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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/12/2024, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile per la MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO iscritta al RG. n. 3693/2024, promossa da
(c.f. ), nato/a a UDINE, il Parte_1 C.F._1 2/07/1973, con l'avv. SILVIA GALIMBERTI RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato/a a MONTEBELLUNA Controparte_1 C.F._2
con l'avv. MARIA NOVELLA GALIZIA
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO Causa rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti all'udienza del 22.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Sul pacifico presupposto dell'intervenuto raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio maggiorenne Per_1 (11.08.1999), le parti hanno raggiunto un accordo che prevede – a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Treviso n. 156/2010 del 22.01.2009 (pubb. 26.01.2010), come confermate in occasione della successiva iniziativa intrapresa dal per la loro modifica (anche Pt_1 dalla Corte d'Appello, in sede di reclamo) – la revoca, a far data dalla domanda, del contributo di mantenimento posto a carico del padre, pari ad € 300,00 mensili (rivalutabili Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritiene il Collegio che l'accordo così raggiunto sia congruo e coerente con la condizione di autosufficienza economica da parte di non Persona_2 solo riconosciuta da entrambi i genitori, ma comprovata dalle risultanze documentali in atti (tra tutte, le dichiarazioni dei redditi).
Pertanto, in accoglimento delle conclusioni congiunte, si procede alla parziale modifica delle vigenti condizioni di divorzio, come in dispositivo.
L'intervenuto accordo giustifica infine l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 156/2010 del 22.12.2009 (pubb. 26.01.2010) dello stesso Tribunale, così provvede secondo l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 22.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter cpc.:
“a) A parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 156/2010 emessa dal Tribunale di Treviso il 22/12/2009, pubblicata in data 26/01/2010, revocare, con decorrenza dalla data della domanda,
l'assegno di euro 300,00 mensili posto a carico del signor in Parte_1 favore della signora a titolo il contributo al mantenimento del Controparte_1 figlio ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e la Per_1 relativa disposizione circa le spese straordinarie, già poste a carico del ricorrente nella misura del 50%; fermo il resto;
2 b) Dichiararsi che le parti più nulla hanno a pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo, anche di corresponsione, integrazione, saldo e/o restituzione delle somme in relazione al mantenimento di sia ordinario sia straordinario, per tutto Per_1 il periodo pregresso e per il futuro;
c) Spese del procedimento compensate”.
Così deciso a Treviso, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2024
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile per la MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO iscritta al RG. n. 3693/2024, promossa da
(c.f. ), nato/a a UDINE, il Parte_1 C.F._1 2/07/1973, con l'avv. SILVIA GALIMBERTI RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato/a a MONTEBELLUNA Controparte_1 C.F._2
con l'avv. MARIA NOVELLA GALIZIA
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO Causa rimessa alla decisione del Collegio sulle conclusioni congiunte precisate dalle parti all'udienza del 22.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Sul pacifico presupposto dell'intervenuto raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio maggiorenne Per_1 (11.08.1999), le parti hanno raggiunto un accordo che prevede – a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio del Tribunale di Treviso n. 156/2010 del 22.01.2009 (pubb. 26.01.2010), come confermate in occasione della successiva iniziativa intrapresa dal per la loro modifica (anche Pt_1 dalla Corte d'Appello, in sede di reclamo) – la revoca, a far data dalla domanda, del contributo di mantenimento posto a carico del padre, pari ad € 300,00 mensili (rivalutabili Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritiene il Collegio che l'accordo così raggiunto sia congruo e coerente con la condizione di autosufficienza economica da parte di non Persona_2 solo riconosciuta da entrambi i genitori, ma comprovata dalle risultanze documentali in atti (tra tutte, le dichiarazioni dei redditi).
Pertanto, in accoglimento delle conclusioni congiunte, si procede alla parziale modifica delle vigenti condizioni di divorzio, come in dispositivo.
L'intervenuto accordo giustifica infine l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 156/2010 del 22.12.2009 (pubb. 26.01.2010) dello stesso Tribunale, così provvede secondo l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 22.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter cpc.:
“a) A parziale modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 156/2010 emessa dal Tribunale di Treviso il 22/12/2009, pubblicata in data 26/01/2010, revocare, con decorrenza dalla data della domanda,
l'assegno di euro 300,00 mensili posto a carico del signor in Parte_1 favore della signora a titolo il contributo al mantenimento del Controparte_1 figlio ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e la Per_1 relativa disposizione circa le spese straordinarie, già poste a carico del ricorrente nella misura del 50%; fermo il resto;
2 b) Dichiararsi che le parti più nulla hanno a pretendere l'una dall'altra a qualsiasi titolo, anche di corresponsione, integrazione, saldo e/o restituzione delle somme in relazione al mantenimento di sia ordinario sia straordinario, per tutto Per_1 il periodo pregresso e per il futuro;
c) Spese del procedimento compensate”.
Così deciso a Treviso, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2024
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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