Ordinanza cautelare 18 ottobre 2024
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 17/06/2025, n. 11865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11865 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 11865/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09304/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9304 del 2024, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Perla, Fabio Mesto, con domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Perla in Roma, via Sistina n. 121;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dell’Interno protocollo n. K10/-OMISSIS- del 15 maggio 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 7 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
della comunicazione di avvio del procedimento del 1° marzo 2024;
nonché per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la cittadinanza italiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 7 dicembre 2019.
Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione con DM del 14 maggio 2024, ha respinto la domanda, ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza, a causa di una pluralità di elementi di controindicazione di carattere penale emersi sul conto dei tre figli conviventi nonché a causa della riscontrata carenza del requisito reddituale.
L’Amministrazione nella motivazione del diniego ha peraltro rappresentato che, a fronte della rituale comunicazione all’istante del preavviso di rigetto ex art. 10- bis in data 1° marzo 2024 , “ … il richiedente non ha trasmesso osservazione in relazione al citato preavviso di diniego ”.
Con l’atto introduttivo del giudizio è stata eccepita l’illegittimità dell’atto impugnato, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 10-bis L. 241/90, vizio del procedimento, eccesso di potere, violazione del principio del contraddittorio.
Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio in resistenza, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
Con ordinanza n. 4711/2024 è stata respinta la domanda cautelare.
All’udienza pubblica del 29 aprile 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è meritevole di favorevole apprezzamento.
Con riferimento al provvedimento impugnato, il Collegio ritiene fondata e assorbente la censura con cui il ricorrente lamenta la lesione delle sue garanzie partecipative per violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, in quanto l’Amministrazione sembra aver omesso di valutare le osservazioni ritualmente trasmesse sull’erroneo presupposto, esplicitato nella motivazione del diniego, che a fronte della comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10- bis “ il richiedente non ha trasmesso osservazioni in relazione al citato preavviso di diniego ”.
Invero, è stato comprovato documentalmente in atti che, in riscontro al preavviso di rigetto del 1° marzo 2024, l’istante ha trasmesso la propria memoria difensiva con pec del giorno 11 marzo 2024, quindi nel pieno rispetto del termine di 10 giorni assegnato (v. pec e ricevuta di consegna di cui all’allegato nn. 8 dei documenti depositati unitamente al Ricorso).
La p.a. non ha spiegato alcuna difesa sul punto.
Orbene, il Collegio osserva che, per prevalente e condivisa giurisprudenza, l'art. 10- bis della legge n. 241 del 1990 persegue una finalità tipicamente collaborativa e deflattiva, con la presentazione delle osservazioni relative alla comunicazione dei motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza.
Ne consegue che le osservazioni degli interessati devono essere valutate dall'amministrazione procedente, dato che tale interpretazione deriva dalla stessa ratio della disciplina volta a favorire l'acquisizione di ulteriori elementi al procedimento prima dell'adozione dell'atto conclusivo.
Nel caso di specie, il preavviso di diniego inserito in SICITT è datato 1° marzo 2024, cui l’interessato – si ribadisce - ha dato riscontro in data 11 marzo 2024, e il provvedimento reiettivo, qui impugnato, è stato emesso in data 14 maggio 2024. Tenuto conto del rispetto del termine assegnato (che ha comunque carattere ordinatorio) e del lungo lasso di tempo tra lo spirare del termine ex art. 10- bis e l'adozione del provvedimento conclusivo, non si rinvengono dunque ragioni per giustificate l’autorità procedente, che ha finito per ledere l’esercizio del contraddittorio procedimentale, omettendo di valutare le osservazioni trasmesse.
Deve dunque ritenersi integrata la violazione dell’art. 10- bis , sub specie non già di omesso avviso dei motivi ostativi bensì di omessa considerazione delle controdeduzioni presentate dal privato (cfr., sul punto, ex pluris T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 29.01.2014, n. 1154).
Le considerazioni che precedono incidono sulla legittimità stessa del provvedimento finale, che deve essere annullato, non potendosi peraltro invocare la “sanatoria processuale” di cui all'art. 21- octies , comma 2, della l. n. 241 del 1990, tenuto conto della natura discrezionale del provvedimento impugnato e delle modifiche intervenute al testo dell'art. 21- octies , comma 2 per effetto del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. La nuova disposizione, infatti, ha stabilito espressamente che " non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis " la previsione di cui al precedente periodo (dell’art. 21- octies , comma 2), ovvero quella riguardante il citato meccanismo di sanatoria processuale che impedisce l'annullabilità del provvedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto di quest'ultimo " non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato " (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 9.03.2021 n. 2861).
La novella legislativa rafforza la concezione del preavviso di rigetto come modalità imprescindibile di partecipazione al procedimento, con la quale si è voluta "anticipare" l'esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole alla fase endoprocedimentale, allo scopo di consentire una difesa più efficace all'interessato, mirata a rendere possibile il confronto con l'amministrazione sulle ragioni da essa ritenute ostative all'accoglimento della sua istanza, ancor prima della decisione finale (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 8.10.2021, n. 6743; Id. 05.12.2019, n. 834). In quest’ottica, si è infatti evidenziato che " il Legislatore mostra di non transigere sul modulo procedimentale partecipato e sul disegno di una Amministrazione pubblica trasparente e leale con il cittadino, anche per le finalità compositive dei conflitti e deflattive del carico giudiziario che ne derivano " (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 11.11.2021, n. 7529).
In ogni caso, si rende opportuno rammentare che “ l'accoglimento della censura infraprocedimentale comporta la regressione del procedimento” , pertanto “a fronte di un diniego, ove questo sia annullato il Giudice non può soffermarsi sulla spettanza del bene della vita, ma deve restituire all'amministrazione il potere di provvedere, affinché questa si ridetermini, seppure con il vincolo conformativo del giudicato formatosi ”, da ciò discendendo che l’Amministrazione “ dovrà nuovamente soffermarsi sull'istanza evidenziando, ove sussistano e con il necessario atto di preavviso, tutti gli eventuali profili ostativi ” (Consiglio di Stato, n. 2330/2018).
In conclusione, assorbiti gli ulteriori profili di censura, il ricorso va accolto nei limiti sopra precisati e, per l’effetto, l’impugnato provvedimento deve essere annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Gianluca Verico, Referendario
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.