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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 10165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10165 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. SENT
N. RG
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo
Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 17563 Ruolo Generale dell'anno 2022 e trattenuta in decisione all'udienza del 18 dicembre 2024, vertente
TRA incorporante per fusione (c.f. Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, e per essa, in qualità di procuratrice P.IVA_1
e mandataria (c.f. ; con sede legale a Controparte_2 P.IVA_2
Modena, in via S. Carlo n. 16), in persona del Direttore Generale pro tempore in forza di procura speciale del notaio dott. del 20/6/2017 (rep. 46080/14051), Persona_1 elettivamente domiciliata a Roma, in via Acciaioli n. 7, presso lo studio dell'avv.to
LO TI e dell'avv.to Claudia Bellachioma, che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione,
ATTRICE
E
(c.f. ; residente a [...] C.F._1
9214),
1 elettivamente domiciliata a Roma, in via Appia Nuova n. 59, presso lo studio dell'avv.to
DA ET, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta,
CONVENUTA
E
Controparte_4
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: domanda revocatoria ex art. 2901 c.c..
CONCLUSIONI: per la banca attrice (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to TI si riporta alle conclusioni rassegnate in corso di causa e in particolare a quelle precisate con la memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. …”; per la convenuta (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Bava insiste per l'ammissione della prova testimoniale sui capp. 7, 8 e 9 della comparsa di risposta con i testi ivi indicati e in subordine si riporta alle conclusioni formulate in calce alla comparsa di risposta …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato alle convenute Controparte_4
(pretesa debitrice e cedente) e (cessionaria), l'attrice CP_3 Parte_1
e per essa, quale procuratrice e mandataria, la (nel Controparte_5 prosieguo anche solo banca attrice) instava ex art. 2901 c.c. per la dichiarazione di inefficacia, nei propri confronti, dell'atto di trasferimento immobiliare a rogito notaio dott. del 6/11/2018 (rep. 34258; racc. 19909), trascritto il 7/11/2018, Persona_2 con il quale e avevano trasferito a titolo gratuito alla CP_6 Controparte_4 loro figlia, i diritti loro spettanti pari ad 1/2 pro indiviso ciascuno, CP_3 dell'intera piena proprietà della porzione immobiliare sita a Roma, in via Trionfale n.
9214, stante il pregiudizio arrecato alle ragioni di essa attrice. Al riguardo la banca
2 attrice allegava che su ricorso di in data 4/11/2019 il Tribunale di Controparte_1
Roma, con decreto n. 24881/2019 (R.G. 70276/2019), emesso il 14/12/2019, aveva ingiunto a , titolare della ditta individuale Nemo Elettrica di BA CP_6
Nello, e a , quest'ultima quale fideiubente e nei limiti della garanzia Controparte_4 prestata, di pagare alla stessa banca l'importo di € 47.757,12, oltre interessi come richiesti in ricorso e oltre alle spese e onorari di giudizio liquidati in € 1.305,00 per compensi e in € 286,00 per esborsi, oltre accessori di legge;
che la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo era stata preceduta a) dalla rinuncia agli affidamenti concessi da da parte della ditta Nemo Elettrica di BA Nello, con Controparte_1 contestuale riconoscimento del debito nei confronti della banca, rilasciata il 21/3/2018 e sottoscritta anche dalla garante e b) dall'intimazione di pagare l'intero debito trasmessa con lettera raccomandata in data 18/9/2019; che il predetto decreto, ritualmente notificato e non opposto, era stato dichiarato definitivamente esecutivo con provvedimento del 3/4/2021; che con atto di fusione per incorporazione, a rogito notaio dott. del 15/11/2019 (rep. 47864; racc. 14514), registrato a Modena in data Persona_1
19/11/2019 al n. 13873 serie 1T e iscritto presso il Registro delle Imprese di Modena il
18/11/2019, essa attrice aveva incorporato la predetta divenendo Controparte_1 così creditrice nei confronti dei predetti debitori, coniugi in virtù del matrimonio civile celebrato a Roma il 13/4/1996; che a seguito di accertamenti era emerso che: a) i coniugi e si erano consensualmente separati in data CP_6 Controparte_4
9/7/2018; a.1) che la separazione era stata definita a mezzo di convenzione di negoziazione assistita ai sensi del D.L. 132/2014 e di successivo nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 12/7/2018, prot. n.
1075/18 del Registro degli accordi di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio;
b) con gli accordi di separazione i predetti e si erano CP_6 CP_4 obbligati, tra l'altro, a trasferire a titolo gratuito alla loro figlia, i diritti CP_3 loro spettanti, pari ad 1/2 pro indiviso ciascuno, dell'intera piena proprietà della
3 porzione immobiliare sita a Roma, in via Trionfale n. 9214 e, precisamente: appartamento posto al piano secondo, interno n. 9, della superficie catastale totale di 65 mq, composto da ingresso, disimpegno, due camere, cucina e bagno, con balcone a livello, censito in Catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 189, particella 106, sub. 5, zona cens. 5, cat. A/3, cl. 3, consistenza vani 4, superficie catastale totale mq 65, totale escluse aree scoperte mq 63, R.C. euro 754,03, via Trionfale n. 9214, piano 2, interno 9; c) i predetti e , con atto a rogito del notaio CP_6 Controparte_4 dott. del 6/11/2018 (rep. 34258; racc. 19909), trascritto il 7/11/2018 ai Persona_2 nn. 89118 di RP e 128246 di RG, in esecuzione di detti accordi, avevano trasferito alla figlia a titolo gratuito, la piena proprietà del predetto immobile, a suo CP_3 tempo acquistato dai disponenti con atto di compravendita a rogito del notaio Per_3 di Roma del 12/4/1995 (rep. 14300; racc. 4294); che con sentenza n. 404/2020
[...] del 26/11/2020 il Tribunale di Roma aveva dichiarato il fallimento di , CP_6 titolare dell'impresa individuale “Nemo Elettrica di BA Nello”; che i predetti e , del tutto impossidenti, a distanza di oltre tre anni CP_6 Controparte_4 dalla presunta separazione, ancora risiedevano nella casa familiare di Roma, in via
Trionfale n. 9214, oggetto del ricordato atto dispositivo;
che sussistevano i presupposti oggettivi e soggettivi per l'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., come meglio dedotto in citazione. Tanto premesso, la banca attrice instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, preso atto del fatto che ha Parte_1 incorporato per atto di fusione per incorporazione a rogito notaio Controparte_1 del 15/11/2019, rep. n. 47864/14514, registrato a Modena in data Persona_1
19/11/2019 al n. 13873 serie 1T e iscritto presso il Registro delle Imprese di Modena il
18/11/2019; accertato e dichiarato che è pregiudizievole alle ragioni di credito della attrice l'atto a rogito notaio dott. del 6/11/2018 rep. n. 34258 e CP_1 Persona_2 racc. n. 19909, trascritto il 7/11/2018 ai nn. e 128246 di reg. gen. e 89118 di reg. part. 4 con il quale i signori (c.f. e CP_6 C.F._2 Controparte_4
(c.f. hanno trasferito a titolo gratuito alla loro figlia, signora C.F._3
, nata Roma il 14/12/1998 (c.f. ), residente in CP_3 C.F._1
Roma, in via Trionfale n. 9214, i diritti loro spettanti pari ad 1/2 pro indiviso ciascuno, dell'intera piena proprietà della porzione immobiliare sita in Roma, via Trionfale n.
9214 e, precisamente: appartamento posto al piano secondo, interno n. 9, della superficie catastale totale di metri quadrati 65 (sessantacinque), composto da ingresso, disimpegno, due camere, cucina e bagno, con balcone a livello, censito in Catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 189, particella 106, sub. 5, zona cens. 5, cat.
A/3, cl. 3, consistenza vani 4, superficie catastale totale mq 65, totale escluse aree scoperte mq. 63, R.C. euro 754,03, via Trionfale n. 9214, piano 2, interno 9; accertare e dichiarare, sussistendone tutti i presupposti di legge, l'inefficacia nei confronti di
[...]
ex art. 2901 c.c., dell'atto di trasferimento sopra descritto per le ragioni Parte_1 esposte in narrativa, relativamente alla quota di ½ pro indiviso ceduta dalla signora
. Con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari competente Controparte_4 per territorio di annotare l'emananda sentenza e con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Con decreto del 5/4/2022 ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. era disposto il differimento dell'udienza di prima comparizione dal 20/6/2022 (indicata in citazione) al
5/7/2022.
In data 4/6/2022 si costituiva in giudizio la convenuta la quale, CP_3 contestata la domanda attrice, instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto.
Conseguentemente, ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma –
Agenzia del Territorio di Roma 1 – di provvedere con esonero da ogni responsabilità, alla cancellazione della domanda giudiziale iscritta contro ed a favore CP_3
5 di in data 14/04/2022 ed avente registro generale n. 47710 e Parte_1 registro particolare n. 33582. Con vittoria di spese di lite ed onorari”. Al riguardo la convenuta, richiamata la separazione personale dei propri genitori in data 9/7/2018 e richiamato l'intervenuto accordo in sede di separazione conclusa nelle forme della convenzione di negoziazione assistita, allegava, per quanto qui di interesse, che a titolo di una tantum e regolamentazione del regime patrimoniale, i genitori si erano impegnati a trasferire ad essa convenuta i diritti, pari ad ½ indiviso ciascuno, dell'intera piena proprietà dell'immobile sito a Roma, in via Trionfale n. 9214, costituente la casa familiare;
che detto trasferimento era funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
che in data 6/11/2018 i genitori avevano provveduto al trasferimento, in favore di essa convenuta, della proprietà dell'immobile con atto del notaio (rep. 34258; racc. 19909); che già prima della separazione i propri Per_2 genitori vivevano separati, alloggiando il proprio padre presso amici e parenti;
che essa convenuta nel 2018 frequentava la scuola superiore ed era all'oscuro della situazione economica e patrimoniale dei propri genitori, vedendo il padre solo due o tre volte al mese e non sapendo nulla della fideiussione prestata dalla madre in favore della banca;
che era venuta a conoscenza della situazione economica della madre solo a seguito della notifica dell'atto di citazione;
che non sussistevano i presupposti per la revocatoria ex art. 2901 c.c.; che l'atto dispositivo in questione era a titolo oneroso e non gratuito;
che in ogni caso si trattava di un atto funzionale alla procedura di separazione personale dei propri genitori e posto in essere in esecuzione appunto di detto accordo.
Nessuno invece si costituiva in giudizio per la convenuta , Controparte_4 dichiarata contumace all'udienza del 5/7/2022.
Alla predetta udienza del 5/7/2022, comparivano i procuratori delle parti costituite che insistevano nelle rispettive domande e chiedevano l'assegnazione dei termini ex art. 183/6 c.p.c.. Su rilievo dell'Ufficio il procuratore di parte attrice precisava che la domanda doveva intendersi limitata alla quota di titolarità della cedente CP_4
6 ossia al solo 50% dell'immobile. Era disposto rinvio all'udienza del CP_4
21/12/2022, da svolgere in modalità cartolare, con assegnazione dei termini per il deposito di memorie ex art. 183/6 c.p.c.; era inoltre assegnato ulteriore termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per depositare note di trattazione cartolare.
In data 3/10/2022 l'attrice depositava memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. in cui, rilevato appunto il fallimento personale di , provvedeva a precisare le CP_6 conclusioni, poi richiamate all'udienza di p.c.: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, preso atto del fatto che ha Parte_1 incorporato per atto di fusione per incorporazione a rogito notaio Controparte_1 del 15/11/2019, rep. n. 47864/14514, registrato a Modena in data Persona_1
19/11/2019 al n. 13873 serie 1T ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Modena il
18/11/2019; accertato e dichiarato che è pregiudizievole alle ragioni di credito della attrice l'atto a rogito notaio dott. del 6/11/2018 rep. n. 34258 e CP_1 Persona_2 racc. n. 19909, trascritto il 7/11/2018 ai nn. e 128246 di reg. gen. e 89118 di reg. part. con il quale i signori (c.f. e CP_6 C.F._2 Controparte_4
(c.f. hanno trasferito a titolo gratuito alla loro figlia, signora C.F._3
, nata Roma il 14/12/1998 (c.f. ), residente in CP_3 C.F._1
Roma, in via Trionfale n. 9214, i diritti loro spettanti pari ad 1/2 pro indiviso ciascuno, dell'intera piena proprietà della porzione immobiliare sita in Roma, via Trionfale n.
9214 e, precisamente: appartamento posto al piano secondo, interno n. 9, della superficie catastale totale di metri quadrati 65 (sessantacinque), composto da ingresso, disimpegno, due camere, cucina e bagno, con balcone a livello, censito in Catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 189, particella 106, sub. 5, zona cens. 5, cat.
A/3, cl. 3, consistenza vani 4, superficie catastale totale mq. 65, totale escluse aree scoperte mq. 63, R.C. euro 754,03, via Trionfale n. 9214, piano 2, interno 9; accertare e dichiarare, sussistendone tutti i presupposti di legge, l'inefficacia nei confronti di
[...]
ex art. 2901 c.c., dell'atto di trasferimento sopra descritto per le ragioni Parte_1
7 esposte in narrativa, relativamente alla sola quota di ½ pro indiviso ceduta dalla signora
. Con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari competente Controparte_4 per territorio di annotare l'emananda sentenza e con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Le parti costituite depositavano note di trattazione cartolare.
All'udienza del 21/12/2022, svolta appunto con trattazione cartolare e con redazione di apposito verbale, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 18/12/2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18/12/2024, nella persistente contumacia della convenuta erano comparsi i procuratori delle parti costituite, i quali Controparte_4 precisavano le conclusioni come riportato in epigrafe;
all'esito la causa era assunta in decisione con assegnazione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c., termini scaduti il
10/3/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la contumacia della convenuta non Controparte_4 costituitasi in giudizio nonostante la ritualità e tempestività della notificazione dell'atto di citazione a mani proprie in data 3/3/2022 (cfr. relata di notificazione dell'Ufficiale
Giudiziario del 3/3/2022) per l'udienza del 20/6/2022, indicata in citazione.
2. La domanda della banca attrice, come precisata nella memoria ex art. 183/6 n.
1 c.p.c., è fondata e va accolta, alla luce delle osservazioni che seguono.
3. Richiamato quanto esposto, si osserva che la banca attrice, creditrice della convenuta in forza della garanzia prestata da quest'ultima per i debiti CP_4 dell'allora marito , titolare della ditta individuale 'Nemo Elettrica di CP_6
BA NE, ha agito ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace nei propri confronti, in quanto lesivo dell'integrità patrimoniale della debitrice, l'atto di disposizione patrimoniale del 6/11/2028, con cui la debitrice, in esecuzione di accordo
8 in sede di separazione personale, aveva trasferito alla figlia la propria CP_7 quota (50%) dell'intera piena proprietà dell'appartamento di via Trionfale n. 9214.
4. Preliminarmente, come precisato dall'attrice all'udienza di prima comparizione e poi nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c., è di tutta evidenza che l'odierna controversia riguarda esclusivamente l'atto di disposizione patrimoniale relativo alla quota, pari al 50% dell'intera piena proprietà, ceduta dalla alla CP_4 propria figlia CP_3
4.1 Al riguardo è altrettanto evidente che, a seguito del fallimento personale di
, qualsiasi azione a tutela delle ragioni della massa dei creditori non può CP_6 che essere esercitata dalla curatela: con la memoria di replica l'attrice ha prodotto copia della sentenza di questo Tribunale (n. 12950/2024), con cui è stata dichiarata l'inefficacia, nei confronti del fallimento, dell'atto dispositivo in parola per quanto riguardava la quota di proprietà di . CP_6
5. La banca attrice ha allegato che in data 21/3/2018 il predetto si CP_6 era riconosciuto debitore di poi fusa in che la Controparte_1 Parte_1 garante aveva sottoscritto il riconoscimento di debito e il relativo piano di rientro;
che i coniugi si erano separati consensualmente in data 9/7/2018; che in Parte_2 data 6/11/2018 vi era stato l'atto di disposizione patrimoniale con cui i predetti, in esecuzione dell'accordo raggiunto in sede di separazione, avevano trasferito a titolo gratuito alla propria figlia le quote di rispettiva piena proprietà CP_7 dell'appartamento.
6. Da parte sua la convenuta ha allegato che, nulla sapendo dei rapporti debitori dei genitori con la banca né delle garanzie prestate dalla madre, aveva ricevuto la proprietà dell'appartamento dai propri genitori in esecuzione degli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale, costituendo detto trasferimento un elemento imprescindibile dell'intervenuto accordo;
che non si trattava di un atto a titolo gratuito,
9 in quanto era finalizzato all'adempimento degli obblighi di mantenimento;
che inoltre i pretesi crediti della banca erano successivi all'atto dispositivo in questione.
7. Così riportate, schematizzate al massimo, le posizioni delle parti costituite, valgono le seguenti osservazioni.
8. In base all'art. 2901 c.c. è previsto che “il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”.
9. Preliminarmente, premesso che nel caso di azione revocatoria ordinaria si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario fra il debitore/cedente e il terzo cessionario
(cfr. Cass. 8952/2000), osserva il Giudice che nel caso di specie il contraddittorio è integro, in quanto sono stati evocati in giudizio, quali appunto litisconsorti necessari, sia la cedente indicata come debitrice della banca attrice, sia la Controparte_4 cessionaria CP_3
9.1 La convenuta ha dedotto che il contraddittorio doveva essere esteso anche nei confronti di , in quanto la decisione sarebbe venuta ad incidere sul più CP_6 volte richiamato accordo raggiunto in sede di separazione consensuale.
9.2 Nella comparsa conclusionale della convenuta è dato leggere che “… la parte attrice ha chiesto in via pregiudiziale di accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti della a norma dell'art. 2901 c.c., dell'accordo di separazione Parte_1 personale consensuale dei coniugi e , limitatamente CP_6 Controparte_4 alla parte in cui è previsto il trasferimento da a della Controparte_4 CP_3
10 quota indivisa di ½ del diritto di proprietà sull'immobile in Roma, via Trionfale n. 9214 censito al Catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 189, particella 106, sub. 5.
…”; che “… Conseguentemente all'accertamento dell'inefficacia del predetto accordo, la ha chiesto che venga accertata e dichiarata l'inefficacia nei confronti Pt_1 dell'attrice, dell'atto di cessione gratuita di diritti a rogito del Notaio del Per_2
06.11.2018, stipulato in favore di ed in esecuzione di detto accordo di CP_3 separazione …” e che “… E' evidente, dunque, che il presupposto logico per l'ottenimento dell'accoglimento della domanda, sia la declaratoria di inefficacia dell'accordo di separazione raggiunto tra i signori e;
CP_6 Controparte_4 di talché sarebbe stato onere dell'attrice, convenire in giudizio non solo la signora
(madre della convenuta), ma anche il sig. (padre), essendo CP_4 CP_6 parte nell'accordo di separazione e, pertanto, litisconsorte necessario – ex art. 102 c.p.c.
…”.
10. Al riguardo peraltro osserva il Giudice che si tratta di domanda non svolta in questo giudizio, a differenza del giudizio definito con la richiamata sentenza n.
12950/2024, e in ogni caso l'oggetto dell'odierna azione ex art. 2901 c.c. non riguarda l'accordo fra i coniugi in sede di separazione e le modalità di esecuzione di detto dell'accordo in favore della figlia, ma riguarda unicamente l'inefficacia dell'atto dispositivo, che rimane di per sé valido, in quanto lesivo delle ragioni della creditrice
10.1 Dunque l'odierno giudizio non è destinato né a mettere in discussione il perfezionamento inter partes del negozio di trasferimento e quindi l'accordo a monte dell'atto dispositivo né a considerare invalido fra le parti il predetto accordo, che viene invero ad essere considerato come mero antefatto posto alla base dell'atto dispositivo che qui ci occupa.
11. Prima condizione per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. è la titolarità di una ragione di credito nei confronti dell'autore dell'atto di disposizione patrimoniale.
11 11.1 Al riguardo la giurisprudenza, tenuto conto della finalità dell'azione revocatoria ordinaria, diretta a perseguire scopi non specificamente restitutori o recuperatori, ma di ricostituzione e conservazione della garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore del creditore agente in revocatoria, il tutto attraverso la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo (cfr. Cass. 3676/2011; Cass.
16614/2021), propende per una nozione molto ampia di 'diritto di credito', tanto da tutelare anche ogni legittima ragione o ragionevole aspettativa di credito: sul punto è stato ribadito da pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11755/2018; Cass.
5619/2016; Cass. 11573/2013; Cass. 1893/2012; Cass. 16722/2009; Cass. 5359/2009;
Cass. 1968/2009) che sussiste, ai fini che qui rilevano, una legittima ragione di credito anche in assenza di un previo accertamento giudiziario e addirittura in presenza di un credito litigioso -sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito- con il solo limite dell'evidente pretestuosità della pretesa asseritamente vantata (cfr.
Cass. 20002/2008).
11.2 Addirittura -come detto- neanche un credito litigioso sarebbe tale da escludere il presupposto dell'esistenza di una ragione di credito, legittimante l'azione ex art. 2901 c.c., né, per lo stesso motivo, sarebbe prospettabile la sospensione ex art. 295
c.p.c. del giudizio sulla revocatoria in attesa della definizione del giudizio sull'accertamento del credito (cfr. Cass. SU 9440/2004; Cass. 11573/2013; Cass.
17257/2013; Cass. 2673/2016; Cass. 3369/2019; Cass. 4212/2020).
11.3 In definitiva il legislatore ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva delle mere ragioni o aspettative di credito, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
quindi anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso (cfr. Cass. 19289/2007; Cass. 12975/2020), è idoneo ad attribuire la qualità di creditore, che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore.
12 11.4 Del resto, tenuto conto della ricordata specifica finalità della domanda revocatoria ordinaria e del fatto che per la qualità di creditore è sufficiente anche un credito eventuale e una mera aspettativa di credito, non vi è neanche il rischio, come da condivisa giurisprudenza (cfr. Cass. 9855/2014), che vi possa essere contrasto di giudicati fra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito eventuale, dichiari inefficace l'atto di disposizione patrimoniale e la successiva sentenza che, in ipotesi, accerti l'inesistenza del credito stesso.
11.5 In conclusione non è necessario che la pretesa creditoria risulti da titolo esecutivo e che quindi il credito sia certo, liquido ed esigibile.
12. Chiusa questa parentesi e tornando al caso di specie, è sufficiente rilevare che il credito della banca attrice, derivante dalla garanzia prestata dalla convenuta per i debiti dell'allora coniuge , titolare della ditta individuale CP_4 CP_6
'Nemo Elettrica di BA NE e , risulta dalla fideiussione omnibus Parte_3 rilasciata in data 20/5/2013 dalla stessa fino alla concorrenza di € 75.000,00. CP_4
12.1 Risulta inoltre che con dichiarazione del 21/3/2018, sottoscritta anche dalla nella qualità di garante, il debitore principale aveva CP_4 CP_6 riconosciuto un'esposizione debitoria di € 46.700,00 nei confronti della CP_1 per saldo negativo del conto corrente n. 01/168/1591, prevedendo a tal riguardo
[...] un piano di rientro dall'esposizione con pagamenti rateali di € 1.167,50 al mese a partire dal mese di marzo 2018 (cfr. doc. 3 di parte attrice).
13. Dunque, a prescindere da quando è stato richiesto ed è stato emesso nonché è divenuto definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 24881/2019 (cfr. docc.1 e 2 di parte attrice), ciò che rileva, ai fini di interesse, è che alla data del 21/3/2018 il debitore si era riconosciuto debitore della predetta somma per esposizione debitoria nei confronti della banca e che la garante odierna convenuta, aveva sottoscritto CP_4 la dichiarazione di riconoscimento di debito, contenente il ricordato piano di rientro, venendo così a conoscere l'esistenza della predetta esposizione debitoria.
13 13.1 Nella nota di trattazione scritta, depositata in data 14/12/2022 per l'udienza cartolare del 21/12/2022, la convenuta ha allegato che “… la scrittura di CP_6 riconoscimento di debito prodotta dalla parte attrice non ha alcuna rilevanza probatoria nei riguardi dell'odierna convenuta, trattandosi di documento sottoscritto da terzi soggetti, che sarebbe stato onere della controparte integrare, tramite appositi mezzi di prova, ai fini della dimostrazione della partecipazione e dell'autenticità della sottoscrizione della sig.ra …”; che “… A tutto voler concedere, Controparte_4 infatti, mentre nel corpo della scrittura vi è il riferimento in corsivo alla “Ditta individuale di BA Nello/Nemo Elettrica”, lo stesso non si può dire riguardo alla figura che comparirebbe quale “garante”, mancando qualsivoglia riferimento alla sig.ra
”; che “… La controparte si limita ad affermare l'appartenenza del Parte_4 documento anche alla sig.ra ma non fornisce alcun elemento a sostegno di CP_4 una tale affermazione …” e che, “… benché la sig.ra risulti aver prestato CP_4 fideiussione in favore della ditta del sig. , nel 2018, non poteva conoscere la CP_6 situazione economica del marito né arrivare a prevedere che due anni e mezzo dopo l'impresa da lui esercitata sarebbe fallita …” (cfr. nota di trattazione cartolare della convenuta ). CP_6
13.2 Al riguardo, premesso che la convenuta non è terza, ma Controparte_4
è parte necessaria del presente giudizio e che la stessa è stata dichiarata contumace, va ricordato che la banca attrice ha prodotto un documento, con sottoscrizione attribuita alla convenuta contumace pacificamente garante per i debiti del marito CP_4
, titolare della ditta individuale 'Nemo Elettrica di BA Enzo', in cui CP_6 la stessa, unitamente al cliente (ossia al marito) dichiarava di “… aver ricevuto copia del presente piano di rientro e del documento di sintesi …”: il predetto piano di rientro, accompagnato dal riconoscimento di debito, indicava -come detto- un'esposizione debitoria di € 46.700,00, derivante dal conto corrente n. 01/168/1591.
14 13.3 Al riguardo, in ordine alle riferite mancate prove fornite da parte della banca attrice, è sufficiente richiamare l'art. 215 c.p.c., che al primo comma prevede espressamente che “La scrittura prodotta in giudizio si ha per riconosciuta: 1) se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale la scrittura è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'art. 293 terzo comma;
…”.
13.4 Orbene, rilevato che la convenuta è stata dichiarata contumace e CP_4 che il predetto documento era stato prodotto, come doc. 3, con la citazione, ritualmente notificata alla convenuta, è di tutta evidenza che la sottoscrizione di quel documento, contenente il riferimento alla garante, va attribuita alla convenuta e che il CP_4 documento, contenente l'esposizione debitoria e il piano di rientro, è da ritenere conosciuto dalla stessa convenuta CP_4
13.4.1 Dunque la banca non era tenuta a provare altro.
13.5 Per quanto riguarda il fatto che asseritamente la convenuta non poteva conoscere la situazione debitoria del debitore principale e che il fallimento era stato dichiarato anni dopo, è di tutta evidenza che nel giudizio che qui ci occupa, ai fini della revocatoria e del rapporto cronologico fra nascita del credito e compimento dell'atto dispositivo, è sufficiente quanto processualmente emerso sul fatto che alla data del
21/3/2018 (data della sottoscrizione del piano di rientro, anche da parte della garante) la convenuta sapeva che il debitore principale e di conseguenza anche essa CP_4 garante erano esposti per oltre 46 mila euro nei confronti della banca.
13.6 Di conseguenza il credito della banca era necessariamente già sorto alla data del riconoscimento di debito e del piano di rientro del 21/3/2021 e quindi era altrettanto necessariamente già sorto e conosciuto dalla convenuta prima del CP_4 compimento dell'atto dispositivo che qui ci occupa.
14. Si è pertanto in presenza di una valida ragione di credito, sufficiente per l'esercizio dell'odierna azione.
15 14.1 Non vi è contestazione sul fatto, comunque risultante per tabulas (cfr. doc.
4 di parte attrice), che la creditrice si è fusa per incorporazione Controparte_1 nella società controllante odierna attrice. Parte_1
15. La banca attrice ha lamentato che l'atto di disposizione patrimoniale del
6/11/2018, posto in essere dalla in favore della figlia, era lesivo delle proprie CP_4 ragioni di credito e ha concluso per la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti del predetto atto.
15.1 A questo punto, processualmente emersa la legittimazione della banca attrice, si deve verificare, prima ancora dell'esame della sussistenza o meno dei requisiti
(oggettivi e soggettivi) richiesti dall'art. 2901 c.c., se ricorre la fattispecie prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c., come ipotesi eccezionale di non applicazione della disciplina in materia di revocatoria ordinaria.
16. Al riguardo va ricordato, come discorso di carattere generale, che “non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto” (art. 2901, comma 3, c.c.).
16.1 Dunque è normativamente previsto che, in quanto appunto necessitati per l'adempimento e necessari per acquisire la provvista necessaria per l'estinzione di debiti scaduti, in questi casi gli atti di disposizione patrimoniale non sono soggetti a revocatoria ordinaria.
16.2 Requisiti necessari, perché ricorra eccezionalmente detta ipotesi di esenzione dalla revocatoria ordinaria, è che il debitore provi, in base a conferente allegazione, che l'alienazione del bene rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito scaduto (cfr. Cass. 31941/2023).
16.2.1 Si parla al riguardo di strumentalità necessaria fra la vendita e l'atto dovuto dal debitore in adempimento appunto di debito scaduto, una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c. (cfr. Cass. 8892/2020).
16.2.2 L'alienazione deve pertanto essere strumentale all'acquisizione, non altrimenti conseguibile, della provvista necessaria per l'estinzione del debito scaduto,
16 per cui detta esenzione può trovare applicazione solo nell'ipotesi dell'adempimento in senso tecnico e non anche con riferimento a negozi, come p.es. la datio in solutum, che siano riconducibili ad un atto discrezionale e quindi non dovuto e in relazione ai quali l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio, soggettivamente e oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto (cfr. Cass.
1414/2020, in tema di costituzione di ipoteca).
16.3 In conclusione l'adempimento di un debito scaduto, pur comportando una diminuzione della garanzia patrimoniale generale del debitore, non è soggetto a revoca, ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c., perché, una volta che si siano verificati gli effetti della mora, detto adempimento costituisce un atto dovuto.
17. Nel caso di specie si è al di fuori dell'alveo applicativo della predetta norma, in quanto non si tratta di atto dovuto, nel senso precedentemente indicato, ma di un atto liberamente voluto e concordato dalle parti (i coniugi in favore Parte_5 CP_4 della di loro figlia in sede di separazione personale (cfr. doc. 2 della convenuta: CP_3
'accordo di separazione personale ex art. 6 del DL 132/2004, convertito nella L.
162/2014, raggiunto a seguito di negoziazione assistita').
18. Al riguardo va ribadito che si sottrae all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione del bene, peraltro a titolo gratuito, al figlio, in cui l'estinzione dell'asserita obbligazione è l'effetto finale di un accordo liberamente assunto dalle parti (cfr. Cass. 21358/2020; Cass. 28558/2024).
19. Del resto non va dimenticato che la cessione era stata effettuata a favore della figlia all'epoca della separazione, maggiorenne e autonoma, con la CP_3 previsione che “ … 8) il sig. e la sig.ra si obbligano a CP_6 Controparte_4 trasferire in favore della figlia nata a [...], il [...], a CP_3 titolo di una tantum e regolazione del regime patrimoniale, e senza conguaglio alcuno, le rispettive quote di comproprietà, per un totale del 100%, dell'appartamento sito in
17 Roma, via Trionfale n. 9214 …” e che “… 9) Sin da ora, il signor e la sig.ra CP_6 si obbligano a comparire dinanzi al notaio indicato dalla sig.ra CP_4 CP_4 per trasferire in favore della figlia a mezzo rogito, la proprietà CP_3 dell'immobile appena sopra indicato (art. 8), entro novanta (90) giorni dal rilascio dell'autorizzazione da parte del Tribunale competente del presente accordo di separazione, costituendo tale accordo impegno irrevocabile al trasferimento …”, con la precisazione che “… tale accordo patrimoniale è elemento funzionale indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale …” (cfr. doc. 2 di parte convenuta).
20. Dunque si ha conferma che si tratta di un accordo privato, a nulla rilevando il successivo nulla osta della locale Procura della Repubblica, e che il trasferimento della quota di proprietà è avvenuto in esecuzione di detto accordo privato, ma è di tutta evidenza che detto accordo non può andare a discapito del creditore, terzo rispetto a detto accordo, né -come detto- l'esecuzione si può intendere come adempimento di un debito scaduto.
20.1 In altre parale l'atto dispositivo è divenuto “dovuto” solo in conseguenza di un impegno volontariamente assunto dalle parti in sede di separazione personale e come atto esecutivo di un accordo liberamente concordato dai coniugi.
20.1.1 Dunque si è al di fuori della previsione di legge (art. 2901, comma 3,
c.c.).
20.2 In tale contesto, trattandosi di un atto privato e di un accordo liberamente assunto dalle parti, è del tutto irrilevante che “… tale accordo patrimoniale è elemento funzionale indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale …”.
20.3 Anche a voler valutare l'intera operazione economica-giuridica voluta dalle parti (cfr. Cass. 19899/2023), è innegabile che si è in presenza di un accordo volontariamente e liberamente assunto dai coniugi, con la conseguenza che il successivo atto dispositivo non può considerarsi “atto dovuto” ai fini e per gli effetti dell'art. 2901, comma 3, c.c. né può andare a discapito del creditore, terzo rispetto a detto accordo
18 negoziale (cfr. Cass. 26127/2024: “Il trasferimento della proprietà di un bene, in adempimento di un accordo tra coniugi nell'ambito di una separazione giudiziale, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo ha recepito, giacché quest'ultima spiega efficacia meramente dichiarativa, non incidente sulla natura contrattuale di tale accordo”).
21. In conclusione, non ricorre la fattispecie di cui all'art. 2901, comma 3, c.c. e si può procedere nell'esame della sussistenza dei requisiti (oggettivi e soggettivi) previsti per il positivo esercizio dell'azione revocatoria.
22. Iniziando dall'esame del requisito di natura oggettiva, si rammenta che deve essere verificata l'esistenza del pregiudizio patrimoniale, inteso come concreta lesione della garanzia patrimoniale (c.d. eventus damni), connesso e conseguente all'impugnato atto di disposizione patrimoniale.
23. Al riguardo valgono le seguenti osservazioni di carattere generale.
23.1 In base a pacifica e condivisa giurisprudenza di legittimità, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore e possono invero assumere rilievo modifiche peggiorative del patrimonio non solo a livello quantitativo, ma anche a livello qualitativo, tali -queste ultime- da rendere più incerta o difficile la soddisfazione del diritto del creditore (cfr. Cass. 8096/2006; Cass. 7767/2007; Cass.
1896/2012; Cass. 1902/2015; Cass. 26310/2021).
23.1.1 In tale contesto non è necessario fornire la prova che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione patrimoniale (cfr. Cass. 10298/2025).
23.2 Va poi ricordato, sempre come discorso di carattere generale, che non rileverebbe, a sostegno dell'inesistenza della lesione, neanche la prova della corresponsione del prezzo di acquisto in denaro, in quanto detta corresponsione, a prescindere da ogni altra considerazione, non è di per sé sufficiente ad escludere il
19 pericolo di danno, attesa la meno agevole aggredibilità del denaro stesso (cfr. Cass.
7262/2000; Cass. 1896/2012).
23.3 In ordine al riparto dell'onere probatorio, è bene ribadire che sul creditore grava la prova, in base a conferente allegazione, della rilevanza quali-quantitativa della variazione peggiorativa della garanzia patrimoniale del proprio credito, mentre sul debitore grava la prova dell'esistenza di un'adeguata residua garanzia patrimoniale (cfr.
Cass. 7767/2007; Cass. 1902/2015).
23.3.1 Per la concreta sussistenza di tale pregiudizio assume invero rilievo anche l'esistenza o meno di adeguate residualità patrimoniali, non ancora aggredite, di cui sia titolare il debitore, tenuto a fornire la relativa prova (cfr. Cass. 11471/2003), e tali da far escludere la paventata perdita o grave compromissione della garanzia patrimoniale del credito, in conseguenza dell'atto dispositivo contestato.
23.4 In ordine al dato temporale da prendere in considerazione, ai fini della valutazione di detto elemento oggettivo, va altresì ribadito che la sussistenza del pregiudizio deve essere considerata con riferimento al momento storico del compimento dell'atto dispositivo in contestazione, risultando irrilevanti eventuali successive e autonome vicende patrimoniali del debitore (cfr. Cass. 23743/2011; Cass. 3538/2019).
23.5 Non rileva, in senso ostativo all'esperimento dell'azione revocatoria e alla sussistenza del pregiudizio, la circostanza che il creditore possa agire anche nei confronti di eventuali coobbligati in solido (cfr. Cass. 33391/2022): nel caso di specie il debitore principale è peraltro anche fallito.
24. Tornando al caso che qui ci occupa, si osserva che il pregiudizio sussiste, in quanto la banca attrice, allegata e provata l'impossibilità di soddisfare il proprio credito tanto nei confronti del debitore principale, ormai fallito, quanto nei confronti della stessa garante (impossidente), ha lamentato che la ricordata cessione della CP_4 quota, pari alla metà, della piena proprietà dell'appartamento di via Trionfale aveva del tutto depauperato la garanzia patrimoniale.
20 25. In conclusione, alla luce delle superiori osservazioni in fatto e in diritto, osserva il Giudice che sussiste il requisito oggettivo, richiesto dalla legge per il positivo esperimento dell'azione revocatoria ordinaria.
26. Ulteriore requisito richiesto, questa volta di natura soggettiva, è la verifica dell'esistenza dell'elemento psicologico in capo al debitore/cedente e, se del caso, anche in capo al cessionario.
27. A questo punto si deve esaminare la natura (onerosa o gratuita) dell'atto dispositivo e il momento di venuta ad esistenza del credito rispetto alla data dell'atto dispositivo.
28. L'atto di disposizione patrimoniale del 6/11/2018, per cui è causa (cfr. doc. 5 di parte attrice: atto a rogito del notaio del 6/11/2018), è formalmente Persona_2
e sostanzialmente un atto a titolo gratuito.
28.1 In particolare nel predetto atto, non a caso intitolato 'cessione gratuita di diritti', dopo aver premesso “… che tra i medesimi è intervenuta separazione consensuale giusta accordo di separazione personale concluso in data 9 luglio 2018 nelle forme della Convenzione di negoziazione assistita ai sensi del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n.
162, con nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Roma in data 12 luglio 2018, prot. n. 1075/18 del Registro degli accordi di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio;
che nei patti e a ragione della predetta separazione, i signori e si sono obbligati a trasferire a CP_6 Controparte_4 titolo gratuito alla loro figlia, signora , i diritti pari ad 1/2 (un mezzo) CP_3 indiviso ciascuno dell'intera piena proprietà sulla porzione immobiliare facente parte del fabbricato in Roma, avente accesso da via Trionfale n. 9214 …, in appresso meglio specificata, dai medesimi acquistata giusta atto di compravendita a rogito del Notaio di Roma del 12 aprile 1995, rep. n. 14300/4294, pure in appresso Persona_3 meglio specificato;
che il trasferimento medesimo, senza alcun corrispettivo, deve
21 considerarsi quale sistemazione dell'assetto patrimoniale tra i predetti signori, quale derivante dall'accordo di separazione personale, e, come emerge esplicitamente dal testo della separazione medesima, è funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. …”, si era appositamente convenuto, per quanto qui di interesse, all'art.1 che “… signori e in esecuzione delle CP_6 Controparte_4 obbligazioni assunte nell'accordo di separazione, alla presenza dei testimoni, cedono e trasferiscono a titolo gratuito, in ragione di un mezzo indiviso ciascuno e congiuntamente tra loro per l'intero, alla propria figlia, signora , che, CP_3 sempre alla presenza dei testimoni, accetta ed acquista, l'intera piena proprietà sulla seguente porzione immobiliare facente parte del fabbricato in Roma, avente accesso da via Trionfale n. 9214 …, e, precisamente: appartamento posto al piano secondo, distinto con il numero interno 9 …, della superficie catastale totale di metri quadrati 65 …
(totale escluse aree scoperte metri quadrati 63 …), composto di ingresso, disimpegno, due camere, cucina e bagno, con annesso balcone a livello, a confine con vano scale, appartamento distinto con il numero interno 10, affaccio su area condominiale, distacco, salvo altri. Anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 29, comma 1 bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, detta porzione immobiliare risulta censita al Catasto fabbricati del
Comune di Roma al foglio 189, particella 106, sub. 5, zona cens. 5, cat. A/3, cl. 3, consistenza vani 4, superficie catastale totale mq. 65, totale escluse aree scoperte mq.
63, R.C. euro 754,03, via Trionfale n. 9214, piano 2, interno 9, intestata alla parte cedente e la relativa planimetria catastale, cui si fa riferimento, risulta depositata presso il competente Ufficio in data 5 settembre 2018 con prot. n. RM0388698 (la copia di detta planimetria, come in appresso allegata, è stata rilasciata in data 7 settembre 2018 con il prot. n. T42909). Il tutto salvi migliori confini, indicazioni e dati catastali, il cui errore o la cui omissione non potrà mai viziare il presente atto. …” e, all'art. 3, che “…
Le parti dichiarano, al solo fine dell'iscrizione al repertorio del presente atto, che il valore di quanto ceduto è di euro 96.000,00 … . La parte cedente rinuncia ad ogni e
22 qualsiasi ipoteca legale che possa nascere dal presente atto …” (cfr. doc. 5 di parte attrice: atto di cessione gratuita dei diritti).
29. Si tratta dunque di un atto a titolo gratuito, avvenuto -fra l'altro- alla presenza di due testimoni (cfr. citato doc. 5 di parte attrice),
30. Nell'atto di separazione, inoltre, si dava atto che era CP_3 maggiorenne e autonoma, con la conseguenza che l'atto in parola, nei confronti della figlia peraltro soggetto estraneo all'accordo di separazione concluso CP_3 fra i genitori, ha assunto il carattere della gratuità, avendo la stessa tratto un beneficio dall'atto di disposizione patrimoniale senza sopportare alcun onere finanziario.
31. Inoltre non va dimenticato che l'atto di disposizione non era fra i coniugi, così che potesse assumere rilievo il discorso sulla sistemazione “solutorio- compensativa” di tutti i rapporti, aventi riflessi patrimoniali, sorti in costanza di matrimonio (cfr. Cass. 10443/2019; Cass. 19899/2023; Cass. 10545/2025), ma in favore della figlia, espressamente indicata come maggiorenne e autonoma.
32. L'orientamento giurisprudenziale circa la revocabilità anche degli atti dispositivi posti in essere in adempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli minori
(cfr. Cass. 15603/2005) a maggior ragione vale nel caso in cui l'accordo non era neanche finalizzato al mantenimento della figlia invero -come espressamente CP_3 indicato nello stesso accordo- già maggiorenne e autonoma.
33. Non rileva che detto trasferimento immobiliare in favore della figlia fosse elemento fondamentale e imprescindibile dell'accordo fra i coniugi in sede di separazione consensuale, in quanto si tratta pur sempre di un accordo di natura privatistica, volutamente e liberamente assunto dalle parti, che non può avere effetti negativi e pregiudizievoli nei confronti del creditore, terzo rispetto all'accordo e allo stesso non opponibile.
23 33.1 Poiché non deve essere esaminata la validità di detto accordo, non opponibile al creditore e comunque non oggetto di alcuna domanda, si ha conferma del fatto che non è litisconsorte necessario. CP_6
34. Orbene, a differenza dell'ipotesi di atto a titolo oneroso, in cui le esigenze di certezza dei traffici giuridici e di tutela della buona fede consentono di tutelare la posizione del terzo, purché non vi sia stata la dolosa partecipazione alla preordinazione del debitore (partecipatio fraudis), nell'ipotesi di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, ovvero non vi sia stata la consapevolezza della lesione (scientia fraudis), nell'ipotesi di atto dispositivo successivo al sorgere del credito, nella differente ipotesi di atto a titolo gratuito, come nel caso che qui ci occupa, il terzo non viene di fatto ad avere alcuna tutela, avendo egli acquistato un vantaggio senza un corrispondente proprio sacrificio e risultando i suoi interessi posposti a quelli del creditore (cfr. Cass.
12045/2010; Cass. 5072/2009).
35. In tale contesto -ossia atto dispositivo a titolo gratuito- non è pertanto necessario verificare, in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo del terzo, se l'atto di disposizione patrimoniale sia anteriore o successivo al sorgere della ragione di credito, in quanto -come detto- si prescinde del tutto dalla verifica dell'elemento soggettivo in capo al terzo e quindi dalla necessità, per il creditore, di provare la consapevolezza della lesione (c.d. scientia fraudis) ovvero la partecipazione alla dolosa preordinazione della riduzione della garanzia patrimoniale (c.d. partecipatio fraudis), a seconda di quando è stato posto in essere l'atto dispositivo rispetto al sorgere del credito.
36. Per quanto invece riguarda il debitore -anche nel caso di atto a titolo gratuito l'accertamento dell'elemento soggettivo in capo al debitore è sempre necessario- va ricordato che nel caso di anteriorità dell'atto dispositivo al sorgere del credito è necessario l'animus nocendi, cioè la prova della dolosa preordinazione della riduzione del patrimonio in vista dell'assunzione di obbligazioni, mentre nel caso di atto
24 successivo al sorgere del credito è sufficiente la semplice conoscenza del pregiudizio
(c.d. consilium fraudis).
37. Osserva il Giudice che si verte pacificamente nella seconda delle due ipotesi, in quanto l'atto di disposizione patrimoniale del 6/11/2018 è sicuramente successivo al sorgere del credito vantato dalla banca attrice, quale risultante dalla precedentemente richiamata documentazione: si rinvia al riguardo a quanto detto in ordine al riconoscimento di debito e al piano di rientro del 21/3/2018, sottoscritto anche dalla garante, e in ordine all'irrilevanza del momento in cui è divenuto definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo (cfr. superiori paragrafi 12 e 13).
38. Anche solo per mera completezza espositiva, attesa la dichiarazione del
21/3/2018 sottoscritta anche dalla garante, va ricordato che nei casi, come quello che qui ci occupa, in cui la fideiussione è stata prestata in relazione alle obbligazioni del debitore principale connesse a rapporti bancari (anticipazioni di crediti su rapporto di conto corrente, contratto di mutuo, ecc.), si deve far riferimento al momento dell'erogazione di denaro e della prestazione della fideiussione (cfr. Cass. 9349/2002, in tema di apertura di credito, in ordine al fatto che “… l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione”; Cass. 10522/2020).
38.1 Dunque in casi del genere l'acquisto, da parte del garante, della qualità di debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito e non anche a quello della scadenza dell'obbligazione del debitore principale (cfr. Cass.
591/1999; Cass. 7484/2001).
39. Nel caso di specie -come detto- ogni questione è risolta alla luce della ricordata dichiarazione di riconoscimento di debito con piano di rientro del 21/3/2018, sottoscritta anche dalla garante che è anteriore all'atto dispositivo che qui ci CP_4 occupa del 6/11/2018 e alla stessa convenzione di separazione personale del 9/7/2018.
25 40. In conclusione ricorre l'ipotesi disciplinata dall'art. 2901, comma 1, n. 1, prima parte, c.c.; quindi -come detto- è sufficiente “… che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore …”.
41. L'onere della prova sull'esistenza di detto requisito soggettivo incombe sul creditore agente e la prova può essere fornita anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti (cfr. Cass. 13330/2004; Cass. 9367/2006).
42. Nel richiamare le superiori osservazioni in fatto e in diritto, è di tutta evidenza che alla data del 6/11/2018 la convenuta era ben conscia dell'esposizione CP_4 debitoria del debitore principale, , e del piano di rientro relativo alla CP_6 rilevante esposizione debitoria.
43. Pertanto, quanto all'elemento soggettivo (c.d. consilium fraudis), cioè la conoscenza dell'altrui pregiudizio, osserva il Giudice che lo stesso è in re ipsa, in quanto le ragioni di credito della banca attrice erano già esistenti e note al momento del compimento dell'atto di disposizione patrimoniale, e si deve comunque presumere (cfr.
Cass. 14274/1999), in base ai normali canoni di valutazione della condotta dell'uomo medio, che la convenuta, priva di altri beni, aveva la ragionevole consapevolezza del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione in questione, veniva in concreto arrecato alle ragioni della sua creditrice (cfr. Cass. 13343/2015).
44. Si richiamano inoltre le superiori osservazioni sul fatto che con il predetto accordo in sede di separazione i debitori non possono evidentemente disporre dei propri beni a danno del creditore, terzo rispetto a detto accordo, e sul fatto che il trasferimento del bene è atto esecutivo di un accordo liberamente e volontariamente assunto fra le parti, che rimane valido fra le stesse, ma che non è opponibile al creditore e altresì sul fatto che si è al di fuori della disciplina in tema di atto dovuto, rilevante ai fini e per gli effetti dell'art. 2901, comma 3, c.c..
26 45. Non rileva -si richiamano anche in questo caso le superiori osservazioni-
l'intervenuto nulla osta da parte della Procura della Repubblica, in quanto si è pur sempre in presenza di un accordo privato, poi eseguito con il ricordato atto dispositivo.
46. Come detto, in presenza di atto a titolo gratuito, non è necessario esaminare il requisito soggettivo in capo alla cessionaria.
47. Per lo stesso motivo e prescindendo da ogni altra questione erano -e sono- inammissibili le prove costituende articolate dalla convenuta in comparsa di risposta e richiamate all'udienza di p.c. con riferimento ai punti 7-8-9 della comparsa di risposta
(vero che “… 7) già prima della separazione i sig.ri e CP_6 Controparte_4 vivevano separati. Il sig. alloggiava presso amici e parenti;
8) la sig.ra CP_6
nel 2018 frequentava la scuola superiore ed era all'oscuro della CP_3 situazione economica e patrimoniale dei propri genitori, vedeva il padre solo due o tre volte al mese e non sapeva della fideiussione prestata dalla madre in favore delle;
Pt_1
9) la sig.ra è venuta a conoscenza della situazione economica della CP_3 madre a seguito della notifica dell'atto di citazione da parte dell'odierna attrice …”).
48. In conclusione, avute a mente le superiori osservazioni in fatto e in diritto, la domanda della banca va accolta.
48.1. Deve pertanto essere dichiarata l'inefficacia, nei confronti della banca attrice, dell'atto di disposizione patrimoniale del 6/11/2018, a rogito dott. Per_2
(rep. 34258; racc. 19909), di in favore della figlia
[...] Controparte_4 CP_3
oggetto dell'odierna domanda di revocatoria ordinaria.
[...]
49. Nelle conclusioni di parte attrice è dato leggere che all'accoglimento della domanda doveva seguire l' “… ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di an-notare l'emananda sentenza”.
50. Al riguardo, ricordata l'efficacia prenotativa della trascrizione dell'atto di citazione della domanda revocatoria (cfr. art. 2652 n. 5 c.c.), va ribadito, per quanto riguarda la questione dell'annotazione della presente sentenza, che l'annotazione delle
27 sentenze (di nullità, di annullamento, di risoluzione, revocatoria, ecc.) relative ad atti precedentemente trascritti o iscritti, di cui all'art 2655 c.c., può essere chiesta ed eseguita direttamente dalla parte interessata, producendo l'opportuna documentazione, anche senza apposito ordine del giudice: al riguardo l'art. 2656 c.c. ('forme per l'annotazione') rinvia alla disciplina, in quanto applicabile, prevista per la trascrizione e quindi agli artt. 2657, 2658 e 2659 c.c. e si ha pertanto conferma dell'assunto.
50.1 Dunque va dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza.
51. Atteso l'esito del giudizio e l'accoglimento della domanda attorea, le convenute, risultate soccombenti, vanno condannate in solido al pagamento delle spese di lite (art. 97 c.p.c.), derivando l'interesse comune dalla stessa posizione processuale di litisconsorti necessarie.
51.1 La condanna necessariamente riguarda, in base ai principi generali sulla soccombenza, anche la parte rimasta contumace (cfr. Cass. 5813/2023).
52. La liquidazione viene effettuata in dispositivo in base al DM 147/2022, ai valori previsti per le cause davanti al tribunale e compresi fra il minimo e il medio dello scaglione '26.001-52.000', tenendo conto della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività svolta dall'attrice, in presenza di decisione solo documentale, nonché dell'ammontare del credito a tutela del quale si sta agendo in revocatoria (cfr. Cass.
10089/2014; Cass. 5402/2004).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• dichiara la contumacia della convenuta;
Controparte_4
• dichiara l'inefficacia, nei confronti dell'attrice (già Parte_1
, dell'atto di disposizione patrimoniale del 6/11/2018, a Controparte_1 rogito del notaio (rep. 34258; racc. 19909), trascritto presso Persona_2
l'Ufficio Provinciale di Roma – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 1 in data 7/11/2018 (R.G. 128246; R.P. 89118), con cui CP_4
28 (c.f. , in esecuzione dell'accordo di CP_4 C.F._3 separazione personale consensuale con da accordo di Controparte_8 separazione personale concluso in data 9/7/2018 nelle forme della
Convenzione di negoziazione assistita ai sensi del D.L. 132 del 12/9/2014, convertito con modificazioni nella L. 162 del 10/11/2014, con nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data
12/7/2018 (prot. n. 1075/18 del Registro degli accordi di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio)-, ha trasferito a titolo gratuito alla figlia la propria quota, pari al 50%, della piena proprietà CP_3 della porzione immobiliare facente parte del fabbricato a Roma, avente accesso da via Trionfale n. 9214 e precisamente: appartamento posto al piano secondo, distinto con il numero interno 9, della superficie catastale totale di mq 65 (totale escluse aree scoperte mq 63), composto di ingresso, disimpegno, due camere, cucina e bagno, con annesso balcone a livello, a confine con vano scale, appartamento distinto con il numero interno 10, affaccio su area condominiale, distacco, salvo altri, il tutto censito al Catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 189, particella 106, sub. 5, zona cens. 5, cat. A/3, cl. 3, consistenza vani 4, superficie catastale totale mq 65, totale escluse aree scoperte mq 63, R.C. euro 754,03, via Trionfale n. 9214, piano 2, interno 9, intestata alla parte cedente e la relativa planimetria catastale, cui si fa riferimento, risulta depositata presso il competente Ufficio in data 5 settembre 2018 con prot. n. RM0388698;
• condanna in solido le convenute e al Controparte_4 CP_3 pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore dell'attrice, in € 4.300,00
a titolo di compensi professionali e in € 545,00 a titolo di rimborso spese, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge;
29 • dichiara il non luogo a provvedere sulla richiesta di emissione dell'ordine di annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Roma, il 2/7/2025 il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
30
N. RG
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo
Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 17563 Ruolo Generale dell'anno 2022 e trattenuta in decisione all'udienza del 18 dicembre 2024, vertente
TRA incorporante per fusione (c.f. Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante, e per essa, in qualità di procuratrice P.IVA_1
e mandataria (c.f. ; con sede legale a Controparte_2 P.IVA_2
Modena, in via S. Carlo n. 16), in persona del Direttore Generale pro tempore in forza di procura speciale del notaio dott. del 20/6/2017 (rep. 46080/14051), Persona_1 elettivamente domiciliata a Roma, in via Acciaioli n. 7, presso lo studio dell'avv.to
LO TI e dell'avv.to Claudia Bellachioma, che la rappresentano e difendono in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione,
ATTRICE
E
(c.f. ; residente a [...] C.F._1
9214),
1 elettivamente domiciliata a Roma, in via Appia Nuova n. 59, presso lo studio dell'avv.to
DA ET, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta,
CONVENUTA
E
Controparte_4
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: domanda revocatoria ex art. 2901 c.c..
CONCLUSIONI: per la banca attrice (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to TI si riporta alle conclusioni rassegnate in corso di causa e in particolare a quelle precisate con la memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. …”; per la convenuta (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Bava insiste per l'ammissione della prova testimoniale sui capp. 7, 8 e 9 della comparsa di risposta con i testi ivi indicati e in subordine si riporta alle conclusioni formulate in calce alla comparsa di risposta …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato alle convenute Controparte_4
(pretesa debitrice e cedente) e (cessionaria), l'attrice CP_3 Parte_1
e per essa, quale procuratrice e mandataria, la (nel Controparte_5 prosieguo anche solo banca attrice) instava ex art. 2901 c.c. per la dichiarazione di inefficacia, nei propri confronti, dell'atto di trasferimento immobiliare a rogito notaio dott. del 6/11/2018 (rep. 34258; racc. 19909), trascritto il 7/11/2018, Persona_2 con il quale e avevano trasferito a titolo gratuito alla CP_6 Controparte_4 loro figlia, i diritti loro spettanti pari ad 1/2 pro indiviso ciascuno, CP_3 dell'intera piena proprietà della porzione immobiliare sita a Roma, in via Trionfale n.
9214, stante il pregiudizio arrecato alle ragioni di essa attrice. Al riguardo la banca
2 attrice allegava che su ricorso di in data 4/11/2019 il Tribunale di Controparte_1
Roma, con decreto n. 24881/2019 (R.G. 70276/2019), emesso il 14/12/2019, aveva ingiunto a , titolare della ditta individuale Nemo Elettrica di BA CP_6
Nello, e a , quest'ultima quale fideiubente e nei limiti della garanzia Controparte_4 prestata, di pagare alla stessa banca l'importo di € 47.757,12, oltre interessi come richiesti in ricorso e oltre alle spese e onorari di giudizio liquidati in € 1.305,00 per compensi e in € 286,00 per esborsi, oltre accessori di legge;
che la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo era stata preceduta a) dalla rinuncia agli affidamenti concessi da da parte della ditta Nemo Elettrica di BA Nello, con Controparte_1 contestuale riconoscimento del debito nei confronti della banca, rilasciata il 21/3/2018 e sottoscritta anche dalla garante e b) dall'intimazione di pagare l'intero debito trasmessa con lettera raccomandata in data 18/9/2019; che il predetto decreto, ritualmente notificato e non opposto, era stato dichiarato definitivamente esecutivo con provvedimento del 3/4/2021; che con atto di fusione per incorporazione, a rogito notaio dott. del 15/11/2019 (rep. 47864; racc. 14514), registrato a Modena in data Persona_1
19/11/2019 al n. 13873 serie 1T e iscritto presso il Registro delle Imprese di Modena il
18/11/2019, essa attrice aveva incorporato la predetta divenendo Controparte_1 così creditrice nei confronti dei predetti debitori, coniugi in virtù del matrimonio civile celebrato a Roma il 13/4/1996; che a seguito di accertamenti era emerso che: a) i coniugi e si erano consensualmente separati in data CP_6 Controparte_4
9/7/2018; a.1) che la separazione era stata definita a mezzo di convenzione di negoziazione assistita ai sensi del D.L. 132/2014 e di successivo nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data 12/7/2018, prot. n.
1075/18 del Registro degli accordi di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio;
b) con gli accordi di separazione i predetti e si erano CP_6 CP_4 obbligati, tra l'altro, a trasferire a titolo gratuito alla loro figlia, i diritti CP_3 loro spettanti, pari ad 1/2 pro indiviso ciascuno, dell'intera piena proprietà della
3 porzione immobiliare sita a Roma, in via Trionfale n. 9214 e, precisamente: appartamento posto al piano secondo, interno n. 9, della superficie catastale totale di 65 mq, composto da ingresso, disimpegno, due camere, cucina e bagno, con balcone a livello, censito in Catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 189, particella 106, sub. 5, zona cens. 5, cat. A/3, cl. 3, consistenza vani 4, superficie catastale totale mq 65, totale escluse aree scoperte mq 63, R.C. euro 754,03, via Trionfale n. 9214, piano 2, interno 9; c) i predetti e , con atto a rogito del notaio CP_6 Controparte_4 dott. del 6/11/2018 (rep. 34258; racc. 19909), trascritto il 7/11/2018 ai Persona_2 nn. 89118 di RP e 128246 di RG, in esecuzione di detti accordi, avevano trasferito alla figlia a titolo gratuito, la piena proprietà del predetto immobile, a suo CP_3 tempo acquistato dai disponenti con atto di compravendita a rogito del notaio Per_3 di Roma del 12/4/1995 (rep. 14300; racc. 4294); che con sentenza n. 404/2020
[...] del 26/11/2020 il Tribunale di Roma aveva dichiarato il fallimento di , CP_6 titolare dell'impresa individuale “Nemo Elettrica di BA Nello”; che i predetti e , del tutto impossidenti, a distanza di oltre tre anni CP_6 Controparte_4 dalla presunta separazione, ancora risiedevano nella casa familiare di Roma, in via
Trionfale n. 9214, oggetto del ricordato atto dispositivo;
che sussistevano i presupposti oggettivi e soggettivi per l'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., come meglio dedotto in citazione. Tanto premesso, la banca attrice instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, preso atto del fatto che ha Parte_1 incorporato per atto di fusione per incorporazione a rogito notaio Controparte_1 del 15/11/2019, rep. n. 47864/14514, registrato a Modena in data Persona_1
19/11/2019 al n. 13873 serie 1T e iscritto presso il Registro delle Imprese di Modena il
18/11/2019; accertato e dichiarato che è pregiudizievole alle ragioni di credito della attrice l'atto a rogito notaio dott. del 6/11/2018 rep. n. 34258 e CP_1 Persona_2 racc. n. 19909, trascritto il 7/11/2018 ai nn. e 128246 di reg. gen. e 89118 di reg. part. 4 con il quale i signori (c.f. e CP_6 C.F._2 Controparte_4
(c.f. hanno trasferito a titolo gratuito alla loro figlia, signora C.F._3
, nata Roma il 14/12/1998 (c.f. ), residente in CP_3 C.F._1
Roma, in via Trionfale n. 9214, i diritti loro spettanti pari ad 1/2 pro indiviso ciascuno, dell'intera piena proprietà della porzione immobiliare sita in Roma, via Trionfale n.
9214 e, precisamente: appartamento posto al piano secondo, interno n. 9, della superficie catastale totale di metri quadrati 65 (sessantacinque), composto da ingresso, disimpegno, due camere, cucina e bagno, con balcone a livello, censito in Catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 189, particella 106, sub. 5, zona cens. 5, cat.
A/3, cl. 3, consistenza vani 4, superficie catastale totale mq 65, totale escluse aree scoperte mq. 63, R.C. euro 754,03, via Trionfale n. 9214, piano 2, interno 9; accertare e dichiarare, sussistendone tutti i presupposti di legge, l'inefficacia nei confronti di
[...]
ex art. 2901 c.c., dell'atto di trasferimento sopra descritto per le ragioni Parte_1 esposte in narrativa, relativamente alla quota di ½ pro indiviso ceduta dalla signora
. Con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari competente Controparte_4 per territorio di annotare l'emananda sentenza e con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Con decreto del 5/4/2022 ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. era disposto il differimento dell'udienza di prima comparizione dal 20/6/2022 (indicata in citazione) al
5/7/2022.
In data 4/6/2022 si costituiva in giudizio la convenuta la quale, CP_3 contestata la domanda attrice, instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto.
Conseguentemente, ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma –
Agenzia del Territorio di Roma 1 – di provvedere con esonero da ogni responsabilità, alla cancellazione della domanda giudiziale iscritta contro ed a favore CP_3
5 di in data 14/04/2022 ed avente registro generale n. 47710 e Parte_1 registro particolare n. 33582. Con vittoria di spese di lite ed onorari”. Al riguardo la convenuta, richiamata la separazione personale dei propri genitori in data 9/7/2018 e richiamato l'intervenuto accordo in sede di separazione conclusa nelle forme della convenzione di negoziazione assistita, allegava, per quanto qui di interesse, che a titolo di una tantum e regolamentazione del regime patrimoniale, i genitori si erano impegnati a trasferire ad essa convenuta i diritti, pari ad ½ indiviso ciascuno, dell'intera piena proprietà dell'immobile sito a Roma, in via Trionfale n. 9214, costituente la casa familiare;
che detto trasferimento era funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
che in data 6/11/2018 i genitori avevano provveduto al trasferimento, in favore di essa convenuta, della proprietà dell'immobile con atto del notaio (rep. 34258; racc. 19909); che già prima della separazione i propri Per_2 genitori vivevano separati, alloggiando il proprio padre presso amici e parenti;
che essa convenuta nel 2018 frequentava la scuola superiore ed era all'oscuro della situazione economica e patrimoniale dei propri genitori, vedendo il padre solo due o tre volte al mese e non sapendo nulla della fideiussione prestata dalla madre in favore della banca;
che era venuta a conoscenza della situazione economica della madre solo a seguito della notifica dell'atto di citazione;
che non sussistevano i presupposti per la revocatoria ex art. 2901 c.c.; che l'atto dispositivo in questione era a titolo oneroso e non gratuito;
che in ogni caso si trattava di un atto funzionale alla procedura di separazione personale dei propri genitori e posto in essere in esecuzione appunto di detto accordo.
Nessuno invece si costituiva in giudizio per la convenuta , Controparte_4 dichiarata contumace all'udienza del 5/7/2022.
Alla predetta udienza del 5/7/2022, comparivano i procuratori delle parti costituite che insistevano nelle rispettive domande e chiedevano l'assegnazione dei termini ex art. 183/6 c.p.c.. Su rilievo dell'Ufficio il procuratore di parte attrice precisava che la domanda doveva intendersi limitata alla quota di titolarità della cedente CP_4
6 ossia al solo 50% dell'immobile. Era disposto rinvio all'udienza del CP_4
21/12/2022, da svolgere in modalità cartolare, con assegnazione dei termini per il deposito di memorie ex art. 183/6 c.p.c.; era inoltre assegnato ulteriore termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per depositare note di trattazione cartolare.
In data 3/10/2022 l'attrice depositava memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. in cui, rilevato appunto il fallimento personale di , provvedeva a precisare le CP_6 conclusioni, poi richiamate all'udienza di p.c.: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, preso atto del fatto che ha Parte_1 incorporato per atto di fusione per incorporazione a rogito notaio Controparte_1 del 15/11/2019, rep. n. 47864/14514, registrato a Modena in data Persona_1
19/11/2019 al n. 13873 serie 1T ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Modena il
18/11/2019; accertato e dichiarato che è pregiudizievole alle ragioni di credito della attrice l'atto a rogito notaio dott. del 6/11/2018 rep. n. 34258 e CP_1 Persona_2 racc. n. 19909, trascritto il 7/11/2018 ai nn. e 128246 di reg. gen. e 89118 di reg. part. con il quale i signori (c.f. e CP_6 C.F._2 Controparte_4
(c.f. hanno trasferito a titolo gratuito alla loro figlia, signora C.F._3
, nata Roma il 14/12/1998 (c.f. ), residente in CP_3 C.F._1
Roma, in via Trionfale n. 9214, i diritti loro spettanti pari ad 1/2 pro indiviso ciascuno, dell'intera piena proprietà della porzione immobiliare sita in Roma, via Trionfale n.
9214 e, precisamente: appartamento posto al piano secondo, interno n. 9, della superficie catastale totale di metri quadrati 65 (sessantacinque), composto da ingresso, disimpegno, due camere, cucina e bagno, con balcone a livello, censito in Catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 189, particella 106, sub. 5, zona cens. 5, cat.
A/3, cl. 3, consistenza vani 4, superficie catastale totale mq. 65, totale escluse aree scoperte mq. 63, R.C. euro 754,03, via Trionfale n. 9214, piano 2, interno 9; accertare e dichiarare, sussistendone tutti i presupposti di legge, l'inefficacia nei confronti di
[...]
ex art. 2901 c.c., dell'atto di trasferimento sopra descritto per le ragioni Parte_1
7 esposte in narrativa, relativamente alla sola quota di ½ pro indiviso ceduta dalla signora
. Con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari competente Controparte_4 per territorio di annotare l'emananda sentenza e con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Le parti costituite depositavano note di trattazione cartolare.
All'udienza del 21/12/2022, svolta appunto con trattazione cartolare e con redazione di apposito verbale, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 18/12/2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18/12/2024, nella persistente contumacia della convenuta erano comparsi i procuratori delle parti costituite, i quali Controparte_4 precisavano le conclusioni come riportato in epigrafe;
all'esito la causa era assunta in decisione con assegnazione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c., termini scaduti il
10/3/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la contumacia della convenuta non Controparte_4 costituitasi in giudizio nonostante la ritualità e tempestività della notificazione dell'atto di citazione a mani proprie in data 3/3/2022 (cfr. relata di notificazione dell'Ufficiale
Giudiziario del 3/3/2022) per l'udienza del 20/6/2022, indicata in citazione.
2. La domanda della banca attrice, come precisata nella memoria ex art. 183/6 n.
1 c.p.c., è fondata e va accolta, alla luce delle osservazioni che seguono.
3. Richiamato quanto esposto, si osserva che la banca attrice, creditrice della convenuta in forza della garanzia prestata da quest'ultima per i debiti CP_4 dell'allora marito , titolare della ditta individuale 'Nemo Elettrica di CP_6
BA NE, ha agito ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficace nei propri confronti, in quanto lesivo dell'integrità patrimoniale della debitrice, l'atto di disposizione patrimoniale del 6/11/2028, con cui la debitrice, in esecuzione di accordo
8 in sede di separazione personale, aveva trasferito alla figlia la propria CP_7 quota (50%) dell'intera piena proprietà dell'appartamento di via Trionfale n. 9214.
4. Preliminarmente, come precisato dall'attrice all'udienza di prima comparizione e poi nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c., è di tutta evidenza che l'odierna controversia riguarda esclusivamente l'atto di disposizione patrimoniale relativo alla quota, pari al 50% dell'intera piena proprietà, ceduta dalla alla CP_4 propria figlia CP_3
4.1 Al riguardo è altrettanto evidente che, a seguito del fallimento personale di
, qualsiasi azione a tutela delle ragioni della massa dei creditori non può CP_6 che essere esercitata dalla curatela: con la memoria di replica l'attrice ha prodotto copia della sentenza di questo Tribunale (n. 12950/2024), con cui è stata dichiarata l'inefficacia, nei confronti del fallimento, dell'atto dispositivo in parola per quanto riguardava la quota di proprietà di . CP_6
5. La banca attrice ha allegato che in data 21/3/2018 il predetto si CP_6 era riconosciuto debitore di poi fusa in che la Controparte_1 Parte_1 garante aveva sottoscritto il riconoscimento di debito e il relativo piano di rientro;
che i coniugi si erano separati consensualmente in data 9/7/2018; che in Parte_2 data 6/11/2018 vi era stato l'atto di disposizione patrimoniale con cui i predetti, in esecuzione dell'accordo raggiunto in sede di separazione, avevano trasferito a titolo gratuito alla propria figlia le quote di rispettiva piena proprietà CP_7 dell'appartamento.
6. Da parte sua la convenuta ha allegato che, nulla sapendo dei rapporti debitori dei genitori con la banca né delle garanzie prestate dalla madre, aveva ricevuto la proprietà dell'appartamento dai propri genitori in esecuzione degli accordi raggiunti in sede di separazione consensuale, costituendo detto trasferimento un elemento imprescindibile dell'intervenuto accordo;
che non si trattava di un atto a titolo gratuito,
9 in quanto era finalizzato all'adempimento degli obblighi di mantenimento;
che inoltre i pretesi crediti della banca erano successivi all'atto dispositivo in questione.
7. Così riportate, schematizzate al massimo, le posizioni delle parti costituite, valgono le seguenti osservazioni.
8. In base all'art. 2901 c.c. è previsto che “il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione”.
9. Preliminarmente, premesso che nel caso di azione revocatoria ordinaria si verte in ipotesi di litisconsorzio necessario fra il debitore/cedente e il terzo cessionario
(cfr. Cass. 8952/2000), osserva il Giudice che nel caso di specie il contraddittorio è integro, in quanto sono stati evocati in giudizio, quali appunto litisconsorti necessari, sia la cedente indicata come debitrice della banca attrice, sia la Controparte_4 cessionaria CP_3
9.1 La convenuta ha dedotto che il contraddittorio doveva essere esteso anche nei confronti di , in quanto la decisione sarebbe venuta ad incidere sul più CP_6 volte richiamato accordo raggiunto in sede di separazione consensuale.
9.2 Nella comparsa conclusionale della convenuta è dato leggere che “… la parte attrice ha chiesto in via pregiudiziale di accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti della a norma dell'art. 2901 c.c., dell'accordo di separazione Parte_1 personale consensuale dei coniugi e , limitatamente CP_6 Controparte_4 alla parte in cui è previsto il trasferimento da a della Controparte_4 CP_3
10 quota indivisa di ½ del diritto di proprietà sull'immobile in Roma, via Trionfale n. 9214 censito al Catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 189, particella 106, sub. 5.
…”; che “… Conseguentemente all'accertamento dell'inefficacia del predetto accordo, la ha chiesto che venga accertata e dichiarata l'inefficacia nei confronti Pt_1 dell'attrice, dell'atto di cessione gratuita di diritti a rogito del Notaio del Per_2
06.11.2018, stipulato in favore di ed in esecuzione di detto accordo di CP_3 separazione …” e che “… E' evidente, dunque, che il presupposto logico per l'ottenimento dell'accoglimento della domanda, sia la declaratoria di inefficacia dell'accordo di separazione raggiunto tra i signori e;
CP_6 Controparte_4 di talché sarebbe stato onere dell'attrice, convenire in giudizio non solo la signora
(madre della convenuta), ma anche il sig. (padre), essendo CP_4 CP_6 parte nell'accordo di separazione e, pertanto, litisconsorte necessario – ex art. 102 c.p.c.
…”.
10. Al riguardo peraltro osserva il Giudice che si tratta di domanda non svolta in questo giudizio, a differenza del giudizio definito con la richiamata sentenza n.
12950/2024, e in ogni caso l'oggetto dell'odierna azione ex art. 2901 c.c. non riguarda l'accordo fra i coniugi in sede di separazione e le modalità di esecuzione di detto dell'accordo in favore della figlia, ma riguarda unicamente l'inefficacia dell'atto dispositivo, che rimane di per sé valido, in quanto lesivo delle ragioni della creditrice
10.1 Dunque l'odierno giudizio non è destinato né a mettere in discussione il perfezionamento inter partes del negozio di trasferimento e quindi l'accordo a monte dell'atto dispositivo né a considerare invalido fra le parti il predetto accordo, che viene invero ad essere considerato come mero antefatto posto alla base dell'atto dispositivo che qui ci occupa.
11. Prima condizione per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. è la titolarità di una ragione di credito nei confronti dell'autore dell'atto di disposizione patrimoniale.
11 11.1 Al riguardo la giurisprudenza, tenuto conto della finalità dell'azione revocatoria ordinaria, diretta a perseguire scopi non specificamente restitutori o recuperatori, ma di ricostituzione e conservazione della garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore del creditore agente in revocatoria, il tutto attraverso la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo (cfr. Cass. 3676/2011; Cass.
16614/2021), propende per una nozione molto ampia di 'diritto di credito', tanto da tutelare anche ogni legittima ragione o ragionevole aspettativa di credito: sul punto è stato ribadito da pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11755/2018; Cass.
5619/2016; Cass. 11573/2013; Cass. 1893/2012; Cass. 16722/2009; Cass. 5359/2009;
Cass. 1968/2009) che sussiste, ai fini che qui rilevano, una legittima ragione di credito anche in assenza di un previo accertamento giudiziario e addirittura in presenza di un credito litigioso -sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito- con il solo limite dell'evidente pretestuosità della pretesa asseritamente vantata (cfr.
Cass. 20002/2008).
11.2 Addirittura -come detto- neanche un credito litigioso sarebbe tale da escludere il presupposto dell'esistenza di una ragione di credito, legittimante l'azione ex art. 2901 c.c., né, per lo stesso motivo, sarebbe prospettabile la sospensione ex art. 295
c.p.c. del giudizio sulla revocatoria in attesa della definizione del giudizio sull'accertamento del credito (cfr. Cass. SU 9440/2004; Cass. 11573/2013; Cass.
17257/2013; Cass. 2673/2016; Cass. 3369/2019; Cass. 4212/2020).
11.3 In definitiva il legislatore ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva delle mere ragioni o aspettative di credito, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito;
quindi anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso (cfr. Cass. 19289/2007; Cass. 12975/2020), è idoneo ad attribuire la qualità di creditore, che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore.
12 11.4 Del resto, tenuto conto della ricordata specifica finalità della domanda revocatoria ordinaria e del fatto che per la qualità di creditore è sufficiente anche un credito eventuale e una mera aspettativa di credito, non vi è neanche il rischio, come da condivisa giurisprudenza (cfr. Cass. 9855/2014), che vi possa essere contrasto di giudicati fra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito eventuale, dichiari inefficace l'atto di disposizione patrimoniale e la successiva sentenza che, in ipotesi, accerti l'inesistenza del credito stesso.
11.5 In conclusione non è necessario che la pretesa creditoria risulti da titolo esecutivo e che quindi il credito sia certo, liquido ed esigibile.
12. Chiusa questa parentesi e tornando al caso di specie, è sufficiente rilevare che il credito della banca attrice, derivante dalla garanzia prestata dalla convenuta per i debiti dell'allora coniuge , titolare della ditta individuale CP_4 CP_6
'Nemo Elettrica di BA NE e , risulta dalla fideiussione omnibus Parte_3 rilasciata in data 20/5/2013 dalla stessa fino alla concorrenza di € 75.000,00. CP_4
12.1 Risulta inoltre che con dichiarazione del 21/3/2018, sottoscritta anche dalla nella qualità di garante, il debitore principale aveva CP_4 CP_6 riconosciuto un'esposizione debitoria di € 46.700,00 nei confronti della CP_1 per saldo negativo del conto corrente n. 01/168/1591, prevedendo a tal riguardo
[...] un piano di rientro dall'esposizione con pagamenti rateali di € 1.167,50 al mese a partire dal mese di marzo 2018 (cfr. doc. 3 di parte attrice).
13. Dunque, a prescindere da quando è stato richiesto ed è stato emesso nonché è divenuto definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 24881/2019 (cfr. docc.1 e 2 di parte attrice), ciò che rileva, ai fini di interesse, è che alla data del 21/3/2018 il debitore si era riconosciuto debitore della predetta somma per esposizione debitoria nei confronti della banca e che la garante odierna convenuta, aveva sottoscritto CP_4 la dichiarazione di riconoscimento di debito, contenente il ricordato piano di rientro, venendo così a conoscere l'esistenza della predetta esposizione debitoria.
13 13.1 Nella nota di trattazione scritta, depositata in data 14/12/2022 per l'udienza cartolare del 21/12/2022, la convenuta ha allegato che “… la scrittura di CP_6 riconoscimento di debito prodotta dalla parte attrice non ha alcuna rilevanza probatoria nei riguardi dell'odierna convenuta, trattandosi di documento sottoscritto da terzi soggetti, che sarebbe stato onere della controparte integrare, tramite appositi mezzi di prova, ai fini della dimostrazione della partecipazione e dell'autenticità della sottoscrizione della sig.ra …”; che “… A tutto voler concedere, Controparte_4 infatti, mentre nel corpo della scrittura vi è il riferimento in corsivo alla “Ditta individuale di BA Nello/Nemo Elettrica”, lo stesso non si può dire riguardo alla figura che comparirebbe quale “garante”, mancando qualsivoglia riferimento alla sig.ra
”; che “… La controparte si limita ad affermare l'appartenenza del Parte_4 documento anche alla sig.ra ma non fornisce alcun elemento a sostegno di CP_4 una tale affermazione …” e che, “… benché la sig.ra risulti aver prestato CP_4 fideiussione in favore della ditta del sig. , nel 2018, non poteva conoscere la CP_6 situazione economica del marito né arrivare a prevedere che due anni e mezzo dopo l'impresa da lui esercitata sarebbe fallita …” (cfr. nota di trattazione cartolare della convenuta ). CP_6
13.2 Al riguardo, premesso che la convenuta non è terza, ma Controparte_4
è parte necessaria del presente giudizio e che la stessa è stata dichiarata contumace, va ricordato che la banca attrice ha prodotto un documento, con sottoscrizione attribuita alla convenuta contumace pacificamente garante per i debiti del marito CP_4
, titolare della ditta individuale 'Nemo Elettrica di BA Enzo', in cui CP_6 la stessa, unitamente al cliente (ossia al marito) dichiarava di “… aver ricevuto copia del presente piano di rientro e del documento di sintesi …”: il predetto piano di rientro, accompagnato dal riconoscimento di debito, indicava -come detto- un'esposizione debitoria di € 46.700,00, derivante dal conto corrente n. 01/168/1591.
14 13.3 Al riguardo, in ordine alle riferite mancate prove fornite da parte della banca attrice, è sufficiente richiamare l'art. 215 c.p.c., che al primo comma prevede espressamente che “La scrittura prodotta in giudizio si ha per riconosciuta: 1) se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale la scrittura è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'art. 293 terzo comma;
…”.
13.4 Orbene, rilevato che la convenuta è stata dichiarata contumace e CP_4 che il predetto documento era stato prodotto, come doc. 3, con la citazione, ritualmente notificata alla convenuta, è di tutta evidenza che la sottoscrizione di quel documento, contenente il riferimento alla garante, va attribuita alla convenuta e che il CP_4 documento, contenente l'esposizione debitoria e il piano di rientro, è da ritenere conosciuto dalla stessa convenuta CP_4
13.4.1 Dunque la banca non era tenuta a provare altro.
13.5 Per quanto riguarda il fatto che asseritamente la convenuta non poteva conoscere la situazione debitoria del debitore principale e che il fallimento era stato dichiarato anni dopo, è di tutta evidenza che nel giudizio che qui ci occupa, ai fini della revocatoria e del rapporto cronologico fra nascita del credito e compimento dell'atto dispositivo, è sufficiente quanto processualmente emerso sul fatto che alla data del
21/3/2018 (data della sottoscrizione del piano di rientro, anche da parte della garante) la convenuta sapeva che il debitore principale e di conseguenza anche essa CP_4 garante erano esposti per oltre 46 mila euro nei confronti della banca.
13.6 Di conseguenza il credito della banca era necessariamente già sorto alla data del riconoscimento di debito e del piano di rientro del 21/3/2021 e quindi era altrettanto necessariamente già sorto e conosciuto dalla convenuta prima del CP_4 compimento dell'atto dispositivo che qui ci occupa.
14. Si è pertanto in presenza di una valida ragione di credito, sufficiente per l'esercizio dell'odierna azione.
15 14.1 Non vi è contestazione sul fatto, comunque risultante per tabulas (cfr. doc.
4 di parte attrice), che la creditrice si è fusa per incorporazione Controparte_1 nella società controllante odierna attrice. Parte_1
15. La banca attrice ha lamentato che l'atto di disposizione patrimoniale del
6/11/2018, posto in essere dalla in favore della figlia, era lesivo delle proprie CP_4 ragioni di credito e ha concluso per la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti del predetto atto.
15.1 A questo punto, processualmente emersa la legittimazione della banca attrice, si deve verificare, prima ancora dell'esame della sussistenza o meno dei requisiti
(oggettivi e soggettivi) richiesti dall'art. 2901 c.c., se ricorre la fattispecie prevista dall'art. 2901, comma 3, c.c., come ipotesi eccezionale di non applicazione della disciplina in materia di revocatoria ordinaria.
16. Al riguardo va ricordato, come discorso di carattere generale, che “non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto” (art. 2901, comma 3, c.c.).
16.1 Dunque è normativamente previsto che, in quanto appunto necessitati per l'adempimento e necessari per acquisire la provvista necessaria per l'estinzione di debiti scaduti, in questi casi gli atti di disposizione patrimoniale non sono soggetti a revocatoria ordinaria.
16.2 Requisiti necessari, perché ricorra eccezionalmente detta ipotesi di esenzione dalla revocatoria ordinaria, è che il debitore provi, in base a conferente allegazione, che l'alienazione del bene rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito scaduto (cfr. Cass. 31941/2023).
16.2.1 Si parla al riguardo di strumentalità necessaria fra la vendita e l'atto dovuto dal debitore in adempimento appunto di debito scaduto, una volta che si siano verificati gli effetti della mora ex art. 1219 c.c. (cfr. Cass. 8892/2020).
16.2.2 L'alienazione deve pertanto essere strumentale all'acquisizione, non altrimenti conseguibile, della provvista necessaria per l'estinzione del debito scaduto,
16 per cui detta esenzione può trovare applicazione solo nell'ipotesi dell'adempimento in senso tecnico e non anche con riferimento a negozi, come p.es. la datio in solutum, che siano riconducibili ad un atto discrezionale e quindi non dovuto e in relazione ai quali l'estinzione dell'obbligazione è l'effetto finale di un negozio, soggettivamente e oggettivamente diverso da quello in virtù del quale il pagamento è dovuto (cfr. Cass.
1414/2020, in tema di costituzione di ipoteca).
16.3 In conclusione l'adempimento di un debito scaduto, pur comportando una diminuzione della garanzia patrimoniale generale del debitore, non è soggetto a revoca, ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c., perché, una volta che si siano verificati gli effetti della mora, detto adempimento costituisce un atto dovuto.
17. Nel caso di specie si è al di fuori dell'alveo applicativo della predetta norma, in quanto non si tratta di atto dovuto, nel senso precedentemente indicato, ma di un atto liberamente voluto e concordato dalle parti (i coniugi in favore Parte_5 CP_4 della di loro figlia in sede di separazione personale (cfr. doc. 2 della convenuta: CP_3
'accordo di separazione personale ex art. 6 del DL 132/2004, convertito nella L.
162/2014, raggiunto a seguito di negoziazione assistita').
18. Al riguardo va ribadito che si sottrae all'inefficacia ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c. solo l'adempimento di un debito scaduto in senso tecnico e non un atto discrezionale, dunque non dovuto, come la predetta cessione del bene, peraltro a titolo gratuito, al figlio, in cui l'estinzione dell'asserita obbligazione è l'effetto finale di un accordo liberamente assunto dalle parti (cfr. Cass. 21358/2020; Cass. 28558/2024).
19. Del resto non va dimenticato che la cessione era stata effettuata a favore della figlia all'epoca della separazione, maggiorenne e autonoma, con la CP_3 previsione che “ … 8) il sig. e la sig.ra si obbligano a CP_6 Controparte_4 trasferire in favore della figlia nata a [...], il [...], a CP_3 titolo di una tantum e regolazione del regime patrimoniale, e senza conguaglio alcuno, le rispettive quote di comproprietà, per un totale del 100%, dell'appartamento sito in
17 Roma, via Trionfale n. 9214 …” e che “… 9) Sin da ora, il signor e la sig.ra CP_6 si obbligano a comparire dinanzi al notaio indicato dalla sig.ra CP_4 CP_4 per trasferire in favore della figlia a mezzo rogito, la proprietà CP_3 dell'immobile appena sopra indicato (art. 8), entro novanta (90) giorni dal rilascio dell'autorizzazione da parte del Tribunale competente del presente accordo di separazione, costituendo tale accordo impegno irrevocabile al trasferimento …”, con la precisazione che “… tale accordo patrimoniale è elemento funzionale indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale …” (cfr. doc. 2 di parte convenuta).
20. Dunque si ha conferma che si tratta di un accordo privato, a nulla rilevando il successivo nulla osta della locale Procura della Repubblica, e che il trasferimento della quota di proprietà è avvenuto in esecuzione di detto accordo privato, ma è di tutta evidenza che detto accordo non può andare a discapito del creditore, terzo rispetto a detto accordo, né -come detto- l'esecuzione si può intendere come adempimento di un debito scaduto.
20.1 In altre parale l'atto dispositivo è divenuto “dovuto” solo in conseguenza di un impegno volontariamente assunto dalle parti in sede di separazione personale e come atto esecutivo di un accordo liberamente concordato dai coniugi.
20.1.1 Dunque si è al di fuori della previsione di legge (art. 2901, comma 3,
c.c.).
20.2 In tale contesto, trattandosi di un atto privato e di un accordo liberamente assunto dalle parti, è del tutto irrilevante che “… tale accordo patrimoniale è elemento funzionale indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale …”.
20.3 Anche a voler valutare l'intera operazione economica-giuridica voluta dalle parti (cfr. Cass. 19899/2023), è innegabile che si è in presenza di un accordo volontariamente e liberamente assunto dai coniugi, con la conseguenza che il successivo atto dispositivo non può considerarsi “atto dovuto” ai fini e per gli effetti dell'art. 2901, comma 3, c.c. né può andare a discapito del creditore, terzo rispetto a detto accordo
18 negoziale (cfr. Cass. 26127/2024: “Il trasferimento della proprietà di un bene, in adempimento di un accordo tra coniugi nell'ambito di una separazione giudiziale, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo ha recepito, giacché quest'ultima spiega efficacia meramente dichiarativa, non incidente sulla natura contrattuale di tale accordo”).
21. In conclusione, non ricorre la fattispecie di cui all'art. 2901, comma 3, c.c. e si può procedere nell'esame della sussistenza dei requisiti (oggettivi e soggettivi) previsti per il positivo esercizio dell'azione revocatoria.
22. Iniziando dall'esame del requisito di natura oggettiva, si rammenta che deve essere verificata l'esistenza del pregiudizio patrimoniale, inteso come concreta lesione della garanzia patrimoniale (c.d. eventus damni), connesso e conseguente all'impugnato atto di disposizione patrimoniale.
23. Al riguardo valgono le seguenti osservazioni di carattere generale.
23.1 In base a pacifica e condivisa giurisprudenza di legittimità, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore e possono invero assumere rilievo modifiche peggiorative del patrimonio non solo a livello quantitativo, ma anche a livello qualitativo, tali -queste ultime- da rendere più incerta o difficile la soddisfazione del diritto del creditore (cfr. Cass. 8096/2006; Cass. 7767/2007; Cass.
1896/2012; Cass. 1902/2015; Cass. 26310/2021).
23.1.1 In tale contesto non è necessario fornire la prova che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione patrimoniale (cfr. Cass. 10298/2025).
23.2 Va poi ricordato, sempre come discorso di carattere generale, che non rileverebbe, a sostegno dell'inesistenza della lesione, neanche la prova della corresponsione del prezzo di acquisto in denaro, in quanto detta corresponsione, a prescindere da ogni altra considerazione, non è di per sé sufficiente ad escludere il
19 pericolo di danno, attesa la meno agevole aggredibilità del denaro stesso (cfr. Cass.
7262/2000; Cass. 1896/2012).
23.3 In ordine al riparto dell'onere probatorio, è bene ribadire che sul creditore grava la prova, in base a conferente allegazione, della rilevanza quali-quantitativa della variazione peggiorativa della garanzia patrimoniale del proprio credito, mentre sul debitore grava la prova dell'esistenza di un'adeguata residua garanzia patrimoniale (cfr.
Cass. 7767/2007; Cass. 1902/2015).
23.3.1 Per la concreta sussistenza di tale pregiudizio assume invero rilievo anche l'esistenza o meno di adeguate residualità patrimoniali, non ancora aggredite, di cui sia titolare il debitore, tenuto a fornire la relativa prova (cfr. Cass. 11471/2003), e tali da far escludere la paventata perdita o grave compromissione della garanzia patrimoniale del credito, in conseguenza dell'atto dispositivo contestato.
23.4 In ordine al dato temporale da prendere in considerazione, ai fini della valutazione di detto elemento oggettivo, va altresì ribadito che la sussistenza del pregiudizio deve essere considerata con riferimento al momento storico del compimento dell'atto dispositivo in contestazione, risultando irrilevanti eventuali successive e autonome vicende patrimoniali del debitore (cfr. Cass. 23743/2011; Cass. 3538/2019).
23.5 Non rileva, in senso ostativo all'esperimento dell'azione revocatoria e alla sussistenza del pregiudizio, la circostanza che il creditore possa agire anche nei confronti di eventuali coobbligati in solido (cfr. Cass. 33391/2022): nel caso di specie il debitore principale è peraltro anche fallito.
24. Tornando al caso che qui ci occupa, si osserva che il pregiudizio sussiste, in quanto la banca attrice, allegata e provata l'impossibilità di soddisfare il proprio credito tanto nei confronti del debitore principale, ormai fallito, quanto nei confronti della stessa garante (impossidente), ha lamentato che la ricordata cessione della CP_4 quota, pari alla metà, della piena proprietà dell'appartamento di via Trionfale aveva del tutto depauperato la garanzia patrimoniale.
20 25. In conclusione, alla luce delle superiori osservazioni in fatto e in diritto, osserva il Giudice che sussiste il requisito oggettivo, richiesto dalla legge per il positivo esperimento dell'azione revocatoria ordinaria.
26. Ulteriore requisito richiesto, questa volta di natura soggettiva, è la verifica dell'esistenza dell'elemento psicologico in capo al debitore/cedente e, se del caso, anche in capo al cessionario.
27. A questo punto si deve esaminare la natura (onerosa o gratuita) dell'atto dispositivo e il momento di venuta ad esistenza del credito rispetto alla data dell'atto dispositivo.
28. L'atto di disposizione patrimoniale del 6/11/2018, per cui è causa (cfr. doc. 5 di parte attrice: atto a rogito del notaio del 6/11/2018), è formalmente Persona_2
e sostanzialmente un atto a titolo gratuito.
28.1 In particolare nel predetto atto, non a caso intitolato 'cessione gratuita di diritti', dopo aver premesso “… che tra i medesimi è intervenuta separazione consensuale giusta accordo di separazione personale concluso in data 9 luglio 2018 nelle forme della Convenzione di negoziazione assistita ai sensi del decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n.
162, con nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Roma in data 12 luglio 2018, prot. n. 1075/18 del Registro degli accordi di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio;
che nei patti e a ragione della predetta separazione, i signori e si sono obbligati a trasferire a CP_6 Controparte_4 titolo gratuito alla loro figlia, signora , i diritti pari ad 1/2 (un mezzo) CP_3 indiviso ciascuno dell'intera piena proprietà sulla porzione immobiliare facente parte del fabbricato in Roma, avente accesso da via Trionfale n. 9214 …, in appresso meglio specificata, dai medesimi acquistata giusta atto di compravendita a rogito del Notaio di Roma del 12 aprile 1995, rep. n. 14300/4294, pure in appresso Persona_3 meglio specificato;
che il trasferimento medesimo, senza alcun corrispettivo, deve
21 considerarsi quale sistemazione dell'assetto patrimoniale tra i predetti signori, quale derivante dall'accordo di separazione personale, e, come emerge esplicitamente dal testo della separazione medesima, è funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. …”, si era appositamente convenuto, per quanto qui di interesse, all'art.1 che “… signori e in esecuzione delle CP_6 Controparte_4 obbligazioni assunte nell'accordo di separazione, alla presenza dei testimoni, cedono e trasferiscono a titolo gratuito, in ragione di un mezzo indiviso ciascuno e congiuntamente tra loro per l'intero, alla propria figlia, signora , che, CP_3 sempre alla presenza dei testimoni, accetta ed acquista, l'intera piena proprietà sulla seguente porzione immobiliare facente parte del fabbricato in Roma, avente accesso da via Trionfale n. 9214 …, e, precisamente: appartamento posto al piano secondo, distinto con il numero interno 9 …, della superficie catastale totale di metri quadrati 65 …
(totale escluse aree scoperte metri quadrati 63 …), composto di ingresso, disimpegno, due camere, cucina e bagno, con annesso balcone a livello, a confine con vano scale, appartamento distinto con il numero interno 10, affaccio su area condominiale, distacco, salvo altri. Anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 29, comma 1 bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, detta porzione immobiliare risulta censita al Catasto fabbricati del
Comune di Roma al foglio 189, particella 106, sub. 5, zona cens. 5, cat. A/3, cl. 3, consistenza vani 4, superficie catastale totale mq. 65, totale escluse aree scoperte mq.
63, R.C. euro 754,03, via Trionfale n. 9214, piano 2, interno 9, intestata alla parte cedente e la relativa planimetria catastale, cui si fa riferimento, risulta depositata presso il competente Ufficio in data 5 settembre 2018 con prot. n. RM0388698 (la copia di detta planimetria, come in appresso allegata, è stata rilasciata in data 7 settembre 2018 con il prot. n. T42909). Il tutto salvi migliori confini, indicazioni e dati catastali, il cui errore o la cui omissione non potrà mai viziare il presente atto. …” e, all'art. 3, che “…
Le parti dichiarano, al solo fine dell'iscrizione al repertorio del presente atto, che il valore di quanto ceduto è di euro 96.000,00 … . La parte cedente rinuncia ad ogni e
22 qualsiasi ipoteca legale che possa nascere dal presente atto …” (cfr. doc. 5 di parte attrice: atto di cessione gratuita dei diritti).
29. Si tratta dunque di un atto a titolo gratuito, avvenuto -fra l'altro- alla presenza di due testimoni (cfr. citato doc. 5 di parte attrice),
30. Nell'atto di separazione, inoltre, si dava atto che era CP_3 maggiorenne e autonoma, con la conseguenza che l'atto in parola, nei confronti della figlia peraltro soggetto estraneo all'accordo di separazione concluso CP_3 fra i genitori, ha assunto il carattere della gratuità, avendo la stessa tratto un beneficio dall'atto di disposizione patrimoniale senza sopportare alcun onere finanziario.
31. Inoltre non va dimenticato che l'atto di disposizione non era fra i coniugi, così che potesse assumere rilievo il discorso sulla sistemazione “solutorio- compensativa” di tutti i rapporti, aventi riflessi patrimoniali, sorti in costanza di matrimonio (cfr. Cass. 10443/2019; Cass. 19899/2023; Cass. 10545/2025), ma in favore della figlia, espressamente indicata come maggiorenne e autonoma.
32. L'orientamento giurisprudenziale circa la revocabilità anche degli atti dispositivi posti in essere in adempimento dell'obbligo di mantenimento dei figli minori
(cfr. Cass. 15603/2005) a maggior ragione vale nel caso in cui l'accordo non era neanche finalizzato al mantenimento della figlia invero -come espressamente CP_3 indicato nello stesso accordo- già maggiorenne e autonoma.
33. Non rileva che detto trasferimento immobiliare in favore della figlia fosse elemento fondamentale e imprescindibile dell'accordo fra i coniugi in sede di separazione consensuale, in quanto si tratta pur sempre di un accordo di natura privatistica, volutamente e liberamente assunto dalle parti, che non può avere effetti negativi e pregiudizievoli nei confronti del creditore, terzo rispetto all'accordo e allo stesso non opponibile.
23 33.1 Poiché non deve essere esaminata la validità di detto accordo, non opponibile al creditore e comunque non oggetto di alcuna domanda, si ha conferma del fatto che non è litisconsorte necessario. CP_6
34. Orbene, a differenza dell'ipotesi di atto a titolo oneroso, in cui le esigenze di certezza dei traffici giuridici e di tutela della buona fede consentono di tutelare la posizione del terzo, purché non vi sia stata la dolosa partecipazione alla preordinazione del debitore (partecipatio fraudis), nell'ipotesi di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, ovvero non vi sia stata la consapevolezza della lesione (scientia fraudis), nell'ipotesi di atto dispositivo successivo al sorgere del credito, nella differente ipotesi di atto a titolo gratuito, come nel caso che qui ci occupa, il terzo non viene di fatto ad avere alcuna tutela, avendo egli acquistato un vantaggio senza un corrispondente proprio sacrificio e risultando i suoi interessi posposti a quelli del creditore (cfr. Cass.
12045/2010; Cass. 5072/2009).
35. In tale contesto -ossia atto dispositivo a titolo gratuito- non è pertanto necessario verificare, in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo del terzo, se l'atto di disposizione patrimoniale sia anteriore o successivo al sorgere della ragione di credito, in quanto -come detto- si prescinde del tutto dalla verifica dell'elemento soggettivo in capo al terzo e quindi dalla necessità, per il creditore, di provare la consapevolezza della lesione (c.d. scientia fraudis) ovvero la partecipazione alla dolosa preordinazione della riduzione della garanzia patrimoniale (c.d. partecipatio fraudis), a seconda di quando è stato posto in essere l'atto dispositivo rispetto al sorgere del credito.
36. Per quanto invece riguarda il debitore -anche nel caso di atto a titolo gratuito l'accertamento dell'elemento soggettivo in capo al debitore è sempre necessario- va ricordato che nel caso di anteriorità dell'atto dispositivo al sorgere del credito è necessario l'animus nocendi, cioè la prova della dolosa preordinazione della riduzione del patrimonio in vista dell'assunzione di obbligazioni, mentre nel caso di atto
24 successivo al sorgere del credito è sufficiente la semplice conoscenza del pregiudizio
(c.d. consilium fraudis).
37. Osserva il Giudice che si verte pacificamente nella seconda delle due ipotesi, in quanto l'atto di disposizione patrimoniale del 6/11/2018 è sicuramente successivo al sorgere del credito vantato dalla banca attrice, quale risultante dalla precedentemente richiamata documentazione: si rinvia al riguardo a quanto detto in ordine al riconoscimento di debito e al piano di rientro del 21/3/2018, sottoscritto anche dalla garante, e in ordine all'irrilevanza del momento in cui è divenuto definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo (cfr. superiori paragrafi 12 e 13).
38. Anche solo per mera completezza espositiva, attesa la dichiarazione del
21/3/2018 sottoscritta anche dalla garante, va ricordato che nei casi, come quello che qui ci occupa, in cui la fideiussione è stata prestata in relazione alle obbligazioni del debitore principale connesse a rapporti bancari (anticipazioni di crediti su rapporto di conto corrente, contratto di mutuo, ecc.), si deve far riferimento al momento dell'erogazione di denaro e della prestazione della fideiussione (cfr. Cass. 9349/2002, in tema di apertura di credito, in ordine al fatto che “… l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione”; Cass. 10522/2020).
38.1 Dunque in casi del genere l'acquisto, da parte del garante, della qualità di debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito e non anche a quello della scadenza dell'obbligazione del debitore principale (cfr. Cass.
591/1999; Cass. 7484/2001).
39. Nel caso di specie -come detto- ogni questione è risolta alla luce della ricordata dichiarazione di riconoscimento di debito con piano di rientro del 21/3/2018, sottoscritta anche dalla garante che è anteriore all'atto dispositivo che qui ci CP_4 occupa del 6/11/2018 e alla stessa convenzione di separazione personale del 9/7/2018.
25 40. In conclusione ricorre l'ipotesi disciplinata dall'art. 2901, comma 1, n. 1, prima parte, c.c.; quindi -come detto- è sufficiente “… che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore …”.
41. L'onere della prova sull'esistenza di detto requisito soggettivo incombe sul creditore agente e la prova può essere fornita anche mediante presunzioni, purché gravi, precise e concordanti (cfr. Cass. 13330/2004; Cass. 9367/2006).
42. Nel richiamare le superiori osservazioni in fatto e in diritto, è di tutta evidenza che alla data del 6/11/2018 la convenuta era ben conscia dell'esposizione CP_4 debitoria del debitore principale, , e del piano di rientro relativo alla CP_6 rilevante esposizione debitoria.
43. Pertanto, quanto all'elemento soggettivo (c.d. consilium fraudis), cioè la conoscenza dell'altrui pregiudizio, osserva il Giudice che lo stesso è in re ipsa, in quanto le ragioni di credito della banca attrice erano già esistenti e note al momento del compimento dell'atto di disposizione patrimoniale, e si deve comunque presumere (cfr.
Cass. 14274/1999), in base ai normali canoni di valutazione della condotta dell'uomo medio, che la convenuta, priva di altri beni, aveva la ragionevole consapevolezza del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione in questione, veniva in concreto arrecato alle ragioni della sua creditrice (cfr. Cass. 13343/2015).
44. Si richiamano inoltre le superiori osservazioni sul fatto che con il predetto accordo in sede di separazione i debitori non possono evidentemente disporre dei propri beni a danno del creditore, terzo rispetto a detto accordo, e sul fatto che il trasferimento del bene è atto esecutivo di un accordo liberamente e volontariamente assunto fra le parti, che rimane valido fra le stesse, ma che non è opponibile al creditore e altresì sul fatto che si è al di fuori della disciplina in tema di atto dovuto, rilevante ai fini e per gli effetti dell'art. 2901, comma 3, c.c..
26 45. Non rileva -si richiamano anche in questo caso le superiori osservazioni-
l'intervenuto nulla osta da parte della Procura della Repubblica, in quanto si è pur sempre in presenza di un accordo privato, poi eseguito con il ricordato atto dispositivo.
46. Come detto, in presenza di atto a titolo gratuito, non è necessario esaminare il requisito soggettivo in capo alla cessionaria.
47. Per lo stesso motivo e prescindendo da ogni altra questione erano -e sono- inammissibili le prove costituende articolate dalla convenuta in comparsa di risposta e richiamate all'udienza di p.c. con riferimento ai punti 7-8-9 della comparsa di risposta
(vero che “… 7) già prima della separazione i sig.ri e CP_6 Controparte_4 vivevano separati. Il sig. alloggiava presso amici e parenti;
8) la sig.ra CP_6
nel 2018 frequentava la scuola superiore ed era all'oscuro della CP_3 situazione economica e patrimoniale dei propri genitori, vedeva il padre solo due o tre volte al mese e non sapeva della fideiussione prestata dalla madre in favore delle;
Pt_1
9) la sig.ra è venuta a conoscenza della situazione economica della CP_3 madre a seguito della notifica dell'atto di citazione da parte dell'odierna attrice …”).
48. In conclusione, avute a mente le superiori osservazioni in fatto e in diritto, la domanda della banca va accolta.
48.1. Deve pertanto essere dichiarata l'inefficacia, nei confronti della banca attrice, dell'atto di disposizione patrimoniale del 6/11/2018, a rogito dott. Per_2
(rep. 34258; racc. 19909), di in favore della figlia
[...] Controparte_4 CP_3
oggetto dell'odierna domanda di revocatoria ordinaria.
[...]
49. Nelle conclusioni di parte attrice è dato leggere che all'accoglimento della domanda doveva seguire l' “… ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di an-notare l'emananda sentenza”.
50. Al riguardo, ricordata l'efficacia prenotativa della trascrizione dell'atto di citazione della domanda revocatoria (cfr. art. 2652 n. 5 c.c.), va ribadito, per quanto riguarda la questione dell'annotazione della presente sentenza, che l'annotazione delle
27 sentenze (di nullità, di annullamento, di risoluzione, revocatoria, ecc.) relative ad atti precedentemente trascritti o iscritti, di cui all'art 2655 c.c., può essere chiesta ed eseguita direttamente dalla parte interessata, producendo l'opportuna documentazione, anche senza apposito ordine del giudice: al riguardo l'art. 2656 c.c. ('forme per l'annotazione') rinvia alla disciplina, in quanto applicabile, prevista per la trascrizione e quindi agli artt. 2657, 2658 e 2659 c.c. e si ha pertanto conferma dell'assunto.
50.1 Dunque va dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza.
51. Atteso l'esito del giudizio e l'accoglimento della domanda attorea, le convenute, risultate soccombenti, vanno condannate in solido al pagamento delle spese di lite (art. 97 c.p.c.), derivando l'interesse comune dalla stessa posizione processuale di litisconsorti necessarie.
51.1 La condanna necessariamente riguarda, in base ai principi generali sulla soccombenza, anche la parte rimasta contumace (cfr. Cass. 5813/2023).
52. La liquidazione viene effettuata in dispositivo in base al DM 147/2022, ai valori previsti per le cause davanti al tribunale e compresi fra il minimo e il medio dello scaglione '26.001-52.000', tenendo conto della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività svolta dall'attrice, in presenza di decisione solo documentale, nonché dell'ammontare del credito a tutela del quale si sta agendo in revocatoria (cfr. Cass.
10089/2014; Cass. 5402/2004).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• dichiara la contumacia della convenuta;
Controparte_4
• dichiara l'inefficacia, nei confronti dell'attrice (già Parte_1
, dell'atto di disposizione patrimoniale del 6/11/2018, a Controparte_1 rogito del notaio (rep. 34258; racc. 19909), trascritto presso Persona_2
l'Ufficio Provinciale di Roma – Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 1 in data 7/11/2018 (R.G. 128246; R.P. 89118), con cui CP_4
28 (c.f. , in esecuzione dell'accordo di CP_4 C.F._3 separazione personale consensuale con da accordo di Controparte_8 separazione personale concluso in data 9/7/2018 nelle forme della
Convenzione di negoziazione assistita ai sensi del D.L. 132 del 12/9/2014, convertito con modificazioni nella L. 162 del 10/11/2014, con nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in data
12/7/2018 (prot. n. 1075/18 del Registro degli accordi di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio)-, ha trasferito a titolo gratuito alla figlia la propria quota, pari al 50%, della piena proprietà CP_3 della porzione immobiliare facente parte del fabbricato a Roma, avente accesso da via Trionfale n. 9214 e precisamente: appartamento posto al piano secondo, distinto con il numero interno 9, della superficie catastale totale di mq 65 (totale escluse aree scoperte mq 63), composto di ingresso, disimpegno, due camere, cucina e bagno, con annesso balcone a livello, a confine con vano scale, appartamento distinto con il numero interno 10, affaccio su area condominiale, distacco, salvo altri, il tutto censito al Catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 189, particella 106, sub. 5, zona cens. 5, cat. A/3, cl. 3, consistenza vani 4, superficie catastale totale mq 65, totale escluse aree scoperte mq 63, R.C. euro 754,03, via Trionfale n. 9214, piano 2, interno 9, intestata alla parte cedente e la relativa planimetria catastale, cui si fa riferimento, risulta depositata presso il competente Ufficio in data 5 settembre 2018 con prot. n. RM0388698;
• condanna in solido le convenute e al Controparte_4 CP_3 pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore dell'attrice, in € 4.300,00
a titolo di compensi professionali e in € 545,00 a titolo di rimborso spese, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge;
29 • dichiara il non luogo a provvedere sulla richiesta di emissione dell'ordine di annotazione della presente sentenza.
Così deciso a Roma, il 2/7/2025 il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
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