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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 25/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2828/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo in data 31/12/2024 al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso ex art. 451 bis.51 c.p.c.,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e cf: ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall' avv. ARNALDO GHISOTTI ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
Con i seguenti figli:
• nato nella Repubblica Popolare Cinese il 25/05/2011 Per_1
*
Con ricorso ex art. 453 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e iscritto a ruolo il 31/12/2024, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa n. 1999/2017 emanato dal Tribunale di Cremona in data 11.05.2017 e pubblicato il 12.05.2017, domandando l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “
4) il figlio minore è affidato alla madre con residenza esclusiva presso l'abitazione di Per_1 quest'ultima;
5) la madre eserciterà in via esclusiva la potestà sul figlio. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minorenne saranno assunte dalla madre previa consultazione con il padre, tenendo conto delle necessità, capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del minore (a titolo esemplificativo, i genitori si consulteranno circa indirizzo scolastico, scelte religiose, medico o specialista e terapie, educazione musicale, partecipazione a viaggi
d'istruzione e ad altre attività educative e formative anche extrascolastiche, partecipazione ad attività sportive e ricreative, acquisto e uso di mezzi di trasporto personali, acquisto di beni di valore superiore ad € 100). Le decisioni riguardanti scelte ordinarie inerenti alla vita quotidiana del minore saranno assunte dal genitore presso cui il figlio si troverà;
6) il padre potrà vedere il figlio e tenerlo con sé ogni volta che lo vorrà, per ciò accordandosi con la madre con un preavviso di almeno 24 ore, e comunque tenendo conto delle esigenze del figlio stesso.
Inoltre, potrà tenerlo con sé:
a) fino a due settimane durante le vacanze estive, con preavviso alla madre di almeno 30 giorni;
b) fino a cinque giorni durante le vacanze natalizie (alternandosi ogni anno il giorno di Natale e quello di Capodanno) nonché fino a tre giorni durante le vacanze pasquali in maniera tale che il giorno di Pasqua sia trascorso ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore;
c) eventuali altre festività implicanti vacanze scolastiche saranno trascorse con l'uno o con l'altro genitore in modo alternato di anno in anno.”
Le parti hanno altresì richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate, hanno rinunciato al deposito della documentazione ex art. 473 bis.12 c.p.c., e hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
*
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti.
Va, preliminarmente, osservato che secondo quanto disposto dalla legge n. 54 del 2006, il Giudice deve preferire la formula dell'affidamento condiviso, salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore, presupponendo l'affidamento condiviso di regola un comune impegno progettuale dei genitori in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito dei vari incombenti della vita quotidiana. Cionondimeno i genitori possono accordarsi per l'affido esclusivo dei figli a un solo genitore se esistono delle circostanze, dettagliate, che facciano ritenere l'affidamento condiviso pregiudizievole o inadeguato per il minore.
Nel caso sottoposto all'odierno vaglio giudiziale, le parti hanno specificato che, dopo la separazione, sono sopravvenute delle difficoltà nel gestire in modo funzionale l'affidamento condiviso in ragione dell'avvenuto trasferimento della residenza del padre in Germania (attualmente in Horumersiel, nella
Regione di Wangerland); tale situazione ha reso oltremodo difficile l'esercizio in via condivisa della responsabilità genitoriale, con particolare riferimento alla compilazione dei documenti amministrativi e sanitari necessari per lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche, educative e di salute in quanto il padre non può garantire la risposta entro tempi brevi, a causa dei prolungati periodi di assenza dall'Italia e della indisponibilità di mezzi tecnologici adeguati. Sotto tale profilo, dimostra il padre stesso un apprezzabile riconoscimento circa il ruolo esclusivo più che adeguato e assolutamente idoneo da sempre assunto dalla madre nell'accudimento e nella cura del figlio.
I ricorrenti hanno comunque dato prova di essere consapevoli delle condizioni di affidamento prescelte, assicurando comunque il diritto/dovere del genitore non affidatario di essere interpellato per le decisioni inerenti a salute, educazione, istruzione e fissazione della residenza abituale, nel pieno rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle future aspirazioni di . Per_1
Alla luce di tutti questi elementi, il Collegio ritiene corrispondente all'interesse del minore disporre l'affidamento esclusivo della madre, per la quale deve essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole per essersi presa cura del minore in modo continuativo sino ad oggi, anche a fronte dell'allontanamento del padre.
Per quanto attiene alle frequentazioni paterne, reputa il Collegio che questo aspetto possa essere regolamentato come d'accordo delle parti, trattandosi di soluzione rispondente all'interesse del minore a costruire e valorizzare un rapporto altrettanto adeguato con la figura paterna, pur tenendo conto delle difficoltà determinate dalla lontananza geografica del padre e dagli impegni lavorativi di quest'ultimo. Deve del resto ritenersi che , anche considerata l'età, sia in grado di Per_1
mantenere un rapporto con il padre pur in assenza di una calendarizzazione fissa dei tempi di visita, anche sfruttando i tempi di vacanza scolastica.
Ritiene, infine, il Collegio nulla debba essere disposto sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dallo stesso difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e a parziale la Parte_1 Parte_2
modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa n. 1999/2017 emanato dal
Tribunale di Cremona in data 11.05.2017 e pubblicato il 12.05.2017, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
5) conferma nel resto per quanto di ragione;
6) dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza;
7) nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 24/03/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo in data 31/12/2024 al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso ex art. 451 bis.51 c.p.c.,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e cf: ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall' avv. ARNALDO GHISOTTI ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
Con i seguenti figli:
• nato nella Repubblica Popolare Cinese il 25/05/2011 Per_1
*
Con ricorso ex art. 453 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e iscritto a ruolo il 31/12/2024, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa n. 1999/2017 emanato dal Tribunale di Cremona in data 11.05.2017 e pubblicato il 12.05.2017, domandando l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “
4) il figlio minore è affidato alla madre con residenza esclusiva presso l'abitazione di Per_1 quest'ultima;
5) la madre eserciterà in via esclusiva la potestà sul figlio. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minorenne saranno assunte dalla madre previa consultazione con il padre, tenendo conto delle necessità, capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del minore (a titolo esemplificativo, i genitori si consulteranno circa indirizzo scolastico, scelte religiose, medico o specialista e terapie, educazione musicale, partecipazione a viaggi
d'istruzione e ad altre attività educative e formative anche extrascolastiche, partecipazione ad attività sportive e ricreative, acquisto e uso di mezzi di trasporto personali, acquisto di beni di valore superiore ad € 100). Le decisioni riguardanti scelte ordinarie inerenti alla vita quotidiana del minore saranno assunte dal genitore presso cui il figlio si troverà;
6) il padre potrà vedere il figlio e tenerlo con sé ogni volta che lo vorrà, per ciò accordandosi con la madre con un preavviso di almeno 24 ore, e comunque tenendo conto delle esigenze del figlio stesso.
Inoltre, potrà tenerlo con sé:
a) fino a due settimane durante le vacanze estive, con preavviso alla madre di almeno 30 giorni;
b) fino a cinque giorni durante le vacanze natalizie (alternandosi ogni anno il giorno di Natale e quello di Capodanno) nonché fino a tre giorni durante le vacanze pasquali in maniera tale che il giorno di Pasqua sia trascorso ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore;
c) eventuali altre festività implicanti vacanze scolastiche saranno trascorse con l'uno o con l'altro genitore in modo alternato di anno in anno.”
Le parti hanno altresì richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate, hanno rinunciato al deposito della documentazione ex art. 473 bis.12 c.p.c., e hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
*
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti.
Va, preliminarmente, osservato che secondo quanto disposto dalla legge n. 54 del 2006, il Giudice deve preferire la formula dell'affidamento condiviso, salvo che non vi siano ragioni che rendano necessario disporre l'affidamento esclusivo all'uno o all'altro genitore, presupponendo l'affidamento condiviso di regola un comune impegno progettuale dei genitori in ordine alle scelte relative alla vita della prole, nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito dei vari incombenti della vita quotidiana. Cionondimeno i genitori possono accordarsi per l'affido esclusivo dei figli a un solo genitore se esistono delle circostanze, dettagliate, che facciano ritenere l'affidamento condiviso pregiudizievole o inadeguato per il minore.
Nel caso sottoposto all'odierno vaglio giudiziale, le parti hanno specificato che, dopo la separazione, sono sopravvenute delle difficoltà nel gestire in modo funzionale l'affidamento condiviso in ragione dell'avvenuto trasferimento della residenza del padre in Germania (attualmente in Horumersiel, nella
Regione di Wangerland); tale situazione ha reso oltremodo difficile l'esercizio in via condivisa della responsabilità genitoriale, con particolare riferimento alla compilazione dei documenti amministrativi e sanitari necessari per lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche, educative e di salute in quanto il padre non può garantire la risposta entro tempi brevi, a causa dei prolungati periodi di assenza dall'Italia e della indisponibilità di mezzi tecnologici adeguati. Sotto tale profilo, dimostra il padre stesso un apprezzabile riconoscimento circa il ruolo esclusivo più che adeguato e assolutamente idoneo da sempre assunto dalla madre nell'accudimento e nella cura del figlio.
I ricorrenti hanno comunque dato prova di essere consapevoli delle condizioni di affidamento prescelte, assicurando comunque il diritto/dovere del genitore non affidatario di essere interpellato per le decisioni inerenti a salute, educazione, istruzione e fissazione della residenza abituale, nel pieno rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle future aspirazioni di . Per_1
Alla luce di tutti questi elementi, il Collegio ritiene corrispondente all'interesse del minore disporre l'affidamento esclusivo della madre, per la quale deve essere formulata, in ordine all'idoneità genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole per essersi presa cura del minore in modo continuativo sino ad oggi, anche a fronte dell'allontanamento del padre.
Per quanto attiene alle frequentazioni paterne, reputa il Collegio che questo aspetto possa essere regolamentato come d'accordo delle parti, trattandosi di soluzione rispondente all'interesse del minore a costruire e valorizzare un rapporto altrettanto adeguato con la figura paterna, pur tenendo conto delle difficoltà determinate dalla lontananza geografica del padre e dagli impegni lavorativi di quest'ultimo. Deve del resto ritenersi che , anche considerata l'età, sia in grado di Per_1
mantenere un rapporto con il padre pur in assenza di una calendarizzazione fissa dei tempi di visita, anche sfruttando i tempi di vacanza scolastica.
Ritiene, infine, il Collegio nulla debba essere disposto sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dallo stesso difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e a parziale la Parte_1 Parte_2
modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa n. 1999/2017 emanato dal
Tribunale di Cremona in data 11.05.2017 e pubblicato il 12.05.2017, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate nel ricorso congiunto proposto ed in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
5) conferma nel resto per quanto di ragione;
6) dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza;
7) nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 24/03/2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato