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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 28/03/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1223/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1223/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAROLINA BOGHI contro
C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONCLUSIONI
Per : “1. Ordinare al Sig. di definitivamente Parte_1 Controparte_1 allontanarsi dall'abitazione sita in Dolzago, Via Alessandro Manzoni 22 di esclusiva proprietà della madre Sig.ra con consegna di tutte le chiavi di accesso in possesso Parte_1 dello stesso, senza mai più farvi rientro, e provvedendo al trasferimento anagrafico della propria residenza.
2. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. il figlio Parte_1
chiedendo che fosse ordinato allo stesso di allontanarsi dall'abitazione sita in Controparte_1
Dolzago, via Alessandro Manzoni n. 22 di esclusiva proprietà dell'attrice, con consegna di tutte le chiavi di accesso, senza più farvi rientro, con trasferimento anagrafico della residenza.
A fondamento della propria domanda l'attrice ha esposto:
- di essere proprietaria in via esclusiva dell'immobile sito in Dolzago, via Alessandro Manzoni n.
22, adibito a propria abitazione;
- che da circa otto anni il figlio ha fatto rientro presso l'abitazione materna, Controparte_1 trasferendovi anche la residenza anagrafica;
- che ultraquarantenne e titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato Controparte_1 quale tecnico manutentore presso la società è economicamente autosufficiente;
Parte_2
- che non contribuisce economicamente alle spese di vitto e alloggio, né Controparte_1 fornisce aiuto alla madre nelle incombenze quotidiane e nella gestione della casa;
- che la convivenza tra l'attrice e il figlio è divenuta Parte_1 Controparte_1 intollerabile a causa dei frequenti litigi e delle condotte irrispettose di quest'ultimo;
- di avere chiesto più volte al figlio di allontanarsi dall'abitazione di esclusiva Controparte_1 proprietà dell'attrice, ma che lo stesso ha manifestato la volontà di permanere presso l'immobile, salvo elargizione di cospicua somma di denaro da parte della madre.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, il convenuto non si è costituito in giudizio e, pertanto, è stato Controparte_1 dichiarato contumace con ordinanza pronunciata all'udienza del 17/12/2024.
La parte ricorrente ha quindi precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto giudice nei termini sopra riportati e ha discusso oralmente la causa. All'esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma c.p.c.
La domanda di parte attrice è fondata e quindi meritevole di accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
È provato che l'immobile oggetto di causa è di proprietà esclusiva dell'attrice Parte_1
(doc. 2 di parte attrice) e che il convenuto ha ivi posto la propria
[...] Controparte_1 residenza (doc. 3 di parte attrice).
È parimenti provata l'autosufficienza economica del convenuto Controparte_1 ultraquarantenne e percettore di redditi del tutto adeguati a condurre una vita dignitosa (doc. 4 di parte attrice).
Occorre inoltre tenere conto del comportamento del convenuto, il quale non si è costituito in giudizio, con ciò rinunciando a far valere eventuali ragioni di segno contrario.
Deve dunque essere riconosciuto e tutelato il diritto del proprietario a ottenere il rilascio dell'immobile da parte di un soggetto che non ha alcun titolo a permanervi.
Pertanto, deve essere ordinato al convenuto l'immediato rilascio dell'immobile Controparte_1 oggetto di causa sito in Dolzago, via Alessandro Manzoni n. 22, in favore dell'attrice
[...]
, con consegna alla stessa di tutte le chiavi di accesso. Parte_1
Non è accoglibile la domanda formulata nei confronti del convenuto di provvedere al trasferimento anagrafico, trattandosi di procedimento amministrativo che potrà essere eventualmente avviato anche dall'attrice in caso di inerzia del convenuto stesso.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte convenuta e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, in misura ridotta in ragione della non pagina 2 di 3 particolare complessità delle questioni affrontate e della natura semplificata della fase decisionale, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria, non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Ordina ad l'immediato rilascio dell'immobile oggetto di causa sito in Controparte_1
Dolzago, via Alessandro Manzoni n. 22, in favore dell'attrice , con consegna Parte_1 alla stessa di tutte le chiavi di accesso;
2) Condanna a rifondere in favore di le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 545,00 per anticipazioni e in € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%,
IVA e CPA come per legge.
Lecco, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1223/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CAROLINA BOGHI contro
C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONCLUSIONI
Per : “1. Ordinare al Sig. di definitivamente Parte_1 Controparte_1 allontanarsi dall'abitazione sita in Dolzago, Via Alessandro Manzoni 22 di esclusiva proprietà della madre Sig.ra con consegna di tutte le chiavi di accesso in possesso Parte_1 dello stesso, senza mai più farvi rientro, e provvedendo al trasferimento anagrafico della propria residenza.
2. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. il figlio Parte_1
chiedendo che fosse ordinato allo stesso di allontanarsi dall'abitazione sita in Controparte_1
Dolzago, via Alessandro Manzoni n. 22 di esclusiva proprietà dell'attrice, con consegna di tutte le chiavi di accesso, senza più farvi rientro, con trasferimento anagrafico della residenza.
A fondamento della propria domanda l'attrice ha esposto:
- di essere proprietaria in via esclusiva dell'immobile sito in Dolzago, via Alessandro Manzoni n.
22, adibito a propria abitazione;
- che da circa otto anni il figlio ha fatto rientro presso l'abitazione materna, Controparte_1 trasferendovi anche la residenza anagrafica;
- che ultraquarantenne e titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato Controparte_1 quale tecnico manutentore presso la società è economicamente autosufficiente;
Parte_2
- che non contribuisce economicamente alle spese di vitto e alloggio, né Controparte_1 fornisce aiuto alla madre nelle incombenze quotidiane e nella gestione della casa;
- che la convivenza tra l'attrice e il figlio è divenuta Parte_1 Controparte_1 intollerabile a causa dei frequenti litigi e delle condotte irrispettose di quest'ultimo;
- di avere chiesto più volte al figlio di allontanarsi dall'abitazione di esclusiva Controparte_1 proprietà dell'attrice, ma che lo stesso ha manifestato la volontà di permanere presso l'immobile, salvo elargizione di cospicua somma di denaro da parte della madre.
Nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, il convenuto non si è costituito in giudizio e, pertanto, è stato Controparte_1 dichiarato contumace con ordinanza pronunciata all'udienza del 17/12/2024.
La parte ricorrente ha quindi precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto giudice nei termini sopra riportati e ha discusso oralmente la causa. All'esito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma c.p.c.
La domanda di parte attrice è fondata e quindi meritevole di accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
È provato che l'immobile oggetto di causa è di proprietà esclusiva dell'attrice Parte_1
(doc. 2 di parte attrice) e che il convenuto ha ivi posto la propria
[...] Controparte_1 residenza (doc. 3 di parte attrice).
È parimenti provata l'autosufficienza economica del convenuto Controparte_1 ultraquarantenne e percettore di redditi del tutto adeguati a condurre una vita dignitosa (doc. 4 di parte attrice).
Occorre inoltre tenere conto del comportamento del convenuto, il quale non si è costituito in giudizio, con ciò rinunciando a far valere eventuali ragioni di segno contrario.
Deve dunque essere riconosciuto e tutelato il diritto del proprietario a ottenere il rilascio dell'immobile da parte di un soggetto che non ha alcun titolo a permanervi.
Pertanto, deve essere ordinato al convenuto l'immediato rilascio dell'immobile Controparte_1 oggetto di causa sito in Dolzago, via Alessandro Manzoni n. 22, in favore dell'attrice
[...]
, con consegna alla stessa di tutte le chiavi di accesso. Parte_1
Non è accoglibile la domanda formulata nei confronti del convenuto di provvedere al trasferimento anagrafico, trattandosi di procedimento amministrativo che potrà essere eventualmente avviato anche dall'attrice in caso di inerzia del convenuto stesso.
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte convenuta e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, in misura ridotta in ragione della non pagina 2 di 3 particolare complessità delle questioni affrontate e della natura semplificata della fase decisionale, con esclusione dei compensi per la fase istruttoria, non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Ordina ad l'immediato rilascio dell'immobile oggetto di causa sito in Controparte_1
Dolzago, via Alessandro Manzoni n. 22, in favore dell'attrice , con consegna Parte_1 alla stessa di tutte le chiavi di accesso;
2) Condanna a rifondere in favore di le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in € 545,00 per anticipazioni e in € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%,
IVA e CPA come per legge.
Lecco, 28 marzo 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
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