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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/06/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
(segue verbale del 05/06/2025)
R.G. 7423/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7423 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2014, promossa da:
, C.F. ; Parte_1 C.F._1
C.F. ; Parte_2 C.F._2
C.F. ; Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio degli Avvocati Elio
De Montis, Aldo De Montis, Anna Maria De Montis e Paolo Crocé, che li rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione;
-attori-
CONTRO
P.I. , corrente in Controparte_1 P.IVA_1
Arborea, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio degli
Avvocati Giampaolo Secci, Alberto Secci e Marco Secci, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione notificato;
-convenuta-
Causa avente in oggetto: vendita di cose mobili – risarcimento del danno
– inadempimento;
1 tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori: “1) accertare la natura, la causa e l'entità dei danni lamentati dagli attori e meglio indicati nella superiore espositiva
(dell'atto di citazione); 2) dichiarare che i danni lamentati si sono verificati per esclusivi fatto e colpa della convenuta per avere fornito agli attori piante infette dalla patologia descritta (nell'atto di citazione): 3) condannare la convenuta alla rifusione di tutti i danni patiti dagli attori per i titoli dedotti in giudizio, nella misura € 20.560,68 per , Parte_1
€ 32.293,60 per ed € 29.871,58 per Parte_2 Parte_3
, comprensivi di mancato guadagno e spese di espianto,
[...]
distruzione dei residui colturali e trattamento di solarizzazione delle serre, ovvero in quelle diverse, maggiori o minori, somme che fossero accertate in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria;
3) con vittoria delle spese legali comprese quelle dell'accertamento tecnico preventivo e le spese della assistenza dei consulenti tecnici di parte”.
Nell'interesse della convenuta: “Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis: nel merito rigettare l'avversa domanda, non essendo ascrivibile alcuna responsabilità in capo all'azienda convenuta in ordine ai danni lamentati.
Con vittoria di spese ed onorari o, quantomeno, con l'integrale compensazione delle stesse. in via istruttoria per mero scrupolo, insistono nelle istanze istruttorie formulate in corso di causa e, in particolare, affinché: - venga esibito dagli attori il “quaderno di campagna” obbligatorio per legge;
- vengano richieste informazioni scritte alla
LAORE al fine di conoscere se abbia informato o meno l'Istituto
Fitopatologico circa la presenza sui terreni degli attori del Clavibacter;
- sia ammessa la prova testimoniale già dedotta”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 [...]
e hanno convenuto in giudizio Parte_2 Parte_3
l' esponendo che: Controparte_1
2 - gli attori sono proprietari di tre distinte aziende agricole a conduzione familiare adibite alla coltivazione di pomodori;
- fino all'annata agraria 2012-2013, nelle aziende non si erano mai verificati attacchi patogeni di origine batterica;
- per l'annata agraria 2012-2013, gli attori avevano acquistato dall' alcune piantine di pomodoro Controparte_1 che, a seguito dell'impianto, avevano presentato anomalie quali necrosi alle foglie e al tronco, perdita dei fiori e inidoneità a produrre un raccolto;
- all'atto della consegna, gli attori avevano contestato che la merce si presentava avvizzita e di un colore tendente al giallo: tuttavia,
interpellato telefonicamente, aveva assicurato la bontà del CP_1
prodotto;
- a seguito di sopralluogo dei tecnici dell' è Controparte_2
stato accertato che le colture di pomodoro erano state interessate da attacchi virulenti dovuti al batterio Clavibacter Michiganensis subsp. fattore scatenante del c.d. “cancro del Persona_1 pomodoro”;
- il batterio non sarebbe tra quelli ordinariamente presenti nelle coltivazioni nell'Isola;
- l'attacco batterico avrebbe interessato le sole piantine provenienti dall' Controparte_1
- a causa dell'elevato livello di contagiosità, le serre infette sono state sottoposte a costosi interventi al fine di ridurre il rischio di reiterazioni;
- a seguito di procedimento per A.T.P., sono stati stimati i danni subiti dagli attori.
Ha concluso per il risarcimento del danno.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita nei termini l' esponendo che: Controparte_1
- la responsabilità del vivaio convenuto deve essere oggetto di rigorosa prova in quanto – contrariamente agli assunti difensivi
3 degli attori – il consulente nominato in sede di accertamento preventivo aveva dato atto dell'impossibilità di accertare l'origine della patologia;
- a seguito di periodiche ispezioni, non erano mai state riscontrate patologie presso il vivaio CP_1
- l'insorgenza del morbo non era stata denunciata all'Istituto
Fitopatologico Regionale, come è obbligatorio ex art. 8 de D.lgs.
214/2005;
- la via principale di trasmissione del batterio è rappresentata dal seme, a sua volta fornito alla convenuta da altra azienda che non garantisce l'assenza di patologie;
- il morbo in questione rimane latente e può svilupparsi anche solo a pianta adulta, e ciò rendendo difficile identificarne la presenza in vivaio;
- il circondario di Pula era già stato interessato dalla medesima infezione;
- il quantum stimato in sede di A.T.P. era eccessivo con riferimento al rapporto eziologico tra la colpa asseritamente ascrivibile alla convenuta e le conseguenze che ne sarebbero derivate;
- sussiste il concorso di colpa del danneggiato, per non avere lo stesso adottato i rimedi minimi e indispensabili a evitare il diffondersi del morbo.
Ha concluso come in epigrafe.
La causa è stata istruita documentalmente, per mezzo di prova tesi e per prova per interpello e con chiarimenti del C.T.U.
_____
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Gli attori hanno dedotto di avere acquistato dall'azienda convenuta un lotto di piantine di pomodoro che, a seguito di impianto, si sono rivelate inidonee a produrre frutto a causa della presenza, riscontrata dai tecnici all'atto del primo sopralluogo, del batterio del c.d. “cancro batterico CP_2 del pomodoro” (ossia, il Clavibacter Michiganensis subsp. . Persona_1
4 In dipendenza dei danni subiti hanno, pertanto, agito per il risarcimento.
Non avendo gli acquirenti azionato né la garanzia per i vizi della vendita né domandato la risoluzione del contratto, occorre, preliminarmente, chiarire il quadro normativo di riferimento e la disciplina dell'azione risarcitoria esercitata.
Secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
l'azione risarcitoria per danni procurati dai vizi della cosa venduta non è insita nelle garanzie per vizi.
Il risarcimento ex art. 1494 c.c. – norma per cui il venditore è tenuto in ogni caso al risarcimento del danno nei confronti dell'acquirente laddove non provi di aver ignorato i vizi della cosa senza sua colpa – non coincide con le azioni di garanzia ex art. 1492 c.c. né con le azioni di esatto adempimento, che prescindono dall'accertamento della colpa.
Al contrario, l'azione risarcitoria presuppone (come requisito normativo espresso) la colpa del debitore, da intendersi come l'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa
(Cass. n. 26852/2013).
In quest'ottica, grava sul creditore l'onere di dedurre l'inadempimento e gli elementi a sostegno della responsabilità del debitore;
onere superabile tramite la prova contraria della causa non imputabile dell'inadempimento.
Il creditore, inoltre, è tenuto a provare il titolo del credito e il danno conseguenza, inteso come effetto immediato e diretto dell'illecito colposo senza il quale la domanda risarcitoria dovrà essere rigettata per carenza di prova degli elementi costitutivi dell'azione.
Ne consegue che va escluso il nesso di causalità qualora il comportamento del venditore nell'adempimento sia rispettoso dei doveri professionali di controllo diligente e di verifica periodica dello stato delle merci (Cass. n.
15824/2014).
Appare, pertanto, dirimente accertare non già la sussistenza del batterio – fatto pacifico – a seguito dell'acquisto delle piantine dal vivaio convenuto, quanto l'assenza di colpa in capo al venditore quale presupposto indispensabile a pronunciare il giudizio di responsabilità nei suoi confronti.
5 Tanto chiarito, dalle emergenze processuali si evince la prova del comportamento diligente del venditore/debitore.
La prova testimoniale ha dato riscontro che presso il vivaio convenuto sono stati effettuati tutti i controlli annuali mediante verifiche amministrative, prelievo di campioni ed esame visivo;
e che durante tali ispezioni non è mai stata riscontrata la presenza del batterio (così Parte_4
regionale, udienza 14.12.2020).
[...]
Tanto è sufficiente ad escludere la colpa della convenuta che, (si ritiene) in buona fede e forte delle risultanze dei periodici accertamenti, ha rassicurato gli acquirenti sulla bontà del prodotto, non potendo esigersi dal venditore il rispetto di uno standard di diligenza superiore e, in particolare, non potendo essere accertata in altro modo la futura insorgenza del morbo, mai emerso durante i dovuti controlli.
Per completezza si aggiunga che il consulente nominato in sede di A.T.P.
Dott. , richiamato a chiarimenti, ha rappresentato Persona_2
che le probabilità di diffusione del patogeno dalle sementi e in sede di coltura raggiungono l'equivalenza.
Ne consegue che non può ritenersi provato il nesso di causalità secondo il criterio del più probabile che non, non potendosi, ragionevolmente, affermare la maggiore probabilità di diffusione dalle sementi (e dalle piantine fornite) rispetto ad altri fattori di contagio intervenuti successivamente all'impianto.
E ciò, a fortiori, se si considera che (in conformità ai rilievi del consulente):
- il batterio può sopravvivere per un lungo periodo di tempo (8 mesi);
- malgrado la principale via di trasmissione siano le sementi, altra via
è rappresentata dagli ambienti di coltivazione (come residui di coltura, dove il patogeno è in grado di sopravvivere più di un anno);
- la trasmissione del morbo può avvenire, anche, tramite normali pratiche agronomiche (ossia, l'utilizzo di attrezzature, per il tramite delle mani degli operatori o attraverso contatto con gli indumenti).
Depone ulteriormente in tal senso, infine, la circostanza che il batterio non sia estraneo al territorio di Pula, ove si è manifestato già nel 1995/2000,
6 come riferito da e da e contrariamente agli assunti Tes_1 Persona_3 difensivi degli attori che, invece, affermavano l'assenza del batterio in
Sardegna.
Nell'incertezza eziologica dell'origine del morbo secondo i canoni del giudizio probabilistico, non può accertarsi la maggiore probabilità della presenza del batterio nei semi/piante già al momento della fornitura rispetto ad altre modalità di (facile) contagio.
È infine irrilevante la circostanza (pure emersa in sede di prova testimoniale) che altre aziende rifornite dal vivaio convenuto siano state interessate da analoghe problematiche (così, : difatti, anche Testimone_2
ammettendo indiziariamente la sussistenza del nesso di causalità – comunque, non provato – tra la provenienza delle piante dal Vivaio e il successivo sviluppo del morbo, difetterebbe in ogni caso il requisito dell'ignoranza colposa del vizio da parte del venditore, in considerazione della regolarità dei controlli e del mancato riscontro della presenza del batterio.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, la domanda non può che essere integralmente rigettata.
_____
Le spese di lite, ivi compreso il compenso per il C.T.U. e le spese del procedimento di A.T.P., seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo alla scarsa complessità della lite a all'andamento della controversia, con applicazione delle Tabelle di cui al D.M. 147/2022, valori minimi previsti per lo scaglione da €5.201,00 ad €26.000,00
(potendo il Giudice, nelle controversie di valore indeterminato, applicare lo scaglione inferiore ad €26.000,00 in relazione all'oggetto e alla complessità della controversia, Cass. n. 968/2022) e per tutte le fasi del giudizio.
Con la precisazione che, quanto ai compensi del C.T.U. e alle spese, relativi al procedimento di A.T.P., la regolamentazione della spesa dovrà osservare i rispettivi diritti di regresso nella misura di ¼ ciascuno, in considerazione del fatto che il procedimento è stato intentato anche da CP_3
(estraneo al presente giudizio, ma promotore di analoga azione innanzi al
7 Tribunale di Cagliari R.G. 7474/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così dispone:
- Rigetta la domanda;
- Dichiara tenuti e condanna gli attori, nella misura di ¼ ciascuno
(€292,50), a rifondere alla convenuta le spese di A.T.P. di cui R.G.
506/2013, che liquida complessivamente in €1.170,00 oltre accessori di legge, compresa la quota posta a carico in CP_4
separato giudizio;
- Pone definitivamente a carico degli attori nella misura di ¼ ciascuno i compensi del C.T.U. già liquidati con decreto del
23.9.2013 in sede di A.T.P.;
- Dichiara tenuti e condanna e Parte_1 Parte_3
in solido tra loro, a rifondere alla Parte_2 convenuta le spese della lite, che liquida in €19,50 per spese,
€2.550,00 per compensi del giudizio di cognizione, oltre accessori di legge;
- Pone le spese della C.T.U. di merito, già liquidate con separato decreto del 10.01.2020, a carico di tutti gli attori in solido tra loro.
Cagliari,5 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
8
R.G. 7423/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7423 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2014, promossa da:
, C.F. ; Parte_1 C.F._1
C.F. ; Parte_2 C.F._2
C.F. ; Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio degli Avvocati Elio
De Montis, Aldo De Montis, Anna Maria De Montis e Paolo Crocé, che li rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione;
-attori-
CONTRO
P.I. , corrente in Controparte_1 P.IVA_1
Arborea, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio degli
Avvocati Giampaolo Secci, Alberto Secci e Marco Secci, che la rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione notificato;
-convenuta-
Causa avente in oggetto: vendita di cose mobili – risarcimento del danno
– inadempimento;
1 tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori: “1) accertare la natura, la causa e l'entità dei danni lamentati dagli attori e meglio indicati nella superiore espositiva
(dell'atto di citazione); 2) dichiarare che i danni lamentati si sono verificati per esclusivi fatto e colpa della convenuta per avere fornito agli attori piante infette dalla patologia descritta (nell'atto di citazione): 3) condannare la convenuta alla rifusione di tutti i danni patiti dagli attori per i titoli dedotti in giudizio, nella misura € 20.560,68 per , Parte_1
€ 32.293,60 per ed € 29.871,58 per Parte_2 Parte_3
, comprensivi di mancato guadagno e spese di espianto,
[...]
distruzione dei residui colturali e trattamento di solarizzazione delle serre, ovvero in quelle diverse, maggiori o minori, somme che fossero accertate in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria;
3) con vittoria delle spese legali comprese quelle dell'accertamento tecnico preventivo e le spese della assistenza dei consulenti tecnici di parte”.
Nell'interesse della convenuta: “Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis: nel merito rigettare l'avversa domanda, non essendo ascrivibile alcuna responsabilità in capo all'azienda convenuta in ordine ai danni lamentati.
Con vittoria di spese ed onorari o, quantomeno, con l'integrale compensazione delle stesse. in via istruttoria per mero scrupolo, insistono nelle istanze istruttorie formulate in corso di causa e, in particolare, affinché: - venga esibito dagli attori il “quaderno di campagna” obbligatorio per legge;
- vengano richieste informazioni scritte alla
LAORE al fine di conoscere se abbia informato o meno l'Istituto
Fitopatologico circa la presenza sui terreni degli attori del Clavibacter;
- sia ammessa la prova testimoniale già dedotta”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 [...]
e hanno convenuto in giudizio Parte_2 Parte_3
l' esponendo che: Controparte_1
2 - gli attori sono proprietari di tre distinte aziende agricole a conduzione familiare adibite alla coltivazione di pomodori;
- fino all'annata agraria 2012-2013, nelle aziende non si erano mai verificati attacchi patogeni di origine batterica;
- per l'annata agraria 2012-2013, gli attori avevano acquistato dall' alcune piantine di pomodoro Controparte_1 che, a seguito dell'impianto, avevano presentato anomalie quali necrosi alle foglie e al tronco, perdita dei fiori e inidoneità a produrre un raccolto;
- all'atto della consegna, gli attori avevano contestato che la merce si presentava avvizzita e di un colore tendente al giallo: tuttavia,
interpellato telefonicamente, aveva assicurato la bontà del CP_1
prodotto;
- a seguito di sopralluogo dei tecnici dell' è Controparte_2
stato accertato che le colture di pomodoro erano state interessate da attacchi virulenti dovuti al batterio Clavibacter Michiganensis subsp. fattore scatenante del c.d. “cancro del Persona_1 pomodoro”;
- il batterio non sarebbe tra quelli ordinariamente presenti nelle coltivazioni nell'Isola;
- l'attacco batterico avrebbe interessato le sole piantine provenienti dall' Controparte_1
- a causa dell'elevato livello di contagiosità, le serre infette sono state sottoposte a costosi interventi al fine di ridurre il rischio di reiterazioni;
- a seguito di procedimento per A.T.P., sono stati stimati i danni subiti dagli attori.
Ha concluso per il risarcimento del danno.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita nei termini l' esponendo che: Controparte_1
- la responsabilità del vivaio convenuto deve essere oggetto di rigorosa prova in quanto – contrariamente agli assunti difensivi
3 degli attori – il consulente nominato in sede di accertamento preventivo aveva dato atto dell'impossibilità di accertare l'origine della patologia;
- a seguito di periodiche ispezioni, non erano mai state riscontrate patologie presso il vivaio CP_1
- l'insorgenza del morbo non era stata denunciata all'Istituto
Fitopatologico Regionale, come è obbligatorio ex art. 8 de D.lgs.
214/2005;
- la via principale di trasmissione del batterio è rappresentata dal seme, a sua volta fornito alla convenuta da altra azienda che non garantisce l'assenza di patologie;
- il morbo in questione rimane latente e può svilupparsi anche solo a pianta adulta, e ciò rendendo difficile identificarne la presenza in vivaio;
- il circondario di Pula era già stato interessato dalla medesima infezione;
- il quantum stimato in sede di A.T.P. era eccessivo con riferimento al rapporto eziologico tra la colpa asseritamente ascrivibile alla convenuta e le conseguenze che ne sarebbero derivate;
- sussiste il concorso di colpa del danneggiato, per non avere lo stesso adottato i rimedi minimi e indispensabili a evitare il diffondersi del morbo.
Ha concluso come in epigrafe.
La causa è stata istruita documentalmente, per mezzo di prova tesi e per prova per interpello e con chiarimenti del C.T.U.
_____
La domanda è infondata e non merita accoglimento.
Gli attori hanno dedotto di avere acquistato dall'azienda convenuta un lotto di piantine di pomodoro che, a seguito di impianto, si sono rivelate inidonee a produrre frutto a causa della presenza, riscontrata dai tecnici all'atto del primo sopralluogo, del batterio del c.d. “cancro batterico CP_2 del pomodoro” (ossia, il Clavibacter Michiganensis subsp. . Persona_1
4 In dipendenza dei danni subiti hanno, pertanto, agito per il risarcimento.
Non avendo gli acquirenti azionato né la garanzia per i vizi della vendita né domandato la risoluzione del contratto, occorre, preliminarmente, chiarire il quadro normativo di riferimento e la disciplina dell'azione risarcitoria esercitata.
Secondo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
l'azione risarcitoria per danni procurati dai vizi della cosa venduta non è insita nelle garanzie per vizi.
Il risarcimento ex art. 1494 c.c. – norma per cui il venditore è tenuto in ogni caso al risarcimento del danno nei confronti dell'acquirente laddove non provi di aver ignorato i vizi della cosa senza sua colpa – non coincide con le azioni di garanzia ex art. 1492 c.c. né con le azioni di esatto adempimento, che prescindono dall'accertamento della colpa.
Al contrario, l'azione risarcitoria presuppone (come requisito normativo espresso) la colpa del debitore, da intendersi come l'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nella cosa
(Cass. n. 26852/2013).
In quest'ottica, grava sul creditore l'onere di dedurre l'inadempimento e gli elementi a sostegno della responsabilità del debitore;
onere superabile tramite la prova contraria della causa non imputabile dell'inadempimento.
Il creditore, inoltre, è tenuto a provare il titolo del credito e il danno conseguenza, inteso come effetto immediato e diretto dell'illecito colposo senza il quale la domanda risarcitoria dovrà essere rigettata per carenza di prova degli elementi costitutivi dell'azione.
Ne consegue che va escluso il nesso di causalità qualora il comportamento del venditore nell'adempimento sia rispettoso dei doveri professionali di controllo diligente e di verifica periodica dello stato delle merci (Cass. n.
15824/2014).
Appare, pertanto, dirimente accertare non già la sussistenza del batterio – fatto pacifico – a seguito dell'acquisto delle piantine dal vivaio convenuto, quanto l'assenza di colpa in capo al venditore quale presupposto indispensabile a pronunciare il giudizio di responsabilità nei suoi confronti.
5 Tanto chiarito, dalle emergenze processuali si evince la prova del comportamento diligente del venditore/debitore.
La prova testimoniale ha dato riscontro che presso il vivaio convenuto sono stati effettuati tutti i controlli annuali mediante verifiche amministrative, prelievo di campioni ed esame visivo;
e che durante tali ispezioni non è mai stata riscontrata la presenza del batterio (così Parte_4
regionale, udienza 14.12.2020).
[...]
Tanto è sufficiente ad escludere la colpa della convenuta che, (si ritiene) in buona fede e forte delle risultanze dei periodici accertamenti, ha rassicurato gli acquirenti sulla bontà del prodotto, non potendo esigersi dal venditore il rispetto di uno standard di diligenza superiore e, in particolare, non potendo essere accertata in altro modo la futura insorgenza del morbo, mai emerso durante i dovuti controlli.
Per completezza si aggiunga che il consulente nominato in sede di A.T.P.
Dott. , richiamato a chiarimenti, ha rappresentato Persona_2
che le probabilità di diffusione del patogeno dalle sementi e in sede di coltura raggiungono l'equivalenza.
Ne consegue che non può ritenersi provato il nesso di causalità secondo il criterio del più probabile che non, non potendosi, ragionevolmente, affermare la maggiore probabilità di diffusione dalle sementi (e dalle piantine fornite) rispetto ad altri fattori di contagio intervenuti successivamente all'impianto.
E ciò, a fortiori, se si considera che (in conformità ai rilievi del consulente):
- il batterio può sopravvivere per un lungo periodo di tempo (8 mesi);
- malgrado la principale via di trasmissione siano le sementi, altra via
è rappresentata dagli ambienti di coltivazione (come residui di coltura, dove il patogeno è in grado di sopravvivere più di un anno);
- la trasmissione del morbo può avvenire, anche, tramite normali pratiche agronomiche (ossia, l'utilizzo di attrezzature, per il tramite delle mani degli operatori o attraverso contatto con gli indumenti).
Depone ulteriormente in tal senso, infine, la circostanza che il batterio non sia estraneo al territorio di Pula, ove si è manifestato già nel 1995/2000,
6 come riferito da e da e contrariamente agli assunti Tes_1 Persona_3 difensivi degli attori che, invece, affermavano l'assenza del batterio in
Sardegna.
Nell'incertezza eziologica dell'origine del morbo secondo i canoni del giudizio probabilistico, non può accertarsi la maggiore probabilità della presenza del batterio nei semi/piante già al momento della fornitura rispetto ad altre modalità di (facile) contagio.
È infine irrilevante la circostanza (pure emersa in sede di prova testimoniale) che altre aziende rifornite dal vivaio convenuto siano state interessate da analoghe problematiche (così, : difatti, anche Testimone_2
ammettendo indiziariamente la sussistenza del nesso di causalità – comunque, non provato – tra la provenienza delle piante dal Vivaio e il successivo sviluppo del morbo, difetterebbe in ogni caso il requisito dell'ignoranza colposa del vizio da parte del venditore, in considerazione della regolarità dei controlli e del mancato riscontro della presenza del batterio.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, la domanda non può che essere integralmente rigettata.
_____
Le spese di lite, ivi compreso il compenso per il C.T.U. e le spese del procedimento di A.T.P., seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo alla scarsa complessità della lite a all'andamento della controversia, con applicazione delle Tabelle di cui al D.M. 147/2022, valori minimi previsti per lo scaglione da €5.201,00 ad €26.000,00
(potendo il Giudice, nelle controversie di valore indeterminato, applicare lo scaglione inferiore ad €26.000,00 in relazione all'oggetto e alla complessità della controversia, Cass. n. 968/2022) e per tutte le fasi del giudizio.
Con la precisazione che, quanto ai compensi del C.T.U. e alle spese, relativi al procedimento di A.T.P., la regolamentazione della spesa dovrà osservare i rispettivi diritti di regresso nella misura di ¼ ciascuno, in considerazione del fatto che il procedimento è stato intentato anche da CP_3
(estraneo al presente giudizio, ma promotore di analoga azione innanzi al
7 Tribunale di Cagliari R.G. 7474/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così dispone:
- Rigetta la domanda;
- Dichiara tenuti e condanna gli attori, nella misura di ¼ ciascuno
(€292,50), a rifondere alla convenuta le spese di A.T.P. di cui R.G.
506/2013, che liquida complessivamente in €1.170,00 oltre accessori di legge, compresa la quota posta a carico in CP_4
separato giudizio;
- Pone definitivamente a carico degli attori nella misura di ¼ ciascuno i compensi del C.T.U. già liquidati con decreto del
23.9.2013 in sede di A.T.P.;
- Dichiara tenuti e condanna e Parte_1 Parte_3
in solido tra loro, a rifondere alla Parte_2 convenuta le spese della lite, che liquida in €19,50 per spese,
€2.550,00 per compensi del giudizio di cognizione, oltre accessori di legge;
- Pone le spese della C.T.U. di merito, già liquidate con separato decreto del 10.01.2020, a carico di tutti gli attori in solido tra loro.
Cagliari,5 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
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