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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 54/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RI SO Spa - 02259820682
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2249 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2250 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 328/2025 depositato il
24/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria parte ricorrente impugna l'atto in epigrafe ovvero avviso di rettifica per IMU su immobili e pertinenze presenti nel Comune di Pescara;
tali immobili sarebbero destinati come prima casa ex dPR 131/86 come da certificazione anagrafica allegata ed in ricorso nonostante la parziale locazione.
Si costituisce RI risorse spa che richiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Risulta documentalmente provato dalla lettura dell'avviso impugnato e da omessa allegazione di parte resistente, in assenza di dettagliata prova contraria anche in merito all'effettivo stato dei luoghi, come effettivamente il ricorrente abbia fissato la residenza formale e dimora negli immobili riportati nell'atto impugnato.
Inoltre il dato riscontrato di una parziale locazione del cespite , parimenti in assenza di prova contraria completa ed esaustiva, non determina come pacificamente ritenuto anche dallo stesso Ufficio, la negazione del riconoscimento per le agevolazioni IMU anche nei confronti dell'abitazione principale oggetto di locazione parziale, in particolare in carenza di definita prova circa l'eventuale trasferimento del domicilio del contribuente altrove, tal chè “non impedisce la richiesta di agevolazioni la circostanza che l'immobile sia concesso in locazione con regolare contratto a terzi” (Corte di Cassazione, Sezione V, ordinanza n. 19989/2018). L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 1/94 ha ribadito come la locazione dell'immobile acquistato con l'agevolazione IMU non comporta la decadenza, in quanto non si ha la perdita del possesso;
è ivi ulteriormente precisato che la locazione parziale della prima casa è sempre possibile, tanto è vero che nei modelli di dichiarazione fiscale è previsto un codice ad hoc proprio per indicare questa situazione.
In questo caso continuano sicchè ad essere riconosciute tutte le agevolazioni IRPEF compresa la detrazione del mutuo, e non è dovuta l'IMU.
Nessuna rilevanza ai sensi della normativa, che difatti nulla impone o prescrive sul punto, può essere data sul punto alla omessa specifica indicazione della esatta porzione di immobile concesso in locazione o di quello che viceversa il proprietario riserva per sé; ad ogni modo si tratterebbe in ipotesi di un mero elemento di fievole portata indiziaria e di valenza suppositiva inidoneo in sè a deteminare un sovvertimento della previsione di legge.
Tanto premesso questo Giudice fa rilevare, in conformità all'indirizzo del tutto prevalente, come debba ritenersi dirimente ai fini della esenzione prevista dal d.l. 93/2008 la destinazione effettiva del bene quale abitazione principale come tale desumibile, ad ogni modo, non solo dal dato formale ma da qualsiasi fonte di convincimento. In tale ottica anche le risultanze anagrafiche prescritte per il conseguimento della esenzione assumono valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da dettagliata prova contraria tali da giustificare la pretesa impositiva, allegazioni che non risultano nel caso affatto fornite dall'ente accertatore (in tal senso ex plurimis Cass. sez V nr.13151/10, n.26985/09).
Tanto premesso
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna Comune di Pescara ed RI SO spa al pagamento in solido e.
350,00 per le spese processuali .
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 54/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RI SO Spa - 02259820682
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2249 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2250 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 328/2025 depositato il
24/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria parte ricorrente impugna l'atto in epigrafe ovvero avviso di rettifica per IMU su immobili e pertinenze presenti nel Comune di Pescara;
tali immobili sarebbero destinati come prima casa ex dPR 131/86 come da certificazione anagrafica allegata ed in ricorso nonostante la parziale locazione.
Si costituisce RI risorse spa che richiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
Risulta documentalmente provato dalla lettura dell'avviso impugnato e da omessa allegazione di parte resistente, in assenza di dettagliata prova contraria anche in merito all'effettivo stato dei luoghi, come effettivamente il ricorrente abbia fissato la residenza formale e dimora negli immobili riportati nell'atto impugnato.
Inoltre il dato riscontrato di una parziale locazione del cespite , parimenti in assenza di prova contraria completa ed esaustiva, non determina come pacificamente ritenuto anche dallo stesso Ufficio, la negazione del riconoscimento per le agevolazioni IMU anche nei confronti dell'abitazione principale oggetto di locazione parziale, in particolare in carenza di definita prova circa l'eventuale trasferimento del domicilio del contribuente altrove, tal chè “non impedisce la richiesta di agevolazioni la circostanza che l'immobile sia concesso in locazione con regolare contratto a terzi” (Corte di Cassazione, Sezione V, ordinanza n. 19989/2018). L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 1/94 ha ribadito come la locazione dell'immobile acquistato con l'agevolazione IMU non comporta la decadenza, in quanto non si ha la perdita del possesso;
è ivi ulteriormente precisato che la locazione parziale della prima casa è sempre possibile, tanto è vero che nei modelli di dichiarazione fiscale è previsto un codice ad hoc proprio per indicare questa situazione.
In questo caso continuano sicchè ad essere riconosciute tutte le agevolazioni IRPEF compresa la detrazione del mutuo, e non è dovuta l'IMU.
Nessuna rilevanza ai sensi della normativa, che difatti nulla impone o prescrive sul punto, può essere data sul punto alla omessa specifica indicazione della esatta porzione di immobile concesso in locazione o di quello che viceversa il proprietario riserva per sé; ad ogni modo si tratterebbe in ipotesi di un mero elemento di fievole portata indiziaria e di valenza suppositiva inidoneo in sè a deteminare un sovvertimento della previsione di legge.
Tanto premesso questo Giudice fa rilevare, in conformità all'indirizzo del tutto prevalente, come debba ritenersi dirimente ai fini della esenzione prevista dal d.l. 93/2008 la destinazione effettiva del bene quale abitazione principale come tale desumibile, ad ogni modo, non solo dal dato formale ma da qualsiasi fonte di convincimento. In tale ottica anche le risultanze anagrafiche prescritte per il conseguimento della esenzione assumono valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da dettagliata prova contraria tali da giustificare la pretesa impositiva, allegazioni che non risultano nel caso affatto fornite dall'ente accertatore (in tal senso ex plurimis Cass. sez V nr.13151/10, n.26985/09).
Tanto premesso
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna Comune di Pescara ed RI SO spa al pagamento in solido e.
350,00 per le spese processuali .