretesa - alla legittimità dell'azione amministrativa e preesiste, dunque, all'azione amministrativa stessa, la chance viene in rilievo quando essa è stata perduta e cioè quando l'attività amministrativa, ormai esauritasi, è irrimediabilmente viziata e il vizio ha cagionato un danno risarcibile), e cioè postula la preesistenza di una situazione "positiva", i.e. di un quid su cui andrà ad incidere sfavorevolmente la condotta colpevole del danneggiante impedendone la possibile evoluzione migliorativa (il partecipante ad un concorso è portatore di conoscenze e preparazione che preesistono all'intervento "soppressivo" del preposto all'esame; l'azienda che prende parte ad una gara ad evidenza pubblica è portatrice di professionalità e strutture operative che preesistono all'intervento "eliminativo" dell'ente pubblico che ha bandito la gara per poi impedirne illegittimamente la partecipazione). (Cass. 9/03/2018, n. 5641; Cass.
11/11/2019, n. 28993).
Tanto chiarito, la chance deve essere valutata in relazione alla concreta possibilità di conseguire il risultato utile: infatti, non è il risultato perduto, ma la perdita della possibilità di realizzarlo l'oggetto della pretesa risarcitoria (Cass. 26/06/2020, n. 12906;
Cass. n. 9/03/2018, n. 5641).
La sentenza appellata ha applicato correttamente i principi della Suprema Corte, sopra riportati, atteso che la prova che si dimostra <particolarmente rigorosa quanto all'onere di allegazione e prova gravante sul danneggiato, allo scopo non rendere evanescente il legame tra comportamento illecito risultato che si sarebbe potuto ottenere. distingue, infatti, la chance dalla mera aspettativa fatto, facendole assumere i caratteri una situazione giuridica a sé stante suscettibile autonomavalutazione patrimoniale>> (Cass. 26/06/2020, n. 12906;
Cass. 18/03/2019, n. 7570; Cass. 29/05/2018, n. 13489), e ne ammette la risarcibilità, quale perdita della seria e consistente possibilità di ottenere un risultato sperato, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, precisando che il danno, non meramente ipotetico o eventuale (quale sarebbe stato se correlato al raggiungimento del risultato utile), bensì concreto ed attuale (perdita di una consistente possibilità di conseguire quel risultato), non va commisurato alla perdita del risultato, ma alla mera possibilità di conseguirlo.
Orbene, la ricorrente avrebbe dovuto provare una seria e concreta possibilità di essere selezionata, non bastando una ipotetica probabilità di conseguire il posto messo a concorso.
Come accertato in primo grado l'appellante ha allegato in via del tutto generica di aver patito un pregiudizio da perdita di chance senza fornire la prova della concreta e attuale possibilità di essere scelta, atteso che la circostanza che fra tutti i destinatari degli incarichi manageriali “ via sia l'Arch. assegnato che non possedeva “a monte” il Per_1 requisito in quanto non ingegnere”” è del tutto irrilevante come la circostanza, ancora più neutra, che solo la ricorrente abbia impugnato la procedura selettiva.
In sintesi non vi sono elementi da valutare che possano consentire l'accoglimento della domanda risarcitoria e l'appello incidentale va rigettato.
Infine, con riferimento alle spese di lite si condivide la scelta della compensazione in ragione della particolare novità della questione trattata, considerando anche la difficoltà degli oneri probatori e dei profili di illegittimità della procedura comunque emersi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull' appello principale proposto da ontro e sull'appello Parte_1 Parte_2
incidentale proposto dalla contro avverso la sentenza del Tribunale Pt_2 Parte_1 di Reggio Calabria n. 1264/2023, pubblicata in data 03.07.2023 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'appello di dichiarando che l'illegittimità della Pt_1
procedura selettiva, quale dichiarata dal Tribunale, è una pronuncia del tutto incidentale e funzionale alla sola domanda di risarcimento del danno da perdita da chance.
2. Rigetta l'appello incidentale.
3. Compensa le spese di lite.
4. Dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello incidentale , ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8/10/2025
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti